PROVINCIA DI AVELLINO

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1 PROVINCIA DI AVELLINO PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA PIANO STRALCIO RISCHIO METEOROLOGICO: CRISI IDRICHE Approvato con delibera n. 26 del 26 febbraio 2009 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio

2 PIANO DI EMERGENZA PROVINCIALE PIANO STRALCIO RISCHIO METEOROLOGICO CRISI IDRICHE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Francesco D Onofrio Dirigente Settore Governo del Territorio della Provincia di Avellino COORDINATORE E PROGETTISTA Daniela Manzi Responsabile Servizio Protezione Civile della Provincia di Avellino PROGETTISTI Giancarlo Basile Funzionario Servizio Protezione Civile - Provincia Massimiliano Roca Responsabile Servizio Acque e Difesa Suolo Mario Battipaglia Funzionario Servizio Acque e Difesa Suolo Lucio Marzullo Funzionario Servizio Acque e Difesa Suolo Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 2

3 INDICE 1. PREMESSE. pag OBIETTIVO..... pag INQUADRAMENTO NORMATIVO DI SETTORE. pag Evoluzione normativa in materia di acque.. pag La gestione della risorsa idrica nel tempo ordinario... pag Competenze dello Stato... pag Competenze della Regione.. pag Competenze delle Autorità di Bacino.. pag Competenze dell A.P.A.T.. pag Competenze delle Autorità d Ambito.. pag Competenze dei gestori del servizio idrico integrato... pag Competenze della Provincia. pag Competenze dei Consorzi di Bonifica.... pag Competenze dei Comuni... pag Competenze dei gestori delle aree protette pag INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO. pag Comuni. pag Comunità Montane. pag Autorità di Bacino pag Autorità d Ambito... pag Gestori del Servizio Idrico. pag Consorzi di Bonifica... pag INQUADRAMENTO FISICO GEOGRAFICIO. pag Bacini Idrografici.. pag Bacino Idrografico del Fiume Calore... pag Bacino Idrografico del Fiume Ufita.. pag Bacino Idrografico del Fiume Sabato.. pag Bacino Idrografico del Fiume T.te Solofrana. pag Bacino Idrografico del Fiume Sele.. pag Bacino Idrografico del Fiume Ofanto. pag Bacino Idrografico dei T.ti Cervaro e Calaggio.. pag Bacino idrografico dei Regi Lagni. pag Risorse idriche sotterranee... pag ATTIVITA SVOLTE DAL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO pag LE CRISI IDRICHE. pag Le crisi idriche per consumo umano... pag Crisi idriche diverse dal consumo umano. pag. 52 Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 3

4 8. PROGRAMMA PROVINCIALE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO pag Azioni non strutturali. Pag Azioni strutturali... Pag PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI. pag Manutenzione e gestione delle sezioni di monitoraggio idrometrico. pag Monitoraggio dei principali corpi idrici sotterranei. pag Sistema per il riconoscimento e la previsione di possibili condizioni di crisi idrica. pag GESTIONE DELL EMERGENZA. pag Fase di attenzione.. pag Fase di preallarme.. pag Fase di allarme pag. 60 ALLEGATI Tabella 1 - Tavola 1 Tabella 2 - Tavola 2 Tabella 3 - Tavola 3 Tavola 4 Tabella 4 Tavola 5 Tavola 6 Tabella 5 Tabella 6 Tabella 7 - Tavola 7 Tavola 8 Tavola 9 Tavola 10 Comuni Comunità montane Autorità di bacino Gestori del servizio idrico Corpi idrici superficiali Idrostrutture Piccole derivazioni di acqua pubblica Grandi derivazioni di acqua pubblica Derivazioni di acqua per consumo umano Stazioni idropluviometriche Zone di Allerta Meteo Centri Operativi Misti Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 4

5 1. PREMESSE Nel terzo millennio una delle risorse naturali, l acqua, bene che dovrebbe essere libero ed accessibile a tutti, è, ormai, diventato sempre più scarso. Si parla di Oro Blu in contrapposizione a quello che nei decenni passati era definito Oro Nero, ossia, il petrolio. Nel corso degli anni, gli enti istituzionali, preposti alla gestione e alla pianificazione del territorio, hanno dovuto prendere forte consapevolezza dello sviluppo che deve, necessariamente, essere sostenibile e che riguarda, anche, un utilizzo efficiente della risorsa idrica. La gestione di un bene come l acqua, che coinvolge interessi forti sia nel privato che nel pubblico, in quanto elemento fortemente condizionante e pregiudizievole, in generale, per la crescita globale dell economia, necessita di sinergie istituzionali e comunità d intenti. La risorsa idrica è uno degli elementi più significativi e caratterizzanti il contesto ambientale di una comunità e di un territorio ed è sempre più soggetta, purtroppo, a fenomeni sia di depauperamento quantitativo legato allo sfruttamento per attività produttive ed alla mutata variabilità climatica, sia deterioramento qualitativo connesso alle pressioni dell attività antropica. Mentre nel passato il bene acqua veniva considerato, nella cultura comune, come risorsa abbondante ed illimitatamente disponibile perché rinnovabile e riproducibile si avverte oggi l esigenza di un uso e di un consumo parsimonioso della risorsa, anche al fine di non compromettere il diritto delle generazioni future di fruire di un integro patrimonio idrico, ma anche di un maggiore controllo sul territorio per evitare speculazioni ed abusi. Quindi, mentre nel tempo ordinario tutti gli Enti territorialmente competenti, devono pianificare la gestione della risorsa per garantire l equilibrio tra i fabbisogni umani ed ambientali e la risorsa stessa, ma al contempo occorre pianificare anche le crisi idriche che dovessero insorgere, soprattutto nei periodi estivi, per i maggiori fabbisogni sia potabili sia irrigui che per le attività produttive. La giunta provinciale, con delibera n. 123 del 18 aprile 2007, ha istituito, al fine di pianificare le crisi idriche, il gruppo di lavoro rischio meteorologico secondo le indicazione della circolare del 05 marzo 2006 p.n. 67/2007 P.C.M. della Presidenza Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 5

6 premesse del Consiglio dei Ministri costituito dai componenti del Comitato Provinciale di Protezione Civile dei seguenti Enti: Prefettura, Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno, Autorità d Ambito, Provincia di Avellino, Settore Protezione Civile e Settore Ciclo Integrato delle Acque della Regione Campania. Al citato gruppo di lavoro è stata sottoposta una prima bozza del piano rischio crisi idriche e nelle varie sedute tenutesi tra fine 2007 ed inizio 2008, si sono concordate alcune linee programmatiche nonché sono stati implementati i dati del piano stesso. Successivamente, con delibera n. 177 del 16 maggio 2008, la giunta provinciale, ha dato avvio al procedimento per la redazione del Piano Provinciale di Emergenza che oltre a comprendere la redazione, da parte di un gruppo misto Provincia/Ufficio Territoriale di Governo, delle linee guida ha deliberato il completamento del Piano Stralcio Crisi idriche a cura del gruppo di progettazione interno. Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 6

7 2. OBIETTIVO L obiettivo del presente piano è quello di stabile procedure operative concordate tra gli Enti territorialmente competenti nel caso del verificarsi sul territorio provinciale di crisi idriche causate da prolungati periodi di scarsità di apporti meteorici e/o ad elevate temperature medie che potrebbero provocare una diminuzione della disponibilità della risorsa idrica sia nei corpi idrici superficiali che sotterranei con conseguente deficit idrico nei bacini idrografici. Le cause delle deficienze idriche, così come richiamato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi, nella circolare del 05 marzo 2007 n. 67/2007 p.c.m., vanno ricercate, a scala nazionale, nell obsolescenza e nella inefficienza di parte delle infrastrutture preposte alla captazione, all accumulo, al trasporto ed alla distribuzione della risorsa idrica, quindi le crisi sono originate non solo da pronunciati deficit pluviometrici ma, ancor di più, da una gestione irrazionale, inadeguata e conflittuale dell utilizzo della risorsa, in assenza di un efficace pianificazione dei prelievi e degli usi. La citata circolare continua affermando che è quindi indispensabile che alle attività di previsione, monitoraggio e preannuncio siano affiancate incisive ed efficaci azioni di prevenzione, contrasto e mitigazione che, se pianificate per tempo, possono ridurre in modo significativo i possibili effetti delle eventuali crisi idriche sulla popolazione, sulle colture agricole e sul sistema produttivo. Pertanto, nel rispetto del DPCM 4 marzo 1996, si ritiene, in primo luogo, indispensabile ribadire alle amministrazioni competenti in via ordinaria, sia a livello centrale sia periferico, di concorrere all attuazione di tutti gli interventi finalizzati all incremento delle disponibilità, al risparmio nei diversi comparti d uso anche realizzando opportune campagne di sensibilizzazione e alla tutela qualitativa della risorsa idrica, in accordo con gli indirizzi delineati dalla direttiva comunitaria 2000/60/CE e con le norme contenute nel D. Lgs. n. 152/2006, nonché con particolare riferimento a quanto previsto dai Piani di Tutela delle Acque. Notevole attenzione dovrà essere poi rivolta al possibile potenziamento, da parte dei competenti organi statali, delle attività di vigilanza, controllo e pressione dei prelievi abusivi In caso di attuazione delle misure straordinarie previste dall art. 5, comma 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, continua il Presidente del Consiglio, preme, per altro, evidenziare come il complesso degli interventi delineati, ancorché posto tempestivamente e opportunamente in essere, potrebbe dimostrarsi non sufficiente ad evitare il manifestarsi di situazioni di perdurante criticità, tali da Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 7

8 obiettivo richiedere appunto l attuazione di misure di emergenza, finalizzate, principalmente, a minimizzare disagi e conseguenze igienico - sanitarie per la popolazione che dovrà essere costantemente e puntualmente informata sull evolversi della situazione e sui comportamenti da adottare e, in seconda istanza, a contenere gli eventuali danni per i comparti d uso agricolo, industriale ed energetico. In tale contesto, sarà possibile prevedere il ricorso, da parte delle autorità competenti, a provvedimenti urgenti per la riduzione e, se del caso, l interdizione delle erogazioni per consumi idrici destinati ad usi e servizi non essenziali. Al fine di consentire un azione emergenziale quanto più possibile tempestiva ed efficace, si raccomanda, inoltre, la realizzazione di uno stretto raccordo tra le amministrazioni pubbliche competenti, ai diversi livelli, e ai soggetti privati interessati, anche attraverso l adozione di specifiche procedure di intervento opportunamente condivise. Tale procedure dovranno, altresì, garantire ogni necessario raccordo informativo tra i livelli nazionali, regionale e locale, sia in fase previsionale sia in fase di eventuale emergenza, assicurando, in particolare la tempestiva comunicazione alla Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile in merito ad ogni evento che possa costituire elemento di pericolosità o di disagio per la popolazione, evidenziando le iniziative poste in essere e le eventuali criticità del sistema di risposta locale. Nel nostro territorio, oltre a quanto indicato dalla circolare, si registrano anche notevoli trasferimenti di acqua, per consumo umano, in altre Regioni e Province con conseguenti difficoltà di approvvigionamento idrico per le attività produttive (insediamenti di nuove aziende) anche in tempi ordinari. Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 8

9 3. INQUADRAMENTO NORMATIVO DI SETTORE 3.1 Evoluzione normativa in materia di acque L iter normativo che ha caratterizzato la risorsa acqua è lungo e complesso, in quanto si va a correlare con l evoluzione economica, politica e sociale del nostro Paese. La legislazione in materia prende il suo avvio nell anno 1865 con l emanazione del nuovo Codice Civile che dedica alle acque alcune importanti norme di principio come l art. 427 con il quale si dichiaravano fiumi e torrenti parte del demanio pubblico e la legge 20 Marzo 1865 n allegato F, che regolava, in modo più ampi o, le acque comprendendo nella dizione di acque pubbliche anche i fossati, i rivi ed i colatoi. Tale normativa identificava una serie di interventi pubblici, limitati alla costruzione e al mantenimento di essenziali opere idrauliche, utili alla difesa del patrimonio idrico ed all uso generale ed indifferenziato del medesimo assunto come bene comune ed illimitato. Il dibattito sulla gestione delle acque costituì l elemento fondamentale per l elaborazione e l emanazione della legge 2644 del 10 Agosto 1884, con la quale fu dato un migliore assetto alle disposizioni della precedente normativa senza mutarne, tuttavia, gli intendimenti e i concetti direttivi, al fine di semplificare le procedure per l ottenimento della concessione allo sfruttamento della risorsa idrica, in particolare, venivano rivisti e trattati, in modo compiuto, gli otto articoli che disciplinavano le derivazioni d acqua 1. Venne prescritto, tra l altro, che ogni Provincia formulasse un elenco delle acque pubbliche e venne decentrata la competenza per la concessione di derivazione di acque pubbliche demandandola ai Prefetti e riservando alla competenza del Governo solo le concessioni concernenti laghi, tronchi fluviali di confine, corsi d acqua navigabili o con arginature e sponde. Venne, inoltre, stabilito l ammontare dei canoni e la temporaneità delle concessioni. Nonostante quanto stabilito dalla novellata normativa, l acquisire maggiore consapevolezza del valore acqua come bene pubblico e come elemento di manovra economico-sociale, si fece più pressante, soprattutto in relazione alle trasformazioni industriali e agli eventi bellici. L esigenza di amministrare una risorsa così importante, sia a fini produttivi che per consumo umano, portò alla creazione di un area 1 Da otto articoli originari si passò a 28 con la nuova legge. Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 9

10 Inquadramento normativo di settore funzionale per la gestione e un cambiamento di approccio alla materia, da un atteggiamento passivo (difesa delle acque) ad uno attivo (uso razionale e gestione delle acque). Le scoperte tecnologico/scientifiche e le esigenze economiche portarono all emanazione di nuovi decreti, percorso che ebbe il culmine il Testo Unico sulle acque e gli impianti elettrici n 1175 dell 11/12/1933, con il quale si realizza il tentativo di individuazione del sistema tecnicopolitico-amministrativo di settore. Il Testo Unico si proponeva di essere una sorta di statuto per la gestione delle acque e del diritto idraulico, ricomprendendo tra le acque pubbliche anche quelle sotterranee sulla base del criterio generale dell essere idonee a soddisfare un uso di pubblico e generale interesse. Emergeva, così, la presa di coscienza da parte delle autorità a considerare l acqua una risorsa limitata. Tuttavia, alcuni aspetti relativi alla difesa, tutela e gestione della risorsa idrica rimasero irrisolti, nonostante la sistematizzazione delle norme realizzata con l emanazione del Testo Unico. In particolare fu tralasciato il concetto di bacino idrografico quale area funzionale per impostare e modellare la gestione e l uso delle acque. Negli anni cinquanta maggiore spazio fu dedicato alla necessità di pianificare l utilizzo delle risorse idriche dando maggior rilievo all esigenza di un equilibrio tra offerta fisica e domanda sociale. Successivamente, si diede più concretezza all elaborazione del piano definito come piano orientativo. Emerge la correlazione tra politica delle acque e difesa generalizzata del suolo. Tuttavia, è negli anni settanta che la normazione sulle acque viene maggiormente condizionata da fattori di carattere politicoistituzionale, con la nascita delle Regioni e quindi con le deleghe assegnate loro per l assetto delle risorse fisiche, ovvero per il sorgere di una coscienza verso i problemi ambientali 2. Attraverso l excursus normativo, innanzi accennato, emerge una presa di coscienza del legislatore che è andata aumentando nel tempo e che ha interessato, soprattutto, la necessità di una gestione delle acque in relazione al bene economico che essa rappresenta attraverso la pianificazione della risorsa idrica da gestire nell ambito del bacino idrografico. Questa maturità raggiunta dal legislatore ed il seguire un approccio integrato tra problemi connessi alle acque e alla difesa del 2 Con il DPR 616/77 furono trasferiti dallo Stato alle Regioni competenze sulle acque e sul suolo, in particolare quelle relative ai vincoli idrogeologici, alle acque minerali e termali, alle aree del demanio fluviale e lacuale, agli acquedotti, alle risorse idriche superficiali e sotterranee, alle politiche sulle acque, alle piccole derivazioni d acque pubbliche, alla tutela delle acque dall inquinamento, ai bacini idrografici, ai consorzi di bonifica. Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 10

11 Inquadramento normativo di settore suolo si tradusse in strumenti operativi con l emanazione della legge 183/89 e della legge 36/94 (Legge Galli). La legge 18 Maggio 1989 n 183 è la prima vera rifor ma in materia di acque. Gli obiettivi di questa legge quadro sono specificati dall art.1, primo capoverso, e riguardano: la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di un razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi. Tra le novità fondamentali introdotte dalla legge c è, appunto, l individuazione del bacino idrografico quale ambito territoriale di riferimento. In base a quest ultimo vengono individuati i nuovi organismi pubblici preposti alla gestione, ovvero, le Autorità di Bacino 3. Con la successiva legge 36/94 si supera la cultura dell emergenza e si persegue la corretta e razionale pianificazione delle risorse idriche adibite a consumo umano. Tale legge si pone come strumento di attuazione della legge 183/89 al fine di poter individuare aree territoriali ottimali per la gestione mediante consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate 4. La logica ispiratrice della legge Galli è la convinzione che l acqua sia un bene comune che va salvaguardato ed utilizzato secondo criteri di solidarietà tenendo presente le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Con la legge Galli l acqua per un verso viene riconosciuta quale bene demaniale, di natura pubblica, costituente una risorsa che deve essere quantitativamente tutelata, e per l altro diviene un bene concedibile a terzi che devono gestire il servizio idrico integrato (ossia l integrazione funzionale di tutto il ciclo dell acqua - distribuzione, raccolta e depurazione delle acque reflue), secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, tramite la tariffa. Partendo da questi principi di base, fine della legge è quello della riorganizzazione del servizio attraverso, tra l altro: 1. la delimitazione di ambiti territoriali ottimali (ATO) 2. l organizzazione del servizio idrico integrato includente il riassetto organizzativo dei gestori degli acquedotti e delle reti fognarie; 3 In riferimento al bacino idrografico vengono preposti gli strumenti pianificatori costituenti la base della disciplina del suolo e delle acque, i cosiddetti Piani di Bacino. 4 Vedi art. 17 e 35 L.183/89. Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 11

12 Inquadramento normativo di settore Tale legge riforma profondamente l'anzidetto insieme di servizi, allora e ancora oggi noto per la sua frammentazione in migliaia di soggetti economici eminentemente pubblici. Tale normativa ha inciso sul piano istituzionale attraverso un percorso di riforme, già intrapreso dalla 183/89, dettando principi fondamentali sotto il profilo dei rapporti Stato-Regioni-Enti Locali lasciando al governo centrale l attività normativa, di coordinamento ed eventualmente attività sostitutive di intesa regionale, e demanda le scelte operative alle determinazioni delle Regioni da un lato, e dei Comuni e delle Province dall altro. E con Ii D.P.C.M. del 4 marzo 1996 emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione al comma 1 dell articolo 4 della legge 36/94 che vengono dettate le direttive generali, i criteri, gli indirizzi e le metodologie per la pianificazione della risorsa idrica, soprattutto quella destinata al consumo umano, incluse le direttive per la prevenzione delle crisi idriche. Al fine del recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e dell indicazione di obiettivi di qualità, è stato emanato il decreto legislativo 11 maggio 1999 n 152 e s.m.i.. La novità principale del d.lgs 152/99 è l introduzione degli obiettivi di qualità delle acque. Infatti all art. 4 viene introdotto il concetto degli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e per specifica destinazione, definiti nell art. 6, da garantirsi su tutto il territorio nazionale 5. L obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione. Emerge, dal presente decreto legislativo, una maggiore presa di coscienza non solo in materia di salvaguardia quantitativa della risorsa idrica, ma nel perseguire standard qualitativi cautelativi. Sono le Regioni a definire obiettivi di qualità più elevati di quelli emanati a carattere nazionale e altresì ad identificare, per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità corrispondente. A tal fine bisogna tener conto del carico massimo ammissibile ove fissato sulla base delle indicazioni dell autorità di bacino assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado. 5 L art.6 individua le acque a specifica destinazione funzionale in:a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; b)le acque destinate alla balneazione; c)le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; d)le acque destinate alla vita dei molluschi. Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 12

13 Inquadramento normativo di settore 3.2 La gestione della risorsa idrica nel tempo ordinario Il d. l.vo 152/99 è stato modificato ed assorbito dal Testo Unico in materia ambientale n. 152 emanato in data 14 aprile La programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche che rappresenta un processo operativo di notevole complessità, articolato in differenti fasi e con la partecipazione, in base alle rispettive competenze, di soggetti pubblici e privati individuati (Regioni, Province autonome, Autorità di bacino, Enti locali, gestori del servizio idrico integrato, A.S.I., Consorzi di Bonifica), da realizzarsi attraverso i piani di settore (Piano di bacino. Piano di Tutela delle Acque), con il d.l.vo152/2006 diviene soggetta alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). I pianificatori sono tenuti, pertanto, a valutare gli effetti sull ambiente derivanti dall attuazione dei piani e programmi redatti e, quindi, sono tenuti a valutare gli impatti sull ambiente conseguenti all attuazione del piano attraverso l elaborazione di un rapporto ambientale, e di consultazioni con tutti gli altri Enti che esercitano funzioni amministrative dovuti all applicazione del piano o del programma e con il pubblico. Vediamo ora nel dettaglio il quadro delle competenze in materia di salvaguardia quantitativa della risorsa acqua, nel tempo ordinario così come definito dal decreto legislativo 152/ Competenze dello Stato Lo Stato esercita le competenze ad esso spettanti per la tutela dell ambiente e dell ecosistema attraverso il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio, fatte salve le competenze in materia igienicosanitaria spettanti al Ministero della Salute, attraverso linee guida, decreti di attuazione, regolamenti, emana norme tecniche Competenze Regione La Regione ha il compito di redigere il Piano di Tutela delle Acque attraverso il quale devono essere adottate misure, entro il 2015, per : a) mantenere o raggiungere per i corpi idrici significativi superficiali 6 e sotterranei 7 l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono"; 6 CORPI IDRICI SIGNIFICATIVI SUPERFICIALI - Corsi d acqua di primo ordine con superdice maggiore di 200 Kmq; - Corsi d acqua di secondo ordine o superiore con superficie superiore a 400 Kmq Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 13

14 Inquadramento normativo di settore b) mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell'allegato 1 alla parte terza del decreto 152/2006; c) mantenere o raggiungere altresì per i corpi idrici a specifica destinazione 8 gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'allegato 2 alla parte terza del decreto 152/2006; Nei Piani di Tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di Bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative. Il Piano di Tutela delle acque deve contenere la descrizione generale delle caratteristiche del bacino idrografico (rappresentazione cartografica dei corpi idrici superficiali e di quelli sotterranei), la sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee (incluso il censimento delle derivazioni in atto), la rappresentazione cartografica delle aree sensibili 9, che possono essere designate ogni due anni dalla Regioni, sentite le Autorità di Bacino e di quelle vulnerabili 10, la mappatura delle reti di monitoraggio per la verifica dello stato quantitativo e qualitativo delle acque superficiali e sotterranee, l elenco degli obiettivi ambientali definiti dalle autorità di bacino e gli obiettivi di - Laghi con specchio d acqua uguale o maggiore a 0,5 Kmq nel periodo di massimo invaso - Acque marine Costiere entro 3 Km dalla costa e comunque non oltre la batimetria di 50 metri - Acque di transizione (delta o estuario, lagune, laghi salmastri, stagni costieri) - Canali artificiali con restituzione di 3 mc/s, laghi artificiali con specchio di 1 Kmq o con volume d invaso superiore a 5 Ml di mc - Corpi idrici fortemente modificati 7 CORPI IDRICI SIGNIFICATIVI SOTTERRANEI TuttI ad esclusione degli orizzonti saturi di modesta estensione e continuità all interno o sulla superficie di una litozona poco permeabile e di scarsa importanza idrogeologica e irrilevante significato ecologico. 8 CORPI IDRICI A SPECIFICA DESTINAZIONE - le acque dolci superficiali e sotterranee (che forniscono o potrebbero fornire 10 mc al giorno o servono o potrebbero servire più di 50 persone) destinate alla produzione di acqua potabile; - le acque destinate alla balneazione; - le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; - le acque destinate alla vita dei molluschi. 9 AREE SENSIBILI (AREE RICHIEDENTI SPECIFICHE MISURE DI PREVENZIONE DALL INQUINAMENTO E DI RISANAMENTO) - laghi sopra i mt s.l.m. e con superficie dello specchio liquido di 0,3 Kmq - le zone umide 10 AREE VULNERABILI - zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; - zone vulnerabili da prodotti fitosanitari; - zone vulnerabili alla desertificazione Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 14

15 Inquadramento normativo di settore qualità definiti per le acque superficiali e le acque sotterranee, la sintesi dei programmi delle misure adottate, sintesi dei risultati dell analisi economica, sintesi dell analisi integrata dei diversi fattori che concorrono a determinare lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici con particolare riguardo alla situazione quantitativa del corpo idrico in relazione alle concessioni in atto e la situazione qualitativa in relazione al carico inquinante che viene immesso nel corpo idrico. Inoltre il Piano di tutela deve contenere i principi per il calcolo: - dei canoni di concessione delle derivazione gestite dall A.T.O. che devono tenere conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa; - delle tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori d impiego dell acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo. La Regione Campania ha adottato il citato Piano con delibera n del 6 luglio La Regione provvede, inoltre, nell ambito delle proprie competenze, all aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti per ciascun ambito territoriale ottimale delimitato (A.T.O.) a norma dell articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, d intesa con gli enti locali. (art. 3 D.P.C.M. 04/03/1996) La Regione altresì: - individua le aree di salvaguardia delle derivazioni d acqua per consumo umano, sentite le Autorità d Ambito; - definisce, sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, nonché sulla base dei criteri già adottati dalle Autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti. - disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi di canali di proprietà privata. - sentite le Autorità di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall' art. 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 15

16 Inquadramento normativo di settore necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico così come definito dall art. 145 del d. l.vo 152/ approvano, sentite le Autorità di Bacino, specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti. - attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico ed a valutare l impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all analisi economica dell utilizzo delle acque. - ai sensi dell Art. 146 (Risparmio idrico), nel rispetto dei principi della legislazione statale, adottano norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a: a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite; b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua sia interni che esterni, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale metallico; c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili; d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo; e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione; f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano; g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia; h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di protezione e gestione atte a garantire un processo di ricarica quantitativamente e qualitativamente idoneo. Altra competenza specifica delle Regioni è quella del monitoraggio espletata attraverso i Centri Funzionali che svolgono un insostituibile attività di previsione e preannuncio delle condizioni Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 16

17 Inquadramento normativo di settore meteorologiche avverse nonché componente fondamentale del Servizio nazionale di protezione civile, così come stabilito dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modifiche e integrazioni. La Regione in attuazione alla citata direttiva, recepita ed adottata con Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n del 10 settembre 2004 ha approvato il Sistema di Allertamento Regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile gestito dal Centro Funzionale per la previsione meteorologica e il monitoraggio meteoidropluviometrico e delle frane. Il sistema di allerta regionale si attua attraverso: - una fase di previsione meteorologica, costituita dalla valutazione, sostenuta da una adeguata modellistica numerica, della situazione meteorologica e della stima degli effetti che tale situazione può determinare sull integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell ambiente; - una fase di monitoraggio, articolata in: 1) osservazione qualitativa e quantitativa, diretta e strumentale, dell evento meteoidrologico ed idrogeologico in atto; 2) previsione a breve dei relativi effetti attraverso il nowcasting meteorologico e/o modelli afflussi-deflussi inizializzati da misure raccolte in tempo reale. Sulla base dei dati di tipo meteorologico acquisiti ed elaborati dal Centro Funzionale, viene effettuata un analisi degli eventi meteorologici. La previsione viene elaborata dal personale dell Area Meteo del Centro Funzionale,. Il Centro Funzionale emette quotidianamente, entro le ore 10:30, il Bollettino Meteorologico Regionale, a fini di protezione civile, con validità di 72 ore, elaborato sulla base di modelli previsionali a diverse scale spazio-temporali. Il bollettino viene redatto secondo due formati: uno completo, composto da due pagine, con grafica a colori, ad uso interno al Settore e pubblicabile sul web; l altro in formato semplificato che viene inviato via fax alle autorità e agli enti territoriali interessati. Il Centro Funzionale, tenuto conto del Bollettino Meteorologico Giornaliero emesso dal Dipartimento della Protezione Civile, del proprio Bollettino Meteorologico Regionale e valutato ogni ulteriore elemento e/o dato e/o informazione allo scopo necessaria, emette un Avviso Regionale di Avverse Condizioni Meteo (Avviso Meteo), se sono previste possibili criticità nel territorio regionale per l intensità e la Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 17

18 Inquadramento normativo di settore persistenza degli eventi meteorologici attesi, incluse le ondate di calore anomalo Competenze dell Autorità di Bacino L Autorità di Bacino redige il Piano di Bacino che ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Il Piano di bacino, ai sensi del comma 3 dell art. 65 del del d. l.vo 152/2006, contiene, tra l altro, unitamente agli elementi di cui all'allegato 4 alla parte terza del citato decreto: a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al distretto, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause; c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli; d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: 1) dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; 2) dei pericoli di siccità; 3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili; 4) del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi; e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive; f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente; o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di desertificazione, anche mediante programmi ed interventi utili a Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 18

19 Inquadramento normativo di settore garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa; p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate; r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità; t) l'indicazione delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente. In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di Bacino (ex comma 7 dell art. 65 del d. lvo 152/06) adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), m) ed n) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di Bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche con efficacia inibitoria di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma. I piani di bacino (ex comma 8 dell art. 65 del d. lvo 152/06) possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati. L Autorità di Bacino, altresì, redige anche il Piano di Gestione, che costituisce piano stralcio del Piano di bacino ed è composto dagli Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 19

20 Inquadramento normativo di settore elementi indicati nella parte A dell'allegato 4 alla parte terza del decreto l.vo 152/2006, ovvero, descrizione generale delle caratteristiche del bacino idrografico, rappresentazione cartografica dei corpi idrici superficiali e di quelli sotterranei, la sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, la rappresentazione cartografica delle aree protette, la mappatura delle reti di monitoraggio, l elenco degli obiettivi ambientali fissati per le acque superficiali, le acque sotterranee e le aree protette, la sintesi dell analisi economica sull utilizzo idrico, la sintesi dei programmi di misure adottati inclusi il programma per il raggiungimento degli obiettivi. L'Autorità di Bacino, sentite le Autorità d'ambito del servizio idrico integrato, istituisce sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro delle aree protette (aree designate per l estrazione di acque destinate al consumo umano, aree designate per la protezione delle specie acquatiche significative dal punto di vista economico, corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le acque di balneazione, aree sensibili rispetto ai nutrienti, aree designate per la protezione degli habitat e delle specie). Le A.d.B., ai sensi delll art. 58 (opere e interventi per il trasferimento di acqua) del d. l.vo 152/2006, al fine di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei distretti idrografici, sentite le regioni interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni medesime, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo del presente decreto. A tal fine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono di concerto le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorità di bacino o di 11 Art. 144 Tutela e uso delle risorse idriche 1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato. 2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. 3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. 4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità. 5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinato. Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 20

21 Inquadramento normativo di settore una regione interessata od anche in presenza di istanza presentata da altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati, fissando un termine per definire gli accordi. Le autorità di Bacino, inoltre, - esprimono un parere vincolante sul Piano di Tutela delle Acque; - approvano i programmi di misura redatti dalla Regione ai sensi dell allegato 11 del d. l.vo 152/2006, nell ambito delle risorse disponibili. Qualora le misure non risultino sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, l'autorità di bacino ne individua le cause e indica alla Regione le modalità per il riesame dei programmi, invitandola ad apportare le necessarie modifiche, fermo restando il limite costituito dalle risorse disponibili. Le misure di base e supplementari devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. - esprimono parere vincolante sulle richieste di piccole e grandi derivazioni; - concorrono alla individuazione delle aree sensibili e zone vulnerabili; - individuano le aree dove è necessario garantire l equilibrio del bilancio; - verificano, con le Regioni, la presenza nel territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e processi di desertificazione e le designano quali aree vulnerabili alla desertificazione; - adottano criteri inerenti gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione e provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso al Servizio geologico d'italia - Dipartimento difesa del suolo dell'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 6 del d. l.vo 152/ ai sensi dell articolo 145 (equilibrio del bilancio idrico) del d.lvo 152/2006 definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144 del d.lvo 152/2006. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 21

22 Inquadramento normativo di settore prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati Competenze dell A.P.A.T. Il Dipartimento Tutela delle acque interne e marine dell Agenzia per la protezione dell ambiente e per i sevizi tecnici (A.P.A.T.) elabora tutte le informazioni che vengono ad esso trasmesse dalle Regioni e le elabora a livello nazionale nell ambito del Sistema informativo nazionale dell Ambiente (S.I.N.A.) Competenze dell Autorità d Ambito L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche. L autorità provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d ambito che è costituito dai seguenti atti: a) ricognizione delle infrastrutture; b) programma degli interventi; c) modello gestionale ed organizzativo; d) piano economico finanziario. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 22

23 Inquadramento normativo di settore netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi. L Autorità d Ambito, tra l altro, propone alla regione, l individuazione delle aree di salvaguardia delle derivazioni destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto Competenze dei gestori del servizio idrico integrato I gestori del servizio idrico integrato, con le modalità indicate nella convenzione stipulata con l autorità d Ambito, hanno la competenza di gestire gli impianti di approvvigionamento idrico, le reti acquedottistiche, le reti fognarie e gli impianti di depurazione consortili. Gli stessi redigono la carta del servizio idrico integrato secondo lo schema di riferimento emanato da Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Decreto 29 aprile In particolare nel citato schema vengono specificate le ompetenze dei gestori in caso di emergenza: Il gestore fornisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. La mancanza del servizio può essere imputabile solo a eventi di forza maggiore, a guasti o a manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio, fornendo adeguate e tempestive informazioni all'utenza. Comunque, il gestore si impegna qualora ciò si dovesse verificare a limitare al minimo necessario i tempi di disservizio, sempre compatibilmente con i problemi tecnici insorti. Qualora, per i motivi sopra esposti, si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio idropotabile per un tempo limite da indicare non superiore alle 48 ore, il gestore e tenuto ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza, nel rispetto delle disposizioni della competente Autorità sanitaria. Nella carta del servizio devono essere, altresì, indicati: - tempi di preavviso per interventi programmati - durata delle sospensioni programmate Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 23

24 Inquadramento normativo di settore - tempo massimo per primo intervento in caso di situazioni di pericolo, connesse anche al determinarsi di situazioni di qualità dell'acqua nocive per la salute umana; - prime indicazioni comportamentali fornite dai tecnici, nel caso di più segnalazioni contemporanee di pericolo e di un conseguente aumento del tempo di intervento; - tempo massimo, dalla segnalazione, per primo intervento in caso di guasto del contatore o di altri apparecchi accessori di proprietà del gestore installati fuori terra; - tempo massimo, dalla segnalazione, per primo intervento in caso di guasto o occlusione di tubazione o canalizzazione interrata; - tempo massimo per il ripristino del servizio interrotto a seguito di guasto; - tempo massimo per avvio interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti. - indicato il numero telefonico, attraverso il quale l'utente può accedere al servizio. In caso di crisi idrica da scarsità, prevedibile o in atto, dovuta a fenomeni naturali o a fattori antropici comunque non dipendenti dall'attività di gestione, il gestore, con adeguato preavviso, deve informare l'utenza, proponendo all'autorità concedente le misure da adottare per coprire il periodo di crisi. Tali misure possono comprendere: - invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali; - utilizzo di risorse destinate ad altri usi; - limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete; - turnazione delle utenze Competenze della Provincia La Provincia è stata sub-delegata con le LL. RR. n. 54/80 e 16/82 all espletamento di tutte le funzioni amministrative (autorizzazioni, concessioni, licenze), delegate alla Regione dallo Stato, in materia di piccole derivazioni di acque pubbliche così come definite dal T.U. 1775/ e s.m.i, La Provincia è competente, ai 12 per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kw 3.000; per acqua potabile: litri 100 al secondo; per irrigazione: litri 1000 al secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari; per bonificazione per colmata: litri 5000 al secondo; per usi industriali: litri 100 al secondo; per uso ittiogenico: litri 100 al secondo; per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al secondo. Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 24

25 Inquadramento normativo di settore sensi del vigente quadro normativo nazionale e regionale, al rilascio delle concessioni di piccola derivazione d'acqua (artt. 6 e ss del T.U. 1755/33), delle licenze di attingimento annuali (art. 56 del R.D. 1775/33), delle autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee (art. 95 del R.D. 1775/33) e delle denunce dei pozzi (ai sensi dell art. 10 del decreto legislativo 275/ 93), compatibilmente con le esigenze di salvaguardia delle condizioni di bilancio dei corpi idrici superficiali e sotterranei, come definite nei Piani di Bacino delle competenti Autorità di bacino che esprimono parere vincolante sul rilascio delle concessioni alla derivazione (art. 96 d. l.vo 152/2006). La Provincia, in qualità di autorità concedente di piccole derivazioni d acqua: - effettua il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto. - provvede successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione, mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici come definito dall Autorità di Bacino; - nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurato, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 145, comma 3 13, si proceda alla regolazione delle derivazioni, la Provincia, per le piccole derivazione e la Regione, per le grandi, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assumono i relativi provvedimenti. La Provincia inoltre: - esercita azione di vigilanza su tutte le utilizzazioni di acqua sotterranea (art. 95 T.U. 1775/33 e s.m.i.); - promuove iniziative per la salvaguardia della risorsa idrica sia attraverso la divulgazione delle norme che dei piani di settore; - redige il Piano Territoriale di Coordinamento contenente indicazioni di pianificazione della risorsa idrica; 13 Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati. Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 25

26 Inquadramento normativo di settore - redige il Piano di Emergenza con la Prefettura (vedi intesa) Consorzi di bonifica I Consorzi di bonifica e di irrigazione concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d acqua e della fitodepurazione. Nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. La Regione Campania con Legge n. 4 del 25 febbraio 2003 avente ad oggetto Nuove norme in materia di bonifica integrale ha definito i compiti dei consorzi di bonifica che devono svolgere un attività pubblica permanente di conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo e di salvaguardia dell ambiente rurale. La Regione ha altresì stabilito all articolo 11 della medesima Legge che ai sensi dell art. 28 della legge 36/1994, nei periodi di siccità e, comunque, nei casi di scarsità di risorse idriche, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell uso agricolo delle risorse stesse Competenze dei Comuni I Comuni redigono gli strumenti urbanistici comunali, che possono prevedere misure di salvaguardia della risorsa idrica e che, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili. Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 26

27 Inquadramento normativo di settore Competenze dei gestori delle aree protette Ai sensi dell art. 164 del d. l.vo 152/2006, nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell' art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette, con l approvazione del piano per il parco 14, verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree medesime e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. 14 Art. 12 comma 4 legge quadro delle aree protette Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 27

28 4. INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO 4.1 Comuni Il territorio della Provincia di Avellino è suddiviso in 119 Comuni, come da tabella 1 e tavola 1 riportate in allegato, ed ha una popolazione residente (dati ISTAT 2008 censimento dicembre 2007) di abitanti. Dei 119 Comuni 17 hanno una popolazione residente inferiore a 1000 abitanti, la maggior parte, 83 Comuni, ha una popolazione compresa tra i 1000 ed i 5000 abitanti, e solo due Comuni hanno una popolazione superiore a abitanti: il Comune di Ariano, con abitanti e la città capoluogo, Avellino, con abitanti. La densità di abitanti per Kmq è bassa. Quasi tutti i Comuni presentano una densità inferiore a 1000 abitanti per Kmq con l estremo del Comune di Monteverde con 22,67 abitanti per Kmq. Solo due Comuni, Avellino ed Atripalda hanno una densità abitativa superiore ai 1000 abitanti per Kmq. 4.2 Comunità Montane Sono state istituite con legge 3 dicembre 1971 n 1102, costituite in Campania con Legge Regionale n. 6/98 e ridefinite con la Legge Regionale n. 12 del 30 settembre Svolgono la funzione di difesa suolo e dell ambiente attraverso la realizzazione di opere pubbliche e di bonifica montana atte a prevenire fenomeni di alterazione naturale del suolo e danni al patrimonio boschivo. Le comunità montane, altresì, attraverso l attuazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi annuali operativi e di progetti integrati di intervento speciale per la montagna e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, promuovono lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, perseguono l armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita. Le comunità montane inoltre concorrono, nell ambito della legislazione vigente, alla valorizzazione della cultura locale e favoriscono l elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane. Esercitano le funzioni amministrative ad essa delegate dai comuni di riferimento ai fini dell esercizio in forma associata. Esercitano altresì ogni altra funzione conferita dalle province Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 28

29 Inquadramento amministrativo e dalla regione, in particolare quelle di cui alla legge regionale 4 novembre 1998, n. 17. Nella Tabella e Tavola 2, in allegato, si riportano le Comunità Montane della Provincia di Avellino con i relativi ambiti territoriali. 4.3 Autorità di Bacino Sono state istituite con la Legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni, con la quale sono state dettate le: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. In particolare con tale norma venivano individuati i bacini di rilievo nazionale e venivano date indicazioni alle Regioni per la delimitazione dei bacini interregionali e regionali. La Regione Campania con la Legge 7 febbraio 1994, n. 8, recante Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione Legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, ha istituito le Autorità di Bacino Regionali: Destra Sele, Nord Occidentale della Campania, Sarno e Sinistra Sele per i quali si applica il disposto dell art. 20, comma 2 della citata legge 18 maggio 1989, n Per quanto attiene i bacini interregionali sono state attivate le Intese Interregionali, in attuazione dell art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la: - Costituzione dell Autorità di bacino del fiume Fortore; - Costituzione dell Autorità di bacino del fiume Ofanto (ndr ora Puglia unitamente ai Bacini del Calaggio e del Cervaro); - Costituzione dell Autorità di bacino del fiume Sele; approvate, per proprio ambito territoriale di competenza: - dalla Regione Puglia, con le delibere di Giunta Regionale nn. 109 e 110 del 18 dicembre 1991; - dalla Regione Basilicata, con delibera del Consiglio Regionale n. 307 del 3 luglio 1991; - dalla Regione Molise, con delibera del Consiglio Regionale n. 173 del 10 settembre 1992; - dalla Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale n. 306 del 2 febbraio 1993; Allo stato l assetto territoriale delle Autorità di Bacino, rilevabile dalla tabella e tavola 3, in allegato, è stato rivisto dal decreto legislativo 152/2006 che prevede, per l Italia Meridionale, inclusa la Campania un unico Bacino Distrettuale. Comunque detto assetto non è stato ancora attuato e pertanto in Regione Campania, con delibera di Giunta n. 663 del 19 maggio 2006 è stata istituita una fase transitoria (n.d.r. nelle Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 29

30 Inquadramento amministrativo more della costituzione dell Autorità di Bacino Distrettuale) di continuità amministrativa delle Autorità di Bacino preesistenti e delle quali ricadono nel territorio della Provincia di Avellino: Autorità di Bacino Nazionale Liri Garigliano Volturno, Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele. Autorità di Bacino Interregionale della Puglia Autorità di Bacino Regionale Destra Sele Autorità di Bacino Regionale Del Fiume Sarno Autorità di Bacino Regionale Nord Occidentale. 4.4 Autorità d Ambito Con legge n. 14 del 21 maggio 1997, n. 14, in osservanza ai principi generali della legge 5 gennaio 1994, n. 36, che stabilisce all'articolo 1, comma 1, il carattere pubblico di tutte le risorse idriche da salvaguardare e utilizzare secondo criteri di solidarietà, la Regione Campania, nell'attuazione di tali finalità, adotta programmi atti ad individuare il risparmio idrico secondo il dettato degli articoli 5 e 6 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e della direttiva CEE n. 271 del 21 maggio Con la citata L.R. n. 14/1997 e s.m.i la Regione delimita gli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, adotta la convenzione tipo ed il relativo disciplinare nei rapporti tra gli Enti locali ed i soggetti gestori, disciplina le forme e le modalità per il trasferimento al nuovo gestore del personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, aziende ed Enti, già adibito ai servizi idrici, acquedottistici, fognari e depurativi. Gli A.T.O., per la gestione del servizio idrico integrato di cui all art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, delimitati dalla Regione Campania le Leggi 14/97 e 1/2007 sono i seguenti: a) A.T.O. n. 1, denominato CALORE - IRPINO ; b) A.T.O. n. 2, denominato NAPOLI - VOLTURNO ; c) A.T.O. n. 3, denominato SARNESE - VESUVIANO ; d) A.T.O. n. 4, denominato SELE ; e) A.T.O. n. 5, denominato TERRA DI LAVORO. I Comuni della Provincia di Avellino ricamo tutti nell A.T.O. n. 1 Calore Irpino, ad eccezione di due (Calabritto e Senerchia) che ricano nell A.T.O. n. 4 Sele. Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 30

31 4.5 Gestori del servizip idrico integrato Inquadramento amministrativo In Provincia di Avellino non vi è ancora un gestore unico del servizio Idrico integrato in quanto non sono stati ancora avviati i procedimenti di affidamento della gestione previsti dalla Legge 36/94 e dalla L.R. n. 14/97. Vi sono ancora diversi Comuni che gestiscono in autonomia, parziale o totale, il servizio idrico (Avella, Baiano, Sperone, Chianche, Calabritto, Bagnoli Irpino, Carife, Conza della Campania, Forino, Sant Angelo all Esca, Casalbore, Serino, Senerchia), ma la maggior parte del territorio è servito da Aziende quali l Alto Calore Servizi, l Acquedotto Pugliese, l Azienda Speciale Idrica Salernitana, Azienda Risorse Idriche Napoli, Ente Risorse Idriche Molise (vedi, in allegato, tavola 4). 4.5 Consorzi di Bonifica Sul territorio della Provincia di Avellino sono attivi, allo stato due consorzi, quello di Bonifica dell Ufita il cui comprensorio irriguo è individuabile prevalentemente nell area del Fiume Ufita e quello dell Agro Sarnese Nocerino che opera prevalentemente nella valle del T.te Solofrana. La Regione Campania con Legge n. 4 del 25 febbraio 2003 avente ad oggetto nuove norme in materia di bonifica integrale ha riordinato, ridelimitato i comprensori di Bonifica e ridefinito i perimetri consortili. Conseguenza di tale revisione (ex art. 33 L.R. n. 4/2003) è un terzo consorzio operante nel territorio della Provincia, nell area dei Regi Lagni, il consorzio di Bonifica Volturno-Garigliano. Detto consorzio non ha ancora attivato un servizio di irrigazione. Oltre ai citati Consorzi, sul territorio della Provincia opera anche l Ente per lo Sviluppo dell Irrigazione e la Trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Campania, che gestisce, per uso irriguo, le acque della diga di Conza della Campania e del T.te Scorzella in agro di Montella. Piano stralcio rischio meteorologico: crisi idriche pagina 31

32 5. INQUADRAMENTO FISICO GEOGRAFICO La Provincia di Avellino ha una superficie territoriale pari a 2792 Kmq di cui il 68% è classificato come montagna. La parte occidentale del territorio è caratterizzata da rilevanti massicci quali il Partenio ed il Terminio, mentre la parte orientale si sviluppa su un altopiano argilloso di altezza contenuta. Il centro urbano ubicato a quota altimetrica più alta è il Comune di Trevico (1094 m.s.l.m.), 10 Comuni si collocano tra gli 800 ed i 1000 m.s.l.m., 14 tra i 700 e gli 800 m.s.l.m., mente i Comuni a quota inferiore i 300 m.s.l.m. si collocano nell area occidentale del territorio, nel bacino dei Regi Lagni. La fascia orientale del territorio e caratterizzata dai Bacini dei T.ti Calaggio e Cervaro e del Fiume Ofanto che sversano le acque di scorrimento superficiale sul versante Adriatico, mente i corsi d acqua del Fiume Sele, del fiume Sarno, dei Regi Lagni, del Fiume Calore e dei sui principali affluenti in sinistra e destra orografica, rispettivamente Fiume Sabato e Fiume Ufita, sversano le acque di scorrimento superficiale sul versante Tirrenico. 5.1 Bacini idrografici I corpi idrici superficiali e significativi, così come definiti da decreto legislativo 152/2006 sono stati individuati dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania adottato con Delibera di G.R. n del 06/07/2007. Ogni corso d'acqua ha degli "affluenti" ed è a sua volta "confluente" in un altro corso d'acqua; è logico quindi che man mano che si prendono in considerazione corsi d'acqua via via più grandi, si va ad ampliare anche la superficie del "bacino idrografico" corrispondente e che il "bacino" di un grande fiume contenga al suo interno anche i bacini idrografici di tutti i suoi affluenti secondo un chiaro e preciso ordine gerarchico. Nella tabella 4, in allegato, per ogni corso d acqua è indicata l Autorità di Bacino territorialmente competente, nonché i principali affluenti nel territorio della Provincia di Avellino (vedi anche tavola 5). 32

33 5.1.1 Bacino idrografico del Fiume Calore Inquadramento fisico-geografico Il fiume Calore Irpino, affluente in sinistra del Volturno, nasce ai piedi del Varco Colle Finestra nel massiccio dell'accellica (ad una quota di circa 1000 m.s.l.m.) a pochissima distanza (ma sul versante opposto) dalle sorgenti del Sabato. Per i primi chilometri e fino a Montella, il Calore attraversa l'area del Parco dei Monti Picentini ed ha le caratteristiche morfologiche di un torrente montano. Da Montella a Ponteromito (Nusco) il fiume attraversa una prima piana dell'estensione di circa ha ed in essa incontra due aree PIP di recente realizzazione nei territori comunali di Montella e Cassano Irpino. In questo tratto, il Calore scorre all'interno di sponde per lo più naturali e nel corso degli anni ha profondamente mutato la sua morfologia mutando, in alcuni punti, anche sensibilmente il suo corso. Ad accentuare questo fenomeno sono i continui prelievi di acqua ad uso idro-potabile che vengono effettuati nella parte alta del bacino, sicché il fiume, pur risultando sempre vitale anche nei periodi di magra, presenta un alveo di piena ordinaria ridotto rispetto al passato e la sua portata varia notevolmente al variare delle precipitazioni atmosferiche. Solo all'altezza del depuratore di Cassano Irpino il fiume comincia ad acquisire parte di quest'acqua destinata agli usi potabili soprattutto della Puglia, grazie al rilascio in alveo dell'esubero delle captazioni del gruppo sorgentizio denominato "Pollentina". Comunque, nel periodo estivo, detti apporti risultano praticamente nulli. Da Nusco e fino a Luogosano, ad eccezione del piccolo nucleo abitativo di Ponteromito, il fiume Calore scorre ben incassato senza attraversare centri abitati. Dal punto di vista naturalistico, il tratto assume una rilevanza notevole risultando per lunghi tratti ancora incontaminato ed essendo meta di diverse attività turistico-ricreative tra cui la pesca sportiva. A valle di Luogosano il Calore attraversa il nucleo industriale di San Mango, zona ASI realizzata alla fine degli anni '80 che ha comportato una rettifica sostanziale del corso del fiume, ora arginato all'interno di "palancolate" con sezioni idriche rettangolari di larghezza superiore a 40 m. ed altezza superiore ai 4,00 m. A partire dalla confluenza con il vallone Uccello (in agro di Lapio) e fino a Torre le Nocelle, il fiume Calore riacquista il suo notevole pregio naturalistico risultando habitat ideale anche per diverse specie dell'avifauna, tra cui l'airone cinerino di cui sono stati notati diversi esemplari che nidificano costantemente e, quindi, trovando abbondanza di cibo, popolano tutta l'asta fluviale da monte a valle. 33

34 Inquadramento fisico-geografico Tra San Mango e Venticano-Mirabella, il Calore attraversa anche aree archeologiche di notevole pregio tra cui ricordiamo quella di "Ponte Annibale" tra San Mango e Lapio e quella di "Ponterotto" a Mirabella Eclano. Nell'ultimo tratto, nell'attraversare i territori comunali di Torre le Nocelle e Venticano, in sinistra idraulica, e di Taurasi e Mirabella, in destra idraulica, il Calore attraversa una piana alluvionale con terreni dediti soprattutto alla coltivazione del Tabacco, coltura che necessita di notevoli quantità di acqua per l'irrigazione soprattutto nel periodo che va da maggio a settembre. In questo tratto il fiume risulta ben incassato con altezze d'acqua, mediamente, superiori al metro risultando ricco di fauna ittica (carpe, cavedani, trote ecc.). Lo spartiacque topografico del Bacino del Calore è definito nella parte alta dai Monti Picentini, mentre, procedendo verso valle, a ovest corre lungo le linee di cresta del Monte Tuoro per poi proseguire lungo le dorsali collinari che si trovano più a nord fin nei pressi dell'abitato di Benevento. Ad est, invece, tale spartiacque, da monte verso valle, corre verso nord lungo le creste dei monti Montagnone, Iuremito e Gugliano, per poi proseguire in direzione est fino al pizzo Serra Caterina a Guardia di Lombardi. Per comprendere l'area di accumulo competente al sottobacino del torrente Fredane, lo spartiacque prosegue in direzione Nord-Ovest lungo la cresta del Monte Cerreto e del Monte Forcuso solcata dalla ex S.S. 303 fino al passo di Mirabella, per poi raccordarsi con l'ultima sezione del fiume Sabato in corrispondenza della confluenza con il torrente Mele in agro di Venticano. Dal punto di vista cartografico il sottobacino ricade nei fogli IGM scala 1:25.000, 432 Benevento e 433 Grottaminarda, 449 Avellino e 450 Lioni-Sant'Angelo dei Lombardi. Amministrativamente ricade per circa il 70% nella provincia di Avellino e per la restante parete nella provincia di Benevento. Attraversa i seguenti territori comunali: Montella, Cassano Irpino, Montemarano, Nusco, Castelfranci, Castelvetere Sul Calore, San Mango Sul Calore, Paternopoli, Luogosano, Lapio, Taurasi, Montemiletto, Torre Le Nocelle Mirabella Eclano e Venticano per poi immettersi nel fiume Volturno in territorio di Benevento. Inoltre, rientra nel comprensorio della Comunità Montana "Terminio-Cervialto". 34

35 Inquadramento fisico-geografico Fiume Calore Irpino a LAPIO (AV) Fiume Calore Irpino in piena a Mirabella Eclano (AV). Il bacino del fiume Calore Irpino, ricade quasi per intero in una zona a clima di tipo "continentale" con estati calde ed inverni rigidi, e con una piovosità media di circa 1400 mm ripartita in circa 150 giorni. Le precipitazioni sono concentrate soprattutto nel periodo autunnale e primaverile. In inverno si hanno precipitazioni nevose che sono particolarmente abbondanti e frequenti sui rilievi dell'alta valle, mentre risultano piuttosto scarse nella media valle. I periodi di piena cadono in coincidenza di forti piogge, 35

36 Inquadramento fisico-geografico soprattutto in autunno, qualche volta con effetti deleteri; quello di maggiore portata media è la primavera, mentre quello di magra corrisponde alla tarda estate o ai principi dell'autunno. Il regime del fiume è di tipo "pluviale", e tale carattere è stato accentuato a seguito della captazione dei grossi gruppi sorgentizi che mitigavano questa caratteristica fornendo cospicue portate anche in periodi di magra. Tale andamento esalta nel periodo estivo, ovviamente, i fenomeni di inquinamento delle acque superficiali: infatti, spesso, in tale periodo, la portata defluente nel fiume è da attribuirsi soprattutto alle acque in esso sversate, piuttosto che ai contributi sorgentizi. Piovosità media zone montuose 1920 mm/anno Piovosità media alta valle 1350 mm/anno Piovosità media alla Stazione pluviometrica di Montella 1450 mm/anno Caratteristiche pluviometriche del bacino del fiume Calore Bacino idrografico del Fiume Ufita Ad Apice (BN), il fiume Calore Irpino riceve in destra il fiume Ufita, con una portata media Q=11 m3/s. Il fiume Ufita, affluente in destra del Calore Irpino, nasce dalle colline ai piedi dei comuni della Baronia, in particolare nel territorio del comune di Vallata (ad una quota di circa 800 m.s.l.m.). Nel primo tratto, fino a Grottaminarda il fiume attraversa una piana alluvionale a destinazione irrigua (soprattutto tabacco) che contrasta solo con l'area industriale di Flumeri. Lo stesso fiume risulta essere la principale fonte di approvvigionamento irriguo della zona tant'è che anche i prelievi da pozzo finiscono per depauperare notevolmente la sua portata pescando direttamente dalla subalvea. Anche per questo motivo, associato allo scarso apporto sorgentizio, l'ufita, soprattutto nel primo tratto presenta una portata ordinaria estremamente ridotta che rasenta lo zero nel periodo estivo. In questo tratto, il fiume Ufita scorre all'interno di sponde non ben definite e per lo più naturali e la sua portata varia notevolmente al variare delle precipitazioni atmosferiche. Solo all'altezza del nucleo industriale di Flumeri il suo corso, che nel passato è stato rettificato, presenta ben individuabili sponde in terra sistemate a scarpata e un breve tratto (ponte delle Doganelle) arginato in cemento armato. 36

37 Inquadramento fisico-geografico Fiume Ufita a Flumeri A partire dalla confluenza con il torrente Fiumarella, ini agro di ariano Irpino, l'ufita comincia ad acquisire acqua in modo costante e ad assumere il carattere più di fiume che di torrente. Il suo alveo risulta ben incavato tra versanti acclivi su cui sono segnalati diversi dissesti. A valle dei nuclei di Melito Irpino e Bonito il fiume Ufita comincia un lungo tratto in cui funge anche da confine amministrativo tra le province di Avellino e Benevento. In questa zona l'andamento dell'alveo è estremamente sinuoso fino ad incontrare una seconda valle (località Isca delle Rose, in agro di Montecalvo), alla confluenza coon il t.te Miscano anch'essa a forte vocazione irrigua. Lo spartiacque topografico del Bacino dell'ufita è definito da rilievi montuosi non eccessivamente alti (altezza max Trevico 1043 m s.l.m.) e nella sua parte meridionale confina con il bacino del fiume Calore Irpino lungo la cresta del Monte Cerreto e del Monte Forcuso solcata dalla ex S.S. 303 fino al passo di Mirabella. La parte settentrionale del bacino sconfina in territorio pugliese comprendendo i rilievi intorno ad Anzano di Puglia (Fg) con altezze medie tra gli 800 e i 900 m s.l.m. Procedendo verso valle corre lungo le linee di cresta disegnate dai colli dei territori comunali di Ariano Irpino e Montecalvo Irpino, per poi degradare dolcemente lungo le dorsali collinari che si costeggiano il torrente Mescano fino alla sua confluenza con l'ufita che segna il limite a valle del tratto di competenza provinciale sul fiume Ufita, nonché il confine con la provincia di Benevento. 37

38 Inquadramento fisico-geografico Fiume Ufita a Grottaminarda Dal punto di vista cartografico il sottobacino ricade nei fogli IGM scala 1:50.000, 432 Benevento, 433 Grottaminarda e 450 Lioni- Sant'Angelo dei Lombardi. Amministrativamente ricade per circa il 95% nella provincia di Avellino e per la restante parte nella provincia di Benevento prima della confluenza nel Calore alla località Iscalonga di Apice. Attraversa i seguenti territori comunali: Vallata, Guardia Lombardi, Carife, Castelbaronia, Sturno, Frigento, Flumeri, Grttaminarda, Ariano Irpino, Melito Irpino, Bonito, Apice (BN) e Montecalvo Irpino per poi immettersi nel fiume Calore Irpino nel comune di Apice in provincia di Benevento. Inoltre, rientra nel comprensorio della Comunità Montana dell'ufita. Fiume Ufita a Melito Irpino 38

39 5.1.3 Bacino idrografico del Fiume Sabato Inquadramento fisico-geografico Ricevuto il Fiume Ufita il fiume Calore prosegue in direzione Nord - Ovest verso Benevento, attraversando la Piana di Ponte Valentino e ricevendo, ad Ovest della città di Benevento, in sinistra, la confluenza del F. Sabato. Il Fiume Sabato nasce dal versante settentrionale dell Accellica e riceve i principali contributi sorgentizi delle scaturigini di Acquaro Pelosi ed Urciuoli, in prossimità di Serino, e confluisce nel Calore ad Ovest dell abitato di Benevento. Il F. Sabato alla confluenza con il Calore sottende una superficie pari 456 km2. Le portate caratteristiche dell intera asta sono circa pari, per la piena, a Q=1000 m3/s per T=100 anni, e a Q=2.3 m3/s per le portate medie (a Ceppaloni). Il fiume Sabato, nasce ai piedi del Varco Colle Finestra nel massiccio dell'accellica (ad una quota di circa 1000 m.s.l.m.) ed attraversa per i primi chilometri una valle montana priva di insediamenti; in questo tratto ha le caratteristiche morfologiche di un torrente montano. Fiume Sabato Comune di Serino tratto montano Più a valle, nella zona dei boschi di Serino, vi confluiscono numerosi valloni provenienti dai vari versanti del Massiccio del Terminio senza, però, fargli assumere il carattere del fiume perenne in quanto, in realtà, non più alimentato da sorgenti continue a causa dello sfruttamento delle stesse per gli usi idropotabili. 39

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