Provincia di Pistoia

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1 Provincia di Pistoia Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale, Sport, Provveditorato ed Economato CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI S. FEDI DI PISTOIA E LE GINESTRE DI MARESCA Pistoia, 29/07/2014 Il Dirigente del Servizio (Dott.ssa Ilaria Ambrogini) 1

2 PREMESSA La Provincia di Pistoia è proprietaria del complesso sportivo Silvano Fedi posto in Pistoia e formato da una Palestra, una Piscina ed un campo di calcetto e del complesso sportivo Le Ginestre, posto in Loc. Maresca, Comune di S. Marcello Pistoiese. Detti impianti sono così strutturati: PALESTRA PISCINA FEDI, VIA PANCONI - PISTOIA Il fabbricato è iscritto al N.C.E.U. del Comune di Pistoia al foglio 203, mappale 634 sub. 3, ed è disposto su quattro livelli, della consistenza e con le dotazioni di cui alla seguente descrizione: Primo livello (parzialmente sottostrada) di mq composti da una vasca grande di m. 25,00 x m. 10,00, con profondità m. 1,40, una vasca piccola di m. 25,00 x m. 2,00 e profondità m. 0,90, spogliatoi e servizi (WC e docce), opportunamente separati per femmine, maschi, istruttori, oltre a spogliatoi a rotazione, centrale termica, corte interna, locale di ventilazione, spazio per riabilitazione ed attività motoria. Secondo livello, di mq. 500 composti da ingresso, reception/biglietteria, ufficio, locali di servizio, spogliatoi istruttrici ed istruttori con relativi servizi igienici e docce, locale bar con accesso anche dall esterno, locale per pronto soccorso, accesso alle gradinate per le vasche. Terzo livello, di mq composti da palestra di m x m , spogliatoi e servizi (WC e docce), opportunamente separati per femmine e maschi. Quarto livello, di mq. 167 composti da gradinate e servizi igienici per il pubblico, per un totale di mq coperti e di mq. 67 (cortile interno scoperto) oltre a pertinenze esterne perimetrali. L edificio è dotato, inoltre, di impianto di rivelazione incendi, di diffusione sonora, di sala filtri con vasche di compenso accessibili dall esterno, ad un pozzo per la provvista dell acqua necessaria per la piscina, con vasca per l approvvigionamento mediante motori, ove avvengono i preventivi trattamenti necessari a rendere l acqua stessa idonea alla sua funzione. L impianto ha una propria cabina elettrica, condivisa con l Auditorium e l I. T. T. S. Fedi-Fermi, una pertinenza a verde sul lato di accesso posto ad ovest (accesso principale), mentre l accesso nord è riservato alle persone con disabilità motoria, che possono raggiungere l area natatoria tramite impianto montascale. E parimenti dotato di WC destinati ai disabili, e, infine di scala esterna di sicurezza. Si ricorda che l edificio è stato oggetto di interventi impiantistici e murari, dei quali il più importante è quello di manutenzione straordinaria e messa a norma di tutti gli impianti, la sistemazione logistica ed il rifacimento dei servizi, di cospicue aree di pavimento, del piano della vasca grande. Si fa presente che l Azienda U.S.L. 3 di Pistoia ha rilasciato parere favorevole all Agibilità Sanitaria in data 30 agosto IMPIANTO NATATORIO DI MARESCA L impianto natatorio di Maresca è iscritto al N.C.E.U. del Comune di S. Marcello Pistoiese al foglio 48, mappale 118, ha sede in Via Molin Vecchio, ed è composto dalla piscina coperta nonché da due vasche all aperto. 2

3 PISCINA COPERTA Trattasi di un edificio di recente costruzione, la cui ultimazione è avvenuta nell anno 2009, della superficie di mq. 564, ove ha sede una vasca natatoria delle dimensioni m. 25 x m. 10 e profondità m. 1,40, dotato di servizi igienici per mq. 78, un vano per pronto soccorso, un vano ripostiglio ed una scala di collegamento con il piano superiore, dotata di servoscala per l accesso ai servizi a comune con l area scoperta. La piscina è dotata di propria vasca di compenso, nonché di impianti di termoventilazione ed illuminazione. PISCINA SCOPERTA La piscina scoperta, di più vecchia realizzazione, ma oggetto di recenti interventi, con rifacimento quasi completo, è composta da due vasche, di cui una delle dimensioni di m. 14,90 x m. 25 ed altezza da m. 1,13 a m. 1,77, una delle dimensioni di m. 10 x m. 5 ed altezza da m. 0,80 a m. 0,95, all interno di un piano vasca della superficie complessiva di mq , oltre a solarium di mq. 430, che insiste sulla copertura dell edificio sede degli spogliatoi a comune. La piscina è dotata di propria vasca di compenso. SERVIZI ED IMPIANTI A COMUNE L ingresso/reception, i servizi igienici, di cui uno per disabili, le docce, gli spogliatoi e gli spogliatoi a rotazione adeguatamente separati per maschi e femmine, sono posti presso un edificio di mq. 350, e sono a servizio sia della piscina coperta, posta a livello inferiore e raggiungibile mediante percorso coperto, che di quella scoperta, al medesimo livello. I locali di trattamento e filtrazione acqua sono contigui, con impianti separati per consentire il funzionamento contemporaneo o disgiunto delle tre vasche natatorie, mentre l approvvigionamento è a comune attraverso una presa da adiacente corso d acqua naturale. Il locale destinato al deposito di materiali per la clorazione delle acque è posto sotto la scala esterna che collega il solarium con il piano vasca all aperto. Il complesso è dotato di ampio piazzale antistante l edificio, non idoneo al parcheggio autoveicolare, utilizzabile a suo uso esclusivo. La temperatura dell acqua e dell aria sono regolati da una centrale termica a cippato di legna, che garantisce costi per consumi assai ridotti. ART. 1 Oggetto della convenzione - Durata La presente convenzione ha per oggetto l affidamento del servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti sopra descritti per l esercizio di attività natatorie e ginnico sportive. L Amministrazione provinciale affida la gestione degli impianti sportivi sopra descritti per un periodo di un anno dal 1/10/2014 al 30/9/2015. La Provincia si riserva di estendere l efficacia del contratto per un ulteriore anno ferma restando la valutazione della compatibilità di tale proroga, rispetto al riordino di funzioni e competenze dell Ente Provincia che sarà disposto in attuazione della L. n. 56/2014, nonché rispetto alla situazione economico finanziaria del bilancio provinciale. ART. 2 Obblighi del gestore Il gestore dovrà di garantire l uso pubblico degli impianti secondo le seguenti indicazioni: 3

4 PISCINA FEDI Il gestore dovrà garantire l apertura dell impianto almeno per tutto il periodo scolastico nel corso del quale dovranno inoltre essere garantite le seguenti prescrizioni orarie: - dalle ore 8,00 alle ore 15,00 il gestore dovrà garantire la disponibilità gratuita di spazi acqua/corsie e l assistenza e sorveglianza a norma di legge agli istituti scolastici che ne facciano richiesta entro un termine stabilito dall Amministrazione; - dalle ore 8,00 alle ore 15,00 il gestore dovrà garantire altresì l utilizzo di spazi acqua/corsie rimasti liberi dopo l assegnazione alle scuole da parte di Associazioni di assistenza sociale e/o sanitaria che svolgono attività di carattere riabilitativo e per handicap; l utilizzo sarà consentito a titolo gratuito; - nella suddetta fascia oraria l Assessorato allo Sport della Provincia ha il compito di coordinare l utilizzo degli spazi acqua da destinare, in via prioritaria, alle scuole e poi alle Associazioni di assistenza sociale e/o sanitaria, formulando un unico calendario di assegnazione con precisazione di fasce orarie e corsie. - Nella formulazione di suddetto calendario sarà tenuto conto, in via prioritaria, delle richieste formulate dalle scuole aventi indirizzo sportivo e dalle scuole prive di impianto da destinare a lezioni curriculari di educazione fisica. - Ai soggetti sopraindicati (scuole associazioni) potranno essere assegnati spazi acqua/corsie in numero massimo di tre per ogni fascia oraria. La destinazione a tali soggetti di un numero di corsie/spazi acqua eccedenti le tre per ogni fascia oraria dovrà essere concordata con il gestore. - nella stessa fascia oraria gli spazi acqua/corsie che rimangono disponibili potranno essere utilizzati dal gestore per lo svolgimento di corsi o per attività di nuoto libero; - nella fascia pomeridiana (15,15-19,00) e serale (dalle 21,00 in poi nei giorni di Martedì e Giovedì e dalle 21,45 in poi nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì) il gestore dovrà riservare spazi acqua/corsie a Società, Associazioni sportive, Enti di promozione sportiva che saranno indicate annualmente dall'assessorato allo Sport con precisazione delle fasce orarie e del numero di corsie, secondo modalità e tempi previsti dal vigente regolamento provinciale di concessione in uso degli impianti sportivi. L utilizzo avverrà dietro corresponsione di tariffe stabilite dalla Provincia. Per l anno 2014 le tariffe sono state approvate con Delibera di Giunta Provinciale del 29/07/2014 n Per gli anni successivi al 2014 le tariffe saranno stabilite con provvedimenti annualmente approvati. - dalle ore 19,00 alle ore 20,45 nei giorni di Martedì e Giovedì, dalle ore 19,00 alle ore 21,30 nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì e dalle ore 19,00 fino all orario di chiusura il sabato e per tutto il giorno, nei giorni festivi, l'attività di nuoto libero o corsi organizzati dal gestore; - la Provincia potrà utilizzare l impianto per non più di tre giornate l anno per manifestazioni di tipo promozionale-sportivo, patrocinate o organizzate anche in collaborazione con Enti e/o società sportive; il gestore in tali occasioni dovrà assicurare gratuitamente l apertura e il regolare funzionamento dell impianto. PALESTRA FEDI Il gestore dovrà garantire l apertura dell impianto almeno per tutto il periodo scolastico nel corso del quale dovranno inoltre essere garantite le seguenti prescrizioni orarie: 4

5 - la mattina e il primo pomeriggio (8,30-16,30) del periodo scolastico il gestore dovrà garantire l utilizzo gratuito da parte di istituti scolastici che ne facciano richiesta; - nella fascia pomeridiana e serale (17,00-23,00) il gestore dovrà garantire l utilizzo da parte di società sportive individuate dall Assessorato allo Sport, secondo modalità e tempi previsti dal regolamento provinciale di concessione in uso degli impianti sportivi. L utilizzo avverrà dietro corresponsione di tariffe stabilite dalla Provincia. Per l anno 2013 le tariffe sono state approvate con Delibera di Giunta Provinciale n. 16 del 14/2/2013. Per gli anni successivi al 2013 le tariffe saranno stabilite con provvedimenti annualmente approvati. PISCINA LE GINESTRE Il gestore dovrà garantire l apertura dell impianto per un minimo di 25 ore settimanali di cui almeno tre la Domenica e le restanti in orario pomeridiano, per svolgere attività natatorie e corsi addestrativi per giovani e adulti, in proprio od in collaborazione con associazioni sportive dilettantistiche, e per pubblico uso di balneazione. Nel periodo dal 15 giugno al 31 agosto il gestore dovrà garantire l apertura dell impianto scoperto. ART. 3 Modalità di utilizzazione degli impianti L affidatario del servizio di gestione ha facoltà di utilizzare i complessi sportivi Silvano Fedi e Le Ginestre per i corsi addestrativi, ricreativi ed agonistici, per giovani ed adulti, nel rispetto dell'art. 2 in proprio od in collaborazione con Società sportive od Enti di promozione sportiva, per gare, manifestazioni e per pubblico uso di balneazione e ginnico sportivo. L affidatario può utilizzare l impianto in proprio o in collaborazione con Società Sportive od Enti di promozione sportiva per l organizzazione di attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, compatibili con il normale uso degli impianti sportivi. ART. 4 Oneri a carico del gestore Saranno a carico del gestore tutti gli oneri relativi a: - spese contrattuali; - spese connesse e conseguenti ad autorizzazioni, licenze, contratti e ad ogni qualsivoglia attività amministrativa o tecnica collegata alla gestione del servizio; - spese relative a salari e stipendi, assicurazioni sociali ed osservanza dei contratti collettivi di lavoro per il personale dipendente, addetto alle attività di pulizia, custodia, istruzione tecnica, assistenza ai bagnanti, direzione, amministrazione, cassa, ed ogni altra connessa alla gestione del servizio e dell impianto; - rispetto delle normative sulla salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 con connessa nomina del RSPP e del Medico Competente; - consumi e spese connesse per combustibile, energia elettrica, acqua, nonché per 5

6 l attivazione di nuove utenze; - imposte e tasse relative alla gestione dell attività; - (per le piscine e la palestra) conduzione dell immobile idonea a riconsegnarlo alla Provincia, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità e conservazione tramite esecuzione di imbiancature, ripristini, verniciatura e riparazioni; - acquisizione di materiali e mano d opera per il trattamento dell acqua, igiene dei servizi, pulizie in genere, ed in particolare disinfezioni generali nelle aree atte a condurre infezioni di vario genere (verruche, micosi ecc.) con appositi disinfettanti, come previsto dalla normativa sanitaria; - dotazioni per locali infermeria; - manutenzione ordinaria di tutte le parti strutturali del fabbricato, di tutti gli impianti ed apparecchiature, dei corpi illuminanti e di quanto altro collegato; - manutenzione ordinaria, ivi compresi gli interventi di adeguamento alle vigenti normative ed a quelle eventuali e future, di tutti gli impianti ed apparecchiature, dei corpi illuminanti e di quanto altro collegato; - manutenzione ordinaria delle immediate pertinenze dell immobile; - conduzione e manutenzione degli impianti e delle centrali termiche secondo quanto stabilito da leggi e regolamenti in materia, compreso l onere per l affidamento del terzo responsabile di cui alla L. 10/91; - gestione e trattamento dell acqua del pozzo tale da rendere l acqua stessa idonea all approvvigionamento della piscina e manutenzione della pompa e dell apparecchiatura per il trattamento dell acqua; - gestione dell acqua della piscina, in modo da assicurarne l igienicità e la temperatura secondo le vigenti norme in materia e secondo le disposizioni dell autorità sanitaria; - periodica manutenzione secondo le indicazioni del costruttore delle apparecchiature a servizio degli spogliatoi; - gestione tecnica ed amministrativa dei servizi; - vigilanza sul rispetto delle norme di igiene e sicurezza all interno di tutto il complesso sportivo; - assicurazione dell impianto; - assicurazione di responsabilità civile terzi (R. C. T.) per tutti i rischi connessi al suo uso. Per le modalità di gestione della piscina il gestore dovrà attenersi espressamente a quanto stabilito dalla L. R. 9 marzo 2006 n. 8 e s. m. i. e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 205 del 23 febbraio E fatto obbligo per il gestore provvedere, qualora l impianto ne sia privo, alla dotazione di DAE (defibrillatori semiautomatici) ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 e dalla L.R. 8/5/2013. Suddetta strumentazione dovrà essere sempre perfettamente funzionante, facilmente accessibile e disponibile; personale adeguatamente formato dovrà essere sempre presente al fine di un tempestivo utilizzo in caso di necessità. Nei confronti dell Amministrazione Provinciale l affidatario della gestione si assume tutti gli oneri connessi al funzionamento del servizio, compresa la pulizia degli spogliatoi e degli altri locali utilizzati dalle Società Sportive o altri utenti. 6

7 L affidatario garantisce l apertura dell impianto a tutti i cittadini, nonché la destinazione all uso scolastico. Garantisce altresì che l utilizzo da parte dei soggetti assegnatari, individuati secondo quanto previsto dal precedente art. 2, avvenga secondo criteri di imparzialità. Del funzionamento degli impianti tecnologici e sportivi e dell'assistenza agli utenti, e di chiunque acceda agli impianti secondo le disposizioni di legge vigenti, è responsabile l affidatario. Il gestore ha l'obbligo di restituire i complessi e gli impianti nelle condizioni in cui vengono consegnati e secondo quanto risulta dall'apposito verbale redatto al momento della consegna, salvo il normale deterioramento imputabile al corretto uso. La Provincia di Pistoia erogherà le ultime due quote trimestrali della somma da corrispondere solo dopo che sarà redatto verbale con cui viene constatato che lo stato di conservazione dei locali, impianti e attrezzature è coerente con il normale utilizzo e la puntuale manutenzione ordinaria degli stessi. ART. 5 Rapporti fra il gestore e le società sportive o Enti di promozione sportiva utilizzatori della Palestra e della Piscina Fedi La regolamentazione dei rapporti fra il gestore e le Società sportive ed Enti di promozione sportiva utilizzatori della Palestra e della Piscina Fedi dovrà avvenire tramite stipula di apposita scrittura privata, sottoscritta dalle due parti, in cui dovranno essere indicati, fra l altro, reciproci obblighi e competenze, anche tenuto conto di quanto stabilito dal Regolamento per la concessione in uso degli impianti sportivi di proprietà dell Amministrazione Provinciale approvato con Deliberazione C. P. n. 299 del e successivamente modificato con Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 444 del 7/12/2006 e n. 135 del 24/05/2012. In particolare: a) le Società sportive e gli Enti assegnatari devono pagare all affidatario un canone orario. Le tariffe attualmente in vigore sono quelle approvate con Delibera di Giunta Provinciale 9/1/2014 n. 3. Per gli anni successivi al 2014 le tariffe saranno stabilite con provvedimenti annualmente approvati. Niente altro dovrà essere preteso dall affidatario nei confronti delle società sportive o Enti utilizzatori degli spazi acqua per i corsi di istruzione di nuoto e degli spazi nella palestra Fedi. Qualora la società o Ente si trovi nell impossibilità di effettuare allenamenti o gare, dovranno essere esentati dal pagamento del relativo corrispettivo a condizione che abbiano dato comunicazione scritta all affidatario e all Ufficio Sport della Provincia, almeno tre giorni prima della data/e fissata/e per l allenamento o per la gara, del mancato utilizzo dell impianto. In assenza di tale comunicazione, il soggetto richiedente dovrà pagare comunque all affidatario l intera tariffa dovuta per l utilizzo dell impianto. In ogni caso le esenzioni previste al precedente capoverso non dovranno superare 1/5 dell importo dovuto all affidatario dalla Società o Ente quale corrispettivo per l uso della palestra o della piscina nel corso dell intera stagione sportiva (da ottobre a giugno). b) Qualora la società assegnataria ritardi di oltre tre mesi nel pagamento del canone di assegnazione dovuto alle scadenze fissate da apposita convenzione e/o scrittura privata tra affidatario e società stessa, l affidatario ne dà tempestiva comunicazione scritta all Assessorato allo Sport della Provincia, il quale provvederà alla revoca della assegnazione in essere e alla tempestiva sostituzione con un altra società sportiva o Ente che ne abbia fatto richiesta. c) La società sportiva o Ente assegnatario deve utilizzare l impianto direttamente ed 7

8 esclusivamente per le finalità per le quali l assegnazione è stata accordata: per nessun motivo potrà consentire l uso, anche parziale e/o gratuito, degli impianti a terzi sottopena l immediata decadenza della assegnazione. d) La società o ente assegnatario si impegna al corretto uso dell impianto sportivo e delle attrezzature annesse, assumendo ogni responsabilità per danni a cose o a persone, che si verificassero nel corso delle attività sportive svolte dalla medesima nelle ore assegnate. Si obbliga a risarcire i danni che saranno provocati per qualsiasi motivo durante l uso dell impianto; assume (rilevando indenne l affidatario della gestione) ogni responsabilità civile verso persone o cose verificatasi a causa o in dipendenza dell uso dell impianto; assume altresì a proprio carico ogni responsabilità derivanti da manifestazioni organizzate senza i preventivi permessi ed autorizzazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La società assegnataria è altresì tenuta al controllo e verifica che tutti coloro che hanno accesso alla struttura nell orario assegnato siano regolarmente tesserati con le rispettive Associazioni sportive e/o Federazioni, siano assicurati e possiedano i requisiti di idoneità sanitaria così come previsto dalla normativa vigente in materia. d) A garanzia di eventuali danni che potrebbero essere arrecati all impianto e alle sue attrezzature, la società sportiva o ente assegnatario dovrà versare all affidatario della gestione apposita cauzione a copertura degli obblighi per danni diretti ed indiretti cagionati all impianto durante le ore di utilizzo. L ammontare della suddetta cauzione è fissato annualmente con atto della Giunta Provinciale unitamente alle tariffe. e) All affidatario della gestione spettano tutti gli oneri relativi a garantire il corretto funzionamento del servizio, comprese le pulizie degli spogliatoi e degli altri locali utilizzati dalle società sportive o Enti assegnatari. Spetta all affidatario garantire il corretto funzionamento degli impianti tecnologici e delle attrezzature sportive al fine di consentire il normale svolgimento dell attività da parte delle società o enti assegnatari, ivi compreso tutti gli interventi di manutenzione ordinaria così come previsto dal precedente art. 4. Qualora il vincitore della gara per l affidamento del servizio di gestione, risultasse società sportiva o Ente già assegnatario di spazi ai sensi dell art. 2 del presente capitolato, tale concessione decadrà automaticamente e gli spazi ritorneranno disponibili per l assegnazione ad altro soggetto. Qualora, a seguito di gara deserta, l Amministrazione ritenesse opportuno procedere a trattativa privata ai sensi dell art. 57 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 non si darà applicazione a tale clausola. ART. 6 Canone per l utilizzo degli impianti Per l'uso dei complessi sportivi Silvano Fedi e Le Ginestre l affidatario corrisponderà alla Provincia di Pistoia un canone annuo di ,33 più IVA (di cui ,33 per l impianto Fedi e ,00 per l impianto Le Ginestre). La somma di ,33 più IVA annuali sarà versata da parte del Concessionario in 4 rate trimestrali anticipate cadenti rispettivamente in data 1/10, 1/1, 1/4 e 1/7 dietro presentazione di regolare fattura. 8

9 ART. 7 Contributo al gestore Per la gestione degli impianti S. Fedi e Le Ginestre e per l utilizzazione degli spazi del complesso sportivo S. Fedi da parte degli Istituti scolastici e per le agevolazioni nei confronti di Enti e società sportive la Provincia corrisponderà all affidatario del servizio di gestione la somma derivante dall applicazione del ribasso offerto rispetto all importo a base di gara di ,45 più IVA (di cui ,00 per l impianto Fedi e ,45 per l impianto Le Ginestre). Il pagamento di quanto dovuto per il servizio in oggetto viene effettuato con il versamento della somma pari ad 1/4 dell'importo annuo di aggiudicazione in quote trimestrali posticipate a decorrere dal 31/12/2014, dietro presentazione di fatture. Art. 8 Coperture assicurative L affidatario della gestione è responsabile delle strutture, dei suoi impianti tecnologici e dei beni mobili in esse contenuti; è altresì responsabile dell assistenza ai bagnanti, dei danni agli utenti ed a chiunque acceda agli impianti, derivanti da fatto del gestore medesimo. Dovrà pertanto adottare tutte le cautele ed attenersi alle prescrizioni normative che riguardano le sue attività, in modo da garantire l incolumità delle persone ed evitare danni a beni di proprietà della Provincia e\o di terzi. In ogni caso l affidatario, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per tutta la sua durata, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa globale fabbricati che copra i danni subiti dall Amministrazione Provinciale per danneggiamento o distruzione parziale o totale del fabbricato, degli impianti e delle attrezzature con valore di ricostruzione a nuovo di ,00 per l impianto S. Fedi e ,00 per l impianto Le Ginestre di Maresca con eventuali franchigie e limiti di indennizzo direttamente a carico del concessionario. Dovrà parimenti stipulare, con medesima decorrenza e scadenza, polizza di responsabilità civile verso terzi e\o prestatori di lavoro che copra tutti i rischi inerenti l uso degli immobile e delle sue pertinenze, la permanenza nei medesimi, la gestione del servizio e delle attività effettuate, compresi eventuali sinistri agli utenti e a chiunque, a qualsiasi titolo, acceda agli impianti, con massimale di garanzia non inferiore ad ,00 per sinistro con eventuali franchigie e limiti di risarcimento direttamente a carico dell affidatario. ART. 9 Conduzione degli immobili Il gestore assume tutti gli oneri sopra descritti tenendo conto dello stato d'uso e della fruibilità degli impianti come risulta da verbale redatto in contraddittorio. Le spese relative ai consumi (energia elettrica, combustibile per riscaldamento, acqua, gas, telefono, tassa rifiuti, materiali di consumo, ecc.) sono poste a carico del gestore, come risultante dagli appositi contatori e dai relativi contratti di fornitura. Qualora non risulti possibile procedere all intestazione dei contratti di fornitura di acqua ed energia elettrica al gestore degli impianti sportivi la Provincia provvederà al pagamento delle relative spese richiederà successivamente la restituzione della quota spettante al gestore. Il pagamento delle spese per utenze anticipate dall Amministrazione provinciale dovrà essere effettuato dall affidatario della gestione entro 30 giorni dalla richiesta di restituzione. Il gestore dovrà provvedere a proprie spese al trattamento dell acqua del pozzo presso l impianto Fedi al fine di renderla idonea all approvvigionamento della piscina. Dovrà altresì provvedere, a proprie spese alla manutenzione della pompa che consente il prelievo dell acqua dal pozzo e dell apparecchiatura per il trattamento dell acqua. 9

10 L'acqua del pozzo è utilizzata dal gestore fatta salva la necessità eccezionale di utilizzo da parte della Provincia per propri usi dando congruo preavviso all affidatario della gestione. Come già detto sono ancora a carico dell affidatario della gestione le manutenzioni ordinarie, mentre le manutenzioni straordinarie sono a carico della Provincia di Pistoia. Devono intendersi interventi ordinari tutti quelli che non vanno ad incrementare il patrimonio esistente, ma che garantiscono il corretto funzionamento e la conservazione dell'intero complesso sportivo. Nel caso in cui, durante il periodo dell affidamento della gestione, dovessero intervenire modificazioni o integrazioni alle normative in vigore in materia di sicurezza degli impianti sportivi, tali da richiedere investimenti per l adeguamento di strutture e/o impianti tecnologici, resta a carico dell Amministrazione Provinciale, l onere per gli interventi di manutenzione straordinaria mentre all affidatario spettano gli interventi di manutenzione ordinaria. Nel caso, in cui per effettuare interventi di manutenzione straordinaria a carico della Provincia dovuti per legge e per realizzare i quali per ragioni indipendenti dalla volontà non sia possibile concordare con l affidatario i tempi di esecuzione, l affidatario non può pretendere il risarcimento di eventuali mancati introiti per fermo dell attività. ART. 10 Personale L affidatario dovrà disporre di un idoneo numero di persone dotate dei prescritti requisiti sanitari, nonché dei necessari titoli di studio, delle necessarie capacità e qualifiche professionali, ed in grado di garantire che il servizio oggetto del presente capitolato sia svolto in piena sicurezza, efficienza e in conformità delle disposizioni normative vigenti ed in particolare della L. R. 9 marzo 2006 n. 8 e s. m. i. e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 205 del 23 febbraio Il concessionario dovrà inoltre osservare tutta la normativa salariale e previdenziale e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che disciplina gli specifici rapporti contrattuali. A tale proposito la Provincia si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche con gli strumenti consentiti dalla legge. L affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2006 e successive modifiche. L affidatario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette ai servizi. ART. 11 Subappalto Per quanto riguarda l'eventuale subappalto si rinvia all art. 118 del D. Lgs. 163/2006. Si precisa comunque che nell offerta i concorrenti dovranno specificare le prestazioni connesse all attività di gestione (ad esempio la gestione di attività di bar ristoro, i servizi di pulizia, i servizi di vigilanza, servizio di reception/accoglienza, servizi vari di manutenzione etc.) che intendano eventualmente subappaltare a terzi. ART. 12 Controlli 10

11 La Provincia di Pistoia ha facoltà di promuovere controlli concernenti l'osservanza delle norme del presente capitolato e delle vigenti disposizioni di legge per assicurare la sicurezza ed il funzionamento degli impianti. A tal fine il personale provinciale addetto ha diritto di accesso a tutti gli impianti stessi. La Provincia di Pistoia ha, inoltre, facoltà di controllare l'andamento generale dell'attività, anche al fine di verificare la gestione dell affidatario, onde addivenire alle determinazioni relative alle eventuali risoluzioni del contratto anche mediante consultazione dell utenza. ART. 13 Attività di bar ristoro Viene data facoltà all affidatario di utilizzare il servizio bar - ristoro presente nel complesso sportivo Fedi e di svolgere altre attività compatibili con l'uso. Le attrezzature, i lavori di sistemazione eventualmente necessari, le licenze e autorizzazioni occorrenti sono a carico esclusivo dell affidatario. Eventuali lavori di ristrutturazione o di adeguamento da eseguire sul fabbricato, anche se a carico dell affidatario, devono comunque essere preventivamente autorizzati dalla Provincia di Pistoia. ART. 14 Risoluzione Saranno considerate cause di risoluzione immediata del contratto, il mancato rispetto di tutte le norme igieniche, sanitarie, di sicurezza, di ogni prescrizione della pubblica autorità e di tutte le disposizioni di legge in materia di gestione ed utilizzo di impianti sportivi provinciali (Vds. in particolare L. R. 9 marzo 2006 n. 8 e s. m. i. e relativo Regolamento di attuazione approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 205 del 23 febbraio 2010). La Provincia di Pistoia si riserva la facoltà di risolvere il contratto anche nel caso in cui non sia garantito il servizio, per negligenza od incapacità nella gestione dopo averne contestato gli addebiti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o qualora si riscontrino inadempienze agli obblighi derivanti dal presente capitolato. Qualora siano segnalate o vengano riscontrate disfunzioni di natura organizzativa, possono essere date, dalla Provincia di Pistoia, prescrizioni e disposizioni per evitare gli inconvenienti rilevati. Comunque per quanto non previsto si fa espresso rinvio alle norme in materia del Codice Civile. Inoltre il contratto potrà essere risolto, previa dichiarazione della Provincia al gestore di volersi avvalere della clausola risolutiva, ai sensi dell art del Codice Civile, nei seguenti casi: - il verificarsi di gravi omissioni o violazioni delle prescrizioni e degli obblighi sulla sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008; - mancata sostituzione, previa diffida da parte dell Amministrazione Provinciale, delle figure di responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e di medico competente, di cui all art. 2, comma 1 lett. f) e h), del D. Lgs. n. 81/2008, qualora queste vengano meno nel corso dell esecuzione del contratto; - esistenza di gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali da parte del gestore, tali da compromettere la corretta gestione dell immobile, e ripetuti anche dopo espressa diffida dell Amministrazione Provinciale; - gestione degli impianti in modo difforme dalle previsioni del presente capitolato, per usi non coerenti con la sua destinazione, che possano risultare pregiudizievoli per l immagine dell Amministrazione Provinciale; - cessione totale o parziale del contratto, o subappalto non autorizzato; 11

12 - gravi e ripetute inosservanze della normativa sugli obblighi previdenziali, di sicurezza, di assicurazione contro gli infortuni per i dipendenti impegnati nell esecuzione del contratto, nonché degli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni, debitamente accertate dall Autorità competente; - cessazione dell attività, concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro o pignoramento delle attrezzature dell impresa a corredo dell impianto. La Provincia di Pistoia si riserva, altresì, la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri o indennizzi o risarcimenti da corrispondere all appaltatore, qualora l'entrata in vigore di disposizioni legislative o regolamentari di riordino del sistema delle Province, o di altre disposizioni normative in materia, comportasse il proprio scioglimento o la modifica sostanziale delle attuali competenze, con conseguenti atti di riorganizzazione interna. ART. 15 Pagamenti - Revisione prezzi Le parti convengono che il pagamento dei corrispettivi di cui agli artt. 6 e 7 avvenga non oltre i 30 giorni successivi alle scadenze determinate. Trattandosi di servizi di cui all allegato II B al Codice dei contratti non si applica al presente affidamento l art. 115 del D. Lgs. 163/2006. ART. 16 Cauzione definitiva All'atto della stipulazione del contratto, l affidatario sarà tenuto a versare una cauzione nei termini e con le modalità di cui all art. 113 del D. Lgs. 163/2006 che qui espressamente si richiama. Qualsiasi inadempienza agli obblighi che l affidatario assume con il presente capitolato comporta automaticamente rivalsa da parte dell'amministrazione sulla cauzione prestata o sull'importo trimestrale del corrispettivo contrattuale. ART. 17 Ulteriori obblighi e responsabilità Farà obbligo all affidatario adottare nell'esecuzione delle prestazioni tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi ed a terzi, nonché evitare danni a beni patrimoniali o privati. Ogni responsabilità nel caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull affidatario, restandone sollevata l'amministrazione Provinciale. L affidatario risponderà verso l'amministrazione Provinciale per danni, molestie e spese che potessero comunque conseguire alle cose e alle persone per effetto anche parziale o riflesso del servizio affidato. Resta quindi a carico del Concessionario l'onere per la stipulazione di apposita polizza assicurativa R.C. da presentare alla stipula del contratto come previsto dai precedenti articoli. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'amministrazione Provinciale e l affidatario, quest'ultimo non potrà sospendere lo svolgimento del servizio, fatto salvo il diritto di far valere le proprie ragioni in sede competente. L'eventuale sospensione del servizio legittimerà l'amministrazione Provinciale a ricorrere ad altra Ditta ed il maggiore onere verrà conseguentemente addossato all affidatario. ART. 18 Foro competente Per ogni qualsiasi controversia l affidatario dovrà eleggere domicilio legale a Pistoia. Il Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Pistoia. 12

13 ART. 19 Prevenzione interferenze illecite Ipotesi particolari di risoluzione In esecuzione del protocollo di intesa stipulato il 15 luglio 2014 fra Ministero dell interno e A.N.A.C. avente ad oggetto Prime linee guida per l avvio di un circuito collaborativo fra ANAC- Prefetture UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l attuazione della trasparenza amministrativa la stazione appaltante ed il contraente appaltatore dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni: a) Il contraente appaltatore dovrà dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell art del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall art. 317 del c.p.; b) La Stazione appaltante dovrà avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all art c.c., ogni qualvolta nei confronti dell imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all art c.c., ne darà comunicazione all Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria. 13

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