Disciplinare delle procedure operative per la gestione dell inventario delle superfici vitate



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Allegato alla delibera di G.P. n. 19 del 14/02/2006 Disciplinare delle procedure operative per la gestione dell inventario delle superfici vitate INDICE: Argomento Pag. 1) Normativa di riferimento 2 2) Le competenze provinciali, le fasi di avvio dell attività e le scadenze annuali per le operazioni di aggiornamento (fase transitoria e fase a regime) 3 3) Procedure per l avvio e la formalizzazione delle operazioni di modifica del contenuto dell inventario, l utilizzo dello sportello e tipologie di operazione (rettifiche aggiornamenti - nuovi inserimenti) 3.1 tipologie di operazione 3.2 avvio delle operazioni di modifica del contenuto dell inventario 3.3 Utilizzo dello sportello 3.4 Operazioni di modifica dati dell archivio informatizzato 4) Procedure sanzionatorie per omessa dichiarazione e per difformità relative all estensione e all identificazione della superficie vitata a seguito dell applicazione del Decreto Legislativo 10 Agosto n. 260 4.1 Omessa o ritardata dichiarazione 4.2 Difformità che comportano rettifica della dichiarazione 4.3 Definizione di difformità essenziale o non essenziale 4.4 Altre difformità di carattere non rilevante 4.5 Tabella di sintesi 4.6 Metodi di misurazione e tolleranze 5 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pag. 1/15

1) Normativa di riferimento - Reg. CE 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, e successive modifiche, relativo alla istituzione dello schedario viticolo comunitario; - Reg. CE 649/87 della Commissione, del 3 marzo 1987, e successive modifiche, relativo alle modalità di applicazione per la istituzione dello schedario viticolo comunitario; - Reg. CE 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, l art. 16 concernente la istituzione dell inventario viticolo; - Reg. CE 1227/00 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del citato Reg. CE 1493/99 e, in particolare, l art. 19 concernente l inventario viticolo; - Reg. CE 2729/00 della Commissione, del 14 dicembre 2000, recante modalità di applicazione pr i controlli nel settore vitivinicolo, in particolare, l art. 5 concernente il controllo del potenziale viticolo; - Decreto Legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del reg. CE 1493/99, relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo; - Decreto del 10 febbraio 1987, con il quale L A.I.M.A. è stata incaricata di realizzare e gestire lo schedario viticolo di cui al citato Reg. CE 2329/86; - Decreto MIPAF del 23 marzo 1999, riguardante l adozione della modulistica per l aggiornamento dello schedario viticolo, la gestione del potenziale viticolo, la verifica delle superfici vitate indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e l iscrizione delle superfici vitate nell albo dei vigneti DOCG, DOC e nell elenco delle vigne IGT, la tenuta e l aggiornamento degli stessi; - Decreto MIPAF del 26 luglio 2000, relativo ai termini e alle modalità da adottarsi per la dichiarazione delle superfici vitate; - Decreto MIPAF del 27 marzo 2001, contenente le modalità per l aggiornamento dello schedario vitivinicolo comunitario e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG, DOC e nell elenco delle vigne IGT; - Accordo Stato-Regioni del 11 novembre 1999, relativo ai criteri di organizzazione delle attività per la costituzione dell inventario del potenziale produttivo del settore viticolo, articolato su base regionale; Pag. 2/15

- L. 24 novembre 1981, n. 689 relativo alle modifiche al sistema penale; - L. 23 dicembre 1986, n. 898 concernente sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo; - Decreto Legislativo 213/1998 art. 51 (conversione in Euro delle sanzioni pecuniarie espresse in lire); - Circolare AGEA 5 marzo 2001 n. 11 relativa a linee generali di attività e procedure per la compilazione assistita della dichiarazione delle superfici vitate (Regolamento CE 1493/99 Decreto Ministeriale 26 luglio 2000; - Nota della Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia Romagna prot. 15790 del 05/06/2003 che definisce le competenze provinciali sulla gestione dell inventario nazionale delle superfici vitate; - Delibera G.R. Emilia Romagna n. 1949 del 7 ottobre 2003 Disposizioni applicative dei Reg. (CE) 1493/99 e 1227/00 e successive modificazioni relative a potenziale viticolo regionale, classificazione varietà per uve da vino, tenuta e gestione albi ed elenchi dei vigneti DOCG, DOC e IGT; - Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti della Regione Emilia Romagna (Delibera di Giunta n. 2003/672 del 14 aprile 2003 e successive modifiche e integrazioni). 2) Le competenze provinciali, le fasi di avvio dell attività e le scadenze annuali per le operazioni di aggiornamento (fase transitoria e fase a regime) La gestione dell inventario delle superfici vitate, ha visto: - una fase di avvio o formazione, sviluppatasi nel corso del 2001 ad opera dello sportello AGEA che ha operato fino al 31 gennaio 2002 nei locali messi a disposizione dalla Provincia di Rimini presso la sede di Rimini Piazzale Bornaccini 1. Tale fase è stata gestita da personale esterno all ente e si è conclusa con la consegna delle attrezzature e della documentazione cartacea al Servizio Agricoltura della Provincia di Rimini in data 15 febbraio 2002, senza però che contestualmente si verificasse il passaggio di funzioni operative; - una fase di passaggio di competenze che ha coinciso anche con la Pag. 3/15

vacanza di fatto del servizio, supplita per qualche tempo dal funzionamento di un unico sportello nazionale presso la sede di AGEA a Roma. La Provincia di Rimini ha ricevuto dalla Regione Emilia Romagna, nel febbraio 2003, la documentazione relativa alle pratiche elaborate presso lo sportello AGEA di Roma dopo la chiusura dello sportello provinciale AGEA di Rimini, avvenuta il 31 gennaio 2002. Successivamente, con nota di chiarimento prot. 15790 del 05/06/2003 del Direttore Generale Agricoltura della Regione Emilia Romagna, sono state definite le competenze provinciali sulla gestione dello sportello, per le operazioni concernenti la gestione dell inventario nazionale delle superfici vitate, indicando per le amministrazioni provinciali il 10/06/2003 quale data di avvio consigliata per l inizio delle attività di sportello. Con la medesima nota veniva fornito un documento elaborato da un apposito gruppo di lavoro contenente indicazioni per la presentazione e per il controllo delle dichiarazioni di superfici vitate ; - una fase di avvio dell attività a livello provinciale, iniziata a partire dal secondo semestre 2003, con l acquisizione delle autorizzazioni all accesso alla gestione informatica dell inventario, il raggiungimento di un livello minimale di operatività del software ed una conseguente strutturazione organizzativa provinciale. L anno 2004 e il primo semestre del 2005 costituiranno pertanto il periodo transitorio di avvio e messa a regime dell attività a livello provinciale, durante il quale, oltre all attività di inserimento di nuove dichiarazioni, saranno recepite le richieste di aggiornamento relative alle dichiarazioni già presentate nella fase di formazione dell inventario per tutti quegli eventi verificatisi dopo la data di riferimento delle dichiarazioni stesse (01/09/2000 01/09/1999 01/09/1998) e non ancora notificati agli uffici provinciali (cambi di conduzione, successioni, cessazioni, ecc.). Per poter adeguatamente rispondere alla notevole mole di aggiornamenti relativi alle tre campagne di arretrato precedenti l avvio dell operatività dello sportello provinciale e garantire la necessaria pubblicizzazione delle modalità operative dello Pag. 4/15

sportello nei confronti dell utenza e delle procedure fissate dal presente documento, tutte le comunicazioni di cui al capoverso precedente, relative a fatti avvenuti entro la campagna vitivinicola 2003/2004 (31/07/2004) dovranno essere presentate allo sportello provinciale entro il 28/02/2006. Non dovranno essere oggetto di ulteriore comunicazione tutti quei fatti già notificati all Amministrazione Provinciale ai fini di procedimenti amministrativi nell ambito della materia vitivinicola, in quanto saranno trattati a seguito di tali notifiche. Successivamente, dal momento che l Amministrazione Provinciale dovrà garantire l aggiornamento degli inventari entro il 31 marzo successivo al termine di ciascuna campagna vitivinicola, entro il 28 febbraio di ogni anno, dovranno essere presentate tutte le richieste di aggiornamento relative a fatti avvenuti nell annata vitivinicola precedente; (al 28/02/2006 tutte le variazioni intervenute entro il 31/07/2005 e così via), facendo comunque sempre riferimento ai fatti modificativi che non siano già stati comunicati all Amministrazione Provinciale nell ambito di altri procedimenti amministrativi del settore vitivinicolo. 3) Procedure per l avvio e la formalizzazione delle operazioni di modifica del contenuto dell inventario, l utilizzo dello sportello e tipologie di operazione (rettifiche aggiornamenti - nuovi inserimenti) 3.1 tipologie di operazione Le operazioni da svolgere a modifica del contenuto della banca dati dell inventario possono essere catalogate in tre differenti tipologie: Rettifica della dichiarazione di superfici vitate: si riferisce a ciò che, dichiarato in precedenza dal produttore, è risultato essere inesatto o incompleto in riferimento allo stato reale delle superfici vitate. La rettifica può riguardare informazioni di importanza sostanziale o non sostanziale ai fini dell identificazione e dell estensione delle superfici vitate. Nuova dichiarazione di superfici vitate: si riferisce all inserimento di una Pag. 5/15

nuova posizione anagrafica cui fanno capo unità vitate non presenti in nessuna dichiarazione preesistente. Aggiornamento della dichiarazione di superfici vitate: consiste nella modifica di dati presenti nell inventario, a seguito di fatti avvenuti successivamente all ultima dichiarazione, compresi i cambi di conduzione. 3.2 avvio delle operazioni di modifica del contenuto dell inventario Le operazioni di modifica dei dati contenuti nell inventario saranno avviate: a) a seguito di specifica richiesta scritta dell interessato, nella quale dovranno essere riportate in dettaglio le modifiche da apportare; b) a seguito di notifica o istanza dell interessato conseguentemente a fatti oggetto di altri procedimenti in materia vitivinicola in capo al Servizio (autorizzazioni all espianto, al reimpianto, al trasferimento dei diritti, iscrizione ad albi DOC e elenchi IGT, ecc.). c) d ufficio, qualora le modifiche siano conseguenti a operazioni di controllo o di riordino degli archivi di competenza provinciale (controlli a campione, acquisizione della gestione degli albi DOC, ecc.); in tale caso dovrà essere inviata comunicazione preventiva di avvio del procedimento. 3.3 Utilizzo dello sportello Il personale dell Amministrazione Provinciale (compreso il personale a contratto o operante in forza di convenzioni regionali) potrà accedere all utilizzo della procedura informatizzata previa assegnazione di un badge magnetico e di una password personale identificativa, i quali dovranno essere utilizzati esclusivamente dal proprietario delle stesse. Lo sportello svolgerà servizio per il pubblico secondo le seguenti procedure: modifica/integrazione di dichiarazione di superfici vitate riconducibile al caso 3.2 a) (su richiesta scritta dell interessato) L interessato ad una variazione o ad un nuovo inserimento, dovrà presentare all Amministrazione competente formale comunicazione sottoscritta in carta Pag. 6/15

semplice, con allegata fotocopia di un valido documento di identità. La comunicazione dovrà contenere tutti i dati necessari a descrivere qualitativamente e quantitativamente la variazione richiesta. Da utilizzare preferibilmente la modulistica predisposta a tal fine dal Servizio Agricoltura. modifica/integrazione di dichiarazione di superfici vitate riconducibile al caso 3.2 b) (su istanza oggetto di altro procedimento in materia vitivinicola) L interessato ad una variazione o ad un nuovo inserimento, riconducibile a fatti oggetto di provvedimenti in materia vitivinicola (gestione del potenziale viticolo, iscrizione agli albi DOC e elenchi IGT, ecc.) dovrà sottoscrivere richieste di collaudo e/o di autorizzazione alla vendita dei diritti e/o legate ad altre procedure che di fatto modificano il potenziale viticolo, contenenti la richiesta di variazione della dichiarazione di superfici vitate. Varranno anche a tal fine tutte le tipologie di notifica previste nella delibera di G.R. n. 1949 del 07/10/2003 (e sue eventuali successive modificazioni) volte ad ottenere diversi provvedimenti in materia di potenziale viticolo e di albi DOC e elenchi IGT. modifica/integrazione dichiarazione di superfici vitate riconducibile al caso 3.2 c) (d ufficio) I tecnici dell Ente, nell espletamento delle funzioni di controllo a loro delegate relativamente al settore, possono rilevare situazioni di difformità che generano variazione delle dichiarazioni presentate. In questi casi dovrà essere compilato un verbale di accertamento da notificare alla parte. 3.4 Operazioni di modifica dati dell archivio informatizzato L ufficio, dopo un primo esame preliminare della documentazione da cui ha preso origine l operazione di modifica (richiesta di variazione, notifica oggetto di altro procedimento in materia vitivinicola, verbale di accertamento), ed una verifica della fattibilità dell operazione sul sistema informatico, disporrà gli eventuali ulteriori accertamenti, compreso, se necessario, il sopralluogo in campagna e la richiesta di documentazione all interessato. Procederà quindi all inserimento dei dati nel sistema informatizzato. Al termine delle operazioni di modifica o inserimento dei dati il dichiarante dovrà Pag. 7/15

controllarne l esattezza e sottoscrivere la stampa della dichiarazione aggiornata, attestando che risulta pienamente conforme a quanto da lui stesso indicato e sollevando da ogni responsabilità l operatore addetto alla gestione del sistema. L avvio delle operazioni di aggiornamento, rettifica, o nuovo inserimento sarà quindi sempre conseguente ad un documento giustificativo (richiesta scritta dell interessato, richiesta di aggiornamento conseguente ad altro procedimento in materia vitivinicola, verbale di accertamento d ufficio, ecc.) che conterrà gli elementi informativi necessari o che rimanderà ad altri documenti contenenti queste stesse informazioni La conclusione dell operazione di aggiornamento, rettifica, o nuovo inserimento, avverrà comunque con la stampa e la sottoscrizione della versione aggiornata della dichiarazione di superfici vitate. A tal fine l ufficio provvederà a convocare l interessato presso lo Sportello provinciale, mediante comunicazione scritta. Fino al completamento di tale fase la dichiarazione non potrà considerarsi aggiornata e la mancata sottoscrizione della nuova dichiarazione comporterà le sanzioni previste dalla legge per i casi di mancata presentazione o mancato aggiornamento, facendo riferimento ai casi più avanti descritti. 4) Procedure sanzionatorie per omessa o ritardata dichiarazione e per difformità relative all estensione e all identificazione della superficie vitata, a seguito dell applicazione del Decreto Legislativo 10 Agosto 2000 n. 260 La presa in carico delle competenze in materia vitivinicola da parte dell Ente prevede, oltre alle funzioni di gestione dell inventario, anche quelle di natura sanzionatoria ai sensi della normativa vigente. Qualora nell ambito delle tipologie di operazione descritte nel capitolo 3 venissero rilevate violazioni alla normativa, si avvierà il procedimento sanzionatorio in base al Decreto Legislativo 10 Agosto 2000 n. 260 che prevede il pagamento di una sanzione pari a: Pag. 8/15

619,00 per Ha o frazione di Ha (sanzione piena) per violazioni riguardanti: omessa dichiarazione; presentazione della dichiarazione e degli aggiornamenti della dichiarazione con ritardo superiore a 30 gg rispetto ai tempi stabiliti dalla normativa di settore; difformità essenziali ai fini dell estensione e dell identificazione della superficie vitata, accertate rispetto ai dati contenuti nelle dichiarazioni presentate. 206,33 per Ha o frazione di Ha (sanzione ridotta) per violazioni riguardanti: presentazione della dichiarazione e degli aggiornamenti della dichiarazione con ritardo entro i 30 gg rispetto ai tempi stabiliti dalla normativa di settore; difformità non essenziali ai fini dell estensione e dell identificazione della superficie vitata, accertate rispetto ai dati contenuti nelle dichiarazioni presentate. 4.1 Omessa o ritardata dichiarazione Ricorre questo caso quando: - colui che conduceva superfici vitate (eccetto il caso di superfici inferiori a 1.000 mq. destinate a consumo famigliare) alle date definite dalla circolare AGEA n. 11 del 05/03/2001 (01/09/1998, 01/09/1999, 01/09/2000) non ha presentato, entro la scadenza del 31/12/2001, la relativa dichiarazione di superfici vitate allo sportello (nel caso tali inadempienze venissero accertate a seguito di richieste di iscrizione all inventario delle superfici vitate presentate da parte di nuovi conduttori subentrati successivamente, si contesterà la violazione a colui che conduceva il vigneto alle date suddette); - colui che non presenta entro la scadenza annuale del 28 febbraio (vedi par. 2) la richiesta di aggiornamento relativa a fatti modificativi (che non siano già stati comunicati all Amministrazione Provinciale nell ambito di altri procedimenti amministrativi del settore vitivinicolo) avvenuti nell annata vitivinicola precedente. A titolo esemplificativo si cita il caso di colui che sia subentrato nella conduzione di superfici vitate, ma che non comunica tale variazione entro il 28 febbraio successivo alla conclusione della campagna vitivinicola durante la quale è avvenuto il cambio di conduzione; Pag. 9/15

- colui per il quale è già stata avviata la procedura di modifica (aggiornamento, rettifica, nuovo inserimento) della dichiarazione di superfici vitate, ma che non la sottoscrive entro i tempi che gli sono stati assegnati dall ufficio provinciale con comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata A.R. 4.2 Difformità che comportano rettifica della dichiarazione Possono essere individuate due categorie di difformità, la cui presenza, congiunta o disgiunta, può far individuare il carattere di essenzialità o non essenzialità della difformità della dichiarazione: 1) Difformità di estensione: per l individuazione di una difformità di estensione, si dovrà calcolare la differenza, in eccesso o in difetto, tra la superficie determinata e la superficie dichiarata : - per superficie determinata si intende la superficie vitata aziendale provinciale afferente ad una medesima dichiarazione, così come determinata a seguito di controllo o segnalazione del conduttore, verificata dall ufficio; - per superficie dichiarata si intende il totale della superficie vitata risultante nella dichiarazione medesima. Ai fini dell applicazione delle sanzioni si farà riferimento al rapporto percentuale tra l entità della difformità (pari alla differenza tra superficie determinata e superficie dichiarata) e quella della superfici dichiarata. Saranno considerate difformità di estensione quelle di entità superiore al 10,25%. 2) Difformità di identificazione: sono considerate difformità di identificazione quelle relative ai dati catastali ed ai dati tecnici fondamentali dell unità vitata (vitigno principale, anno di impianto, destinazione produttiva, vigneto irriguo o meno) nel caso in cui la loro inesatta indicazione abbia comportato una non corretta definizione dell assetto complessivo delle unità vitate aziendali, con concomitante variazione della superficie vitata totale dichiarata. Pag. 10/15

4.3 Definizione di difformità essenziale o non essenziale L art. 2 comma 1 del Decreto Legislativo 260/2000 in merito all errore non specifica esattamente cosa significa essenzialità o non essenzialità, in quanto le casistiche sarebbero molteplici. Appare importante, al fine di garantire una omogeneità di intervento e una semplificazione della procedura, proporre una interpretazione di essenzialità e di non essenzialità, scaturita da una analisi della metodologia utilizzata per la predisposizione dell inventario delle superfici vitate, e dall esperienza maturata all interno del Servizio competente in materia. L agente accertatore, in fase istruttoria, sulla base della classificazione di seguito specificata, determina se la casistica rilevata rientri nel carattere dell essenzialità o della non essenzialità. Le difformità sono classificate come essenziali, e pertanto assoggettate a sanzione in misura piena, quando sussistono, disgiuntamente o congiuntamente, le seguenti casistiche: difformità di estensione di superficie maggiore del 30,00%; difformità di identificazione della superficie vitata, come definita al punto 2) del precedente paragrafo 4.2, con conseguente introduzione o cancellazione di più di 3 unita vitate in pianura o più di 6 unità vitate in collina e concomitante variazione della superficie vitata totale dichiarata. Le difformità sono classificate come non essenziali, e pertanto assoggettate a sanzione in misura ridotta, quando sussistono, disgiuntamente o congiuntamente, le seguenti casistiche: difformità di estensione di superficie compresa tra il 10,25% e il 30,00%; difformità di identificazione della superficie vitata, come definita al punto 2) del precedente paragrafo 4.2, con conseguente introduzione o cancellazione di unità vitate fino a un numero massimo di 3 in pianura o 6 in collina e concomitante variazione della superficie vitata totale dichiarata. In merito alla distinzione fra zone di pianura e di collina, ai fini della suddetta Pag. 11/15

classificazione, si fa riferimento al criterio fissato dal Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti della Regione Emilia Romagna. 4.4 Altre difformità di carattere non rilevante Costituiscono difformità di carattere non rilevante le seguenti casistiche: - incongruenze di superficie che non superano il 10,25% dell estensione complessiva della superficie dichiarata; - incongruenze di superficie per vigneti che non erano visibili in ortofoto al momento della dichiarazione, ove il dichiarante dimostri di essersi basato su dati risultanti da accertamenti del Servizio Agricoltura (salvo i casi in cui le superfici siano state ulteriormente modificate successivamente a tali accertamenti); - inesattezze descrittive relative a dati tecnici accessori (forma di conduzione, sesto d impianto, numero ceppi, forma di allevamento, tipo della coltivazione, altri vitigni accessori entro il 15%) o relative anche a dati tecnici fondamentali ma che comunque non hanno comportato una difforme individuazione dell assetto complessivo delle unità vitate con concomitante variazione della superficie vitata totale dichiarata (ad esempio: errata indicazione del sesto o dell anno d impianto di un intera unità vitata, mancata indicazione di vitigni complementari entro il 15% presenti nell unità vitata, mancata dichiarazione di una varietà con creazione di una nuova unità vitata ma senza variazione della superficie vitata totale dichiarata; ecc.); - incongruenze relative alle indicazioni circa l iscrizione agli albi DOC e elenchi IGT. Tali difformità, salvo che non comportino l accertamento di altre più gravi irregolarità (come ad esempio: l utilizzo di vitigni non autorizzati, l omissione della notifica di estirpazione e/o reimpianto, l utilizzazione indebita di Denominazioni di Origine Controllate, ecc.), sono considerate di carattere non rilevante e pertanto, anche qualora vi fosse la necessità di una rettifica della dichiarazione, non saranno sanzionate. Pag. 12/15

Tipologia di omissione e/o difformità 4.5 Tabella di Sintesi Descrizione Sanzione per Ha o fraz.( ) OMMESSA DICHIARAZIONE RITARDO > 30 GG. - Mancata presentazione della dichiarazione; - Mancata presentazione dell aggiornamento; - Ritardata presentaz. di dichiaraz./agg.to oltre 30 gg. 619,00 ERRORE ESSENZIALE - Presenza congiunta o disgiunta di difformità di superficie (>30,00%) e di difformità di identificazione con introduzione o cancellazione di più di 3 unita vitate in pianura o più di 6 u.v. in collina e concomitante variazione della superficie vitata totale dichiarata. sanzione intera RITARDO < 30 GG. - Ritardata presentaz. di dichiaraz./agg.to entro i 30 gg. ERRORE NON ESSENZIALE ININFLUENTE AI FINI SANZIONATORI - Presenza congiunta o disgiunta di difformità di superficie (tra il 10,25% e il 30,00%) e di difformità di identificazione con introduzione o cancellazione di u.v. fino un max di 3 in pianura o 6 in collina e concomitante variazione della superficie vitata totale dichiarata. - Presenza di lievi difformità di superficie (entro il 10,25% della superficie originariamente dichiarata); - Presenza di dati identificativi errati ma ininfluenti sull assetto complessivo delle unità vitate della dichiarazione (vedi punto 2) del par. 4.2); - Altre difformità di carattere non rilevante (par. 4.4). 206,33 sanzione ridotta nessuna sanzione Pag. 13/15

4.6 Metodi di misurazione e tolleranze Considerando la necessità di accettare un margine di tolleranza che tenga conto del possibile errore insito nei metodi e nei supporti utilizzati per la misurazione delle superfici vitate, è necessario prevedere, relativamente alle difformità di estensione riscontrate, una percentuale di tolleranza fino ad un massimo del 10,25% della superficie dichiarata, così come meglio specificato al precedente paragrafo 4.2. Tale percentuale è altresì indicata da Agea, nella propria Circolare n. 11 del 5 marzo 2001, quale misura massima di tolleranza per la determinazione della superficie vitata nella compilazione assistita della dichiarazione delle superfici vitate. A titolo esemplificativo si descrivono di seguito alcune casistiche relative a possibili fonti di errore nella misurazione delle superfici vitate oggetto di dichiarazione. In fase di dichiarazione della superficie vitata, per l identificazione del vigneto, relativamente alla sua ubicazione ed estensione, sono disponibili i seguenti supporti: Base catastale (mappa catastale, certificato catastale); Attestati rilasciati dall Ente competente relativamente ad estirpazione, reimpianto, nuovo impianto, iscrizione agli Albi DOC, ecc.; Foto aeree consultabili con il software GIS AGEA o altri software GIS; Nell utilizzo della base catastale l errore può generarsi quando il vigneto non interessi l intera particella ma solo parte della stessa o, a maggior ragione, quando esso si ponga a cavallo di più particelle contigue. Allo stesso tempo la base catastale utilizzata potrebbe non essere aggiornata con i tutti i frazionamenti effettuati successivamente ad una certa data. Occorre inoltre tener conto che la planimetria catastale deriva spesso da rilievi effettuati molti anni prima e che i limiti da essa riportati potrebbero non essere più coincidenti con la situazione dei confini realmente esistenti in campo. Ciò a causa di fenomeni naturali e umani (si pensi ad esempio ai movimenti franosi in collina o alle ripetute lavorazioni dei terreni) che determinano, di fatto, una modificazione delle linee di confine. Le misurazioni delle superfici a vigneto oggetto di estirpazione, reimpianto, nuovo impianto, iscrizione agli Albi DOC, ecc., precedentemente alla costituzione dell inventario nazionale delle superfici vitate, sono state effettuate dalla Pubblica Amministrazione con metodiche volte a determinare la superficie netta del vigneto (da palo a palo, da vite a vite). Si tratta quindi di metodi differenti da quelli poi Pag. 14/15

utilizzati in fase di compilazione della dichiarazione delle superfici vitate, che hanno anche tenuto conto delle eventuali aree di servizio del vigneto, secondo la definizione di superficie vitata data dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari del 26/07/2000. A tale motivazione può essere dovuta l eventuale differenza di misurazione (per una medesima superficie vitata) tra atti autorizzativi e/o attestati rilasciati dall Ente competente e la dichiarazione delle superfici vitate presentata dal produttore, pur sempre nell ambito della tolleranza sopra specificata. Inoltre va anche tenuto conto delle oggettive difficoltà di misurazione con strumenti tradizionali (rotella metrica, telemetro), soprattutto per vigneti collinari e di forma irregolare, che si riflettono in una maggiore probabilità di errore. L impiego dell aerofotogrammetria è certamente di grande aiuto nell identificazione del vigneto, tuttavia anch esso non è esente da possibili errori. Questi possono generarsi ad esempio nel caso di vigneti ricadenti su più particelle catastali, quando si rende necessario il frazionamento del corpo vigneto in tante parti quante sono le particelle su cui il vigneto stesso insiste. Naturalmente l errore può anche essere più semplicemente dovuto ad una errata interpretazione della fotografia aerea, per cui l operatore che effettua la fotointerpretazione scambia alcune utilizzazioni del suolo per altre (ad esempio frutteto o altre colture arboree scambiate per vigneto, o viceversa). Giocano un ruolo importante, in questo caso, aspetti come la nitidezza dell immagine fotografica o l età del vigneto oggetto di misurazione. A tal proposito occorre infine ricordare che quando l impianto della superficie vitata da determinare è successivo alla data di esecuzione della foto aerea disponibile, e quindi non visibile, dobbiamo rinunciare all utilizzo dell aerofotogrammetria e ricorrere ad altri elementi e metodiche atte a determinare, con la maggior precisione possibile, la superficie vitata oggetto di misurazione. Pag. 15/15