CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI, ORDINANZA GENNAIO 2017, N PRESIDENTE DI PALMA RELATORE CHINDEMI FATTO IL GIUDICE DI PACE DI
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- Gianluca Alfieri
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1 pag. 1 di 7 CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI, ORDINANZA GENNAIO 2017, N PRESIDENTE DI PALMA RELATORE CHINDEMI FATTO IL GIUDICE DI PACE DI TRANI, CON SENTENZA N. 186 DEL 2/4/2015, DICHIARAVA LA PROPRIA INCOMPETENZA FUNZIONALE A DECIDERE IL RICORSO PRESENTATO DA R. L. AVVERSO IL VERBALE, REDATTO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI MOLFETTA, N. OMISSIS DEL 18/1/2015, CON CUI VENIVA CONTESTATA UNA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E COMMINATA LA SANZIONE PECUNIARIA CONGIUNTA ALLA SANZIONE ACCESSORIA DEL SEQUESTRO DEL VEICOLO, RITENENDO COMPETENTE LA COMMISSIONE TRIBUTARIA IN QUANTO TRATTAVASI DI FERMO AMMINISTRATIVO. LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI, RITENENDO CHE LA QUESTIONE SOTTOPOSTA AL SUO ESAME RIENTRASSE INVECE NELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO, SUL PRESUPPOSTO CHE IL FERMO AMMINISTRATIVO NON FOSSE STATO DISPOSTO PER DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA, AL FINE DI EVITARE UN POTENZIALE CONFLITTO NEGATIVO, HA (IMPLICITAMENTE) AI SENSI DELL ART. 59, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 69/2009, SOLLEVATO CONFLITTO NEGATIVO DI GIURISDIZIONE. MOTIVI DELLA DECISIONE LA QUESTIONE CONTROVERSA CONCERNE L INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE A DECIDERE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO CON CUI VIENE COMMINATA UNA SANZIONE PECUNIARIA CONGIUNTA ALLA SANZIONE ACCESSORIA DEL SEQUESTRO DEL VEICOLO (ERRONEAMENTE QUALIFICATO COME FERMO AMMINISTRATIVO) DISPOSTE A SEGUITO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. NEL CASO DI SPECIE RISULTA IMPUGNATO IL VERBALE CON CUI VENIVA ACCERTATA LA VIOLAZIONE DELL ART. 193 DEL CODICE DELLA STRADA COME
2 pag. 2 di 7 MODIFICATO DALL ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE N. 151/2003, CONVERTITO IN LEGGE N. 214/2003 IL QUALE PREVEDE CHE, IN CASO DI GUIDA DI VEICOLI IN ASSENZA DI COPERTURA ASSICURATIVA, ALLA CONTESTAZIONE DELL INFRAZIONE CONSEGUA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E LA SANZIONE ACCESSORIA DEL SEQUESTRO DEL VEICOLO. LA GIURISDIZIONE SULLE CONTROVERSIE RELATIVE AL FERMO DI BENI MOBILI REGISTRATI, DI CUI AL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602, ART. 86 APPARTIENE AL GIUDICE ORDINARIO QUANDO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO CONCERNE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E AL GIUDICE TRIBUTARIO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEL D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546, ART. 2, COMMA 1, E ART. 19, COMMA 1, LETT. E-TER, SOLO QUANDO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO CONCERNE LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI.(CFR CASS. SEZ. U, SENTENZA N DEL 07/07/2014). NEL CASO DI SPECIE TRATTASI DI OPPOSIZIONE AVVERSO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA DI CUI ALL ART. 204-BIS DEL D.LGS. N. 285/1992 E VA, CONSEGUENTEMENTE, AFFERMATA LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO DOVENDO L OPPOSIZIONE ESSERE PROPOSTA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE, AI SENSI DELL ART. 7 DEL D.LGS. N. 150/2011, CHE, AL COMMA 4, STABILISCE CHE TALE OPPOSIZIONE SI ESTENDA ANCHE ALLE SANZIONI ACCESSORIE. VA, CONSEGUENTEMENTE, CASSATA LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TRANI N. 165/2015, EMESSA ALL UDIENZA DI TRATTAZIONE DEL , DAVANTI AL QUALE RIMETTE LE PARTI ANCHE PER LE SPESE DEL PRESENTE GIUDIZIO. P.Q.M. DICHIARA LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO; CASSA LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TRANI N. 165/2015 DAVANTI AL QUALE RIMETTE LE PARTI ANCHE PER LE SPESE DEL PRESENTE GIUDIZIO. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI, SENTENZA 1 4 LUGLIO 2014, N PRESIDENTE ROVELLI RELATORE GIUSTI
3 pag. 3 di 7 RITENUTO IN FATTO 1. CON ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IN DATA 24 MARZO 2010, P.T. PROPONEVA OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE EX ART. 615 COD. PROC. CIV. DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ AVVERSO IL FERMO AMMINISTRATIVO OPERATO SULL AUTOVETTURA DI SUA PROPRIETÀ, IN RELAZIONE A CINQUE CARTELLE ESATTORIALI IN PRECEDENZA NOTIFICATE, DI CUI UNA EMESSA PER IL MANCATO PAGAMENTO DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) E QUATTRO RIFERITE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. SI COSTITUIVA IN GIUDIZIO LA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., GIÀ SERIT SICILIA S.P.A., RESISTENDO ED ECCEPENDO, IN PARTICOLARE, IL PARZIALE DIFETTO DI GIURISDIZIONE RELATIVAMENTE A UNA DELLE CINQUE CARTELLE PRODROMICHE ALL IMPUGNATO FERMO AMMINISTRATIVO, QUELLA CONCERNENTE IL MANCATO PAGAMENTO DELLA TARSU. L ADITO GIUDICE DI PACE, CON SENTENZA IN DATA 29 MAGGIO 2010, ACCOGLIEVA L OPPOSIZIONE E DICHIARAVA ILLEGITTIMO, NULLO E PRIVO DI EFFICACIA IL FERMO AMMINISTRATIVO. IL PRIMO GIUDICE RITENEVA SUSSISTENTE LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO, ESSENDOVI TRA LE SOMME RICHIESTE DALL AGENTE DELLA RISCOSSIONE ANCHE CREDITI DI NATURA NON TRIBUTARIA; E RILEVAVA CHE NON VI ERA PROVA DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE DELL AVVENUTA ESECUZIONE DEL FERMO, CHE IL FERMO ERA NULLO PER MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI CUI ALL ART. 50 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602, PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E PERCHÉ NON INDICAVA L AUTORITÀ AVANTI ALLA QUALE ERA POSSIBILE FARE RICORSO. 2. CON SENTENZA RESA PUBBLICA MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA IL 30 GENNAIO 2013, IL TRIBUNALE DI CATANIA, SEZIONE DISTACCATA DI PATERNÒ, HA RIGETTATO L APPELLO PROPOSTO DALLA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. IL TRIBUNALE HA INNANZITUTTO DISATTESO IL MOTIVO ATTINENTE ALLA GIURISDIZIONE, RILEVANDO CHE NEL CASO IN ESAME IL FERMO ERA STATO ISCRITTO ANCHE PER CREDITI RELATIVI A INFRAZIONI AL CODICE DELLA
4 pag. 4 di 7 STRADA E CHE TANTO BASTAVA A DEVOLVERE L INTERA CONTROVERSIA AL GIUDICE ORDINARIO. NEL MERITO, IL TRIBUNALE DOPO AVERE DATO ATTO CHE IL GIUDICE DI PACE SI ERA IN EFFETTI ERRONEAMENTE PRONUNCIATO ANCHE SU QUESTIONI NON RILEVABILI D UFFICIO (IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELL ATTO DI FERMO ED IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI CUI ALL ART. 50 DEL D.P.R. N. 602 DEI 1973) HA TUTTAVIA SOTTOLINEATO, A CONFERMA DELLA FONDATEZZA DELLE DOGLIANZE DELL INTERESSATO, CHE IL CONCESSIONARIO DELEGATO ALLA RISCOSSIONE NON AVEVA IL POTERE DI PROCEDERE AL FERMO AMMINISTRATIVO DI BENI MOBILI REGISTRATI, DIFETTANDO IL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE DETTO ISTITUTO, NÉ POTENDOSI PRESCINDERE, AI FINI DELLA REGOLARITÀ DELLA PROCEDURA, DALLA PROVA DELL EMISSIONE DEL PREAVVISO DI FERMO, NELLA SPECIE MANCANTE. 3. PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE LA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. HA PROPOSTO RICORSO, CON ATTO NOTIFICATO IL 19 LUGLIO 2013, SULLA BASE DI DUE MOTIVI. L INTIMATO NON HA SVOLTO ATTIVITÀ DIFENSIVA IN QUESTA SEDE. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. IL PRIMO MEZZO DENUNCIA VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMA 1, E 19, COMMA 1, LETTERA E-TER, DEL D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546, IN RELAZIONE ALL ART. 360, PRIMO COMMA, NN. 1 E 3, COD. PROC. CIV. CON ESSO SI DEDUCE CHE, SICCOME UNA DELLE CINQUE CARTELLE DI PAGAMENTO SULLE QUALI SI FONDAVA IL FERMO OPPOSTO, E PRECISAMENTE LA CARTELLA N , CONCERNEVA CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA (LA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI), PER QUESTA PARTE IL GIUDICE ORDINARIO NON POTEVA DECIDERE, ESSENDO PRIVO DELLA POTESTAS IUDICANDI ED ESSENDO QUINDI TENUTO A RIMETTERE PARZIALMENTE LA CAUSA INNANZI AL GIUDICE TRIBUTARIO IL MOTIVO È FONDATO. LA GIURISDIZIONE SULLE CONTROVERSIE RELATIVE AL FERMO DI BENI MOBILI REGISTRATI, DI CUI ALL ART. 86 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602,
5 pag. 5 di 7 APPARTIENE AL GIUDICE TRIBUTARIO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 2, COMMA 1, E 19, COMMA 1, LETTERA E-TER, DEL D.LGS. N. 546 DEL 1992, SOLO QUANDO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO CONCERNE LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI. OVE IL FERMO DI BENI MOBILI REGISTRATI CONCERNA UNA PLURALITÀ DI PRETESE, ALCUNE DELLE QUALI DI NATURA NON TRIBUTARIA ED ALTRE INVECE DI NATURA TRIBUTARIA, E L IMPUGNAZIONE SIA STATA PROPOSTA, ANZICHÉ SEPARATAMENTE INNANZI AI GIUDICI DIVERSAMENTE COMPETENTI IN RELAZIONE ALLA NATURA DEI CREDITI POSTI A BASE DEL PROVVEDIMENTO DI FERMO CONTESTATO, UNICAMENTE DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO, QUESTI DEVE TRATTENERE LA CAUSA PRESSO DI SÉ IN RELAZIONE AI CREDITI NON TRIBUTARI POSTI A FONDAMENTO DEI PROVVEDIMENTO IN QUESTIONE, E RIMETTERE LA CAUSA DINANZI AL GIUDICE TRIBUTARIO PER LA PARTE IN CUI IL PROVVEDIMENTO SI RIFERISCE A CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA (SEZ. UN., 5 GIUGNO 2008, N ). E POICHÉ NELLA SPECIE UNA DELLE CINQUE CARTELLE POSTE A BASE DEL FERMO OPPOSTO RIGUARDA LA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (ARTT. 58 E SS. DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507), CHE È UN TRIBUTO (SEZ. UN., 21 GIUGNO 2010, N ; SEZ. UN., 13 GIUGNO 2012, N. 9598; SEZ. UN., 24 MARZO 2014, N. 6828), IL GIUDICE ORDINARIO AVREBBE DOVUTO PARZIALMENTE DECLINARE LA GIURISDIZIONE IN FAVORE DEL GIUDICE TRIBUTARIO, PER LA PARTE APPUNTO IN CUI IL FERMO È STATO DISPOSTO PER IL MANCATO PAGAMENTO DI QUELLA TASSA. 2. IL SECONDO MOTIVO, PROSPETTATO IN RELAZIONE ALL ART. 360, PRIMO COMMA, N. 5, COD. PROC. CIV., LAMENTA CHE LA SENTENZA IMPUGNATA NON ABBIA TENUTO CONTO CHE IL CONCESSIONARIO ESATTORE HA IN REALTÀ PROCEDUTO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DETTATA DALL ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2005, N. 203 (MISURE DI CONTRASTO ALL EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248 AD INOLTRARE L ATTO DI PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO, E CIÒ IN FORZA DELLA
6 pag. 6 di 7 RISOLUZIONE N. 2/E DEL 9 GENNAIO 2006 ADOTTATA DALLA DIREZIONE GENERALE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. LA RISCOSSIONE SICILIA NON SOLO AVEVA REGOLARMENTE PORTATO A CONOSCENZA DEL CONTRIBUENTE IL PREAVVISO DI FERMO PRODROMICO ALL ATTO OPPOSTO, MA AVEVA ANCHE DATO DIMOSTRAZIONE DELLA DETTA COMUNICAZIONE, ALLEGANDO ALLA COMPARSA DI RIPOSTA DEPOSITATA DINANZI AL GIUDICE DI PACE LA PROVA DELLA SPEDIZIONE CON RACCOMANDATA A/R N DEL 15 OTTOBRE 2008, RICEVUTA DALLA MOGLIE DEL T IL MOTIVO SCRUTINABILE PER LA PORZIONE DI GIURISDIZIONE DI SPETTANZA DEL GIUDICE ORDINARIO (OSSIA PER IL FERMO DISPOSTO PER IL MANCATO PAGAMENTO DELLE SANZIONI IRROGATE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA) È FONDATO. IN PRIMO LUOGO IL TRIBUNALE NON HA CONSIDERATO CHE LA NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DETTATA DALL ART. 3, COMMA 41, DEL DECRETO-LEGGE N. 203 DEL 2005 HA CHIARITO LA PORTATA PRECETTIVA DELL ART. 86 DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973, PRECISANDO CHE, FINO ALL EMANAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DI ATTUAZIONE PREVISTO DAL COMMA 4 DELLO STESSO ART. 86, IL FERMO BEN PUÒ ESSERE ESEGUITO DAL CONCESSIONARIO SUI VEICOLI A MOTORE NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI, RELATIVE ALLE MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI CANCELLAZIONE ED AGLI EFFETTI DELLO STESSO, CONTENUTE NEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 7 SETTEMBRE 1998, N E PERTANTO ERRONEA LA TESI SECONDO CUI VI SAREBBE CARENZA DI POTERE DI PROCEDERE AL FERMO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DELEGATO ALLA RISCOSSIONE IN MANCANZA DEL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 4 DEL CITATO ART. 86. IN SECONDO LUOGO LO STESSO GIUDICE D APPELLO HA OMESSO DI PRENDERE IN ESAME LA PERTINENTE DOCUMENTAZIONE, PRODOTTA SIN DAL PRIMO GRADO DEL GIUDIZIO, ATTESTANTE CHE L ISCRIZIONE DEL FERMO ERA STATA PRECEDUTA IN CONFORMITÀ DELLA RISOLUZIONE N. 2/E DEL 9 GENNAIO 2006 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE DAL PREAVVISO, CONTENENTE L ULTERIORE INVITO ALL OBBLIGATO DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO ENTRO I SUCCESSIVI VENTI GIORNI, CON LA CONTESTUALE
7 pag. 7 di 7 COMUNICAZIONE CHE, ALLA SCADENZA DI DETTO TERMINE, SI SAREBBE PROCEDUTO ALL ISCRIZIONE DEL FERMO (CFR. SEZ. UN., 7 MAGGIO 2010, N ; SEZ. UN., 12 OTTOBRE 2011, N ). 3. LA SENTENZA IMPUGNATA È CASSATA: CON DICHIARAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO, E RIMESSIONE DELLA CAUSA ALLA COMPETENTE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE, PER LA PARTE IN CUI IL PROVVEDIMENTO DI FERMO SI RIFERISCE AL MANCATO PAGAMENTO DELLA TARSU; CON RINVIO, PER IL RESTO, AL TRIBUNALE DI CATANIA, IN PERSONA DI DIVERSO MAGISTRATO. LA COMPENTE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE E IL GIUDICE DEL RINVIO PROVVEDERANNO, PER LA FRAZIONE DI GIURISDIZIONE LORO RISPETTIVAMENTE ATTRIBUITA, ANCHE ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE. P.Q.M. LA CORTE COSÌ PROVVEDE: ACCOGLIE IL PRIMO MOTIVO, CASSA LA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI LA CONTROVERSIA SUL PROVVEDIMENTO DI FERMO TROVA RIFERIMENTO NEL MANCATO PAGAMENTO DELLA TARSU, DICHIARA LA GIURISDIZIONE, PER QUESTA PARTE, DEL GIUDICE TRIBUTARIO E RIMETTE LA RELATIVA OPPOSIZIONE ALLA COMPETENTE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE, ANCHE PER LE SPESE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE; ACCOGLIE IL SECONDO MOTIVO, CASSA LA SENTENZA IMPUGNATA E RINVIA LA CAUSA, CONCERNENTE LA LEGITTIMITÀ DEL FERMO EMESSO PER CREDITI NON TRIBUTARI (MANCATO PAGAMENTO DI SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA), AL TRIBUNALE DI CATANIA, IN PERSONA DI DIVERSO MAGISTRATO, ANCHE PER LE SPESE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE.
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