REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA PER L AMMINISTRAZIONE (C.d.F. 11 maggio 2005)
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1 REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA PER L AMMINISTRAZIONE (C.d.F. 11 maggio 2005) Art. 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina il Corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza per l amministrazione appartenente alla classe delle lauree specialistiche 22/S Giurisprudenza, istituito ed attivato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell Università degli Studi di Verona. Art. 2 - Finalità 1. Il Corso di Laurea mira a fornire le conoscenze necessarie all esercizio delle professioni legali e della dirigenza, in ambito economico-gestionale, privato e pubblico. Art. 3 - Obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree in Giurisprudenza 1. I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono: a) acquisire la piena capacità di analisi e di combinazione delle norme giuridiche nonché la capacità di impostare in forma scritta e orale con consapevolezza dei loro risvolti tecnico-giuridici, culturali, pratici e di valore le linee di ragionamento e di argomentazione necessarie ad una corretta impostazione di questioni giuridiche generali e speciali, di casi e di fattispecie; b) essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua della Unione Europea oltre l italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. 2. I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe conseguiranno livelli di conoscenza adeguati per chi intenda ricevere una formazione giuridica superiore, premessa indispensabile per l avvio alle professioni legali. 3. Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea specialistica: a) assicurano la conoscenza approfondita anche mediante la configurazione di specifici indirizzi di settori fondamentali dell ordinamento nelle sue principali articolazioni e interrelazioni, nonché l acquisizione degli strumenti tecnici e culturali adeguati alla professionalità del giurista; b) comprendono modalità di accertamento delle abilità informatiche; c) prevedono, in relazione ad obiettivi specifici di formazione, stages e tirocini. Art. 4 - Obiettivi formativi del Corso 1. Obiettivo formativo del Corso di laurea in Giurisprudenza per l amministrazione è di offrire i saperi, i metodi e le tecniche adeguati a far conseguire i livelli di conoscenza necessari ad una formazione giuridica superiore, premessa indispensabile per l avvio alle professioni legali. A tal fine verrà fornita una preparazione idonea a far acquisire agli studenti la piena capacità di analisi e combinazione delle norme giuridiche nonché la capacità di impostare in forma scritta ed orale le linee di ragionamento e di argomentazione necessarie ad una corretta impostazione di questioni giuridiche generali e speciali di casi e fattispecie. Verranno fornite conoscenze utili per l esercizio delle funzioni giuridico-amministrative e legali nelle organizzazioni private e pubbliche, nelle pubbliche amministrazioni centrali e locali. Sarà curata in particolare la formazione giuridica in ambito economico-gestionale: sulla preparazione giuridica in senso stretto con particolare riguardo all ambito pubblicistico e del diritto dell impresa verranno innestate specifiche conoscenze economiche ed aziendali. Gli studenti dovranno essere in grado di utilizzare fluentemente in forma scritta e orale almeno una lingua dell Unione Europea oltre l italiano (con riferimento anche ai lessici disciplinari), e avere abilità informatiche anche nel campo giuridico. Art. 5 - Iscrizione al Corso 1. E titolo di ammissione senza debiti formativi al Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l amministrazione l aver conseguito il diploma di laurea in Scienze Giuridiche dell Amministrazione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell Università degli Studi di Verona. 1
2 Gli studenti in possesso di diploma di laurea triennale in Scienze giuridiche dell amministrazione conseguito pressa altra Università saranno ammessi con la convalida dei crediti già conseguiti e con la possibilità di debiti formativi che dovranno essere colmati secondo il piano degli studi ad hoc predisposto ed approvato dalla Commissione Didattica di Facoltà. 2. Gli studenti del Corso di laurea in Scienze Giuridiche dell amministrazione della Facoltà di Giurisprudenza dell Università degli Studi di Verona, che abbiano frequentato i tre anni di Corso e abbiano maturato almeno 150 crediti alla scadenza del terzo anno accademico, possono chiedere l iscrizione alla laurea specialistica in Giurisprudenza per l amministrazione condizionatamente al conseguimento della laurea entro e non oltre il 31 marzo dell anno successivo. 3. Gli studenti che chiedono il trasferimento al Corso di laurea in Giurisprudenza per l amministrazione da corsi di laurea in Giurisprudenza per l amministrazione di altre Università debbono aver superato la metà degli esami previsti dal piano degli studi. Il Consiglio di Facoltà, su proposta dei Consigli di Corso di laurea, delibera i criteri per la convalida degli esami già sostenuti. 4. La Facoltà di Giurisprudenza riconosce i crediti e convalida gli esami relativi a discipline insegnate presso i Corsi di laurea in Giurisprudenza per l amministrazione di altre Università che abbiano uno sviluppo in crediti-ora o un numero di ore di lezione almeno equivalente ai corrispondenti insegnamenti impartiti presso la Facoltà. 5. Il riconoscimento dei crediti e la convalida degli esami relativi a discipline insegnate in Corsi di laurea specialistica di altre Facoltà o Università è subordinata ad una integrazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Facoltà. Le modalità di integrazione o l eventuale dispensa dalla stessa sono deliberate su proposta del docente interessato. In ogni caso il riconoscimento dei crediti e la convalida degli esami presuppone che la disciplina da integrare abbia uno sviluppo in crediti-ora o un numero di ore di lezione almeno equivalente ai corrispondenti insegnamenti impartiti nel Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l amministrazione. 6. Il voto riportato negli esami per i quali venga riconosciuta la necessità di integrazione risulta dalla media del voto riportato nell esame con quello conseguito nell integrazione. Art. 6 - Manifesto degli studi 1. L'anno accademico inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre. I periodi di lezione sono due: il primo, dalla prima settimana di ottobre alla terza settimana di dicembre, il secondo dalla seconda settimana di febbraio alla prima settimana di maggio. Nei periodi dedicati alle lezioni non si possono svolgere esami o accertamenti parziali di profitto. 2. Il Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l amministrazione si articola in 12 insegnamenti, di cui 10 fondamentali e 2 a scelta fra quelli indicati nel piano degli studi di cui al successivo art Gli insegnamenti fondamentali hanno durata annuale. Ciascuna annualità può essere articolata in due moduli semestrali con distinta denominazione. Gli insegnamenti opzionali hanno durata semestrale e sono collocati in modo numericamente equilibrato nei due semestri di ciascuno degli anni accademici. 4. Il corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l amministrazione articola la propria offerta formativa sulla base dei seguenti intervalli di crediti: Attività formative di base Intervallo CFU min max Storico e filosofico Attività Intervallo CFU caratterizzanti min max Privatistico Pubblicistico Settori scientifico disciplinari IUS/18: Diritto romano e diritti dell antichità IUS/19: Storia del diritto medievale e moderno IUS/20: Filosofia del diritto Settori scientifico disciplinari IUS/01: Diritto privato IUS/15: Diritto processuale civile IUS/08: Diritto costituzionale IUS/10: Diritto amministrativo 2
3 Penalistico Diritto dell impresa Attività affini o Intervallo CFU integrative min max Istituzionale, economico, comparatistico, comunitario Attività previste Intervallo CFU nell ambito di sede min max Ambito/i di sede IUS/16: Diritto processuale penale IUS/17: Diritto penale IUS/04: Diritto commerciale IUS/07: Diritto del lavoro Settori scientifico disciplinari IUS/12: Diritto tributario IUS/14: Diritto dell Unione Europea SECS-P/01: Economia politica SECS-P/03: Scienza delle finanze Settori scientifico disciplinari IUS/05: Diritto dell economia IUS/06: Diritto della navigazione SECS-P/07: Economia aziendale Altre attività formative CFU A scelta dello studente 17 Per la prova finale 30 Altre (art.10, comma 1, lettera f) Ciascun credito corrisponde a 25 ore delle quali 6 destinate alle attività didattiche in aula e 19 allo studio personale. Art. 7 - Piano degli studi 1. Il Corso di laurea in Giurisprudenza per l amministrazione è così articolato: I anno TIPO S.S.D. Insegnamenti CFU B IUS/01 Diritto civile 10 B IUS/17 Diritto penale 10 B IUS/15 Diritto processuale civile 10 A IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno 10 S IUS/05 Diritto dell economia 5 S SECS/P-07 Economia aziendale 5 II anno TIPO S.S.D. Insegnamenti CFU B IUS/16 Diritto processuale penale 10 B IUS/10 Diritto processuale amministrativo 10 B IUS/04 Diritto commerciale 5 B IUS/07 Diritto del lavoro 5 1 a scelta: 5 C IUS/12 Diritto tributario C IUS/14 Diritto dell Unione Europea C SECS-P/01 Economia politica C SECS-P/03 Scienza delle finanze 1 a scelta: 5 B IUS/01 Diritto di famiglia B IUS/04 Diritto commerciale comunitario e comparato S IUS/06 Diritto del turismo S IUS/06 Diritto dei trasporti e della logistica 3
4 B IUS/07 Diritto comunitario del lavoro B IUS/07 Relazioni industriali B IUS/08 Giustizia costituzionale B IUS/08 Diritto dell informazione giornalistica B IUS/10 Diritto dei beni culturali ed ambientali B IUS/15 Diritto fallimentare B IUS/16 Diritto dell esecuzione penale B IUS/17 Legislazione minorile B IUS/17 Diritto penale dell informatica A IUS/18 Fondamenti del diritto privato europeo A IUS/19 Storia delle codificazioni e delle costituzioni moderne A IUS/19 Storia del pensiero giuridico moderno A IUS/20 Metodologia della scienza giuridica TIPO Attività formative CFU D A scelta dello studente 5 E Per la prova finale 20 F Altre (art.10 comma 1 lettera f) 5 TOTALE 120 Art. 8 - Attività formative ai sensi dell art.10 comma 1 lett. d) del D.M.509/99 1. Diritto di famiglia (IUS/01) Diritto commerciale comunitario e comparato (IUS/04); Diritto dei trasporti e della logistica (IUS/06); Diritto del turismo (IUS/06); Diritto comunitario del lavoro (IUS/07); Relazioni industriali (IUS/07); Giustizia costituzionale (IUS/08); Diritto dell informazione giornalistica (IUS/08); Diritto dei beni culturali ed ambientali (IUS/10); Diritto fallimentare (IUS/04 - IUS/15); Diritto dell esecuzione penale (IUS/16); Diritto penale dell informatica (IUS/17); Legislazione minorile (IUS/17); Fondamenti del diritto privato europeo (IUS/18); Storia delle codificazioni e delle costituzioni moderne (IUS/19); Storia del pensiero giuridico moderno (IUS/19); Metodologia della scienza giuridica (IUS/20). 2. Le attività formative di cui al primo comma, possono essere inserite dagli studenti del Corso di laurea in Giurisprudenza per l amministrazione nel piano degli studi tra gli insegnamenti previsti a scelta nei due anni di corso oppure tra le attività formative ai sensi dell art.10 comma 1 lett. d) del D.M.509/99 e danno diritto all acquisizione dei relativi crediti. 3. Anche gli esami eventualmente sostenuti come attività formative ai sensi dell art.10 comma 1 lett. d) D.M.509/99 si collocano nell elenco degli esami sostenuti dallo studente e concorrono alla formazione del voto di laurea. 4. Le modalità di acquisizione dei crediti riservati alle attività formative a libera scelta dello studente (art.10 co.1 lett. d del D.M.509/99) sono le seguenti: Attività formative organizzate dai singoli docenti della Facoltà: ad esse verrà attribuito dopo un apposita verifica, un credito per ogni 6 ore di frequenza obbligatoria; Attività formative che implicano la partecipazione a convegni o seminari organizzati sotto il logo della Facoltà: devono essere preventivamente concordate con un docente di riferimento della Facoltà; un credito per ogni giornata di convegno o di seminario si acquista dopo l approvazione da parte del 4
5 docente di riferimento di una breve relazione che dimostri l avvenuta fruizione culturale del tema del convegno o del seminario; Un insegnamento complementare attivato in un corso di laurea della Facoltà; Un insegnamento attivato in un corso di laurea di altra Facoltà, non impartito nell ambito dei corsi di laurea della Facoltà: il riconoscimento dei crediti acquisiti sarà subordinato alla preventiva presentazione di coerenti programmi formativi valutati dalla Commissione Didattica. I crediti per tali attività formative dovranno essere registrati nell apposito registro a disposizione dei docenti presso la Segreteria didattica oltre che nell apposita sezione del libretto dello studente. La Segreteria didattica provvederà con regolarità ad inviare copia conforme dei registri alla Segreteria centrale per l aggiornamento delle carriere degli studenti. Art. 9 Altre attività formative (art.10 comma 1 lett. f del D.M. 509/99) 1. La Facoltà attribuisce 5 CFU agli studenti in possesso del Livello B1 di conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo) diversa dalla lingua straniera già riconosciuta nel piano degli studi del corso di laurea triennale (art.10 comma 1 lett. e oppure f del D.M.509/99) - rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo dell Università degli studi di Verona o di titolo riconosciuto equipollente al livello B1 dal Centro Linguistico di Ateneo dell Università degli Studi di Verona. 2. Vengono inoltre attribuiti 5 CFU agli studenti in possesso del Livello B2, o di titolo riconosciuto equipollente, di conoscenza della medesima lingua straniera già riconosciuta nel piano di studi del corso di laurea triennale (art.10 comma 1 lett. e oppure f del D.M.509/99). 3. L eventuale riconoscimento di lingue straniere non espressamente previste sarà sottoposto, previa presentazione di apposita richiesta al Preside della Facoltà, alla valutazione della Commissione paritetica per la Didattica. Art Attività didattica 1. Gli insegnamenti impartiti nel Corso di laurea specialistica si svolgono attraverso lezioni, seminari ed esercitazioni. Le lezioni sono tenute in tre ore settimanali collocate in almeno due giorni distinti della settimana, secondo l'orario approvato dal Consiglio di Facoltà entro il mese di settembre e immediatamente comunicato agli studenti mediante affissione all'albo e pubblicazione nel sito Web della Facoltà. Nella predisposizione dell'orario si terrà conto dell'esigenza che sia assicurata agli studenti una adeguata ripartizione dei tempi di frequenza e di studio. 2. Ciascun titolare di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni e ad annotarle nell'apposito registro, indicando data e ora dell'attività svolta ed apponendo la sua firma. Al termine del corso, il registro deve essere consegnato alla struttura didattica. In caso di assenza, il docente deve avvertire tempestivamente la struttura didattica e comunicare, al più presto, il giorno e l'ora nei quali la lezione sarà recuperata. 3. Le lezioni possono essere integrate da seminari e da esercitazioni, nei limiti dei crediti previsti per le attività formative a scelta dello studente. Il Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di laurea, formula annualmente il programma delle attività formative fra le quali lo studente potrà operare la sua scelta. Art Attività didattica in lingua straniera 1. Lo studente che intende seguire un insegnamento presso una Università o Istituto di istruzione universitaria di uno Stato estero, nell'ambito di programmi internazionali o di accordi fra la Facoltà e le corrispondenti strutture didattiche straniere deve presentare domanda alla Segreteria studenti entro il 31 marzo di ciascun anno. La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Facoltà, che delibera sentiti i docenti dei settori scientifico-disciplinari interessati e il Consiglio di corso di laurea al fine di poterne valutare la congruenza rispetto agli obiettivi formativi. 2. Lo studente che abbia frequentato le attività didattiche di cui al precedente comma 1 otterrà il riconoscimento degli esami superati ed il voto di questa convertito in trentesimi. Ove, con la approvazione di cui al precedente comma 1, il Consiglio di Facoltà abbia ritenute necessarie delle integrazioni, lo studente sarà tenuto ad effettuarle conseguendo delle valutazioni complessive che terranno conto dell esito di tali integrazioni. 5
6 3. Lo studente del Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza per l amministrazione che segua il corso e superi l esame di una disciplina insegnata in lingua straniera si vede attribuiti i 5 crediti previsti per la conoscenza della lingua straniera nel numero deciso annualmente dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di Laurea. Art Tirocini e stages 1. Le attività di tirocinio e stages sono finalizzate a far acquisire allo studente una conoscenza diretta in settori di particolare attività per l inserimento nel mondo del lavoro e per l acquisizione di abilità specifiche di interesse professionale. 2. Le attività di cui sub 1 sono svolte sotto la diretta responsabilità di un singolo docente presso studi professionali, enti della pubblica amministrazione, aziende accreditate dall Ateneo veronese. 3. I crediti maturati in seguito ad attività di tirocinio e stage saranno attribuiti secondo quanto disposto nel dettaglio dal Regolamento d Ateneo per il riconoscimento dei crediti maturati negli stage universitari, emanato con D.R.573/2003 del Art Esami di profitto 1. Gli esami di profitto si tengono in tre sessioni, estiva, autunnale ed invernale: la sessione estiva, nella quale sono previsti tre appelli per ciascun esame, va dalla seconda settimana di maggio alla seconda settimana di luglio; la sessione autunnale, che prevede due appelli, va dalla prima settimana di settembre all ultima settimana di settembre; la sessione invernale, che prevede due appelli, va dalla seconda settimana di gennaio alla prima settimana di febbraio. Sono previste due sessioni di esame straordinarie e facoltative per gli studenti fuori corso del secondo anno nei due giorni immediatamente antecedenti l inizio delle vacanze natalizie e pasquali. Le date degli esami possono essere variate, ma non anticipate, solo con l'autorizzazione del Preside e garantendo ampia informazione agli studenti. 2. Ciascuno degli insegnamenti previsti nel piano didattico del corso di laurea si conclude con un esame, che lo studente sostiene, negli appelli previsti dal calendario accademico della Facoltà, alla presenza di una Commissione, composta dal docente ufficiale dell'insegnamento, che la presiede e da almeno un altro Professore, o Ricercatore, o cultore della materia. Qualora la Commissione sia composta dal Presidente e da due o più componenti, può articolarsi in sottocommissioni costituite dal Presidente e da un componente. Il Preside procede alla nomina delle Commissioni d esame all'inizio di ogni anno accademico. 3. La Commissione formula il proprio giudizio attraverso un voto espresso in trentesimi. L esame si intende positivamente superato con una valutazione compresa tra un minimo di 18 fino ad un massimo di 30/30mi, cui può essere aggiunta la lode. Il superamento dell esame comporta la attribuzione dei crediti relativi all insegnamento. 4. L'esame può svolgersi in una unica prova come colloquio. Eventuali prove scritte devono avere il solo valore di elementi di valutazione e non quello di preclusione del colloquio. Le prove orali di esame sono pubbliche. Qualora l insegnamento sia suddiviso in moduli sono consentiti accertamenti per ciascun modulo nell ambito delle sessioni ordinarie degli esami. Non esiste numero massimo di esami di profitto che lo studente può sostenere nelle singole sessioni. Lo studente che si sia ritirato dall'esame può ripresentarsi all'appello successivo. 5. I verbali degli esami vengono conservati a cura di ciascun docente titolare dell insegnamento. I cedolini degli esami, debitamente firmati dai componenti della Commissione, saranno trasmessi a cura del docente alla Direzione didattica Servizi agli studenti Area Segreterie Studenti, subito dopo la chiusura dell'appello. Art Ricevimento studenti 1. I docenti sono tenuti ad assicurare un minimo di due ore settimanali per il ricevimento degli studenti, secondo un calendario predisposto annualmente, entro il 30 settembre, approvato dal Preside e comunicato agli studenti mediante affissione all albo. 2. Durante i periodi dedicati agli esami, le vacanze estive ed invernali i ricevimenti degli studenti sono sospesi. 6
7 Art Esami di laurea 1. Il corso di studi dello studente, che abbia superato tutti gli esami prescritti, si conclude con un esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una tesi scritta, preparata dallo studente su un tema rientrante in una delle discipline del piano di studi seguito. 2. Il docente ufficiale assegna l oggetto della tesi sei mesi prima della data di inizio della sessione in cui si sostiene l esame di laurea. A tal fine lo studente deve depositare in Segreteria Didattica, entro il termine predetto, apposito modulo, contenente l'indicazione del tema, sottoscritto dal docente. 3. Il Preside nomina, almeno quindici giorni prima della discussione, un correlatore della tesi, su proposta del relatore. L'esame di laurea si svolge alla presenza di un'apposita Commissione, nominata dal Preside della Facoltà, composta di almeno sette componenti, di cui almeno cinque docenti di ruolo nel corso di laurea, e presieduta dal Professore di prima fascia con maggiore anzianità di servizio. 4. La Commissione formula un giudizio espresso in voti da 66 a 110/110mi. I punti disponibili per la tesi sono al massimo 8, che si aggiungono a quelli risultati dalla media degli esami sostenuti approssimata per eccesso. Al candidato che ottiene il massimo punteggio può, all unanimità, essere attribuita la lode. 5. Le sessioni di laurea sono tre e si svolgono, di regola, entro la fine di ciascuna delle sessioni degli esami di profitto; fra il secondo ed il terzo appello per la sessione estiva e fra il primo e il secondo della sessione autunnale e invernale. 6. Le tesi in versione informatizzata consegnate dai laureandi alla Segreteria didattica, verranno catalogate e conservate in archivio bibliografico informatico e rese visualizzabili agli utenti decorsi cinque anni dalla discussione. Art.16 - Lauree honoris causa 1. La Facoltà di Giurisprudenza può annualmente proporre la concessione di non più di due lauree honoris causa a studiosi insigni e esponenti delle istituzioni pubbliche e private che si siano distinti particolarmente in attività scientifiche o in concrete realizzazioni e che abbiano avuto, con la Facoltà stessa, un significativo collegamento. 2. La laurea è consegnata solennemente dal Rettore, alla presenza dei Presidi delle altre Facoltà, del Senato Accademico e del Corpo Accademico della Facoltà. Art.17 - Tabella della classe di riferimento ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU Tot. CFU Di base Storico e filosofico IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno IUS/20 - Filosofia del diritto 30 Caratterizzanti Privatistico Pubblicistico Penalistico Diritto dell'impresa IUS/01 - Diritto privato IUS/15 - Diritto processuale civile IUS/08 - Diritto costituzionale IUS/10 - Diritto amministrativo IUS/13 - Diritto internazionale IUS/16 - Diritto processuale penale IUS/17 - Diritto penale IUS/04 - Diritto commerciale IUS/07 - Diritto del lavoro
8 Affini o integrative Istituzionale, economico, comparatistico, comunitario IUS/02 - Diritto privato comparato IUS/11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico IUS/12 - Diritto tributario IUS/14 - Diritto dell'unione europea IUS/21 - Diritto pubblico comparato SECS-P/01 - Economia politica SECS-P/03 - Scienza delle finanze SPS/02 - Storia delle dottrine politiche 30 Attività formative Tipologie CFU Tot. CFU A scelta dello 15 studente Per la prova 30 finale Altre ( art. 10, Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, 15 comma 1, lettera f ) tirocini, etc. TOTALE 198 (Nota: per CFU s intende Crediti Formativi Universitari ) Art Tabella contenente il quadro dettagliato delle attività formative del Corso 1. La tabella contenente il quadro dettagliato delle attività formative è riportata nell art. 7 del presente Regolamento. Art Guida dello studente 1. In ogni anno accademico viene pubblicata, a cura del Preside della Facoltà, una Guida dello studente, anche in versione informatizzata, contenente il presente Regolamento didattico in vigore, gli insegnamenti impartiti dai vari docenti per ciascun anno di corso, con il relativo programma e l'indicazione dei libri di testo consigliati. La Guida viene distribuita agli studenti gratuitamente. 2. Le informazioni di cui al precedente comma 1 nonché l orario delle lezioni, l orario di ricevimento degli studenti e ogni altra notizia utile relativa alle attività didattiche della Facoltà e delle sue strutture scientifiche sono inserite nel sito Web della Facoltà. Art Albo della Facoltà e diritto di accesso 1. Viene istituito l'albo Ufficiale della Facoltà, con apposita bacheca collocata opportunamente nell'androne di ingresso dell'edificio destinato a sede della Facoltà, per l'affissione di atti ufficiali e di eventuali altri documenti. Altre bacheche potranno essere aggiunte nei punti più opportuni per esporre avvisi e altre notizie utili. 2. E' garantito il diritto di accesso a qualsiasi documento, comprese le deliberazioni del Consiglio di Facoltà, secondo le disposizioni normative vigenti. Art Norme finali 1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo. 8
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