IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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1 D.P.R. 22 settembre 1988, n Approvazione del codice di procedura penale (Suppl. ord. n. 92 alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 250 del 24 ottobre 1988) e avvisi di rettifica in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 1988, n. 293 del 15 dicembre 1988 e n. 304 del 29 dicembre IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione; Vista la L. 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l emanazione del nuovo codice di procedura penale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988; Visto il parere espresso in data 16 maggio 1988 della Commissione parlamentare istituita a norma dell art. 8 della citata legge n. 81 del 1987; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1988; Visto il parere espresso in data 4 agosto 1988 dalla Commissione parlamentare a norma dell art. 8, comma 3, della citata legge n. 81 del 1987; Visto il parere espresso in data 19 luglio 1988 dal Consiglio Superiore della Magistratura; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1988; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia. Emana il seguente decreto: È approvato il testo del codice di procedura penale, allegato al presente decreto. 2. Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 settembre COSSIGA De Mita, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia TF_603_CodiceProceduraPenale_2018_1.indb 63 15/03/18 11:50

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3 Libro I Soggetti Titolo I Giudice Capo I Giurisdizione 1. Giurisdizione penale. 1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario (102 Cost.) secondo le norme di questo codice. La norma in esame fissa un principio cardine riguardo all esercizio della funzione giurisdizionale penale: titolari del potere di definizione della vicenda processuale possono essere solo ed esclusivamente quei magistrati ai quali l ordinamento giudiziario attribuisce la qualità di organi giudicanti, mediante uno specifico atto di investitura o di nomina, la cui conformità alle previsioni legali è presupposto indispensabile perché possa dirsi ricorrente, nel loro concreto operare, una valida e corretta attività di giurisdizione. Il disposto dell articolo in commento, pertanto, determina un profondo legame tra le previsioni ordinamentali in senso stretto e l effettività dell attività procedimentale posta in essere dal magistrato che, sempre stando alla lettera della norma, deve conformarsi alle previsioni del codice di rito. Tale raccordo emerge indirettamente dalla previsione dell art. 178, a norma del quale l inosservanza delle disposizioni concernenti la capacità del giudice contenute nel R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) causa la nullità assoluta di ogni singolo atto posto in essere da colui il quale solo apparentemente riveste la qualità di magistrato giudicante. Pertanto, soltanto l investitura rituale di colui il quale è chiamato a pronunciarsi sui fatti oggetto di imputazione assicura la validità di tutti gli atti dallo stesso compiuti. 2. Cognizione del giudice. 1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito (3, 30, 263 3, 324 8, 479). 2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo (651, 652, 654). La disposizione in commento individua i confini dello spatium deliberandi riconosciuto dall ordinamento a quell organo giudicante che costituisce il protagonista principe del processo penale, cioè la possibilità, per lo stesso, di pronunciarsi su tutte quelle questioni che potrebbero costituire oggetto di un diverso procedimento civile, penale TF_603_CodiceProceduraPenale_2018_1.indb 65 15/03/18 11:50

4 art. 3 Libro I - Soggetti 66 o amministrativo, e che, nella singola fattispecie, si pongono in rapporto di pregiudizialità logica con la pronuncia finale relativa ai fatti oggetto di imputazione. Occorre sottolineare come la ratio di tale previsione debba necessariamente essere individuata nell esigenza di garantire quei principi di massima semplificazione e celerità nell attività di accertamento della verità processuale, imposti dalla legge delega ed ulteriormente avvalorati dalla recente introduzione del parametro costituzionale della ragionevole durata del processo, che verrebbero irrimediabilmente compromessi laddove risultasse necessario sospendere il processo penale tutte le volte in cui si imponga l indefettibile preliminare definizione di simili questioni. La norma, tuttavia, richiama l esistenza nel sistema di una serie di eccezioni a tale regola la cui indubbia tassatività ne impone una specifica elencazione: questioni pregiudiziali [3] per le quali il codice consente la sospensione del processo; controversia relativa alla proprietà del bene sottoposto a sequestro [263, comma 3, e 324, comma 8]; altre questioni civili e amministrative [479]; questioni di legittimità costituzionale (art. 1, L. cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e art. 23, L. 11 marzo 1953, n. 87); questioni concernenti l interpretazione delle norme del Trattato CE (art. 177, Trattato CE); conflitti di giurisdizione e competenza [28], oggetto di specifica disciplina, in relazione ai quali il giudice è obbligato a trasmettere immediatamente gli atti alla Corte di Cassazione che risolve il conflitto. In tutte le suddette fattispecie il giudice non può esercitare i poteri decisori generalmente riconosciutigli nel contesto di una singola vicenda processuale, ma deve attendere e successivamente attenersi alle pronunce degli organi competenti. Il secondo comma precisa poi chiaramente come gli esiti di questa cognizione occasionale non possano in alcun modo riverberarsi all esterno dello specifico processo penale nel quale intervengono. 3. Questioni pregiudiziali. 1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione (479, 630, lett. b); 324 c.p.c.). 2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La corte decide in camera di consiglio (127). 3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti (467). 4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale. TF_603_CodiceProceduraPenale_2018_1.indb 66 15/03/18 11:50

5 67 Titolo I - Giudice art. 4 La norma in commento costituisce espressa eccezione rispetto alla regola generale contenuta nella disposizione precedente. Essa, infatti, consente all organo giudicante di sospendere il processo penale nel momento in cui la decisione che in esso deve essere assunta dipende dalla soluzione di una questione pregiudiziale di natura civilistica o amministrativa attinente alla stato di famiglia o alla cittadinanza. Tuttavia occorre osservare, in via preliminare, come la rigida indicazione dei presupposti che consentono la sospensione e la previsione di un meccanismo di stasi processuale che si attiva non automaticamente ma solo a seguito di una decisione discrezionale da parte del giudice consentono di circoscriverne l operatività in modo tale da non compromettere il valore della celerità nella definizione della vicenda processuale, al contrario di quanto avverrebbe in una fattispecie di sospensione obbligatoria. Condizioni per l applicazione dell istituto sono: il rapporto di pregiudizialità tra la questione insorta e la decisione del giudizio penale; la serietà della questione medesima, cioè la fondatezza delle ragioni prospettate dalle parti; la pendenza del procedimento incidentale riguardante la specifica questione innanzi al giudice civile. Capo II Competenza Sezione I Disposizione generale 4. Regole per la determinazione della competenza. 1. Per determinare la competenza (coord. 210) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato (56 c.p.). Non si tiene conto della continuazione (81 c.p.), della recidiva (99 c.p.) e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (63 3 c.p.). La norma in esame stabilisce i parametri che devono essere osservati nella determinazione della competenza, riferendosi esclusivamente al criterio quantitativo della pena edittale fissata dalla legge penale in relazione al delitto tentato o consumato. La disposizione contiene, poi, una specifica disciplina di quei fattori che, ricorrendo sin dal momento dell esercizio dell azione penale, potrebbero incidere sulla portata effettiva della pena medesima in occasione della pronuncia finale. Nessun rilievo è attribuito alle variazioni del quantum della sanzione dipendenti dall applicazione della continuazione e della recidiva. In relazione alle circostanze assumono rilievo le sole aggravanti ricorrendo le quali la legge prevede il passaggio dalla pena originariamente prevista ad una sanzione di specie differente ovvero quelle ad effetto TF_603_CodiceProceduraPenale_2018_1.indb 67 15/03/18 11:50

6 art. 5 Libro I - Soggetti 68 speciale che importano un incremento superiore ad un terzo della misura base, ai sensi dell art. 63 c.p. Non si considerano in alcun modo le circostanze attenuanti, né la diminuente della minore età. Sezione II Competenza per materia 5. Competenza della corte di assise. 1. La corte di assise è competente: a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni ( 1 ), esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ( 2 ); b) per i delitti consumati previsti dagli artt. 579, 580, 584 [, 600, 601 e 602] ( 3 ) del codice penale; c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli artt. 586, 588 e 593 del codice penale; d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione ( 4 ), dalla L. 9 ottobre 1967 n. 962 ( 5 ) e nel titolo I del libro II del codice penale ( c.p.), sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni ( 6 ). d bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni ( 7 ). ( 1 ) Si tratta dei delitti previsti e puniti dagli artt. 422, 438, 439, 575, 576, 577, c.p. ( 2 ) Questa lettera è stata così, da ultimo, sostituita dall art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 2010, n. 52. A norma dell art. 1, comma 2, dello stesso decreto tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010, non sia stata esercitata l azione penale. A norma dell art. 2, comma 1, del citato D.L. n. 10/2010, in deroga a quanto previsto nell articolo 1, comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi ai delitti di cui all articolo 416 bis, c.p., comunque aggravati, è competente il tribunale, anche nell ipotesi in cui sia stata già esercitata l azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise. ( 3 ) Le parole poste fra parentesi quadrate sono state soppresse dall art. 6, comma 1, lett. a), della L. 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone. A norma dell art. 16, comma 1, della stessa legge, questa disposizione si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. ( 4 ) Si tratta delle norme che prevedono e puniscono la ricostituzione del partito fascista (L. 20 giugno 1952, n. 645 e successive modificazioni). ( 5 ) Si tratta della normativa in tema di prevenzione e repressione del delitto di genocidio. TF_603_CodiceProceduraPenale_2018_1.indb 68 15/03/18 11:50

7 69 Titolo I - Giudice art. 5 ( 6 ) Il rinvio, per quanto attiene il codice penale, è da intendersi fatto agli artt. 241, 242, 243 2, 244 1, 245, 247, 248, 249, 252, 253, 255, 256 4, 257, 258, , , 263, 264, 265, 267, 269, , 270 bis, 276, 277, 280, 283, 284, 285, 286, 287, 289 1, 289 bis, 295, 303, 305 1, ( 7 ) Questa lettera è stata aggiunta dall art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 2010, n. 52. La competenza della Corte d Assise, composta da due giudici togati e da sei giudici popolari, riguarda tutte quelle fattispecie delittuose che, per la natura della condotta posta in essere o per la gravità delle conseguenze che ne derivano, suscitano un allarme sociale particolarmente rilevante, richiedendo, perciò, la partecipazione diretta dei cittadini alla procedura di accertamento dei fatti per i quali è stata esercitata l azione penale, in conformità a quanto previsto dall art. 102, Cost. L articolo in argomento, alla stregua delle indicazioni contenute nella legge delega, contiene un sistema organico di individuazione delle diverse fattispecie, fondato sull operatività di un criterio misto quanti-qualitativo. Con D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito in L. 6 aprile 2010, n. 52, il legislatore ha provveduto d urgenza per risolvere la questione giurisprudenziale di cui è espressione la sentenza della prima sezione penale della Corte di Cassazione n del 21 gennaio 2010 in ordine al conflitto di competenza tra tribunale e Corte d Assise per i delitti di associazione mafiosa di cui all art. 416-bis c.p., comunque aggravati. È stato, dunque, scongiurato il pericolo della scarcerazione di molti imputati nei processi di mafia, per decorrenza dei termini di custodia cautelare in carcere. Il citato decreto, infatti, pone fine al conflitto con l attribuzione definitiva ai tribunali della competenza a giudicare sulle associazioni di tipo mafioso comunque aggravate. Contestualmente il provvedimento governativo anticipa una norma contenuta nel più generale disegno di legge di riforma del processo penale in discussione in Parlamento, estendendo, con la modifica al testo dell articolo in commento, la competenza delle Corti d Assise ad alcuni gravissimi reati (terrorismo, riduzione in schiavitù, sequestro di persona, traffico di stupefacenti, contrabbando ecc.). Nella lettera a) nella versione previgente la riforma del 2010 erano previsti tutti i reati la cui pena edittale sia l ergastolo o comunque una pena non inferiore nel massimo a ventiquattro anni. Espressamente vengono esclusi i delitti di tentato omicidio, rapina ed estorsione, comunque aggravati, il sequestro di persona a scopo di estorsione e tutti i reati afferenti le sostanze stupefacenti. Nella versione successiva alla riforma del 2010, dalla citata lettera a) è prevista l esclusione della competenza della Corte d assise (da cui conseguentemente deriva la competenza del tribunale) per i delitti, comunque aggravati, di associazioni di tipo mafioso anche straniere (anche quindi se dall applicazione di circostanze aggravanti deriva la pena della reclusione superiore nel massimo a 24 anni), nonché la competenza della Corte d assise per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (punito con la reclusione da 25 a 30 anni). Nella lettera b) sono indicati i delitti consumati di omicidio del consenziente, l istigazione o aiuto al suicidio e l omicidio preterintenzionale. Nella formulazione pre- TF_603_CodiceProceduraPenale_2018_1.indb 69 15/03/18 11:50

8 art. 5 Libro I - Soggetti 70 cedente alla modifica apportata a seguito dell entrata in vigore della L. n. 228 del 2003, erano altresì indicati i delitti di riduzione in schiavitù, tratta, commercio, alienazione e acquisto di schiavi, fattispecie integralmente riformulate dall intervento novellistico e confluite nella competenza del Tribunale in composizione collegiale. Nella lettera c) la competenza è estesa a tutti i delitti dolosi in cui sia derivata la morte di una o più persone. Sono esclusi i reati di rissa e di omissione di soccorso e l ipotesi generale di morte come conseguenza di altro delitto. Quest ultima specifica previsione permette di evidenziare come, ai fini dell attribuzione della competenza alla corte d assise, l evento morte sia rilevante solo nelle ipotesi in cui esso sia riferibile alla coscienza e volontà del soggetto agente. La lettera d) indica espressamente i delitti, consumati o tentati, relativi alla riorganizzazione del partito fascista, il genocidio ed i reati a questo relativi ed i delitti contro la personalità dello Stato purché la pena edittale in questi ultimi non sia inferiore nel massimo a dieci anni. La nuova lettera d-bis), introdotta dal D.L. 10/2010, radica nella competenza della Corte d assise i seguenti ulteriori delitti consumati o tentati: associazione a delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all articolo 12, comma 3-bis, del testo unico immigrazione (ipotesi aggravate di favoreggiamento dell immigrazione clandestina) (articolo 416, sesto comma, del codice penale); riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 del codice penale), tratta di persone (articolo 601 del codice penale) e acquisto e alienazione di schiavi (articolo 602 del codice penale); delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni. L articolo 1, comma 2 e l articolo 2, del citato D.L. 10/2010 dettano due disposizioni transitorie, la prima di portata generale, la seconda (formulata in termini derogatori rispetto alla prima) specificamente riferita ai procedimenti in corso relativi al delitto di associazioni di tipo mafioso anche straniere. L articolo 1, comma 2 prevede, in particolare, l applicabilità dei nuovi criteri di ripartizione della competenza tra tribunale e corte d appello anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (ovvero, in base all articolo 4, al 13 febbraio 2010, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) limitatamente ai casi in cui, alla data del 30 giugno 2010, non sia stata esercitata l azione penale. Corte d Assise: Organo collegiale giurisdizionale competente a conoscere reati caratterizzati da una particolare gravità, elencati nell art. 5 c.p.p.. È composta da: un magistrato del distretto scelto tra quelli aventi funzione di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello; un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato TF_603_CodiceProceduraPenale_2018_1.indb 70 15/03/18 11:50

9 71 Titolo I - Giudice art. 6 di tribunale; sei giudici popolari. I magistrati e i giudici popolari costituiscono un collegio unico, realizzano la partecipazione diretta del popolo all amministrazione della giustizia, in esecuzione dell art. 102 Cost., relativamente ai reati che hanno maggiore risonanza nel campo sociale. 6. Competenza del tribunale. 1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace (5; 210, 259 coord.). L attuale formulazione dell articolo in commento è, almeno in parte, il risultato delle modifiche determinate nell ordinamento processuale penale dall introduzione del giudice unico di primo grado. Infatti, se da un lato è rimasto inalterato il criterio generale di definizione della competenza del tribunale, individuata per relationem e in via residuale rispetto a quella della corte d assise e del giudice di pace, dall altro sono stati eliminati tutti gli originari riferimenti a specifiche fattispecie delittuose, quali, ad esempio, alcuni delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., che servivano a specificare ulteriormente gli spazi riservati alla cognizione del tribunale stesso rispetto a quelli del previgente pretore. Relativamente ai criteri di ripartizione delle attribuzioni tra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale si rinvia agli artt. 33-bis e 33-ter. Giudice di pace: Figura di magistrato onorario tipica del sistema processuale americano e recepita dal legislatore italiano, che ha previsto in via definitiva la sua istituzione con L. 374/91 e la sua piena operatività a fare data dal 1 maggio ( 1 ) [Competenza del pretore. 1. Il pretore è competente per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva. 2. Il pretore è inoltre competente per i seguenti reati: a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall art. 336 comma 1 del codice penale; b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall art. 337 del codice penale; c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell art. 343 comma 2 del codice penale; d) violazione di sigilli aggravata a norma dell art. 349 comma 2 del codice penale; e) favoreggiamento reale previsto dall art. 379 del codice penale; f) maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l aggravante prevista dall art. 572 comma 2 del codice penale; g) rissa aggravata a norma dell art. 588 comma 2 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; TF_603_CodiceProceduraPenale_2018_1.indb 71 15/03/18 11:50

10 art. 8 Libro I - Soggetti 72 h) omicidio colposo previsto dall art. 589 del codice penale; i) violazione di domicilio aggravata a norma dell art. 614 comma 4 del codice penale; l) furto aggravato a norma dell art. 625 del codice penale; m) truffa aggravata a norma dell art. 640 comma 2 del codice penale; n) ricettazione prevista dall art. 648 del codice penale]. ( 1 ) Questo articolo è stato abrogato dall art. 218 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno Sezione III Competenza per territorio ( 1 ) ( 1 ) Per la competenza per territorio del giudice di pace si veda l art. 5 del D.L.vo 28 agosto 2000, n Regole generali. 1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato (coord. 210). 2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l azione o l omissione (16 2 ). 3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone. 4. Se si tratta di delitto tentato (56 c.p.), è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l ultimo atto diretto a commettere il delitto. L articolo in esame contiene i principi generali fissati dal legislatore ai fini di determinare la competenza in senso orizzontale degli organi della giurisdizione dislocati su tutto il territorio nazionale. È evidente, infatti, che all individuazione del giudice astrattamente competente per materia, in relazione alla natura e alle caratteristiche della fattispecie criminosa, deve necessariamente accompagnarsi la specifica identificazione della circoscrizione nella quale opera l ufficio giudiziario deputato a pronunciarsi. A tal fine il criterio guida normativamente imposto è quello del locus commissi delicti, intendendosi con tale espressione il luogo in cui si è concretamente perfezionato il reato in relazione a tutti gli elementi previsti in astratto dalle disposizioni della legge penale. Sulla corretta determinazione del momento consumativo, ogni figura delittuosa richiede riflessioni appropriate che, comunque, non possono prescindere dalla considerazione della specifica situazione determinatasi e, in particolare, del momento in cui si verifica la lesione del bene giuridico tutelato. Nel secondo comma il legislatore ha introdotto una deroga al principio generale, riguardo a quelle fattispecie nelle quali la morte di una o più persone sia conseguenza della manifestazione criminosa, tanto laddove essa sia elemento costitutivo del reato base quanto nel caso in cui configuri una condizione obiettiva di punibilità. In tale evenienza l ordinamento radica la competenza a giudicare in capo al giudice TF_603_CodiceProceduraPenale_2018_1.indb 72 15/03/18 11:50

11 73 Titolo I - Giudice art. 9 del luogo in cui si è verificata l azione o l omissione, proprio perché in quello specifico contesto è stato provocato un allarme sociale ed è più semplice il reperimento di quegli elementi di prova su cui deve basarsi la pronuncia finale. Sempre al fine di favorire l accertamento dei fatti, nella singolare ipotesi di reato permanente, cioè di fattispecie caratterizzata da una consumazione che si protrae nel tempo, l ordinamento ha preferito optare per la competenza dell ufficio giudiziario operante nel luogo in cui la condotta incriminata ha avuto inizio, qualunque siano stati gli esiti dell agire delittuoso in punto di morte di uno o più soggetti, senza, perciò, considerare il momento di cessazione della permanenza. Infine, ricorrendo la fattispecie di delitto tentato, ai fini della competenza rileva il luogo in cui è stato posto in essere l ultimo atto diretto a commettere il delitto, rappresentando esso il momento finale di manifestazione dell intento criminoso da parte del soggetto agente. 9. Regole suppletive. 1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell art. 8, è competente il giudice dell ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell azione o dell omissione. 2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell imputato. 3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall art Competenza per reati commessi all estero ( 1 ). 1. Se il reato è stato commesso interamente all estero (att. 78; 7 ss. c.p.; 1240 c.n.), la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell arresto o della consegna dell imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi. 1 bis. Se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1 ( 2 ). 2. In tutti gli altri casi, se ( 3 ) non è possibile determinare nei modi indicati nei commi 1 e 1 bis ( 4 ) la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall art Se il reato è stato commesso in parte all estero (6 c.p.), la competenza è determinata a norma degli artt. 8 e 9. ( 1 ) I reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all estero, ai sensi dell art. 182 D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58 come sostituito con L. 18 aprile 2005, n. 62. TF_603_CodiceProceduraPenale_2018_1.indb 73 15/03/18 11:50

12 art. 11 Libro I - Soggetti 74 ( 2 ) Questo comma è stato inserito dall art. 6, comma 3, lett. a), del D.L. 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, nella L. 14 luglio 2016, n A norma dell art. 6, comma 4, del medesimo decreto, tali disposizioni si applicano ai fatti commessi successivamente all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ( 3 ) La parola: «Se» è stata così sostituita dalle parole: «In tutti gli altri casi, se» dall art. 6, comma 3, lett. b), n. 1), del D.L. 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, nella L. 14 luglio 2016, n A norma dell art. 6, comma 4, del medesimo decreto, tali disposizioni si applicano ai fatti commessi successivamente all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ( 4 ) Le parole: «nel comma 1» sono state così sostituite dalle attuali: «nei commi 1 e 1 bis» dall art. 6, comma 3, lett. b), n. 2), del D.L. 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, nella L. 14 luglio 2016, n A norma dell art. 6, comma 4, del medesimo decreto, tali disposizioni si applicano ai fatti commessi successivamente all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 11. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati. 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge. 2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d appello determinato ai sensi del medesimo comma I procedimenti connessi (12 ss.) a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1. In via preliminare, occorre evidenziare come la specifica regola predisposta dal legislatore, per la determinazione della competenza nelle ipotesi di procedimenti che coinvolgano dei magistrati, operi solo ed esclusivamente in quei casi in cui l applicazione delle disposizioni precedentemente analizzate porterebbe ad individuare un ufficio compreso in un distretto di Corte d appello nel quale il magistrato eserciti le funzioni al momento del procedimento stesso o le abbia esercitate in concomitanza del fatto reato attribuitogli. Simile evenienza determinerebbe un grave pericolo per l imparzialità di giudizio dell organo chiamato a pronunciarsi, provocando, così, una palese violazione di uno dei principi sanciti dall art. 111 della Costituzione, norma cardine per l esercizio della giurisdizione. Pertanto, proprio la tutela di tale valore giustifica la deroga ai precetti precedentemente analizzati, strutturalmente funzio- TF_603_CodiceProceduraPenale_2018_1.indb 74 15/03/18 11:50

13 75 Titolo I - Giudice art. 11 bis nali alla salvaguardia dell altro canone di rilevanza costituzionale del giudice naturale precostituito. La formulazione della norma previgente alla modifica del 1998 prevedeva un meccanismo di deroga alle prescrizioni generali sulla competenza territoriale che si concretizzava nell attribuzione della cognizione al giudice del capoluogo del distretto di Corte d appello più vicino a quello del magistrato coinvolto, prefigurandosi, così, la possibilità di ripetuti passaggi reciproci tra uffici giudiziari confinanti che avrebbero minato ancora di più la serenità di giudizio dell organo decidente. Con la novella legislativa da un lato è stato ampliato il novero delle situazioni in grado di legittimare l operatività del precetto in commento, introducendo la possibilità che il magistrato coinvolto nel procedimento a suo carico rivesta in esso la qualità non solo di imputato o persona offesa o danneggiata dal reato, ma anche semplicemente di persona sottoposta alle indagini; per altro verso è stato reso vigente il dispositivo dello spostamento circolare, attraverso il ricorso a una tabella, allegata al codice di rito, la quale permette di individuare automaticamente il giudice naturale del procedimento senza correre il rischio di competenze reciproche. Il secondo comma specifica che laddove l applicazione della regola suddetta comporti il radicamento della competenza in capo all ufficio giudiziario nel quale il magistrato abbia esercitato le funzioni in un momento successivo alla commissione del reato, lo spostamento automatico deve operare nuovamente, sempre sulla scorta di quanto previsto dalla tabella predisposta ad hoc dal legislatore. La disposizione si chiude con l estensione del meccanismo di progressione tabellare alle fattispecie di procedimenti connessi a quello in cui è coinvolto il magistrato. Occorre precisare come tale prescrizione non deroga, bensì presuppone l operatività delle norme sulla connessione di cui al successivo art. 16: solo laddove queste ultime comportino la competenza dell ufficio giudiziario in cui il magistrato eserciti o abbia esercitato le funzioni si ricorre alla regola generale fissata dal primo comma. 11 bis. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ( 1 ). 1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ( 1 ) di cui all articolo 76 bis dell ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell articolo 11. ( 1 ) Le parole: «Direzione nazionale antimafia» si intendono sostituite dalle attuali: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo» a norma dell art. 20, comma 4, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43. TF_603_CodiceProceduraPenale_2018_1.indb 75 15/03/18 11:50

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