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1 Il sottoscritto cittadino italiano presenta, ai sensi dell art. 50 della Costituzione Italiana, la seguente proposta di legge: "Nuova disciplina in materia di Indennità Diaria Rimborso per Spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori Spese di trasporto e spese di viaggio Spese Telefoniche Assegno di solidarietà (a fine mandato) Assegno Vitalizio, Rimborso spese di diversa natura ed altre varie prerogative riservate e previste per: Deputati e Senatori eletti nel Parlamento Italiano, i Membri della Corte Costituzionale, i Membri del Consiglio Superiore della Magistratura, i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate tutti i Componenti del Governo della Repubblica Italiana, i Presidenti con i componenti delle Authorities e chiunque altro svolga funzione pubblica in seguito ad elezioni Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali o in seguito a nomina da parte di eletti in Enti, Società o altre Istituzioni a partecipazione statale anche di minoranza. Articolo 1 L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'art. 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza. L'indennità è corrisposta per 12 mensilità. L'importo mensile spettante dal 2010 e destinato a rimanere invariato fino al 2015 non può esser superiore a 5.613,59 euro al netto della ritenuta fiscale ( 4.015,18), nonché delle quote contributive per l'assegno vitalizio, per l'assegno di solidarietà e per l'assistenza sanitaria. Nel caso in cui il Senatore versi anche la quota aggiuntiva per la reversibilità dell'assegno vitalizio, l'importo netto dell'indennità non può superare 5.355,46 euro mensili. A partire dal 2015 gli Uffici di Presidenza delle due Camere possono determinare, con apposita delibera, un aumento annuo in misura non superiore al 50% dell inflazione annua programmata come indicata dal governo. Articolo 2 Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di 22 giorni di presenza per ogni mese in una misura non superiore a 2.500,00 euro, lordi e mensili fino al Tale somma viene ridotta di euro per ogni giorno in cui si svolga almeno una seduta dell Assemblea con votazioni qualificate e verifiche del numero legale, se il membro del Parlamento non partecipa almeno al 60 per cento delle votazioni effettuate nell arco della giornata. A partire dal 2015 gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano, con apposita delibera, un aumento annuo in misura non superiore al 50% dell inflazione annua programmata come indicata dal governo.

2 Articolo 3 A titolo di rimborso per le spese sostenute per le attività e i compiti connessi con lo svolgimento del mandato parlamentare, i membri del Parlamento possono percepire il rimborso tramite la presentazione di distinta spese con regolari fatture allegate delle spese effettuate su base mensile all apposito ufficio predisposto dall Ufficio di Presidenza delle due Camere, per un importo massimo consentito di 3.000,00 euro mensili. Articolo 4 I membri del Parlamento usufruiscono di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale. Per i trasferimenti dal luogo di residenza a Roma, è previsto un rimborso spese forfettario, il cui ammontare annuo è pari a 7.000,00 euro, per il Senatore che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l'aeroporto o la stazione ferroviaria più vicina al luogo di residenza, ed a 9.000,00 euro se la distanza da percorrere è superiore a 100 km. Per i Senatori residenti a Roma ed eletti in collegi del Lazio, il rimborso è corrisposto nella misura di 3.000,00 euro. Articolo 5 I membri del Parlamento dispongono di una somma annua di 3.000,00 euro per le spese telefoniche, inclusi i servizi di connettività.

3 Articolo 6 E' previsto il rimborso delle spese sanitarie ai membri del Parlamento in carica, iscritti al servizio di Assistenza Sanitaria Integrativa, nei limiti fissati dal Regolamento e dal Tariffario che disciplinano tale Assistenza. Gli iscritti versano un contributo commisurato alle competenze mensili lorde pari al 4.5% e quote aggiuntive per i familiari. Articolo 7 E abrogato, per i membri del Parlamento e per tutti i soggetti per i quali e previsto, l'assegno di solidarietà (anche denominato "di fine mandato"), La norma stabilita nel presente articolo si applica anche per i membri della Corte Costituzionale, i membri del Consiglio Superiore della Articolo 8 I membri del Parlamento versano mensilmente una quota - l'4,3 per cento, più il 1,10 per cento, come quota aggiuntiva per la reversibilità - della propria indennità lorda, che viene accantonata per il pagamento degli assegni vitalizi, come previsto da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza delle due camere. In base alle norme contenute in tale Regolamento, i membri del Parlamento cessati dal mandato ricevono il vitalizio a partire dal 65 anno di età, purché abbia svolto il mandato parlamentare per almeno 5 anni senza interruzione di continuità. Gli stessi Regolamenti prevedono sospensione del pagamento del vitalizio qualora il membro del Parlamento cessati dal mandato siano rieletti al Parlamento nazionale ovvero siano eletti al Parlamento europeo, ad un Consiglio regionale o a tutti gli incarichi incompatibili con lo status di parlamentare, agli incarichi di Governo e a tutte le cariche di nomina governativa, parlamentare o di competenza degli enti territoriali. L'importo dell'assegno vitalizio non può essere, in ogni caso, superiore al 20 per cento della sola indennità parlamentare percepita nell ultimo anno di mandato, a prescindere degli anni di mandato parlamentare. Per i membri del Parlamento, i Membri della Corte Costituzionale, i Membri del Consiglio Superiore della Magistratura, i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate, tutti i Componenti del Governo della Repubblica Italiana e i Presidenti con i componenti delle Authorities cessati dalla carica e abrogata qualsiasi altra forma retribuzione, indennità, ufficio o

4 concessione di qualunque altra natura escluse quelle previste dalla presente legge e quelle di natura pensionistica previste dall attuale legislazione. Articolo 9 Con l'indennità parlamentare non possono cumularsi stipendi, indennità, diarie, rimborsi spese, altre remunerazioni di ogni tipo, assegni o indennità medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da Enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale (e) da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni e di aziende private. La norma prevista nel precedente comma si applica anche per i membri della Corte Costituzionale, i membri del Consiglio Superiore della L'indennità per i membri del Parlamento di cui all'art. 1 non e cumulabile con le indennità previste per la carica di membro di governo. I membri del Parlamento nominati come membro del governo, devono, entro 24 ore dalla nomina, optare per una delle due indennità previste. L'indennità per i membri del Parlamento di cui all'art. 1, detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica, non è cumulabile con stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporti di pubblico o privato impiego, secondo quanto disposto dal successivo art. 10. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle indennità e agli assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in aspettativa. In ogni caso, per i membri del Parlamento, i Membri della Corte Costituzionale, i Membri del Consiglio Superiore della Magistratura e i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate e fatto divieto di cumulo di incarichi pubblici. E' altresì immediatamente sospeso e dichiarato decaduto dalle sue funzioni entro 15 giorni dalla dichiarazione di sentenza, chiunque, fra i membri del Parlamento, i Membri della Corte Costituzionale, i Membri del Consiglio Superiore della Magistratura, i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate e i Componenti del Governo della Repubblica Italiana, i componenti dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali e i componenti i consigli di amministrazione di Enti, Societa ed Istituzioni di qualunque genere a partecipazione statale anche di minoranza, sia condannato in via definitiva, fatto salvo i reati di opinione. Articolo 10 Il comma primo e secondo dell'art. 88 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti: "I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti, Societa ed Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato e i dipendenti di Aziende anche private di qualunque natura, che siano eletti deputati, senatori, consiglieri regionali, provinciali o nominati componenti dei

5 consigli di amministrazione di Enti, Società ed Istituzioni a partecipazione Statale anche di minoranza, sono collocati d'ufficio in aspettativa, non retribuita, per tutta la durata del mandato parlamentare. Sono comunque sempre corrisposte dall'amministrazione le quote di aggiunta di famiglia. Il dipendente, sia pubblico che privato, collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio. Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero. Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed e computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio". Il comma precedente deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi. Le norme stabilite nel presente articolo si applicano anche per i membri della Corte Costituzionale, i membri del Consiglio Superiore della Articolo 11 L'indennità mensile prevista dall'art. 1 della presente legge, detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica, è soggetta ad un imposta unica, sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali, con aliquota globale pari al 16 per cento alla cui riscossione si provvede mediante ritenuta diretta. L'indennità mensile è altresì assoggettata, con le detrazioni di cui al comma precedente, ad un imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia per la quota di reddito imponibile corrispondente al suo ammontare netto, alla cui riscossione si provvede mediante ritenuta diretta, con aliquota forfettaria pari all'8 per cento; l'importo corrispondente è devoluto ai Comuni presso i quali ciascun membro del Parlamento ha la residenza. La diaria per il rimborso delle spese di soggiorno prevista dall'art. 2 sono esenti da ogni tributo e non possono comunque essere computate agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri Enti, o a qualsiasi altro effetto.

6 Le norme stabilite nel presente articolo si applicano anche per i membri della Corte Costituzionale, i membri del Consiglio Superiore della Articolo 12 Il trattamento tributario previsto dall'art. 5 della presente legge si applica, per quanto compatibile, alle indennità ed agli assegni spettanti ai consiglieri delle Regioni a statuto speciale. Articolo 13 Le somme necessarie all'esecuzione della presente legge (a decorrere dal 1luglio 1965) sono iscritte nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativi alla dotazione dei due rami del Parlamento per l'anno 2010 (1965). All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1965 si farà fronte con riduzione del capitolo 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo di riserva per le spese impreviste. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Articolo 14 Le auto di servizio, a carico dello Stato, con o senza le relative scorte, sono assegnate al Presidente della Repubblica, ai due Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Componenti il Governo, ai Segretari Nazionali dei Partiti rappresentati in Parlamento, ai magistrati, al Vice-Presidente della Corte Costituzionale, ad eletti o funzionari dello Stato e a qualunque altro cittadino della Repubblica Italiana che siano in chiaro e comprovato pericolo di vita, dimostrato da indagini in corso, collegato al suo incarico istituzionale. Tale servizio e' abolito per tutti i soggetti non compresi nei sopra elencati. Articolo 15 Tutte le indennità e le diarie previste fino al giorno prima della presente legge, per i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali (per i comuni superiori ai abitanti) sono decurtate del 20% rispetto alle attuali. Articolo 16 La legge 9 agosto 1948, n. 1102, è abrogata Articolo 17 La legge 31 ottobre 1965, n e abrogata.

7 Articolo 18 E' fatto carico alla Corte dei Conti il controllo per la piena attuazione, senza alcuna eccezione, della presente legge. Articolo 19 Tutti gli articoli di legge contenuti nell attuale legislazione Italiana in contrasto con la presente legge, sono dichiarati abrogati o comunque adeguati nel termine massimo di sei mesi dalla sua entrata in vigore, pena l'abrogazione automatica. Articolo 20 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 1 Cognome Nome Luogo e data di nascita Indirizzo con CAP Tipo di documento, Numero di documento, comune di rilascio, scadenza documento Firma /-----/------

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