AMBIENTE ECOLOGIA SICUREZZA & MEDICINA DEL LAVORO



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CARRELLI ELEVATORI CIRCOLARE N 26 - OTTOBRE 2010 CARRELLI ELEVATORI I carrelli elevatori si utilizzano ormai in quasi tutte le aziende ma... sono ancora troppi gli infortuni anche mortali e sono ancora troppe le cose che Datori di Lavoro ed utilizzatori ignorano. Ecco le cose piu' importanti da sapere: chi guida il carrello elevatore DEVE OBBLIGATORIAMENTE: essere in possesso di IDONEITA' rilasciata dal medico competente, il quale deve aver effettuato accertamenti sull'alcol dipendenza e sulla tossico dipendenza. (Attenzione anche a certi farmaci che sono vietati per la guida degli autoveicoli e perciò anche dei carrelli). MOD 4.2_7 Base Relazione - Rev.5 del 26-01-2009 Pagina 1 di 6

aver frequentato un corso di formazione con relativo addestramento utilizzare la cintura di sicurezza in dotazione al carrello elevatore o altro idoneo sistema di ritenuta (vedi D. Lgs. 81/08 Allegato V, parte II, punto 2.5: <<I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio, - istallando una cabina per il conducente, - mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore, - mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo, - mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso>>) In caso vi siano uno o più lavoratori che utilizzano il carrello elevatore, il Datore di Lavoro deve integrare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) effettuando una Valutazione del Rischio da Vibrazioni al Corpo Intero (D.Lgs. 81/08 Art. 202). La mancata valutazione è sanzionata con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Inoltre il carrello elevatore DEVE OBBLIGATORIAMENTE: essere sottoposto alle VERIFICHE TRIMESTRALI delle funi e catene (ovviamente la verifica deve essere fatta da personale esperto, può anche essere effettuata dal datore di lavoro o dal carrellista ma DEVE essere annotata in un registro o libretto del carrello). MOD 4.2_7 Base Relazione - Rev.5 del 26-01-2009 Pagina 2 di 6

essere sottoposto a verifiche periodiche (vedi Allegato VII del D.Lgs. 81/08) effettuate da tecnico esterno specializzato Attenzione: SOLLEVARE E TRASPORTARE SOLO PALLET O CESTE "inforcabili". NON si possono NEL MODO PIU' ASSOLUTO utilizzare supporti con ganci o ceste per sollevamento persone. Questi accessori si possono utilizzare SOLAMENTE se previsti dal costruttore del carrello, cioe' gia' indicati nel libretto d'uso e certificati e omologati. Nel caso di montaggio del gancio, il carrello diventa "gru semovente" e il conduttore deve aver fatto apposito corso per gru. Nel caso si utilizzino ceste per sollevamento persone il carrello diventa PLE cioe' "cesta" e sia il conducente che l'operatore devono aver fatto corso per "ceste e uso cinture di sicurezza". Il carrello elevatore DEVE OBBLIGATORIAMENTE: circolare all'interno delle corsie predisposte segnalate con riga gialla o bianca a pavimento la zona di ricarica del carrello elevatore elettrico DEVE essere realizzata rispettando le norme vigenti (ad esempio con apposita cappa aspirante che rispetta la direttiva ATEX oppure all'aperto oppure in apposito locale separato e dotato di idonea ventilazione naturale) e segnalata con apposito cartello di pericoli e divieti. Si sviluppano infatti idrogeno e ossigeno: l idrogeno può creare una miscela ESPLOSIVA! La zona di ricarica del carrello elevatore elettrico DEVE quindi essere realizzata con la consulenza di un tecnico specializzato (non il semplice elettricista ). attenzione: non si puo' circolare al di fuori del perimetro dell'azienda a meno che il muletto non abbia un'autorizzazione MOD 4.2_7 Base Relazione - Rev.5 del 26-01-2009 Pagina 3 di 6

(che va rinnovata ogni anno) oppure il libretto di circolazione con targa come un qualsiasi veicolo! Infatti, con il Decreto del Ministero dei trasporti 28 dicembre 1989, sono state dettate le modalità e le cautele per la saltuaria circolazione dei carrelli elevatori. Tale decreto ha risolto le comuni necessità di: attraversare, con un carrello carico o scarico, una strada pubblica; di caricare e scaricare veicoli su aree pubbliche; di percorrere brevi e ben definiti tratti di strada pubblica sia a carico che a vuoto. Secondo il suddetto decreto i carrelli elevatori, sebbene sprovvisti di certificato di circolazione (quindi non immatricolati e privi di targa) possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle seguenti condizioni: - devono essere muniti di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i dati seguenti: lunghezza, larghezza e altezza massime del veicolo nonché le relative masse a vuoto ed a pieno carico e l'eventuale massa rimorchiabile; - devono essere muniti di proiettori anabbaglianti che debbono essere sempre messi in funzione; - devono essere muniti del dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla sempre in funzione; - devono essere dotati di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento; - devono essere accompagnati da personale a terra che coadiuvi il conducente qualora quest ultimo non abbia sufficiente visibilità; MOD 4.2_7 Base Relazione - Rev.5 del 26-01-2009 Pagina 4 di 6

- i trasferimenti su strada possono essere effettuati a velocità non superiore a 10 km/h. La circolazione è ammessa mediante apposita autorizzazione dell UMC competente per territorio, previo benestare dell'ente proprietario della strada. L autorizzazione ha validità di un anno con possibilità di proroga. Per le strade comunali il suddetto nulla osta è rilasciato dall'ufficio di Polizia Locale. I carrelli che circolano su strada devono essere muniti di assicurazione obbligatoria RCA! *** Nota finale importantissima: come per qualsiasi altra attrezzatura, NON vendere, prestare, regalare, concedere in uso carrelli elevatori fuori norma. Per la legge sareste a tutti gli effetti "fornitori" e pertanto sanzionabili come tali (sanzione da 10.000 a 40.000 euro o arresto da 3 a 6 mesi, più la corresponsabilità in caso di infortunio durante l'uso della macchina: vedi nostra circolare n. 25). Gruppo Servizi MANDY srl Buon lavoro Attrezzatura D.Lgs.81/08: ALLEGATO VII - VERIFICHE DI ATTREZZATURE (la tabella è incompleta, viene riportata solo la parte inerente l argomento) Scale aeree ad inclinazione variabile Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Intervento/periodicità MOD 4.2_7 Base Relazione - Rev.5 del 26-01-2009 Pagina 5 di 6

Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Ponti sospesi e relativi argani Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm. Carrelli semoventi a braccio telescopico Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente Verifica triennale Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Verifiche annuali Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Verifiche annuali Verifiche biennali Verifiche biennali Verifiche triennali MOD 4.2_7 Base Relazione - Rev.5 del 26-01-2009 Pagina 6 di 6