L.R. 14 febbraio 1996, n. 3 Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale pag.

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1 Consiglieri e Assessori regionali, sui contratti di collaborazione. relatore Relazione pag. 1 Proposta di legge pag. 2 Testo a fronte pag. 7 Normativa in vigore: L.R. 14 febbraio 1996, n. 3 Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale pag. 12 L.R. 8 giugno 1996, n. 13 pag. 28 Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica. Normativa nazionale di riferimento: L. 31 ottobre 1965, n pag. 30 Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento. Legislazione comparata: Regione Veneto pag. 32 Regione Puglia pag. 39 Regione Lazio pag. 40 Consiglio Regionale della Calabria

2 Relazione La presente proposta di legge contiene disposizioni che tendono ad affrontare alcune problematiche riguardante i costi che a vario titolo riguardano il personale politico e amministrativo dell'ente regionale. Nello specifico viene evidenziata la necessità di determinare un taglio consistente alle indennità dei consiglieri e degli assessori, di determinare le modalità per la stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dei contratti a tempo determinato e il conferimento degli incarichi professionali e di consulenze da parte della Regione, degli enti pubblici regionali, compresi gli enti pubblici economici e le società di capitali a partecipazione pubblica regionale o da questi controllate anche indirettamente. Tale opportunità nasce dall'esigenza di non creare un'area di privilegi oggi difficilmente giustificabili ove si pensi ai costi della "politica" nella nostra regione. Da qui l'esigenza di rispondere, in un momento di grave crisi economica, con fatti concreti e non con mere dichiarazioni di principio al fine di recuperare quel rapporto con i cittadini e la società che mal tollerano le istituzioni votati allo spreco e al clientelismo diffuso. Accanto all'esigenza di tutela degli equilibri di finanza pubblica e di assicurare la sana gestione del pubblico denaro in materia assume grande rilievo l'esigenza di non mortificare ed, anzi, pienamente utilizzare e valorizzare le professionalità interne all'amministrazione. In questa ottica la-proposta di legge tende a configurare una serie di interventi che mirano da un lato a ridurre sensibilmente le indennità a favore dei consiglieri e assessori regionali che hanno raggiunto, nella nostra regione, cifre spropositate,dall'altro, con un utilizzo razionale ed efficiente delle risorse esterne all'amministrazione regionale, a valorizzare le professionalità interne all'ente con contestuale riduzione dei costi. In ultimo la destinazione dei risparmi a favore dei lavoratori in difficoltà vuole rappresentare una risposta, sia pure parziale, al dramma di tanti cittadini espulsi dal ciclo produttivo. 2

3 Proposta di legge n. 23/9^ Art. 1 (Indennità spettanti ai consiglieri e assessori regionali) 1. L'indennità lorda percepita a vario titolo dai consiglieri e assessori regionali viene ridotta del 20%. 2. Le indennità di fine mandato e l'assegno vitalizio, fatti salvi, ai fini dell'erogazione dell'assegno vitalizio, i trattamenti già liquidati o nei confronti dei consiglieri che abbiano maturato il requisito contributivo minimo di cinque anni. 3. I contributi versati dai consiglieri in carica o cessati dalla carica che, alla data di entrata in vigore della presente normativa, non abbiano maturato il requisito contributivo per godere del beneficio in oggetto saranno restituiti senza interessi. Art. 2 (Incarichi, consulenze professionali) l. Non possono essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa o conferiti incarichi professionali e consulenze a) ai parenti e affini fino al terzo grado, ai fratelli e sorelle, nonché ai rispettivi coniugi del Presidente della Giunta regionale, del vicepresidente, del Presidente del Consiglio regionale,degli assessori e consiglieri regionali Il divieto opera anche nei confronti degli organismi, società, associazioni, nei quali i soggetti su indicati ricoprono incarichi direttivi o detengano la maggioranza delle quote societarie b) a dipendenti di enti pubblici impegnati a tempo pieno ad esclusione dei docenti universitari c) a coloro che cessano dal servizio da parte delle amministrazioni o degli enti di provenienza con le quali hanno avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti quello della cessazione dal servizio 2. E' fatto divieto di conferire più incarichi professionali o consulenze al medesimo soggetto nell'arco dello stesso periodo 3. Sono fatti salvi i diritti già acquisiti relativi agli incarichi e nomine già conferiti. Art. 3 (Motivi del conferimento) 1. Il conferimento di incarichi professionali e di consulenza è consentito: a) per lo studio e per la soluzione di problemi di particolare rilievo tecnico scientifico e legislativo; b) per la elaborazione di progetti di particolare complessità 3

4 c) per la presenza di obiettivi complessi d) Per il supporto all'attività istituzionale degli organi regionali 2. Per il conferimento sono da rispettare i seguenti criteri: a) assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in gradi di assicurare i medesimi servizi: devono mancare in particolare strutture e apparati preordinati o personale addetto sia sotto l'aspetto qualitativo sia sotto l'aspetto quantitativo al loro soddisfacimento b) l'incarico deve essere specifico e temporaneo e l'atto deve dimostrare l'impossibilità dell'ente di assolverlo adeguatamente per mancanza di personale idoneo, c) il compenso deve essere proporzionato all'attività svolta d) la durata dell'incarico non può durare più di un anno, salva eventuale proroga, da adottarsi con provvedimento motivato,non superiore a un ulteriore anno e) il risultato finale della consulenza o incarico deve essere valutato e approvato dalla commissione consiliare competente Art. 4 (Modalità di conferimento e compensi) 1. Gli incarichi professionali e le consulenze sono conferiti con provvedimenti adottati dagli organi e dai soggetti degli enti di cui all'art. 1 secondo le specifiche e rispettive competenze sulla base di indirizzi annualmente definiti, che individuino anche le priorità, dal consiglio regionale con appositi atto. 2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1 il conferimento degli incarichi professionali dovrà essere preceduto da un avviso pubblico nel quale saranno indicati i criteri per il conferimento dell'incarico. 3. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono soggetti ad esame congiunto con le organizzazioni sindacali del personale presenti in seno agli enti; successivamente una copia dell'atto contenente gli indirizzi è trasmessa al Presidente della regione e al Presidente del consiglio regionale Quest'ultimo trasmette a sua volta la copia a tutti i consiglieri regionali e alla Corte dei Conti - sezione di controllo per la regione Calabria. 4. Il provvedimento di conferimento dell'incarico professionale o della consulenza deve indicare a) la natura e l'oggetto la durata le modalità e le condizioni per l'espletamento dell'incarico professionale o della consulenza b) le motivazioni che stanno alla base della decisione con particolare riguardo a quanto previsto agli artt. 2, 3 e al verificarsi delle condizioni previste dall'art.4, comma 2; c) i soggetti e la loro qualifica professionale appositamente documentata d) lo schema della convenzione da stipulare e) le forme di controllo e verifica sullo svolgimento dell'incarico, oltre a quanto previsto dalla lettera e) dell'art. 4; f) l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3 4

5 I compensi,comprensivi di spese ed onorari, sono stabiliti dall'organo o dal soggetto competente sulla base dell'entità e della qualità delle prestazioni con riferimento a tariffe professionali vigenti oppure a parametri di valutazione disponibili Art. 5 (Contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti a tempo determinato) Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i contratti a tempo determinato si applicano le norme di cui agli articoli precedenti in quanto compatibili. Art. 6 (Enti pubblici regionali) Gli enti pubblici regionali, compresi gli enti pubblici economici e le società di capitali a partecipazione pubblica regionale o da questi controllate anche indirettamente sono tenuti sulla base dei principi desumibili dalla presente legge, a stabilire entro sei mesi dall'approvazione della presente legge i criteri per il conferimento di incarichi professionali o di consulenza a persone fisiche e o a società, per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti a tempo determinato Art. 7 (Trasparenza e pubblicità) 1. La regione costituisce e tiene aggiornato un elenco degli incarichi professionali e delle consulenze conferiti a soggetti esterni, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dei contratti a tempo determinato; annualmente il Presidente della regione invia una copia aggiornata dell'elenco a tutti i consiglieri al Presidente del consiglio regionale e alla sezione regionale della Corte dei conti L'elenco è pubblicato nel bollettino ufficiale e nel sito della regione Art. 8 (Risorse finanziare ) 1. Il fondo regionale per gli incarichi e le consulenze viene ridotto nella misura del 50% rispetto alla spesa consolidata dell'anno La riduzione prevista dal comma precedente non viene applicata agli incarichi finanziati con fondi comunitari per i quali è già prevista la copertura finanziaria nelle varie misure senza aggravio per le risorse regionali Art. 9 (Fondo regionale di sostegno ai lavoratori fuoriusciti dai processi produttivi) 1. In considerazione della grave crisi economica in atto è costituito un fondo regionale di sostegno ai lavoratori fuoriusciti dai processi produttivi e che non usufruiscono degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente. 2. Il fondo regionale di cui al comma 1 è alimentato prioritariamente con le risorse provenienti dalle minori spese derivanti dalle riduzioni dei costi di cui alla presente legge. 5

6 3. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, detta disposizioni per la utilizzazione del fondo. Art. 10 (Abrogazione norme precedenti) Si intendono soppresse tutte le norme previste nella legislazione regionale incompatibili con la presente legge. Art. 11 La presente legge entra in vigore dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Calabria 6

7 Proposta di legge Proposta di legge ordinaria Art. 1 (Indennità spettanti ai consiglieri e assessori regionali) 1. L'indennità lorda percepita a vario titolo dai consiglieri e assessori regionali viene ridotta del 20%. 2. Le indennità di fine mandato e l'assegno vitalizio, fatti salvi, ai fini dell'erogazione dell'assegno vitalizio, i trattamenti già liquidati o nei confronti dei consiglieri che abbiano maturato il requisito contributivo minimo di cinque anni. 3. I contributi versati dai consiglieri in carica o cessati dalla carica che, alla data di entrata in vigore della presente normativa, non abbiano maturato il requisito contributivo per godere del beneficio in oggetto saranno restituiti senza interessi. Art. 2 (Incarichi, consulenze professionali) l. Non possono essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa o conferiti incarichi professionali e consulenze a) ai parenti e affini fino al terzo grado, ai fratelli e sorelle, nonché ai rispettivi coniugi del Presidente della Giunta regionale, del vicepresidente, del Presidente del Consiglio regionale,degli assessori e consiglieri regionali Il divieto opera anche nei confronti degli organismi, società, associazioni, nei quali i soggetti su indicati ricoprono incarichi direttivi o detengano la maggioranza delle quote societarie b) a dipendenti di enti pubblici impegnati a tempo pieno ad esclusione dei docenti universitari c) a coloro che cessano dal servizio da parte delle amministrazioni o degli enti di provenienza con le quali hanno avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti quello della cessazione dal servizio 2. E' fatto divieto di conferire più incarichi professionali o consulenze al medesimo soggetto nell'arco dello stesso 7

8 periodo 3. Sono fatti salvi i diritti già acquisiti relativi agli incarichi e nomine già conferiti. Art. 3 (Motivi del conferimento) 1. Il conferimento di incarichi professionali e di consulenza è consentito: a) per lo studio e per la soluzione di problemi di particolare rilievo tecnico scientifico e legislativo; b) per la elaborazione di progetti di particolare complessità c) per la presenza di obiettivi complessi d) Per il supporto all'attività istituzionale degli organi regionali 2. Per il conferimento sono da rispettare i seguenti criteri: a) assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in gradi di assicurare i medesimi servizi: devono mancare in particolare strutture e apparati preordinati o personale addetto sia sotto l'aspetto qualitativo sia sotto l'aspetto quantitativo al loro soddisfacimento b) l'incarico deve essere specifico e temporaneo e l'atto deve dimostrare l'impossibilità dell'ente di assolverlo adeguatamente per mancanza di personale idoneo, c) il compenso deve essere proporzionato all'attività svolta d) la durata dell'incarico non può durare più di un anno, salva eventuale proroga, da adottarsi con provvedimento motivato,non superiore a un ulteriore anno e) il risultato finale della consulenza o incarico deve essere valutato e approvato dalla commissione consiliare competente Art. 4 (Modalità di conferimento e compensi) 8

9 1. Gli incarichi professionali e le consulenze sono conferiti con provvedimenti adottati dagli organi e dai soggetti degli enti di cui all'art. 1 secondo le specifiche e rispettive competenze sulla base di indirizzi annualmente definiti, che individuino anche le priorità, dal consiglio regionale con appositi atto. 2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1 il conferimento degli incarichi professionali dovrà essere preceduto da un avviso pubblico nel quale saranno indicati i criteri per il conferimento dell'incarico. 3. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono soggetti ad esame congiunto con le organizzazioni sindacali del personale presenti in seno agli enti; successivamente una copia dell'atto contenente gli indirizzi è trasmessa al Presidente della regione e al Presidente del consiglio regionale Quest'ultimo trasmette a sua volta la copia a tutti i consiglieri regionali e alla Corte dei Conti - sezione di controllo per la regione Calabria. 4. Il provvedimento di conferimento dell'incarico professionale o della consulenza deve indicare a) la natura e l'oggetto la durata le modalità e le condizioni per l'espletamento dell'incarico professionale o della consulenza b) le motivazioni che stanno alla base della decisione con particolare riguardo a quanto previsto agli artt. 2, 3 e al verificarsi delle condizioni previste dall'art.4, comma 2; c) i soggetti e la loro qualifica professionale appositamente documentata d) lo schema della convenzione da stipulare e) le forme di controllo e verifica sullo svolgimento dell'incarico, oltre a quanto previsto dalla lettera e) dell'art. 4; f) l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3 I compensi,comprensivi di spese ed onorari, sono stabiliti dall'organo o dal soggetto competente sulla base dell'entità e della qualità delle prestazioni con riferimento a tariffe professionali vigenti oppure a parametri di valutazione disponibili Art. 5 (Contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti a tempo determinato) Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i contratti a tempo determinato si applicano le norme di cui agli articoli precedenti in quanto 9

10 compatibili. Art. 6 (Enti pubblici regionali) Gli enti pubblici regionali, compresi gli enti pubblici economici e le società di capitali a partecipazione pubblica regionale o da questi controllate anche indirettamente sono tenuti sulla base dei principi desumibili dalla presente legge, a stabilire entro sei mesi dall'approvazione della presente legge i criteri per il conferimento di incarichi professionali o di consulenza a persone fisiche e o a società, per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti a tempo determinato Art. 7 (Trasparenza e pubblicità) 1. La regione costituisce e tiene aggiornato un elenco degli incarichi professionali e delle consulenze conferiti a soggetti esterni, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dei contratti a tempo determinato; annualmente il Presidente della regione invia una copia aggiornata dell'elenco a tutti i consiglieri al Presidente del consiglio regionale e alla sezione regionale della Corte dei conti L'elenco è pubblicato nel bollettino ufficiale e nel sito della regione Art. 8 (Risorse finanziare ) 1. Il fondo regionale per gli incarichi e le consulenze viene ridotto nella misura del 50% rispetto alla spesa consolidata dell'anno La riduzione prevista dal comma precedente non viene applicata agli incarichi finanziati con fondi comunitari per i quali è già prevista la copertura finanziaria nelle varie misure senza aggravio per le risorse regionali Art. 9 (Fondo regionale di sostegno ai lavoratori fuoriusciti dai processi produttivi) 1. In considerazione della grave crisi economica in atto è costituito un fondo regionale di sostegno ai lavoratori fuoriusciti dai processi produttivi e che non usufruiscono degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente. 2. Il fondo regionale di cui al comma 1 è alimentato prioritariamente con le risorse provenienti dalle minori 10

11 spese derivanti dalle riduzioni dei costi di cui alla presente legge. 3. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, detta disposizioni per la utilizzazione del fondo. Art. 10 (Abrogazione norme precedenti) Si intendono soppresse tutte le norme previste nella legislazione regionale incompatibili con la presente legge. Art. 11 La presente legge entra in vigore dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Calabria 11

12 Normativa in vigore L.R. 14 febbraio 1996, n. 3 Pubblicata nel B.U. Calabria 19 febbraio 1996, n. 18. Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1996, n. 3 Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale. (BUR n. 18 del 19 febbraio 1996) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 3 ottobre 1997, n. 11, 28 agosto 2000, n. 14, 4 dicembre 2000, n. 18, 2 maggio 2001, n. 7, 29 ottobre 2001, n. 23, 15 marzo 2002, n. 16, 22 maggio 2002, n. 23, 26 giugno 2003, n. 8, 2 febbraio 2004, n. 2, 11 agosto 2004, n. 18, 2 marzo 2005, n. 8, 11 gennaio 2006, n. 1, 13 giugno 2008, n. 15 e 26 febbraio 2010, nn. 7 e 8) Capo I Disposizioni generali Art. 1 (Indennità di carica) 1. L'indennità per i membri del Consiglio regionale stabilita in base al disposto dell'articolo 9 dello Statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata all'indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della Legge 31 ottobre 1965, n.1261, nella seguente misura: a) 100 per cento per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale; b) 95 per cento per i componenti della Giunta regionale, per i Vice Presidenti del Consiglio regionale; L art. 1 ter della L.R. 28 agosto 2000, n. 14 ha esteso ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali la normativa prevista dalla presente legge. Tale articolo è stato oggetto di interpretazione autentica ad opera dell art. 2 della L.R. 4 dicembre 2000, n. 18. Le leggi citate si trovano in calce alla presente. 12

13 c) 92 per cento per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti istituite a norma di Statuto e di Regolamento interno, per il Presidente della Commissione per il Piano, per i Segretari del Consiglio regionale, per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché per i Presidenti delle Commissioni speciali; d) 88 per cento per i Vice Presidenti ed i Segretari delle Commissioni consiliari permanenti e speciali istituite a norma di Statuto e di Regolamento interno e per il Presidente della Giunta delle elezioni; e) 80 per cento per i Consiglieri regionali 1. Art. 2 (Decorrenza) 1. La corresponsione delle indennità previste al punto f) del precedente articolo 1 decorre dal giorno delle elezioni e viene corrisposta dal giorno in cui ogni Consigliere è stato proclamato eletto. 2. Per i Consiglieri di cui ai punti a), b), c), d), e) la corresponsione decorre dal giorno della nomina da parte degli Organi competenti e per tutta la durata della funzione. 3. La corresponsione della indennità cessa: alla data della prima riunione del Consiglio regionale per i componenti dell'ufficio di Presidenza; fino alla permanenza nelle rispettive cariche per i componenti della Giunta regionale; fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale per gli altri Consiglieri. 4. Ai Consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, l'indennità ed il rimborso delle spese sono corrisposti fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di scioglimento del Consiglio regionale l'indennità ed il rimborso delle spese per i Consiglieri ed i componenti della Giunta cessano dalla data di scioglimento dello stesso. Art Articolo così sostituito dall art. 1 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 2. Alla stessa lett. c) comma 1 del presente articolo, l art. 42, comma 5 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 dopo le parole «della Commissioni speciali» ha aggiunto le parole «e per i Presidenti dei Gruppi Consiliari». 13

14 (Assenze) 1. È dovere dei Consiglieri partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni. Capo II Rimborsi e trattenute Art. 4 (Abrogato) 3 Art. 5 (Abrogato) 4 Art. 6 (Abrogato) 5 Art. 7 (Periodo di corresponsione) 1. Il rimborso delle spese di trasporto e la diaria spettano ai Consiglieri regionali dalla data della rispettiva elezione e per tutto e solo il periodo di effettiva durata della carica e della funzione svolta. Art. 8 (Trattenute per fine mandato e assegno vitalizio) 1. Sull indennità di carica di cui all articolo 1, punto f), è disposta, al netto delle ritenute fiscali una trattenuta obbligatoria del 25 per cento di cui: a) il 21 per cento quale contributo per la corresponsione dell assegno vitalizio; b) il 4 per cento quale contributo per la corresponsione dell indennità di fine mandato 6. 2 Comma aggiunto dall art. 1, comma 1 della L.R. 3 ottobre 1997, n. 11 e successivamente l art. 39 comma 1 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 sostituisce l intero l articolo. 3 Articolo abrogato dall art. 2 ter, commi 3 e 4, della L.R. 2 maggio 2001, n Articolo abrogato dall art. 2 ter, commi 3 e 4, della L.R. 2 maggio 2001, n Articolo abrogato dall art. 2 ter, commi 3 e 4, della L.R. 2 maggio 2001, n Comma così sostituito dall art. 2, comma 3, della L.R. 3 ottobre 1997, n. 11. Successivamente l art. 1, comma 6 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7 sostituisce l intero articolo. 14

15 2. I Consiglieri regionali che ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.lgs 2 febbraio 1993, n. 29, optino per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio del periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione, per un importo pari a quello calcolato ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo. Missioni fuori Regione Capo III Art. 9 (Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto) 1. Il Consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza o per conto del Consiglio o della Giunta, per disposizione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio e della Giunta. 2. (Abrogato) 3. (Abrogato) 7 (Uso di autovetture di servizio) Art. 10 (Abrogato) 8 Art I Consiglieri possono usufruire di autovetture di servizio fornite gratuitamente dall'amministrazione regionale esclusivamente nei casi in cui si rechino in missione per conto e su espresso incarico del Consiglio regionale o della Giunta regionale, o svolgano attività di rappresentanza ufficiale. Non sono considerate autovetture di servizio quelle dei Gruppi consiliari. 2. Con appositi atti dell'ufficio di Presidenza e della Giunta regionale è disciplinata la disponibilità delle autovetture di servizio per altre esigenze connesse rispettivamente allo svolgimento del mandato consiliare e dei compiti di componente della Giunta. 7 Commi abrogati dall art. 2, commi 3 e 4, della L.R. 2 maggio 2001, n Articolo abrogato dall art. 2 ter, commi 3 e 4, della L.R. 2 maggio 2001, n

16 Capo IV Indennità di fine mandato e assegno vitalizio Art. 12 (Indennità di fine mandato) 1. L'indennità di fine mandato spetta ai Consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati. 2. L'indennità spetta altresì ai Consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione. 3. In caso di morte durante l'esercizio del mandato l'indennità spetta agli eredi del Consigliere. Art. 13 (Misura della indennità di fine mandato) 1. L ammontare delle indennità di fine legislatura è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell ultima indennità di funzione lorda percepita dal Consigliere alla data della cessazione della legislatura La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero. 3. (Abrogato) Il Consigliere regionale che abbia versati i contributi previsti dalla presente legge ha facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell indennità di fine rapporto. 5. La misura dell anticipazione, non può superare l 80 per cento di quanto il Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta dell anticipazione medesima I commi 1 e 3 sono stati sostituiti dall art. 2 ter, comma 2, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7. Il comma 1 del presente articolo è stato ulteriormente così sostituito dall art. 2 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 2. Successivamente l art. 24, comma 1, primo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, sostituisce la parola «mandato» con la parola «legislatura». 10 Il comma 3 è stato sostituito dall art. 2 ter, comma 2 della L.R. 2 maggio 2001, n. 7 e abrogato dall art. 24, comma 1, secondo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n I commi 4 e 5 sono stati aggiunti dall art. 6, comma 4, della L.R. 22 maggio 2002, n. 23, successivamente l art. 18, comma 2, della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1, modifica ulteriormente il comma 5. 16

17 Art. 14 (Assegno vitalizio) 1. L'assegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto sessanta anni di età e che abbiano corrisposto il contributo di cui all'articolo 8 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano esercitatola facoltà di cui all'articolo L'assegno vitalizio tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'articolo 21,è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'articolo Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata superiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui al precedente articolo La corresponsione dell assegno vitalizio di cui al comma 1 può essere anticipata, su richiesta del Consigliere, dopo la cessazione del mandato e al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. In tal caso la misura dell assegno spettante è ridotta secondo le tabelle indicate: Anni di mandato Riduzione annua 5 5% 10 3% 15 1% oltre 15 0% 12 Art. 15 (Consiglieri inabili al lavoro) 12 Comma aggiunto dall art. 1 quater, comma 1 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Successivamente l art. 24, comma 2 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, modifica il comma. N.B. ai sensi dell art. 1 quater, comma 2, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, tale normativa si applica anche ai Consiglieri già in carica nella VI Legislatura e non rieletti. 17

18 1. Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i Consiglieri i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato. 2. Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa. 3. Se nonostante la dichiarazione di inabilità il Consigliere svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente od autonomo, l'assegno vitalizio per inabilità non spetta e, se già concesso, è revocato. L'Ufficio di Presidenza può eseguire in merito ogni accertamento necessario ed opportuno. L'Ufficio di Presidenza può inoltre richiedere all'interessato la esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempia. 4. Non è considerata attività di lavoro, ai fini del comma 3, l'esercizio di cariche pubbliche elettive e degli incarichi indicati al comma 3 dell'articolo 2. Art. 16 (Accertamento della inabilità permanente) 1. L'accertamento di inabilità di cui all'articolo 15 è compiuto da un Collegio medico composto di tre membri, di cui due nominati dall'ufficio di Presidenza del Consiglio e uno indicato dall'interessato. 2. Sulle conclusioni del Collegio medico delibera l'ufficio di Presidenza che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti. 3. Costituiscono in ogni caso permanente inabilità a proficuo lavoro le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della Tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra. 4. Qualora la decisione di cui al comma 2 sia positiva, l'assegno vitalizio spetta dal giorno in cui è stata presentata la domanda. (Contributi volontari) Art

19 1. Il Consigliere che abbia versato il contributo di cui all'articolo 8 per un periodo inferiore a cinque anni ma pari ad almeno ventiquattro mesi 13, ha facoltà di continuare - qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato - il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il 60 anno di età. 2. Il Consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di mancata rielezione o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale è cessato dalla carica. Il versamento deve avvenire in quote uguali mensili fino al raggiungimento del 60 anno di età a partire dal mese successivo a quello di accoglimento della domanda da parte dell'ufficio di Presidenza. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda. 3. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il Consigliere dichiarato ineleggibile. Art. 18 (Restituzione contributi versati Ricongiunzione Sospensione dell'assegno vitalizio) 1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 17, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. In caso di decesso del Consigliere, durante la legislatura, la restituzione dei contributi versati avverrà a favore degli aventi diritto. 2. Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, accogliendo la domanda, stabilisce le modalità di versamento, accordando anche la possibilità di una rateazione che non si protragga oltre i tre anni e che comunque si concluda entro la legislatura nella quale è presentata la domanda. 3. Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la 13 Comma così modificato dall art. 1 della L.R. 29 ottobre 2001, n

20 durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione. 4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati. 1. (Abrogato) 14 Art. 19 (Misura dell'assegno vitalizio) 2. La misura dell'assegno è ricalcolata sulla base delle modifiche dell importo di cui all articolo 1, comma 1, lettera f) La misura dell'assegno vitalizio è determinata, per i cinque anni di anzianità contributiva, nel 40 per cento dell'ultima indennità lorda di carica goduta dal consigliere, elevabile di cinque punti per ogni anno di contribuzione fino al decimo e di tre punti dall 11 anno al 15 anno, e comunque nella misura massima dell 80 per cento bis. L'ammontare dell'assegno così determinato è incrementato dal 1 gennaio 2010 sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo di operai e impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT Nell'ipotesi prevista all'articolo 15 comma 2, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo. Art Comma abrogato dall art 1, comma 1, primo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n Comma così sostituito dall art. 32, comma 10, della L.R. 26 giugno 2003, n. 8. Successivamente l art. 1, comma 1, secondo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7 ha soppresso le parole «così determinata». 16 Comma così sostituito dall art. 32, comma 10, seconda alinea, della L.R. 26 giugno 2003, n. 8. L art. 3 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 2 dispone che tale modifica «si applica nei confronti dei Consiglieri che cesseranno dal loro mandato a decorrere dalla presente legislatura». A seguire, la L.R. 2 marzo 2005, art. 10, comma 10, ha esteso l applicazione della presente disposizione «ai Consiglieri cessati dalla carica nelle passate legislature, con decorrenza dall entrata in vigore della presente legge». Precedentemente tale comma era stato ripetutamente modificato ad opera dell art. 1 quater, comma 1, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, dall art. 1 della L.R. 19 ottobre 2001, n. 22 e dall art. 1 della L.R. 15 marzo 2002, n. 16. N.B. ai sensi dell art. 1 quater, comma 2, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, tale normativa si applica anche ai Consiglieri già in carica nella VI Legislatura e non rieletti. 17 Comma aggiunto dall art. 1, comma 1, terzo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n

21 (Decorrenza dell'assegno vitalizio) 1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto. 2. Nel caso in cui il Consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato. 3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura. 4. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 per il caso dei Consiglieri inabili al lavoro. Art. 21 (Reversibilità dell'assegno vitalizio) 1. Dopo la morte del Consigliere, hanno diritto ad avere corrisposta una quota dell'assegno vitalizio nella misura del sessanta per cento e nell'ordine: a) il coniuge convivente; b) i figli fino al diciottesimo anno di età, ove non rientranti nelle condizioni di cui alle successive lett. c) e d); c) i figli fino al ventiseiesimo anno di età se studenti o titolari di reddito inferiore a quello previsto per le persone fiscalmente a carico; d) i figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente ed assoluto. 2. In caso di mancanza o di morte successiva alla maturazione del diritto del coniuge la quota dell'assegno è corrisposta tra i figli in parti uguali. 3. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla porzione di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli. 4. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed è 21

22 ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consiglio regionale. 5. Per gli effetti di cui al presente articolo viene operata mensilmente una ulteriore trattenuta obbligatoria nella misura del 15 per cento sull'importo calcolato ai sensi del precedente articolo 8. Art. 22 (Quota dell'assegno in caso di morte del Consigliere per cause di servizio) 1. Se il decesso del Consigliere avviene per cause di servizio, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, indipendentemente dall'età del Consigliere e dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'articolo 8. Qualora il Consigliere deceduto non abbia completato la legislatura in corso, ai fini del calcolo dell assegno il mandato s intende assolto per l intera durata della medesima legislatura 18. Art. 23 (Decorrenza e prescrizioni dei ratei di assegno) 1. La corresponsione della quota di assegno di cui all'articolo 21 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere. 2. I ratei di assegni non riscossi entro cinque anni dalla data di emissione dei relativi mandatisi intendono prescritti. 3. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore decide inappellabilmente l'ufficio di Presidenza. Capo V Disposizioni sul collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale. Sospensione dalla carica di Consigliere regionale (Collocamento in aspettativa) Art Comma così modificato dall art. 18, comma 2, della L.R. 11 gennaio 2006, n

23 1. I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni perla durata del mandato. 2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il Consiglio regionale da' immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle Amministrazioni cui essi appartengono. Tali provvedimenti retroagiscono alla data della mancata convalida dell'elezione o alla data in cui il Consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni. 3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica Amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui all'articolo 25. Art. 25 (Opzione circa il trattamento economico) 1. I Consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 24 possono optare, in luogo della indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza. 2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. 3. Ai fini di cui al comma 1, per indennità consiliare si intende esclusivamente l'indennità di carica fissa mensile di cui all'articolo 1 lettera f ). 4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il Consigliere conserva quindi il diritto a percepire, a carico della Regione, le indennità collegate alle cariche particolari eventualmente ricoperte in seno alla Regione; le indennità, comunque denominate, anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfetaria; le indennità di missione; i rimborsi spese previsti da disposizioni attinenti lo status di Consigliere regionale. 5. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il Consigliere optante appartiene; ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Se è avvenuta all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione. Art. 26 (Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali) 23

24 1. La corresponsione dell'indennità di cui alla presente legge è sospesa di diritto: a) nei casi di cui all'articolo 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16; b) nei confronti dei Consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo. 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del Consigliere o della sospensione dalla carica pronunciata ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 16/92, dispone immediatamente la sospensione delle indennità con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma Oltre che nei casi indicati nell'articolo 15, comma 4 quater della legge n. 55/90 come modificato dalla legge n. 16/92, la sospensione dell'indennità cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al comma 1 disposta ai sensi dell'articolo 299 C.P.P. e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 306 C.P.P. Art. 27 (Assegno in caso di sospensione dalla carica) 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 26, al Consigliere regionale spetta, con decorrenza dalla data della sospensione, un assegno mensile pari all'indennità di carica di cui all'articolo 1 lettera f) ridotta del 50 per cento. 2. In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, al Consigliere che sia stato sospeso è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, l'intera indennità di carica, detratto l'assegno già corrisposto ai sensi del comma 1. Il Consigliere sospeso ha facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare il versamento di un importo pari a quello calcolato ai sensi dell'articolo 8 a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio. Capo VI Norme transitorie e finali Abrogazioni Art. 28 (Oneri per il trattamento indennitario dei Consiglieri) 1. Tutte le spese di cui alla presente legge sono a carico del corrispondente capitolo di spesa del bilancio del Consiglio regionale. 24

25 2. L'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente la corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti dalla presente legge sono curate dall'ufficio di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio regionale. Art. 29 (Disposizioni transitorie) 1. Le norme di cui al Capo IV si applicano ai Consiglieri eletti per la prima volta al Consiglio regionale nella VII legislatura Salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 19, la materia di cui al Capo IV per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato con la fine della V legislatura, continua ad essere disciplinata secondo le disposizioni di cui alle leggi regionali 24 maggio 1980, n. 11; 4 giugno 1987, n. 19; 19 febbraio 1990, n. 12; 9 settembre 1994, n (Abrogato) I Consiglieri che al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano versato i contributi per un solo quinquennio, hanno facoltà di rinunciare all assegno vitalizio di cui al primo comma del precedente articolo 14 e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Uguale facoltà è riconosciuta ai Consiglieri non più in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano versato i contributi per un solo quinquennio e che non percepiscano già l assegno vitalizio: la facoltà di cui al presente comma si esercita con apposita domanda inoltrata all Ufficio di Presidenza del Consiglio: a) per i Consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, entro novanta giorni dalla data di cessazione della carica; b) per i Consiglieri non in carica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 21. Art. 30 (Abrogazione di disposizioni) 19 Comma così modificato dall art. 2 della L.R. 29 ottobre 2001, n Comma così sostituito dall art. 1 quater, comma 1, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, modificato dall art. 3, comma 1, della L.R. 4 dicembre 2000, n. 18 e sostituito dall art. 10 ter, comma 1 della L.R. 11 agosto 2004, n. 18. Successivamente l art. 1, comma 2 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, abroga il comma. 21 Comma aggiunto dall art. 2, comma 4 della L.R. 3 ottobre 1997, n

26 1. Sono abrogate la legge regionale 10 aprile 1995, n. 10 nonché tutte le altre disposizioni in materia in contrasto con la presente legge. Art. 31 (Norme finanziarie) 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutte le ritenute a qualunque titolo in essa previste sono versate in conto entrate nel bilancio della Regione, cui sono imputate le spese relative all'applicazione della presente legge. Art. 32 (Decorrenza) 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono a far data dal 1 gennaio Art. 33 (Dichiarazione di urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. TRATTAMENTO INDENNITARIO DEGLI ASSESSORI REGIONALI NON CONSIGLIERI Legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 (Legge finanziaria) Art. 1 TER 1. Ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali è corrisposta, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, una indennità lorda nella misura prevista per i consiglieri assessori dall'art. 1, lettera b), della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3. A decorrere dall'avvio della legislatura si applicano, ai componenti della Giunta regionale che non siano consiglieri regionali, le 26

27 disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato di cui alla stessa legge regionale 14 febbraio 1996, n Ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali è corrisposto un rimborso delle spese effettivamente sostenute per recarsi dalla propria residenza alla sede della Giunta regionale, comprensive del costo del biglietto di viaggio in aereo o treno in prima classe nonché del costo medio della stanza singola degli alberghi di prima categoria nella città di Catanzaro. 3. Ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali è estesa, per tutto il periodo in cui ricoprono la carica, la normativa in materia di trattamento di missione prevista per i consiglieri regionali. 4. Ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali si applicano le disposizioni in materia di sospensione dalla carica e di pubblicità della situazione patrimoniale previste per i consiglieri regionali. 5. Ai componenti di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni delle leggi dello Stato e delle leggi della Regione inerenti all'aspettativa per l'espletamento delle cariche pubbliche previste per i consiglieri regionali. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante lo stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2000, n. 18 «Modifiche alla l.r , n. 14 e interpretazione autentica dell art. 1 ter» Art. 2 L art. 1 Ter della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, deve intendersi che agli Assessori regionali non Consiglieri sono estese integralmente le norme di cui alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, «Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale» e successive modificazioni e interpretazioni autentiche. 27

28 L.R. 8 giugno 1996, n. 13 Pubblicata nel B.U. Calabria 13 giugno 1996, n. 59. Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica. Articolo unico 1. Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale e l'ufficio di Presidenza possono avvalersi, per le attività e le funzioni di propria competenza, della collaborazione a titolo consultiva di speciali comitati, da essi costituiti, e composti da Dirigenti regionali ed eventualmente da esperti di particolare qualificazione scelti tra docenti universitari, professionisti, dirigenti pubblici e privati, sulla base di appositi curricula specifici relativi a qualificata esperienza e professionalità. 2. Gli organismi di cui al precedente comma operano su impulso del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio regionale in collegamento con le strutture della Presidenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale. 3. In relazione a specifiche esigenze, il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio regionale e l'ufficio di Presidenza possono avvalersi della consulenza di esperti esterni altamente qualificati, mediante contratto di diritto privato. Il Presidente della Giunta potrà avvalersi di un numero non superiore ad otto esperti esterni e gli assessori regionali di un numero non superiore a due, mentre il Presidente del Consiglio regionale e l'ufficio di Presidenza potranno avvalersi di un numero non superiore a cinque esperti esterni. 4. Gli incarichi di cui al precedente comma non possono superare i dodici mesi e sono rinnovabili per non più di tre volte continuativi. 5. Gli esperti svolgono attività professionale in forma autonoma, senza vincolo di lavoro subordinato, e sono tenuti al rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza. 6. Gli incarichi di cui al presente articolo non possono essere conferiti a soggetti che: a. siano in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione; b. siano parenti o affini entro il terzo grado di Consiglieri regionali; c. siano componenti dei Comitati Regionali di Controllo, della Commissione di Controllo sull'amministrazione regionale, di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a partecipazione regionale. 7. Le spese relative alle prestazioni esterne di cui al presente articolo sono iscritte in apposito capitolo del bilancio regionale che indicherà, separatamente, i limiti annuali di spesa per gli 28

29 incarichi di cui al comma 1 e per quelli di cui al comma 3 distintamente conferiti dal Presidente e dalla Giunta, mentre le spese relative alle prestazioni esterne per gli incarichi conferiti dal Presidente del Consiglio e dall'ufficio di Presidenza saranno imputate al capitolo 6, o corrispondente, del bilancio del Consiglio regionale. 29

30 Normativa nazionale di riferimento L. 31 ottobre 1965, n Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 novembre 1965, n Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento. 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'art. 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate. 2. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'assemblea e delle Commissioni. 3. Con l'indennità parlamentare non possono cumularsi assegni o indennità medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da Enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni. L'indennità di cui all'art. 1, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica, non è cumulabile con stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporti di pubblico impiego, secondo quanto disposto dal successivo art. 4. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle indennità e agli assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in aspettativa. Restano in ogni caso escluse dal divieto di cumulo le indennità per partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorso, a missioni a Commissioni di studio e a Commissioni d'inchiesta. 30

31 L'indennità mensile prevista dall'art. 1 della presente legge, limitatamente ai quattro decimi del suo ammontare e detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica, è soggetta ad una imposta unica, sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali, con aliquota globale pari al 16 per cento alla cui riscossione si provvede mediante ritenuta diretta. L'indennità mensile è altresì assoggettata, nei limiti e con le detrazioni di cui al comma precedente, ad una imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia per la quota di reddito imponibile corrispondente al suo ammontare netto, alla cui riscossione si provvede mediante ritenuta diretta, con aliquota forfettaria pari all'8 per cento; l'importo corrispondente è devoluto ai Comuni presso i quali ciascun membro del Parlamento ha la residenza. L'indennità mensile e la diaria per il rimborso delle spese di soggiorno prevista dall'art. 2 sono esenti da ogni tributo e non possono comunque essere computate agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri Enti, o a qualsiasi altro effetto. L'indennità mensile e la diaria non possono essere sequestrate o pignorate. 6. Il trattamento tributario previsto dall'art. 5 della presente legge si applica, per quanto compatibile, alle indennità ed agli assegni spettanti ai consiglieri delle Regioni a statuto speciale. 7. La legge 9 agosto 1948, n. 1102, è abrogata. 8. Le somme necessarie all'esecuzione della presente legge a decorrere dal 1 luglio 1965 sono iscritte nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativi alla dotazione dei due rami del Parlamento per l'anno All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1965 si farà fronte con riduzione del capitolo 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo di riserva per le spese impreviste. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 12 Ha sostituito i commi primo e secondo dell'art. 88 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n

32 Legislazione comparata Regione Veneto L.R. 25 gennaio 1973, n. 5. Pubblicata nel B.U. 25 gennaio 1973, n. 3. Conferimento di consulenze in favore del Consiglio regionale, a soggetti estranei all'amministrazione regionale. Organizzazione di convegni di studio su problemi regionali. Art. 1 Lo studio e la soluzione di problemi di particolare importanza attinenti agli affari di competenza del Consiglio, dell'ufficio di Presidenza e delle Commissioni consiliari, ordinarie e speciali, non riconducibili alla normale attività degli Uffici del Consiglio, possono essere affidati a soggetti estranei all'amministrazione regionale, ai quali sia riconosciuta una specifica competenza in materia. Art. 2 Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni che, per le loro caratteristiche, diano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti speciali loro affidati. Art. 3 Il conferimento degli incarichi viene effettuato con deliberazione dell'ufficio di Presidenza per oggetto definito e a tempo determinato. Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato l'ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato, che, fuori dai casi di applicazione delle tariffe professionali, ove il carattere della prestazione lo consenta, sarà determinato in relazione all'importanza dell'incarico conferito. Art. 4 La corresponsione del compenso viene effettuata, di norma, soltanto al termine dell'incarico. La deliberazione di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico. Art. 5 32

33 L'Ufficio di Presidenza, sentita, se del caso, la competente Commissione Consiliare, è autorizzato a promuovere con propria deliberazione convegni di studio, in ordine a problemi riguardanti la vita e l'attività della Regione o di Enti e Istituti d'interesse regionale. Art. 6 Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in L annue, di cui L. 20 milioni per gli incarichi previsti all'art. 1 e L. 15 milioni per quelli previsti all'art. 5, si fa fronte con i fondi stanziati nel bilancio della Regione - Es titolo I - sez. I - Servizi organi statutari (Rubrica intestata alla Presidenza del Consiglio regionale) - cap. V, e nei capitoli corrispondenti dei successivi bilanci. L.R. 30 gennaio 1997, n. 5. Pubblicata nel B.U. Veneto 4 febbraio 1997, n. 10. Conferimento di consulenze in favore del Consiglio regionale, a soggetti estranei all'amministrazione regionale. Organizzazione di convegni di studio su problemi regionali. Art. 1 Indennità dei consiglieri. 1. L'indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è rapportata al sessantacinque per cento dell'indennità lorda spettante ai componenti del Parlamento nazionale ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n Spetta ai consiglieri che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda aggiuntiva, rapportata all'indennità lorda spettante ai componenti del Parlamento nazionale, così determinata: a) trentacinque per cento per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale; b) venticinque per cento per i Vicepresidenti del Consiglio regionale e per il Vicepresidente della Giunta regionale; c) venti per cento per gli altri membri della Giunta regionale; d) quindici per cento per i Consiglieri Segretari del Consiglio regionale, per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti per i Presidenti delle Commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali e i Presidenti delle speciali Commissioni istituite, rispettivamente ai sensi dell'articolo 21, quarto comma e dell'articolo 24 dello Statuto e per i Presidenti dei Gruppi consiliari; 33

34 e) dieci per cento per i Vicepresidenti e i Consiglieri Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali di cui alla lettera d), per i revisori dei conti del Consiglio regionale e per i Vicepresidenti dei gruppi consiliari. 2-bis. Al Presidente, al Vicepresidente e al Consigliere Segretario della Commissione speciale per la biblioteca si applicano le disposizioni previste rispettivamente dalle lettere d) ed e) del comma 2, dal termine di decorrenza previsto dall'articolo L'indennità mensile lorda è corrisposta ad ogni consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta. 3-bis. Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea sino alla eventuale opzione per la carica regionale. 3-ter. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data della proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale. Art. 2 Decorrenza delle indennità. 1. La corresponsione dell'indennità prevista per i consiglieri regionali decorre dalla data di proclamazione. 2. Le indennità di cui al comma 2 dell'articolo 1 decorrono dalla data di assunzione della funzione. Art. 3 Diaria a titolo di rimborso spese. 1. Ai consiglieri regionali è corrisposta una diaria, a titolo di rimborso spese, pari al sessantacinque per cento delle indennità corrispondenti spettanti ai componenti del Parlamento nazionale. Art. 4 Rimborso spese di trasporto. 1. Competono ai consiglieri regionali: a) un rimborso spese calcolato in base alle tariffe A.C.I. secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'ufficio di Presidenza connesso alla percorrenza determinato moltiplicando il doppio della distanza chilometrica tra il luogo di residenza e la sede della Regione; 34

35 b) l'abbonamento autostradale sulla rete ricadente nell'ambito del territorio della Regione del Veneto e il parcheggio a Venezia, in autorimessa, della autovettura propria, con spese a carico dei fondi di bilancio per il funzionamento del Consiglio regionale. 2. Le distanze chilometriche di cui al comma 1, lettera a) sono determinate dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in base al percorso stradale più breve risultante dallo stradario esistente. 3. Il rimborso spese di cui al comma 1 lettera a) va liquidato forfettariamente su quindici presenze mensili, elevate a venti per i soggetti individuati al comma 2 dell'articolo 1. Art. 5 Esclusioni. 1. Sono esclusi dal rimborso di cui al comma 1, lettera a) e al comma 3 dell'articolo 4 i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, gli altri membri dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e gli altri membri della Giunta regionale che per le loro funzioni usufruiscono in via permanente di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione. 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo. Art. 6 Trattamento di missione. 1. Ai consiglieri regionali inviati, in missione fuori del territorio regionale, per l'espletamento delle funzioni esercitate o in ragione della carica ricoperta spettano: a) per le missioni all'estero una indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello Stato compreso nel gruppo 2 della tabella A) allegata al decreto del Ministro del tesoro 24 maggio 1990 e successive modificazioni; b) per le missioni nel territorio nazionale una indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello Stato di cui alla lettera a); c) sia per le missioni all'estero che nel territorio nazionale il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate, previa contestuale riduzione dell'indennità giornaliera di trasferta di cui alle lettere a) e b) da determinarsi dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; d) il rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alle tariffe A.C.I. secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'ufficio di Presidenza e l'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale, qualora facciano uso del loro mezzo di trasporto; e) le spese di taxi, nell'ambito della località di missione, quando particolari esigenze di servizio lo richiedano. 35

36 1-bis. L'indennità di cui al comma 1, lettera b), è rideterminata annualmente sulla base degli ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dal termine previsto dall'articolo Al consigliere regionale, per missioni nel territorio regionale, per le quali è autorizzato di diritto, in funzione dell'espletamento del mandato, è corrisposto mensilmente un rimborso spese onnicomprensivo pari al venticinque per cento dell'indennità di cui al comma 1 dell'articolo L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo. Art. 7 Riduzioni. 1. La diaria di cui all'articolo 3, comma 1 ed il rimborso di cui all'articolo 4 sono ridotti, in caso di assenza ingiustificata dalle sedute degli organi cui appartengono i consiglieri, di 1/20 per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 e di 1/15 negli altri casi. 1-bis. In caso di mancata partecipazione del consigliere regionale, nella percentuale e nelle modalità stabilite dall'ufficio di Presidenza, alle votazioni consiliari, è operata una trattenuta stabilita dall'ufficio di Presidenza medesimo. 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo. Art. 8 Variazioni. 1. Al variare delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, con la medesima decorrenza variano proporzionalmente l'indennità di cui all'articolo 1 e la diaria a titolo di rimborso spese di cui all'articolo II rimborso spese di cui all'articolo 6, comma 2, varia proporzionalmente al variare dell'importo della indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1. Art. 8-bis Componenti della Giunta regionale non Consiglieri regionali. 1. I componenti della Giunta regionale nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali. 2. A decorrere dalla nona legislatura ai soggetti di cui al comma 1 sono corrisposti, dalla data della nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, i medesimi emolumenti spettanti ai consiglieri regionali ad esclusione dell'indennità di carica di cui all'articolo 1, comma 1. Non sono estese in particolare 36

37 le disposizioni in materia di assegno vitalizio, di assegno di reversibilità e di assegno di fine mandato, di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo e secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale n. 9/1973 si applicano anche in caso di cessazione dalla carica di componente della Giunta regionale e successiva elezione dello stesso soggetto alla carica di consigliere regionale. Art. 8-ter Devoluzione degli emolumenti. 1. I consiglieri e gli assessori regionali possono delegare rispettivamente l'ufficio di Presidenza e la Giunta regionale a devolvere alla Regione una percentuale degli emolumenti spettanti fino al limite dell'intera somma al netto delle ritenute obbligatorie. Art. 9 Organo competente alla liquidazione dei trattamenti economici. 1. Alla liquidazione dei trattamenti economici di cui alla presente legge provvedono l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale a seconda se trattasi di membri del Consiglio o della Giunta regionale. 1-bis. Le somme di cui agli articoli 3, 4, comma 1, lettera a), e 6, comma 2 rientrano tra i rimborsi spese di cui all'articolo 48-bis, comma 1, lettera b) primo capoverso del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. Art. 9-bis Patrocinio legale. 1. La disciplina prevista dall'articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni si applica al Presidente della Giunta regionale e agli assessori nonché ai consiglieri regionali per fatti o atti connessi all'espletamento del mandato. Art. 10 Applicazione dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 8 gennaio 1992, n. 16 e dalla legge 12 gennaio 1994, n Al Presidente della Giunta regionale, agli altri membri della Giunta regionale e ai consiglieri regionali, sospesi di diritto dalla carica ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e sostituito dall'articolo 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, è corrisposto, per il periodo della sospensione, un assegno pari all'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, ridotta di un quinto. Art. 11 Norma finanziaria. 37

38 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con i fondi annualmente iscritti nei capitoli n. 10 e n del bilancio di previsione per l'esercizio 1997 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi. Art. 12 Abrogazioni. 1. Sono abrogate le seguenti leggi: a) legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni; b) legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni; c) legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6; d) legge regionale 6 settembre 1988, n. 48; e) legge regionale 12 aprile 1994, n. 22. Art. 13 Termine di decorrenza. 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio

39 Regione Puglia L.R. 25 febbraio 1972, n. 4. Pubblicata nel B.U. Puglia 1 marzo 1972, n. 6. Determinazione delle indennità di funzione o di carica e della indennità di trasferta spettanti ai membri del Consiglio regionale. Stralcio ( ) Art. 2 La corresponsione dell'indennità prevista per i Consiglieri regionali al punto e) del precedente articolo decorre dal giorno successivo a quello della elezione. Per i Presidenti e i Vice Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, per i membri della Giunta regionale, per i Segretari del Consiglio e per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, la differenza tra la misura dell'indennità di cui al punto e) dell'art. 1 e la misura rispettivamente stabilita nello stesso articolo ai punti a), b), c), decorre dalla loro elezione da parte degli organi competenti e per tutta la durata della funzione o della carica. La corresponsione dell'indennità e del rimborso delle spese cessa: alla data della prima riunione del Consiglio regionale, per i componenti l'ufficio di Presidenza; fino alla permanenza nelle rispettive cariche, per i componenti la Giunta regionale; alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, per gli altri consiglieri regionali. Ai consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, l'indennità ed il rimborso delle spese sono corrisposte fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. L'indennità di carica ed il rimborso delle spese cessano, per i consiglieri e per i componenti la Giunta regionale, dalla data dello scioglimento del Consiglio regionale nei casi previsti dall'art. 126 della Costituzione. Art. 3 L'Ufficio di Presidenza è delegato ad operare una trattenuta pari a L sull'indennità di cui al punto e) dell'art. 1 per ogni giornata di assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni, salvo che l'assenza sia riferibile ai casi previsti per il congedo a norma del regolamento del Consiglio. ( ) 39

40 Regione Lazio L.R. 2 maggio 1995, n. 19. Pubblicata nel B.U. Lazio 12 maggio 1995, n. 13, S.O. n. 6. Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali. Stralcio Art. 1 Indennità. 1. Le indennità spettanti ai consiglieri regionali, in base all'articolo 27 dello Statuto, sono: a) indennità di carica e indennità di funzione; b) indennità di diaria e rimborsi spese; c) indennità di missione; d) indennità per fine mandato e assegno vitalizio. Art. 2 Indennità di carica. 1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del 65 per cento dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai parlamentari, ai sensi dell'articolo 1 della L. 31 ottobre 1965, n La suddetta misura può essere rideterminata dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale fino al limite massimo dell'80 per cento. 2. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni nonché da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi. 3. Entro il 30 settembre di ogni anno, ciascun consigliere regionale è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 2, e le somme percepite in dipendenza dagli stessi, ovvero una dichiarazione negativa. 4. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere regionale ad adempiere entro il termine di 15 giorni. Nel caso in cui il consigliere regionale persiste nell'inadempimento, il Presidente del Consiglio regionale informa l'assemblea. Art. 3 Diritto all'indennità di carica. 1. La corresponsione dell'indennità di carica decorre dal giorno in cui ogni consigliere regionale è stato proclamato eletto e cessa alla data delle successive elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. 40

41 2. Ai consiglieri regionali che cessano dalla carica, o che subentrano nella stessa, nel corso della legislatura, le indennità di carica sono corrisposte, rispettivamente, fino alla data in cui viene meno o quella in cui matura il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio regionale. Art. 4 Indennità di funzione. 1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni, compete, in aggiunta alla indennità prevista dall'articolo 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita parlamentari, ai sensi dell'articolo 1 della L. n del 1965: a) Presidente del consiglio regionale e Presidente della Giunta regionale: 35 per cento più il trattamento stipendiale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo il periodo della legge 9 novembre 1999, n. 418 (Disposizioni in materia di indennità dei ministri e dei sottosegretari di Stato non parlamentari) b) vice Presidente della Giunta regionale: 30 per cento; vice Presidente del Consiglio regionale, assessori della Giunta regionale: 25 per cento; c) Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, Segretari dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, Presidente del Comitato regionale di controllo contabile, Capigruppo consiliari: 15 per cento; d) vice Presidenti delle commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale: 10 per cento. 2. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere regionale che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole. 3. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa. 4. La corresponsione delle indennità di carica e di funzione stabilite dalla presente legge per il Presidente, i vice Presidenti ed i segretari del Consiglio regionale spetta fino alla data delle elezioni del nuovo ufficio di presidenza e comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per il Presidente ed i componenti della Giunta regionale spetta fino alla data delle elezioni della nuova Giunta regionale e comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche. Art. 5 Variazioni delle indennità. 1. Le variazioni delle indennità di carica percepite dai parlamentari, nonché le variazioni del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2, lettera a); determinano una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali ad esse ragguagliate. Le variazioni dell'indennità hanno la medesima decorrenza. L'ammontare delle variazioni è accertato con deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Art. 6 Trattenute. 1. Sulla indennità di carica di cui al precedente art. 2, al netto delle ritenute fiscali, viene operata una trattenuta obbligatoria nella misura del ventisette per cento per la corresponsione dell'indennità assegno vitalizio. 41

42 1-bis. A decorrere dalla VII legislatura, ai consiglieri regionali che abbiano già maturato il diritto all'assegno vitalizio con la percentuale massima di cui all'articolo 11, comma 3 non si opera la trattenuta di cui al comma Sulla indennità di carica di cui all'art. 2, maggiorata dell'indennità di funzione di cui all'art. 4, viene operata una trattenuta obbligatoria nella misura dell'uno per cento, al netto delle ritenute fiscali, a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato. 3. I consiglieri regionali che, ai sensi dell'art. 71, commi 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29 optino, in luogo dell'indennità di carica di cui all'art. 2, per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, hanno difficoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione. Art. 6-bis Indennità di fine mandato. 1. L'indennità di fine mandato è corrisposta ai Consiglieri regionali non rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato. 2. Tale indennità spetta altresì: a) ai Consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura; b) agli aventi causa del Consigliere, in caso di decesso di quest'ultimo durante l'espletamento del mandato. 3. I consiglieri regionali che cessano dalla carica per annullamento della loro elezione, possono accedere all'indennità di fine mandato versando autonomamente la somma complessiva dovuta per il raggiungimento del beneficio. Differentemente, agli stessi è riconosciuta la sola restituzione dei contributi versati in applicazione dell'articolo 6, commi 1 e 2 senza attribuzione di interessi. Art. 6-ter Misure dell'indennità di fine mandato. 1. La misura dell'indennità di fine mandato è pari all'ultima indennità mensile lorda di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge e dalla media delle indennità percepite ai sensi dell'articolo 4, comma 1 limitatamente ai periodi di effettivo esercizio delle funzioni rapportato al periodo di mandato consiliare, per ogni anno di mandato. 2. La frazione di anno inferiore a sei mesi non viene computata, quella superiore a sei mesi viene equiparata ad un anno intero. L'indennità da corrispondere al Consigliere o ai suoi aventi causa è decurtata di una quota pari ai contributi da versare per il completamento dell'anno. 3. Il Consigliere rieletto o subentrato ad altro nella carica, che abbia già beneficiato dell'indennità di fine mandato, ha diritto alla corresponsione di una ulteriore indennità di fine mandato fino alla concorrenza di 10 mensilità comprese quelle già percepite. 4. Il Consigliere che ha già espletato il mandato in legislature precedenti può optare, come riferimento della indennità mensile, a quella più favorevole. ( ) 42

43 43

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