LEGGE REGIONALE N. 21 DEL REGIONE LIGURIA

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1 LEGGE REGIONALE N. 21 DEL REGIONE LIGURIA DISCIPLINA DELLE VARIANTI AL PIANO TERRITORIALE REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI CAVA. INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 10 APRILE 1979 N. 12 (NORME SULLA DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE), 22 GENNAIO 1999 N. 4 (NORME IN MATERIA DI FORESTE E ASSETTO IDROGEOLOGICO) E 21 GIUGNO 1999 N. 18 (ADEGUAMENTO DELLE DISCIPLINE E CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO ED ENERGIA). ARTICOLO 1 (Varianti al Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava) 1. Le varianti al Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava, di seguito denominato Piano, di cui all articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1979 n.12 (norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere) e successive modificazioni ed integrazioni seguono le procedure di approvazione previste dal Capo I della presente legge, fatta eccezione per le varianti che apportano modifiche alle Norme di Attuazione del Piano, alle quali si applica la procedura di cui all articolo 2 bis della l.r. 12/1979. ARTICOLO 2 (Variante comportante modifica al P.T.C.P. o alla tipologia di cava) 1. Salvo quanto previsto dall articolo 4, la variante al Piano che comporta variante alle indicazioni di livello locale del vigente Piano

2 vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.) o modifica della tipologia di cava segue la procedura prevista dal presente articolo. 2. La variante è adottata dalla Giunta regionale su proposta dell Assessore incaricato, di concerto con l Assessore in materia di urbanistica, sentito, nei casi di previsione di nuove cave, il Comitato Tecnico Regionale per il Territorio di cui alla legge regionale 6 aprile 1999 n. 11 (riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni ed integrazioni. La delibera di adozione reca specifiche valutazioni di ammissibilità delle scelte effettuate anche sotto il profilo degli interessi paesistici. 3. La variante può essere adottata anche a seguito di istanza di un ente locale ovvero di un privato che ne abbia interesse. In tali casi, il soggetto richiedente è tenuto ad indicare esplicitamente e a giustificare puntualmente le modifiche al Piano, nonché le modifiche alle indicazioni di livello locale del P.T.C.P., ritenute necessarie in rapporto alle esigenze rappresentate. Tali modifiche devono essere coerenti con le finalità proprie dei Piani stessi. 4. L'istanza presentata dal privato ai sensi del comma 3 non può avere ad oggetto varianti che incidano su zone assoggettate al regime di conservazione del vigente P.T.C.P.. 5. Dell avvenuta adozione della variante è data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. 6. La delibera di adozione della variante, con i relativi atti, è trasmessa alle Province e ai Comuni ricompresi nell ambito

3 territoriale, come individuato dal P.T.C.P., in cui la variante è localizzata. Nel caso in cui la variante consista nella modifica alla perimetrazione di un areale di cava, la delibera è trasmessa esclusivamente ai Comuni e alle Province nel cui territorio la variante medesima è localizzata. 7. I Comuni provvedono alla pubblicazione della delibera nell'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni. Nei successivi trenta giorni, ciascun Comune trasmette alla Regione e alla Provincia competente il proprio parere, pronunciandosi sulle eventuali osservazioni presentate. 8. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la formulazione del parere da parte dei Comuni, le Province interessate esprimono il proprio parere e lo trasmettono alla Regione. 9. Nei novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la formulazione del parere da parte delle Province, la Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, propone al Consiglio regionale l approvazione della variante, tenuto conto dei pareri eventualmente espressi. La variante è approvata con deliberazione del Consiglio regionale. 10. La deliberazione di approvazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di tale approvazione è dato avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed una copia della deliberazione, con i relativi atti, è depositata a libera visione del pubblico presso ogni Comune interessato territorialmente entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, nonché presso l ufficio regionale competente.

4 ARTICOLO 3 (Altre varianti) 1. Salvo quanto previsto dall articolo 4, la variante al Piano che non comporti variante al vigente P.T.C.P. o modifica della tipologia di cava è approvata dalla Giunta regionale previo parere dei Comuni e delle Province nel cui territorio la variante è localizzata, da rendersi entro quarantacinque giorni dal recepimento della richiesta. 2. La variante di cui al comma 1 può essere adottata anche a seguito di istanza di un ente locale ovvero di un privato che ne abbia interesse. In tali casi, il soggetto richiedente è tenuto ad indicare esplicitamente e a giustificare puntualmente le modifiche al Piano ritenute necessarie in rapporto alle esigenze rappresentate. 3. La deliberazione di approvazione della variante di cui al presente articolo è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed una copia di essa, con i relativi atti, è depositata a libera visione del pubblico presso ogni Comune interessato territorialmente entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, nonché presso l ufficio regionale competente. ARTICOLO 4 (Variante finalizzata alla correzione di errori materiali) 1. La variante che si rende necessaria ai fini della correzione di meri errori materiali è approvata direttamente dalla Giunta regionale. 2. La variante di cui al presente articolo segue le forme di pubblicità previste dal comma 3 dell articolo 3.

5 ARTICOLO 5 (Procedimento di rilascio dell autorizzazione) 1. La Regione rilascia le autorizzazioni di cui alla l.r. 12/1979 e alla legge regionale 30 dicembre 1993 n. 63 (disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all esercizio di attività di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979 n. 12) entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, con provvedimento recante altresì ogni atto autorizzativo, concessorio, di approvazione o di assenso comunque denominato, di competenza regionale, eventualmente necessario per l esercizio dell attività autorizzata. 2. Il richiedente presenta un unica domanda corredata di tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria ai fini del conseguimento del provvedimento unico di cui al comma 1. A tal fine, la Giunta regionale può approvare modelli di domanda contenenti l elenco della documentazione da allegare, ai sensi della normativa vigente in materia, alla domanda medesima. 3. La struttura procedente invia immediatamente copia della domanda e dei relativi allegati al Comune interessato, il quale può trasmettere le sue osservazioni nel termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione. 4. Sulla domanda si pronuncia una Conferenza di Servizi a cui partecipano, oltre alla struttura procedente, i rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di sfruttamento produttivo, impatto ambientale, assetto geologico ed idrogeologico e tutela paesistica. L eventuale impiego del Corpo Forestale avviene ai sensi dell articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1999 n. 4 (norme in

6 n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico). 5. Nel corso dell istruttoria, se richiesta dal proponente o se prevista ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale), viene effettuata la procedura di screening nei termini di sessanta giorni, di cui all articolo 10 della suddetta legge regionale. Nel caso in cui si evidenzi la necessità di sottoporre il progetto a Valutazione di Impatto Ambientale, sulla base di quanto disposto dall articolo 2 della l.r. 38/1998 o a seguito della conclusione della procedura di screening, il termine di cui al comma 1 rimane sospeso fino alla data di presentazione dello studio di impatto ambientale. 6. I termini previsti dal presente articolo sostituiscono i diversi termini del procedimento eventualmente prescritti dalle legislazioni di settore. ARTICOLO 6 (Autorizzazioni in zone vincolate o boscate) 1. Nel caso in cui l attività da autorizzare ai sensi della l.r. 12/1979 ovvero della l.r. 63/1993 debba svolgersi in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici o in zona boscata, la Regione rilascia altresì, con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 dell articolo 5, le autorizzazioni di cui agli articoli 35, comma 1, e 47, comma 4, della l.r. 4/1999. ARTICOLO 7 (Rinnovo dell autorizzazione) 1. L autorizzazione rilasciata a norma della l.r. 12/1979 è rinnovata, su richiesta dell interessato, con le medesime modalità previste per il rilascio, qualora sia stata verificata l avvenuta

7 il rilascio, qualora sia stata verificata l avvenuta ottemperanza agli obblighi stabiliti nell originario provvedimento autorizzativo e non risulti contrasto con sopravvenute esigenze di interesse pubblico. 2. La domanda di rinnovo è presentata sei mesi prima della scadenza dell autorizzazione ed è corredata dalla stessa documentazione prescritta per il rilascio dell'autorizzazione medesima ed altresì da autocertificazione redatta da professionista abilitato, comprensiva dei necessari elaborati grafici, attestante la conformità della situazione in atto rispetto al progetto già approvato. 3. Fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, il provvedimento originario mantiene la sua efficacia. 4. Nel caso in cui non sia stata presentata domanda di rinnovo si applica, nei confronti del titolare dell'autorizzazione scaduta, la procedura prevista dall articolo 17 della l.r. 12/1979. ARTICOLO 8 (Modifiche e sostituzioni di norme) 1. Il comma 3 bis dell articolo 3 della l.r. 12/1979 è sostituito dal seguente: 3 bis. L autorizzazione regionale non può avere durata superiore a dieci anni. 2. I commi 4 e 5 dell articolo 5 della l.r. 12/1979 sono abrogati. 3. Al comma 1 dell articolo 36 della l.r. 4/1999 e al comma 4 dell articolo 47 della medesima legge sono aggiunte, all inizio, le parole: Salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di coltivazione di cave. 4. Alla lettera o) del comma 1 dell articolo 92 della legge

8 legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni e alle lettere b) e c) del comma 1 dell articolo 94 della medesima legge sono aggiunte, in fine, le parole: salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di coltivazione di cave. ARTICOLO 9 (Norma transitoria) 1. Le autorizzazioni di cui all articolo 20, comma 3, lettera b) della l.r. 63/1993 sono prorogate fino al 31 luglio Entro la stessa data devono essere presentate le domande di rinnovo delle autorizzazioni stesse. 2. Fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, il provvedimento originario mantiene la sua efficacia. ARTICOLO 10 (Dichiarazione d urgenza) 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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