Art. 1 Indennità dei consiglieri (2). 1. L'indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è pari a euro 6.600,00.

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1 L.R. 30 gennaio 1997, n. 5. Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali. Pubblicata nel B.U. Veneto 4 febbraio 1997, n. 10. Art. 1 Indennità dei consiglieri (2). 1. L'indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è pari a euro 6.600, Spetta ai consiglieri regionali che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda di funzione così determinata: a) euro 2.700,00 per i presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale; b) euro 2.400,00 per i vicepresidenti del Consiglio regionale, per il vicepresidente e gli altri membri della Giunta regionale, per i consiglieri segretari del Consiglio regionale, per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, dei gruppi consiliari e per il portavoce dell'opposizione; c) euro 2.100,00 per i vicepresidenti dei gruppi consiliari, per i vicepresidenti e i consiglieri segretari delle commissioni consiliari permanenti e per i consiglieri revisori dei conti. 3. L'indennità mensile lorda di cui al comma 2 è corrisposta ad ogni consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta. 4. Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea sino alla eventuale opzione per la carica regionale. 5. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data della proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale. 6. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale, nonché la normativa statale in materia di disciplina del cumulo per la elezione o nomina in organi appartenenti a diversi livelli di governo o di previsione di carattere onorifico delle relative cariche, è vietato il cumulo di indennità o emolumenti, comunque denominati, per la partecipazione a commissioni od organi collegiali derivante dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, ivi comprese le partecipazioni previste di diritto in ragione della carica ricoperta; nelle more della comunicazione della opzione per il trattamento indennitario di cui al presente articolo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non è corrisposto.

2 (2) Il presente articolo, già modificato dall art. 48, L.R. 12 settembre 1997, n. 37, dall'art. 30, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2006, n. 2, dall'art. 1, L.R. 28 luglio 2006, n. 13, dall art. 1, commi 1, 2 e 3, L.R. 7 gennaio 2011, n. 1, dall art. 6, comma 2, L.R. 13 gennaio 2012, n. 4, è stato successivamente così sostituito dall art. 2, L.R. 21 dicembre 2012, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 36 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 1. Indennità dei consiglieri. 1. L indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è rapportata al sessantacinque per cento dell indennità lorda liquidata ai componenti del Parlamento nazionale. 2. Spetta ai consiglieri che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda aggiuntiva, rapportata all indennità lorda liquidata ai componenti del Parlamento nazionale, così determinata: a) trentuno per cento per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale; b) ventidue per cento per i Vicepresidenti del Consiglio regionale e per il Vicepresidente della Giunta regionale; c) diciotto per cento per gli altri membri della Giunta regionale; d) tredici per cento per i Consiglieri Segretari del Consiglio regionale, per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e per i Presidenti dei Gruppi consiliari; e) nove per cento per i Vicepresidenti e i Consiglieri Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, per i revisori dei conti del Consiglio regionale e per i Vicepresidenti dei Gruppi consiliari. 2-bis. Al Presidente, al Vicepresidente e al Consigliere Segretario della Commissione speciale per la biblioteca si applicano le disposizioni previste rispettivamente dalle lettere d) ed e) del comma 2, dal termine di decorrenza previsto dall'articolo L'indennità mensile lorda è corrisposta ad ogni consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta. 3-bis. Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea sino alla eventuale opzione per la carica regionale. 3-ter. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data della proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale.». Art. 2 Decorrenza delle indennità. 1. La corresponsione dell'indennità prevista per i consiglieri regionali decorre dalla data di proclamazione. 2. Le indennità di cui al comma 2 dell'articolo 1 decorrono dalla data di assunzione della funzione. Art. 3 Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (3). 1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso forfettario delle spese per l'esercizio del mandato, ivi comprese le spese sostenute per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e ad ogni altra attività istituzionale nell'ambito del territorio regionale.

3 2. La partecipazione dei consiglieri regionali ai lavori delle commissioni permanenti e speciali è gratuita, con l'esclusione di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati. 3. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è pari a euro 4.500, L'importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto del dieci per cento per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per i vicepresidenti del Consiglio regionale e per gli altri membri della Giunta regionale che per le loro funzioni usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione per raggiungere le sedi regionali e per gli altri spostamenti per l'esercizio del mandato. 5. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto in ragione dell'uno per cento per ogni giornata per la quale i consiglieri, in missione per la partecipazione ad attività istituzionali nel territorio regionale su mandato formale del Presidente del Consiglio regionale, usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione. 6. L'Ufficio di presidenza emana, d'intesa con la Giunta regionale, disposizioni attuative delle norme di cui ai commi 4 e 5. (3) Articolo così sostituito dall art. 2, L.R. 7 gennaio 2011, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 16 della stessa legge) e dall art. 3, L.R. 21 dicembre 2012, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 36 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Diaria. 1. A i consiglieri regionali è corrisposta una diaria, a titolo di rimborso spese, non eccedente al sessantacinque per cento della corrispondente indennità spettante ai componenti del Parlamento nazionale. 2. L importo della diaria è stabilito con deliberazione dell Ufficio di Presidenza nel rispetto della percentuale massima di cui al comma 1 e del limite di spesa complessivo di cui all articolo 5-bis.». Art. 4 Servizi logistici e di trasporto per l'accesso alle sedi istituzionali della Regione del Veneto (4). 1. In ragione della unicità delle caratteristiche del centro storico di Venezia, capoluogo regionale e sede delle istituzioni della Regione del Veneto e delle conseguenti particolari difficoltà di accesso, l'ufficio di presidenza assicura i servizi logistici e di trasporto necessari per l'accesso alle sedi del Consiglio regionale del Veneto ubicate nel centro storico di Venezia. (4) Il presente articolo, già modificato dall art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), L.R. 7 gennaio 2011, n. 1, dall art. 12, comma 1, lettere a) e b), L.R. 13 gennaio 2012, n. 4, è stato successivamente così sostituito dall art. 4, L.R. 21 dicembre 2012, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 36 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Rimborso spese di trasporto. 1. Competono ai consiglieri regionali: a) un rimborso delle spese connesso alle percorrenze tra il luogo di residenza e la sede della Regione, effettuate per la partecipazione alle attività istituzionali; b) l'abbonamento autostradale sulla rete ricadente nell'ambito del territorio della Regione del Veneto e il parcheggio a Venezia, in autorimessa, della autovettura propria, con spese a carico dei fondi di bilancio per il funzionamento del Consiglio regionale. 2. Le modalità di calcolo del rimborso delle spese di cui alla lettera a) del comma 1, sono stabilite con deliberazione dell Ufficio di Presidenza sulla base dei seguenti criteri: a) una parte del rimborso è liquidata forfetariamente su dodici presenze mensili;

4 b) l a restante parte del rimborso è liquidata sulla base delle presenze nelle sedute degli organi consiliari; c) definizione di un tetto massimo del rimborso al fine di garantire il rispetto del limite di spesa complessivo di cui all articolo 5-bis; d) per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, gli altri membri dell Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e gli altri membri della Giunta regionale, il rimborso va liquidato forfetariamente su venti presenze mensili, nel rispetto del tetto di cui alla lettera c). 2-bis. Al consigliere regionale, per missioni nel territorio regionale, per le quali è autorizzato di diritto, in funzione dell espletamento del mandato, è corrisposto mensilmente un rimborso spese onnicomprensivo non eccedente il venticinque per cento dell indennità di cui al comma 1 dell articolo 1 come risultante alla data del 30 settembre 2005 e fatte salve eventuali variazioni in aumento. 2-ter. L importo del rimborso spese onnicomprensivo è stabilito con deliberazione dell Ufficio di Presidenza nel rispetto della percentuale massima di cui al comma 2-bis e del limite di spesa complessivo di cui all articolo 5-bis.». Art. 5 Esclusioni (5). 1. Sono esclusi dal rimborso di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2 dell'articolo 4 i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, gli altri membri dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e gli altri membri della Giunta regionale che per le loro funzioni usufruiscono in via permanente di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione (6). 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo. (5) L art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 13 gennaio 2012, n. 4, ha disposto l abrogazione del presente articolo, a decorrere dal mese successivo alla data dei provvedimenti attuativi previsti dalla suddetta L.R. n. 4/2012, da adottarsi da parte dell Ufficio di presidenza entro sessanta giorni dall entrata in vigore della stessa legge. (6) Comma così modificato dall art. 4, L.R. 7 gennaio 2011, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 16 della stessa legge). Art. 5-bis Limite di spesa per il trattamento indennitario (7). 1. Ai fini del contenimento della spesa della Regione per gli organi istituzionali e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica l importo complessivo del trattamento indennitario del consigliere regionale non può eccedere l indennità massima spettante ai membri del Parlamento, come determinata ai sensi dell articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n Determinazione dell indennità spettante ai membri del Parlamento. 2. A gli effetti del comma 1 e in applicazione dell articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni., convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, per trattamento indennitario complessivo del consigliere regionale si intende la somma delle indennità di cui all articolo 1, della diaria di cui all articolo 3 e dei rimborsi di cui alla lettera a) del comma 1 e di cui al comma 2-bis dell articolo L Ufficio di Presidenza, effettuata la ricognizione annuale, determina l importo dell indennità massima di cui al comma 1.

5 (7) Articolo aggiunto dall art. 5, L.R. 7 gennaio 2011, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 16 della stessa legge). Successivamente l art. 12, comma 1, lettera d), L.R. 13 gennaio 2012, n. 4, ha disposto l abrogazione del presente articolo, a decorrere dal mese successivo alla data dei provvedimenti attuativi previsti dalla suddetta L.R. n. 4/2012, da adottarsi da parte dell Ufficio di presidenza entro sessanta giorni dall entrata in vigore della stessa legge. Art. 6 Trattamento di missione fuori dal territorio regionale (8) (9) (10). 1. A i consiglieri regionali inviati in missione fuori del territorio regionale, per l espletamento delle funzioni esercitate o in ragione della carica ricoperta, spettano: a) i l rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate; b) i l rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alle tariffe ACI secondo le modalità stabilite con deliberazione dell Ufficio di Presidenza e l eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale, qualora facciano uso del loro mezzo di trasporto; c) l e spese di taxi, nell ambito della località di missione, quando particolari esigenze di servizio lo richiedano. 2. L Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo. (8) L art. 8, L.R. 13 gennaio 2012, n. 4, ha disposto la sostituzione della presente rubrica con il testo che segue: Rimborso spese, a decorrere dal mese successivo alla data dei provvedimenti attuativi previsti dalla suddetta L.R. n. 4/2012, da adottarsi da parte dell Ufficio di presidenza entro sessanta giorni dall entrata in vigore della stessa legge. (9) Il presente articolo, già modificato dall art. 41, comma 1, L.R. 9 settembre 1999, n. 46, è stato poi così sostituito dall art. 6, L.R. 7 gennaio 2011, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 16 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Trattamento di missione. 1. Ai consiglieri regionali inviati, in missione fuori del territorio regionale, per l'espletamento delle funzioni esercitate o in ragione della carica ricoperta spettano: a) per le missioni all'estero una indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello Stato compreso nel gruppo 2 della tabella A) allegata al decreto del Ministro del tesoro 24 maggio 1990 e successive modificazioni; b) per le missioni nel territorio nazionale una indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello Stato di cui alla lettera a); c) sia per le missioni all'estero che nel territorio nazionale il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate, previa contestuale riduzione dell'indennità giornaliera di trasferta di cui alle lettere a) e b) da determinarsi dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; d) il rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alle tariffe A.C.I. secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'ufficio di Presidenza e l'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale, qualora facciano uso del loro mezzo di trasporto; e) le spese di taxi, nell'ambito della località di missione, quando particolari esigenze di servizio lo richiedano. 1-bis. L'indennità di cui al comma 1, lettera b), è rideterminata annualmente sulla base degli ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dal termine previsto dall'articolo Al consigliere regionale, per missioni nel territorio regionale, per le quali è autorizzato di diritto, in funzione dell'espletamento del mandato, è corrisposto mensilmente un rimborso spese onnicomprensivo pari al venticinque per cento dell'indennità di cui al comma 1 dell'articolo L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.».

6 (10) Ai sensi dell'art. 30, comma 3, lettera b), L.R. 3 febbraio 2006, n. 2 per l'anno 2006, fatte salve eventuali variazioni delle indennità parlamentari, il rimborso spese previsto dal presente articoli era calcolato sull'ammontare dell'indennità di carica lorda risultante alla data del 30 settembre Art. 7 Commisurazione del trattamento indennitario all'effettiva partecipazione alle attività istituzionali (11). 1. Il rimborso di cui all'articolo 3 è ridotto in caso di assenza dalle sedute degli organi cui appartengono i consiglieri e gli assessori. 2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica ai consiglieri e agli assessori in missione, su mandato formale, rispettivamente del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale. 3. In caso di mancata partecipazione del consigliere regionale nella percentuale e nelle modalità stabilite dall'ufficio di presidenza alle votazioni consiliari è operata una trattenuta stabilita dall'ufficio di presidenza medesimo. 4. La trattenuta di cui al comma 3 non si applica al Presidente della Giunta regionale, al Presidente e ai vicepresidenti del Consiglio regionale. 5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Giunta regionale, emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo. (11) Il presente articolo, già modificato dall'art. 9, L.R. 30 gennaio 2004, n. 1, dall art. 7, L.R. 7 gennaio 2011, n. 1, dall art. 9, L.R. 13 gennaio 2012, n. 4, è stato successivamente così sostituito dall art. 5, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 36 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Riduzioni. 1. La diaria di cui all articolo 3, comma 1 è ridotta, in caso di assenza ingiustificata dalle sedute degli organi cui appartengono i consiglieri, di 1/20 per i soggetti di cui al comma 2 dell articolo 1 e di 1/15 negli altri casi. 1-bis. In caso di mancata partecipazione del consigliere regionale, nella percentuale e nelle modalità stabilite dall'ufficio di Presidenza, alle votazioni consiliari, è operata una trattenuta stabilita dall'ufficio di Presidenza medesimo. 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.». Vedi, anche, quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo 5.». Art. 8 Variazioni (12). 1. Al variare delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, con la medesima decorrenza variano proporzionalmente l'indennità di cui all'articolo 1 e la diaria a titolo di rimborso spese di cui all'articolo Il rimborso spese di cui all'articolo 4, comma 2-bis, varia proporzionalmente al variare dell'importo della indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1 (13). (12) L art. 12, comma 1, lettera e), L.R. 13 gennaio 2012, n. 4, ha disposto l abrogazione del presente articolo, a decorrere dal mese successivo alla data dei provvedimenti attuativi previsti dalla suddetta L.R. n. 4/2012, da adottarsi da parte dell Ufficio di presidenza entro sessanta giorni dall entrata in vigore della stessa legge.

7 (13) Comma così modificato dall art. 8, L.R. 7 gennaio 2011, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 16 della stessa legge). Art. 8-bis Componenti della Giunta regionale non Consiglieri regionali (14). 1. I componenti della Giunta regionale nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali. 2. A decorrere dalla nona legislatura ai soggetti di cui al comma 1 sono corrisposti, dalla data della nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, i medesimi emolumenti spettanti ai consiglieri regionali. Non sono estese in particolare le disposizioni in materia di assegno vitalizio, di assegno di reversibilità e di assegno di fine mandato, di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo e secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale n. 9/1973 si applicano anche in caso di cessazione dalla carica di componente della Giunta regionale e successiva elezione dello stesso soggetto alla carica di consigliere regionale (15). (14) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 1, L.R. 7 settembre 2000, n. 18, è stato poi così sostituito dall'art. 14, L.R. 27 luglio 2007, n. 19 e successivamente così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 8-bis. Componenti della Giunta regionale non Consiglieri regionali. 1. I componenti della Giunta regionale nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 è corrisposta, dalla data della nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, una indennità pari a quella spettante ai consiglieri regionali. Ai medesimi soggetti sono altresì estese, per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, i trattamenti indennitari, i rimborsi spese, i trattamenti di missione, le disposizioni per il collocamento in aspettativa e la normativa in genere, in quanto compatibile, prevista per i consiglieri regionali di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 1. Sono estese in particolare le disposizioni in materia di assegno vitalizio, di assegno di reversibilità e di indennità di fine mandato, di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, alla legge regionale 14 marzo 1975, n. 26, alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 e alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 17, successive modifiche ed integrazioni. Il primo e secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale n. 9/1973 si applica anche in caso di cessazione dalla carica di componente della Giunta regionale e successiva elezione dello stesso soggetto alla carica di consigliere regionale.». (15) Comma così modificato dall art. 9, comma 1, L.R. 6 aprile 2012, n. 13, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua entrata in vigore (ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo). Art. 8-ter Devoluzione degli emolumenti. 1. I consiglieri e gli assessori regionali possono delegare rispettivamente l'ufficio di Presidenza e la Giunta regionale a devolvere alla Regione una percentuale degli emolumenti spettanti fino al limite dell'intera somma al netto delle ritenute obbligatorie (16). (16) Articolo aggiunto dall'art. 13, L.R. 27 luglio 2007, n. 19.

8 Art. 9 Organo competente alla liquidazione dei trattamenti economici. Normativa comparata 1. Alla liquidazione dei trattamenti economici di cui alla presente legge provvedono l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale a seconda se trattasi di membri del Consiglio o della Giunta regionale. 1-bis. Le somme di cui agli articoli 3, 4, comma 1, lettera a), e comma 2-bis rientrano tra i rimborsi spese di cui all'articolo 48-bis, comma 1, lettera b) primo capoverso del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (17). (17) Comma aggiunto dall art. 37, L.R. 13 settembre 2001, n. 27, poi così modificato dall art. 9, L.R. 7 gennaio 2011, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 16 della stessa legge). Successivamente l art. 10, L.R. 13 gennaio 2012, n. 4, ha disposto la sostituzione del presente comma con il testo che segue, a decorrere dal mese successivo alla data dei provvedimenti attuativi previsti dalla suddetta L.R. n. 4/2012, da adottarsi da parte dell Ufficio di presidenza entro sessanta giorni dall entrata in vigore della stessa legge: «1-bis. Le somme di cui all'articolo 3 rientrano tra i rimborsi spese di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni.». Art. 9-bis Patrocinio legale. 1. La disciplina prevista dall'articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni si applica al Presidente della Giunta regionale e agli assessori nonché ai consiglieri regionali per fatti o atti connessi all'espletamento del mandato (18). (18) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 11 settembre 2000, n. 19. Art. 10 Applicazione dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 8 gennaio 1992, n. 16 e dalla legge 12 gennaio 1994, n Al Presidente della Giunta regionale, agli altri membri della Giunta regionale e ai consiglieri regionali, sospesi di diritto dalla carica ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e sostituito dall'articolo 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, è corrisposto, per il periodo della sospensione, un assegno pari all'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, ridotta di un quinto. Art. 11 Norma finanziaria.

9 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con i fondi annualmente iscritti nei capitoli n. 10 e n del bilancio di previsione per l'esercizio 1997 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi. 1. Sono abrogate le seguenti leggi: Art. 12 Abrogazioni. a) legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni; b) legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni; c) legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6; d) legge regionale 6 settembre 1988, n. 48; e) legge regionale 12 aprile 1994, n. 22. Art. 13 Termine di decorrenza. 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1997.

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