C O M U N E D I M E O L O



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C O M U N E D I M E O L O Provincia di Venezia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TEMPORANEE RUMOROSE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 2.4.2009

Capo 1 Disposizioni generali. Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell art. 6, comma 1, lettera h, della Legge quadro sull inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995 e dell art. 7 della Legge Regionale Norme in materia di inquinamento acustico n. 21 del 10.5.1999, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali, in deroga ai valori limite del rumore ambientale, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per lo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora dette attività e manifestazioni comportino l impiego di sorgenti sonore. 2. Le attività e le manifestazioni di cui sopra si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i valori limite di emissione e di immissione definiti dal D.P.C.M. 14.11.1997 e riferiti alle classi attribuite dalla classificazione acustica del territorio comunale. 3. Sono da ritenersi sempre autorizzati, senza seguire le procedure del presente Regolamento, i comizi elettorali e le attività temporanee rumorose svolte per il ripristino urgente dell erogazione di servizi di rete di pubblica utilità o svolte per far fronte a situazioni di pericolo per l incolumità della popolazione e di pericolo per l ambiente e il territorio, nonché le altre attività ritenute urgenti dall ufficio comunale competente del procedimento in questione. 4. Le attività agricole, svolte a carattere temporaneo e stagionale attraverso l utilizzo di macchine semoventi che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non sono soggette ad autorizzazione. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni sottoriportate. - Attività temporanea rumorosa: qualsiasi attività di cantiere edile (di costruzione, ristrutturazione o manutenzione), stradale (di costruzione o manutenzione) ed altre attività assimilabili che fanno uso di macchinari o effettuano lavorazioni rumorose, che si esauriscono in un arco di tempo limitato e che si svolgono in modo non permanente nello stesso sito. - Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e spettacoli a carattere temporaneo: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre paesane, celebrazioni, luna park, circhi, teatri tenda, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, sportive o effettuate a qualunque altro titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (pubblici esercizi), con esecuzione di musica dal vivo o diffusione di musica riprodotta, che si esauriscono in un arco di tempo limitato e si svolgono in modo non permanente nello stesso sito. - Servizi di rete di pubblica utilità: linee elettriche, infrastrutture per le radiotelecomunicazioni, condotte fognarie, idriche e di distribuzione del gas e infrastrutture di trasporto. - Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato negli spazi utilizzati da persone e comunità; - Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell ambiente abitativo o nell ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Tali valori limite di immissione sono distinti in assoluti (determinati facendo riferimento al livello equivalente del rumore ambientale) e in differenziali (determinati facendo riferimento alla differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale ed il livello equivalente del rumore residuo).

- Aree particolarmente protette: aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura con degenza di cui al D.P.C.M. 14.11.1997. - LAeq TM: livello equivalente di pressione sonora espresso in db(a)), su un periodo di misura pari o superiore a 10 minuti. - LASmax: livello massimo di pressione sonora espresso in db(a), rilevato con costante di tempo slow. - Ambiente abitativo: ogni ambiente di un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina per la tutela degli ambienti di lavoro, salvo che per quanto concerne l immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive. - Ambiente interno: ambiente abitativo potenzialmente disturbato sito nello stesso fabbricato in cui opera il cantiere. Capo 2 - Attività temporanee rumorose (cantieri e lavorazioni). Art. 3 (Generalità) 1. Secondo la tipologia, la durata e l ubicazione delle attività temporanee rumorose sono previsti due regimi autorizzatori in deroga ai valori limite definiti dal D.P.C.M. 14.11.1997: a) l autorizzazione per silenzio-assenso, in seguito a specifica comunicazione; b) l autorizzazione espressa previa istruttoria tecnica, in seguito a specifica domanda. 2. La comunicazione di cui al punto a o la domanda di cui al punto b) devono essere presentate dal soggetto responsabile del cantiere o della lavorazione all Ufficio Tecnico del Comune, nei termini e con le modalità indicate agli articoli 4 e 5. 3. La comunicazione e la domanda s intendono presentate solo se corredate della documentazione richiesta. 4. In caso di istanza di presentazione di integrazioni, la decorrenza dei termini sarà interrotta e riprenderà dalla data di avvenuta presentazione. 5. All interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso devono operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all aperto, così come recepite dalla legislazione italiana (D.Lgs. 4.9.2002, n. 262); all interno dei cantieri devono comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativi al fine di minimizzare l impatto acustico verso l esterno. 6. È fatto salvo il potere del Comune di sospendere i lavori qualora si accerti la difformità dell attività rispetto a quanto autorizzato. Art. 4 (Attività temporanee rumorose soggette a comunicazione) 1. Sono soggetti a comunicazione i cantieri e le lavorazioni poste ad una distanza superiore a 100 metri da eventuali aree particolarmente protette nel rispetto della fascia oraria, del numero di giorni naturali consecutivi e dei livelli sonori riportati nella tabella 1. Il soggetto richiedente dovrà prevedere gli eventuali accorgimenti tecnici necessari al rispetto dei valori di cui alla tabella 1. 2. La comunicazione deve essere compilata utilizzando il modulo 1A allegato al presente Regolamento e consegnata 20 giorni prima dell inizio della attività.

3. Trascorsi 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione senza che siano richieste integrazioni o espresso motivato diniego, il cantiere e/o la lavorazione sono tacitamente autorizzati. Tabella 1 - Cantieri e lavorazioni: fascia oraria consentita e valori massimi relativi al numero di giorni e ai livelli sonori Fascia oraria consentita N. massimo di giorni naturali consecutivi Valore massimo di L AeqTM in facciata ad edifici con ambienti abitativi, in db(a) Valore massimo di L AeqTM misurato nell ambiente interno a finestre chiuse, in db(a) Dalle 8:00 alle 19:00 nei giorni feriali 120 70 65 Art. 5 (Attività temporanee rumorose soggette ad autorizzazione espressa previa istruttoria tecnica) 1. Tutte le attività che non rientrano tra quelle previste nell art. 4 sono soggette al rilascio di autorizzazione espressa previa istruttoria tecnica. 2. La domanda di autorizzazione in deroga ai valori limite definiti dal D.P.C.M. 14.11.1997 deve essere compilata utilizzando il modulo 1B allegato al presente Regolamento e consegnata 30 giorni prima dell inizio dell attività. 3. Ciascuna domanda deve essere corredata dalla documentazione di impatto acustico, ai sensi dell art. 8, comma 2, della Legge 447/1995, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell art. 2, comma 6, della Legge 447/1995. 4. Tale documentazione dovrà contenere, tra l altro, la descrizione degli accorgimenti tecnici adottati per la riduzione delle immissioni sonore. 5. L ufficio competente del Comune di Meolo può richiedere il parere dell ARPAV. 6. Nell ambito del procedimento autorizzatorio è facoltà del Comune richiedere specifici piani di monitoraggio del rumore a carico del richiedente l autorizzazione. 7. Eventuali proroghe al numero di giorni autorizzati devono essere richieste almeno 15 giorni prima della scadenza della autorizzazione. Art. 6 (Segnalatori acustici) 1. Fino alla emanazione di norme specifiche di cui all art. 3, comma 1, lettera g), della Legge 447/1995, i segnalatori acustici potranno essere utilizzati solo se indispensabili ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro e non sostituibili con altri segnalatori di tipo luminoso. Capo 3 - Manifestazioni e spettacoli temporanei. Art. 7 (Generalità)

1. Secondo la tipologia, la durata e l ubicazione delle manifestazioni o degli spettacoli temporanei, sono previsti due regimi autorizzatori in deroga ai valori limite definiti dal D.P.C.M. 14.11.1997: a) l autorizzazione per silenzio-assenso, in seguito a specifica comunicazione; b) l autorizzazione espressa previa istruttoria tecnica, in seguito a specifica domanda. 2. La comunicazione di cui al punto a o la domanda di cui al punto b) devono essere presentate dal soggetto responsabile della manifestazione o dello spettacolo temporaneo all Ufficio Tecnico del Comune, nei termini e con le modalità indicate agli articoli 8 e 9. 3. La comunicazione e la domanda si intendono presentate solo se corredate della documentazione richiesta. 4. In caso di istanza di presentazione di integrazioni, la decorrenza dei termini sarà interrotta e riprenderà dalla data di avvenuta presentazione. 5. Di norma non sono concesse deroghe oltre le ore 24:00. 6. Di norma non sono concesse deroghe in orari concomitanti a celebrazioni religiose che si svolgono all interno degli edifici preposti al loro svolgimento e posti in prossimità del luogo della manifestazione o dello spettacolo temporaneo; gli organizzatori degli eventi devono informarsi circa gli orari delle funzioni religiose previste nei giorni dell iniziativa. La manifestazione o lo spettacolo temporaneo, comprese le relative prove tecniche, devono avere inizio almeno 10 minuti dopo il termine delle funzioni religiose e devono concludersi almeno 10 minuti prima del loro inizio. 7. Non sono concesse deroghe per manifestazioni o spettacoli temporanei all interno dei pubblici esercizi, dei circoli privati e delle società polisportive: tali eventi devono svolgersi nel rispetto dei valori limite di legge per quanto riguarda i ricettori esterni limitrofi. 8. Ai fini della tutela della salute deve essere sempre rispettato il valore limite di 108 db(a) LASmax da misurarsi in prossimità della posizione più esposta occupata dai ricettori o dal pubblico. Art. 8 (Manifestazioni e spettacoli temporanei soggetti a comunicazione) 1. Sono soggetti a comunicazione le manifestazioni e gli spettacoli temporanei: - previsti nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo (allegato 1), di cui all art. 4, comma 1, lettera a, della Legge 447/1995, che rispettano la fascia oraria riportata nella tabella 2; - organizzati dal Comune, posti ad una distanza maggiore di 100 m da eventuali aree particolarmente protette, che rispettano, escluse le eventuali prove tecniche, il numero di giorni riportati nella tabella 3; - che non rientrano tra quelli sopra indicati, posti ad una distanza maggiore di 100 metri da eventuali aree particolarmente protette e che rispettano, escluse le eventuali prove tecniche, la durata e il numero di giorni riportati nella tabella 3. 2. La comunicazione deve essere compilata utilizzando il modulo 1C allegato al presente Regolamento e consegnata 20 giorni prima dell inizio della manifestazione o dello spettacolo temporaneo. 3. Trascorsi 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione senza che siano richieste integrazioni o espresso motivato diniego, la manifestazione o lo spettacolo temporaneo è tacitamente autorizzato nel rispetto dei valori massimi di LAeqTM riportati nelle tabelle 2 e 3. 4. Il soggetto richiedente l autorizzazione dovrà prevedere gli eventuali accorgimenti tecnici necessari al rispetto dei valori autorizzati.

Tabella 2 - Manifestazioni e spettacoli temporanei nelle aree destinate a spettacolo temporaneo (art. 4, comma 1, lettera a, della Legge 447/1995): fascia oraria consentita e valori massimi dei livelli sonori. Fascia oraria consentita - dalle ore 15:00 alle ore 24:00 nei giorni feriali - dalle ore 14:00 alle ore 24:00 nei giorni prefestivi - dalle ore 09:00 alle ore 24:00 nei giorni festivi Valore massimo di LAeqTM in facciata ad edifici con ambienti abitativi, in db(a) 65 Tabella 3 - Manifestazioni e spettacoli temporanei: valori massimi relativi alla durata, al numero di giorni e ai livelli sonori. Tipologia della manifestazione Concerti all aperto con affluenza di persone prevista minore di 1000 nelle zone indicate nell allegato 1 Concerti all aperto con affluenza di persone prevista minore di 1000 in contesti diversi da quelli indicati nell allegato 1 Concerti al chiuso da tenersi in strutture non dedicate agli spettacoli e diverse da pubblici esercizi, circoli privati e polisportive (ad es. palazzotto dello sport) Discoteche e attività di intrattenimento danzante all aperto Attività musicali all aperto quali ad esempio piano-bar, esercitati a supporto di attività principale (ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.) Attività che non prevedono la diffusione musicale come attività principale Durata massima N. massimo di giorni per manifestazione 6 ore 10 non consecutivi 6 ore 6 non consecutivi Valore massimo di LAeqTM in facciata ad edifici con ambienti abitativi, in db(a) 70 85 8 ore 10 70 6 ore 16 non consecutivi 70 4 ore 16 70 12 ore 16 70 Art. 9 (Manifestazioni e spettacoli temporanei soggetti ad autorizzazione espressa previa istruttoria tecnica) 1. Tutte le manifestazioni e gli spettacoli temporanei che non rientrano tra quelli previsti nell art. 8 sono soggetti al rilascio di autorizzazione espressa previa istruttoria tecnica.

2. La domanda di autorizzazione in deroga ai valori limite definiti dal D.P.C.M. 14.11.1997 deve essere compilata utilizzando il modulo 1D allegato al presente Regolamento e consegnata 30 giorni prima dell inizio dell attività. 3. Ciascuna domanda deve essere corredata della documentazione di impatto acustico, ai sensi dell art. 8, comma 2, della Legge 447/1995, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell art. 2, comma 6, della Legge 447/1995. Tale documentazione dovrà contenere, tra l altro, la descrizione degli accorgimenti tecnici adottati per la riduzione delle immissioni sonore. 4. L ufficio competente del Comune di Meolo può richiedere il parere dell ARPAV. 5. Nell ambito del procedimento autorizzatorio, il Comune può richiedere specifici piani di monitoraggio del rumore a carico del soggetto richiedente l autorizzazione. 6. Eventuali proroghe al numero di giorni autorizzati devono essere richieste almeno 15 giorni prima della scadenza dell autorizzazione. Capo 4 - Disposizioni finali Art. 10 (Misure e controlli) 1. L attività di controllo è demandata all ARPAV per quanto riguarda i rilievi fonometrici ed al Corpo di Polizia Municipale per quanto riguarda gli orari, le giornate, ecc., nell ambito delle rispettive competenze. 2. Le misure di rumore per la verifica dei valori autorizzati dovranno essere effettuate secondo le disposizioni introdotte dal DM 16/3/1998. Art. 11 (Sanzioni) 1. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento gli agenti di Polizia Locale, il personale del Comune e il personale di ARPAV ed Az. ULSS esercenti funzioni di polizia giudiziaria. 2. In base all art. 10, comma 3, della 26.10.1995, n. 447, per l inosservanza delle norme di cui al presente regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applicano le sanzioni amministrative di seguito riportate, con le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981, n. 689: - da 516,00 a 5.164,00 per mancanza dell autorizzazione in deroga ai limiti di legge; - da 258,00 a 10.329,00 per violazione degli orari in cui è autorizzata la deroga ai limiti di legge; - da 258,00 a 10.329,00 per violazione dei valori di rumorosità autorizzati, se accertati durante l orario in cui è autorizzata la deroga dei limiti di legge; - da 258,00 a 10.329,00 per ogni accertata violazione di prescrizioni contenute nell autorizzazione. Art. 12 (Provvedimenti conseguenti all accertato superamento dei valori limite) 1. In caso di accertato superamento dei valori limite di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 o dei valori autorizzati, il titolare dell attività rumorosa verrà diffidato dal proseguire l attività e a

comunicare all Amministrazione Comunale quali provvedimenti abbia posto in essere per ottenere il rispetto dei limiti. 2. Qualora a seguito della diffida l attività continui a superare i valori limite di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 o dei valori concessi in deroga ai sensi della normativa vigente e delle presenti Norme, l Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dalle presenti Norme, potrà disporre la sospensione dell attività rumorosa e in caso di recidiva la sospensione della licenza o autorizzazione all esercizio. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione. 3. È fatta salva l applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili e urgenti.

ALLEGATO 1 Elenco delle zone per le quali sono concesse deroghe fino a 50 giorni all anno: - Piazza E. Marinelli - Via Aldo Moro - Via Losson Centro