Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 02/11/ CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. Loro sedi

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1 Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 02/11/ CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Consiglio Regionale del Veneto U del 02/11/2015 Prot.: Titolario 2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della Giunta regionale e, p.c. Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra Consiglio e la Giunta regionale Al Signor Segretario generale della programmazione Loro sedi oggetto: Progetto di legge n. 76 Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Jacopo Berti, Erika Baldin, Patrizia Bartelle, Manuel Brusco e Simone Scarabel relativa a: "ANTI CASTA: RIDUZIONE INDENNITÀ E RENDICONTAZIONE SPESE". Ai sensi dell articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto. La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall articolo 42 del Regolamento. Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell articolo 51 comma 3. SERVIZIO XITIVITÀ Unità atti E RAPPORTI istituzionali ISTITUZIONALI San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini Venezia lel fix uai@consigliovenetait

2 2 La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento. Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo. Cordiali saluti. IL PRESIDENTE SERVIZIO ttfività E RAPPORTI ISTITUZIONALI IL DIRIGENTE CAPO Dott, Roberto Valente 49E-ge- GV/sd pdi\pcil 076

3 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 76 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa dei Consiglieri Berti, Baldin, Bartelle, Brusco e Scarabel ANTI CASTA: RIDUZIONE INDENNITÀ E RENDICONTAZIONE SPESE Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2015.

4 ANTI CASTA: RIDUZIONE INDENNITÀ E RENDICONTAZIONE SPESE Relazione: Questo progetto di legge si pone come obiettivo fondamentale quello di sradicare alla radice i privilegi che la classe politica si è attribuita in questi anni e che hanno creato il fatale distacco tra le istituzioni ed i cittadini. A fi-onte della crisi economica e sociale le proposte qui contenute si pongono come un doveroso segnale di normalizzazione di una classe politica che da anni ha completamente perso ogni contatto con la società civile e che si è arrogata diritti e privilegi che non hanno pari in nessuna realtà privata. Per questo poniamo come elementi fondanti di questa normalizzazione la riduzione delle indennità di carica, la riduzione delle indennità di funzione principali, I abolizione delle indennità di funzione minori, i abolizione dell assegno di fìne mandato e la rendicontazione obbligatoria di tutte le spese di mandato. Entrando più nel dettaglio, con l articolo 1, comma 1, si va a modificare rentità dell indennità di carica prevista dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n.5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali", portandola a euro. Una decurtazione di 200 euro è prevista per ogni assenza ingiustificata dalle sedute degli organi cui si appartiene (articolo 3 del presente progetto di legge). Viene inoltre sfoltito, al comma 2 dell articolo 1, il numero dei soggetti beneficiari dell indennità di funzione e ne vengono contemporaneamente diminuiti gli importi. il comma 3 statuisce che l elenco del comma 2 è tassativo e non possono essere corrisposte altre indennità e che, nel caso il Consiglio aumenti il numero di Commissioni consiliare permanenti, ai Presidenti delle nuove Commissioni non venga corrisposta indennità di funzione. Con l articolo 2 si sostituisce il rimborso forfettario per le spese di mandato con un rimborso delle spese effettivamente sostenute, il cui ammontare non può comunque superare i euro. Si introduce poi il principio per cui le somme previste dal presente progetto di legge vengono indicizzate all inflazione. All articolo 4 si estende al reddito e patrimonio del coniuge la dichiarazione del Consigliere regionale prevista dal Capo IV della legge regionale 21 dicembre 2012, n.47 e con l articolo 5 si aumentano i massimali delle sanzioni in caso di inadempienza. 1

5 ANTI CASTA: RIDUZIONE INDENNITÀ E RENDICONTAZIONE SPESE Art. 1 - Modifiche all articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n.5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali". 1. L articolo 1 "Indennità dei consiglieri", della legge regionale 30 gennaio 1997, n.5, così come sostituito dal comma 1 articolo 2 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, è così modificato: Al comma 1 "euro 6.600,00" è sostituito con "euro 5000,00". 2. Il comma 2 dell articolo 1 "Indennità dei consiglieri", nel suo testo vigente, è così sostituito: "2. Spetta ai consiglieri regionali che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda di funzione così determinata: a) euro 2.200,00 per i presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale; b) euro 1.700,00 per i vicepresidenti del Consiglio regionale, per vicepresidente e gli altri membri della Giunta regionale, c) euro 1.200,00 per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti.". 3. Dopo il comma 2 dell articolo 1 "Indennità dei consiglieri" sono aggiunti i seguenti commi: "2 bis. Non spettano ulteriori indennità, comunque denominate, connesse all espletamento di funzioni previste dallo Statuto, dal Regolamento o dalla legge regionale. 2 ter. In caso di variazione in aumento del numero, previsto dall articolo 26 del Regolamento del Consiglio regionale, di commissioni consiliari permanenti, non si applica la previsione della lettera c) del comma 2.". Art. 2 - Modifiche all articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Rimborso delle spese per l esercizio del mandato". 1. Il comma 1 dell articolo 3 "Rimborso delle spese per l esercizio del mandato", così come sostituito dal comma 1 articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2012, n.47, è così sostituito: "I. Ai consiglieri regionali e ai componenti della Giunta regionale è corrisposto un rimborso delle spese per l esercizio del mandato che comprende le spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e ad ogni altra attività istituzionale nell ambito del territorio regionale.". 2. Il comma 3 dell articolo 3 "Rimborso delle spese per l esercizio del mandato", nel suo testo vigente, è così sostituito: "3. Il rimborso di cui al comma 1 non è, in qualsiasi caso e complessivamente per tutte le voci di spesa, superiore ai 4.000,00 euro mensili.". 3. Dopo il comma 6 dell articolo 3 "Rimborso delle spese per l esercizio del mandato" è aggiunto il seguenti comma: "6 bis. Gli importi previsti dal seguente articolo e dai commi 1 e 2 dell articolo I sono indicizzati all inflazione.". 2

6 Art. 3 - Modifica dell articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Commisurazione del trattamento indennitario all effettiva partecipazione alle attività istituzionali". 1. Il comma 1 dell articolo 7 "Commisurazione del trattamento indennitario all effettiva partecipazione alle attività istituzionali" è così sostituito: "1. L indennità di carica è decurtata di 200,00 euro per ogni assenza ingiustificata dalle sedute degli organi cui appartengono i consiglieri regionali e gli assessori." Art. 4 - Modifica dell articolo 8 "Obbligo di presentazione delle dichiarazioni" Capo IV della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 `Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto". 1. All articolo 8 "Obbligo di presentazione delle dichiarazioni" dopo comma 2 è aggiunto il seguente comma: "3. Gli adempimenti previsti dal presente articolo concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se consenzienti." Art. 5 - Modifica dell articolo 11 "Sanzioni amministrative" Capo IV della legge regionale 21 dicembre 2012, n.47 "Disposizioni per la riduzione e controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 `Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto". 1. Al comma 2 dell articolo 11 "Sanzioni amministrative" sostituire: "massimo di euro 1.000,00" con "massimo di euro 5000,00". Art. 6 - Entrata in vigore. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 3

7 INDICE ERRORE. NESSUNA VOCE DI SOMMARIO TROVATA. 4

8 PDLR n. 76 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all articolo 1 Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 (BUR n. 10/1997) TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI Art. 1 - Indennità dei consiglieri. (1) 1. L indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è pari a euro 6.600, Spetta ai consiglieri regionali che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda di funzione così determinata: a) euro 2.700,00 per i presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale; b) euro 2.400,00 per i vicepresidenti del Consiglio regionale, per il vicepresidente e gli altri membri della Giunta regionale, per i consiglieri segretari del Consiglio regionale, per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, dei gruppi consiliari e per il portavoce dell opposizione; c) euro 2.100,00 per i vicepresidenti dei gruppi consiliari, per i vicepresidenti e i consiglieri segretari delle commissioni consiliari permanenti e per i consiglieri revisori dei conti. 3. L indennità mensile lorda di cui al comma 2 è corrisposta ad ogni consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l incarico con percentuale più alta. 4. Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo, trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea sino alla eventuale opzione per la carica regionale. 5. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data della proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale. 6. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale, nonché la normativa statale in materia di disciplina del cumulo per la elezione o nomina in organi appartenenti a diversi livelli di governo o di previsione di carattere onorifico delle relative cariche, è vietato cumulo di indennità o emolumenti, comunque denominati, per la partecipazione a commissioni od organi collegiali derivante dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, ivi comprese le partecipazioni previste di diritto in ragione della carica 1

9 ricoperta; nelle more della comunicazione della opzione per il trattamento indennitario di cui al presente articolo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non è corrisposto. 1) Articolo così sostituito, con decorrenza di effetti dal 1 gennaio 2013, da comma 1 art. 2 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, in precedenza modificato da art. 6 legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4. Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 (BUR n. 106/2012) DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE E IL CONTROLLO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI REGIONALI, IN RECEPIMENTO E ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174 "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012", CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213 E ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE DEL VENETO Art. 2 - Modifica dell articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5"Trattamento indennitario dei consiglieri regio nali". 1. L articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, così come da ultimo modificato dall articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4, è così sostituito: omissis (1) (1) Testo riportato all art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5. Nota all articolo 2 Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 (BUR n. 10/1997) TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI Art. 3 - Rimborso delle spese per l esercizio del mandato. (1) 1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso forfettario delle spese per l esercizio del mandato, ivi comprese le spese sostenute per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e ad ogni altra attività istituzionale nell ambito del territorio regionale. 2. La partecipazione dei consiglieri regionali ai lavori delle commissioni permanenti e speciali è gratuita, con l esclusione di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati. 3. L importo del rimborso di cui al comma 1 è pari a euro 4.500, L importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto del dieci per cento per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per i vicepresidenti del 2

10 Consiglio regionale e per gli altri membri della Giunta regionale che per le loro funzioni usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione per raggiungere le sedi regionali e per gli altri spostamenti per l esercizio del mandato. 5. L importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto in ragione dell uno per cento per ogni giornata per la quale i consiglieri, in missione per la partecipazione ad attività istituzionali nel territorio regionale su mandato formale del Presidente del Consiglio regionale, usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione. 6. L Ufficio di presidenza emana, d intesa con la Giunta regionale, disposizioni attuative delle norme di cui ai commi 4 e 5. (1) Articolo così sostituito, con decorrenza di effetti dal 1 gennaio 2013, da comma 1 art. 3 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, in precedenza modificato dall art. 7 legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4. Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 (BUR n. 106/2012) DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE E IL CONTROLLO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI REGIONALI, IN RECEPIMENTO E ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174 "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012", CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213 E ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE DEL VENETO Art. 3 - Modifica dell articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5"Trattamento indennitario dei consiglieri regionali". 1. L articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, così come da ultimo modificato dall articolo 7 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4, è così sostituito: omissis (1) (1) Testo riportato all art. 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5. Nota all articolo 3 Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 (BUR /1997) TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI Art. 7 - Commisurazione del trattamento indennitario all effettiva partecipazione alle attività istituzionali. (1) 3

11 1. 11 rimborso di cui all articolo 3 è ridotto in caso di assenza dalle sedute degli organi cui appartengono i consiglieri e gli assessori. 2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica ai consiglieri e agli assessori in missione, su mandato formale, rispettivamente del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale. 3. In caso di mancata partecipazione del consigliere regionale nella percentuale e nelle modalità stabilite dall Ufficio di presidenza alle votazioni consiliari è operata una trattenuta stabilita dall Ufficio di presidenza medesimo. 4. La trattenuta di cui al comma 3 non si applica al Presidente della Giunta regionale, al Presidente e ai vicepresidenti del Consiglio regionale. 5. L Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Giunta regionale, emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo. (1) Articolo così sostituito, con decorrenza di effetti dal 1 gennaio 2013, da comma 1 art. 5 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, in precedenza modificato da art. 9 legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4. Come precisato dall articolo 5 comma 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47,il presente articolo dà attuazione alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, in ordine alla commisurazione del trattamento economico dei consiglieri regionali all effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale. Nota all articolo 4 Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 (BUR n. 106/2012) DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE E IL CONTROLLO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI REGIONALI, IN RECEPIMENTO E ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174 "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012", CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213 E ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE DEL VENETO Art. 8 - Obbligo di presentazione delle dichiarazioni. 1. I consiglieri regionali e gli assessori regionali non consiglieri sono tenuti a presentare due distinte dichiarazioni concernenti la propria situazione reddituale e patrimoniale. La prima dichiarazione deve contenere i dati fondamentali del reddito desumibili dalla dichiarazione dei redditi per le persone fisiche. La seconda dichiarazione deve contenere tutti gli elementi costitutivi del patrimonio, con particolare riguardo agli elementi di cui all articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate ogni anno, nonché e alla fine del mandato. 4

12 3. L Ufficio di presidenza emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo. Nota all articolo 5 Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 (BUR n. 106/2012) DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE E IL CONTROLLO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI REGIONALI, IN RECEPIMENTO E ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174 "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHE ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012", CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213 E ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE DEL VENETO Art Sanzioni amministrative. 1. In caso di inadempienza, anche parziale, il Presidente del Consiglio regionale procede ai sensi dell articolo 7 della legge n. 441 del 1982, diffidando consigliere o l assessore non consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni. 2. In caso di persistente inadempienza, l Ufficio di presidenza commina una sanzione amministrativa, per ognuna delle dichiarazioni mancanti, da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.000,00. 5

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