UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PORTIERATO

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1 UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PORTIERATO ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO La gestione integrata del servizio di portierato comprende l espletamento dei seguenti servizi, come descritti dal presente capitolato e precisamente: Servizio di portineria: consiste nell apertura e chiusura delle sedi (dalle 7,45 alle ore in via ordinaria e in orari serali, notturni e/o festivi in caso di esigenze particolari in sedi di rappresentanza o biblioteche), nella custodia delle chiavi degli accessi, nel presidio degli accessi e controllo degli stessi, nel rilascio di informazioni relative all ubicazione degli uffici e delle strutture didattiche e scientifiche dell Ateneo, nel rilascio di informazioni all utenza studentesca previa adeguata istruzione da parte dell Università. Consegna, ricevimento, distribuzione e prelevamento, presso l ufficio postale e/o la portineria di Ca Foscari o altro luogo indicato dall Amministrazione, di corrispondenza, e plichi e materiale vario da/a vettori autorizzati, utilizzando, per il trasporto, anche mezzi di proprietà della stazione appaltante. Servizio di telefonia da effettuare nello stesso locale della portineria. Commissioni anche esterne, quali trasporto e consegna di documenti, anche contabili, compresi valori di modesta entità, libri ed altri materiali, presso enti, ditte, istituti di credito esterni, clienti a vario titolo, su incarico dell Università ivi compreso lo smistamento posta da e verso le strutture dell Università secondo tempi e modalità stabilite da successive note esplicative. Distribuzione gessi o pennarelli per le lavagne, pulizia delle stesse e dei cancellini delle aule e della zona sottostante alle lavagne, da effettuarsi almeno tre volte nell arco delle dodici ore di apertura delle sedi, in orari da concordare con l ente al momento dell attivazione del servizio. Interventi sulle attrezzature di supporto all attività didattica. Le attività richieste riguardano le attrezzature di base, in dotazione alle aule e alle portinerie di sede, principalmente utilizzate per la didattica universitaria. Sono considerate attrezzature di base: lavagne luminose, diaproiettori, microfoni a filo, diffusori acustici amplificati, videoproiettori portatili. Le attività previste sono le seguenti: A - Supporto informativo e tecnico: 1) Assistenza ai Docenti con indicazioni relative a dotazioni, modalità di collegamento, stato di funzionamento delle apparecchiature; 2) Trasporto, predisposizione all'utilizzo e connessione delle apparecchiature in caso di primo utilizzo da parte dei Docenti. B - Manutenzione ed esercizio: 1) Custodia delle apparecchiature e verifica preventiva o periodica della loro funzionalità; 2) Gestione delle batterie ricaricabili dei radiomicrofoni, con sostituzione delle batterie esaurite e corretta esecuzione dei previsti cicli di ricarica;3) Conservazione e gestione materiali di scorta (cavi, batterie e lampadine); 4) Verifica in loco del malfunzionamento o guasto, con identificazione delle possibili soluzioni e cause; 5) Pronto intervento di piccola manutenzione per il ripristino di apparecchiature di base, con sostituzione di microfoni a filo, di cavi microfonici, di lampadine esaurite o avariate e di 1

2 batterie; 6) Segnalazione dei guasti non risolvibili immediatamente, con utilizzo delle procedure in uso. Allestimento e ripristino di aule, di sale da riunione, dei teatri etc. in previsione e dopo lo svolgimento di manifestazioni (conferenze, congressi, convegni, adunanze, assemblee, etc.) con movimentazione di tavoli, sedie e mobilia. Servizio ad uso interno di fotocopiatrici e telefax. Trasporti di materiali fino ad un peso massimo di kg. 30, per ciascun trasporto. Gestione bacheche. Ricollocazione di materiale librario. Presidio e gestione degli spazi espositivi e di aule/spazi di rappresentanza. Segnalazione di effrazioni/danneggiamenti di locali/arredi dell Università con utilizzo delle procedure in uso. Assunzione delle funzioni di collaboratore del responsabile dell emergenza partecipando alle attività delle Squadre per la lotta antincendio e di gestione dell emergenza dell Università secondo le procedure in uso. L appaltatore provvederà alla formazione antincendio e di primo soccorso del proprio personale dipendente; la formazione dovrà essere certificata secondo quanto previsto in materia dalla normativa vigente. Qualora il servizio comporti l'allontanamento dell addetto dalla portineria, previo accordo con il responsabile di sede, il servizio di portierato si intenderà momentaneamente sospeso, previo adeguato avviso agli utenti, dal quale risulti il periodo di sospensione e l eventuale sostituto. Nei casi di emergenza (incendio, allagamento, intrusione di persone non autorizzate), l addetto al servizio di portineria dovrà tempestivamente avvertire il responsabile di sede e il responsabile della gestione del servizio o suo sostituto ed eventualmente richiedere l intervento delle autorità competenti (Vigili del Fuoco, Polizia di Stato o Carabinieri). Nel caso in cui l emergenza si protragga oltre l orario di chiusura della sede, l addetto al servizio di portineria prolungherà il proprio servizio fino a conclusione dell emergenza stessa. L addetto al servizio di portierato dovrà prolungare la propria attività oltre l orario di chiusura della sede anche nei casi eccezionali di prolungamento dell attività da parte degli Organi di Governo e/o di manifestazioni rilevanti. L impresa appaltatrice svolgerà i servizi sopra specificati in piena autonomia gestionale, a proprio rischio, provvedendo ad organizzare tutti i mezzi necessari allo svolgimento dei servizi stessi, secondo le modalità operative che verranno concordate con il Responsabile del servizio dell Università. Nell espletamento dei servizi gli addetti dell impresa appaltatrice, impiegati nell appalto, opereranno esclusivamente secondo le direttive impartite dal Coordinatore del Servizio di cui all art. 5, in accordo con il responsabile del servizio dell Università. ART. 2 - IMPORTO STIMATO E DURATA L importo stimato dell appalto, per il periodo di 24 mesi decorrenti dal 1 marzo 2008 è di ,00 (Euro duemilioniduecentosessantunmila) + Iva, corrispondenti a complessive n ore annue (costo orario del servizio 17,37 + IVA). Non è ammessa, per la durata del contratto e dell eventuale rinnovo esplicito nonché per il periodo dell eventuale proroga tecnica, alcuna revisione dei prezzi offerti, fatto salvo il solo adeguamento ISTAT. L Amministrazione, infatti, riconoscerà all appaltatore, a decorrere dalla 2

3 13^ rata per il secondo anno, un aggiornamento del corrispettivo mensile, nella percentuale pari al 75% dell indice ISTAT (FOI) annuale rilevato al 13 mese. E facoltà dell Università richiedere il rinnovo esplicito per 1 anno, sussistendone le condizioni di legge. L Università ha altresì la facoltà di prorogare il contratto per motivi tecnico-organizzativi, connessi all espletamento della nuova procedura di gara, alle stesse condizioni contrattuali e con lo stesso corrispettivo economico dell ultima mensilità contrattuale pagata. La facoltà di proroga sarà esercitata mediante comunicazione all impresa aggiudicataria da inviarsi almeno quindici giorni prima della scadenza del termine finale. ART. 3 LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO L'esecuzione del servizio si svolgerà nelle sedi dell Università, site in Venezia, isole e terraferma, Oriago di Mira (Ve), che saranno individuate di volta in volta dall Università con apposite note. Il servizio potrà essere ridotto/sospeso in relazione a dismissioni di sedi o a chiusura temporanea di sedi da ristrutturare, o ampliato anche a nuove sedi che potranno essere successivamente acquisite o a sedi attualmente in fase di ristrutturazione, e sarà svolto comunque con le stesse modalità previste dal presente capitolato. ART. 4 ESTENSIONE DEL SERVIZIO L appaltatore si obbliga a prestare il servizio oggetto del presente capitolato, per l intera durata contrattuale, anche a favore di enti strumentali dell Università, alle stesse condizioni contrattuali. In tal caso il committente del servizio sarà l ente strumentale che provvederà direttamente al pagamento dei servizi resi dall appaltatore. ART. 5 DISPOSIZIONI SULL IMPIEGO DEL PERSONALE E SUOI REQUISITI L impresa aggiudicataria del servizio si obbliga a: comunicare, per iscritto, al responsabile del servizio dell Università i nominativi delle persone addette all esecuzione del servizio e la/e sede/i nelle quali opereranno; impiegare, per l esecuzione del servizio, personale moralmente ineccepibile, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, capace e fisicamente adatto per lo svolgimento dei compiti oggetto del presente appalto; evitare l avvicendamento del personale, al fine di creare stabilità e competenza nel servizio; sostituire tempestivamente il personale in caso di assenza al fine di garantire la continuità del servizio; comunicare i nominativi del personale eventualmente utilizzato per le sostituzioni; sostituire, sia su richiesta dell Università che su iniziativa propria, il personale che ha creato motivo di lamentela; informare il personale delle modalità di esecuzione del servizio stesso; fornire al personale idonea divisa di riconoscimento, secondo le indicazioni che saranno in seguito fornite dall Università, con esposizione del cartellino di riconoscimento sul quale appaia il nome e cognome della persona, il nome della ditta e dell Università. 3

4 L Università fornirà a detto personale il badge da utilizzare per registrare l entrata e l uscita dalle sedi universitarie, servendosi del sistema di rilevazione presenze operante per il personale universitario. Le timbrature potranno essere visualizzate dal referente dell impresa appaltatrice tramite il sito web, attraverso l utilizzo dell area riservata. ART. 6 - COORDINATORE DEL SERVIZIO Al fine di garantire un corretto svolgimento del servizio, l impresa appaltatrice si obbliga ad individuare un Coordinatore del Servizio che sarà l unico referente per l Università in relazione a tutte le problematiche inerenti le modalità di esecuzione del servizio stesso. Tale Responsabile dovrà garantire la reperibilità durante l intera durata del servizio giornaliero, fornendo un recapito telefonico (n. di cellulare), un numero di fax e un indirizzo per eventuali segnalazioni inerenti il servizio. Dovrà, inoltre, mantenersi in qualsiasi momento, in contatto con gli addetti impiegati nelle diverse portinerie delle sedi di cui all art. 3, sui quali esercita poteri di direzione e controllo. ART. 7 - TUTELA DEI LAVORATORI L Appaltatore deve osservare ogni disposizione, di legge e di regolamento, relativa al personale dipendente in materia di obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali, di sicurezza e igiene, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, sollevando l Università da ogni responsabilità per eventuali inadempienze. L Appaltatore deve applicare nei confronti dei lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L., dal contratto integrativo territoriale, per il personale dipendente da imprese esercenti servizi integrati/multiservizi. L Appaltatore deve garantire l assunzione, senza periodo di prova, degli addetti al servizio di portineria, con esclusione degli addetti alle attività di direzione, alla data del 1 novembre ART. 8 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO L Appaltatore è tenuta ad osservare, e a far osservare al personale dipendente le disposizioni sulla sicurezza nei posti di lavoro del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. dotando il personale di tutti i mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi da svolgere, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele previste dalle norme, atte a garantire l incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi. Ai sensi dell'art. 7 della D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. l Università fornisce all Appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. L Università e l impresa appaltatrice cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori coinvolti nell'esecuzione del servizio complessivo. L Università promuove la cooperazione ed il coordinamento da ultimo citati. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell impresa appaltatrice. Nei casi di emergenza, gli operatori sono tenuti a seguire le indicazioni impartite dal Responsabile dell emergenza. 4

5 ART. 9 - RESPONSABILITÀ DELL APPALTATORE ASSICURAZIONI L Appaltatore è responsabile di ogni danno, causato a persone e/o cose, tanto dell Università che dell Appaltatore stesso o di terzi, in conseguenza dell esecuzione del servizio. Di ogni evento dannoso, lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all Università. Qualora l Appaltatore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, l Università resta autorizzata a provvedere direttamente a spese dello stesso. L Appaltatore deve, all atto della sottoscrizione del contratto, risultare titolare di apposita polizza R.C.T. a copertura di eventuali danni a persone o cose, con un massimale unico minimo di Euro ,00 per sinistro. La polizza dovrà essere rilasciata da primaria Compagnia e dovrà coprire tutta la durata del contratto. Lo Stesso dovrà tempestivamente comunicare all Università ogni eventuale variazione della polizza stessa. Il massimale di polizza deve essere automaticamente aggiornato qualora intervengano, durante il periodo contrattuale, fattori che ne obblighino l adeguamento. Copia di tale polizza, con relativa quietanza di pagamento, deve essere fornita quale documentazione a corredo del contratto di appalto. ART OBBLIGO DI RISERVATEZZA L Appaltatore ha l obbligo di garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualunque forma e di utilizzarli per scopi strettamente necessari all espletamento dei servizi oggetto di gara. ART. 11 VARIAZIONI DEL SERVIZIO L Università si riserva la facoltà di richiedere eventuali riduzioni, sospensioni o ampliamenti del servizio, anche a carattere temporaneo, alle stesse condizioni contrattuali, ivi comprese quelle economiche, senza che l Appaltatore abbia diritto a indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio. L esecuzione di tali variazioni potrà avvenire solo a seguito di richiesta scritta da parte del Responsabile del procedimento di gestione del servizio dell Università. Nel caso in cui la riduzione del servizio ecceda la misura del 20% dell importo contrattuale, a seguito di vendita e/o cessione di edifici universitari, l Università si impegna a comunicare la richiesta con un preavviso di almeno trenta giorni. ART INADEMPIENZE DURANTE L ESECUZIONE DEL SERVIZIO PENALITÀ Ogni qualvolta venisse rilevata o fatta constatare una deficienza nell esecuzione e/o organizzazione del servizio, accertata a seguito di riscontri o segnalazioni pervenute al responsabile del procedimento di gestione o suo sostituto, l Università addebiterà all Appaltatore le penali di seguito riportate per ogni singolo evento riscontrato giornalmente: 1. mancato uso della divisa o cartellino di riconoscimento: 50,00; 2. mancata o errata esecuzione, anche parziale, di servizi richiesti nel capitolato, rilevata da note ufficiali: 200,00; 3. mancato rispetto dell orario di servizio: 300,00; 4. assenza ingiustificata del personale dalla portineria: 300,00; 5. atteggiamento sgarbato o poco attento nei confronti del pubblico, evidenziato da lettere di protesta: 300,00; 5

6 6. mancata o errata esecuzione delle operazioni di apertura o chiusura della sede: 400,00; 7. sospensione del servizio o mancato rispetto dei termini di cui all art. 18: 450,00, oltre agli addebiti previsti dal suddetto art.18 Sia nei casi descritti che in situazioni di urgenza o per motivi di sicurezza, l Università ha facoltà di provvedere al provvisorio affidamento del servizio ad altra ditta, con addebito delle conseguenti spese a carico dell Appaltatore inadempiente. Di tali fatti, dei motivi per l applicazione delle penali, nonché dell eventuale rimborso delle spese sostenute, l Università informerà l Appaltatore attraverso comunicazione scritta. Tutte le penalità e spese a carico dell Appaltatore saranno prelevate dalle competenze allo stesso dovute e, occorrendo, dalla cauzione definitiva che dovrà essere poi tempestivamente integrata. L applicazione delle penali, convenzionalmente così definite, non esclude comunque il risarcimento di maggiori danni. ART. 13 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA L Università si riserva il diritto di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell art.1456 del codice civile, nei seguenti casi: a) grave violazione degli obblighi contrattuali riguardanti la gestione integrata del servizio di portierato, non eliminata a seguito di formale diffida da parte dell Università; b) arbitraria sospensione o ingiustificato rifiuto di eseguire il servizio o parte di esso; c) impiego scorretto del personale che non consente di garantire una buona qualità del servizio; d) ripetuti disservizi causati dall Appaltatore rilevati e formalizzati dall Università; e) ripetuta violazione del rispetto degli orari di servizio già concordati; f) inosservanza degli obblighi in materia di lavoro, di cui all art. 7; g) inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, di cui all art. 8; h) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all art. 10; i) l applicazione, nell arco di sei mesi, di almeno tre penali di cui all art. 12; j) mancato reintegro della cauzione definitiva di cui al successivo art. 19 lettera b); k) cessione del contratto o subappalto ai sensi dell art. 20; l) interruzione del servizio per sciopero degli addetti allo stesso, qualora lo sciopero sia imputabile all Appaltatore/datore di lavoro. La risoluzione del contratto verrà comunicata dall Università all Appaltatore, con l indicazione della data di cessazione del servizio, determinando per l appaltatore la perdita della cauzione prestata e l obbligo al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e/o emergenti. ART PAGAMENTI I pagamenti delle fatture, emesse mensilmente sulla base del servizio effettivamente svolto, avverranno tramite bonifico, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse da parte della DOGRU. Le fatture dovranno essere corredate di documentazione (DURC), o autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante l avvenuto versamento contributivo INPS e INAIL, nei termini di legge. L Università si riserva di effettuare controlli a campione sulle autocertificazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e di sospendere immediatamente i pagamenti qualora i controlli abbiano esito negativo. 6

7 ART SPESE CONTRATTUALI Sono a carico dell impresa appaltatrice tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto (imposta di registro, imposta di bollo, spese di copia). ART DOMICILIO DELL APPALTATORE Per tutti gli effetti del rapporto contrattuale, l Appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio presso l Università Ca Foscari di Venezia. ART. 17 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il responsabile del procedimento di gestione del servizio è il Dirigente della Divisione Organizzazione Gestione Risorse Umane o suo incaricato. ART SCIOPERI O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO Qualora dovessero verificarsi scioperi o interruzioni del servizio attribuibili al personale dell impresa appaltatrice, il responsabile del procedimento dovrà averne notizia almeno cinque giorni prima dal verificarsi dell'evento. Il responsabile del procedimento dell Università comunicherà all impresa aggiudicataria, con un preavviso di almeno 3 giorni, l elenco delle sedi in cui dovrà essere garantito il servizio il giorno fissato per lo sciopero. Qualora l impresa appaltatrice non sia in grado di garantire il servizio, ne dovrà dare comunicazione, entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione, al responsabile del procedimento, e l Università, ai soli fini del presidio delle sedi finalizzato alla sicurezza, vi provvederà addebitando all appaltatore le relative spese. Resta salvo quanto previsto al precedente art. 13 lettera l). ART. 19 DEPOSITI CAUZIONALI a) Cauzione provvisoria I concorrenti dovranno costituire una garanzia, pari al 2% del prezzo posto a base di gara, mediante fideiussione secondo quanto prescritto dall art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia dovrà prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 7

8 L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare alla cauzione provvisoria la documentazione in originale o copia conforme all originale, attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. In alternativa, il requisito potrà essere autocertificato, nella domanda di ammissione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Nel caso di R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti, per poter fruire di tale beneficio, tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario di concorrenti dovranno presentare la documentazione/autocertificazione di cui sopra. L Università, nell atto con cui comunica l aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. NEL CASO DI PARTECIPAZIONE DI RTI COSTITUENDE, LA CAUZIONE PROVVISORIA DEVE ESSERE INTESTATA A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIANDE. b) Cauzione definitiva L Appaltatore è obbligato a costituire a favore dell Università una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957, comma 2, del codice civile; l operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la revoca dell'affidamento da parte dell Università che aggiudica il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, fatta salva la verifica di congruità. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Qualora l ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell applicazione di penali, l appaltatore dovrà provvedere all immediato reintegro. ART DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTO L Appaltatore non può cedere tutto o parte del contratto a terzi, non può subappaltare, né affidarne l esecuzione ad altre persone, pena la risoluzione del contratto. L Università avrà il diritto, ai sensi dell articolo 13 del presente Capitolato, di trattenere la cauzione definitiva e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno. 8

9 ART NORMATIVA DI RIFERIMENTO Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d appalto si fa riferimento al D.L.vo 163/2006 e s.m.i. e alle disposizioni di cui al Codice civile regolanti la materia. ART. 22 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso dell esecuzione del servizio, non darà alcun diritto all Appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali: la sospensione, la riduzione, la modificazione dello svolgimento del servizio. Qualora insorgano controversie relative all interpretazione e/o all esecuzione del contratto, le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento, che proporrà una conciliazione per l immediata soluzione in via amministrativa. Nel caso tale conciliazione non dovesse dar luogo ad accordo entro il termine di 60 (sessanta) giorni, la soluzione sarà demandata al giudice competente. Si elegge come esclusivamente competente il Foro di Venezia. ART. 23 STIPULA DEL CONTRATTO L Aggiudicatario è tenuto alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa, a cura dell Ufficiale Rogante dell Università. La mancata stipulazione del contratto da parte dello stesso comporta la revoca dell affidamento, con attivazione della procedura di aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, fatte salve la verifica di congruità e il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dall Università. ART. 24 INFORMATIVA D.LGS. N. 196/2003 Ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo , n. 196 e s.m.i. Codice in materia di protezione di dati personali, i dati raccolti sono trattati al fine di procedere all espletamento della procedura di gara. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l eventuale rifiuto comporta l esclusione dalla procedura stessa. I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e per l esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. In ogni momento l interessato potrà esercitare nei confronti dell Ateneo i diritti così come previsti dall art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. Il titolare del trattamento è l Università Ca Foscari Venezia. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l ausilio di mezzi elettronici. IL RUP Rag. Maria Antonietta Comello Il Dirigente Dott. Francesco Sorrentino 9

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