I cambiamenti nella legislazione tecnica alla luce della revisione della Direttiva EPBD. Dalla Legge 90/ 2013 ai Decreti MISE 26/06/2015

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2 Certificazione energetica, normativa UNI e internazionale, linee guida: lo stato dell arte I cambiamenti nella legislazione tecnica alla luce della revisione della Direttiva EPBD. Dalla Legge 90/ 2013 ai Decreti MISE 26/06/2015 Prof. Ing. Piercarlo Romagnoni Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi Università IUAV di Venezia

3 Contenuti Il quadro legislativo I principali contenuti della L. 90/2013 (definizioni, ) L edificio a Energia (quasi) Zero I decreti del MISE del 26 giugno 2015 L edificio di riferimento

4 La situazione legislativa (dal 2005) 2 agosto 2005 DM 178: attuativo Legge 10/91 8 ottobre 2005 D.Lgs ottobre 2005 D.Lgs. 192 (ripubblicato) 1 febbraio 2007 D.Lgs 311 (aggiorna il D.Lgs. 192) 10 giugno 2009 DPR 59 (attuativo del D.Lgs. 192) 10 luglio 2009 LL GG nazionali sulla certificazione 28 marzo 2011 D.Lgs. 28 (recepimento Direttiva 2010/28/CE) 12 luglio 2013 D.P.R. 74 (attuazione D.Lgs. 192) 12 luglio 2013 D.P.R. 75 (attuazione D.Lgs. 192) 3 agosto 2013 L. 90 (recepimento Direttiva 2010/31/CE e revisione del D.Lgs. 192) 18 luglio 2014 D.Lgs. 102 (recepimento Direttiva 2012/27/CE) 15 luglio 2015 D.M. 26/6/2015 (n 3 decreti)

5 Legge 10/ 1991 è stata valida dal 17 gennaio 1991 al 16 agosto 2005 Legge 10/1991 e il DM. 178 dal 17 agosto 2005 al 8 ottobre 2005 D.Lgs. 192 dal 9 ottobre 2005 al 1 Febbraio 2007 D.Lgs. 192 aggiornato dal D.Lgs. 311 dal 2 febbraio 2007 al 24 giugno 2009 D.Lgs. 192 aggiornato dal D.Lgs. 311 e da DPR 59 dal 25 giugno 2009 al 4 agosto 2013 E un testo unico? D.Lgs. 192 aggiornato dal D. Lgs. 311, dal DPR 59 e da L. 90/2013 dal 4 agosto 2013 al 1 luglio 2015 (!!!) Decreti MISE dal 1 Ottobre 2015

6 Andiamo avanti con ordine Legge 90/2013 Le novità: 31/12/2018, altissima prestazione energetica (NZEB) per edifici pubblici di nuova costruzione e presenza di una significativa quota di fabbisogno energetico coperta da FER; (31/12/2020 per tutti gli edifici pubblici e privati) Si dovrà tenere conto del parametro costi/benefici per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti Rafforzare il ruolo guida del settore pubblico verso «NZEB» anche nelle ristrutturazioni di edifici esistenti Integrare gli incentivi per l efficienza energetica al consolidamento antisismico degli edifici

7 Legge 90/2013: le definizioni "prestazione energetica di un edificio": quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti

8 "edificio di riferimento" o "target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica": edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati; "fabbisogno annuale globale di energia primaria": quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi, (considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata ) dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;

9 "riqualificazione energetica di un edificio" un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate ; "ristrutturazione importante di un edificio": un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture;

10 "sistema di climatizzazione estiva" o " impianto di condizionamento d'aria": complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata; "sistema tecnico, per l'edilizia": impianto tecnologico dedicato a un servizio energetico o a una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o più funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio. Un sistema tecnico è suddiviso in più sottosistemi; "vettore energetico": sostanza o energia fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio.

11 "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kw. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate

12 livello ottimale in funzione dei costi : livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove: 1) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento; 2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi; 3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all interno della scala di livelli di prestazione in cui l analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva;

13 Decreto Legge n 63/ 2013 (Legge 90/ 2013) edificio a energia quasi zero : edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al D.Lgs. 192 di cui all articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all interno del confine del sistema (in situ);

14 Energia non rinnovabile Energia - Definizioni (UNI EN 15603) Energia presa da una sorgente che si esaurisce per l estrazione (p.e. combustibili fossili) Energia rinnovabile Energia da sorgenti che non si esauriscono per estrazione, così come l energia solare (termica e fotovoltaica), il vento, l energia idrica, le biomasse rinnovabili Energia primaria Energia che non è stata soggetta ad alcuna conversione o processo di trasformazione

15 Energia - Definizioni (UNI EN 15603) Energia Fornita o Importata (delivered) energia, espressa per vettore energetico, fornita ai sistemi tecnologici dell edificio attraverso il confine del sistema, per soddisfare gli usi finali presi in considerazione (riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, acqua calda sanitaria, illuminazione, ecc.) o per produrre elettricità Energia Esportata (exported) energia, espressa per vettore energetico, fornita dai sistemi tecnologici dell edificio attraverso il confine del sistema e utilizzata esternamente ai confini del sistema

16 Indici basati sull Energia Primaria: E del,i energia fornita (in ingresso all edificio) riferita al vettore i-esimo E exp,i energia esportata (in uscita dall edificio) riferita al vettore i-esimo f P,del,i fattore di energia primaria per il vettore energetico distribuito i f P,exp,i fattore di energia primaria per il vettore energetico esportato i Indici basati sulle emissioni di CO 2 : m K del,i E P = { Edel, i fp,del, i} { Eexp, i fp, exp, i} i coefficiente di emissione di CO 2 per il vettore energetico distribuito i K exp,i coefficiente di emissione di CO 2 per il vettore energetico esportato i CO 2 = i { Edel, i Kdel, i} { Eexp, i Kexp, i} i Definizioni (UNI EN 15603) i

17 Dal D.M. 26/6/2015

18 Confini di Riferimento per il calcolo di fabbisogni termici ed elettrici, fabbisogni per singolo vettore energetico e del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile Guadagni solari/ carichi termici Scambi termici Guadagni termici interni/ carichi termici Usi finali Energie rinnovabili convertite in situ (escluso i biocombustibili) Riscaldamento Raffrescamento Ventilazione ACS Illuminazione Elettrodomestici Fluido termov. caldo Fluido termov. caldo Fluido termov. freddo En. Elettrica illum. En. Elettrica macchine Confine di Rif. per i fabbisogni termici ed elettrici Confine di Riferimento in situ Convertitori F.R. in situ Fluido termov. freddo Elettricità SISTEMI TECNICI EDIFICIO Conversione/ trasmissione vettori energetici Perdite energetiche Teleriscaldamento Teleraffrescamento Rete elettrica Combustibili Fluido termov. caldo Fluido termov. freddo Rete elettrica Vettori energetici importati in situ Vettori energetici esportati in situ

19 Zero Energy Building (Edificio ad energia ZERO) ZEB: Fabbisogno annuale di energia = 0 Fabbisogno annuale di energia primaria = 0 Tipicamente un edificio che autoproduce da fonti rinnovabili tanta energia quanta ne serve per soddisfare i propri fabbisogni. Net Zero Energy Building (Edificio a energia netta ZERO) NZEB: Bilancio annuale tra energia «primaria» importata ed esportata = 0 Tipicamente un edificio connesso alla rete elettrica che esporta l eccesso di autoproduzione elettrica e importa energia dalla rete quando non c è autoproduzione.

20 DELIVERED ENERGY EXPORTED ENERGY Zero Energy Building ( ) Edel, i = 0 i Net Zero Energy Building E ( ) Eexp, i = 0 i ( Edel, ifdel, i ) ( Eexp, ifexp, i ) = 0 = i i Ridefinizione dello Zero Energy Building in termini di energia primaria E = ( Edel, ifdel, i ) ( Eexp, ifexp, i ) = 0 f imp, i = fexp, i = 0 i i per vettori energetici prodotti da fonte rinnovabile

21 Posso definire l edificio nzeb (nearly zero) tramite la relazione 0 < E p, x < Ep, x lim E p,x fissando lim mediante la procedura di cost optimality (x = generico servizio)

22 Edificio di riferimento Identico a quello progettato in termini di geometria (sagoma, volumi, superfici, elementi costruttivi e componenti), orientamento, ubicazione e situazione al contorno ma con caratteristiche tecniche e parametri energetici predeterminati: U (copertura, pareti, finestre, ), Y( ),, η( ),. Tabelle in allegato al nuovo DPR Requisiti Calcolo degli indici energetici dell edificio di riferimento che costituiscono i requisiti minimi da rispettare. Verifica EPgl EPgl, lim

23 Ministero dello Sviluppo Economico DECRETO 26 giugno 2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n 39, 15 Luglio 2015 Direttiva 2010/31/UE Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni Definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l utilizzo delle fonti rinnovabili, le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. Entra in vigore dal 1 ottobre 2015.

24 Art.3: La metodologia di calcolo della prestazione energetica (le norme), includendo l uso delle fonti rinnovabili Raccomandazione CTI 14/2013 UNI/TS : Determinazione del fabbisogno di energia termica dell edificio per la climatizzazione estiva e invernale; UNI/TS : Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l illuminazione; UNI/TS : Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva; UNI/TS : Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria; UNI EN Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione

25 Le ulteriori metodologie di calcolo finalizzate alla redazione dell attestato di prestazione energetica sono riportate nelle Linee guida nazionali Il CTI, entro 90 giorni dall emanazione delle norme EN a supporto della direttiva 2010/31/UE, predispone uno schema di norma tecnica nazionale e relative linee guida per il calcolo della prestazione energetica con metodo orario, semplificato sulla base di quanto definito nella norma UNI EN ISO 13790, al fine della sua eventuale introduzione nelle successive revisioni del presente decreto.

26 I criteri generali e i requisiti della prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la progettazione e installazione degli impianti sono fissati dalla Legge 9 gennaio 1991, n 10, dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n 412 e s.m.i., nonché dalle ulteriori disposizioni (Allegato 1). Cosa resta della Legge 10/1991 e del D.P.R. 412/1993?? L Enea, in collaborazione con il CTI, entro un anno dall entrata in vigore del presente decreto, predispone uno studio sui parametri tecnici dell edificio di riferimento, al fine di verificare le caratteristiche delle tecniche costruttive, convenzionali e innovative, e monitorare l evoluzione dei requisiti energetici ottimali. Per gli edifici non residenziali, tale studio comprende i requisiti energetici minimi degli impianti di illuminazione, con particolare attenzione all interazione fra luce naturale e luce artificiale, degli ascensori e delle scale mobili. I criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari sono fissati dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n 74.

27 Le Regioni, le Province autonome, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare collaborano e concorrono per la definizione e l aggiornamento: a) delle metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformità ai principi generali; b) dei requisiti minimi di edifici e impianti; c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune anche in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri; d) del Piano d azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero; e) dell azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale

28 Art.7 Gli strumenti di calcolo e i software commerciali per l applicazione delle metodologie garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5 % rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La garanzia è fornita attraverso una dichiarazione resa dal CTI, previa verifica del rispetto della condizione di cui sopra. Il CTI predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla cui base fornire la dichiarazione.

29 ALLEGATO 1 La prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI allineata con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/UE Il fabbisogno energetico annuale globale si calcola come energia primaria per singolo servizio energetico, con intervalli di calcolo mensile. L energia da fonte rinnovabile prodotta all interno del confine del sistema si calcola come energia primaria per singolo servizio energetico, con intervalli di calcolo mensile. Si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l energia da fonte rinnovabile prodotta e utilizzata all interno del confine del sistema

30 La compensazione: è consentito tenere conto dell'energia da fonte rinnovabile o da cogenerazione prodotta nell ambito del confine del sistema (in situ) alle seguenti condizioni: i. solo per contribuire ai fabbisogni del medesimo vettore energetico (elettricità con elettricità, energia termica con energia termica, ecc); ii. fino a copertura totale del corrispondente fabbisogno o vettore energetico utilizzato per i servizi considerati nella prestazione energetica. L eccedenza di energia rispetto al fabbisogno mensile, prodotta in situ e che viene esportata, non concorre alla prestazione energetica dell edificio. iii. nel calcolo del fabbisogno energetico annuale globale, fatto salvo quanto previsto al punto ii, l'eventuale energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in eccedenza ed esportata in alcuni mesi, non può essere computata a copertura del fabbisogno nei mesi nei quali la produzione sia invece insufficiente;

31 iv. l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile non può essere conteggiata ai fini del soddisfacimento di consumi elettrici per la produzione di calore con effetto Joule. v. nel caso di impianti di generazione da fonte rinnovabile centralizzati, ovvero che alimentino una pluralità di utenze, oppure nel caso di impianti di generazione da fonte rinnovabile che contribuiscano per servizi diversi, per ogni intervallo di calcolo si attribuiscono quote di energia rinnovabile per ciascun servizio e per ciascuna unità immobiliare in proporzione ai rispettivi fabbisogni termici all'uscita dei sistemi di generazione ovvero ai rispettivi fabbisogni elettrici.

32 Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione Per edificio di nuova costruzione si intende l edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l entrata in vigore del presente provvedimento (1 ottobre 2015). Edificio di nuova costruzione può essere inteso: a) edificio sottoposto a demolizione e ricostruzione; b) l ampliamento di edifici esistenti, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m 3. L ampliamento può costituire anche una nuova unità immobiliare e la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Edificio sottoposto a ristrutturazione importante ristrutturazione importante l intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda complessiva dell edificio considerando elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano l involucro

33 ristrutturazioni importanti di primo livello: l intervento, oltre a interessare l involucro edilizio con un incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell edificio, comprende anche la ristrutturazione dell impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all intero edificio. ristrutturazioni importanti di secondo livello: l intervento interessa l involucro edilizio con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell edificio e può interessare l impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. riqualificazioni energetiche: sono interventi di riqualificazione energetica di un edificio quelli non riconducibili ai casi precedenti e che hanno un impatto sulla prestazione energetica dell edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.

34 Prescrizioni (nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche) Prescrizioni (nuove costruzioni o ristrutturazioni di I livello), edifici a energia quasi zero Asseverazione da parte del progettista dell obbligo di integrazione con le rinnovabili (D.Lgs. 3 marzo 2011, n 28) La classe energetica (attestato di prestazione) è determinata in funzione dell energia globale NON rinnovabile EP gl,nren

35 Requisiti - Verifica H T (coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente) tab. 10, all. A - Verifica A sol,est /A sup utile tab. 11, all. A - Verifica degli indici EP H,nd, EP C,nd e EP gl,tot (devono essere inferiori ai limiti previsti per l edificio di riferimento, cap.1 all.a); - Verifica che le efficienze η H,η W e η C sia superiori ai valori limite (tab. 7 e 8, app. A) - Verifica dell efficacia delle schermature solari; - Verifica del valore della massa superficiale M S ( 230 kg/m 2 ) o della trasmittanza termica periodica Y IE ( 0,10 W/(m 2 K)) delle pareti verticali opache; - Verifica della trasmittanza termica periodica Y IE ( 0,18 kg/m 2 ) delle pareti opache orizzontali o inclinate

36 Sono edifici a energia quasi zero tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati: a) tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3, determinati con i valori vigenti dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici; b) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (ricorso di energia prodotta da rinnovabili per coprire il 50% del consumo di acqua calda sanitaria e il 50% dei consumi globali per riscaldamento, condizionamento e acqua calda sanitaria)

37 Ministero dello Sviluppo Economico DECRETO 26 giugno 2015 Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n 39, 15 Luglio 2015 Direttiva 2010/31/UE Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni Definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Entra in vigore: 16 Luglio 2015

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39 Ministero dello Sviluppo Economico DECRETO 26 giugno 2015 Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n 39, 15 Luglio 2015 Direttiva 2010/31/UE Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni Definisce: a) le Linee guida nazionali per l attestazione della prestazione energetica degli edifici; b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni; c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Entra in vigore: 1 ottobre 2015

40 Art.3 L Allegato 1 al decreto costituisce le Linee guida nazionali per l attestazione della prestazione energetica degli edifici. Linee guida prevedono: a) le Metodologie di calcolo (anche semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini); b) il format di APE (appendice B); c) lo schema di annuncio di vendita o locazione (Appendice C delle Linee guida); d) la definizione del sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di seguito SIAPE

41 Art. 4 L APE ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell edificio o dell unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti (DPR 74/ 2013) Ogni APE è redatto da un soggetto abilitato ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 e riporta obbligatoriamente, per l edificio o per l unità immobiliare, pena l invalidità: a) la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; b) la classe energetica determinata attraverso l indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile; la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell edificio; c) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; d) le emissioni di anidride carbonica; e) l energia esportata; f) le raccomandazioni per il miglioramento dell efficienza energetica

42 Art.5 Le regioni e le province autonome al fine dell effettuazione dei controlli della qualità dell attestazione della prestazione energetica reso dai soggetti certificatori, definiscono piani e procedure di controllo che consentano di analizzare almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare. Gli accertamenti (prioritariamente rivolti ad edifici efficienti) devono comprendere: a) l accertamento documentale degli APE; b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura di calcolo e i risultati espressi; c) le ispezioni delle opere o dell edificio. Le regioni e le province autonome alimentano per via telematica annualmente il SIAPE con i dati relativi ai controlli effettuati e il numero dei certificati invalidati.

43 Art.6 L ENEA, sentite le regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, istituisce, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., la banca dati nazionale, denominata SIAPE, per la raccolta dei dati relativi agli APE, agli impianti termici e ai relativi controlli e ispezioni. Le regioni e le provincie autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, alimentano il SIAPE con i dati relativi all anno ultimo trascorso. Art. 7 L ENEA, entro 30 gg dall entrata in vigore del decreto, predispone una guida alla lettura dell APE, un opuscolo informativo sull APE, i suoi contenuti e gli adempimenti ad esso connessi e ne favorisce la diffusione. Entro180 gg, ENEA istituisce sul proprio sito istituzionale e in forma accessibile al pubblico, una sezione dedicata alla prestazione energetica degli edifici contenente l accesso al SIAPE, informazioni sugli interventi per l incremento della prestazione energetica degli edifici, le tecnologie disponibili a tal fi ne, i costi indicativi, un quadro aggiornato sugli incentivi nazionali e regionali, una guida alla compilazione delle raccomandazioni, le statistiche annuali articolate sugli attestati di prestazione energetica emessi e sui controlli effettuati,

44 Il Decreto delle Linee Guida prevede la suddivisione dei metodi di calcolo finora adottati, ovvero quello di calcolo di progetto e quello da rilievo sull edificio, aggiornandoli e ampliandoli. Il primo si basa sulle norme UNI/TS parti 1,2,3 e 4 per le prestazioni energetiche del sistema edificio impianto e UNI EN per l illuminazione. Il secondo prevede tre procedure: - rilievo in sito (metodo analitico); - rilievo in sito (metodo per analogia costruttiva); - metodo semplificato DOCET.

45 Per le prime due procedure, il metodo di calcolo è ancora quello previsto dalle norme UNI/TS e UNI EN Per gli edifici esistenti è possibile utilizzare le semplificazioni previste, con particolare riferimento alle modalità di determinazione dei dati descrittivi dell edificio e degli impianti sotto forma di abachi e tabelle in relazione, ad esempio, alle tipologie e all anno di costruzione, previa verifica della loro congruenza con le reali caratteristiche dell edificio oggetto di valutazione energetica, da realizzarsi mediante rilievo in situ, eventualmente con l ausilio di adeguate strumentazioni. Questa metodologia è applicabile a tutti gli edifici esistenti, indipendentemente dalla tipologia edilizia e dalla dimensione. Il metodo semplificato prevede l utilizzo dello strumento DOCET, predisposto da ENEA in collaborazione con il CNR, il cui software applicativo è disponibile sui rispettivi siti internet. Questo metodo è applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a 300 m 2.

46 In corrispondenza della scala delle classi è evidenziato il requisito minimo previsto dalla legislazione vigente per l edificio in oggetto, qualora di nuova costruzione, che va calcolato in conformità al DM Requisiti minimi e che varia in funzione dei requisiti minimi costruttivi in vigore nell anno in cui viene redatto l APE.

47 La scala è di fatto una scala mobile definita a partire dal valore dell indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell edificio di riferimento, EP gl,nr,lst(2019/21), posto quale limite di separazione tra le classi A1 e B e calcolato secondo quanto previsto dall Allegato 1 del DM Requisiti minimi. Gli intervalli di prestazione che identificano le classi sono ricavati dal valore di EP gl,nr,lst(2019/21)

48 Ai fini della determinazione della classe energetica complessiva dell edificio per la redazione si procede quindi come segue: 1. si determina il valore di EP gl,nr,lst(2019/21), per l edificio di riferimento secondo quanto previsto dall Allegato 1 del DM Requisiti minimi, dotandolo delle tecnologie standard, in corrispondenza dei parametri vigenti per gli anni 2019/21, come da tabella di seguito: 2. si calcola il valore di EP gl,nr per l edificio oggetto dell attestazione e si individua la classe energetica da attribuire dell edificio in base alla tabella della precedente slide.

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50 Il DPR 74/ Determinazione di temperature massime e minime per riscaldamento e climatizzazione dei locali: 18 o 20 C, secondo i casi, per il periodo invernale, con una tolleranza di +2 C; 26 C nel periodo estivo, con tolleranza di -2 C; 2. Limitazioni di esercizio degli impianti di climatizzazione invernale in relazione alla zona climatica; 3. Impossibilità di conferimento o decadenza dell incarico di terzo responsabile in caso di impianti termici non conformi, salvo espressa delega al terzo responsabile di messa a norma dell impianto; 4. Comunicazione a Regione o Provincia autonoma (o organismi eventualmente delegati), da parte del terzo responsabile, degli incarichi ricevuti o delle eventuali revoche o decadenze di quelli in essere; 5. Obbligo di certificazione ISO 9001 o di SOA per il terzo responsabile di impianti superiori a 350 kw;

51 6. Determinazione del regime di manutenzione e controllo agli impianti. L installatore dovrà indicare periodicità e tipologia degli interventi di manutenzione e controllo da effettuare. In mancanza di tali indicazioni, dovranno essere rispettate le indicazioni del fabbricante degli apparecchi ovvero le specifiche norme UNI e CEI per l apparecchio o il componente. In ogni caso, anche il manutentore dovrà specificare in forma scritta all utente periodicità e tipologia degli interventi da eseguire; 7. Introduzione di un nuovo Libretto di impianto per la climatizzazione. Il modello dovrebbe essere già stato adottato con decreto ministeriale entro il 1 luglio 2013, così come i modelli per i rapporti di efficienza energetica; 8. Determinazione di periodicità e tipologia di interventi per il controllo periodico dell efficienza energetica degli impianti. Per impianti di dimensioni minori il controllo sarà effettuato ogni 4 anni. Copia del rapporto di controllo dovrà essere trasmesso dal manutentore a Regione o Provincia autonoma (all indirizzo da questi indicato); 9. Obbligo di sostituzione degli impianti termici con rendimenti inferiori a quanto previsto dal decreto e non regolarizzabili con interventi manutentivi; 10. Definizione del regime delle ispezioni sugli impianti.

52 Decreto MiSE 10 febbraio 2014 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al DPR 74/ 2013 A partire dal 1 Giugno 2014 in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti di climatizzazione invernale Pn > 10 kw e di climatizzazione estiva con Pn > 12 kw, il rapporto di efficienza energetica deve risultare conforme agli allegati II, III, IV e V del Decreto. Allegati disponibili in formato pdf sul sito del MiSE ( Al responsabile dell impianto è data facoltà di selezionare, far compilare e aggiornare le sole schede del libretto pertinenti alla tipologia dell impianto termico al quale il libretto si riferisce Nel caso di dismissione dell impianto le schede sono conservate per almeno 5 anni dalla data di dismissione.

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