Aee. cl.. Premessa. Titolo I. Art. 1 - Biblioteche di scuola. 1. Ciascuna scuola è dotata di una biblioteca:
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1 Aee. cl.. Disposizioni regolamentari transitorie peril primo insediamento degli organi del sistema bibliotecario di Ateneo, ai sensi degli articoli dal 58 al 62 dello Statuto (approvate seduta stante dal senato accademico in data e dal consiglio di amministrazione in data ; emanate con D.R. n.5!!l del ~l:j.gf!2j Premessa Ai sensi dell'ar!. 58 dello Statuto, il centro di servizi del sistema bibliotecario (CSSBA) e l'insieme delle biblioteche di scuola costituiscono il sistema bibliotecario di Ateneo. Titolo I Art. 1 - Biblioteche di scuola 1. Ciascuna scuola è dotata di una biblioteca: 1.biblioteca della scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali; 2.biblioteca della scuola di scienze mediche e farmaceutiche; 3.biblioteca della scuola di scienze sociali; 4.biblioteca della scuola di scienze umanistiche; 5.biblioteca della scuola politecnica. Per le funzioni e le forme di finanziamento si rinvia all'ar!. 61 dello Statuto. Art. 2 - Organi delle biblioteche di scuola 1. Ai sensi dell'ar!. 62 dello Statuto, sono organi delle biblioteche di scuola: - il direttore di biblioteca; - il comitato tecnico-scientifico (CTS); - il presidente. 2. Con l'insediamento dei suddetti organi decadono gli organi (direttore, CTS e presidente) dei quattordici centri di servizio bibliotecario (CSB) del preesistente ordinamento. Capo I - Direttore di biblioteca Art. 3 - Conferimento di incarico 1. L'incarico di direttore di biblioteca è conferito dal direttore generale con proprio provvedimento. 2. La carica di direttore di biblioteca è incompatibile con la carica di componente del senato accademico o del consiglio di amministrazione. l
2 Art. 4 - Funzioni 1. AI direttore è affidata l'attività gestionale della biblioteca in attuazione degli indirizzi approvati dal CTS e dal CSSBA, in base a quanto previsto dalle linee operative in materia contabile, dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dall'atto organizzativo del direttore generale e dalle norme vigenti. Capo Il - Comitato tecnico-scientifico (CTS) Art. 5 - Composizione e durata 1. /I CTS è costituito da un numero di docenti determinato dal consiglio della scuola cui la biblioteca fa capo, da un rappresentante del personale tecnico amministrativo e da un rappresentante degli studenti. 2. La componente docente è designata dal consiglio della scuola, in modo da garantire la rappresentanza della scuola e dei relativi dipartimenti. La scelta può awenire anche con modalità elettiva. 3. /I rappresentante del personale tecnico amministrativo dell'area delle biblioteche è designato dal personale a tempo indeterminato della biblioteca della scuola al proprio interno. La scelta può awenire anche con modalità elettiva. 4. /I rappresentante degli studenti è designato dai rappresentanti degli studenti nel consiglio della scuola al proprio interno. La scelta può avvenire anche con modalità elettiva. 5. I componenti del CTS sono nominati con prowedimento del preside della scuola cui fa capo la biblioteca, che ne cura, altresì, la pubblicazione all'albo web e sul sito internet della scuola. La carica di componente del CTS è incompatibile con la carica di componente del senato accademico o del consiglio di amministrazione. 6. La componente docente e il rappresentante del personale tecnico amministrativo, se individuati con modalità elettiva, devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato triennale prima della data di collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 68, comma 1, dello Statuto e tale requisito deve essere posseduto alla data di votazione. 7. La componente docente e il rappresentante del personale tecnico amministrativo restano in carica un triennio dalla data indicata nel decreto di nomina del preside. /I rappresentante degli studenti resta in carica fino al rinnovo delle rappresentanze studentesche, le cui elezioni sono previste dalle disposizioni transitorie VII e VIII dello Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore. Art. 6 - Funzioni 1. Il CTS è l'organo di indirizzo, programmazione e deliberazione delle linee di sviluppo e di attività della biblioteca, nel rispetto degli indirizzi del centro di servizi del sistema bibliotecario (CSSBA) e degli organi di governo. In particolare: elegge, al proprio interno, il presidente; 2
3 approva le linee generali di indirizzo e programmatiche, anche di spesa, il programma triennale di sviluppo e il piano annuale di attività della biblioteca e svolge le funzioni previste dalle linee operative in materia contabile e dal regolamento di Ateneo in materia di amministrazione, finanza e contabilità; verifica annualmente lo stato di avanzamento delle attività e controlla la loro gestione; fornisce indicazioni al direttore sull'utilizzazione delle risorse disponibili per il conseguimento delle finalità istituzionali, nel rispetto delle direttive del direttore generale per quanto attiene al personale; approva una relazione annuale sull'attività svolta; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti. Capo III - Presidente di biblioteca e relativo procedimento elettorale Art. 7 - Indizione delle elezioni 1. Le elezioni sono indette con decreto dal decano del CTS o da un professore suo delegato. Il decano è il professore di prima fascia con maggiore anzianità di ruolo all'interno del CTS. 2. Il decreto, da emanarsi entro quindici giorni dall'insediamento del CTS, stabilisce il giorno della votazione che deve svolgersi entro quindici giorni dal prowedimento di indizione, gli orari, le sedi di votazione, la composizione del seggio, le date di affissione degli elenchi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili, il termine di opposizione, i quorum richiesti per la validità della votazione e per l'eiezione. 3. Il decreto è pubblicato all'albo e sul sito internet della scuola, informando in tempo utile gli elettori, il rettore e le organizzazioni sindacali per l'informativa dovuta ai sensi dell'art. 7, comma 2, ietto f), dei contratto collettivo integrativo Art. 8 - Elettorato attivo 1. Hanno diritto di voto i componenti del CTS, ai sensi dell'art. 62, comma 3 dello Statuto. 2. Gli elettori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso non hanno diritto di voto. Art. 9 - Elettorato passivo 1. Ai sensi dell'art. 62 dello Statuto il presidente è eletto dal CTS al suo interno tra i docenti a tempo pieno. 2. L'elettorato passivo è riservato ai docenti del CTS, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato triennale prima della data di collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 68, comma 1, dello Statuto; tale requisito deve essere posseduto alla data di votazione. 3. Il decano, o suo delegato, predispone e affigge all'aibo della scuola gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto e degli eleggibili, dandone comunicazione sul relativo sito internet. Scaduto il termine per la presentazione delle opposizioni, il decano, o suo delegato, affigge all'albo della scuola gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili, dandone comunicazione sul relativo sito internet. 3
4 Art. 10- Ineleggibilità 1. I docenti che non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova presso altra amministrazione pubblica o in aspettativa senza assegni per svolgere attività presso altro Ateneo o presso soggetti e organismi, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 6, comma 11, e dell'art. 7, comma 1, della legge 240 del , in servizio civile (artt. 9 e 10 D.Lgs n. 77 del , modo legge n. 43 del ) non sono eleggibili. 2. I docenti sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso non sono eleggibili. 3. Ai sensi dell'art. 70 dello Statuto non sono ammessi più di due mandati consecutivi; dopo lo svolgimento di due mandati consecutivi, è possibile accedere alla medesima carica, solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del mandato. Art. 11 -Incompatibilità 1. Le incompatibilità tra le cariche previste dal vigente ordinamento non operano rispetto alle cariche rivestite ai sensi del preesistente ordinamento. La carica di presidente è incompatibile con la carica di componente del senato accademico o del consiglio di amministrazione. 2. La condizione di docente a tempo definito è incompatibile con tutte le cariche accademiche previste dallo Statuto, a pena di decadenza dalle stesse, ai sensi dell'art. 69, comma 4, dello Statuto. 3. La carica di presidente è incompatibile con l'autorizzazione a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca scientifica e con il congedo per motivi di studio o di ricerca, ai sensi dell'art. 30 del regolamento generale di Ateneo, applicabile, in quanto compatibile, ai sensi della X disposizione transitoria dello Statuto. 4. Il docente, titolare di carica incompatibilelin regime di tempo definito/autorizzato a svolgere esclusiva attività di ricerca scientifica o in congedo per motivi di studio o di ricerca, presenta al rettore, entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, un'opzione scritta. La mancata presentazione di tale opzione significa la rinuncia alla nuova carica. Art Seggio elettorale 1. Col decreto di indizione il decano, o suo delegato, costituisce il seggio elettorale composto da almeno tre elettori, che designeranno al proprio interno un presidente, un vicepresidente e un segretario, e, di norma, da due componenti supplenti; il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente. 4
5 Art Elenchi degli elettori 1. Gli elenchi alfabetici prowisori degli aventi diritto al voto e degli eleggibili sono allegati al prowedimento di indizione del decano o del suo delegato e pubbllcizzati con affissione all'albo della scuola e pubblicazione sul relativo sito internet nel termine indicato nel medesimo prowedimento. 2. Awerso gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto e degli eleggibili è ammessa opposizione da presentare al decano o al suo delegato entro il termine stabilito nel prowedimento di indizione; il decano o suo delegato, previe verifiche con gli uffici competenti, decide definitivamente in merito. 3. Gli elenchi alfabetici definitivi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili sono pubbllcizzati dal decano o dal suo delegato con affissione all'albo della scuola e pubblicazione sul relativo sito internet nel termine indicato nel prowedimento di indizione. Art Validità delle votazioni 1. Le votazioni sono valide se ha votato la maggioranza degli aventi diritto. Nel caso in cui una votazione sia invalida, tale, cioè, che non vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto, la votazione successiva costituisce una rinnovazione della medesima, con conseguente applicazione degli stessi quorum strutturale e funzionale e. Art Operazioni di voto 1. I componenti del seggio curano che l'elettore apponga la firma sull'apposito registro dei votanti, previo accertamento dell'identità personale, provvedono all'annotazione degli estremi del relativo documento di riconoscimento e, successivamente, consegnano la scheda elettorale. 2. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. 3. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. 4. Qualora l'elettore esprima voti di preferenza in eccedenza, la scheda elettorale è nulla. Art Operazioni di spoglio e formazione della graduatoria elettorale 1. Terminate le operazioni di voto, il seggio elettorale procede al conteggio di coloro che hanno votato, risultanti dalle firme apposte dai votanti sull'apposito registro, al conteggio ed allo scrutinio delle schede, alla verifica che i nominativi votati siano presenti nell'elenco definitivo degli eleggibili, indicando per ciascun nominativo la qualifica e i voti riportati, in ordine decrescente.. 2. In fase di scrutinio, sulla attribuzione o sulla nullità dei voti o delle schede, il seggio decide a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. 5
6 Art Proclamazione e nomina dell'eletto 1. Il presidente del seggio individua gli eletti in base all'ordine decrescente di voti ottenuti. E' eletto il docente che riporta il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra docenti di ruolo prevale il docente con maggiore anzianità di nomina e, in caso di pari anzianità di ruolo, il docente con maggiore anzianità anagrafica; i'anzianità di ruolo complessiva del docente è computata sommando l'anzianità nei diversi ruoli (I fascia, Il fascia, ricercatore); per i docenti non di ruolo si computa l'anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, l'anzianità anagrafica. 2. Il decano o il suo delegato: 1.esercita il controllo di legittimità sugli atti delle procedure elettorali verbalizzate dal seggio; 2.trasmette copia confomre degli atti delle votazioni (verbale, elenchi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili, registro dei votanti) al rettore per l'emanazione del decreto di nomina; 3.pubblicizza il decreto rettorale all'albo e sul sito internet della scuola e ne dà comunicazione alle organizzazioni sindacali per l'informativa dovuta ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. f), del contratto collettivo integrativo Il presidente è nominato con decreto rettorale, a condizione della preventiva cessazione delle eventuali situazioni di incompatibilità di cui all'art. 11. Il decreto rettorale di nomina del presidente è pubblicato all'albo web e sul sito internet della scuola a cura del decano del CTS o del suo delegato. Art Mandati 1. In prima applicazione, per garantire la prosecuzione del percorso volto alla piena realizzazione del nuovo assetto statutario, nonchè la funzionalità degli organi, il presidente siinsedia dalla data indicata nel decreto rettorale di nomina e resta in carica un triennio. Successivamente, ai sensi dell'art. 71, C. 1 dello Statuto, i temrini di decorrenza delle cariche saranno definiti nel regolamento generale di Ateneo. 2. In caso di dimissione o, comunque, di decadenza dall'ufficio per perdita dei requisiti di eleggibilità, ai sensi dell'art. 71, comma 3 dello Statuto, si procederà a nuove elezioni con le modalità che saranno definite dal nuovo regolamento generale di Ateneo o, se non ancora in vigore, entro un mese dall'avvenuta vacanza, ai sensi dell'art. 31 del preesistente regolamentogerierale di Ateneo. Art Funzioni 1. Il presidente rappresenta la biblioteca, esercita funzioni di iniziativa, coordinamento e vigilanza su tutte le attività della biblioteca, svolge i compiti previsti dalle linee operative in materia contabile e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed è responsabile del perseguimento delle finalità della biblioteca. In particolare: a) convoca e presiede il CTS, ne predispone l'ordine del giorno e dà esecuzione alle relative deliberazioni; b) vigila sull'osservanza delle norme vigenti; c) predispone, coadiuvato dal direttore della biblioteca di scuola, il programma triennale di sviluppo e degli interventi, i piani annuali di attività e le relazioni periodiche e li presenta al CTS; d) adotta, in caso di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del CTS, da sottoporre a successiva ratifica dello stesso; e) esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme vigenti. 6
7 litolo Il Art Centro di servizi del sistema bibliotecario (CSSBA) 1. Il CSSBA è un centro di servizio di Ateneo, per la definizione del quale si rinvia all'art. 57 dello Statuto oltre che ai pertinenti articoli dal 58 al 60. Art Organi del CSSBA 1. Ai sensi dell'art. 59 dello Statuto, sono organi del CSSBA: -il direttore; -il consiglio; -il presidente. 2. Con l'insediamento dei suddetti organi decadono gli organi (consiglio, presidente, direttore, comitato di presidenza, comitato tecnico dei direttori di CSB) del centro di servizi per il coordinamento del sistema bibliotecario di Ateneo (CSBA) del preesistente ordinamento. Capo I - Direttore del CSSBA Art Conferimento di incarico 1. L'incarico di direttore del CSSBA è conferito dal direttore generale con proprio prowedimento. 2. La carica di direttore è incompatibile con la carica di componente del senato accademico o del consiglio di amministrazione. Art.23 - Funzioni 1. Ai sensi dell'art. 59 dello Statuto, il direttore del CSSBA è responsabile della gestione del CSSBA in attuazione degli indirizzi approvati dal consiglio del CSSBA, in base a quanto previsto dalle linee operative in materia contabile, dal regolamento di Ateneo in materia di amministrazione, finanza e contabilità, dall'atto organizzativo del direttore generale e dalle norme vigenti. In particolare: a) predispone; nel rispetto delle linee generali di indirizzo e programmatiche, anche di spesa, approvate dal consiglio, i documenti previsti dalle linee operative in materia contabile e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; b) prowede all'ordinazione di beni e servizi utili per l'attività istituzionale del CSSBA e di interesse comune del sistema bibliotecario di Ateneo, nel rispetto delle competenze del consiglio; c) organizza le risorse umane del CSSBA secondo gli indirizzi del direttore generale e le risorse finanziarie e strumentali secondo gli indirizzi del consiglio; d) esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme vigenti. 7
8 Capo Il - Consiglio del CSSBA Art.24 - Composizione e durata 1. Ai sensi dell'art. 59 dello Statuto, il consiglio è composto da: il direttore, i presidenti e i direttori delle biblioteche di scuola, un rappresentante degli studenti, un rappresentante del centro di servizi informatici e telematici di Ateneo, un rappresentante del personale dell'area delle biblioteche, un responsabile amministrativo del centro, e quattro docenti designati dagli organi di governo. 2. Per il direttore del CSSBA si rinvia al capo I del presente titolo. 3. Per i presidenti e i direttori di biblioteca si rinvia al titolo Il. 4. Il rappresentante degli studenti è designato dai rappresentanti degli studenti dei CTS delle biblioteche di scuola al proprio interno. La scelta può avvenire anche con modalità elettiva. 5. Il rappresentante del centro di servizi infonmatici e telematici di Ateneo (CSITA) è designato dal presidente di CSITA, eventualmente sentito il relativo consiglio direttivo. 6. Il rappresentante del personale dell'area delle biblioteche è scelto, al proprio interno, dai rappresentanti del personale tecnico amministrativo dell'area delle biblioteche a tempo indetenminato presenti nei CTS delle biblioteche di scuola e in servizio presso il CSSBA. La scelta può avvenire anche con modalità elettiva. 7. L'incarico di responsabile amministrativo è conferito dal direttore generale con proprio provvedimento. 8. I quattro docenti designati dagli organi di governo sono scelti dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, che indicano, ciascuno, due nominativi di docenti a tempo pieno dell'ateneo che non siano componenti degli organi di governo, nel rispetto delle incompatibilità di cui all'art. 69 dello Statuto. 9. I componenti del consiglio sono nominati con decreto rettorale, di cui il decano del consiglio e i presidi di scuola curano la pubblicazione all'albo web e sul sito internet, rispettivamente, del CSSBA e delle scuole. La carica di compone!nte del consiglio del CSSBA è incompatibile con la carica di componente del senato accademico o del consiglio di amministrazione. 10. Il rappresentante del personale tecnico amministrativo, se individuato con modalità elettiva, deve assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato triennale prima della data di collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 68, comma 1, dello Statuto; tale requisito deve essere posseduto alla data di votazione. 11. Le componenti docenti e del personale tecnico amministrativo del consiglio restano in carica un triennio dalla data indicata nel decreto di nomina del rettore. Il rappresentante degli studenti resta in carica fino al rinnovo delle rappresentanze studentesche le cui elezioni sono previste dalle disposizioni transitorie VII e VIII dello Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore. Art Funzioni 1. Il consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione generale e deliberazione delle linee di 8
9 sviluppo e di attività del sistema bibliotecario, nel rispetto degli indirizzi degli organi di govemo, e svolge le funzioni di cui all'art. 60 dello Statuto. In particolare: elegge, al proprio interno, il presidente; approva le linee generali di indirizzo e programmatiche, anche di spesa, il programma triennale di sviluppo e il piano annuale di attività del sistema bibliotecario, sentite le biblioteche di scuola, e svolge le funzioni previste dalle linee operative in materia contabile e dal regolamento di Ateneo in materia di amministrazione, finanza e contabilità; verifica annualmente lo stato di avanzamento delle attività e controlla la loro gestione; fornisce indicazioni al direttore sull'utilizzazione delle risorse disponibili per il conseguimento delle finalità istituzionali, nel rispetto delle direttive del direttore generale per quanto attiene al personale; approva le convenzioni e i contratti attivi e passivi di interesse comune del sistema bibliotecario, nei limiti di competenza fissati dalle linee operative in materia contabile e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, verificandone la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali, conferendo mandato al direttore del CSSBA affinché ne curi la comunicazione al rettore; approva una relazione annuale sull'attività svolta; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle nonme vigenti. Capo III - Presidente di CSSBA e relativo procedimento elettorale Art Indizione delle elezioni 1. Le elezioni sono indette con decreto dal decano del consiglio o da un professore suo delegato. Il decano è il professore di prima fascia con maggiore anzianità di ruolo all'interno del consiglio. 2. Il decreto, da emanarsi entro quindici giorni dall'insediamento della componente docente, del personale bibliotecario e studentesca del consiglio, stabilisce il giorno della votazione che deve svolgersi entro quindici giorni dal prowedimento di indizione, gli orari, le sedi di votazione, la composizione del seggio, le date di affissione degli elenchi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili, il termine di opposizione, i quorum richiesti per la validità della votazione e per l'elezione. 3. Il decreto è pubblicato all'albo e sul sito internet del CSSBA del preesistente ordinamento e delle scuole, infonmando in tempo utile gli elettori, il rettore e le organizzazioni sindacali per l'informativa dovuta ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. f), del contratto collettivo integrativo Art Elettorato attivo 1. Hanno diritto di voto i componenti del consiglio del CSSBA, ai sensi dell'art. 59, comma 3 dello Statuto..2. Gli elettori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso non hanno diritto di voto. 9
10 '.. Art Elettorato passivo 1. Ai sensi dell'art. 59 dello Statuto il presidente è eletto dal consiglio, al suo interno, tra i presidenti delle biblioteche di scuola. 2. L'elettorato passivo è riservato ai presidenti di biblioteca che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato triennale alla carica di presidente del CSSBA prima della data di collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 68, comma 1, dello Statuto; tale requisito deve essere posseduto alla data di votazione. 3. Il decano, o suo delegato, predispone e affigge all'albo del CSSBA e delle scuole gli elenchi prowisori degli aventi diritto al voto e degli eleggibili, dandone comunicazione sul relativo sito internet. Scaduto il termine per la presentazione delle opposizioni, il decano, o suo delegato, affigge all'albo del CSSBA e delle scuole gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili, dandone comunicazione sul relativo sito internet. Art Ineleggibilità 1. Si rinvia al Titolo I, art. 10. Art. 30 -Incompatibilità 1. Si rinvia al Titolo I, art. 11. Art Seggio elettorale 1. Col decreto di indizione il decano, o suo delegato, costituisce il seggio elettorale composto da almeno tre elettori, che designeranno al proprio interno un presidente, un vicepresidente e un segretario, e, di norma, da due componenti supplenti; il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente. Art Elenchi degli elettori 1. Gli elenchi alfabetici provvisori degli aventi diritto al voto e degli eleggibili sono allegati al prowedimento di indizione del decano o del suo delegato e pubblicizzati con affissione all'albo del CSSBA e delle scuole e pubblicazione sul relativo sito internet nel termine indicato nel medesimo prowedimento. 2. Avverso gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto e degli eleggibili è ammessa opposizione da presentare al decano o al suo delegato entro il termine stabilito nel prowedimento di indizione; il decano o suo delegato, previe verifiche con gli uffici competenti, decide definitivamente in merito. 3. Gli elenchi alfabetici definitivi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili sono pubblicizzati dal decano o dal suo delegato con affissione all'albo del CSSBA e delle scuole e pubblicazione sul relativo sito internet nel termine indicato nel prowedimento di indizione. " ',- lo
11 Art Validità delle votazioni 1. Le votazioni sono valide se ha votato la maggioranza degli aventi diritto. Nel caso in cui una votazione sia invalida, tale, cioè, che non vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto, la votazione successiva costituisce una rinnovazione della medesima, con conseguente applicazione degli stessi quorum strutturale e funzionale. Art Operazioni di voto 1. I componenti del seggio curano che l'elettore apponga la firma sull'apposito registro dei votanti, previo accertamento dell'identità personale, prowedono all'annotazione degli estremi del relativo documento di riconoscimento e, successivamente, consegnano la scheda elettorale. 2. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. ~. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. 4. Qualora l'elettore esprima voti di preferenza in eccedenza, la scheda elettorale è nulla. Art Operazioni di spoglio e formazione della graduatoria elettorale 1. Terminate le operazioni di voto, il seggio elettorale procede al conteggio di coloro che hanno votato, risultanti dalle firme apposte dai votanti sull'apposito registro, al conteggio ed allo scrutinio delle schede, alla verifica che i nominativi votati siano presenti nell'elenco definitivo degli eleggibili, indicando per ciascun nominativo la qualifica, la funzione (presidente della biblioteca di... ) e i voti riportati, in ordine decrescente. 2. In fase di scrutinio, sulla attribuzione o sulla nullità dei voti o delle schede, il seggio decide a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Art Proclamazione e nomina dell'eletto 1. Il presidente del seggio individua gli eletti in base all'ordine decrescente di voti ottenuti. E' eletto il docente che riporta il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra docenti di ruolo prevale il docente con maggiore anzianità di nomina e, in caso di pari anzianità di ruolo, il docente con maggiore anzianità anagrafica; l'anzianità di ruolo complessiva del docente è computata sommando l'anzianità nei diversi ruoli (I fascia, Il fascia, ricercatore); per i docenti non di ruolo si computa l'anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, l'anzianità anagrafica. 2. Il decano o il suo delegato: 1.esercita il controllo di legittimità sugli atti delle procedure elettorali verbalizzate dal seggio; 2.trasmette copia conforme degli atti delle votazioni (verbale, elenchi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili, registro dei votanti) al rettore per l'emanazione del decreto di nomina; 3.cura la pubblicizzazione del decreto rettorale all'albo e sul sito internet del CSSBA e ne dà comunicazione alle organizzazioni sindacali per l'informativa dovuta ai sensi dell'art. 7, comma 2, letto f), del contratto collettivo integrativo
12 3. Il presidente è nominato con decreto rettorale di cui il decano del consiglio e i presidi delle scuole curano la pubblicazione all'albo web e sul sito intemet, rispettivamente, del CSSBA e delle scuole. A~ Mandati 1. In prima applicazione, per gara"ntire la prosecuzione del percorso volto alla piena realizzazione del nljovo assetto statutario, nonchè la funzionalità degli organi, il presidente si insedia dalla data indicata nel decreto rettorale di nomina e resta in carica un triennio. Successivamente, ai sensi dell'art. 71, c. 1 dello Statuto, i termini di decorrenza delle cariche saranno definiti nel regolamento generale di Ateneo. 2. In caso di dimissione o, comunque, di decadenza dall'ufficio per perdita dei requisiti di eleggibilità, ai sensi dell'art. 71, comma 3 dello Statuto, si procederà a nuove elezioni con le modalità che saranno definite dal nuovo regolamento generale di Ateneo o,se non ancora in vigore, entro un mese dall'avvenuta vacanza, ai sensi dell'art. 31 del preesistente regolamento generale di Ateneo. Art Funzioni 1. Per le funzioni del presidente di CSSBA si rinvia all'art. 59, commi 5 e 6 dello Statuto. Egli rappresenta il sistema bibliotecario di Ateneo, nel rispetto degli indirizzi degli organi di governo e del consiglio del CSSBA, esercita funzioni di iniziativa, coordinamento e vigilanza sulle attività del sistema bibliotecario ed è responsabile del perseguimento delle sue finalità. In particolare: a) rappresenta l'ateneo nei consorzi nazionali per l'acquisto di materiale librario e per lo sviluppo e l'acquisizione delle risorse elettroniche; b) convoca e presiede il consiglio, ne predispone l'ordine del giorno e dà esecuzione alle relative deliberazioni; c) vigila sull'osservanza delle norme vigenti; d) predispone, coadiuvato dal direttore del CSSBA, il programma triennale di sviluppo e degli interventi, i piani annuali di attività e le relazioni periodiche, sentite le biblioteche di scuola e li presenta al consiglio; e) esercita le funzioni previste dalle linee operative in materia contabile e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; f) adotta, in caso di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, da sottoporre a successiva ratifica dello stesso; g) esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme vigenti. 12
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