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4 INDICE DEFINIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI Pag. 1 CONDIZIONI GENERALI Pag. 3 AUTO REALE: SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Cosa assicura Pag. 5 Cosa non assicura Pag. 7 Come avviene la gestione dei sinistri Pag. 10 SEZIONE DANNI Cosa assicura Pag. 11 Come assicura Pag. 13 Cosa non assicura Pag. 15 Come avviene la liquidazione dei danni Pag. 17 SEZIONE PATENTE GARANTITA Definizioni valide per la presente Sezione Pag. 20 Cosa assicura Pag. 20 Cosa non assicura Pag. 22 Come avviene la liquidazione dei danni Pag. 23 SEZIONE ASSISTENZA LEGALE Cosa assicura Pag. 24 Cosa non assicura Pag. 25 Quando assicura Pag. 26 Come avviene la liquidazione dei danni Pag. 26 SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO Pag. 29 SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE Definizioni valide per la presente Sezione Pag. 48 Cosa assicura Pag. 49 Cosa non assicura Pag. 50 Casi assicurabili Pag. 51 Come avviene la liquidazione dei danni Pag. 53 GESTIONE DEL CONTRATTO Pag. 60 Stralcio dei principali articoli della Legge N. 990 del 24/12/1969 Pag. 72

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6 DEFINIZIONI Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono evidenziate in carattere corsivo. ASSICURATO La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per Legge in relazione alla circolazione del veicolo. CONDUCENTE La persona fisica che pone in circolazione il veicolo. CONTRAENTE La persona fisica o giuridica che stipula l assicurazione (può identificarsi con l Assicurato). FRANCHIGIA La parte del danno, espressa in cifra fissa e, per la Sezione Infortuni del conducente, in percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. LEGGE La Legge 24 dicembre 1969, n. 990, con relativo regolamento di esecuzione, (DPR 24/11/1970 N 973) sull assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni. MASSIMALE La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito. 1 Massimale per sinistro: la somma massima cui è obbligata Reale Mutua per ogni sinistro. 2 Massimale per persona: la somma massima, nell ambito del massimale per sinistro, per ogni persona che abbia subito lesioni personali o sia deceduta. 3 Massimale per cose: la somma massima, nell ambito del massimale per sinistro, per risarcire danni causati ad oggetti o animali anche se appartenenti a più persone. MODULO DI POLIZZA Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti. 1

7 - per il primo periodo, inizia dal giorno di decorrenza dell assicurazione e termina il giorno della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; - per i periodi successivi, inizia dal giorno di scadenza del periodo precedente e ha durata di dodici mesi. POLIZZA L insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione. RELITTO Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. SCOPERTO La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso e, limitatamente alla Sezione Assistenza legale, il verificarsi dei casi di controversia. VALORE A NUOVO Il valore di listino Automobili Nuove riportato dalla rivista Quattroruote, oppure il valore indicato nella fattura d acquisto. VALORE COMMERCIALE A Per le autovetture ad uso privato: il valore di listino Automobili usate riportato dalla rivista Quattroruote. B Per gli altri veicoli e per i fonoaudiovisivi: il valore del bene in comune commercio. VEICOLO Il veicolo assicurato, a motore e non. Si considerano parte integrante del veicolo: gli accessori di normale uso incorporati o fissi, compresi i fonoaudiovisivi installati direttamente dalla casa costruttrice e quindi non opzionali, per i veicoli ad uso speciale o per trasporti specifici, le attrezzature relative incorporate o fisse. Sono comunque escluse le parti mobili. 2

8 CONDIZIONI GENERALI 1.1 ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri stati dell Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco e Svizzera. L assicurazione sul territorio degli altri Stati, facenti parte del sistema della Carta Verde, è operante previo rilascio, su richiesta, del certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) sul quale sono elencati tutti i paesi che hanno aderito. Per la circolazione all estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile veicoli, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla polizza. Reale Mutua risponde, inoltre, entro i massimali della polizza, ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato). La carta verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, l Impresa risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta verde, cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Reale Mutua; l uso del documento al di là della data di cessazione è pertanto illecito. Per le Sezioni Danni, Assistenza legale e Infortuni del conducente l assicurazione è operante sul territorio di tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde. Per le Sezioni Patente garantita e Assistenza in viaggio, valgono le estensioni territoriali previste dalle specifiche condizioni. 1.2 ADEGUAMENTO PREMIO E RINNOVO DEL CONTRATTO ADEGUAMENTO PREMIO DI RESPONSABILITÀ CIVILE Qualora Reale Mutua intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con 3

9 condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, metterà a disposizione del Contraente la tariffa di Responsabilità Civile in base alla quale sarà determinato il nuovo premio presso l Agenzia alla quale è assegnato il contratto, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Il Contraente potrà decidere di accettare o meno le nuove condizioni di premio proposte. Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio previo rilascio da parte di Reale Mutua del contrassegno, del certificato di assicurazione, nel quale sarà indicato il nuovo premio, e dell eventuale Carta Verde. Nel caso il Contraente comunichi senza particolari modalità di non voler accettare le nuove condizioni di premio o non manifesti al riguardo alcuna volontà, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza. In ogni caso sarà applicato a favore del Contraente il termine previsto dall art secondo comma del Codice Civile protraendo la garanzia sino alle ore 24 del 15 giorno successivo alla data di scadenza del contratto. RINNOVO DEL CONTRATTO In mancanza di disdetta data a mezzo fax o raccomandata da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza, la polizza, se di durata non inferiore all anno, o emessa in sostituzione di altra annuale per la sua residua durata, è rinnovata per una durata pari ad un anno e così successivamente. E facoltà di entrambe le parti stipulare polizze senza tacito rinnovo. In tal caso la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. 4

10 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COSA ASSICURA 2.1 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI Reale Mutua tiene indenne l Assicurato fino ai massimali garantiti di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi (vedere definizione all art. 4 della Legge, riportato in calce al presente opuscolo) in conseguenza della circolazione del veicolo indicato nel modulo di polizza, anche in aree private. Relativamente ai rimorchi, la garanzia opera: sulla base dell assicurazione della motrice quando gli stessi sono agganciati a quest ultima; sulla base dell assicurazione del rimorchio e della motrice nei soli territori di Spagna e Germania; per i danni a terzi a seguito di manovre a mano, vizi di costruzione o difetti di manutenzione, quando sono in sosta, staccati dalla motrice. La garanzia opera anche: 1 quando il veicolo, al momento del sinistro è guidato da persona con patente scaduta od in attesa di rilascio (avendo superato l esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro e relativamente ai ciclomotori, quando il veicolo è guidato da persona in attesa di rilascio del certificato di idoneità avendo superato il relativo esame; 2 quando il veicolo, esclusi gli autobus e gli autosnodati, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza anche se tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell art. 186 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285; 3 quando il veicolo, esclusi gli autobus e gli autosnodati, al momento del sinistro, è guidato da persona diversa dal proprietario stesso, che si trovi sotto l influenza di sostanze stupefacenti, anche se tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell art. 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285; 4 quando i terzi trasportati sul veicolo, esclusi autobus, autosnodati, motocicli, ciclomotori, quadricicli leggeri a motore, rimorchi, al momento del sinistro subiscono un danno, ed il trasporto è stato effettuato non in 5

11 conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; per autoveicoli adibiti a scuola guida in base alla carta di circolazione. Reale Mutua tiene indenne l istruttore di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione dell autoveicolo adibito a scuola guida. Sono considerati terzi: l allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l effettuazione dell esame; l istruttore solo durante l esame dell allievo conducente; per autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus e autosnodati, per i quali la garanzia è estesa ai danni a cose di terzi trasportati, limitatamente agli indumenti ed oggetti di uso personale. Sono esclusi denaro, preziosi, titoli, bauli, valige e colli con il loro contenuto, nonché i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento; per operazioni di carico e scarico. Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi dall esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, comprese le operazioni di carico e scarico dei bagagli, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici. Sono esclusi dall assicurazione i danni alle cose trasportate o in consegna. Non sono considerati terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni. Entro tali limiti la garanzia è prestata anche per la responsabilità civile del Committente; per la responsabilità civile dei terzi trasportati. Reale Mutua tiene indenne i trasportati delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitali, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di Legge per danni involontariamente cagionati a terzi, esclusi il conducente ed i soggetti di cui all art. 4 della Legge in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni arrecati al veicolo assicurato. per i danni cagionati dai carrelli appendice sulla base dell assicurazione della motrice quando gli stessi sono agganciati a quest ultima.

12 2.2 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO Premesso che il contratto è stipulato, ed il relativo premio è determinato, sulla base delle informazioni e dichiarazioni, riportate in polizza, rese dal Contraente nella piena consapevolezza del fatto che la loro inesattezza potrà comportare la riduzione o l annullamento delle prestazioni, così come previsto dalla Legge; premesso inoltre che le dichiarazioni rese, rilevanti al fine della determinazione del premio, sono quelle relative a: Comune di residenza, data di nascita, attività professionale, sesso dell intestatario al P.R.A., o del locatario se il veicolo è in leasing, nonché quelle relative a: tipo di veicolo, uso, potenza fiscale in kw, data di 1^ immatricolazione/voltura, peso, cilindrata, alimentazione, numero dei posti, traino rimorchio; premesso che la variazione, anche di una sola di tali informazioni, dovrà essere comunicata tempestivamente a Reale Mutua e comporterà una modifica contrattuale con relativo conguaglio del premio; Reale Mutua, qualora sia obbligata ad effettuare risarcimenti in base alla Legge a seguito di sinistro che evidenzi una discordanza tra le dichiarazioni rese dal Contraente per la valutazione del rischio e la reale situazione al momento del sinistro, limiterà la rivalsa esperibile in forza degli artt. 1893, 1894, 1898 del Codice Civile ad un massimo di La stessa limitazione è valida quando la rivalsa sia operata in forza degli artt e 1894 del Codice Civile per l ipotesi di colpa grave, fermo invece il diritto al recupero dell intera somma pagata nel caso di dolo. 2.3 PRIORITÀ DI DESTINAZIONE DEI MASSIMALI Per i rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria di cui ai punti 2.1. da 1 a 9, la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di responsabilità civile indicati sul modulo di polizza i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi sopraindicati. COSA NON ASSICURA 2.4 DELIMITAZIONI Reale Mutua non indennizza i danni: a causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, ed alle prove ufficiali; b causati all interno delle aree private aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche. 7

13 2.5 RIVALSE SEMPRE OPERANTI (ove correlate alla tipologia o all uso del veicolo assicurato) Reale Mutua, darà corso all azione di rivalsa per il recupero della somma pagata, nei casi sottoelencati ed in tutti gli altri in cui sia possibile applicare l art. 18 della Legge: 1 quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo quando il veicolo è guidato da persona con patente scaduta od in attesa di rilascio (avendo superato l esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro e, per quanto riguarda i ciclomotori, quando il medesimo è guidato da persona sprovvista del certificato di idoneità alla guida previsto dall art. 116 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 (salvo che sia in attesa di rilascio del documento avendo superato l esame) o di abilitazione alla guida di altro veicolo; quando l autobus e l autosnodato, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285; quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato dal proprietario che si trovi sotto l influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell art. 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285; quando i terzi trasportati su autobus, autosnodati, motocicli, ciclomotori, quadricicli leggeri a motore e rimorchi, al momento del sinistro subiscono un danno, ed il trasporto sia stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; quando il veicolo, con targa in prova, al momento del sinistro, circoli non osservando le disposizioni vigenti; quando il veicolo, adibito a scuola guida, al momento del sinistro è guidato dall allievo con al suo fianco una persona non abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della Legge vigente; quando il veicolo, al momento del sinistro, è adibito a noleggio con conducente e circoli senza la prescritta licenza o non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente;

14 8 quando il veicolo, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. 2.6 EVENTUALI LIMITAZIONI DELLA GARANZIA SCELTE DAL CONTRAENTE (in aggiunta a quelle indicate al precedente punto 2.5) Il Contraente, con esplicita pattuizione in polizza può scegliere, fermo restando le rivalse sempre operanti di cui al punto 2.5, di limitare ulteriormente la portata della copertura assicurativa, con conseguente riduzione del premio, come di seguito indicato: 1 il Contraente esclude la garanzia Responsabilità civile dei terzi trasportati prevista al punto ; 2 il Contraente, contrariamente a quanto disposto dai punti 2.1 e 2.2, limita la garanzia come previsto ai punti A e B sottoindicati: A Reale Mutua darà corso all azione di rivalsa: nei confronti dell Assicurato: quando il veicolo, al momento del sinistro è guidato da persona con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l esame teorico e pratico); quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza anche se tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell art. 186 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285; quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona diversa dal proprietario stesso, che si trovi sotto l influenza di stupefacenti, anche se tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell art. 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285; quando i terzi trasportati sul veicolo al momento del sinistro subiscono un danno, ed il trasporto sia stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; nei confronti del Contraente: senza applicazione del limite di , nel caso in cui, obbligata a risarcimenti in base alla Legge a seguito di sinistro che evidenzi una discordanza tra le dichiarazioni rese dal Contraente per la valutazione del rischio e la situazione reale, agisca per il recupero in forza degli artt. 1892, 1893, 1894, 9

15 1898 del Codice Civile. B Il Contraente esclude le garanzie: per autoveicoli adibiti a scuola guida di cui al punto ; per autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus di cui al punto ; per operazioni di carico e scarico di cui al punto COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI 2.7 DENUNCIA DEI SINISTRI La denuncia del sinistro, da compilarsi utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I.), consegnato all atto della stipulazione della polizza, ed essere trasmessa all Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni da quando l Assicurato ne è venuto a conoscenza. È opportuno utilizzare il modulo C.A.I. anche quando non è operante la procedura C.I.D. In merito a questo argomento si rinvia alla lettura del documento LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI NELLA ASSICURAZIONE R. C. AUTO (redatto dall ANIA in collaborazione con le maggiori organizzazioni dei consumatori), a disposizione presso tutte le Agenzie Reale Mutua. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. 2.8 GESTIONI DELLE VERTENZE Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta della responsabilità o del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Reale Mutua non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. 10

16 SEZIONE DANNI COSA ASSICURA 3.1 Reale Mutua indennizza all Assicurato i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano indicate sul modulo di polizza. GARANZIE FURTO TOTALE Furto o rapina del veicolo senza ritrovamento dello stesso o con ritrovamento allo stato di relitto FURTO TOTALE O PARZIALE Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina INCENDIO, FULMINE, ESPLOSIONE E SCOPPIO (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) Qualora il veicolo assicurato non sia una macchina agricola, Reale Mutua tiene inoltre indenne l Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, fino alla concorrenza di per sinistro, per i danni involontariamente cagionati dall incendio, fumo, esplosione e scoppio del veicolo non in circolazione: a a cose di terzi; b al locale utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal proprietario del veicolo assicurato ATTI VANDALICI E FATTI DOLOSI DI TERZI GUASTI INTEGRALI Urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione GUASTI PARZIALI Urto o collisione con veicolo a motore identificato durante la circolazione CALAMITÀ NATURALI Trombe d aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta 11

17 grandine o neve ed altre calamità naturali CRISTALLI Rottura accidentale dei cristalli (non conseguenti ad atti vandalici e dolosi) delimitanti l abitacolo del veicolo. Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall Assicurato per la sostituzione o la riparazione degli stessi sino alla concorrenza di 520,00 e con l applicazione di una franchigia di 100,00. Laddove l Assicurato si avvalga, per la riparazione o sostituzione, di un Centro di assistenza convenzionato, la franchigia di 100,00 non verrà applicata. L elenco dei Centri di assistenza convenzionati è a disposizione presso tutte le Agenzie Reale Mutua GARANZIE ACCESSORIE IMMATRICOLAZIONE Reale Mutua in caso di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico del veicolo a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina, senza ritrovamento del veicolo assicurato o furto della sola targa, rimborsa fino alla concorrenza di 520 le spese sostenute dall Assicurato per l immatricolazione o voltura di un altro veicolo non superiore di cilindrata o potenza fiscale. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione. 12 CUSTODIA E PARCHEGGIO Reale Mutua, in caso di furto o rapina del veicolo, rimborsa fino alla concorrenza di 520 le spese documentate sostenute dall Assicurato per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall Autorità. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all Assicurato dell avvenuto ritrovamento. Data di comunicazione del ritrovamento e spese di custodia e parcheggio dovranno essere comprovate da specifica documentazione. TRASPORTO FERITI Reale Mutua rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, sino alla concorrenza di 520. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

18 GARANZIA CONTRASSEGNO Reale Mutua in caso di furto o rapina del veicolo assicurato, senza ritrovamento, rimborsa al Contraente la parte di premio residuo relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, se prestata, al netto della sola imposta, per il periodo intercorrente fra la data del sinistro e la data di scadenza del premio pagato. SPESE DOCUMENTI Reale Mutua in caso di furto o rapina del veicolo o di incendio con distruzione totale, rimborsa le spese sostenute dall Assicurato relative ai soli documenti richiesti per la liquidazione del sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione GARANZIE AGGIUNTIVE RIPRISTINO AIR-BAG L'assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione dei dispositivi di sicurezza airbag del veicolo assicurato anche non conseguente a scoppio collegato ad incidente stradale e non altrimenti indennizzabile. Il pagamento dell'indennizzo avverrà a riparazione avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura, con il limite massimo di per sinistro. COLLISIONE CON VEICOLO NON ASSICURATO Reale Mutua rimborsa i danni subiti dal veicolo assicurato in seguito a collisione con altro veicolo identificato e non coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile da circolazione. L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art C.C. per gli importi non risarcibili dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con il limite massimo di per sinistro. La garanzia è operante nel caso in cui il sinistro non possa essere altrimenti indennizzabile. COME ASSICURA 3.2 VALORE ASSICURATO Il valore assicurato indicato nel modulo di polizza deve corrispondere: 13

19 a al valore a nuovo per le autovetture ad uso privato che non hanno superato tre mesi dalla data della prima immatricolazione compresi gli accessori non di serie dichiarati in polizza; al valore commerciale in caso contrario; b al valore commerciale per gli altri veicoli e relativi accessori non di serie dichiarati in polizza; c al valore commerciale per i fonoaudiovisivi opzionali. Il valore dei suddetti accessori e dei fonoaudiovisivi deve essere sommato al valore del veicolo determinato secondo i criteri di cui ai punti a e b. Gli apparecchi fonoaudiovisivi sono assicurabili quando siano incorporati o validamente fissati al veicolo, con espressa pattuizione nel modulo di polizza. L Assicurato deve fornire la documentazione fiscale dell acquisto: in caso contrario verrà riconosciuto come massimo indennizzo un importo di 260 al lordo dello scoperto e della franchigia eventualmente prevista nel modulo di polizza. 3.3 ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO PER TUTTI I VEICOLI, AD ECCEZIONE DELLE AUTOVETTURE AD USO PRIVATO Reale Mutua si impegna, in occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore commerciale, e procedere alla modifica del premio relativo, salvo quanto previsto al punto 1.2 Adeguamento premio e rinnovo del contratto PER LE AUTOVETTURE AD USO PRIVATO Il Contraente all atto della stipulazione della polizza dichiara a quale marca e modello indicati nella rubrica Automobili Nuove o Automobili usate della rivista Quattroruote, corrisponde l autovettura assicurata, nonché mese ed anno della prima immatricolazione anche se avvenuta all estero. Reale Mutua ad ogni scadenza annuale, dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di stipulazione della polizza, provvederà automaticamente ad adeguare il valore assicurato e conseguentemente a procedere alla modifica del premio in corso. Tale adeguamento avverrà in base al rapporto tra il valore dell autovettura del mese precedente la data di stipulazione della polizza ed il valore del mese precedente la data della scadenza annuale indicati dalla rivista Quattroruote. 14

20 Il valore di eventuali accessori opzionali assicurati, indicati nel modulo di polizza, verrà adeguato con la stessa percentuale utilizzata per il valore dell autoveicolo. Nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti minore del valore indicato da Quattroruote del mese precedente la data di stipulazione della polizza, l adeguamento non sarà operante fino a quando il valore stesso risulterà inferiore a quello riportato dalla rivista Quattroruote del mese precedente la data di scadenza annuale della polizza. I nuovi valori assicurati saranno segnalati al Contraente sul Certificato di assicurazione rilasciato al momento del pagamento anniversario del premio. La presente condizione non troverà applicazione in caso di cessazione o sostanziale modifica delle rubriche Automobili nuove od Automobili usate della rivista Quattroruote. Rimane comunque ferma la facoltà del Contraente di richiedere ad ogni scadenza anniversaria l adeguamento del valore del veicolo al valore commerciale con conseguente modifica del premio relativo, salvo quanto indicato al punto 1.2 Adeguamento premio e rinnovo del contratto. COSA NON ASSICURA 3.4 DELIMITAZIONI La Reale Mutua non indennizza i danni causati al veicolo da: a atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare; b esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; c partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall A.C.I. o dallo C.S.A.I.; d semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio; e rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo; f dolo dell Assicurato o dei familiari conviventi; 15

21 g colpa grave dell Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie Guasti di cui ai punti e Relativamente alla garanzia di responsabilità per danni a cose di terzi o al locale utilizzato come autorimessa in locazione all Assicurato, Reale Mutua non risarcisce i danni: h subiti dall Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, in possesso o in custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo nonché dalle persone non considerate terzi in base alla Legge; i da inquinamento o da contaminazione; l cagionati da veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive, salvo specifica pattuizione che deve risultare nel modulo di polizza. Relativamente alla garanzia Guasti integrali e Guasti parziali, Reale Mutua non indennizza i danni: 16 m n o p q r s provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285; provocati da conducente del veicolo non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro; cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo; cagionati da operazioni di carico e scarico; subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, da circolazione fuori strada ; alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile; conseguenti al furto o all incendio del veicolo. 3.5 FRANCHIGIA O SCOPERTO In caso di sinistro, verranno applicate le franchigie o gli scoperti indicati nel modulo di polizza. In caso di furto dell autoveicolo o di sue parti, avvenuto in box (con scasso dei mezzi di chiusura del box stesso), autorimessa o parcheggio custodito legalmente autorizzato, non si applicano gli eventuali scoperti o franchigie di cui sopra.

22 Limitatamente alle autovetture ad uso privato in caso di furto lo scoperto indicato in polizza verrà ridotto come segue: a del 20% dopo il terzo anno dalla data di immatricolazione; b del 30% dopo il quarto anno dalla data di immatricolazione; c del 40% dopo il quinto anno dalla data di immatricolazione e successivi. 3.6 LIMITE DI INDENNIZZO In nessun caso Reale Mutua pagherà, per sinistro che coinvolga più veicoli in garanzia dello stesso Assicurato, un importo superiore a COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI 3.7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO Il Contraente o l Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato da Reale Mutua, salvo le riparazioni di prima urgenza, e dovrà altresì: a dare avviso del sinistro all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede di Reale Mutua entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, eventuale luogo in cui si trova il veicolo; b fare denuncia scritta all Autorità Giudiziaria competente in caso di incendio, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici; c presentare su richiesta di Reale Mutua la documentazione necessaria tra cui: estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico; dichiarazione di perdita di possesso annotata nel Certificato di Proprietà; procura a vendere a favore di Reale Mutua. In caso di sinistro verificatosi all estero l Assicurato dovrà presentare denuncia all Autorità locale e, in caso di furto totale, al suo rientro in Italia dovrà ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti. 17

23 3.8 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO In caso di recupero del veicolo, il Contraente o Assicurato deve darne avviso a Reale Mutua appena ne abbia avuto notizia; è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo. L Assicurato ha facoltà di chiedere, e Reale Mutua di concedere, entro un mese dall avvenuto recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l importo già riscosso. Se Reale Mutua ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra Reale Mutua e Assicurato. Qualora il veicolo venga recuperato prima dell indennizzo, Reale Mutua liquiderà i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui l Assicurato abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del veicolo assicurato. 3.9 RELITTI Qualora il veicolo sia da considerarsi relitto, Reale Mutua ha facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro. A richiesta di Reale Mutua, il Contraente o l Assicurato dovrà produrre attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione DETERMINAZIONE DEL DANNO In caso di danno totale, si stima il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro compresi gli eventuali accessori opzionali. Nel caso di autovetture ad uso privato si considera il valore del veicolo fornito dalle valutazioni della rivista Quattroruote per i veicoli usati. Gli eventuali accessori compresi in garanzia verranno liquidati applicando la stessa riduzione percentuale di valore adottata per l autovettura. In caso di danno parziale si stima il costo delle riparazioni, costo che è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all età ed allo stato del veicolo. In nessun caso Reale Mutua potrà pagare un importo superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto. 18

24 Limitatamente alle autovetture ad uso privato la valutazione del danno, a modifica di quanto sopra previsto, viene effettuata in base ai seguenti criteri: a b qualora il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all estero, la determinazione dell ammontare del danno viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento dell autovettura o delle parti sostituite, purché il veicolo sia stato assicurato con Reale Mutua nei primi tre mesi dalla data di prima immatricolazione; qualora il sinistro si verifichi entro il secondo anno dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all estero, la determinazione dell ammontare dei danni parziali relativi alla carrozzeria, alla selleria ed ai vetri o cristalli, viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite. Se al momento del sinistro il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti al punto 3.2, è maggiore del valore assicurato, Reale Mutua risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo di detti valori. Reale Mutua non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, per danni da mancato uso o da deprezzamento, per spese di ricovero se non assicurate con le Garanzie Accessorie. In caso di sinistro verificatosi all estero il danno verrà indennizzato previa presentazione di documentazione fotografica e regolare fattura o documento equipollente LIQUIDAZIONE DEL DANNO La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti. Nel caso l accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente da Reale Mutua e dall Assicurato secondo le procedure dell arbitrato. 19

25 SEZIONE PATENTE GARANTITA DEFINIZIONI VALIDE PER LA PRESENTE SEZIONE Le seguenti Definizioni, specifiche della Sezione Patente Garantita, integrano le Definizioni di polizza. UTILIZZATORE PRIVATO Il titolare della patente di guida indicata in polizza, che non utilizza abitualmente l autoveicolo per lo svolgimento della propria attività lavorativa. UTILIZZATORE PROFESSIONALE Il titolare della patente di guida indicata in polizza, che utilizza l autoveicolo come mezzo per lo svolgimento della propria attività. DIPENDENTE Il titolare della patente di guida che utilizza l autoveicolo, per conto dell azienda per la quale opera in qualità di dipendente; se l azienda/contraente è una SpA, SapA, Srl, Sas, Snc o Scarl la garanzia è estesa ai soci e/o amministratori che prestano attività continuativa all interno della stessa, quando siano alla guida di un autoveicolo di proprietà dell azienda o da questa utilizzata in leasing/locazione. COSA ASSICURA 4.1 Reale Mutua corrisponde all Assicurato un corrispettivo, secondo le modalità riportate in polizza, al verificarsi degli eventi, avvenuti durante il periodo di validità della stessa, previsti nelle garanzie sotto elencate, qualora richiamate sul modulo di polizza RITIRO PATENTE A FAVORE DI UTILIZZATORI PRIVATI O PROFESSIONALI Ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada, in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione che abbiano procurato lesioni colpose od omicidio colposo (art. 222 CdS) 20

26 oppure danni gravi a veicoli tali da determinare l applicazione della revisione di cui al comma 7 dell art. 80 del Codice della Strada (artt. 149 e 150 CdS). A FAVORE DI AZIENDE Ritiro, sospensione o revoca della patente di guida operata nei confronti del dipendente, ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada, in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione che comportino lesioni colpose od omicidio colposo (art. 222 CdS), danni gravi a veicoli tali da determinare l applicazione della revisione di cui al comma 7 dell art. 80 del Codice della Strada (artt. 149 e 150 CdS) o per violazione delle seguenti norme del Codice della Strada per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente: art. 142 limiti di velocità; art. 143 posizione dei veicoli sulla carreggiata; art. 145 precedenza; art. 147 comportamento ai passaggi a livello; art. 148 sorpasso; art. 176 comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extra-urbane principali. La garanzia opera nei confronti del dipendente, titolare della patente indicata in polizza o, in alternativa, del dipendente alla guida del veicolo identificato in polizza RECUPERO PUNTI In caso di decurtazione di punti dalla patente di guida, secondo le modalità e per le violazioni indicate all art. 126-bis del Codice della Strada, Reale Mutua corrisponde all utilizzatore privato o professionale o all azienda/contraente, per patente assicurata nell ambito di ciascuna annualità assicurativa e fino alla concorrenza di 300, il costo necessario per la frequenza di corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri. Reale Mutua può recedere dalle coperture assicurative della presente sezione in caso di modifiche delle norme di legge. L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino 21

27 COSA NON ASSICURA 4.2 DELIMITAZIONI La garanzia Ritiro Patente non è operante se: a l incidente da circolazione è dovuto a guida in stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci o ad uso di stupefacenti; b al momento dell incidente la copertura di responsabilità civile del veicolo non è operante; c l incidente è dovuto ad atti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; d il conducente non viene prosciolto o assolto da eventuale imputazione del reato di fuga od omissione di soccorso; e il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; f la patente viene revocata per mancanza dei requisiti fisici o psichici o morali. Questa esclusione opera dal giorno in cui la revoca sia stata resa definitiva; g il sinistro si verifica durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, a relative prove ufficiali o verifiche previste nel regolamento di gara; h la patente viene sospesa in quanto l Assicurato non si è sottoposto all esame di idoneità tecnica richiesto in seguito alla perdita totale del punteggio; i il provvedimento di sospensione è conseguenza diretta o indiretta di incidenti occorsi precedentemente alla data di effetto della polizza. La garanzia Recupero Punti non è operante se: l il titolare della patente di guida subisce la decurtazione totale del punteggio; m al momento della stipula, la patente ha un punteggio residuo inferiore a 15 e l Assicurato non ha ancora provveduto a frequentare o ad iscriversi, a proprie spese, ad un apposito corso di aggiornamento; n l Assicurato non frequenta il corso di aggiornamento per il recupero dei punti, decurtati in seguito a violazione del Codice della Strada avvenuta nel periodo di validità della polizza, entro il termine di 1 anno dalla data della contestazione della violazione. 22

28 COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI 4.3 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, l Assicurato deve dare, entro tre giorni, avviso del provvedimento all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede di Reale Mutua, allegando documenti ufficiali comprovanti il provvedimento; deve altresì avvertire Reale Mutua dell eventuale restituzione della patente, fornendo la documentazione richiesta per il conteggio dell indennità. L indennità decorrerà dal giorno successivo a quello del ritiro della patente e cesserà, fermo il limite massimo pattuito, il giorno della restituzione o della revoca definitiva. La somma assicurata verrà corrisposta al termine del periodo di indennizzabilità; è tuttavia facoltà dell Assicurato richiedere l indennità già maturata alla fine di ciascun mese solare. Qualora, prima della stipula della polizza, all Assicurato fossero già stati contestati reati che cumulativamente ad altri facessero scattare la sospensione della patente di guida, l indennizzo stabilito in polizza verrà pagato in proporzione tra il numero dei reati complessivi ed il numero dei reati contestati precedentemente all inizio della garanzia. In caso di decurtazione di punti e conseguente iscrizione ad un corso di aggiornamento, l Assicurato deve presentare all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede di Reale Mutua il verbale di contestazione e la ricevuta del pagamento del corso rilasciata dall autoscuola o dal soggetto a ciò autorizzato dal Dipartimento per i trasporti terrestri. 23

29 SEZIONE ASSISTENZA LEGALE A norma del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 175, art. 46, i sinistri di Assistenza legale sono gestiti per conto di Reale Mutua da ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. con sede in Verona, Via delle Nazioni 9, in base alle norme in appresso indicate che regolano la Sezione. L Assicurato ha facoltà di rivolgersi direttamente all ARAG. COSA ASSICURA 5.1 Reale Mutua assume a proprio carico, nel limite del massimale convenuto nel modulo di polizza, l onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ai casi indicati al punto 5.2. Esse sono: a le spese per l intervento di un legale; b le spese peritali; c le spese di giustizia nel processo penale; d le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da Reale Mutua, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell Assicurato. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell Assicurato - Contraente. 5.2 CASI PREVISTI La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo assicurato e si riferisce ai seguenti casi: a controversie relative a danni subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti a seguito della circolazione; b controversie relative a danni cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza alla circolazione del veicolo assicurato; c difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per delitto colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza della circolazione; d istanza di dissequestro del veicolo assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale; 24

30 e istanza di modifica del provvedimento di sospensione e/o revoca della patente in conseguenza di incidente stradale. La garanzia è estesa a favore dell Assicurato come persona fisica, del coniuge e dei figli minori a carico quando nella veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo di proprietà di terzi siano coinvolti in incidenti occorsi durante la circolazione stradale. COSA NON ASSICURA 5.3 DELIMITAZIONI L assicurazione non è operante: a b c d e f g h i per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; per gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.); per le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell Assicurato; per le spese relative alle controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; se il veicolo indicato nel modulo di polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile da circolazione; nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione; se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene indagato per guida sotto l influenza dell alcool (art. 186 del Codice della Strada) o per guida sotto l influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del Codice della Strada) o per inosservanza degli obblighi di cui all art commi 6 e 7 del Codice della Strada, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione; in relazione ai fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall A.C.I. o dallo C.S.A.I.; per le controversie di natura contrattuale. 5.4 COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE Qualora coesista un assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente Sezione opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza. 25

31 QUANDO ASSICURA 5.5 DECORRENZA DELLA GARANZIA La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia. Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI 5.6 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO L Assicurato, al sorgere della controversia, è tenuto a darne notizia all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede di Reale Mutua, allegando alla denuncia una precisa descrizione del fatto che ha originato la controversia stessa, nonché tutti gli atti, i documenti e gli altri elementi necessari. In ogni caso l Assicurato deve trasmettere a Reale Mutua, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro. In caso di provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca della patente di guida, l Assicurato deve far pervenire a Reale Mutua il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. 5.7 GESTIONE DEL SINISTRO Reale Mutua, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. L Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Reale Mutua, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. Per quanto riguarda le spese attinenti l esecuzione forzata, Reale Mutua tiene indenne l Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. 26

32 In caso di disaccordo tra l Assicurato e Reale Mutua in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato. Reale Mutua avvertirà l Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. 5.8 SCELTA DEL LEGALE Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia con il terzo oppure vi sia conflitto di interessi tra Reale Mutua e l Assicurato, quest ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziali competenti. In alternativa, qualora gli uffici competenti abbiano sede in Italia, l Assicurato può optare per un legale che esercita nel circondario del Tribunale ove l Assicurato stesso ha il proprio domicilio. Reale Mutua, preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del Perito, il cui intervento deve essere preventivamente approvato da Reale Mutua. Reale Mutua avvertirà l Assicurato del suo diritto di scelta del legale. 5.9 RECUPERO DELLE SOMME Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi spettano integralmente all Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente o transattivamente vanno invece a favore di Reale Mutua che le ha sostenute od anticipate. 27

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34 Con Auto Reale puoi avere a disposizione il servizio Assistenza in Viaggio BLUEPASS: 24 ore al giorno, 365 giorni l anno. Numero Verde

35 AUTO SEZIONE REALE ASSISTENZA IN VIAGGIO 6.1 Reale Mutua, a norma del Decreto Legislativo 17 Marzo 1995 n 175, eroga le prestazioni di assistenza relative ai rischi della circolazione stradale avvalendosi di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. Le prestazioni di assistenza sono regolamentate dalle condizioni che seguono e dovranno essere richieste alla CENTRALE OPERATIVA di Blue Assistance (funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno), attivabile a mezzo telefono: DALL ITALIA Numero Verde DALL ESTERO PREFISSO INTERNAZIONALE Qualora l Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, Reale Mutua non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa, salvo quanto indicato nella prestazione Soccorso stradale/interventi, riparazioni sul posto e traino. 30

36 AUTO INDICE REALE DEFINIZIONI Pag. 33 CONDIZIONI GENERALI Pag. 34 ASSISTENZA IN VIAGGIO Pag. 36 COSA ASSICURA Pag. 36 PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER AUTOVETTURE, MOTOVEICOLI E RIMORCHI Estensione territoriale Pag. 36 Informazioni per viaggiare Pag. 36 Soccorso stradale/interventi, riparazioni sul posto e traino Pag. 37 Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici Pag. 37 Invio di un autoambulanza Pag. 37 Recupero difficoltoso Pag. 38 Autovettura in sostituzione Pag. 38 Demolizione e cancellazione veicolo assicurato Pag. 38 Rientro, proseguimento o pernottamento degli occupanti del veicolo assicurato Pag. 39 Riconsegna del veicolo assicurato Pag. 39 Anticipo di denaro Pag. 40 Spedizione di pezzi di ricambio Pag. 40 Rientro sanitario Pag. 41 Rientro funerario Pag. 41 Invio di un autista Pag. 42 Interprete a disposizione Pag. 42 Anticipo della cauzione penale Pag. 42 Rimpatrio del veicolo assicurato Pag

37 PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER GLI AUTOCARRI 19 Estensione territoriale Pag Informazioni per viaggiare Pag. 43 Soccorso stradale Pag. 44 Invio di un autoambulanza Pag. 44 Recupero Pag. 45 Rimessaggio e custodia Pag. 45 Invio di un autista Pag. 45 Rientro sanitario Pag. 46 Rientro funerario Pag. 46 Spese di hotel Pag Servizi medico-sanitari di prima necessità in viaggio Pag Spedizione di pezzi di ricambio Pag. 48 Interprete a disposizione Pag

38 AUTO DEFINIZIONI REALE Le seguenti Definizioni, specifiche della Sezione Assistenza in Viaggio, integrano le Definizioni di polizza. AUTOVETTURA Veicolo a motore adibito al trasporto di persone quale: autovettura, autocaravan, camper, nonché autoveicolo ad uso promiscuo di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li e autotassametro. AUTOCARRO Veicolo a motore adibito a trasporto cose quale: autocarro, autobotte, autocisterna, autoarticolato, autotreno, compreso l eventuale rimorchio o semirimorchio se agganciato alla motrice, nonché tutti i veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale e per trasporti. RIMORCHIO Veicolo senza motore quali: caravan (roulotte), rimorchio per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive, destinati ad essere trainati da altri autoveicoli MOTOVEICOLO Motociclo di cilindrata superiore a 50 c.c., incluso l eventuale sidecar nonché quadricicli leggeri. IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO Immobilizzo (del veicolo) per avaria agli organi meccanici, elettrici, elettronici o per danni alla carrozzeria. 33

39 CONDIZIONI AUTO REALE GENERALI OPERATIVITÀ DELL ASSICURAZIONE La garanzia di Assistenza stradale opera nel caso in cui il veicolo assicurato non possa essere utilizzato per uno degli eventi indicati alla voce Cosa assicura, oppure, benché in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso. ESCLUSIONI Per le garanzie di Assistenza previste dalle seguenti Condizioni, valgono le esclusioni tutte riportate in polizza, in quanto applicabili. L assistenza non viene inoltre prestata: in caso di utilizzo del veicolo in percorsi fuoristrada intendendosi per tali quanto non specificatamente un area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2 Codice della Strada); qualora l indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell Assicurato o negligenza di questi. Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile. OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO L Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve inoltre fornire ogni informazione attinente al sinistro. Reale Mutua ha facoltà di richiedere ogni e qualsiasi documentazione a comprova dell avvenimento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali eccezioni. 34

40 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI Nel caso in cui prestazioni erogate dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell Assicurato, quest ultimo deve concordare con la Centrale Operativa sufficienti salvaguardie di rimborso. Nel caso in cui l Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in polizza, dovrà inoltrare alla Centrale Operativa le domande di restituzione corredate dai documenti giustificativi in originale. RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITA- MENTE OTTENUTE Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all Assicurato o chi per esso, il rimborso delle spese sostenute in seguito all effettuazione della/e prestazione/i di assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di polizza. 35

41 ASSISTENZA AUTO REALE IN VIAGGIO COSA ASSICURA La Centrale Operativa, in caso d impossibilità d utilizzo del veicolo assicurato dovuto a: a incidente stradale; b c d e guasto; incendio, fulmine, esplosione e scoppio; furto e rapina; forature e danni ai pneumatici (esclusi gli autocarri); fornisce le prestazioni di assistenza stradale (anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l Assicurato non vi abbia preso parte attiva), con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono. PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER AUTOVETTURE, MOTOVEICOLI E RIMORCHI 1 ESTENSIONE TERRITORIALE Le prestazioni vengono fornite in tutta l Europa, ad eccezione delle seguenti: a punto 8 Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato: prestazione operante solo in Italia; b punto 16 Interprete a disposizione, punto Anticipo della cauzione penale, punto 18 Rimpatrio del veicolo assicurato: prestazioni non operanti in Italia. INFORMAZIONI PER VIAGGIARE La Centrale Operativa fornisce, tutti i giorni dell anno 24 ore su 24, informazioni riguardanti: a rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa; b situazione traffico e meteo in Italia; e nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, informazioni riguardanti: c patente, libretto di circolazione, imposte.

42 3 SOCCORSO STRADALE / INTERVENTI, RIPARAZIONI SUL POSTO E TRAINO (Prestazione fornita in Europa) In caso d impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (Vedi anche la successiva prestazione Recupero ). Qualora l Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso struttura sanitaria del conducente del veicolo assicurato, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, Reale Mutua rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di 260. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina. 4 5 SOCCORSO STRADALE PER FORATURA O DANNI AI PNEUMATICI (Prestazione fornita in Europa) Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, ferma l esclusione relativa ai percorsi fuoristrada, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione del pneumatico oppure per trainare il veicolo fino alla più vicina officina. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (Vedi anche la successiva prestazione Recupero ). Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione. INVIO DI UN AUTOAMBULANZA (Prestazione fornita in Europa) Qualora, a seguito d incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato, il conducente o gli occupanti del veicolo stesso necessitino d un trasferimento alla più vicina Struttura sanitaria, la Centrale Operativa provvede ad inviare un autoambulanza, tenendone il costo a carico di Reale Mutua sino ad una percorrenza massima di 200 km per 37

43 6 l andata ed il ritorno. Sono esclusi i trasferimenti da Struttura sanitaria a Struttura sanitaria. RECUPERO DIFFICOLTOSO (Prestazione fornita in Europa) Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale e risulti necessario l intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite di 260. Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione d eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell Assicurato stesso. 7 AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE (Prestazione fornita in Europa) In caso d impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate da un officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa, esclusivamente durante l orario di apertura dei centri convenzionati, metterà a disposizione dell Assicurato presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della Società di autonoleggio e con le modalità di accesso al noleggio stabilite dalla stessa, un autovettura di cilindrata compresa tra e cc, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo con il massimo di cinque. Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all Autorità di polizia. In tal caso la vettura sostitutiva sarà fornita per un massimo di sette giorni. A carico dell Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l Assicurato può trattenere l autovettura oltre il limite di giorni previsto dall assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali DEMOLIZIONE E CANCELLAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO (Prestazione fornita solo in Italia)

44 Qualora il veicolo assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, risulti non più riparabile (per ragioni tecniche oppure perché il costo delle riparazioni supera il valore commerciale del veicolo stesso) e debba essere demolito, la Centrale Operativa, ottenute le necessarie deleghe dal proprietario del veicolo, provvede alla sua demolizione ed alle pratiche di cancellazione dal P.R.A., tenendo a carico di Reale Mutua le spese con il limite di 260. PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL ASSICURATO 9 RIENTRO, PROSEGUIMENTO O PERNOTTAMENTO DEGLI OCCUPANTI DEL VEICOLO ASSICURATO (Prestazione fornita in Europa) In caso d impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo risulti non riparabile mentre si trova ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell Assicurato oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate da un officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione degli occupanti del veicolo assicurato, in alternativa l una dall altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite complessivo di 260. a Rientro degli occupanti del veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia. b Proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio. c Pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il veicolo stesso venga riparato. Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. 10 RICONSEGNA DEL VEICOLO ASSICURATO (Prestazione fornita in Europa) Qualora il veicolo assicurato venga ritrovato a seguito di furto mentre si trova ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell Assicurato o, se immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e se riparabile, richieda oltre otto ore di manodopera (certificate da un officina autorizzata della casa co- 39

45 struttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvede ad organizzare la riconsegna del veicolo assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. I costi di riconsegna sono a carico di Reale Mutua e non potranno comunque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell Assicurato i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. In alternativa, su richiesta dell Assicurato, la Centrale Operativa provvede a procurare, tenendone il costo a carico di Reale Mutua, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o in altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il veicolo assicurato ANTICIPO DI DENARO (Prestazione fornita in Europa) In caso d impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato mentre si trova ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell Assicurato e qualora l Assicurato stesso lo faccia riparare sul posto e non sia in grado di provvedere direttamente ed immediatamente al pagamento della riparazione, la Centrale Operativa provvede al pagamento, con il limite di 520, a titolo di prestito senza interessi, che l Assicurato è tenuto a rimborsare entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione. SPEDIZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO (Prestazione fornita in Europa) In caso d impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato resti immobilizzato mentre si trova ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell Assicurato ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l officina ove è ricoverato il veicolo assicurato, tenuto conto, in caso d immobilizzo all estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un anticipazione, l Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell anticipo. All atto della richiesta l Assicurato deve fornire i seguenti dati: a marca e modello del veicolo assicurato; b numero di telaio (completo di prefisso);

46 13 c anno di fabbricazione del veicolo assicurato; d cilindrata e tipo di motore. Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l Assicurato deve rimborsare alla Centrale Operativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico di Reale Mutua. RIENTRO SANITARIO (Prestazione fornita in Europa) Qualora gli occupanti del veicolo assicurato restino infortunati a seguito d incidente stradale avvenuto ad oltre 50 km dal loro luogo di residenza e richiedano il proprio trasferimento presso una Struttura sanitaria prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia, d intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a: organizzare il loro trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle loro condizioni tra: aereo sanitario appositamente equipaggiato; aereo di linea (eventualmente barellato); treno/vagone letto (prima classe); autoambulanza; altri mezzi adatti alla circostanza. farli assistere durante il trasferimento, se dai propri medici di guardia giudicato necessario, da personale medico e/o infermieristico. Tutti i costi d organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico di Reale Mutua. Non danno luogo al trasferimento: 1) le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie; 2) gli infortuni che non impediscono agli occupanti del veicolo assicurato di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto. 14 RIENTRO FUNERARIO (Prestazione fornita in Europa) Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano per incidente stradale, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d inumazione, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. 41

47 Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto del corpo ed il trasporto stesso, sono a carico di Reale Mutua con il limite complessivo di Nel caso che siano coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s intende prestata con il limite complessivo di ; in presenza d un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie bancarie o d altro tipo da essa giudicate adeguate. Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) od in altro mezzo di trasporto. INVIO DI UN AUTISTA (Prestazione fornita in Europa) Qualora il conducente del veicolo assicurato non possa proseguire il viaggio alla guida del veicolo a seguito d incidente stradale avvenuto ad oltre 50 km dalla sua residenza e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Centrale Operativa, previa valutazione dei propri medici di guardia, provvede a mettere a disposizione un autista, tenendone il costo a carico di Reale Mutua, per ricondurre presso la residenza dell Assicurato il veicolo e gli eventuali passeggeri a bordo. A carico dell Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto. INTERPRETE A DISPOSIZIONE (Prestazione fornita in Europa, Italia esclusa) Qualora il conducente del veicolo assicurato sia fermato od arrestato all estero per fatto inerente alla circolazione stradale del veicolo stesso e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio d informazioni tra l Assicurato e la Pubblica Autorità, la Centrale Operativa, compatibilmente con le disponibilità locali, provvede a reperirlo, tenendone i costi a carico di Reale Mutua con il limite di ANTICIPO DELLA CAUZIONE PENALE (Prestazione fornita in Europa, Italia esclusa) Qualora un incidente stradale avvenuto all estero determini l arresto od il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare all Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il conducente, con il limite di

48 18 L Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell anticipo. Al suo rientro in Italia l Assicurato è tenuto a rimborsare al più presto alla Centrale Operativa la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione. RIMPATRIO DEL VEICOLO ASSICURATO (Prestazione fornita in Europa, Italia esclusa) Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all estero e l approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione oltre sedici ore di manodopera (fermo veicolo e riparazione certificati da un officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rimpatrio del veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico di Reale Mutua e non potranno comunque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER GLI AUTOCARRI 19 ESTENSIONE TERRITORIALE Le prestazioni vengono fornite in tutta l Europa ad eccezione delle seguenti: a punto 21 Soccorso stradale e 23 Recupero: prestazioni operanti nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e nel territorio dei seguenti Stati: Portogallo, Spagna, Gibilterra, Andorra, Francia, Principato di Monaco, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Gran Bretagna, Irlanda, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Svizzera, Liecthenstein, Ungheria, Austria, Polonia, Slovenia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Croazia; b punto 31 Spedizione di pezzi di ricambio e 32 Interprete a disposizione: prestazioni operanti solo in Europa, Italia esclusa. 20 INFORMAZIONI PER VIAGGIARE La Centrale Operativa fornisce, tutti i giorni dell anno 24 ore su 24, informazioni riguardanti: 43

49 21 44 a rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa; b situazione traffico e meteo in Italia; e nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, informazioni riguardanti: c patente, libretto di circolazione, imposte. SOCCORSO STRADALE (Prestazione operante in Italia e negli Stati europei indicati al precedente punto Estensione territoriale ) a INTERVENTI E RIPARAZIONI SUL POSTO b In caso d impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso attrezzato (officina mobile o autogru) per le riparazioni sul posto. Restano a carico dell Assicurato tutti i costi relativi alle riparazioni (manodopera, pezzi di ricambio, materiali di consumo, ecc.). Restano a carico di Reale Mutua le spese di trasferta del mezzo di soccorso, inclusive del percorso di andata e ritorno del mezzo stesso fino al luogo d immobilizzo del veicolo assicurato, dell eventuale diritto fisso di chiamata e dell eventuale costo del meccanico durante il viaggio, con il limite complessivo di 260. TRAINO Qualora non sia possibile effettuare la riparazione sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviare, con spese a carico di Reale Mutua, un altro mezzo di soccorso attrezzato per effettuare il traino del veicolo assicurato fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni del caso, oppure fino ad un officina convenzionata con la Centrale Operativa od autorizzata della casa costruttrice del veicolo, purché entro il raggio di 60 km dal luogo dell immobilizzo del veicolo stesso. In ogni caso il costo dell intervento è a carico di Reale Mutua entro il limite, per ogni anno di durata dell assicurazione, di 520 per veicoli di peso complessivo a pieno carico oltre 35 q. e senza limiti di costo per quelli fino a 35 q. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina. 22 INVIO DI UN AUTOAMBULANZA (Prestazione fornita in Europa) Qualora, a seguito d incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato, il conducente o gli occupanti del veicolo stesso necessitino d un trasferimento alla più vicina Struttura sanitaria, la

50 23 24 Centrale Operativa provvede ad inviare un autoambulanza, tenendone il costo a carico di Reale Mutua sino ad una percorrenza massima di 200 km per l andata ed il ritorno. Sono esclusi i trasferimenti da Struttura sanitaria a Struttura sanitaria. RECUPERO (Prestazione fornita in Italia e negli Stati europei indicati al precedente punto Estensione territoriale ) Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso idoneo a rimetterlo sulla sede stradale, affinché possa riprendere autonomamente la marcia oppure venire riparato sul posto, oppure trainato presso un officina (Vedi anche le precedenti prestazioni Interventi e riparazioni sul posto e Traino ). Le spese di recupero sono a carico di Reale Mutua con il limite, per ogni anno di durata dell assicurazione, di 520 per veicoli di peso complessivo a pieno carico oltre 35 q. e di 260 per quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q. Tali limiti includono le eventuali spese a carico di Reale Mutua per le prestazioni Interventi e riparazioni sul posto e Traino. Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione d eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell Assicurato stesso. RIMESSAGGIO E CUSTODIA (Prestazione fornita in Europa) In caso d impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per guasto o incidente e qualora si sia dato luogo all erogazione della prestazione Traino e le riparazioni non siano effettuabili immediatamente, la Centrale Operativa provvede a pagare direttamente l eventuali spese di rimessaggio e custodia del veicolo stesso presso il garage dove è stato trasportato, in genere in aree recintate scoperte, tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite di 260 per veicolo, per ogni anno di durata dell assicurazione. Sono escluse le spese di custodia del carico e ogni responsabilità di Reale Mutua inerente alla custodia. 25 INVIO DI UN AUTISTA (Prestazione fornita in Europa) Qualora nel corso del viaggio l autista del veicolo assicurato subisca un infortunio che gli impedisca di proseguire alla guida del veicolo, oppure venga ricoverato per una malattia, la Centrale Operativa, previa valutazione dei propri medici di guardia, provvede a fornire, tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite di 260, un 45

51 46 biglietto di sola andata in treno (prima classe) o aereo (classe economica) o altro mezzo di trasporto, per consentire ad un secondo autista, scelto dall Assicurato, di raggiungere il veicolo, per recuperarlo oppure per proseguire il viaggio. 26 RIENTRO SANITARIO (Prestazione fornita in Europa) Qualora nel corso del viaggio i conducenti degli autocarri, a seguito d infortunio o malattia che comporti ricovero nel corso del viaggio, richiedano il proprio trasferimento presso una Struttura sanitaria prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia, d intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a: organizzare il loro trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle sue condizioni tra: aereo sanitario appositamente equipaggiato; aereo di linea (eventualmente barellato); treno/vagone letto (prima classe); autoambulanza; altri mezzi adatti alla circostanza; farli assistere durante il trasferimento, se dai propri medici di guardia giudicato necessario, da personale medico e/o infermieristico. Tutti i costi d organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico di Reale Mutua. Non danno luogo al trasferimento: 1) le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie; 2) le malattie e gli infortuni che non impediscono ai conducenti degli autocarri di proseguire il viaggio o che possono essere curate sul posto. 27 RIENTRO FUNERARIO (Prestazione fornita in Europa) Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano per incidente stradale, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d inumazione, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto del corpo ed il trasporto

52 stesso, sono a carico di Reale Mutua con il limite complessivo di Nel caso che siano coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s intende prestata con il limite complessivo di ; in presenza d un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie bancarie o d altro tipo da essa giudicate adeguate. Restano a carico dei familiari le spese di ricerca e quelle relative alla cerimonia funebre ed all inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) od in altro mezzo di trasporto. PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 200 KM DALLA SEDE DI LAVORO DELL AUTISTA SPESE DI HOTEL (Prestazione fornita in Europa) In caso d impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per guasto o incidente avvenuto ad oltre 200 km dalla sede di lavoro del suo autista e a seguito d una delle prestazioni di cui ai precedenti punti Soccorso stradale e Recupero, qualora per le riparazioni si renda necessaria una sosta d una o più notti, la Centrale Operativa provvede alla sistemazione dell autista del veicolo in un albergo del luogo, tenendo a carico di Reale Mutua le spese di pernottamento e di prima colazione per la durata della riparazione, fino a un massimo di tre notti e comunque con il limite di 80 per notte. SERVIZI MEDICO-SANITARI DI PRIMA NECESSITÀ IN VIAGGIO (Prestazione fornita in Europa) Qualora si verifichi un infortunio od una malattia improvvisa del conducente del veicolo assicurato mentre è in viaggio ad oltre 200 km dalla propria sede di lavoro, la Centrale Operativa provvede ad organizzare ed a pagare direttamente all ente erogatore, tenendo a carico di Reale Mutua i relativi importi, le spese mediche resesi necessarie con i seguenti limiti: a in Italia, 260 per evento; b all estero, 800 per evento. La garanzia non è operante nei seguenti casi: 1) situazioni patologiche di cui il Contraente sia a conoscenza alla data d inizio della copertura; 2) cure per malattie mentali, infortuni o intossicazioni derivanti da abuso di alcolici, psicofarmaci allucinogeni, stupefacenti e simili; 47

53 )infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei, motonautici, motoristici in genere, dalla pratica di alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai, di salti dal trampolino con sci o idrosci, di uso di guidoslitte per competizione; 4) infortuni derivanti da atti di pura temerarietà o di azioni delittuose commesse dal conducente del veicolo assicurato; 5) cure ed interventi riguardanti l eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni congenite; 6) prestazioni aventi finalità di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio verificatosi durante il periodo assicurativo. SPEDIZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO (Prestazione fornita in Europa, Italia esclusa) In caso d impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato mentre si trova all estero ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l officina ove è ricoverato il veicolo assicurato, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un anticipazione, l Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell anticipo. All atto della richiesta l Assicurato deve fornire i seguenti dati: a b c d marca e modello del veicolo assicurato; numero di telaio (completo di prefisso); anno di fabbricazione del veicolo assicurato; cilindrata e tipo di motore. Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l Assicurato deve rimborsare alla Centrale Operativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico di Reale Mutua. 31 INTERPRETE A DISPOSIZIONE (Prestazione fornita in Europa, Italia esclusa) Qualora il conducente del veicolo assicurato sia fermato od arrestato all estero per fatto inerente alla circolazione stradale del veicolo stesso e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio d informazioni tra l Assicurato e la Pubblica Autorità, la Centrale Operativa, compatibilmente con le disponibilità locali, provvede a reperirlo, tenendone i costi a carico di Reale Mutua con il limite di 520.

54 AUTO REALE SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE DEFINIZIONI VALIDE PER LA PRESENTE SEZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA Assistenza prestata dal personale in possesso di specifico diploma. BENEFICIARI Le persone designate dall Assicurato a riscuotere l indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari. DANNO ESTETICO Deturpazione obiettivamente constatabile. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. INVALIDITÀ PERMANENTE Perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata. RICOVERO Permanenza in struttura sanitaria con pernottamento. STRUTTURA SANITARIA Policlinico universitario, ospedale, istituto di ricerca e cura, istituto scientifico, case di cura, day hospital/day surgery, poliambulatori medici, centri diagnostici, centri di fisiokinesiterapia e riabilitazione regolarmente autorizzati. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere. TRATTAMENTI SANITARI Insieme di medicamenti e rimedi per il trattamento delle conseguenze di un infortunio: accertamenti diagnostici, cure mediche, materiale di intervento, endoprotesi applicate nel corso di un intervento chirurgico, trattamenti riabilitativi; rientrano convenzionalmente gli onorari dei medici. Sono esclusi farmaci e specialità medicinali. 49

55 COSA ASSICURA 7.1 Reale Mutua assicura il Conducente del veicolo indicato nel modulo di polizza, quando questi si trovi alla guida, contro gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione del veicolo stesso. L assicurazione vale a condizione che il veicolo circoli con il consenso del Contraente o proprietario. L assicurazione comprende gli infortuni subiti: a in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso; b in occasione delle operazioni strettamente necessarie, in caso di fermata, per la ripresa della marcia; c in conseguenza delle operazioni effettuate, in caso di fermata accidentale, per provvedere a riparazioni di guasti o a controlli del veicolo resi necessari per la ripresa della marcia, oppure per spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo. L assicurazione comprende altresì gli infortuni, sofferti durante la guida, derivanti da: d colpo di sonno, stato di malore, vertigini o incoscienza; e alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti; f asfissia non dipendente da malattia; g assideramento o congelamento, annegamento, colpi di sole o di calore, folgorazione; h ernie direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici; i terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, trombe d aria, tempeste, uragani, grandine, caduta di neve, mareggiate, frane e smottamenti. Se l infortunio si verifica entro i confini italiani la somma assicurata è ridotta del 50%; l imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; m aggressioni od atti violenti, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva; atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa. 50

56 In caso di contagio da virus H.I.V. provocato da trasfusione di sangue o di emoderivati resa necessaria da infortunio indennizzabile a termini di polizza e comprovata da referto della prestazione di Pronto Soccorso o da cartella clinica del ricovero, Reale Mutua corrisponde un indennizzo di COSA NON ASSICURA 7.2 DELIMITAZIONI Reale Mutua non indennizza gli infortuni derivanti: a dalla partecipazione a corse, gare o competizioni e relative prove e allenamenti; b dalla guida di veicoli a motore se l Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che l Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo. Non vengono altresì indennizzati gli infortuni derivanti dalla guida di ciclomotori se l Assicurato è sprovvisto di certificato di idoneità alla guida; c dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope eventualmente sanzionate ai sensi degli artt. 186 o 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285; d da azioni dolose compiute o tentate dall'assicurato, nonché da partecipazione ad imprese temerarie, compiute non per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; e da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche; f dalla partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: partecipazione a raid automobilistici); g da guerra o insurrezione; h da infarti miocardici e rotture sottocutanee dei tendini; i da ernie, salvo quanto previsto alla lettera h del punto

57 CASI ASSICURABILI 7.3 MORTE Se l Assicurato muore entro due anni dal giorno dell infortunio, in conseguenza di questo, Reale Mutua liquida la somma assicurata ai beneficiari. Qualora nel medesimo sinistro si verifichi la commorienza dell Assicurato e del consorte, l indennizzo spettante ai figli conviventi minori o riconosciuti invalidi civili con percentuale pari o superiore al 60% viene aumentato del 50%. L indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento dell indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, Reale Mutua corrisponde ai beneficiari la differenza tra l indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia maggiore. Se il corpo dell Assicurato non viene ritrovato, Reale Mutua liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Qualora risulti che l Assicurato sia vivo dopo che Reale Mutua ha pagato l indennizzo, quest ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata. L Assicurato avrà così diritto all indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati. 7.4 INVALIDITA PERMANENTE Reale Mutua liquida l indennizzo per invalidità permanente se l invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell infortunio. Il grado di invalidità permanente è accertato con riferimento ai valori ed ai criteri indicati nelle tabelle INAIL (allegato n. 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124) riportate al successivo punto L indennizzo è calcolato applicando la percentuale di invalidità accertata diminuita delle franchigie di seguito indicate: Autovetture: nessuna franchigia Ciclomotori e motocicli: franchigia del 3% Autocarri: nessuna franchigia per la prima componente di capitale assicurato, pari a , franchigia del 5% per la seconda componente pari all eccedenza a Se l invalidità permanente accertata è superiore al 15%, l indennizzo è liquidato applicando la percentuale di invalidità accertata alla somma assicurata per invalidità 52

58 permanente totale, senza alcuna franchigia. Reale Mutua riconosce un anticipo pari al 50% del presumibile indennizzo definitivo in caso di invalidità permanente stimata superiore al 25% in base alla documentazione acquisita. L Assicurato può richiedere l anticipo trascorsi 60 giorni dalla guarigione clinica. Se l infortunio determina un invalidità permanente accertata pari o maggiore del 60% della totale e qualora il conducente infortunato sia il Contraente, un suo ascendente o discendente oppure un familiare convivente, Reale Mutua mediante una polizza Vita assicura il pagamento di una rendita vitalizia rivalutabile dell importo iniziale lordo annuo di L effetto della polizza Vita è quello della data di sottoscrizione dell atto con il quale l Assicurato accetta la liquidazione a titolo definitivo dell indennizzo per invalidità permanente. Il pagamento della prima rata della rendita sarà effettuato trascorsi 12 mesi dall effetto della polizza Vita. La rendita sarà corrisposta fintanto che l Assicurato sarà in vita. 7.5 RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA Per la cura delle lesioni determinate da infortunio Reale Mutua rimborsa, fino alla concorrenza del massimale assicurato: a durante il ricovero, le spese sostenute per i trattamenti sanitari, per i diritti di sala operatoria e per le rette di degenza. Qualora le spese siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, Reale Mutua, in sostituzione del rimborso, corrisponde una diaria di 110 per ogni pernottamento, fino a 90 pernottamenti per sinistro; b dopo il ricovero o in assenza di ricovero, le spese sostenute per i trattamenti sanitari e per il noleggio di apparecchiature terapeutiche o ortopediche, con l applicazione di una franchigia di 50 per sinistro; le spese sostenute per cure e protesi dentarie rese necessarie da infortunio con l applicazione di una franchigia di 50 per sinistro. Le spese per il materiale prezioso e le leghe speciali impiegati nelle protesi sono rimborsabili fino alla concorrenza di Non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell infortunio. Qualora le spese siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l Assicurato sostenga le spese relative ai ticket, Reale Mutua rimborsa il corrispondente costo, senza applicazione della franchigia; c le spese sostenute per l assistenza infermieristica domiciliare, con il limite di 60 giornalieri per un massimo di 90 giorni per anno assicurativo; 53

59 d e le spese sostenute in caso di intervento riparatore del danno estetico per la chirurgia plastica fino a per sinistro purché l intervento stesso avvenga entro tre anni dal giorno dell infortunio provato da documentazione medica; le spese di trasporto dell Assicurato alla struttura sanitaria o al luogo di soccorso o da una struttura sanitaria all altra, con il limite di 520 o di in caso di intervento di eliambulanza. 7.6 DIARIA PER RICOVERO In caso di ricovero in un istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza, Reale Mutua corrisponde all'assicurato l'indennità giornaliera indicata in polizza per ogni giorno di ricovero, per un periodo non superiore a 365 giorni per ogni infortunio. COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI 7.7 DENUNCIA DELL INFORTUNIO La denuncia deve contenere la descrizione dell infortunio e l indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato; deve essere trasmessa, con avviso scritto, all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua entro tre giorni da quando il Contraente o gli aventi diritto ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art del Codice Civile. Successivamente l Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. L accertamento dei postumi di invalidità permanente deve essere effettuato nei territori della Repubblica italiana, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino. Per ottenere il rimborso delle spese di cura l Assicurato deve presentare i documenti di spesa in originale e la documentazione medica. La liquidazione viene effettuata a cura ultimata. Qualora intervenga il Servizio Sanitario Nazionale o altra assicurazione privata, detti originali possono essere sostituiti da copie con l attestazione del contributo erogato dal Servizio Sanitario Nazionale o delle spese rimborsate dall assicuratore privato. In caso di ricovero Reale Mutua corrisponde la diaria di cui all art. 7.6, se pattuita in polizza, dietro presentazione di copia della cartella clinica completa. 54

60 L Assicurato deve consentire alla visita dei medici di Reale Mutua e a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l Assicurato stesso. 7.8 CRITERI DI INDENNIZZABILITA Reale Mutua corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio. Se al momento dell infortunio l Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili solo le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, nella valutazione del grado di invalidità permanente le percentuali previste verranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. 7.9 CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI In caso di divergenza sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla pertinenza delle spese di cura si potrà procedere, mediante accordo tra l Assicurato e Reale Mutua, in alternativa al ricorso all Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dall Assicurato e da Reale Mutua e il terzo d accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l indennizzo dovuto, provvede entro 25 giorni al pagamento. L indennizzo verrà corrisposto in Italia. 55

61 Il diritto all indennizzo per l invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l infortunato muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l indennizzo sia stato pagato, Reale Mutua liquida ai beneficiari l importo già concordato, offerto ovvero se oggettivamente determinabile offribile all Assicurato, in base alle condizioni di polizza. Il rimborso delle spese sostenute all estero in valute diverse dall euro avverrà applicando il cambio contro euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea desunto dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro USA. Il rimborso verrà effettuato al cambio medio della settimana in cui la spesa è sostenuta. Le spese per i certificati restano a carico dell Assicurato. Il grado di invalidità permanente è accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni: TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE (Allegato n. 1 al D.P.R n. 1124) Descrizione Percentuale Sordità completa di un orecchio Destro Sinistro 15% Sordità completa bilaterale 60% Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35% Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi 40% Visus Visus Indennizzo dell occhio con Indennizzo dell occhio con perduto residuo acutezza visiva minore acutezza visiva maggiore (occhio peggiore) (occhio migliore) 1/10 9/10 1% 2% 2/10 8/10 3% 6% 3/10 7/10 6% 12% 4/10 6/10 10% 19% 5/10 5/10 14% 26% 6/10 4/10 18% 34% 7/10 3/10 23% 42% 8/10 2/10 27% 50% 9/10 1/10 31% 58% 10/ % 65% Note 1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio. 56

62 2. La valutazione è riferita all acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale. 3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda della entità del vizio di refrazione. 4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo. 5. In caso di afachia monolaterale: con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15% con visus corretto di 7/10 18% con visus corretto di 6/10 21% con visus corretto di 5/10 24% con visus corretto di 4/10 28% con visus corretto di 3/10 32% con visus corretto inferiore a 3/10 35% 6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo. Descrizione Percentuali Destro Sinistro Stenosi nasale assoluta unilaterale 8% Stenosi nasale assoluta bilaterale 18% Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzionalità masticatoria a. con possibilità di applicazione di protesi efficace 11% b. senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30% Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25% Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15% Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio 5% Anchilosi completa dell articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coestita immobilità della scapola 50% 40% Anchilosi completa dell articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità 57

63 58 della scapola Perdita del braccio 40% 30% a. per disarticolazione scapolo-omerale 85% 75% b. per amputazione al terzo superiore Perdita del braccio al 80% 70% terzo medio o totale dell avambraccio 75% 65% Perdita dell avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70% Perdita di tutte le dita della mano 65% 60% 55% Perdita del pollice e del primo metacarpo 35% 30% Perdita totale del pollice 28% 23% Perdita totale dell indice 15% 13% Perdita totale del medio 12% Perdita totale dell anulare 8% Perdita totale del mignolo 12% Perdita della falange ungueale del pollice 15% 12% Perdita della falange ungueale dell indice 7% 6% Perdita della falange ungueale del medio 5% Perdita della falange ungueale dell anulare 3% Perdita della falange ungueale del mignolo 5% Perdita delle due ultime falangi dell indice 11% 9% Perdita delle due ultime falangi del medio 8% Perdita delle due ultime falangi dell anulare 6% Perdita delle due ultime falangi del mignolo 8% Anchilosi totale dell articolazione del gomito con angolazione tra a. in semipronazione 30% 25% b. in pronazione 35% 30% c. in supinazione 45% 40% d. quando l anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 25% 20% Anchilosi totale dell articolazione del gomito in flessione massima o quasi 55% 50% Anchilosi totale dell articolazione del gomito in estensione completa o quasi a. in semipronazione 40% 35% b. in pronazione 45% 40% c. in supinazione 55% 50%

64 d. quando l anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione Anchilosi completa 35% 30% dell articolazione radio-carpica in estensione rettilinea Se vi è contemporaneamente 18% 15% abolizione dei movimenti di pronosupinazione a. in semipronazione 22% 18% b. in pronazione 25% 22% c. in supinazione Anchilosi completa 35% 30% coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole 45% Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non rende possibile l applicazione di un apparecchio di protesi 80% Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70% Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l applicazione di un apparecchio articolato 65% Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l applicazione di un apparecchio articolato 55% Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50% Perdita dell avampiede alla linea tarso-metatarso 30% Perdita dell alluce e corrispondente metatarso 16% Perdita totale del solo alluce 7% Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il 3% Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35% Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto Semplice accorciamento di un arto 20% inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11% Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dall allegato n. 1 al D.P.R. n. 1124, si conviene che la perdita della voce (afonia) è indennizzata con il 30% della somma assicurata per 59

65 invalidità permanente totale; la perdita parziale della voce non dà diritto ad alcun indennizzo. E inteso che, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l arto superiore destro varranno per l arto sinistro e viceversa. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell eventuale applicazione di presidi correttivi. Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei criteri e dei valori sopra indicati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nel caso in cui l invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella di cui sopra, la stessa viene determinata con riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione RINUNCIA ALLA RIVALSA Qualora l infortunio subito dall Assicurato sia imputabile a responsabilità di terzi, Reale Mutua rinuncia a dare corso all azione di rivalsa prevista dall art del Codice Civile. 60

66 GESTIONE AUTO DEL REALE CONTRATTO 8.1 FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE DELLA TARIFFA DI RESPONSABILITÀ CIVILE (la formula operante è quella richiamata nel modulo di polizza) 8.1.A FORMULA CON FRANCHIGIA La garanzia opera con franchigia per ogni sinistro nell ammontare precisato nel modulo di polizza. Il Contraente e l Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Reale Mutua l importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Reale Mutua conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. 8.1.B FORMULA BONUS/MALUS La garanzia prestata nella formula Bonus/Malus prevede che ad ogni contratto, in occasione della prima stipulazione o del rinnovo, venga assegnata una classe di merito in base alla quale sarà calcolato il premio. Le classi di merito ed i relativi coefficienti per la determinazione del premio sono indicati nella tabella seguente: Tabella delle classi di merito Classe di merito 1B 1A Coefficiente di determinazione del premio 0,47 0,47 0,50 0,53 0,56 0,59 0,62 0,66 0,71 0,76 0,80 0,85 0,90 0,96 1,00 1,18 1,50 1,95 2,25 2,50 61

67 L attribuzione dei contratti alle rispettive classi di merito avviene con le seguenti regole: 1 CONTRATTI PROVENIENTI DA ALTRE COMPAGNIE Il Contraente deve presentare l attestazione di rischio rilasciatagli dal precedente Assicuratore; in difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 con possibilità di revisione della classe e del premio corrisposto se entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto l attestazione verrà presentata. In presenza dell attestazione di rischio si opera come segue: a se il contratto era già stipulato nella formula Bonus/Malus, verrà inserito nella classe di merito indicata nella casella denominata CIP nell attestazione di rischio rilasciata dal precedente Assicuratore; qualora sull attestato siano riportati sinistri che hanno comportato l assegnazione del Malus, il contratto verrà inserito nella prima classe di merito superiore a quella indicata nella casella denominata CIP ; b se il contratto era stipulato in formula con franchigia (senza variazioni di premio al verificarsi o meno dei sinistri) verrà inserito in classe di merito 11 se dall attestato di rischio risulterà che nell ultima annualità non si sono verificati sinistri; in caso contrario verrà inserito in classe di merito 13; c se il contratto risulta scaduto da meno di un anno sarà inserito nella classe di merito indicata nell attestato; qualora siano trascorsi più di tre mesi dal rilascio dell attestazione l Assicurato dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt e 1893 del Cod. Civile, di non aver nel frattempo posto in circolazione l autovettura; d se il contratto risulta scaduto da più di un anno ma non oltre due anni sarà inserito nella classe di merito 18 salvo che l Assicurato non dichiari, ai sensi degli artt e 1893 del Cod. Civile, di non aver nel frattempo posto in circolazione l autovettura nel qual caso verrà inserito in classe di merito 14; e se il contratto risulta scaduto da più di due anni sarà inserito nella classe di merito 18; f se il contratto si riferisce ad autovettura già assicurata all estero, lo stesso verrà inserito in classe di merito 14 salvo che il Contraente consegni dichiarazione, rilasciata dal precedente Assicuratore, attestante l assenza di sinistri verificatisi negli anni precedenti alla stipulazione del nuovo contratto; in tal caso la classe di merito verrà ricostruita secondo la Tabella delle regole evolutive di seguito riportata; g se il precedente contratto era di durata temporanea sarà inserito nella classe di merito riportata nel contratto stesso; h se il contratto si riferisce ad autovettura per la quale è stata rilasciata appendice di cessione contratto, lo stesso verrà inserito, previa presentazione della relativa documentazione, in classe di merito 14; in difetto verrà assegnato alla classe di merito 18; i se il contratto è proveniente da Compagnia alla quale sia stata vietata l assunzione di nuovi affari o che sia 62

68 2 stata posta in liquidazione coatta amministrativa il Contraente deve: provare di aver fatto richiesta dell attestazione alla Compagnia od al Commissario Liquidatore; dichiarare, ai sensi degli artt e 1893 del Cod. Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell attestazione o, se la polizza si è risolta prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale era assegnata la polizza all ultimo rinnovo; consegnare l ultima attestazione di rischio rilasciata dalla Compagnia. l se il precedente contratto si riferisce ad autovettura colpita da furto totale, al nuovo contratto verrà assegnata la classe di merito CIP indicata sull attestazione di rischio relativa all ultima annualità effettivamente conclusa. In tale circostanza l Assicurato è tenuto a consegnare l attestazione dello stato del rischio, la copia di denuncia di furto e ad esibire il precedente contratto assicurativo. Qualora l autovettura rubata venga successivamente ritrovata e l Assicurato si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto eventualmente stipulato su tale autovettura sarà assegnata la classe di merito di ingresso. La classe di merito verrà assegnata sulla base degli elementi sopra indicati. CONTRATTI IN CORSO CON REALE MUTUA In occasione del rinnovo, il contratto scalerà di una classe di merito se per un intero periodo di osservazione della sinistrosità non sono stati pagati sinistri o non sono stati denunciati sinistri comportanti lesioni a persone per i quali sia stato posto a riserva un importo per un presumibile pagamento nelle annualità successive. Al contrario se si sono pagati uno o più sinistri o denunciati sinistri con danni a persone, non ancora liquidati ma portati a riserva, la classe di merito verrà maggiorata secondo la Tabella delle regole evolutive. È data facoltà al Contraente, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito ed ottenere la riduzione del premio, di rimborsare, all atto del rinnovo, gli importi liquidati da Reale Mutua per tutti o parte dei sinistri pagati nell ultima annualità. Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di contratto disdettato o di mancata accettazione delle nuove condizioni di premio alla scadenza. In tal caso Reale Mutua non riporterà il sinistro nell attestazione dello stato di rischio che l Assicurato dovrà utilizzare per la eventuale stipula di contratto con altra Impresa. Se un sinistro posto a riserva che abbia dato luogo all applicazione del Malus venisse definito come senza seguito, Reale Mutua provvederà, alla scadenza della prima annualità, ad assegnare il contratto alla classe di merito spettante come se il sinistro non fosse avvenuto con il conseguente conguaglio di premio, sempre ché il contratto sia sempre in essere con il Contraente originario. 63

69 3 EMISSIONE DI CONTRATTI PER AUTOVETTURE DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE, REIMMATRICOLAZIONE O VOLTURA IIl contratto relativo ad autovetture immatricolate per la prima volta od assicurate per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. sarà inserito in classe di merito 14. Qualora l Assicurato possa avvalersi di una preesistente attestazione di rischio rilasciatagli da Reale Mutua per un autovettura venduta, posta in conto vendita, demolita, distrutta, esportata definitivamente o rubata, la nuova autovettura, acquistata in sostituzione, verrà inserita nella classe di assegnazione della precedente. Il conto vendita deve essere comprovato mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli. In caso di autovettura rubata, l eventuale nuovo contratto dovrà essere stipulato entro il termine di dodici mesi dalla data del sinistro. Qualora il conto vendita non vada a buon fine o l autovettura rubata venga successivamente ritrovata e l Assicurato si sia già avvalso della facoltà sopra indicata, al nuovo contratto eventualmente stipulato su tale autovettura sarà assegnata la classe di merito di ingresso. In occasione della stipula del contratto l Assicurato dovrà presentare la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà dell autovettura o documento attestante che il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.; in difetto il contratto sarà assegnato alla classe di merito 18. Tabella delle regole evolutive Classe di merito 0 sinistri Classe di collocazione in base ai sinistri osservati 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 sinistri 1B 1A B 1B 1B A

70 8.1.C FORMULA PERSONALIZZAZIONE EVOLUTIVA La garanzia prestata nella formula di Personalizzazione Evolutiva prevede che ad ogni contratto, in occasione della prima stipula o del rinnovo annuale, venga assegnata rispettivamente una classe di ingresso od una classe di assegnazione in base alla quale sarà calcolato il premio. Le classi ed i relativi coefficienti per la determinazione del premio sono indicati nella Tabella delle classi di assegnazione della pagina seguente. Tabella delle classi di assegnazione L attribuzione dei contratti alle rispettive classi avviene con le seguenti regole: 1 CLASSE D INGRESSO Al fine della determinazione della classe di ingresso sono presi in considerazione i sinistri pagati o quelli che abbiano provocato danni a persone posti a riserva, accaduti: per contratti provenienti da altre Compagnie, nell anno di scadenza annuale del contratto ed in quello solare immediatamente precedente; per contratti provenienti da Reale Mutua, nell ultimo anno assicurativo antecedente la scadenza anniversaria del contratto. In base a quanto sopra e secondo i criteri sotto indicati il contratto è assegnato alla classe di ingresso: 4ª- in assenza di sinistri; tale assenza deve essere espressamente indicata nell attestato di rischio; non è quindi valida a tal fine l attestazione che non riporti l indicazione dei sinistri degli ultimi cinque anni; - nel caso di veicolo immatricolato in Italia per la prima volta od assicurato per la prima volta dopo 65

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