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Civile Sent. Sez. L Num. 17434 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 02/09/2015 SENTENZA sul ricorso 4419-2014 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro pro -- tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia, in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; 2015 1780 contro - ricorrente - GAGLIANI GIROLAMO C.F. GGLGLM54D22G273Z, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato MARCO TORTORELLA, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 937/2013 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/06/2013 R.G.N. 865/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA; udito l'avvocato TORTORELLA MARCO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO,che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto.

R.G. n. 4419/14 Estensore: don. Antonio Manna SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 3.6.13 la Corte d'appello di Palermo, in riforma della sentenza 2.2.06 del Tribunale della stessa sede, condannava il Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca a pagare in favore del dr. Girolamo Gagliani la somma di euro 26.855,76 a titolo di indennizzo per i danni subiti per l'omessa ricezione da parte dello Stato italiano delle direttive comunitarie 362-363/75 e 82/76, in materia di formazione di medici specializzandi. Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca affidandosi ad un solo articolato motivo. L'intimato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1- Con unico motivo il ricorso principale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 342 c.p.c., delle direttive comunitarie 362-363/75 e 82/76, dell'art. 2043 c.c., del d.lgs. n. 257/91 e del d.m. 31.10.91 perché la specializzazione medica conseguita dall'intimato non sarebbe compresa fra quelle richiamate dalle suddette direttive comunitarie e perché il risarcimento del danno da omessa ricezione potrebbe riconoscersi solo per i corsi di specializzazione medica cominciati dal 1.1.83 fino all'anno accademico 1990-91. Il motivo è infondato. L'impugnata sentenza dà espressamente atto che l'odierno controricorrente ha conseguito la specializzazione (di durata quadriennale) in geriatria e gerontologia nell'anno accademico 1984185. Si tratta di specializzazione compresa fra quelle di cui alle citate direttive comunitarie. Pur essendo avvenuta la relativa iscrizione in epoca anteriore al 1.1.83, ritiene questa Corte di dare continuità all'orientamento da ultimo affermatosi (v. sentenza n. 10612/15) secondo il quale la giurisprudenza della CGUE ha affermato il carattere incondizionato e sufficientemente preciso dell'obbligo di retribuzione per i medici specializzandi, indicando come rimedio alle conseguenze pregiudizievoli

2 R.G. n. 4419/14 Estensore: doti. Antonio Manna della tardiva attuazione della relativa direttiva la cd. applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria, prevedendo la possibilità di risarcire tutti coloro che avevano subito un danno, senza effettuare alcuna distinzione in ordine all'anno di iscrizione al corso di specializzazione. Sempre la CGUE ha altresì precisato che la direttiva comunitaria 75/363 così come modificata dalla 82/76 soddisfa tutte e tre le condizioni richieste dalla giurisprudenza per impegnare la responsabilità di uno Stato membro dell'unione europea, quali indicate nella sentenza 19 novembre 1991, Francovich e Bonifaci, cause riunite C-6190 e C-9/90, ove è stato stabilito affermato che "il diritto comunitario impone il principio secondo cui tutti gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili" e perché sorga il diritto al risarcimento del danno in capo al singolo occorre che siano soddisfatte tre condizioni: 1) il risultato prescritto dalla direttiva implichi l'attribuzione di diritti a favore dei singoli; 2) il contenuto di tali diritti possa essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva; 3) esista un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato ed il danno subito dai soggetti lesi. La limitazione ai soli medici iscritti ai corsi di specializzazione a partire dal 31 dicembre 1982 non trova riscontro nelle direttive CEE 16 giugno 1975 n. 75/363 e 26 gennaio 1982 n. 82176, anzi, è indirettamente smentita dall'art. 14 di quest'ultima direttiva secondo cui "le formazione a tempo ridotto di medici specialisti iniziate prima del gennaio 1983, in applicazione dell'articolo 3 della direttiva 75/363/CEE, possono essere completate conformemente a tale articolo" e comunque si pone in contrasto con il criterio della la al. applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria comportante la previsione della possibilità di risarcire tutti coloro che avevano subito un danno, indicato dalla CGUE come rimedio alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione della direttiva. D'altronde, non può dubitarsi dell'applicabilità anche nei confronti dello Stato italiano del citato art. 14 della direttiva 82/76, in quanto limitarne l'applicabilità agli 2

3 R.G. n. 4419/14 Estensore: dott. Antonio Manna Stati membri che avessero, prima della direttiva di coordinamento 82/76/CEE, provveduto ad adeguarsi ad una delle pregresse direttive coordinate da quella (in tal senso, vedi per tutte: Cass. 16 ottobre 2014, n. 21967), contraddice i principi che si desumono dalla giurisprudenza della CGUE, in materia e, quindi, confligge con il principio del primato del diritto comunitario. Da ultimo, essendo il rapporto derivante dall'iscrizione ad un corso di specializzazione, da parte del medico, un rapporto di durata, nell'ambito del diritto interno, ad esso trova applicazione il principio secondo cui la legge sopravvenuta disciplina il rapporto giuridico in corso allorché esso, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i propri effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto generatore del rapporto, ma il suo perdurare nel tempo (vedi, per tutte: Cass. 8 marzo 2001, n. 3385; Cass. 9 febbraio 2001, n. 1851). 2- In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in curo 100,00 per esborsi e in curo 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, in data 22.4.15.