Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

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1 Segnalazioni Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio gennaio 2016 Valutazione Impatto Ambientale (VIA) Legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26. Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l anno Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 50 del 23 dicembre 2015 Art. 19. (Modifica alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40) 1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), le parole "sono nulli" sono sostituite dalle seguenti: "sono annullabili per violazione di legge". Provvedimenti della Regione Piemonte: Verifica di assoggettabilità a VIA Indicazioni operative volte a garantire una corretta gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) Circolare del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2015, n. 3/AMB Applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998 Disposizioni inerenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione, in relazione ai disposti di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (G.U. n. 84 dell 11 aprile 2015). Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 17 del 30 aprile 2015 Nuove modalità di presentazione delle istanze dei procedimenti di VIA D.G.R. 23 Marzo 2015, n Indicazioni applicative in merito alle nuove modalità di presentazione delle istanze dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale on line. Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 13 del 2 aprile 2015

2 Chiarimenti inerenti i procedimenti di proroga del termine di validità dei provvedimenti finali della fase di valutazione della procedura di VIA al fine di garantire l omogeneità nella conduzione dei procedimenti di spettanza regionale D.G.R. 7 Novembre 2011, n Proroga dei provvedimenti finali conclusivi della fase di valutazione della procedura di VIA di competenza regionale. Indicazioni procedurali e definizione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo. (Bollettino Ufficiale n. 48 del 1 / 12 / 2011) Deliberazione del Consiglio Regionale 20 settembre 2011, n Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99. (Bollettino Ufficiale n. 43 del 27 / 10 / 2011) Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD. Precisazioni relative alla fase successiva all emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite. (Bollettino Ufficiale n. 14 del 7 / 04 / 2011) D.G.R. 16 Marzo 2010, n Assenso ai sensi dell'articolo 8 bis della l.r. 34/1998 all'accordo approvato in sede di Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali, concernente la partecipazione al procedimento nazionale di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale. (Bollettino Ufficiale n. 14 del 8 / 04 / 2010) Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2009, n Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006. Approvazione. (B.U. n. 11 del 19 / 03 / 2009) Deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 2008, n Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito dell entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. (Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 32 del 7 agosto 2008) Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n Partecipazione del rappresentante regionale alla Commissione Speciale di valutazione d impatto ambientale costituita con DPCM su proposta del Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio (Bollettino Ufficiale n. 7 del 17 febbraio 2005) 2

3 Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003, n Procedure per le espressioni di competenza sui progetti preliminari e definitivi previsti dalla Legge Obiettivo di competenza della Regione Piemonte ai sensi della L. 443 del 21/12/01 e D.lgs 190 del 20/08/02, nonché della vigente normativa in materia di V.I.A. (Bollettino Ufficiale n. 15 del 10 / 04 / 2003) Circolare del Presidente della Giunta Regionale 5 agosto 2002, n. 6/AQA Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 recante Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione. Indicazioni applicative a seguito del recepimento della direttiva 97/11, di cui alla d.c.r. 27 dicembre 2001, n (Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2002) Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2002, n Legge regionale 40/1998 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione. Riorganizzazione allegati (Bollettino Ufficiale n. 15 del 11 / 04 / 2002) Legge regionale 10 novembre 2000, n. 54 Modifica all articolo 23 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40. (Testo coordinato) Provvedimenti dello Stato: Disposizioni relative alle procedure di Valutazione di impatto ambientale e sanitario LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. (16G00006) (GU n. 13 del ) Capo II Disposizioni relative alle procedure di Valutazione di impatto ambientale e sanitario Art. 8 Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attivita' di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 104, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorita' competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale»; b) all'articolo 109: 1) il secondo periodo del comma 5 e' soppresso; 2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorita' competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete 3

4 nazionale di trasmissione dell'energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti». 2. Al punto 4-bis) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale» sono soppresse. La disciplina risultante dall'applicazione della disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 9 Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonche' impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione 1. All'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, e' prevista la predisposizione da parte del proponente di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformita' alle linee guida predisposte dall'istituto superiore di sanita', da svolgere nell'ambito del procedimento di VIA. Per le attivita' di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al presente comma l'autorita' competente si avvale dell'istituto superiore di sanita', che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 2. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Verifica di assoggettabilità a VIA Indicazioni operative volte a garantire una corretta gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) Circolare del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2015, n. 3/AMB Applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998 Disposizioni inerenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione, in relazione ai disposti di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (G.U. n. 84 dell 11 aprile 2015). Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 17 del 30 aprile 2015 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 30 marzo 2015 Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n (15A02720) (GU n. 84 del ) Circolare del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2015, n. 1/AMB Applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998 durante il regime transitorio in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, introdotto dall art. 15 del decreto legge 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 11 del 19 marzo

5 Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale I criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V. LEGGE 11 agosto 2014, n. 116 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00128) (GU n.192 del Suppl. Ordinario n. 72) Art. 15, DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00105) (GU n. 144 del ) VIA: provvedimento positivo subordinato a prescrizioni la giurisprudenza equipara ad un dissenso il provvedimento positivo subordinato a prescrizioni che, per quantità e qualità, siano idonee a rivelare una posizione di fatto negativa dell Amministrazione. Il Consiglio di Stato ha precisato che Si considerano come dissensi in senso sostanziale quei pareri asseritamente favorevoli che tuttavia, per la quantità e la qualità delle prescrizioni (e condizioni) poste alla base del rilascio del parere favorevole, sono in realtà idonee a disvelare una posizione negativa dell'amministrazione partecipante (Cons. St., ord. n del 2004). L Amministrazione, oltre che di esercitare il controllo, un potere dovere di revocare l autorizzazione finale in presenza di significative inottemperanze alle prescrizioni impartite. (settembre 2010) VIA soltanto per impatti negativi Con il D.lgs. 128/2010 è stata modificata la disciplina della valutazione di impatto ambientale, per la seconda volta dopo il D.lgs. 152/2006. Le principali novità: - lo screening: nei casi in cui il Codice dell ambiente richieda lo screening, la procedura di Via scatta solo se l impatto sull ambiente è sia significativo che negativo. Il progetto e i relativi allegati vanno presentati in formato informatico, con la possibilità di ricorrere al cartaceo in caso di difficoltà - le richieste di integrazione: l autorità competente verifica la completezza della documentazione entro 30 giorni; se l istanza risulta incompleta richiede al proponente la documentazione integrativa, da presentare entro 30 giorni. I termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Se il proponente non deposta la documentazione completa degli elementi mancanti, nel termine stabilito, l istanza si intende ritirata. - le Regioni: il tempo per esprimere il loro parere si allunga da 60 a 90 giorni; nel caso di modifiche sostanziali hanno ulteriori 60 giorni per esprimere il parere. 5

6 (agosto 2010) Procedura obbligatoria se lo screening del progetto è negativo il D. lgs. 128/2010 modifica il Codice ambientale, cambia la definizione di Via: prima era un processo ora è il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto. L oggetto della Via non sono più gli effetti significativi ma quelli negativi sull ambiente; l autorità competente, all esito della verifica (screening), non sottoporrà a Via un progetto ove siano assenti impatti negativi. Il progetto e lo studio preliminare ambientale vanno presentati solo in formato elettronico; il documento su carta solo in casi di particolari difficoltà tecniche. L autorità competente può richiedere integrazioni o chiarimenti, il che sospende la conclusione del procedimento. La documentazione va depositata presso l autorità competente e presso i comuni dove è ubicato il progetto; entro 120 giorni dalla pubblicazione dell avviso l autorità competente deve pronunciarsi. I ricorsi contro la Pa, dal 16 settembre 2010, sono disciplinati dagli articoli 31, 87 e 117 del D.lgs. 104/2010 sul nuovo processo amministrativo. Il procedimento di Via: entro 30 giorno dalla presentazione della domanda l autorità competente verifica la completezza dei documenti e il pagamento degli oneri istruttori; le carenze devono essere colmate entro 30 giorni, il termine ricomincia a decorrere dalla presentazioni delle integrazioni, ma se mancano l istanza si intende ritirata. Il provvedimento di Via viene emesso entro 90 giorni dalla presentazione degli elaborati definitivi. L eventuale Conferenza di servizi per consultare i soggetti competenti in materia ambientale ha natura istruttoria, se le amministrazioni non si esprimono l autorità competente adotta comunque la decisione finale. La Conferenza dei servizi è solo un confronto tra le varie amministrazioni e non è più chiamata a esprimere una valutazione definitiva. Per le consultazioni transfrontaliere, invece, il progetto e la documentazione vanno notificate allo Stato estero e il provvedimento finale è prorogato di 90 giorni o del nuovo termine concordato con gli altri Stati. Il coordinamento con la Vas è previsto dall articolo 49 della legge 122/2010. Le Regioni sono tenute ad adeguare il proprio ordinamento entro un anno dall entrata in vigore, cioè entro il 26 agosto DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147) (GU n. 186 del Suppl. Ordinario n. 184) (luglio 2010) Conferenza di servizi la manovra estende il silenzio assenso ai sovrintendenti i vincoli ambientali e paesaggistici entrano in conferenza di servizi, anche il parere della Soprintendenza andrà espresso soltanto nella riunione convocata per dare tutti i pareri, altrimenti si considera acquisito l assenso dell amministrazione. Le uniche procedure che non sono soggette al silenzio assenso in sede di conferenza di servizi sono la Via, la Vas e l Aia. LEGGE 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. (10G0146) (GU n. 176 del Suppl. Ordinario n. 174) 6

7 La procedura di VIA è il processo che consente all'autorità competente di pervenire ad una decisione in merito all'impatto ambientale di un progetto; è costituita da una combinazione di una o più delle seguenti fasi: 1) la fase di verifica, volta a determinare se un progetto, non obbligatoriamente sottoposto alla procedura di VIA, debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di valutazione; 2) la fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, volta ad individuare, preliminarmente alla redazione dello studio, su richiesta del proponente, gli argomenti ed i temi sui quali deve essere focalizzata l'attenzione di uno specifico studio di impatto ambientale; 3) la fase di valutazione, finalizzata all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale le disposizioni disciplinano: a) le procedure relative alla verifica di compatibilità ambientale dei progetti di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3; b) l'espressione del parere regionale previsto nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale. LEGGE 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. (10G0146) (GU n. 176 del Suppl. Ordinario n. 174) Art. 31, 87, 117,DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. (10G0127) (GU n. 156 del Suppl. Ordinario n. 148) DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. (GU n. 24 del 29 gennaio Suppl. Ordinario n. 24) LEGGE 26 febbraio 2007, n. 17 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa. (GU n. 47 del 26 febbraio Suppl. Ordinario n. 48) DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (GU n. 300 del 28 dicembre 2006) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. (G.U. n. 88 del 14 aprile Suppl. Ordinario n. 96) DECRETO LEGISLATIVO 17 Agosto 2005, n. 189 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale. (GU n. 221 del Suppl. Ordinario n. 157) Legge 18 aprile 2005, n. 62 Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2004) (G.U. n. 96 del 27 aprile 2005) 7

8 LEGGE 15 dicembre 2004, n. 308 Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione. (GU n. 302 del 27 dicembre2004, Suppl. Ordinario n. 187) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 1 aprile 2004 Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale. (G.U. n. 84 del 9 aprile 2004) LEGGE 16 gennaio 2004, n. 5 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica. (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2004) DECRETO-LEGGE 14 novembre 2003, n. 315 Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica. (G.U. n. 268 del 18 novembre 2003) LEGGE 31 ottobre 2003, n. 306 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee. Legge comunitaria (Suppl. Ordinario n. 173 della G.U. n. 266 del 15 novembre 2003) LEGGE 17 aprile 2003, n. 83 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n (G.U. n. 92 del 19 aprile 2003) LEGGE 9 aprile 2002, n. 55 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale (G.U. n. 84, del 10 aprile 2002) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO CIRCOLARE 25 novembre 2002 Integrazione delle circolari 11 agosto 1989, 23 febbraio 1990, n. 1092/VIA/A.O.13.I e 15 febbraio 1996 del Ministero dell'ambiente, concernente "Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, modalità dell'annuncio sui quotidiani" (G. U. n. 291 del ) Art. 1, Legge , n. 39 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001 (G.U , n. 72, Supplemento ordinario) Posizione Comune (Ce) n. 25/2000 definita dal Consiglio il 30 marzo 2000 In vista dell adozione della direttiva 2000/.../Cee del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull ambiente (G.U. delle Comunità europee del 16 maggio 2000) 8

9 D.P.R Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. (G.U , n. 210, Serie Generale) Legge 22 febbraio 1994, n. 146 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 (G.U , n. 52, Supplemento ordinario) (giugno 2010) La Via sulle autostrade regionali è di competenza dello Stato per le infrastrutture ferroviarie, invece, la procedura di Via può essere anche svolta dalle autonomie, lo dice la Corte Costituzionale con le sentenze n. 225 e n. 234 del 2009 e la n. 120 del

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