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INTESA TRA Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Forli' - Cesena Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena Comune di Bertinoro Comune di Cesena Comune di Forlì Comune di Gatteo Comune di San Mauro Pascoli Comune di Savignano sul Rubicone Direzione Provinciale del Lavoro di Forlì - Cesena Direzione Provinciale dell INAIL di Forlì - Cesena Direzione Provinciale dell'inps di Forlì - Cesena Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì - Cesena Confindustria Forlì - Cesena Associazione Piccole e Medie Imprese API Forlì - Cesena Federazione Provinciale Confartigianato Forlì - Cesena Confederazione Nazionale dell'artigianato CNA Forlì - Cesena Ausl di Forlì Ausl di Cesena C.G.I.L. Forlì C.G.I.L. Cesena C.I.S.L. Forlì - Cesena U.I.L. Forlì U.I.L. Cesena U.G.L. Forlì - Cesena "per l'adozione di un Codice etico a tutela del lavoro regolare e la sicurezza dei luoghi di lavoro Premesso che: - il lavoro irregolare e il lavoro sommerso sono comportamenti da prevenire e da contrastare per i profili di illegalità ad essi connaturati e in quanto elementi distorsivi della concorrenza oltre che, più in generale, dell' economia di un territorio che voglia connotarsi per l'adozione di forme corrette e legali di attività d'impresa; - a tali forme di lavoro può accompagnarsi la mancata attuazione delle misure previste a tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro; - anche nella provincia di Forlì-Cesena gli incidenti sul lavoro continuano a rappresentare un fenomeno preoccupante ed intollerabile nell'ambito delle attività lavorative; - da ultimo il Legislatore ha in questa ottica posto in essere una riforma organica dei servizi di tutela della salute e vigilanza in materia di lavoro, con particolare riferimento all'organizzazione complessiva e al coordinamento dell'attività ispettiva di tutti gli organismi competenti in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché di quelli impegnati sul territorio in azioni di contrasto al lavoro sommerso o irregolare e di promozione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, per profili diversi da quelli di ordine e sicurezza sociale; - in tale senso è intervenuto il Decreto Legislativo n. 81/2008, cui, in vista del rispetto delle regole della concorrenza funzionali ad evitare comportamenti sleali, segnatamente a tutela del "made in Italy", va legata la normativa antitrust di cui all'art. 9 della Legge n. 192/1998 secondo cui ' è vietato l'abuso dello stato di dipendenza economica nel quale si può trovare, tenuto conto della reale possibilità di reperire 1

sul mercato alternative soddisfacenti, una impresa cliente o fornitrice. Abuso, questo, che può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto, in conseguenza producendosi la nullità del "patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica"; - il comma 3 bis di detto articolo 9 e l'art. 3 della Legge n. 287/1990 prevedono peraltro che "l'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, può, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell' attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'art. 15 della citata Legge n. 287/1990, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso"; - l art. 28 della Legge 4 agosto 2006, n. 248 prevede che l appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il sub-appaltatore ; - l articolo 29,comma 2, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276,come sostituito dal comma 911 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che in caso di appalto di opere o servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti ; Considerato che: - nel corso dell'ultimo anno è stato in conseguenza positivamente sperimentato dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Forlì-Cesena - un modello operativo di coordinamento complessivo dei diversi soggetti istituzionali competenti in materia, che ha peraltro condotto alla sottoscrizione di un mirato Protocollo d'intesa volto a formalizzare le strategie preventive e repressive concretamente attuate; - la Camera di Commercio di Forlì Cesena, attraverso la propria azienda speciale CISE, opera da oltre un decennio nel campo della certificazione di responsabilità sociale delle imprese, ed ha sviluppato lo schema di certificazione volontaria ed il marchio denominato Impresa Etica di cui all allegato 1.; - l'attenzione di tutte le parti sociali al fenomeno del lavoro irregolare e sommerso nonché alla tutela della sicurezza del lavoro, con particolare riguardo al ruolo riconosciuto in tale ambito alle Organizzazioni sindacali in vista della garanzia dei diritti dei lavoratori costituzionalmente tutelati, può rappresentare un ulteriore elemento di prevenzione in grado di rendere più efficaci le normative esistenti e preparare al meglio le imprese e i lavoratori al nuovo quadro normativo esistente; - per quanto affermato si ritiene indispensabile intervenire per garantire sicurezza e legalità, in tutti i settori produttivi e del terziario ; - in conseguenza costituisce obiettivo comune dei firmatari della presente Intesa attivare tutte le azioni atte a prevenire sia fenomeni di lavoro irregolare che gli incidenti sul lavoro per i quali si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a fornire adeguato supporto tecnico ed organizzativo; Ritenuto - che occorra pertanto procedere ad impostare una condivisione dei valori e di impegno congiunto; - di dover in conseguenza trasfondere l'intesa, documento per sua natura di carattere procedimentale, in un Codice Etico, secondo il quale i soggetti sottoscrittori si impegnano ad operare ognuno per quanto attiene le proprie specifiche competenze; - che tale Codice debba estendere la sua efficacia operativa, oltre che al settore degli appalti pubblici, a quello degli appalti privati, ove è altrettanto importante garantire la corretta concorrenza ai fini di una 2

maggiore tutela delle garanzie, anche in tema di sicurezza; - che, affrontando tematiche di carattere generale trasversali ai diversi settori dell economia, sia opportuna l applicazione del presente Codice a tutti i comparti (primario, secondario e terziario) senza tuttavia precludere la possibilità che per la sua sottoscrizione si possa procedere con la gradualità in qualche modo richiesta dal procedere dell attività programmata e dallo stato delle relazioni con i vari attori di riferimento; - che l'adesione alla presente Intesa e l'assunzione dell' impegno a rispettare i principi e le regole definite nel predetto accordo costituiscono presupposto per l'accesso da parte delle imprese rappresentate ai finanziamenti contemplati dal richiamato articolo 11 del Decreto Legislativo n.81/2008, a mente del cui comma 5 " l Inail finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese". In questa ottica "costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone prassi di cui all' articolo 2, comma 1, lettera v di detto articolo 11'', cui si fa espresso ed integrale richiamo; - di dover articolare lo stesso attraverso la indicazione dei principi condivisi, cui si connettono mirate clausole e note procedimentali. Tutto ciò premesso: Le parti firmatarie - ognuna per il proprio ruolo - si impegnano a rispettare e promuovere l attuazione del presente Codice formulato come segue: Art. 1 - Principi generali Si riconoscono i presupposti della legalità, della competizione leale, della correttezza professionale e della qualità delle realizzazioni come elementi fondanti del sistema economico del territorio. In particolare si riconosce che tali presupposti sono declinabili nel rispetto della regola della buona fede e della correttezza professionale nei rapporti con i fornitori e sub-fornitori, nella regolarità a fronte di tutti gli obblighi contributivi e retributivi dovuti, nel rispetto della corretta concorrenza, nella responsabilità verso tutte le parti interessate nel garantire ambienti di lavoro e prodotti sicuri, nonché cicli di vita e processi produttivi a basso impatto ambientale. Art. 2 Ruolo degli Enti Pubblici sottoscrittori Ferma restando l attività di controllo coordinata e congiunta posta in essere dal Tavolo tecnico istituzionale di coordinamento attivo presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Forlì- Cesena, oltre che l azione di conciliazione svolta dalla Camera di Commercio con specifico riguardo alle ipotesi contemplate dall articolo 1,lettera a, di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003,n.5,gli Enti Pubblici sottoscrittori del presente accordo individuano gli strumenti disponibili ritenuti più idonei ed efficaci al fine di promuovere una sempre più diffusa effettività dei principi generali di cui all Art. 1. L Art. 5 contiene l elenco, non necessariamente esaustivo, di tali strumenti che gli operatori economici potranno applicare su base volontaria, nonché le responsabilità per il loro corretto funzionamento. Periodicamente gli Enti sottoscrittori riesaminano l efficacia delle azioni condotte attraverso tali strumenti apportando i correttivi ritenuti necessari alla programmazione degli interventi futuri. 3

Art. 3 Ruolo delle Associazioni sottoscrittrici Le Associazioni sottoscrittrici del presente accordo, promuovono l adesione su base volontaria e l applicazione da parte delle imprese associate degli strumenti attuativi di cui all Art. 5. Promuovono inoltre, attraverso l esercizio della propria funzione di servizio ed assistenza, l implementazione di azioni preventive e di miglioramento tese ad innalzare il livello di conformità dei propri associati ai riferimenti legislativi e normativi applicabili nell ambito del dominio definito dai principi generali di cui all Art. 1. Nei casi di accertata violazione dei suddetti riferimenti ed in assenza di adeguate azioni di miglioramento in essere, si impegnano, in conformità a quanto previsto nei rispettivi statuti, ad attuare i provvedimenti previsti fino all adozione di azioni di espulsione delle imprese associate coinvolte in tali violazioni. Escluso un ruolo di controllo diretto e sistematico sugli associati, le associazioni individuano, nell ambito della propria organizzazione, le interfacce dotate di adeguata autorità, preposte al ricevimento e trattamento delle informazioni di ritorno prodotte dalla messa in esercizio degli strumenti di cui all Art. 5, e notificate dagli Enti di controllo preposti. Art. 4 Ruolo delle Imprese rappresentate dalle Associazioni sottoscrittrici Le Imprese rappresentate dalle Associazioni sottoscrittrici, fermo restando l obbligo ad ottemperare a tutte le prescrizioni di legge, potranno aderire volontariamente agli strumenti di cui all Art. 5. Tale adesione avverrà, per le imprese iscritte alla Camera di Commercio di Forlì Cesena, a titolo gratuito grazie al sostegno finanziario assicurato dagli Enti Sottoscrittori. Le imprese aderenti potranno utilizzare, nell ambito dei propri strumenti di comunicazione esterna, il marchio Impresa Etica con lo scopo di dare trasparenza del proprio impegno sociale e di incrementare attraverso ciò il valore della propria offerta sui mercati. Art. 5 Strumenti di attuazione Le parti sottoscrittrici del presente accordo, in un ottica tesa a prevenire quanto più è possibile la sussistenza di situazioni d illegalità, individuano nei requisiti dello standard Impresa Etica di cui all allegato 1, la sintesi dei principi di cui all Art.1. Individuano per questo nello schema di certificazione adottato per il controllo ed il monitoraggio un sistema orientato al miglioramento ed alla prevenzione a cui le imprese si possono assoggettare su base volontaria, potenzialmente in grado di svolgere una funzione complementare a quella delle Autorità preposte in materia di vigilanza e di repressione. Le parti individuano peraltro nell azione di controllo coordinata del richiamato Tavolo tecnico istituzionale di coordinamento sedente in Prefettura, svolta nell ambito dell opera di coordinamemto curata dal Comitato per il Lavoro e l Emersione del Sommerso (C.L.E.S.) e nel modello per PMI di Sistema di Gestione per la Sicurezza sviluppato nel 2006 su iniziativa dell Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì in collaborazione con l INAIL provinciale e regionale, strumenti tesi a scoraggiare la permanenza di forme di lavoro irregolare o illecito, oltre che a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Infine, riguardo al campo di applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, gli Enti sottoscrittori individuano negli articoli 69 ed 83 del Codice medesimo (relativi in particolare a condizioni particolari attenenti ad esigenze sociali o ambientali e criterio di selezione dell offerta economicamente vantaggiosa ) validi ed efficaci strumenti da applicare ai propri appalti per il perseguimento dei principi generali di cui all Art. 1 del presente accordo. 4

Art. 6 - Impegni reciproci Le parti convengono: - sulla decisione di procedere all attuazione degli impegni descritti negli articoli precedenti; - sul fatto che nei rapporti con la clientela venga tenuta in prima considerazione l assoluta chiarezza delle informazioni relative alla componentistica utilizzata, con segnato riguardo alla provenienza della stessa e alle modalità di realizzazione dei prodotti posti sul mercato, così da consentire la tracciabilità degli stessi; - sull assunzione di decisioni conseguenti alla violazione di quanto convenuto così come articolate negli Statuti e nei Codici Etici delle Associazioni sottoscrittrici; - che alle Associazioni sottoscrittici compete un ruolo di sensibilizzazione verso le aziende associate (in particolare quelle che aderiranno volontariamente agli strumenti previsti nel presente codice) affinché esse individuino al proprio interno i soggetti responsabili dell attuazione di quanto previsto nei requisiti normativi / legislativi richiamati nel presente accordo, richiamando l attenzione sulle sanzioni di legge derivanti dal mancato esercizio di tali responsabilità ai diversi livelli: organi societari, personale subordinato e parasubordinato, fornitori e subfornitori; - che ad esse compete inoltre un ruolo imprescindibile nell individuazione e promozione di modelli virtuosi in grado di migliorare i rapporti di filiera; modelli che potranno includere l inserimento nei contratti di fornitura di una clausola di osservanza del presente codice che, in caso di violazione, potrà comportare l interruzione del rapporto di fornitura oltre alle sanzioni di legge del caso; - sulla necessità del puntuale rispetto delle disposizioni in premessa citate, ovvero di cui all art. 28 della Legge 4 agosto 2006,n. 248 e l art. 29, comma 2, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003,n.276, come sostituito dal comma 911 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alla corresponsabilità del committente, dell appaltatore e del subappaltatore; - sulla necessità di dare la più ampia diffusione dei contenuti del presente Codice attraverso la propria stampa associativa e le forme di comunicazione più idonee; - sulla diffusione e attuazione delle iniziative in materia di formazione e informazione eventualmente dalle stesse attuate in forma congiunta o autonoma; - sulla necessità di una campagna d'informazione e prevenzione da attivarsi d'intesa con gli Enti preposti al controllo e vigilanza, nelle forme valutate più idonee; - sulla necessità di condividere, con la massima semplificazione e nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e di esigenze operative e formali di riservatezza, dati statistici in forma aggregata, note e valutazioni con riferimento alle dinamiche generali del mercato del lavoro a livello locale e in particolare agli aspetti oggetto specifico della presente intesa, al fine di rendere disponibili ai soggetti firmatari gli strumenti informativi più efficaci per la migliore attuazione di quanto previsto in questo contesto, dei rispettivi compiti istituzionali e delle linee di intervento delineate dagli organi di indirizzo politico; - sull'essenzialità, ai fini della verifica dei presupposti per la regolarità e la sicurezza del lavoro, della implementazione delle azioni avviate dall' apposito Tavolo Tecnico Interistituzionale di coordinamento per assicurare sul territorio provinciale, d'intesa con gli Enti preposti, un efficace coordinamento locale degli interventi di controllo e vigilanza, cui affiancare mirate azioni di prevenzione. A tal fine i Soggetti pubblici componenti detto Tavolo si impegnano a definire eventuali strumenti pattizi, anche di natura bilaterale con gli altri firmatari della presente Intesa. - di compiere una disamina congiunta dell'applicazione del Codice decorsi sei mesi dalla sottoscrizione della presente Intesa. 5

Art. 7 - Durata La presente Intesa ha validità triennale, considerandosi tacitamente rinnovato, alla scadenza, per un periodo di pari durata, laddove non intervengano osservazioni da parte dei soggetti firmatari. Le parti firmatarie Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Forli' Cesena Amministrazione Provinciale di Forlì Cesena Comune di Bertinoro Comune di Cesena Comune di Forlì Comune di Gatteo Comune di San Mauro Pascoli Comune di Savignano sul Rubicone Direzione Provinciale del Lavoro di Forlì - Cesena Direzione Provinciale dell' INAIL di Forlì Cesena Direzione Provinciale dell' INPS di Forlì Cesena Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì Cesena Confindustria Forlì Cesena Associazione Piccole e Medie Imprese API Forlì Cesena Federazione Provinciale Confartigianato Forlì-Cesena Confederazione Nazionale dell' Artigianato CNA Forlì Cesena Ausl di Forlì Ausl di Cesena 6

C.G.I.L. Forlì C.G.I.L. Cesena C.I.S.L. Forlì Cesena U.I.L. Forlì U.I.L. Cesena U.G.L. Forlì Cesena Forlì, 11 marzo 2010 7

ALL. 1 Lo Standard Impresa Etica Dimensione 1 - IL LAVORO L'IMPRESA che vuole utilizzare il marchio IMPRESA ETICA - non deve usufruire o favorire l utilizzo di lavoro infantile; - non deve usufruire o favorire l utilizzo di lavoro obbligato; - deve garantire un luogo di lavoro salubre e sicuro, realizzando le misure per la prevenzione di incidenti e danni alla salute, sia nel corso del lavoro che in conseguenza di esso; - deve rispettare il diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva e alla libertà di associazione; - non deve attuare discriminazioni in relazione a: razza, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, età, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica; - non deve utilizzare né favorire punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, violenza verbale; - deve osservare l orario lavorativo previsto dalle leggi in vigore ed al contratto di lavoro collettivo applicabile; - deve garantire un salario rispondente al contratto collettivo nazionale. Dimensione 2 - L'AMBIENTE - conoscere gli impatti ambientali significativi che la sua attività può generare; - tenere sotto controllo i propri impatti ambientali con adeguati sistemi di misurazione; - realizzare beni e servizi compatibili con l'ambiente. Dimensione 3 - GLI INTERESSI DEL CONSUMATORE - garantire la sicurezza e la salubrità dei propri prodotti e servizi; - garantire la veridicità delle informazioni associate ai prodotti e servizi (confezione, istruzioni, certificati, etichette, ecc.); - impiegare prassi trasparenti per la soluzione dei reclami delle parti interessate (consumatori, lavoratori, collettività, ecc.); - adottare pratiche non fraudolente nei confronti delle parti interessate. Dimensione 4 - GLI ASPETTI ECONOMICI - fare fronte alle proprie esigenze economiche attraverso le modalità consentite dalla legge; - corrispondere le imposte dovute. Dimensione 5 - LE RELAZIONI CON LA COLLETTIVITA' E IL TERRITORIO - testimoniare il proprio impegno per migliorare le interazioni e le ricadute sul territorio e la comunità locale - rispettare le leggi in vigore applicabili alla sua sfera di attività. Dimensione 6 - L'IMPEGNO DELL'IMPRESA - riesaminare i risultati ottenuti nelle prime 5 dimensioni, impegnarsi al loro miglioramento e comunicazione con mezzi adeguati alle parti interessate; - garantire il rispetto delle leggi vigenti; - impegnarsi ad impiegare, per quanto possibile, fornitori rispettosi dei requisiti del presente standard; - rispettare il Regolamento d'uso del Marchio "Impresa Etica"; - individuare 5 Monitori appartenenti alle diverse parti interessate (lavoratori, imprenditori, organizzazioni non governative, consumatori, istituzioni); - coinvolgere le "parti interessate" nel sistema di monitoraggio dell'impegno dell'artigiano nel campo della Responsabilità Sociale. 8

IL MARCHIO Il Marchio di Certificazione Impresa Etica è composto dai seguenti elementi: una illustrazione rappresentante il sole; il testo racchiuso nel sole: Impresa Etica ; il testo che racchiude i due precedenti: Azienda Controllata www.sawnet.info. Nessuna delle parti componenti il Marchio può essere eliminata o integrata in altri oggetti, il Marchio non può essere ridisegnato o alterato in alcun modo. Inoltre, le distanze tra le parti, il carattere utilizzato, la sua dimensione e lo spazio tra ogni singola lettera non possono essere alterati. Il Marchio non può essere distorto né ruotato. 9