REGOLAMENTO PER GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO
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- Leopoldo Roberto
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1 REGOLAMENTO PER GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO (approvato dalla Commissione Centrale di Beneficenza nella riunione del 28 febbraio 2005; coordinato con le modifiche deliberate il 24 luglio 2007, il 16 dicembre 2008, il 2 marzo 2010 e 8 Ottobre 2013) Articolo 1 - Ambito di applicazione 1.1 Il presente regolamento, adottato ai sensi dell articolo 8, comma 3, dello Statuto della Fondazione Cariplo, definisce gli obiettivi e disciplina i criteri e le procedure per gli impieghi del patrimonio della Fondazione. Articolo 2 - Obiettivi e benchmark 2.1 La Fondazione si prefigge di ottenere, con riguardo a periodi di durata almeno trentennale ( Lungo periodo ), un rendimento medio della gestione del patrimonio tale da: a) preservare il valore di mercato del patrimonio netto al 30 giugno 1998, rivalutato in base al tasso di inflazione italiano; b) fornire risorse finanziarie che consentano di destinare alle attività istituzionali un importo medio del 3% del valore di mercato del patrimonio netto. 2.2 La Fondazione ritiene che gli obiettivi di cui al comma precedente risultino sostenibili in base a un benchmark corrispondente a una allocazione tendenziale dell attivo patrimoniale per il 40% su investimenti azionari diversificati e senza rischio di cambio, per il 53% su investimenti monetari-obbligazionari diversificati e senza rischio di cambio e per il 7% sui mission connected investments, di cui all articolo Al fine di contenere il rischio finanziario, la componente monetaria del benchmark di cui al punto precedente comma 2 è almeno pari alla differenza fra l attivo patrimoniale ed il patrimonio netto della Fondazione. 2.3 La Commissione Centrale di Beneficenza, ove accerti condizioni che rendano difficile il raggiungimento dell obiettivo di cui al comma 1, lettera a), adotta, per la durata del proprio mandato, misure volte a perseguire obiettivi maggiormente prudenziali rispetto a quello di cui al comma 1, lettera b). 1
2 Articolo 3 - Criteri e valutazione degli investimenti 3.1 La Fondazione, per aumentare il grado di diversificazione e di efficienza degli investimenti, minimizzare i conflitti di interesse, ridurre i costi amministrativi e di gestione e massimizzare il rendimento nel lungo periodo: a) predilige gli investimenti indiretti del patrimonio, di cui all articolo 4; b) effettua gli investimenti diretti solo se coerenti con quanto disposto all articolo 5 previa due diligence che ne dimostri la sostenibilità finanziaria. La due diligence può essere affidata a un soggetto terzo che, in relazione ad ogni singolo investimento, sia in possesso di una adeguata professionalità e non si trovi in alcuna situazione di conflitto di interesse; c) affida alle gestioni di cui all articolo 4, comma 2, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla Commissione Centrale di Beneficenza, le azioni quotate detenute dalla Fondazione. 3.2 La Fondazione, nell effettuare i propri investimenti, si ispira a criteri di prudenza. In particolare: a) l impiego di strumenti derivati per fini speculativi o della leva finanziaria è ammesso solo se risulta coerente con i limiti della normativa comunitaria sui fondi comuni di investimento; b) sono esclusi investimenti in fondi hedge, in fondi di private equity globale, in fondi immobiliari internazionali e in fondi immobiliari domestici diversi da quelli indicati nell articolo 5, comma 2, lettera b). 3.3 La Fondazione, nell effettuare i propri investimenti, si ispira a criteri di responsabilità sociale al fine di evitare incoerenze con la sua attività istituzionale e rischi finanziari di lungo periodo. La Fondazione verifica periodicamente, mediante appositi strumenti, l eventuale presenza di in-vestimenti che comportino gravi violazioni di tali criteri. 3.4 La Fondazione adotta, come criterio di valutazione della gestione del patrimonio, il confronto tra l andamento del valore di mercato dell attivo patrimoniale e quello del benchmark di lungo periodo di cui al precedente articolo 2, comma 2 e del benchmark di medio periodo di cui al successivo articolo 6.1.c. 2
3 Articolo 4 - Investimenti indiretti 4.1 La Fondazione, allo scopo di fruire del massimo grado di efficienza finanziaria e di controllo dei rischi, realizza gli investimenti mediante ricorso a gestori professionali, selezionati in modo trasparente e imparziale. Per gli investimenti diversi da quelli di cui al successivo articolo 5, la Fondazione si avvale di norma di piattaforme multimanagement (altresì denominate gestori di gestori ), privilegiando quelle partecipate dalla stessa Fondazione. 4.2 Le gestioni individuali o collettive di cui si vale la Fondazione devono essere sottoposte alla legge italiana o di un altro Stato dell Unione europea e al controllo delle competenti Autorità di vigilanza e disciplinate in modo tale da assicurare nel tempo il maggior grado di tutela dell investimento e condizioni economiche di massimo favore. Articolo 5 - Mission Connected Investments 5.1 La Fondazione effettua investimenti diretti ed indiretti che perseguono finalità coerenti con la sua missione istituzionale. 5.2 Tali investimenti possono essere disposti solo nei seguenti settori: a) veicoli dedicati al private equity italiano ed alle infrastrutture italiani; b) fondi comuni immobiliari di housing sociale e rigenerazione urbana per interventi da realizzare in Italia; c) fondi comuni dedicati al venture capital per la promozione e lo sviluppo economico in Italia; d) altre iniziative funzionali alla attuazione dei Piani d azione della Fondazione. 5.3 Il rendimento obiettivo dell insieme di tali investimenti è pari al tasso tendenziale di inflazione italiana più uno spread pari al 2% annualizzato. Esso concorre al calcolo del valore di mercato del benchmark della Fondazione, di cui all articolo 3, comma 4. 3
4 Articolo 6 - Competenze della Commissione Centrale di Beneficenza 6.1 La Commissione Centrale di Beneficenza, valendosi del contributo della Commissione consultiva per gli indirizzi, il monitoraggio e la valutazione della gestione del patrimonio e della Direzione patrimonio, sentito il Consiglio di amministrazione, determina, in relazione all orizzonte sessennale del proprio mandato: a) gli obiettivi finanziari per le erogazioni e gli accantonamenti nel rispetto di quanto disposto nel precedente art. 2; b) la consistenza ottimale del fondo di stabilizzazione, di cui al successivo articolo 8; c) l ammontare massimo e la ripartizione, fra i settori dell articolo 5, comma 2, degli impegni di investimento nei mission connected investments, al netto della cassa distribuita. La Commissione Centrale di Beneficenza esercita inoltre le altre competenze previste dall articolo 17 dello Statuto della Fondazione. 6.2 La Commissione Centrale di Beneficenza provvede a quanto sopra nei sei mesi dal suo insediamento. Tali indirizzi sono suscettibili di revisione annuale, di norma in occasione della predisposizione del bilancio preventivo. Articolo 7 - Competenze del Consiglio di Amministrazione 7.1 Il Consiglio di amministrazione, valendosi del contributo della Direzione Patrimonio: a) determina, dandone immediata comunica-zione alla Commissione Centrale di Beneficenza, i limiti di rischio; b) seleziona gli investimenti di cui ai precedenti articoli 4 e 5 sulla base delle loro caratteristiche giuridiche, finanziarie, organizzative e fiscali; c) svolge un costante monitoraggio, adottando, anche in funzione degli andamenti di mercato, gli opportuni ribilanciamenti. Articolo 8 - Fondo per la stabilizzazione delle erogazioni 8.1 La Fondazione, per assicurare il sostegno delle attività istituzionali in coerenza con quanto previsto dallo Statuto e con gli obiettivi di cui al precedente articolo 2, costituisce un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni. 4
5 8.2 Il fondo per la stabilizzazione delle erogazioni è determinato dalla Commissione Centrale di Beneficenza ai sensi del precedente articolo 6, comma 1, lettera b), e viene: -incrementato dagli avanzi di gestione degli esercizi in cui il rendimento del patrimonio sia risultato superiore agli obiettivi programmati, -utilizzato per sostenere le attività istituzionali degli esercizi nei quali il rendimento del patrimonio sia risultato inferiore agli obiettivi programmati. Articolo 9 - Informative del Consiglio di amministrazione 9.1 Il Consiglio di amministrazione, ai fini e per gli effetti di quanto stabilito dal regolamento delle procedure di monitoraggio e rendicontazione approvato il 17 settembre 2001, d intesa con la Commissione consultiva per gli indirizzi, il monitoraggio e la gestione del patrimonio, illustra trimestralmente alla Commissione Centrale di Beneficenza: a) la redditività a prezzi di mercato del patrimonio netto in rapporto alle principali scelte di investimento, confrontandola con quella del benchmark di medio e lungo periodo e analizzando il grado di rischio degli investimenti realizzati; b) i risultati della verifica dei criteri di responsabilità sociale di cui all articolo 3, comma 3; c) i risultati dei mission connected investments di cui all articolo 5 ed il loro grado di coerenza con la missione istituzionale della Fondazione. 5
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