REGOLAMENTO Articolo 1 Finalità del sodalizio Articolo 2 Ammissione dei Soci Articolo 3 - Domande di associazione

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1 REGOLAMENTO Articolo 1 Finalità del sodalizio Nell ambito degli scopi fissati dall art. 2 dello Statuto e secondo lo spirito del medesimo viene predisposta la normativa di cui al presente regolamento dello Yacht Club Olbia Associazione Sportiva Dilettantistica. Con l iscrizione allo Y.C.O. i Soci s impegnano all osservanza di tutte le disposizioni che sono state dettate non soltanto dalla necessità di codificare la materia dei rapporti sociali, ma altresì dalla volontà che il sodalizio persegua le finalità istitutive e sia rispondente alle regole della marineria. Nell interpretazione, rimessa per i casi dubbi agli organi sociali, i Soci hanno il dovere di attenersi alla più schietta lealtà. Il presente Regolamento ha lo scopo di: a) stabilire le norme di comportamento dei Soci all'interno dell Associazione, le norme per la fruizione dei servizi, degli spazi comuni e della sede sociale; b) fissare i criteri di gestione, indicare l'uso delle attrezzature sociali e nautiche, stabilire le norme che regolano l ingresso di eventuali ospiti; c) indicare le modalità organizzative della sede nautica, delle attività sociali e delle attività sportive. Esso integra lo Statuto, le cui norme debbono intendersi tutte richiamate e prevalenti. I Soci, all'atto dell'ammissione all Associazione sono obbligati a sottoscrivere formale accettazione ed impegno ad osservarlo disciplinatamente e a farlo rispettare. Articolo 2 Ammissione dei Soci L'ammissione di nuovi Soci è regolata dall art. 4 dello Statuto dello Y.C.O. L'ammissione di nuovi Soci alla frequenza dell Associazione può essere temporaneamente sospesa dal Consiglio Direttivo quando non sussistano le condizioni di ricettività sufficienti. L'ammissione di Soci Cadetti e Juniores, sino al compimento del 18 anno di età, deve essere suffragata dal consenso scritto di chi esercita su di loro la potestà genitoriale. I Soci debbono comunicare alla Segreteria entro trenta giorni i cambiamenti di domicilio o di residenza. Il coniuge di un Socio fondatore, ordinario o sostenitore versa 1/3 della quota di buon ingresso e ½ della quota sociale per diventare socio ordinario. La procedura di ammissione è identica a quella degli altri Soci. Se il loro Socio di riferimento decade come Socio, per qualunque motivo, pagano la quota sociale intera. Articolo 3 - Domande di associazione Le domande di associazione devono essere redatte su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo. I soci proponenti devono essere in regola con le quote sociali e dimostrare conoscenza delle persone presentate. Non potranno essere proposte quali soci persone radiate, espulse o la cui domanda di associazione sia stata respinta negli ultimi due anni. Gli ex allievi che hanno prestato comprovata attività agonistica ed ex soci dello Y.C.O. purché non rientranti tra le persone del precedente capoverso, possono presentare domanda di riammissione in qualità di soci. In caso di accoglimento dell'istanza, beneficiano della riduzione del 25% sulla quota di buona entrata vigente. L'anzianità associativa e tutti i benefici connessi e da questa derivanti, decorrono, per i suddetti, dalla data di riammissione. La persona accettata come Socio dovrà entro il termine di 15 giorni dalla data di comunicazione di ammissione provvedere alla regolazione della sua posizione amministrativa. La non avvenuta regolazione entro il termine previsto comporterà l'annullamento dell'accettazione a Socio. Articolo 4 - Attività nella Sede sociale a) I Soci possono usufruire della Sede sociale nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Regolamento e da quelle integrative stabilite in seguito dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo e affisse all'albo sociale. b) Non potranno frequentare la Sede sociale neppure in qualità di ospiti persone che nel passato non siano state accettate come Soci oppure siano state radiate o espulse dall Associazione. c) Quando la Sede sociale viene utilizzata per manifestazioni, o si trova in allestimento per tale scopo i soci sono tenuti ad osservare le disposizioni che il Responsabile Sede impartirà di volta in volta. Articolo 5 Norme di comportamento dei Soci nella Sede sociale Il Socio è tenuto ad osservare e a far osservare tutte le norme volte al rispetto e alla cura del patrimonio sociale, al rispetto della convivenza sociale e civile, in quanto condizione necessaria ed irrinunciabile in un contesto comunitario.

2 II Socio è inoltre tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di uso degli spazi sociali e di comportamento sia in terra sia in mare. Nei casi in cui il Socio procuri danni ai beni sociali, il Consiglio Direttivo richiederà il relativo risarcimento e potrà adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che abbiano agito dolosamente o per colpa grave. E vietato: a) fumare in segreteria, nei magazzini, negli spogliatoi, nella palestra e in tutti gli ambienti chiusi; b) abbandonare materiali di rifiuto fuori degli appositi contenitori; c) provocare rumori molesti per mezzo di motori, apparecchi radio e drizze in bando che battono sull alberatura; d) costituire deposito di materiale ingombrante su corsie di passaggio; e) usare linguaggio o atteggiamenti sconvenienti; f) introdurre animali pericolosi. Articolo 6 Pagamento delle quote associative I versamenti delle quote associative annuali dell Associazione possono essere effettuati a) a mezzo bonifico bancario sul c/c IT39 Z presso Banca Prossima filiale di Olbia, intestazione Yacht Club Olbia ASD; b) in contanti o con assegno bancario non trasferibile intestato allo Yacht Club Olbia ASD, presso il locale Segreteria dello Y.C.O. In tal caso il Segretario dell Associazione o altro Consigliere, rilascerà ricevuta su formulario in doppia copia, numerato, timbrato e firmato dal Consigliere ricevente. Come data effettiva del versamento, nell ipotesi si provveda come da punto a), risulterà quella apposta dall ente bancario sulla ricevuta della relativa operazione; nell ultimo caso, come da punto b), quella della ricevuta rilasciata dalla Segreteria sociale. Articolo 7 Quota sociale ordinaria Per ciascun anno sociale (primo gennaio - trentun dicembre), e la somma richiesta ai Soci per essere membri dello Y.C.O. Essa e fissata annualmente dall Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo ed ha lo scopo di far fronte alle spese di gestione ordinarie e straordinarie dell Associazione. La quota sociale da diritto all utilizzo dei servizi ordinari collettivi cioè quei servizi che il circolo mette a disposizione di tutti i Soci. Tutte le quote sono inalienabili e non possono essere restituite al Socio che perdesse tale qualifica nei casi previsti dal vigente Statuto. La quota sociale ordinaria va versata entro la fine di febbraio. Il Segretario dello Y.C.O. avrà il compito di inviare ai Soci, con un anticipo di almeno 20 giorni, la richiesta di versamento. La mancata ricezione della suddetta comunicazione non può giustificare il ritardato versamento delle quote. Articolo 8 Quota d ingresso E' la somma richiesta a chiunque voglia entrare a far parte dello Y.C.O., una volta che la sua domanda di ammissione è stata accolta dal Consiglio Direttivo. La quota d ingresso, proposta annualmente dal Consiglio Direttivo, e deliberata dall Assemblea ordinaria dei Soci in sede di presentazione del bilancio di previsione. La quota d ingresso potrà essere determinata tenendo conto del patrimonio dell Associazione, del numero dei soci o di altre valutazioni. Articolo 9 Quota servizi La quota servizi da diritto all utilizzo dei seguenti servizi: posto barca, rimessaggio vele ed attrezzature relative all uso della deriva presso la base nautica. La quota servizi viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo e va pagata con le stesse modalità e la stessa scadenza della quota sociale e comunque prima della fruizione dei servizi. Articolo 10 Ospitalità L' ammissione di ospiti dei Soci deve essere occasionale; essa può essere richiesta, con carattere di eccezionalità, nei limiti e con le modalità stabilite dai seguenti paragrafi. Condizioni essenziali per invitare un ospite sono a) essere Socio dello Y.C.O.; b) essere in regola con le quote per l' anno in corso.

3 Gli ospiti devono essere annotati in apposito registro presso la segreteria dell Associazione indicando il nominativo del Socio invitante. Gli ospiti sono ammessi a frequentare la Sede dell Associazione solo se accompagnati dal Socio invitante il quale è personalmente responsabile del loro comportamento e di ogni eventuale danno da essi causato all Associazione e a se stessi. In occasione di gare, allenamenti, regate o manifestazioni di altro tipo organizzate dall Associazione tutti i partecipanti non Soci saranno considerati ospiti. Articolo 11 - Verbali delle assemblee I verbali dell'assemblea dei Soci sono documenti di carattere pubblico, essi costituiscono la forma essenziale delle deliberazioni prese dalla maggioranza e pertanto se la deliberazione non risulta dal verbale è nulla. Il verbale deve essere firmato dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario contestualmente alla sua chiusura; nelle Assemblee elettive deve essere firmato anche dagli scrutatori. I verbali dell'assemblea dei Soci ed i Bilanci nonché i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sono inseriti nella raccolta tenuta dalla segreteria dell Associazione e sono a disposizione dei Soci. Articolo 12 Assenza temporanea Il Socio che, per motivi comprovati e giustificati non fosse in grado di frequentare lo Y.C.O. può richiedere di essere considerato temporaneamente assente. L assenza temporanea può essere concessa dal Consiglio Direttivo anno per anno con un minimo di un anno e un massimo di quattro anni. Articolo 13 Dimissioni di un consigliere per assenza protratta ed ingiustificata Il componente del Consiglio Direttivo che si renda assente per quattro volte consecutive dalle riunioni senza giustificato motivo, verrà considerato dimissionario dalla carica. Alla sua sostituzione si provvederà osservando le modalità previste dallo Statuto. L'assenza protratta ed ingiustificata ed il relativo provvedimento di decadenza dall'incarico, dovranno essere riportati nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Non si determina la decadenza dalla carica di Consigliere in caso di assenza prolungata per malattia o per motivi ritenuti giustificati dal Consiglio Direttivo. Articolo 14 - Responsabilità dei Soci nell'uso della Sede e delle attrezzature sociali a) I Soci sono tenuti a denunciare spontaneamente e rifondere ogni danno arrecato al patrimonio sociale o ad altri associati, per fatto proprio o di altre persone per le quali sono tenuti a rispondere. I Soci devono accettare, nella valutazione dei danni arrecati al patrimonio sociale, l'arbitraggio del Consiglio Direttivo o di persone a tale scopo da questi designate. b) Lo Y.C.O. non assume alcuna responsabilità in caso di furto e danneggiamento delle imbarcazioni, oggetti, indumenti e beni di proprietà dei Soci, nella Sede sociale. c) I Soci rispondono di eventuali mezzi, attrezzi, utensili e altri beni sociali loro consegnati, sino alla riconsegna. Articolo 15 - Attività agonistica a) I Soci che intendono partecipare all attività della squadra agonistica devono seguire le direttive del Direttore Sportivo. b) Tutti i Soci sono tenuti a facilitare in ogni modo l'attività agonistica e le manifestazioni nautiche dello Y.C.O. c) L Associazione è dotata di un fondo comune, esso è costituito dalle quote e dai contributi dei Soci, dagli eventuali residui attivi e da eventuali contributi che dovessero pervenire all Associazione da soggetti pubblici e privati. Soddisfatti gli scopi statutari e le spese di gestione ordinaria e straordinaria, l eventuale rimanente aliquota delle entrate in eccedenza del fondo dovrà essere investita e destinata per l acquisto di attrezzature sportive, ovvero di beni mobili ed immobili che abbiano stretta e sostanziale attinenza con i compiti della squadra agonistica. Articolo 16 Ricovero imbarcazioni sul piazzale Parte del piazzale dello Y.C.O. è adibito al ricovero delle imbarcazioni. Il Socio che intenda usufruire di tale servizio dovrà presentare domanda scritta, con i dettagli dell imbarcazione, al Consiglio Direttivo. Il Socio è responsabile del mantenimento dell ordine e della pulizia dello spazio destinato alla sua imbarcazione provvedendo al termine della sosta a rimuovere tempestivamente puntelli, sostegni ed altro materiale utilizzato per il rimessaggio della propria imbarcazione.

4 In nessun caso il piazzale potrà esser utilizzato come ricovero prolungato (tempi superiori al semestre) di imbarcazioni in stato di usura o di non efficiente mantenimento in uso. In tali casi il Consiglio Direttivo si riserva di adottare i provvedimenti più opportuni. a) Il posto barca è concesso al Socio e non alla sua imbarcazione. Per posto barca si intende quello relativo ad una singola unità. b) L assegnazione di un posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da parte dell Associazione. Il Socio è responsabile della cura della propria imbarcazione ed è tenuto ad adottare quelle misure atte ad evitare danni a persone e/o cose. c) Le imbarcazioni devono essere munite di adeguato carrello di alaggio. d) E vietato fare grossi lavori di manutenzione sulle imbarcazioni che comportino l utilizzo di attrezzi rumorosi, la diffusione di polveri o l uso di sostanze nocive. e) Il Socio per essere assegnatario di un posto barca deve: 1. essere in regola con la quota associativa e con la quota servizi, 2. avere la proprietà dell'unità o dimostrarne il titolo di possesso o di godimento. f) II Socio decade dalla concessione del posto barca per uno dei seguenti motivi: 1. perdita della qualità di Socio; 2. mancato pagamento delle quote dovute; 3. mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza e di navigabilità dell'unità; 4. mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle persone o alle imbarcazioni o cose altrui o alle infrastrutture della Sede; 5. uso del posto come parcheggio totalmente inoperoso dell'unità; 6. mancanza dei requisiti di cui al punto e) di questo stesso articolo. Trattamento per le imbarcazioni sociali. DEFINIZIONE: Sono considerate Imbarcazioni sociali tutte le imbarcazioni di proprietà o in uso esclusivo dello Y.C.O., per esempio le derive della scuola vela e i gommoni di assistenza. I posti barca nel piazzale dello Y.C.O. verranno assegnati dando priorità alle imbarcazioni sociali. Trattamento per le imbarcazioni da regata. DEFINIZIONE: Sono considerate "Imbarcazioni da regata" tutte le imbarcazioni attive sui campi di regata (derive, catamarani, windsurf ecc.) con il guidone Y.C.O., il cui armatore sia tesserato F.I.V. per lo Y.C.O. e siano state di anno in anno dichiarate tali dal Consiglio Direttivo. I posti barca nel piazzale dello Y.C.O. verranno assegnati, in seconda priorità, alle barche da regata in rapporto alla qualità e quantità di attività svolta. Il posto preciso verrà assegnato dalla direzione sportiva. Resta inteso che gli armatori delle suddette imbarcazioni da regata dovranno rispettare le seguenti disposizioni: a) rispetto del programma agonistico annuale approvato dal Consiglio Direttivo b) rispetto di qualsiasi disposizione di ordine logistico impartita, in caso di necessità, dal Direttore Sportivo. Il mancato rispetto delle suddette disposizioni comporterà l'immediata perdita dell assegnazione del posto barca. Trattamento per le imbarcazioni non da regata. DEFINIZIONE: sono considerate Imbarcazioni non da regata tutte le imbarcazioni che non rientrano nelle definizioni imbarcazioni sociali e imbarcazioni da regata. Compatibilmente con la disponibilità di posti rimanenti, dopo l assegnazione alle due categorie prioritarie, i Soci armatori di imbarcazioni non da regata, che ne facciano specifica richiesta, possono usufruire del piazzale derive per il ricovero di imbarcazioni. L assegnazione avverrà seguendo l ordine cronologico della richiesta. Articolo 17 - Uso dei mezzi sociali L'uso dei mezzi sociali, furgoni, carrelli, gommoni, ecc. è riservato alla squadra agonistica e alla scuola vela dello Y.C.O. ed ai relativi allenatori. Articolo 18 - Allievi Per promuovere e diffondere lo sport della vela, lo Y.C.O. organizza ogni anno corsi allievi ai quali possono prendere parte persone d'ambo i sessi, soci e non soci, di età non inferiore ai 6 anni. La domanda per l'ammissione al corso dovrà essere fatta su di un apposito modulo firmato dall allievo. Nel caso di minori sarà

5 necessaria anche la firma di uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Essa dovrà contenere tra l'altro la dichiarazione che il firmatario si rende garante e responsabile per eventuali danni causati dall'allievo a terzi o al patrimonio sociale nonché che l'aspirante al corso possiede sicurezza nell'esercizio del nuoto. Il numero degli aspiranti per ogni corso, e la relativa quota di iscrizione, vengono annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo che darà precedenza ai figli dei Soci e ai Soci. Il corso sarà tenuto da un apposito istruttore F.I.V. nominato dal Consiglio Direttivo che agirà secondo le indicazioni del Direttore Sportivo. Articolo 19 Spogliatoi e docce Ne hanno diritto all'uso tutti i Soci in regola con la quota annuale. Gli spogliatoi comuni dovranno essere lasciati sempre liberi da cose ed attrezzi ed essere usati con l' esclusivo scopo per cui sono destinati. L Associazione non risponde di eventuali ammanchi di materiale ed oggetti giacenti negli spogliatoi e/o in altri luoghi all' interno dello Y.C.O. Materiali ed oggetti abbandonati saranno raccolti, a cura del personale di servizio, per essere provvisoriamente immagazzinati in attesa che i proprietari richiedano di rientrarne in possesso, escludendo al riguardo qualsiasi responsabilità da parte dell Associazione. Durante lo svolgimento dei corsi di addestramento, manifestazioni sportive o attività agonistiche saranno messi a disposizione degli Istruttori, degli allievi e degli atleti spogliatoi docce e i servizi igienici. Articolo 20 Norme sulla sicurezza a) Durante le manovre con i carrelli o con le macchine sui piazzali occorre prestare la massima attenzione alla presenza dei più giovani frequentatori dell Associazione (figli di Soci) che potrebbero trovarsi a stazionare nei pressi degli spazi di manovra. b) I Soci genitori dei piccoli frequentatori devono prestare la massima attenzione affinché i propri figli non frequentino il piazzale auto o spazi in cui avvenga la movimentazione di macchine o imbarcazioni o possano trovarsi in situazioni potenzialmente pericolose. c) Durante tutte l attività veliche che coinvolgano i Soci dell Associazione, siano esse di scuola di vela, allenamento o semplici uscite ricreative è obbligatorio indossare il giubbetto di galleggiamento. Articolo 21 Manifestazioni sportive Le manifestazioni sportive unitamente alle attività di scuola di vela rappresentano i momenti qualificanti e privilegiati dell' attività sociale. Ciò comporta da parte dei Soci l obbligo di prodigarsi con generosità e spirito di partecipazione per la loro migliore riuscita. Nella fase preparatoria di ciascuna manifestazione o avvenimento sportivo (regate, raduni, corsi), il Consiglio Direttivo verifica l'efficienza dell'organizzazione. Articolo 22 Reciprocità con altri club Lo Yacht Club Olbia riconosce il criterio di reciprocità nei riguardi dei Soci di quei Circoli, nazionali ed esteri, con i quali sarà perfezionato e ratificato, dal Consiglio Direttivo, un accordo di scambievole ospitalità, agli effetti della frequenza delle rispettive Sedi Sociali. Articolo 23 Guidone sociale Il faro dell Isola di Bocca segnala l ingresso del porto naturale di Olbia, il guidone sociale dello Yacht Club Olbia rappresenta, stilizzato, il faro che si riflette sul mare. Il faro, il mare e la cornice esterna sono di colore blu, il cielo e il riflesso del faro sono di colore bianco. L uso del guidone sociale per stampe, affissioni, abbigliamento, oggettistica o per qualunque altro uso, dovrà essere sempre e comunque autorizzato dal Consiglio Direttivo. Articolo 24 Contenziosi e azioni disciplinari Nello spirito di convivenza civile e delle passioni comuni che uniscono i Soci dello Y.C.O. si invitano tutti i Soci alla composizione amichevole degli eventuali contenziosi. Le controversie che possano sorgere fra Soci dell Associazione o fra Soci e la dirigenza dell Associazione, ovvero i ricorsi dei Soci avverso i provvedimenti amministrativi o gestionali presi dal Presidente dell Associazione o da un Consigliere, sono gestiti, in prima istanza, secondo quanto riportato nello Statuto. Il Socio che non ottemperi alle disposizioni di questo Regolamento o ad altra prescrizione delle Norme Statutarie del sodalizio sarà sottoposto ad azione disciplinare secondo il procedimento di cui allo Statuto.

6 Articolo 25 - Effetti della sospensione La sospensione, deliberata dal provvedimento emanato a cura del Collegio dei Probiviri, inflitta secondo quanto previsto dall'articolo 23 dello Statuto sociale, determina per tutta la sua durata, al Socio oggetto del provvedimento disciplinare, i seguenti effetti: a) divieto di frequentazione della Sede. b) divieto d'utilizzo e/o impiego di tutte le attrezzature sociali. c) divieto al Socio sospeso di utilizzare le strutture dell Associazione per recarsi sulla propria imbarcazione o prendere il mare con la stessa dalle aree dello Y.C.O. Qualora il Socio sospeso avesse la necessità di accedere alla propria imbarcazione o natante, potrà farlo previa rispettiva autorizzazione del Responsabile Sede e da questi accompagnato, ovvero, da altro componente il Consiglio Direttivo. La permanenza in Sede dovrà essere limitata al tempo occorrente per l'operazione richiesta ed autorizzata. Articolo 26 - Osservanza del regolamento La mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento costituisce infrazione disciplinare da sottoporre al giudizio del Collegio dei Probiviri. Articolo 27 - Aggiornamento del regolamento È facoltà del Consiglio Direttivo di modificare, integrare ed aggiornare le norme del presente Regolamento con altre disposizioni utili al buon andamento dell'attività sociale, dandone comunicazione all'albo sociale e nelle comunicazioni ai soci, sottoponendole alla ratifica della prima Assemblea ordinaria utile. Articolo 28 Conflitti normativi Le parti per le quali il presente regolamento si trovasse in conflitto o con lo statuto dello Y.C.O. o con i regolamenti emanati da autorità superiori, come ad esempio l autorità marittima, sono da considerarsi nulle ed inapplicabili. Il Consiglio provvederà in tempi brevi a modificare il presente regolamento al fine di adattarlo alle nuove norme.

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