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1 ". AIl.1 Disposizioni regolamentari transitorieperlo svolgimento delle procedure per la costituzione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 19 dello Statuto. (appruvate dalsellato accademico iii data (COli delibera approvata sedutastallte), t DR. 2f?2 -' l :? 1{.,.lw II ema1laacoll.ll.... ue...,.;j... / Art. 1 - Nomina della eommissione di eni all'art. 19, comma 3 dello Statuto, per la verifica dell'ammissibilità delle candidature e avvisi pubblici per la loro presentazione I. Entro quindici giorni dalla data del provvedimento rettorale di costituzione del senato accademico il rettore, con proprio decreto, dà avvio alle procedure per la costituzione del consiglio di amministrazione nominando, sentito il senato accademico stesso, la commissione per la verifica dell'ammissibilità delle candidature alla carica di consigliere di amministrazione e fissando la data delle elezioni dei cinque componenti di cui all'art. 19, comma l, lettere b) e c). 2. La commissione, è costituita, oltre che dal rettore in qualità di presidente, da quattro soggetti scelti fra esperti e personalità dotati di adeguate competenze gestionali che abbiano rivestito o rivestano ruoli pubblici o privati di alto livello. 3. I componenti della commissione non possono presentare la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione. 4. li decreto rettorale di nomina della commissione stabilisce il termine di conclusione dei lavori non superiore a sette giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle candidature. 5. Contestualmente all'emanazione del decreto di cui al comma l il rettore, con proprio provvedimento, dà corso alle procedure volte allo svolgimento delle operazioni elettorali ed emana due avvisi pubblici per la presentazione delle candidature finalizzate alla designazione dei tre componenti esterni nel consiglio di amministrazione nonché di quelle finalizzate all'elezione dei cinque componenti interni, di cui quattro appartenenti alla categoria del personale docente, rispettivamente due docenti appartenenti alle aree scientifiche da l a 9 e due a quelle da lo a 14, e uno appartenente alla categoria del personale tecnico-amministrativo. 6. Gli avvisi pubblici contengono i termini e le modalità di presentazione e trasmissione delle candidature, come disciplinati al successivo art TI decreto rettorale di nomina della commissione e il provvedimento di cui al comma 5 sono pubblicati nel sito internet e nell'albo web di Ateneo e ne è data comunicazione alle organizzazioni sindacali per l'informativa dovuta ai sensi dell'art. 7, comma 2, letto :I), del contratto collettivo integrativo Gli avvisi di cui ai commi 5 e 6 sono altresl pubblicati nel sito internet delle strutture e limitatamente all'avviso per la presentazione delle candidature dei componenti esterni sono diffusi mediante pubblicazione, per estratto, sul quotidiano locale Il Secolo XIX e sul quotidiano nazionale Il Sole 24 ore. Art. 2 - Requisiti soggettivi e criteri di valutazione per la verifica dell'ammissibilità delle candidature alla carica di componente interno peril consiglio di amministrazione I. Possono presentare la propria candidatura tutti i docenti dell'ateneo e i componenti del personale tecnico amministrativo di ruolo, ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato, dell'ateneo in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione 1

2 All.I scientifica e culturaie, non portatori di alcun interesse economico professionale in conflitto con le attività dell'ateneo, non sospesi dal servizio sia a seguito di procedimento penale o disciplinare, sia in via cautelare, in attesa di procedimento penale o disciplinare e che non versino in alcuna situazione di incompatibilità o che comporti l'inammissibilità delle candidature secondo quanto disposto dall'art La commissione di cui all'art. l verificata la sussistenza delle condizioni di carattere generale di cui al comma l del presente articolo, valuta il l?ossesso dei requisiti scientifici e professionali, desumibili in primo luogo dal curriculum vitae presentato. E' posta attenzione ad esempio ai seguenti elementi: a) esperienzamaturata nella gestione di strutture e unità organizzative universitarie; b) direzione o coordinamento di progetti di ricerca comunque di livello nazionale e internazionale, anche inerenti l'innovazione e il trasferimento tecnologico, nonché attività di supporto ai progetti della stessa natura c) partecipazione a qualsiasi titolo a consigli di annninistrazione in enti pubblici o privati, o in altre posizioni di simile rilevanza amministrativo-contabile. Art. 3 - Requisiti soggettivi e criteri di valutazione per la verifica dell'ammissibilità delle candidature alla carica di componente esterno per il consiglio di amministrazione l. Possono presentare la propria candidatura i soggetti di entrambi i generi che non siano dipendenti dell'ateneo né lo siano stati negli ultimi cinque anni precedenti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, non portatori di alcun interesse economico professionale in conflitto con le attività dell'ateneo. Gli interessati/le interessate devono inoltre possedere i requisiti generali di onorabilità previsti dalla legge per poter svolgere servizio nella Pubblica Amministrazione, godere dei diritti civili e politici; non essere stati licenziati, destituiti o dispensati o dichiarati decaduti da un impiego presso una PA. ai sensi della nonnativa vigente; non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi che comportino l'irrogazione di misure di sicurezza, di prevenzione ovvero procedimenti penali o amministrativi in corso che possano costituire impedimento all'instaurazione o al mantenimento di un rapporto di lavoro pubblico; i cittadini/le cittadine degli Stati appartenenti all'unione europea devono godere dei diritti civili e politici negli Stati di provenienza; non devono altresl versare in alcuna situazione di incompatibilità o che comporti l'inammissibilità delle candidature secondo quanto disposto dall'art La commissione di cui all'art. l verificata la sussistenza delle condizioni di carattere generale di cui al comma 1, valuta il possesso dei requisiti scientifici e professionali, desumibili in primo luogo dal curriculum vitae presentato, sulla base della loro rilevanza rispetto alla finalità delle istituzioni universitarie. Art. 4 - Condizioni di incompatibilità e che rendono inammissibile la candidatura 1. Non sono ammesse le candidature dei docenti e dei tecnici-amministrativi dell'ateneo che non prestino servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova presso altra amministrazione pubblica o in aspettativa senza assegni per svolgere attività presso altro Ateneo o presso soggetti e organismi, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 6, comma Il, e dell'art. 7, comma 1, della legge 240 del , in servizio civile (artt. 9 e lo D.Lgs n. 77 del , modo legge 2

3 All.l n. 43 del ). Non è ammessa la candidatura di personale tecnico-amministrativo in aspettativaper svolgere attività libero-professionale. 2. Non è ammessa la candidatura del personale dell'ateneo che non assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 68, comma 1, dello Statuto; tale requisito deve essere posseduto alla data delle elezioni di cui all'art Non sono ammesse le candidature di coloro che abbiano già svolto due mandati consecutivi, compresi i mandati svolti parzialniente per subentro al Posto di un componente cessato anticipatamente; dopo lo svolgimento di due mandati consecutivi, è possibile accedere alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del mandato. 4. Ai sensi dell'art. 2 comma lo della legge 240/2010, non sono ammesse le candidature di soggetti che, in qnalunque veste, abbiano già svolto, come componenti del consiglio di amministrazione, due mandati consecutivi, anche parziali, alla data di entrata in vigore dello Statuto; non sono altresì ammesse le candidature di coloro che stiano svolgendo, come componenti del consiglio di amministrazione, il secondo di due mandati consecutivi, anche parziali; coloro che stiano svolgendo, come componenti del consiglio di amministrazione, il primo mandato, che sarà parziale, potranno essere rieletti per un solo mandato consecutivo. 5. Per il personale dell'ateneo che si trova nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 69 dello Statuto, ferma restando la possibilità di presentare la propria candidatura, la stessa equivale all'opzione per la carica di consigliere di amministrazione da far valere in caso di accettazione della nomina La candidatura del docentc a tempo definito equivale all'opzione per il tempo pieno da far valere in caso di accettazione della nomina 6. Non è ammessa la candidatura quale componente esterno del consiglio di amministrazione di soggetti che siano componenti di altri organi dell'università di Genova o che si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste all'art. 69 comma 2 dello Statuto. 7. Non è ammessa la candidatura quale componente esterno del consiglio di amministrazione di soggetti che rivestano cariche negli organi elettivi e di governo anche degli enti locali ovvero in enti e società alla cui amministrazione partecipino enti locali, eletti presso il parlamento nazionale e il parlamento europeo o che svolgano incarichi direttivi e di rappresentanza in partiti e movimenti politici e organizzazioni sindacali personale dipendente di altro ente pubblico, ferma restando la possibilità di presentare la propria candidatura, deve produrre al senato accademico 1'autorizzazione ad assumere la carica rilasciata dall'ente di provenienza. Art. 5 - Avvisi per la presentazione delle candidatnre 1. Gli avvisi per la presentazione delle candidature di cui all'art.l comma 4 sono diffusi per un periodo di almeno dieci giorni con le modalità di cui all'art. 1 comma 8 2. Nei medesimi avvisi: Sono individuati i requisiti soggettivi, le condizioni di incompatibilità e inammissibilità nonchè i criteri di valutazione di cui agli arti. 2, 3 e 4 delle presenti disposizioni transitorie. Sono stabilite le modalità per la presentazione delle candidature, in conformità agli allegati modelli di avviso e di domanda che fanno parte integrante delle presenti disposizioni regolamentari. 3. Gli interessatille interessate devono presentare, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione degli avvisi, la propria domanda sottoscritta, accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità, e corredata dal curriculum vi/ae. Non sono prese in considerazione domande prive di allegato curriculum vitae. 4. L'Università di Genova si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e delle autocertificazioni prodotte ai sensi e per gli effetti del DPR. n. 445/2000 e s.m.i. 3

4 I -, AlI. l 5. Decorso il t=ine di cui al comma 3 del presente articolo le domande e i curricula pervenuti sono pubblicati sul sito internet di Ateneo. 6. In caso di mancanza di candidature ovvero in presenza di candidature pervenute in numero non sufficiente, ovvero nel caso in cui le candidature non soddisfino una rappresentanza di genere sufficiente a garantire il rispetto del principio delle pari opportunità nella composizione del consiglio di amministrazione il rettore, con proprio provvedimento e ferme restando le candidature già presentate, riapre una sola volta i termini, in misura non superiore a cinque giorni, per la loro presentazione con le medesime modalità di cui alle presenti disposizioni, pubblicando per estratto gli avvisi su due quotidiani nazionali diversi da quelli indicati all'art.! comma 8. Art. 6 - Attività della commissione c selezione delle eandidatnre 1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature la commissione rettorale verifica, entro il termine indicato nel decreto di cui all'art. l commi 2 e 4, l'ammissibilità delle candidature pervenute in risposta all'avviso pubblico. 2. Con riferimento ai componenti esterni, la commissione terminata la propria attività di verifica predispone, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne, 1'elenco dei candidati ammessi e trasmetteil relativo verbale al senato accademicoper ladeliberazione. 3. Con riferimento ai componenti interni, la commissione terminata la propria attività di verifica definisce per il personale docente e tecnico amministrativo, nel rispetto del principio delle pari oppoltunità tra uomini e donne e della riserva per gruppi di aree scientifiche, l'elenco dei candidati ammessi e la trasmette, unitamente al proprio verbale conclusivo, al rettore il quale predispone gli elenchi definitivi dei candidati eleggibili. 4. La commissione delibera, in presenza della totalità dei suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta. 5. E' data adeguata diffusione nel sito internet dell'ateneo ai nominativi dei candidati ammessi. Art. 7 - Procedure per le operazioni elettorali rettore, con il provvedimento di cui all'art. l comma 5, indica: a) gli orari di votazione; b) il numero degli eligendi peril collegio dei docenti; c) il numero degli eligendi per il collegio dei tecnici-amministrativi; d) il termine per la pubblicazione degli elettorati provvisori e definitivi degli aventi diritto al voto, conilt=ine per le eventuali opposizioni; e) il numero di preferenze esprimibili, pari ad una ai sensi dell'art. 75.dello Statuto. :f) TI quorum per la validità delle votazioni, pari ad un. terzo degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 67, comma 2 dello Statuto. Art. 8 - Elettorato attivo 1. Hanno diritto di voto, nell'ambito dei rispettivi collegi elettorali, i docenti e il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell'ateneo in servizio alla data della pubblicazione del corrispondente elenco definitivo. 2. Gli elettori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso non hanno diritto di voto. 4

5 Al1.l Art. 9 - Elettorato passivo 1. Ha elettorato passivo, distintamente nei due collegi (personale docente e personale tecnicoamministrativo), il personale inserito negli elenchi definitivi dei candidati ammessi eleggibili di cui all'art. 6, comma 3. Art. lo - Seggi e commissione elettorali 1. TI rettore, con proprio provvedimento, almeno cinque giorni prima delle votazioni costituisce i seggi elettorali presso l'amministrazione centrale e le scuole, il cui numero ed ubicazione e composizione sono indicati dai relativi Presidi (o Decani se i Presidi non sono stati ancora nominati); i seggi sono composti ciascuno da un numero di elettori compreso fra tre e cinque elettori, in relazione al numero dei votanti per ogni seggio e almeno da un componente supplente. Nella composizione del seggio viene assicurata per quaoto possibile la presenza di un componente per ciascuna categoria di elettori. 2. TI seggio designa al proprio interno il presidente, il vice-presidente e il segretario; il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente. In fase di scrutinio, sulla attribuzione o sulla nullità dei voti o delle schede, il seggio decide a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. 3. Il rettore, contestualmente, nomina una commissione elettorale, competente per tutti i collegi elettorali e il relativo presidente. Essa è composta da almeno tre elettori e un componente supplente e deve garantire, se possibile, la presenza di un componente per ciascuna categoria di elettori. La commissione: a) sovrintende alle operazioni di voto e di scrutinio effettuate presso i seggi, acquisisce e approva i relativi atti, previo controllo di legittimità; b) provvede a redigere le graduatorie per i diversi collegi elettorali (docenti e tecniciamministrativi) e procede all'individuazione degli eletti, sommando i voti espressi dagli elettori presso i seggi, applicando le riserve a favore dei gruppi dì aree scientifiche previste dall'art. 19, comma 1, letto b) dello Statuto, individuaodo le precedenze in caso di parità di voti. c) La commissione elettorale decide a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Art Elenchi elettorali 1. Gli elenchi alfabetici provvisori di coloro che hanno diritto di voto - suddivisi per collegi elettorali (personale docente e personale tecnico-amministrativo) - sono pubblicati nel sito internet e nell'albo web di Ateneo alla data indicata nel decreto rettorale di indizione e diffusi nel sito internet delle strutture. 2. Avverso gli elenchi è ammessa opposizione da presentare, entro il termine indicato del decreto rettorale di indizione, non superiore a cinque giorni lavorativi dalla data di affissione degli elettorati attivi provvisori, al rettore, che decide definitivamente in merito. 3. Gli elenchi alfabetici definitivi di coloro che hanno diritto di voto - suddivisi per collegi elettorali - sono pubblicati nel sito internet e nell'albo web di Ateneo alla data indicata nel decreto rettorale di indizione. 5

6 All.1 Art Validità delle votazioni 1. Le votazioni sono valide qualora, per ciascun collegio elettorale, abbia preso parte al voto almeno unterzo degliaventi diritto, ai sensi dell'art. 67, comma2, dello Statuto. Art Operazioni di voto 1. I componenti di ogni seggio curano che l'elettore apponga la firma sull'apposito registro, previo accertamento dell'identità personale, provvedono all'annotazione degli estremi del relativo documento di riconoscimento e, successivamente, consegnano laschedaelettorale. 2. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. 3. Ogni elettore può esprimere una solapreferenza, ai sensi dell'art. 75 dello Statuto. 4. Qualora l'elettore esprima voti di preferenza in eccedenza, la scheda elettorale è nulla Art Operazioni di spoglio e formazione delle graduatorie elettorali 1. Terminate le operazioni di voto, ogni seggio elettorale procede, per ciascun collegio elettorale, al conteggio di coloro che hanno votato, risultanti dalle firme apposte dai votanti sugli appositi registri, al conteggio ed allo scrutinio delle schede, alla verifica che i nominativi votati siano compresi nell'elenco definitivo dei candidati ammessi, indicando per ciascun candidato i voti riportati, in ordine decrescente, il dipartimento di afferenza o lastruttura di servizio, e, per i docenti, l'area scientifica di appartenenza. 2. Al termine delle operazioni di spoglio e verbalizzazione, ogni seggio consegna alla commissione elettorale la documentazione agli atti, le schede votate e il verbale. Art Proclamazione degli eletti 1. La commissione elettorale approva gli atti dei seggi e predispone la graduatoria unica, per ciascun collegio elettorale, sommando i voti espressi nei diversi seggi risultanti dalla relativa verbalizzazione dello scrutinio dagli stessi effettuato. 2. La commissione elettorale individua gli eletti in base all'ordine decrescente di voti ottenuti, secondo i criteri stabiliti nel comma seguente, che, per il collegio elettorale del personale docente, tengono conto della necessità di soddisfare la riserva di due docenti per ciascuno dei due gruppi di aree scientifiche dalla 1 alla 9 e dalla lo alla 14, ai sensi dell'art. 19, comma llett. b) dello Statuto. 3. Peril collegio elettoraledelpersonale docente risultano eletti, nell'ordine: a)1 due docenti piùvotati del gruppo di aree scientifiche dalla 1 alla 9; b)1 due docentipiùvotati del gruppo di aree scientifiche lo alla 14. A parità di voti, precede in graduatoria il candidato con maggiore anzianità di nomina a docente e,. in caso di pari anzianità di nomina, il più anziano di età; l'anzianità di ruolo del docente è computata sommando anche l'anzianità nelle fasce pregresse. 4. Per il collegio elettorale del personale tecnico-amministrativo risulta eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, precede in graduatoria il tecnico amministrativo con maggiore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, il più anziano di età. 5. La Commissione elettorale in seguito individua, in ordine decrescente, i non eletti escludendo, nell'ambito di ciascun collegio elettorale, i docenti e i tecnici amministrativi che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al trenta per cento dei voti ottenuti dall'ultimo degli eletti del medesimo collegio, ai sensi dell'art. 71, comma 2, dello Statuto. 6

7 All.I Art Nomina degli eletti l. TI rettore esercitail controllo di legittimità sugli atti della commissione elettorale, proclama l'esito delle votazioni e nomina gli eletti con proprio decreto, di cui Clla la pubblicazione nell'albo web dell'ateneo e nel relativo sito internet. Art. 17-Mandati 1. Salvo il caso di cui all'art. 71, comma 2 dello Statuto, i componenti del consiglio di amministrazione restano in carica quattro anni dalla data indicata nel decreto rettorale di nomina e, comunque, fino alla nomina degli eletti nelle successive votazioni, secondo quanto sarà previsto dal nuovo regolamento generale di Ateneo. 2. In caso di dimissioni o, comunque, di perdita dei requisiti di eleggibilità del rappresentante di un gruppo di aree scientifiche, al nominato subentra il primo dei non eletti del corrispondente gruppo di aree; il subentrante rimane in carica fino alla nomina degli eletti nelle successive votazioni. 3. In caso di dimissioni o, comunque, di perdita dei requisiti di eleggibilità del rappresentante del personale tecnico-amministrativo, al nominato subentra il primo dei non eletti del proprio collegio; il subentrante rimane in carica fino alla nomina dell'eletto nelle successive votazioni. Art Elezioni suppletive e carenza di rappresentanze 1. Qualora le votazioni, in un collegio elettorale, non siano valide in quanto non ha votato almeno un terzo degli aventi diritto, il rettore indice elezioni suppletive che si svolgono entro i successivi quindici giorni. 2. Le elezioni suppletive sono valide qualunque sia il numero dei votanti, ai sensi dell'art. lo, comma 3, del regolamento generale di Ateneo. 3. Qualora il numero degli eletti nelle elezioni ordinarie o suppletive fosse inferiore a quello degli eligendi o diminuisse a seguito di cessazioni anticipate dei nominati, non sostituibili per esaurimento della graduatoria elettorale, non è inficiata la valida costitozione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 67, comma 5 dello Statuto. 4. La previsione di ulteriori elezioni suppletive o integrative, per l'eventuale completamento delle rappresentanze previste, e le modalità per il loro svolgimento sono stabilite dal nuovo regolamento generale di Ateneo, ai sensi dell'art. 67, comma 4, dello Statuto o da ulteriori disposizioni regolamentari transitorie, deliberate dal senato accademico. 7

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