Le modifiche agli istituti contrattuali

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1 Le modifiche agli istituti contrattuali Carta industria 3 Cemento industria 4 Cemento PMI Confapi 6 Cemento PMI Confimi 8 Igiene ambientale aziende private 10 Lapidei industria 12 Lavanderie industria 14 Metalmeccanica industria 15 Metalmeccanica PMI Confapi 16 Metalmeccanica PMI Confimi 17 Mobilità 18 Occhiali industria 20 Penne spazzole e pennelli industria 22 Retifici meccanici da pesca 23 Taxi cooperative 24 Terziario Confesercenti 26 Tessili e affini PMI 28 Tessili industria 29 Trasporto a fune 31 Turismo Anpit 33 Il rinnovo contrattuale del mese Telecomunicazioni servizi di telefonia 35 1

2 Un mese di rinnovi I rinnovi contrattuali del mese di dicembre 39 Approfondimenti professionali Importanti novità nel rinnovo Autotrasporto merci e logistica per la classificazione e l orario L istituto della banca ore nei principali Ccnl La scheda di sintesi del Ccnl di Luca Vannoni 41 di Carlo Cavalleri e Ilaria Conte 48 Turismo Sistema impresa 55 2

3 Le modifiche agli istituti contrattuali Ccnl Carta industria (Ccnl 30 novembre 2016) Parti stipulanti Assografici, Assocarta e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl carta e stampa Trattamento di garanzia per i quadri La retribuzione annua effettiva del quadro, comprensiva di superminimo, premi o altri emolumenti comunque denominati, non può essere inferiore al trattamento economico tabellare annuo, maggiorato del 7%. Nel caso in cui la retribuzione effettivamente percepita nell'anno sia inferiore a questo minimo garantito (tabellare + 7%), la differenza sarà corrisposta nel mese di dicembre come "importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo". Scheda contrattuale Scadenza Ccnl 31/12/2019 Prossime variazioni programmate 1/1/2018 Minimi tabellari Mensilità 13 Divisore giornaliero 26 Divisore orario 173 Orario di lavoro 40 h/sett. 3

4 Le modifiche agli istituti contrattuali Ccnl Cemento industria (Ccnl 24 novembre 2015) Parti stipulanti Federmaco e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil Minimi tabellari Dal 1 dicembre 2017 i valori sono i seguenti: Livello Minimi Contingenza Indennità Superminimo di funzione collettivo Edr confederale Area direttiva/ ,23 533,43 41,32-10,33 Area direttiva/ ,63 530, ,33 Area direttiva/ ,02 523, ,33 Area concettuale/ ,57 523, ,33 Area concettuale/ ,61 523, ,33 Area concettuale/ ,29 519, ,33 Area specialistica/ ,82 519, ,33 Area specialistica/ ,86 517, ,33 Area specialistica/ ,04 517, ,33 Area qualificata/ ,72 515, ,33 Area qualificata/ ,89 515, ,33 Area esecutiva/1 917,85 513,24-7,75 10,33 Apprendisti professionalizzanti dall 1/4/2013 Livello Da mese A mese Minimo ,86 Area concettuale/ , , ,82 Area concettuale/ , , ,29 Area concettuale/ , , ,60 Area direttiva/ , ,02 Area direttiva/ , ,02 4

5 Le modifiche agli istituti contrattuali Area qualificata/2 Area specialistica/1 Area specialistica/2 Area specialistica/ , , , , , , , , , , ,82 Scheda contrattuale Scadenza Ccnl 31/12/2018 Prossime variazioni programmate 1/1/2018 Lavoro notturno Mensilità 13 Divisore giornaliero 26 Divisore orario 175 Orario di lavoro 40 h/sett. su 5 gg. 5

6 Le modifiche agli istituti contrattuali Ccnl Cemento PMI Confapi (ipotesi di accordo 24 gennaio 2017) Parti stipulanti Confapi Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil Minimi tabellari Dal 1 dicembre 2017 i valori sono i seguenti: Aree/Livelli Minimi Contingenza Superminimo Indennità collettivo di funzione Edr conf. Direttiva/ ,23 533,43-41,32 10,33 Direttiva/ ,49 530, ,33 Direttiva/ ,60 523, ,33 Concettuale/ ,85 523, ,33 Concettuale/ ,03 523, ,33 Concettuale/ ,57 519, ,33 Specialistica/ ,82 519, ,33 Specialistica/ ,00 517, ,33 Specialistica/ ,46 517, ,33 Qualificata/ ,00 515, ,33 Qualificata/ ,47 515, ,33 Esecutiva 917,13 513,24 7,75-10,33 Apprendisti professionalizzanti dall 1/1/2013 Livello Da mese A mese Minimo ,00 Concettuale/ , , ,82 Concettuale/ , , ,57 Concettuale/ , , ,03 Direttiva/ , ,60 Direttiva/ , ,60 6

7 Le modifiche agli istituti contrattuali Qualificata/2 Specialistica/1 Specialistica/2 Specialistica/ , , , , , , , , , , ,82 Apprendisti professionalizzanti dal 24/1/2017 Livello Da mese A mese Minimo ,13 Qualificata/ , , ,47 Specialistica/ , , ,00 Specialistica/ , , ,46 Specialistica/ , ,82 Scheda contrattuale Scadenza Ccnl 31/12/2018 Prossime variazioni programmate 1/6/2018 Egr Mensilità 13 Divisore giornaliero 26 Divisore orario 175 Orario di lavoro 40 h/sett. su 5 gg. 7

8 Le modifiche agli istituti contrattuali Ccnl Cemento PMI Confimi (ipotesi di accordo 13 giugno 2016) Parti stipulanti Aniem aderente a Confimi, Anier aderente a Confimi, e Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal- Uil Minimi tabellari Dal 1 dicembre 2017 i valori sono i seguenti: Aree/Livelli Minimi Contingenza Superminimo collettivo Indennità di funzione Edr conf. Direttiva/ ,23 533,43-41,32 10,33 Direttiva/ ,61 530, ,33 Direttiva/ ,03 523, ,33 Concettuale/ ,57 523, ,33 Concettuale/ ,60 523, ,33 Concettuale/ ,29 519, ,33 Specialistica/ ,82 519, ,33 Specialistica/ ,85 517, ,33 Specialistica/ ,03 517, ,33 Qualificata/ ,72 515, ,33 Qualificata/ ,90 515, ,33 Esecutiva 917,85 513,24 7,75-10,33 Apprendisti professionalizzanti dal 15/7/2014 Livello Da mese A mese Minimo ,85 Area Concettuale livello , , ,82 Area Concettuale livello , , ,29 Area Concettuale livello , , ,60 Area Direttiva livello , ,03 Area Direttiva livello ,57 8

9 Le modifiche agli istituti contrattuali Area Qualificati livello 2 Area Specializzati livello 1 Area Specializzati livello 2 Area Specializzati livello , , , , , , , , , , , ,82 Scheda contrattuale Scadenza Ccnl 31/12/2018 Prossime variazioni programmate 1/6/2018 Egr Mensilità 13 Divisore giornaliero 26 Divisore orario 175 Orario di lavoro 40 h/sett. su 5 gg. 9

10 Le modifiche agli istituti contrattuali Ccnl Igiene ambientale aziende private (verbale di accordo 6 dicembre 2016) Parti stipulanti Fise Assoambiente e Fp-Cigl, Fit-Cisl, UilTrasporti, Fiadel Minimi tabellari Dal 1 dicembre 2017 i valori sono i seguenti: Livelli Minimo Indennità di funzione Indennità integrativa Edr confederale Q 3.314,10 135,00 30,00 10, ,10-30,00 10,33 7A 2.657,15-30,00 10,33 7B 2.526,78-30,00 10,33 6A 2.403,99-30,00 10,33 6B 2.293,23-30,00 10,33 5A 2.179,95-30,00 10,33 5B 2.087,30-30,00 10,33 4A 1.996,67-30,00 10,33 4B 1.935,98-30,00 10,33 3A 1.874,19-30,00 10,33 3B 1.786,73-30,00 10,33 2A 1.779,66-30,00 10,33 2B 1.601,01-30,00 10,33 1A 1.440,91-30,00 10,33 1B 1.273,48-30,00 10,33 J 1.152,73-30,00 10,33 Apprendisti professionalizzanti dal 21/6/2012 Livello Da mese A mese Minimo 2B , ,01 3B , ,73 4B , ,98 5B , ,30 6B , ,23 10

11 Le modifiche agli istituti contrattuali 7B 8 Q , , , , , ,10 Scheda contrattuale Scadenza Ccnl 30/6/2019 Prossime variazioni programmate 1/3/2018 Egr Mensilità 14 Divisore giornaliero 26 Divisore orario 169 Orario di lavoro 38 h/sett. 11

12 Le modifiche agli istituti contrattuali Ccnl Lapidei industria (ipotesi di accordo 28 giugno 2016) Parti stipulanti Confindustria Marmomacchine, Anepla e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil Minimi tabellari Dal 1 dicembre 2017 i valori sono i seguenti: Categorie Minimi Contingenza Superminimo Edr confederale A S 1.808,03 531,34-10,33 A 1.663,30 528,18-10,33 B 1.355,97 521,48-10,33 CS 1.301,97 520,13-10,33 C 1.229,64 518,37-10,33 D 1.160,10 516,76-10,33 E 1.069,44 514,81-10,33 F 905,29 512,38 7,75 10,33 Apprendisti professionalizzanti dall 1/4/2013 Livello Da mese A mese Minimo ,97 A , , ,97 AS , , ,64 B , , ,44 C , , ,10 CS , ,97 D ,44 12

13 Le modifiche agli istituti contrattuali Scheda contrattuale Scadenza Ccnl 31/3/2019 Prossime variazioni programmate 1/6/2018 Egr Mensilità 13 Divisore giornaliero 25 Divisore orario 174 Orario di lavoro 40 h/sett. 13

14 Le modifiche agli istituti contrattuali Ccnl Lavanderie industria (ipotesi di accordo 13 luglio 2016) Parti stipulanti Assosistema-Confindustria e Filctem-Cigl, Femca-Cisl, Uiltec-Uil Elemento perequativo Nelle aziende prive di contrattazione aziendale, o nel caso che la contrattazione aziendale si concludesse senza accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, con la retribuzione di dicembre verrà erogata ai lavoratori una somma a titolo perequativo omnicomprensiva e non incidente sul Tfr pari a 200 euro annui. Tale importo deve essere riproporzionato per i casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di riferimento e di part-time, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Qualora la risoluzione del rapporto avvenga prima della data di corresponsione dell'elemento, questo verrà erogato all'atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto. Scheda contrattuale Scadenza Ccnl 31/3/2019 Prossime variazioni programmate 1/1/2018 Minimi tabellari Assistenza sanitaria integrativa Mensilità 13 Divisore giornaliero 26 Divisore orario 173 Orario di lavoro 40 h/sett. 14

15 Le modifiche agli istituti contrattuali Ccnl Metalmeccanica industria (verbale di accordo 26 novembre 2016) Parti stipulanti Federmeccanica Assistal e Fim-Cisl, Uilm-Uil Elemento di mensilizzazione Ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2008 a cui si applicava la Disciplina speciale, parte I, a partire dall anno 2009 con la retribuzione del mese di dicembre è riconosciuta un erogazione annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti quale Elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile ex Ccnl 20 gennaio In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetterà il pagamento dell Elemento sopra definito in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Festività Il verbale di accordo del 13 novembre 2013 ha previsto che ai soli dipendenti operai in forza alla data di applicazione in azienda del Ccnl 5 dicembre 2012, a compensazione del trattamento di festività riconosciuto per le festività infrasettimanali cadenti dal lunedì al venerdì e per la festività dell Epifania, qualora essa cada di sabato o di domenica, deve essere corrisposto un elemento retributivo annuo ragguagliato a 12 ore e 10 minuti, valorizzate con l importo retributivo in atto alla data di applicazione del Ccnl. Tale elemento retributivo sarà corrisposto con la retribuzione del mese di dicembre oppure potrà essere suddiviso in quote mensili. Scheda contrattuale Scadenza Ccnl 31/12/2019 Prossime variazioni programmate Mensilità 13 Divisore giornaliero 26 Divisore orario 173 1/6/2018 Elemento perequativo Assistenza integrativa Orario di lavoro 40 h/sett. 15

16 Le modifiche agli istituti contrattuali Ccnl Metalmeccanica PMI Confapi (accordo 3 luglio 2017) Parti stipulanti Unionmeccanica-Confapi e Fiom-Cigl, Fim-Cisl, Uilm-Uil Elemento di mensilizzazione Ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2008, ai quali si applica la categoria giuridica "Operai", con la retribuzione del mese di dicembre, è riconosciuta un erogazione annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti a titolo di superminimo individuale non assorbibile. Scheda contrattuale Scadenza Ccnl 31/10/2020 Prossime variazioni programmate 1/1/2018 Assistenza sanitaria integrativa Mensilità 13 Divisore giornaliero 26 Divisore orario 173 Orario di lavoro 40 h/sett. 16

17 Le modifiche agli istituti contrattuali Ccnl Metalmeccanica PMI Confimi (ipotesi di accordo 22 luglio 2016) Parti stipulanti Confimi impresa meccanica e Fim-Cisl, Uilm-Uil Elemento di mensilizzazione Ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2008, ai quali si applica la categoria giuridica "Operai", con la retribuzione del mese di dicembre è riconosciuta un erogazione annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti a titolo di superminimo individuale non assorbibile. Scheda contrattuale Scadenza Ccnl 31/5/2019 Prossime variazioni programmate 1/6/2018 Elemento retributivo annuo Mensilità 13 Divisore giornaliero 26 Divisore orario 173 Orario di lavoro 40 h/sett. 17

18 Le modifiche agli istituti contrattuali Ccnl Mobilità (verbale di accordo 16 dicembre 2016) Parti stipulanti Agens, con l'assistenza di Federtrasporto Ancp, Uniferr, Legacoopservizi, Federlavoro- Confcooperative e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl trasporti, Fast ferrovie, Orsa ferrovie Minimi tabellari Dal 1 dicembre 2017 i valori sono i seguenti: Livello Minimo Indennità di funzione Q ,10 250,00 Q ,40 130,00 A 2.013,90 - B ,00 - B ,80 - B ,40 - C ,30 - C ,90 - D ,50 - D ,70 - D ,30 - E ,90 - E ,40 - E ,00 - F ,40 - F ,00 - Apprendisti professionalizzanti dal 1 settembre 2012 Livello Da mese A mese Minimo A , ,90 B , ,40 C , ,90 D , ,30 E ,40 18

19 Le modifiche agli istituti contrattuali ,00 F ,00 Q , ,40 Scheda contrattuale Scadenza Ccnl 31/12/2017 Prossime variazioni programmate - Mensilità 14 Divisore giornaliero 26 Divisore orario 160 Orario di lavoro 38 h/sett. distribuite di norma su 5 gg. 19

20 Le modifiche agli istituti contrattuali Ccnl Occhiali industria (ipotesi di accordo 19 luglio 2016) Parti stipulanti Anfao e Femca-Fisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil Elemento perequativo Al fine di favorire e semplificare la contrattazione di II livello, le Parti condividono l opportunità di esami congiunti, che possano definire un contratto aziendale con contenuti economici. In assenza di contrattazione collettiva aziendale, o nel caso in cui la contrattazione si chiudesse senza un formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, verrà erogata con la retribuzione del mese di dicembre una somma lorda annua a titolo perequativo, onnicomprensiva e non incidente sul Tfr. Tali importi lordi saranno pari a: 310 euro per gli anni 2016 e 2017; 320 euro per l'anno Tali importi saranno erogati, rispettivamente, con la retribuzione di dicembre di ciascun anno. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di riferimento, la cifra sarà riproporzionata pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestato dal lavoratore, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e sarà altresì riproporzionata in caso di attività part-time. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro intervenisse antecedentemente al momento della corresponsione dell'elemento perequativo, in assenza di contratto aziendale, I importo proporzionalmente maturato, verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto. Scheda contrattuale Scadenza Ccnl 31/12/2018 Prossime variazioni programmate 1/2/2018 Minimi tabellari Mensilità 13 Divisore giornaliero 26 20

21 Le modifiche agli istituti contrattuali Divisore orario 173 (156 turnisti 6x6) Orario di lavoro 40 h/sett. 21

22 Le modifiche agli istituti contrattuali Ccnl Penne spazzole e pennelli industria (ipotesi di accordo 22 novembre 2016) Parti stipulanti Assoscrittura, Assospazzole e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil Elemento perequativo In assenza di contrattazione collettiva aziendale, o nel caso in cui la contrattazione si chiudesse senza un formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, verrà erogata con la retribuzione del mese di dicembre una somma lorda annua a titolo perequativo, onnicomprensiva e non incidente sul Tfr. Tali importi lordi saranno pari a: 265 euro per gli anni 2016 e 2017; 275 euro per l'anno Tali importi saranno erogati, rispettivamente, con la retribuzione di dicembre 2016, dicembre 2017 e dicembre In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di riferimento, la cifra sarà riproporzionata, pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestato dal lavoratore, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e sarà altresì riproporzionata in caso di attività a part-time. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro intervenisse antecedentemente al momento della corresponsione dell'elemento perequativo, in assenza di contratto aziendale, l'importo proporzionalmente maturato, verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto. Scheda contrattuale Scadenza Ccnl 31/3/2018 Prossime variazioni programmate 1/2/2018 Minimi tabellari Mensilità 13 Divisore giornaliero 26 Divisore orario Orario di lavoro 173,33 (156 per i turnisti 6x6 per le ore prestate fino alla 40ª settimanale) 40 h/sett. 22

23 Le modifiche agli istituti contrattuali Ccnl Retifici meccanici da pesca (ipotesi di accordo 27 luglio 2017) Parti stipulanti Federpesca e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil Elemento perequativo I lavoratori in forza dal 27 luglio 2017, in aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici, verrà erogata con la retribuzione del mese di dicembre 2017 a titolo perequativo, una cifra annua di 285 euro. Per quanto concerne l'anno successivo, l'importo sarà di 300 euro sempre con erogazione nel mese di dicembre. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di riferimento (2017/2018) la cifra sarà riproporzionata, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e sarà altresì riproporzionata in caso di attività part-time. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente al momento della corresponsione dell'elemento perequativo, fermi restando i criteri di maturazione dello stesso, l'importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto. Scheda contrattuale Scadenza Ccnl 30/6/2019 Prossime variazioni programmate 1/1/2018 Minimi tabellari Mensilità 13 Divisore giornaliero 26 Divisore orario 173 Orario di lavoro 40 h/sett., normalmente 8 ore giornaliere distribuite normalmente nei primi 5 giorni della settimana 23

24 Le modifiche agli istituti contrattuali Ccnl Taxi cooperative (verbale di accordo 29 novembre 2016) Parti stipulanti Federlavoro e servizi Confcooperative, Ancst Legacoop Agci-Psl e U.Ni.Ca. taxi, Filt- Cgil Fit-Cisl, Uil-Trasporti Una tantum Ai lavoratori in forza al 29 novembre 2016 spetta a titolo di una tantum un importo forfettario di 240 euro al livello C3, da corrispondere, in 3 rate, con le retribuzioni dei mesi di dicembre 2016, giugno e dicembre 2017, nei seguenti importi: Livello Una tantum dicembre 2017 F/1 93,54 E/1 88,62 D/1 83,69 C/3 80,00 C/2 76,92 C/1 73,85 B/1 70,15 A/1 61,54 L'importo forfettario, non utile ai fini degli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali, né per il calcolo del Tfr, è proporzionalmente ridotto sulla base dei mesi di effettivo servizio, considerando le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni come mese intero e trascurando quelle inferiori. Per i rapporti a tempo parziale l'una tantum si riproporziona sulla base dell'effettiva prestazione. Scheda contrattuale Scadenza Ccnl 28/2/2019 Prossime variazioni programmate 1/1/2018 Minimi retributivi Assistenza sanitaria integrativa Mensilità 14 Divisore giornaliero 26 (orari su 6 gg.) e 22 (orari su 5 gg.) 24

25 Le modifiche agli istituti contrattuali Divisore orario Orario di lavoro 173 (orari su 40 h/sett.) e 195 (orari su 45 h/sett.). 40 h/sett. (45 h/sett. per i conducenti taxi) 25

26 Le modifiche agli istituti contrattuali Ccnl Terziario Confesercenti (ipotesi di accordo 12 luglio 2016) Parti stipulanti Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil Elemento economico di garanzia L'elemento economico di garanzia è disciplinato secondo i seguenti principi: verrà erogato con la retribuzione di dicembre 2017; compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al novembre 2017 che risultino iscritti nel Libro Unico da almeno 6 mesi; l'azienda calcolerà l'importo spettante, secondo quanto previsto dall'articolo 191, in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1 maggio ottobre 2017; per i lavoratori a tempo parziale, l'importo sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità di cui all'articolo 76, Ccnl; l'importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. l'importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal Ccnl Terziario, che venga corrisposto successivamente al 1 gennaio 2016; si tratta di un istituto sperimentale legato alla durata del rinnovo; importo: Tipologia di azienda Aziende fino a 10 dipendenti Aziende a partire da 11 dipendenti Quadri, I e II Operatori di Operatori di III e IV livello V e VI livello livello vendita 1 vendita Scheda contrattuale Scadenza Ccnl 31/12/2017 Prossime variazioni programmate 1/4/2018 Una tantum 26

27 Le modifiche agli istituti contrattuali Mensilità 14 Divisore giornaliero 26 Divisore orario 168 (personale a 40 h/sett.) 182 (42 h/sett.) 195 (45 h/sett.) Orario di lavoro 40 h/sett., ovvero 39 o 38, con assorbimento di permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro e ex festività 27

28 Le modifiche agli istituti contrattuali Ccnl Tessili e affini PMI (ipotesi di accordo 12 ottobre 2016) Parti stipulanti Uniontessile-Confapi e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil Una tantum comparto Tessili vari, torcitura e filatura serica Con riferimento al periodo aprile 2013-ottobre 2015, viene riconosciuto un importo forfettario una tantum pari a euro complessivi. Tale somma verrà erogata in tranche di pari importo alle normali scadenze mensili (compresa la 13ª mensilità), a partire dal mese di aprile 2016 fino al mese di dicembre Eventuali somme erogate a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali, in qualunque forma corrisposte, saranno assorbite fino a concorrenza dall'importo suddetto. In caso di risoluzione del rapporto prima della completa erogazione dell'una tantum, il residuo verrà liquidato con le competenze di fine rapporto. L'una tantum sarà commisurata all'anzianità di servizio maturata e all'orario prestato nel periodo suddetto con riduzione proporzionale nei casi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga o contratto di solidarietà. L'una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto legale o contrattuale né del Tfr. Le aziende che, nel periodo della corresponsione dell'una tantum, si trovino in situazioni di crisi certificata, con ricorso ad ammortizzatori sociali per almeno 12 mesi o a una procedura concorsuale, potranno sottoscrivere accordi aziendali per concordare uno slittamento dei termini di erogazione dell'una tantum. Scheda contrattuale Scadenza Ccnl 31/3/2019 Prossime variazioni programmate - Mensilità 13 Divisore giornaliero 26 Divisore orario Orario di lavoro 173 (40 h/sett.) 169 (39 h/sett.) 156 (36 h/sett.) 40 h/sett. 28

29 Le modifiche agli istituti contrattuali Ccnl Tessili industria (verbale di accordo 9 novembre 2015) Parti stipulanti Uniontessile Confapi e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil Una tantum In seguito all'accordo di confluenza del comparto Tessili vari, torcitura e filatura serica nel Ccnl Tessili e abbigliamento PMI, relativamente al periodo aprile 2013-ottobre 2015, è stata riconosciuta, a titolo di una tantum contrattuale, la somma lorda complessiva pari a euro. Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata e all'orario di lavoro prestato nel suddetto periodo, con riduzione proporzionale nelle ipotesi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga o contratto di solidarietà. L'importo dell'una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale, né del Tfr. L'erogazione dell'una tantum è prevista con tranche di pari importo alle normali scadenze retributive mensili, comprensive della tredicesima mensilità, a partire dal mese di aprile 2016 sino al mese di dicembre In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima dell'avvenuta completa erogazione dell'una tantum, gli importi non ancora versati sono da liquidare al lavoratore unitamente alle spettanze di fine rapporto. Le somme già erogate a titolo di acconto sui futuri aumenti e/o sull'una tantum per vacanza contrattuale dal 1 aprile 2013 al 9 novembre 2015, in qualunque forma corrisposte e comunque denominate, sono assorbite fino a concorrenza dall'importo complessivo di euro. Le sole aziende che - nel periodo previsto dall accordo per la corresponsione dell'una tantum - si trovino in situazione di difficoltà certificata dal ricorso ad ammortizzatori sociali straordinari per almeno 12 mesi consecutivi o abbiano avviato una procedura concorsuale, possono sottoscrivere accordi collettivi aziendali e/o con le OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative per lo slittamento dei termini di erogazione dell'una tantum. Scheda contrattuale Scadenza Ccnl 31/3/

30 Le modifiche agli istituti contrattuali Prossime variazioni programmate - Mensilità 13 Divisore giornaliero 26 Divisore orario 173 Orario di lavoro 40 h/sett. 30

31 Le modifiche agli istituti contrattuali Ccnl Trasporto a fune (verbale di accordo 12 maggio 2016) Parti stipulanti Anef e Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Savt Minimi tabellari Dal 1 dicembre 2017 i valori sono i seguenti: Livello Minimo Contingenza Indennità di funzione 1 S Q 1.824,43 528,67 118,79 1 S 1.824,43 528,67-1 Q 1.694,22 526,67 118, ,22 526, ,38 522, ,04 520, ,59 517, ,64 515, ,77 514, ,02 511,21 - Apprendisti professionalizzanti dall 1/5/2013 Livello Da mese A mese Minimo , , , ,54 1S , , , , , , , , , , , , ,19 31

32 Le modifiche agli istituti contrattuali , , , ,63 Scheda contrattuale Scadenza Ccnl 30/4/2019 Prossime variazioni programmate 1/12/2018 Minimi tabellari Mensilità 14 Divisore giornaliero 26 Divisore orario 173 Orario di lavoro 40 h/sett. distribuito su 5 o 6 giornate lavorative 32

33 Le modifiche agli istituti contrattuali Ccnl Turismo Anpit (Ccnl 23 maggio 2017) Parti stipulanti Anpit, Aiav, Unica, Cidec, Confimprenditori, Pmi Italia, Uai-Tcs e Cisal Terziario, Cisal Interpretazione contrattuale Enbic n. 33/2017 L Ente bilaterale confederale (Enbic), con l interpretazione contrattuale n. 33/2017, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina del lavoro stagionale e del lavoro intermittente contenuta nel Ccnl Turismo, agenzie di viaggio e pubblici esercizi sottoscritto dalle parti sociali il 23 maggio Tale interpretazione ha valore vincolante a decorrere dal 1 dicembre Lavoro stagionale (articolo 56) La Commissione bilaterale Enbic ha confermato che la durata massima prevista dall articolo 56 del Ccnl per il lavoro stagionale, pari a 8 mesi nell anno solare, è riferita al solo lavoro a tempo determinato stagionale tipico, ovvero per le attività esplicitamente elencate nel D.P.R. 1525/1963. Sono da escludere da tale computo i periodi svolti dal lavoratore nella medesima azienda con altre tipologie contrattuali (ad esempio lavoro intermittente o lavoro a tempo determinato) per l esecuzione di attività che, pur essendo correlate al lavoro stagionale, ovvero contraddistinte da periodi di forte intensificazione annuale (periodo estivo/invernale), non rientrano in quelle previste dal D.P.R. 1525/1963. Le condizioni per l attivazione del lavoro stagionale sono le seguenti: attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate da aziende turistiche che abbiano, nell anno solare, un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi. lavoratori che operano in un azienda turistica e che, effettivamente, rendano la loro specifica prestazione in attività le quali, nel rispetto dei criteri stagionalità, hanno un periodo di inattività annuale non inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi. Lavoro intermittente (articolo 84) La Commissione bilaterale Enbic ha ammesso la possibilità di instaurare un contratto di lavoro intermittente per l attività di trattamenti antiparassitari e potatura degli alberi con cadenza 33

34 Le modifiche agli istituti contrattuali pluriennale e annuale, in quanto tale attività è riconducibile alle fattispecie previste dal Ccnl (articolo 84, comma 1) per le quali è ammessa tale tipologia contrattuale. L instaurazione del contratto intermittente non può essere continuazione di analoghe mansioni svolte con contratto stagionale. Scheda contrattuale Scadenza Ccnl 30/4/2020 Prossime variazioni programmate 1/5/2018 Minimi tabellari Mensilità 13 Divisore giornaliero 26 Divisore orario 173 Orario di lavoro 40 h/sett., distribuite su 5 o 6 gg. 34

35 Il rinnovo contrattuale del mese Telecomunicazioni servizi di telefonia (accordo di programma per il rinnovo) Data accordo 23 novembre 2017 Parti stipulanti Assocomunicazioni-Asstel e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil Premesso che: - Il settore delle telecomunicazioni, strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese e per la realizzazione dei progetti di cui all'agenda digitale ed ai Piani europei, ha affrontato in questi anni sfide molto complesse indotte da mercati sempre più aperti e competitivi. - Dette sfide si caratterizzano per il livello crescente di innovazione tecnologica che richiede sempre maggiori investimenti che si confrontano, però, con una riduzione significativa dei ricavi determinata anche da modifiche regolatorie e da dinamiche strettamente concorrenziali. - Si aggiunga la profonda trasformazione che interesserà sempre più il mercato del lavoro, chiamato a coniugare l'allungamento della vita lavorativa con nuovi processi di lavoro, con l'accelerazione della digitalizzazione e con la necessaria flessibilità dei mestieri. - Le sfide imposte al settore richiedono, pertanto, lo sviluppo di una competizione sempre più basata sulla qualità del servizio reso, sulla capacità di innovazione di processo e di prodotto, sullo sviluppo e aggiornamento delle professionalità, tutti elementi che presuppongono la valorizzazione del fattore lavoro. - Più in particolare, l'intera filiera delle comunicazioni del Paese nell'ultimo triennio si è connotata per una serie di eventi di trasformazione importanti e di processi di profonda riorganizzazione che hanno interessato i principali operatori nazionali nell'ambito di un contesto sempre più complesso, soprattutto per il settore dei contact center in outsourcing, che comporta per le parti l'impegno a ricercare adeguate soluzioni, anche sotto l'aspetto del lavoro e della relativa organizzazione. - Detto scenario ha condizionato fin qui il tavolo di confronto per il rinnovo del "Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni" (di seguito: Ccnl Tlc) scaduto il 31 dicembre Le parti, a tal fine, nel riconoscere e riconfermare la validità e il ruolo del contratto collettivo nazionale di categoria quale strumento di regolazione generale del lavoro e del livello dei trattamenti economici minimi di garanzia, condividono l'obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione di secondo livello, quale strumento virtuoso per il miglioramento della redditività e della produttività a vantaggio dei lavoratori e delle imprese, e l'intento di definire univocamente le materie ad essa demandate in modo da assicurare le necessarie coerenze nell'ambito del settore. - A tal fine le parti riconoscono il ruolo centrale del sistema delle relazioni industriali, e della relativa qualità, quale ambito strategico per indirizzare i processi settoriali e aziendali necessari per creare condizioni di 35

36 Il rinnovo contrattuale del mese competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo per una occupabilità e rioccupabilità sostenibili, e favorire lo sviluppo di un modello innovativo di welfare. - In tale quadro le parti riconfermano la necessità di promuovere interventi sul versante della formazione volti a favorire la riqualificazione ed il riposizionamento in atto nella filiera, tenuto conto dell'impatto che l'innovazione digitale è destinata a produrre anche in ordine alle competenze e alle professionalità del personale del settore. Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: 1. Le premesse formano parte integrante della presente intesa. 2. La durata del vigente Ccnl Tlc viene prorogata fino al 30 giugno Le parti confermano in particolare quanto sottoscritto con l'accordo del 30 maggio 2016 per la gestione del personale nel caso di successione di imprese in occasione dei cambi di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center nei casi di cambio appalto per le attività di Call Center in outsourcing che modifica il testo dell'articolo 53 del predetto Ccnl Tlc in attuazione di quanto previsto in materia dalla L. 11/ Le organizzazioni sindacali si impegnano a presentare una piattaforma unitaria entro il 31 marzo 2018 ed Asstel, di conseguenza e in applicazione di quanto previsto dal Ccnl Tlc stesso, avvierà il confronto entro un mese dalla data di presentazione della piattaforma stessa. Le parti si danno atto della reciproca volontà di costruire le condizioni affinché il rinnovo del Ccnl Tlc possa avvenire in tempi brevi. 5. In tale ambito le parti si impegnano, a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ad avviare in via preliminare rispetto al prossimo rinnovo del Ccnl, un confronto finalizzato a delineare il relativo quadro di riferimento tenendo conto, in coerenza con quanto in premessa, del rispetto dei principi e dei temi in appresso richiamati che restano fondamentali per il buon esito della futura contrattazione. In particolare: - adeguamento alle disposizioni del Testo Unico sulla rappresentanza e alla disciplina interconfederale tempo per tempo vigente; estensione dell'ambito di applicazione del Ccnl Tlc e sua semplificazione; valorizzazione della contrattazione di secondo livello quale strumento che, rispondendo alle esigenze di flessibilità connesse ai diversificati contesti organizzativi aziendali, consenta uno scambio virtuoso tra efficienza/produttività e retribuzioni coniugando incrementi di produttività misurabili e quote di salario, anche attraverso la valorizzazione dell'utilizzo da parte dei singoli lavoratori dei servizi welfare; - attenzione specifica alle attività di customer care attraverso l'individuazione di normative e soluzioni che, nell'ottica di un continuo miglioramento della qualità del servizio, favoriscano le condizioni di sostenibilità complessiva anche rispetto a idonee condizioni di conciliazione vita-lavoro; - aggiornamento del Ccnl Tlc tenuto conto delle previsioni normative vigenti; - sviluppo della "Cultura di settore" basata sull'evoluzione del "Forum", sulla creazione di un nuovo strumento bilaterale che operi per sostenere l'occupabilità e la rioccupabilità delle persone attraverso i diversi canali formativi esistenti, anche in un'ottica di welfare inclusivo ed avanzato. Con l'occasione i trattamenti economici del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione vengono adeguati come da tabelle allegate. 36

37 Il rinnovo contrattuale del mese Aumenti retributivi - Elemento retributivo separato - Welfare AUMENTI RETRIBUTIVI Livelli Parametro Aumenti dei minimi tabellari dal Aumenti dei minimi tabellari dal 1 gennaio luglio 2018 Quadri ,58 27, ,60 24,60 5 S 168,51 20,94 20, ,00 20, ,02 18, ,52 16, ,66 14, ,42 12,42 Ers Con decorrenza 1 luglio 2018 è riconosciuto un Elemento retributivo separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue. Livelli Parametro Ers dal 1 luglio 2018 Quadri , ,30 5 S 168,51 10, , , , , ,21 Tale importo è escluso dalla base di calcolo del Tfr ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi. Welfare A decorrere dal 1 luglio 2018 le aziende attiveranno a beneficio dei lavoratori dipendenti strumenti di welfare esigibili fino a totale concorrenza di 120 euro. Detto costo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale. Tale misura sarà riconosciuta solo per l'anno Ai fini di quanto previsto con il presente accordo, le aziende, in sede di esame congiunto con le rappresentanze sindacali costituite in azienda, individueranno una gamma di beni e servizi coerenti con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della vita personale e familiare, privilegiando quelli con le finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale, previdenziale e sanitaria e comunque nell'ambito delle previsioni vigenti di legge. I lavoratori potranno comunque destinare la suddetta somma al Fondo Telemaco, secondo le modalità previste dal Fondo stesso, fermo restando che il costo a carico azienda non può in ogni caso superare la somma di 120 euro (euro centoventi,00) ovvero l'importo riproporzionato ai sensi del periodo che precede. 37

38 Il rinnovo contrattuale del mese Retribuzione contrattuale Livelli Parametro Ex contingenza Edr Ers al 1 luglio 2018 Minimi al 1 gennaio 2018 Minimi al 1 luglio 2018 Quadri ,91 10,33 13, , , ,99 10,33 12, , ,01 5s 168,51 521,08 10,33 10, , , ,08 10,33 10, , , ,83 10,33 9, , , ,07 10,33 8, , , ,03 10,33 7,33 898,77 913, ,26 10,33 6,21 762,14 774,56 Ai lavoratori inquadrati al 7 livello è corrisposto un elemento retributivo pari a 59,39 euro lordi. Ai Quadri è corrisposta un'indennità di funzione pari a 98,13 euro mensili lordi, comprensivi dell'elemento retributivo previsto per i lavoratori inquadrati nel 7 livello. 38

39 Un mese di rinnovi I rinnovi contrattuali del mese di dicembre a cura della Redazione Ccnl Autotrasporto merci e logistica Parti stipulanti Aite, Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, Traspoto unito FIAP, assistite da Confetra; Anita; Fai, Assotir, Federtraslochi, Federlogistica, Fiap, Unitai Data accordo assistiteb da Conftrasporto; Cna Fita; Confartigianato trasporti; Claai con Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. Conftrasporto, Assotir e Anita hanno sottoscritto l ipotesi di accordo con riserva di approvazione dei propri organi direttivi, mentre le organizzazione datoriali del settore cooperativo, particolarmente interessato all area della logistica, non hanno siglato il rinnovo. Ipotesi di accordo di rinnovo 3 dicembre 2017 Decorrenza e scadenza 3 dicembre dicembre 2019 Molte sono le novità di interesse del rinnovo: viene stabilita una nuova classificazione del personale viaggiante, è stata rinnovata la parte economica, è stato eliminato il divieto di utilizzo del lavoro intermittente nel settore, sono state previste misure in materia di cambi appalto e per la lotta all assenteismo e molto altro ancora. Per la piena efficacia, il rinnovo sarà oggetto di consultazione dei lavoratori, da effettuarsi entro il 31 gennaio I nuovi minimi decorrono dal 1 febbraio 2018, mentre con la retribuzione di marzo 2018 sarà corrisposta la prima tranche dell una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale pari a 200 euro (100 euro a novembre). Ccnl Poste italiane (14 aprile 2011) Parti stipulanti Poste Italiane Spa e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, Failp-Cisal, Confsal-Comunicazioni e Ugl-Comunicazioni Data accordo Ipotesi di rinnovo Ccnl 30 novembre 2017 Decorrenza e scadenza 30 novembre dicembre 2018 Il Ccnl riconosce un nuovo trattamento retributivo a decorrere da febbraio 2018, con successivo aumento a ottobre 2018, e un importo una tantum con le competenze di gennaio

40 Un mese di rinnovi Ccnl Studi professionali (17 aprile 2015) Parti stipulanti Confprofessioni e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs Data accordo Accordo quadro 27 novembre 2017 In data 27 novembre 2017 è stato siglato l'accordo quadro per l avvio della contrattazione di secondo livello per gli studi professionali, anche attraverso indicazioni alle parti sociali regionali, e per l attivazione di sportelli territoriali da parte di Ebipro. Ccnl Telecomunicazioni - servizi di telefonia (1 febbraio 2013) Parti stipulanti Assotelecomunicazioni Asstel e Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil Data accordo Ipotesi di accordo ponte 23 novembre 2017 Decorrenza e scadenza 23 novembre giugno 2018 Con l accordo siglato il 23 novembre 2017, le parti sociali, oltre a posticipare la scadenza del Ccnl vigente al 30 giugno 2018, hanno previsto, con decorrenza 1 luglio 2018, un nuovo trattamento retributivo, con il riconoscimento di un elemento retributivo separato per strumenti di welfare per i dipendenti fino a concorrenza di 120 euro. Ccnl Turismo Anpit (23 maggio 2017) Parti stipulanti Anpit, Aiav, Unica, Cidec, Confimprenditori, Pmi Italia, Uai-Tcs e Cisal Terziario, Cisal Data accordo Enbic, interpretazione contrattuale n. 33/2017 La Commissione bilaterale Enbic ha diramato un interpretazione autentica contrattuale sul lavoro intermittente e stagionale per il Ccnl turismo, agenzie di viaggio e pubblici esercizi. 40

41 Approfondimenti professionali Importanti novità nel rinnovo Autotrasporto merci e logistica per la classificazione e l orario di Luca Vannoni consulente del lavoro In data 3 dicembre 2017 è stato sottoscritto da Aite, Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, Traspoto unito Fiap, assistite da Confetra; Anita; Fai, Assotir, Federtraslochi, Federlogistica, Fiap, Unitai assistiteb da Conftrasporto; Cna Fita; Confartigianato trasporti; Claai con Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, il rinnovo del Ccnl per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica. Nel commento che segue sarà analizzata la disciplina in materia di classificazione e orario di lavoro. Introduzione Dopo una lunga trattativa, nell imminenza di un annunciato sciopero, ora revocato, è stato rinnovato il Ccnl Autotrasporto merci e logistica, da parte di: Aite, Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, Traspoto unito Fiap, assistite da Confetra; Anita; Fai, Assotir, Federtraslochi, Federlogistica, Fiap, Unitai, assistite da Conftrasporto; Cna Fita; Confartigianato trasporti; Claai con Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. Conftrasporto, Assotir e Anita hanno sottoscritto l ipotesi di accordo con riserva di approvazione dei propri organi direttivi, mentre le organizzazione datoriali del settore cooperativo, particolarmente interessato all area della logistica, non hanno siglato il rinnovo: con quest ultime proseguono le trattative. L obiettivo delle organizzazioni sindacali della logistica Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti è la definizione, con il coinvolgimento delle parti sociali e dei 4 Ministeri dello sviluppo economico, dei trasporti, del lavoro e dell interno, di un protocollo anti dumping contrattuale e sociale. L ipotesi d accordo sarà oggetto della consultazione dei lavoratori, da effettuarsi entro il 31 gennaio La scadenza del nuovo rinnovo è fissata al 31 dicembre Tra le tante novità introdotte, si approfondiscono ora le nuove disposizioni in materia di inquadramento dei lavoratori e di orario. 41

42 Approfondimenti professionali Trattamento temporaneo per i nuovi assunti Come strumento per incentivare gli incrementi dell occupazione, viene previsto un trattamento temporaneo speciale di durata triennale per le aziende che sottoscriveranno appositi contratti di secondo livello, in caso di incremento dell organico con contratti a tempo indeterminato anche a tempo parziale, a condizione che nell ultimo anno non abbiano proceduto con licenziamenti collettivi. Tale trattamento temporaneo comporta che: 1. la maturazione di Rol, ex festività e permessi, per il primo anno, è pari al 30%: 12 ore di Rol ed ex festività pari a 1 giornata per il personale non viaggiante; 1 giornata di ex festività e 1,5 giornate di permessi per il personale viaggiante; 2. la maturazione di Rol, ex festività e permessi, per il secondo anno, è pari al 60%: 24 ore di Rol ed ex festività pari a 2,5 giornate per il personale non viaggiante; 2,5 giornate di ex festività e 2,5 giornate di permessi per il personale viaggiante; 3. la maturazione di Rol, ex festività e permessi, per il secondo anno, è pari al 90%: 36 ore di Rol ed ex festività pari a 3,5 giornate per il personale non viaggiante; 4 giornate di ex festività e 4 giornate di permessi per il personale viaggiante; 4. dal 4 anno, la maturazione segue le regole ordinarie per la generalità dei lavoratori. Inoltre, per tutti i 3 anni i lavoratori interessati non matureranno scatti di anzianità. Infine, nel caso l impresa fruisca per le medesime assunzioni di incentivi o agevolazioni, il trattamento temporaneo avrà durata pari a 2 anni. Classificazione del personale Molte sono le novità per quanto riguarda la classificazione del personale. Innanzitutto, relativamente al livello 6 junior, il passaggio al 6 livello è impostato con nuovi automatismi: dopo 24 mesi per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 2018; dopo 18 mesi per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 2019; dopo 12 mesi per i lavoratori assunti dal 1 gennaio Cambia anche l inquadramento per il personale viaggiante, ora ricompreso nell area professionale C (operai specializzati), suddiviso in base alle diverse ipotesi di guida, tenuto conto delle patenti corrispondenti. 42

43 Approfondimenti professionali Qualifica 3 Con 3 sotto classi (A, B e C) rientrano i conducenti in possesso di patente C-E che conducono veicoli, nel rispetto delle specifiche abilitazioni, dotati di apparato cronotachigrafo, nei confronti dei quali si applicano le disposizioni previste dall articolo 11-bis, Ccnl. Nel rinnovo sono esemplificate le principali qualifiche delle 3 aree. Qualifica 2 Con 3 sotto classi (D, E e F) rientrano i conducenti che utilizzano autocarri isolati per i quali è previsto il possesso della patente C dotati di apparato cronotachigrafo, nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni di cui dall articolo 11-bis, con l eccezione della lettera D (trasporti all interno di aree produttive, trasporti ripetitivi che terminano nello stesso luogo di partenza, trasporto di apparati per il sollevamento). Qualifica 1 Con 2 sotto classi (G e H) rientrano i conducenti che utilizzano autocarri isolati, per i quali è previsto il possesso della patente B non dotati di apparato cronotachigrafo, adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso, che svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti. Per i lavoratori che rientrano nel parametro retributivo G è possibile stipulare accordi aziendali che definiscano condizioni di maggiore flessibilità (nuovo articolo 11-quinquies) Rider Entro 3 mesi dalla sottoscrizione del rinnovo, le parti sociali procederanno con la definizione delle nuove figure di lavoratori adibiti alla distribuzione delle merci tramite cicli, ciclomotori, motocicli, natanti e imbarcazioni, con la predisposizione dei livelli di inquadramento e delle relative declaratorie, fissando altresì l orario di lavoro. Orario di lavoro dei conducenti L orario di lavoro ordinario, su base settimanale, dei conducenti si articola in 2 modalità: 47 ore per i conducenti inquadrati nelle lettere A, B, C, E, F, così come previsto dall articolo 11-bis per il personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue; 43

44 Approfondimenti professionali 39 ore per i conducenti inquadrati nelle lettere D, G e H. Per i lavoratori che rientrano nella lettera D è comunque possibile estendere l orario a 47 ore, se sussistono le condizioni previste dall articolo 11- bis. L articolo 11-bis, disposizione cardine in materia di orario, fissa infatti a 47 ore il limite dell orario di lavoro ordinario per il personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue. Tale qualificazione è subordinata alla presenza delle seguenti condizioni: il tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione, in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l indennità di trasferta; per l esecuzione del trasporto si utilizzano veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei Regolamenti CE 561/06 e 165/2014; l attività comporta l alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività. La verifica di tali condizioni deve essere effettuata con una delle seguenti modalità: 1. mediante invio, da parte del datore di lavoro, alle OO.SS. territoriali che hanno sottoscritto il Ccnl, di apposita comunicazione attestante la sussistenza delle condizioni sopra indicate, con l indicazione del numero degli autisti interessati, distinti per qualifica. Alla comunicazione può seguire la richiesta, da parte delle OO.SS., di incontro: il rinnovo specifica che l incontro deve tenersi e concludersi positivamente in ogni caso, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data della comunicazione. Sicuramente non è necessario che si arrivi alla stipula di un accordo sindacale, è sufficiente che il datore e le parti sociali procedano in questo esame congiunto entro il termine fissato, con la conseguenza che eventuali richieste di incontro oltre 15 giorni dalla comunicazione potranno essere respinte; 3. mediante invio, da parte del datore di lavoro, tramite l associazione datoriale di categoria, di apposita comunicazione a Ebilog o agli Enti bilaterali di settore (che a loro volta procederanno con la comunicazione alle OO.SS. territoriali). Pur essendo i destinatari finali le OO.SS., in questo caso nulla si dice della possibilità di richiedere l incontro di esame congiunto. Una volta verificata la discontinuità, questa sorta di autorizzazione avrà durata di 4 anni. Orario di lavoro per il personale non viaggiante Risulta essere particolarmente innovativa la nuova struttura dell orario di lavoro per il personale non viaggiante: l orario di lavoro normale, pari a 39 ore, si calcola su un periodo di 4 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite, con distribuzione su 5 o 6 giorni, con riposo di 44

45 Approfondimenti professionali norma di domenica. La prestazione giornaliera può svilupparsi da un minimo di 6 ore continuative a un massimo di 9 ore, su un nastro lavorativo di 212 ore, frazionabile una sola volta per la pausa pranzo. Viene fissato anche un limite minimo della prestazione settimanale, pari a 30 ore. Le prestazioni svolta nella giornata di sabato, con orario distribuito su 6 giorni, vanno maggiorate del 20%; quelle di domenica, qualora non giornata di riposo, nel limite massimo di 26 settimane dell arco dell anno, vanno retribuite con la maggiorazione del 35%. Con accordo sindacale è possibile aumentare il limite per il lavoro domenicale ordinario. Da un punto di vista procedurale, l orario di lavoro viene comunicato al lavoratore all inizio dell anno. Inoltre, la distribuzione dell orario dovrà essere oggetto di esame preventivo tra azienda e Rsa/Rsu, ovvero OO.SS. territoriali. In caso di prestazioni su 4 giorni, ovvero di variazioni dell orario programmato, oppure di prestazioni programmate di 10 ore giornaliere, è necessario concludere un accordo sindacale di secondo livello, tra azienda e rappresentanze sindacali o, se assenti, con le OO.SS. stipulanti il Ccnl: si ritiene sia sufficiente anche solo una sigla sindacale. Coerentemente con natura media dell orario ordinario, lo straordinario viene riconosciuto per le ore eccedenti nell arco del quadrimestre. Tuttavia, parallelamente, viene introdotta una regolamentazione che attutisce i margini di flessibilità, dando rilievo all orario programmato. Lo stesso trattamento retributivo, infatti, pur non potendole considerare da un punto di vista normativo ore di straordinario, viene riconosciuto alle ore eccedenti il normale orario giornaliero programmato. Pertanto, più che avere come riferimento il consuntivo delle ore quadrimestrale, le maggiorazioni retributive sono legate alla programmazione dell orario. Nulla si dice in caso di recupero delle ore extra programmazione: in questo caso, il compenso per le ore aggiuntive si ritiene non sia dovuto, mentre la maggiorazione per il lavoro straordinario (pur non essendoci ore aggiuntive) sì, in quanto legata allo svolgimento di ore non programmate nella struttura dell orario. Il ruolo fondamentale riconosciuto alla programmazione viene mantenuto anche nella parte che riguarda le forme di flessibilità, ad essa agganciate. Se le variazioni alla programmazione sono limitate a 4 settimane all anno, è sufficiente una comunicazione sindacale e il riconoscimento, o per i lavoratori interessati, di un indennità di disagio di importo pari a 50 euro. Vi è poi la possibilità di programmare quadrimestralmente collocazioni diverse 45

46 Approfondimenti professionali delle prestazioni ordinarie, con un indennità giornaliera di 8 euro per ogni giornata di flessibilità programmata. Orario di lavoro per il personale viaggiante Gli articoli 11 e 11-bis, relativi al personale viaggiante, hanno subito molte meno modifiche. Per i conducenti non discontinui (articolo 11), l orario è confermato in 39 ore, distribuito al massimo su 6 giornate e conguagliabile nell arco di 4 settimane. La distribuzione deve essere comunicata all atto dell assunzione ovvero in caso di variazione a tutti i lavoratori: in quest ultimo caso, la comunicazione deve essere effettuata anche nei confronti delle rappresentanze sindacali. In riferimento all articolo 11-bis, relativo all orario dei lavoratori discontinui, le novità riguardano soprattutto la classificazione del personale a cui applicare la regolamentazione, che consente di arrivare a 47 ore settimanali. Dal computo dell orario di lavoro è stata specificata l esclusione di tutti i periodi di attesa per i divieti di circolazione (a prescindere che siano fruiti presso la residenza del lavoratore). In riferimento alla procedura che consente di arrivare al limite di 58 ore medie (con 61 ore di massimo sulla singola settimana) è stato precisato che tali accordi sindacali saranno applicabili a tutti i lavoratori con l adesione della maggioranza del personale coinvolto. È stato poi corretto il passaggio, a livello formale, relativamente alle trasferte: l indennità spetta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla propria sede di lavoro (prima: sede dell impresa) o fuori dalla residenza del lavoratore. Riguardo alle maggiorazioni, per il personale viaggiante il lavoro festivo o domenicale è maggiorato del 50%, mentre per il lavoro straordinario relativamente al quale è stato precisato che è considerato come tale quello prestato oltre i limiti previsti dell orario ordinario, senza più riferimenti a limiti giornalieri viene prevista una modifica: lo straordinario di sabato e di domenica per il personale viaggiante è maggiorato del 30%. Nuove assunzioni per il personale viaggiante Le imprese che non hanno realizzato processi di riduzione del personale nel corso dell ultimo anno, possono applicare un regime retributivo ridotto ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato se lavoratori neopatentati (patente di guida da meno di 3 anni): 90% della retribuzione per il primo anno; 90% della retribuzione per il secondo anno; 46

47 Approfondimenti professionali 95% della retribuzione per il terzo anno; 100% della retribuzione per il quarto anno. Tali riduzioni retributive sono cumulabili con la maturazione ridotta dei permessi per i nuovi assunti. Aziende virtuose e regime premiale Le parti sociali hanno previsto un regime speciale agevolato, in più materie, per le imprese in regola con gli adempimenti contributivi e informativi sui regimi di orario (articolo 11 e 11-bis), con l ulteriore criterio selettivo del non aver proceduto con licenziamenti collettivi nell anno precedente all accordo e per tutto il periodo agevolato. Le agevolazioni previste consistono in: estensione della percentuale massima lavoratori a tempo determinato (da 35% a 40%); disciplina flessibile in materia di orario per il personale impiegato in attività per la gestione del traffico, dei veicoli e del personale viaggiante. 47

48 Approfondimenti professionali L istituto della banca ore nei principali Ccnl di Carlo Cavalleri e Ilaria Conte consulenti del lavoro La flessibilità dell orario di lavoro è un esigenza che, con il tempo, ha trovato sempre più spazio nella disciplina normativa, sia a favore del datore di lavoro alla ricerca di una miglior organizzazione e gestione dell attività lavorativa, sia a favore del lavoratore nella sua necessità di conciliare tempi di vita e di lavoro. In quest articolo andremo a esaminare brevemente i punti essenziali dell evoluzione della normativa sull orario di lavoro, per analizzare poi la disciplina della banca ore e la sua applicazione nella contrattazione collettiva. Cenni sull orario di lavoro La normativa cardine nel nostro ordinamento sull orario di lavoro è il D.Lgs. 66/2003. Tale decreto ha recepito, con non poche difficoltà, la Direttiva 93/104/CE, succeduta poi dalla 2003/88/CE. Lo scopo è stato quello di dare una regolamentazione di base omogenea a livello europeo, derogabile, per alcuni aspetti, dalla contrattazione collettiva. Regolamentazione che, oltre a delineare tempistiche di lavoro e pause volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, ha voluto rafforzare forme di flessibilità dell orario, requisito sempre più ricercato non solo dalle aziende, ma anche dai lavoratori. Un breve cenno sui fondamentali : quando si parla di orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L orario di lavoro normale è fissato in 40 ore settimanali, intendendosi per tali periodi di 7 giorni, anche non coincidenti con il periodo lunedì-domenica. Relativamente alla durata massima, la L. 196/1997 ha eliminato quello che prima era il limite massimo giornaliero di 8 ore. Considerando però che viene stabilito che il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, si ricava, per differenza, tra le 24 ore e le 11 di riposo, che il lavoratore può in linea teorica prestare, in una giornata, attività lavorativa per un massimo di 13 ore, ferme restando le pause. 48

49 Approfondimenti professionali Come accennato, la contrattazione collettiva può derogare e definire un orario settimanale diverso rispetto alle 40 ore (ad esempio, il Ccnl Cooperative sociali prevede 38 ore), ma anche riferire l orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all anno e, quindi, superare le 40 ore in determinati periodi per poi compensare in altri, in modo tale da determinare una media delle 40 ore nell arco temporale di osservazione. Il limite delle 40 ore settimanali può essere sforato e trattato in diversi modi: a) come lavoro straordinario e, dunque, essere retribuito con le maggiorazioni previste dal contratto collettivo in base alla loro durata e collocazione (straordinario diurno, notturno, festivo, compreso in lavoro a turni, etc.); b) accantonato in un conto individuale della banca ore e non essere, in un primo momento, retribuito, se non con l eventuale maggiorazione prevista dal contratto collettivo. Tali ore accantonate potranno essere dunque: 1) godute dal lavoratore in un momento successivo come riposo compensativo, senza alcuna decurtazione della retribuzione o del monte ore di ferie e permessi; 2) monetizzate, per scelta del lavoratore, per decorrenza dei termini contrattualmente previsti o per cessazione del rapporto di lavoro. Entriamo pertanto nel merito della disciplina della banca ore. L istituto della banca ore L'istituto contrattuale della "banca ore" è quello strumento che consente al lavoratore di accumulare un monte ore di permessi, dal quale attingere, per fruire di riposi supplementari, secondo le previsioni contrattuali. Partendo dalla disciplina comunitaria, si è cercato progressivamente di soddisfare, quanto più possibile, la necessità di elasticità. Tale esigenza è ricercata dall azienda, che, a seconda del settore di appartenenza, e della tipologia di attività svolta, è giustificata da picchi di lavoro in determinati periodi dell anno, dovuti, ad esempio, alla stagionalità in senso turistico - banalmente, nei periodi estivi per gli alberghi situati in località balneari o nei periodi invernali per gli alberghi situati in località sciistiche - oppure, alla stagionalità produttiva - per le aziende che hanno ad oggetto la produzione, ad esempio, di prodotti di pasticceria, si verificano dei periodi di intensificazione legati alla produzione dei panettoni o delle colombe pasquali. 49

50 Approfondimenti professionali Terminati i periodi di punta, le ore accantonate nel tesoretto possono essere utilizzate per coprire periodi di minor lavoro. Allo stesso tempo, la finalità della banca ore può essere vista a favore del lavoratore che, accumulando un monte ore di permessi, ha la possibilità, compatibilmente con le esigenze aziendali, di gestire queste ore per conciliarle con le necessità familiari. La banca ore nella contrattazione collettiva Il potere di disciplinare la banca ore è lasciato alla contrattazione collettiva intesa non solo a livello nazionale, ma anche a livello territoriale o aziendale. Vi sono diversi contatti collettivi nazionali che hanno una disciplina specifica, altri che delegano direttamente la contrattazione di secondo livello e altri ancora che non ne fanno menzione. Succede sempre più di sovente che l azienda voglia crearsi, laddove possibile, le proprie regole. La contrattazione di secondo livello, infatti, è il c.d. vestito sartoriale creato e sagomato sulle misure aziendali. Restando nell ambito della contrattazione collettiva nazionale, andiamo di seguito ad analizzare alcuni contratti e le loro peculiarità. Ccnl Terziario Tale contratto prevede, all articolo 125, che, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa abbia la possibilità di realizzare diversi regimi di orario, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma di flessibilità; e le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni. 50

51 Approfondimenti professionali Al termine del programma di flessibilità, le ore di lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e nel rispetto dei limiti previsti dall art. 136 (250 ore annue). Il contratto dà poi la possibilità alla contrattazione di secondo livello di derogare e prevedere diverse modalità di gestione. All articolo 126 è prevista la possibilità di istituire programmi di flessibilità che prevedano una prestazione ordinaria settimanale da 45 e fino a 48 ore, per un massimo di 16 settimane nell anno in tutte le aziende che applichino un orario normale di lavoro pari a 40, 39 nonché 38 ore, queste ultime con assorbimento dei premessi Rol. In caso di applicazione di tale ipotesi, ipotesi aggiuntiva A, è prevista la maturazione di 45 minuti di permesso retribuito per ogni settimana di picco dell attività lavorativa (nel caso di utilizzo di tutte e 16 le settimane, pertanto, spetteranno ai lavoratori coinvolti un totale di 12 ore di permessi retribuiti aggiuntivi). Le ore di recupero potranno essere programmate per il 50% da parte dell azienda e, per il restante 50%, accantonate a banca ore e utilizzate a discrezione del lavoratore. All articolo 127 viene disciplinata l ipotesi B, ovvero, è concesso il superamento dell orario sino a un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane, con le seguenti modalità: 1. superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane; 2. superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane. Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 1. verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale. Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 2. verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale. A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà, ai lavoratori interessati nel corso dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro. Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità. Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca ore e utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi. 51

52 Approfondimenti professionali Ccnl Metalmeccanica industria Il lavoratore che effettua ore di lavoro aggiuntive rispetto all orario normale di lavoro, ha le seguenti possibilità: 1) optare, nel mese di esecuzione delle ore aggiuntive, per il pagamento come lavoro straordinario; 2) optare, entro il mese successivo alla prestazione aggiuntiva, per il riposo compensativo; 3) non dichiarare nulla. Nel primo caso il lavoratore percepirà il pagamento delle ore di straordinario con relativa maggiorazione, secondo la normale prassi aziendale; nel secondo caso il lavoratore accantonerà le ore aggiuntive nella propria banca ore e non percepirà la retribuzione per le ore aggiuntive, se non una maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario. Quando poi fruirà dei riposi compensativi, la sua retribuzione non subirà alcuna decurtazione. Nella terza ipotesi al lavoratore sarà dovuto il pagamento del lavoro straordinario, nel secondo periodo di paga successivo a quello in cui ha effettuato le prestazioni aggiuntive. La maggiorazione sarà computata sulla retribuzione in atto al momento dello svolgimento delle ore aggiuntive. La fruizione dei permessi accantonati in banca ore segue le stesse regole previste per la fruizione dei permessi annui retribuiti. Il lavoratore dovrà chiedere di fruirne con almeno 10 giorni di preavviso. L azienda è tenuta a esaudire la richiesta, salvo che non venga rispettato un tasso di assenza contemporanea a tale titolo pari al massimo al 5% dei lavoratori normalmente addetti al turno. In tale ultimo caso, il datore di lavoro concederà la fruizione dei permessi secondo l ordine cronologico di presentazione delle richieste. Nel caso in cui il lavoratore non rispetti il preavviso di 10 giorni, la fruizione dei permessi avverrà compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi complessivamente assenze a tale titolo superiore al 10% dei lavoratori normalmente addetti al turno. Le ore accantonate in banca ore, non fruite entro i 2 anni dalla maturazione delle stesse, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza. Ccnl Studi professionali L articolo 75 stabilisce che per far fronte alle variazioni dell'intensità di attività nelle strutture lavorative, l'orario normale settimanale di lavoro potrà essere calcolato con riferimento alla durata 52

53 Approfondimenti professionali media delle prestazioni lavorative rese nel corso di 6 mesi. Nel caso del superamento dell'orario normale, saranno dunque riconosciute al lavoratore le equivalenti compensazioni. Ai lavoratori che superino l'orario normale di lavoro, ferme restando le compensazioni equivalenti di cui al comma precedente, è riconosciuto un incremento dei permessi retribuiti, nella misura seguente: a) in caso di superamento dell'orario di lavoro fino a 44 ore settimanali, un incremento pari a 30 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale; b) in caso di superamento dell'orario di lavoro oltre 44 ore settimanali e fino a 48 ore settimanali, un incremento del monte ore di permessi retribuiti pari a 60 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale. I lavoratori interessati alla flessibilità dell'orario percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito in regime di flessibilità per ciascuna settimana. Ai fini dell'applicazione della flessibilità dell'orario di cui al presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità. In caso di mancata fruizione dell'incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall'applicazione del regime di flessibilità, le ore risultanti maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente il termine del programma annuale di flessibilità. Le ore risultanti maturate di cui sopra non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell'orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa. Dichiarazione congiunta Le parti in considerazione del carattere di importanza che nel settore assume la disciplina di cui all'articolo 75, "Flessibilità dell'orario", concordano sull opportunità che, nell'ambito del confronto a livello di area professionale e/o a livello di area professionale omogenea, vengano ricercate e possibilmente definite specifiche modalità di applicazione del citato articolo 75, che permettano l'istituzione della "Banca delle ore" quale funzionale strumento in cui possano essere depositate, in tutto o in parte, anche le ore spettanti e derivanti da altre norme contrattuali, prevedendo, per la loro fruizione, una apposita regolamentazione. 53

54 Approfondimenti professionali Accordi territoriali e/o di studio professionale e/o aziendale, attraverso le Rsa, se costituite, oppure con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Ccnl, possono prevedere diverse modalità in materia di flessibilità di orario di lavoro. Ccnl Alimentari industria Tale contratto, all articolo 30-bis, delega totalmente la disciplina della flessibilità alla contrattazione di secondo livello. Prevede infatti che, considerando le particolarità del sistema produttivo alimentare, rigidamente condizionato dagli andamenti di mercato e delle materie prime, da stagionalità dei consumi e della produzione, da esigenze specifiche dei consumatori, le parti riconoscono l'importanza che le realtà industriali alimentari possano ricercare ulteriori strumenti concordati, atti a favorire opportunità di crescita e affermazione, con conseguenti positive implicazioni sulle condizioni e le opportunità di lavoro. Le parti, nel confermare l'impianto normativo dell'articolo 30 (sull orario di lavoro), e dei successivi articoli 30-ter (sulla durata massima settimanale) e 31 (sulle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno e a turni), riconoscono che, per rispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese attraverso soluzioni che tengano in opportuna considerazione anche le condizioni dei lavoratori, possano essere attivati negoziati per la definizione di intese, anche a titolo sperimentale, riferite all'intera azienda o a parti di essa, che prevedano il ricorso a soluzioni di orario ulteriori e diverse rispetto agli articoli sopra citati. Tali accordi potranno sfociare, per i dipendenti coinvolti, in diverse articolazioni dell'orario di lavoro inferiori a quello previsto dall articolo 30, correlando la distribuzione nel tempo, la durata e la remunerazione della prestazione, e potranno altresì consentire, ai lavoratori interessati da prestazioni eccedenti l orario normale, di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare anche individualmente nel rispetto delle esigenze aziendali e entro 12 mesi dalla maturazione. I predetti riposi compensativi accantonati nella banca ore potranno essere individualmente utilizzati, sempre nel rispetto delle esigenze aziendali d entro 12 mesi dalla maturazione, anche per l'osservanza di festività religiose diverse da quelle di cui all'articolo 34. Sono fatte salve le disposizioni e le soluzioni già definite sulla materia a livello aziendale. 54

55 La scheda di sintesi del Ccnl Turismo Sistema impresa a cura della Redazione Data accordo 28 maggio 2014 Parti stipulanti Sistema impresa e Fesica-Confsal, Confsal-Fisals con l assistenza della Confsal Data di rinnovo 26 ottobre 2017 Decorrenza 1 novembre 2017 e scadenza 30 ottobre 2020 Coefficienti Mensilità Coef. giornaliero Coef. orario Orario normale di lavoro (personale a 45 h/sett.), 190 (44 h/sett.), 172 (40 h/sett.) 40 h/sett. Minimi retributivi A decorrere dal 1 novembre 2017, la paga base nazionale conglobata mensile è pari ai seguenti importi: Livello Paga base nazionale conglobata A 2.210,16 B 2.046, , , , , ,28 6S 1.398, , ,81 55

56 La scheda di sintesi del Ccnl Apprendisti professionalizzanti dal 26/10/2017 Livello Da mese A mese Minimo , , , , , , , , , , , ,85 6S , , , ,77 Alberghi a una e due stelle, pensioni, locande e campeggi con un numero di presenze: licenza non superiore a Dal 1 novembre 2017 i valori sono i seguenti: Livello Paga base nazionale conglobata A 2.196,97 B 2.034, , , , , ,07 6S 1.391, , ,81 Apprendisti professionalizzanti dal 26/10/2017 Livello Da mese A mese Minimo , , ,06 56

57 La scheda di sintesi del Ccnl S , , , , , , , , , , , , ,16 Retribuzione di prima applicazione Le parti hanno concordato, alla luce di una lieve ripresa economica riguardante il settore turistico nell anno 2017, di individuare innovativi strumenti retributivi che favoriscano la massima occupazione nel rispetto dei minimi salariali costituzionalmente previsti. A tale fine è stata istituita la retribuzione di prima applicazione, utilizzabile dalle aziende appartenenti al comparto pubblici esercizi (anche minori), alle agenzie di viaggio e turismo (anche minori), agli stabilimenti balneari (anche minori) che applicano per la prima volta il presente Ccnl successivamente alla data di sottoscrizione del rinnovo del 26 ottobre Tale retribuzione è applicabile: alle nuove aziende costituite dopo la sottoscrizione del rinnovo del 26 ottobre 2017; alle imprese già operative precedentemente al 26 ottobre purché trasmigranti da altro Ccnl avente retribuzioni inferiori o identiche. Le aziende che applicavano il presente Ccnl precedentemente alla data di sottoscrizione del rinnovo continueranno a corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni previste dal Ccnl per i dipendenti del settore turismo e pubblici esercizi del 28 maggio 2014 (integrato dall accordo del 17 febbraio 2015). Pubblici esercizi, agenzie di viaggi e stabilimenti balneari Livello Paga base nazionale conglobata A 2.084,74 B 1.930, ,25 57

58 La scheda di sintesi del Ccnl , , , ,75 6S 1.319, , ,50 Pubblici esercizi minori e Stabilimenti balneari minori Livello Paga base nazionale conglobata A 2.078,55 B 1.924, , , , , ,37 6S 1.315, , ,69 Agenzie di viaggio minori Livello Paga base nazionale conglobata A 2.084,42 B 1.929, , , , , ,13 6S 1.306, , ,45 Altri elementi retributivi Tredicesima In occasione delle ricorrenze natalizie, salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del Ccnl, a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari a una mensilità di retribuzione in atto (paga 58

59 La scheda di sintesi del Ccnl base nazionale, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari. Quattordicesima Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del Ccnl, a tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari. Tale mensilità aggiuntiva deve essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio. Aumenti periodici di anzianità Ogni lavoratore, per ciascun triennio di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, fino a un massimo di 6, ha diritto a un aumento nelle misure di seguito indicate: Livelli Importi mensili A 40,80 B 39, , , , , ,54 6 S 31, , ,47 L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio. L'importo relativo agli scatti maturati viene ricalcolato in occasione della maturazione di ogni nuovo scatto (tale criterio si applica anche in occasione di passaggio di livello) senza liquidazione di arretrati. 59

60 La scheda di sintesi del Ccnl Lavoratori extra e di surroga A decorrere dal 1 novembre 2017, il compenso orario lordo rapportato a un servizio minimo di 4 ore è stabilito nelle seguenti misure: Livelli Importi mensili 4 14, ,58 6s 12, , ,01 Il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni temporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla retribuzione maggiorata del 20%. Indennità di funzione Ai Quadri è riconosciuta un indennità di funzione mensile, assorbibile fino a concorrenza dai trattamenti economici individuali comunque denominati riconosciuti aziendalmente, nelle seguenti misure: Livelli Importi mensili A 75 B 70 Orario di lavoro Orario di lavoro La durata dell'orario normale settimanale è di: 40 ore distribuite in 5 giornate e mezza, per Alberghi, Alberghi diurni, Campeggi e Pubblici esercizi; 40 ore distribuite in 5 giornate, per le Agenzie di viaggio; 40 ore (personale impiegatizio) o 44 ore (personale non impiegatizio), distribuite in 6 giornate, per gli Stabilimenti balneari. La durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi; tale periodo può essere elevato a 12 mesi in sede di contrattazione integrativa territoriale e/o aziendale a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro. Con accordi aziendali potranno essere disciplinati differenti regimi di orario e una banca delle ore. 60

61 La scheda di sintesi del Ccnl Aziende di trasporto turistico La durata dell'orario normale settimanale è di: 44 ore per il personale di custodia e guardiani notturni (40 ore nel caso di prestazioni promiscue, per esempio custodia e guardiania più prestazioni di uomo di garage); 42 ore per conducenti auto; 40 ore per i conducenti di autobus e personale viaggiante nonché autisti di auto-furgoni e autotreni e per il rimanente personale. Addetti a mansioni discontinue (Agenzie di viaggio) L'orario di lavoro degli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia (fra i quali: custodi, guardiani diurni e notturni, portieri, telefonisti, uscieri e inservienti, addetti ai transfert, autisti) è di 45 ore settimanali. Il personale telefonista e addetto ai transfert non è considerato discontinuo qualora svolga mansioni promiscue. Ferie Ai lavoratori spetta un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi (6 giorni di ferie per ogni settimana, indipendentemente dalla distribuzione dell'orario settimanale) di norma non frazionabile. Riduzione annua ex festività Ai lavoratori sono attribuite 104 ore (108 per gli Stabilimenti balneari) all'anno di permessi retribuiti, comprensive delle 32 ore relative alle ex festività religiose. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione danno luogo al pagamento di una corrispondente indennità sostitutiva, determinata sulla base della retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure possono essere utilizzati entro il 30 giugno dell'anno successivo. Banca ore Le parti concordano che una quota pari al 50% delle 250 ore annue previste per le prestazioni lavorative straordinarie possa confluire nella Banca delle ore, previo accordo con il lavoratore e sentita, ove presente, la Rsa. 61

62 La scheda di sintesi del Ccnl Flessibilità Considerate le particolari caratteristiche dei settori a cui il presente contratto si riferisce, e al fine di fronteggiare le variazione di intensità di lavoro, l'azienda, d'intesa con le OO.SS. firmatarie a livello territoriale, potrà prevedere, in particolari periodi dell'anno e in caso di comprovate esigenze, regimi di orario che superino il normale orario settimanale. In ogni caso, l'azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle 48 ore settimanali lavorate, per un periodo massimo di 24 settimane annue. Rapporto di lavoro e istituti particolari Periodo di prova La durata del periodo di prova è stabilita nelle seguenti misure: Livelli Durata A e B 180 giorni di effettivo lavoro 1 e giorni di effettivo lavoro giorni di effettivo lavoro 4 e giorni di effettivo lavoro 6s, 6 e 7 90 giorni di effettivo lavoro La durata del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30 giorni di effettiva presenza al lavoro. Preavviso Sono previsti i seguenti periodi di preavviso, sia in caso di licenziamento che di dimissioni: a) fino a 5 anni di servizio compiuti: A, B e 1: 60 giorni 2 e 3: 30 giorni 4 e 5: 20 giorni 6s, 6, 7: 15 giorni b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti: A, B e 1: 90 giorni 2 e 3: 45 giorni 4 e 5: 30 giorni 6s, 6, 7: 20 giorni 62

63 La scheda di sintesi del Ccnl c) oltre i 10 anni di servizio compiuti: A, B e 1: 120 giorni 2 e 3: 60 giorni 4 e 5: 45 giorni 6s, 6, 7: 20 giorni Durante il periodo di preavviso per licenziamento, il dipendente che ne abbia necessità godrà di un permesso straordinario giornaliero concordato con il datore di lavoro, non superiore a 2 ore, per le pratiche relative alla ricerca di altra occupazione. Lavoro straordinario Ai soli fini contrattuali è considerato straordinario il lavoro prestato oltre i limiti dell'orario normale contrattuale. È previsto un limite massimo al lavoro straordinario di 250 ore annue. Per le prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali (non cumulabili tra loro), da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione: Lavoro straordinario Maggiorazione Diurno 30 Notturno 60 Notturno agenzie di viaggio 50 Lavoro notturno Si considera notturno il lavoro eseguito dalle ore 24 alle 6 (dalle 22 alle 6 per le Agenzie di viaggio). Per i lavoratori notturni è considerato lavoro notturno quello svolto dalle alle 6.00 (dalle alle 6.30 per gli Alberghi e le Aziende di trasporto turistico). Per le prestazioni di lavoro notturno è stabilita la seguente maggiorazione Tipologia Maggiorazione notturno 25% notturno per il personale degli alberghi con qualifica notturna 12% La maggiorazione del 25% compete anche al personale degli Alberghi che sostituisca quello con qualifica notturna, assente per riposo settimanale o per altra causa. 63

64 La scheda di sintesi del Ccnl Lavoro festivo Per le prestazioni di lavoro festivo è stabilita la seguente maggiorazione: Tipologia Maggiorazione Lavoro festivo 20% Lavoro domenicale 25% Lavoro supplementare Il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 35% delle ore di lavoro settimanali concordate. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare qualora giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. In caso di superamento dei limiti indicati nel presente articolo la maggiorazione di cui al comma precedente sarà pari al 50%. Contratto a tempo determinato Durata La durata del contratto a tempo determinato non può essere superiore a 36 mesi, comprensivi delle eventuali proroghe. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso la DTL competente per territorio. Le proroghe sono ammesse, fino a un massimo di 5 volte nell'arco dei complessivi 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Limiti quantitativi Il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro in tale forma potrà avvenire entro i seguenti limiti quantitativi: da 0 a 5: 5 lavoratori; 64

65 La scheda di sintesi del Ccnl da 6 a 9: 7 lavoratori; da 10 a 15: 9 lavoratori; da 16 a 49: 15 lavoratori; oltre 49: 40% lavoratori. La base di computo è costituita dal numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1 gennaio dell'anno di assunzione nell'unità produttiva all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Il decimale deve essere arrotondato all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Sono esenti dai limiti i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività, da imprese start-up innovative, per lo svolgimento delle attività stagionali e per sostituzione di lavoratori assenti e con lavoratori di età superiore a 50 anni. In relazione alla fase di avvio di nuove attività, per la durata di 2 anni, è esente dai limiti quantitativi per 18 mesi dall'avvio dell'attività. Contratto di somministrazione La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa nel limite del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'impresa al 1 gennaio dell'anno di stipula del contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione. In ciascuna unità produttiva, il numero delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato sarà contenuto entro i limiti di seguito indicati: 0-5: 100% di lavoratori; 6-9: 100% di lavoratori; 10-15: 75% di lavoratori; 16-49: 75% di lavoratori; oltre 49: 50% di lavoratori. 65

66 La scheda di sintesi del Ccnl La base di computo è costituita dall'organico complessivo dell'unità produttiva dei lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti. Per le aziende di stagione, attesa la loro particolarità; sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato. Le frazioni di unità si computano per intero. Contratto di primo ingresso Per lavoratori di "primo Ingresso" si intendono quelli che, alla data di assunzione presso l'impresa, non abbiano pregressa esperienza professionale nella specifica mansione ad essi assegnata o che, sempre in riferimento alla mansione attribuita, abbiano maturato una precedente esperienza non superiore a 6 mesi. L'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in regime di primo ingresso è attivabile esclusivamente: per i lavoratori assunti con inquadramento ai livelli terzo, quarto, quinto o sesto del presente Ccnl; da parte delle aziende aderenti all'ente bilaterale Ebiten. L'impresa riconoscerà al lavoratore una retribuzione ridotta nei primi 2 anni dall'assunzione, esclusivamente in ragione dell obbligo di erogazione di una specifica formazione al dipendente. Gli importi da applicare ai lavoratori assunti con CPI sono quelli previsti dalle tabelle retributive riportate nella sezione minimi retributivi della scheda contratto. La durata minima della formazione - da erogare durante l'orario lavorativo - è di 80 ore nei primi 2 anni, cioè in corrispondenza con il periodo temporale in cui il lavoratore percepisce la retribuzione ridotta. Assenze Malattia Conservazione del posto In caso di malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni nell'anno (1 gennaio-31 dicembre), raggiungibile anche cumulando più periodi di assenza. 66

67 La scheda di sintesi del Ccnl Per i lavoratori con contratto a tempo determinato o stagionale la conservazione del posto è comunque limitata alla scadenza del termine o alla stagione. Trattamento economico Alberghi diurni e Stabilimenti balneari Il datore di lavoro deve anticipare, in ogni caso, l'indennità di malattia per conto dell'inps ed erogare a proprio carico il 100% della normale retribuzione per i primi 3 giorni di assenza, nonché un'integrazione della predetta indennità in misura corrispondente al 28% della normale retribuzione dal 4 al 180 giorno di assenza. Alberghi e Campeggi Per le malattie di durata fino a 3 giorni il datore di lavoro deve corrispondere il 100% della normale retribuzione per il 2 e il 3 giorno di assenza. Per le malattie di durata superiore il datore di lavoro deve corrispondere, oltre al 100% della normale retribuzione per i primi 3 giorni di assenza, un'integrazione dell'indennità giornaliera anticipata per conto dell'inps fino a raggiungere complessivamente: il 75% della normale retribuzione netta dal 4 al 20 giorno; il 100% della normale retribuzione netta dal 21 al 180 giorno di assenza. Agenzie di viaggio Il datore di lavoro deve corrispondere un'integrazione dell'indennità giornaliera anticipata per conto dell'inps fino a raggiungere complessivamente le seguenti percentuali della normale retribuzione: Giorni di assenza Percentuale dal 1 al 3 100% dal 4 al 20 75% Dal

68 La scheda di sintesi del Ccnl Pubblici esercizi Il datore di lavoro deve anticipare in ogni caso l'indennità di malattia per conto dell'inps ed erogare a proprio carico, per le sole malattie di durata superiore a 5 giorni, il 100% della normale retribuzione per i primi 3 giorni di assenza. Infortunio sul lavoro Conservazione del posto di lavoro In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni nell'anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre), raggiungibile anche cumulando più periodi di assenza. Superato il periodo di conservazione del posto, il lavoratore ha diritto (a richiesta da inoltrare prima della scadenza del periodo di comporto, a mezzo raccomandata r.r.) a un periodo di aspettativa non retribuito fino a 120 giorni. Per i lavoratori con contratto a tempo determinato o stagionale, la conservazione del posto è comunque limitata alla scadenza del termine o alla stagione. Trattamento economico Norme comuni Al restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo, il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che prevedono indennità nella modalità e con un minimo di massimale seguenti: invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di malattia degli articoli 154 e 314, considerandosi l'infermità derivante da infortunio, compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti all'inps; invalidità permanente: 7.746,85 euro; morte: 5.164,57 euro. 68

69 La scheda di sintesi del Ccnl Alberghi diurni, Pubblici esercizi e Stabilimenti balneari I lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria hanno diritto, oltre all'indennità erogata dall'inail, a un trattamento integrativo, a carico dell'azienda, fino a concorrenza dell'intera retribuzione, a partire dal giorno in cui si è verificato l'infortunio e per tutto il periodo di conservazione del posto. Alberghi, Agenzie di viaggio, Campeggi e Aziende di trasporto turistico In caso di infortunio, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo l'intera retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l'infortunio e un'indennità pari al 60% della normale retribuzione giornaliera per i 3 giorni successivi (periodo di carenza). Maternità Durante il periodo di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto a un indennità pari all'80% della retribuzione, posta a carico dell'inps. Durante l'astensione obbligatoria, la lavoratrice ha diritto, per un periodo di 5 mesi, all'indennità di cui al comma precedente, integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 100% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l'indennità economica dell'inps non raggiunga un importo superiore. Congedo parentale Per i periodi di congedo parentale è corrisposta, a carico dell Inps, un indennità pari al 30% della retribuzione fino al sesto anno di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi. È prevista la possibilità di usufruire del congedo parentale a ore. Non sono ammissibili richieste che prevedano l effettuazione di prestazioni lavorative inferiori a 4 ore giornaliere, salvo diversa intesa tra le parti. 69

70 La scheda di sintesi del Ccnl Congedo matrimoniale Il personale che non sia in periodo di prova ha diritto a un congedo straordinario retribuito di 15 giorni di calendario per contrarre matrimonio. La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con almeno 10 giorni di anticipo. Il lavoratore potrà richiedere la proroga del congedo per altri 5 giorni senza retribuzione. Aspettativa per tossicodipendenza l lavoratori a tempo indeterminato di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, e che intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni. Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita. Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta dall interessato, corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate. Permessi studio I lavoratori non in prova che frequentano corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti o corsi per il diploma di scuola secondaria superiore e per diploma di laurea, possono usufruire di permessi retribuiti, a carico del monte ore costituito presso ogni azienda, per un massimo di 150 ore pro capite per triennio. Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare il 2% della forza occupata (nelle aziende da 15 a 25 dipendenti i permessi sono riconosciuti a un solo lavoratore per anno). Ente bilaterale Ebiten Il contributo dovute all Ente bilaterale nazionale del terziario (Ebiten) è fissato nella misura dell 1% della retribuzione lorda, secondo la seguente ripartizione: 70

71 La scheda di sintesi del Ccnl 0,80% a carico del datore di lavoro; 0,20% a carico del lavoratore. Le imprese non aderenti al sistema di bilateralità devono corrispondere mensilmente a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari a 30 euro lordi. Il versamento del contributo ha cadenza mensile e avviene mediante F24. 71

72 EDITORE E PROPRIETARIO Gruppo Euroconference Spa Via E. Fermi, Verona DIRETTORE RESPONSABILE Sergio Pellegrino DIREZIONE SCIENTIFICA Francesco Natalini COMITATO DI REDAZIONE Luca Caratti Roberto Lucarini Elena Valcarenghi Cristian Valsiglio Luca Vannoni RESPONSABILE REDAZIONALE Sara Cunego Autorizzazione del tribunale di Verona n.1660 del 2 maggio 2005 SERVIZIO CLIENTI Per informazioni sull abbonamento scrivere a: servizio.spedizioni@cslavoro.it SITO INTERNET Per informazioni e ordini: PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE Mensile Vendita esclusiva per abbonamento Pubblicazione telematica ABBONAMENTO ANNUALE 2017 Euro 155,00 Iva esclusa I numeri arretrati sono disponibili nell area riservata, accessibile tramite le proprie credenziali dal link: In caso di smarrimento delle password è possibile utilizzare la funzionalità Hai dimenticato la password? disponibile nella pagina di login. Iscrizione ROC 13 marzo 2017 n ISSN: Per i contenuti di Contratti collettivi e tabelle Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d autore e dei diritti connessi comporta l applicazione delle sanzioni previste dal capo III, titolo III, L. 633/1941 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Gruppo Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference Spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell opera, non rispondono di danni derivanti dall uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa. 72

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