Comune di CODEVIGO COMUNE DI CODEVIGO PROVINCIA DI PADOVA STATUTO COMUNALE. 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 1 di 45

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1 COMUNE DI CODEVIGO PROVINCIA DI PADOVA STATUTO COMUNALE 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 1 di 45

2 S O M M A R I O TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 - Definizione Art. 2 - Autonomia Art. 3 - Sede Art. 4 - Territorio Art. 5 - Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco Art. 6 - Pari opportunità Art. 7 - Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate Art. 8 - Conferenza Stato-Città-Autonomie locali Art. 9 - Tutela dei dati personali TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE CAPO I - Consiglio Comunale Art Presidenza Art Consiglieri comunali, Indennità, Convalida, Programma di governo Art Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri Art Sessioni del consiglio Art Esercizio della potestà regolamentare Art Commissioni consiliari permanenti Art Costituzione di commissioni speciali Art Indirizzi per le nomine e le designazioni Art Interrogazioni CAPO II - Sindaco e Giunta Art Elezione del sindaco Art Linee programmatiche Art Vicesindaco Art Delegati del sindaco Art La giunta - Composizione e nomina - Presidenza 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 2 di 45

3 Art Competenze della giunta Art Funzionamento della giunta Art Cessazione dalla carica di assessore TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO CAPO I - Partecipazione dei cittadini, riunioni, assemblee, consultazioni, istanze e proposte Art Partecipazione dei cittadini Art Riunioni e assemblee Art Consultazioni Art Istanze, petizioni e proposte Art Cittadini dell UE, Stranieri soggiornanti, Partecipazione alla vita pubblica locale CAPO II - Referendum Art Azione referendaria Art Disciplina del referendum Art Effetti del referendum CAPO III - Difensore Civico Art Istituzione dell ufficio Art Nomina - Funzioni - Disciplina TITOLO IV - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE Art Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti Art Svolgimento dell attività amministrativa Art Statuto dei diritti del contribuente TITOLO V - FINANZA, CONTABILITÀ, ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO Art Ordinamento finanziario e contabile Art Revisione economico-finanziaria Organo di revisione Art Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini Art Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio Art Omissione della deliberazione di dissesto 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 3 di 45

4 Art Controlli interni TITOLO VI - I SERVIZI Art Forma di gestione Art Aziende speciali Art Istituzioni Art Società Art Tariffe dei servizi TITOLO VII - FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE, UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI, ACCORDI DI PROGRAMMA Art Convenzioni Unione e associazioni intercomunali Art Accordi di programma TITOLO VIII - UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE CAPO I - Organizzazione degli uffici e del personale Art Criteri generali in materia di organizzazione Art Ordinamento degli uffici e dei servizi Art Organizzazione del personale Art. 56- Stato giuridico e trattamento economico del personale Art Incarichi esterni CAPO II - Segretario comunale, direttore generale, responsabili uffici e servizi Art Segretario comunale - Direttore generale Art Responsabili degli uffici e dei servizi Art Ufficio di supporto agli organi di direzione politica Art Messi notificatori Art Rappresentanza del comune in giudizio TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI Art Violazione delle norme regolamentari Art Violazione alle ordinanze del sindaco Art Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 4 di 45

5 Art Violazione alle norme di legge Sanzioni Art Modifiche dello statuto Art Organi collegiali - Computo della maggioranza richiesta Art Abrogazioni Art Entrata in vigore 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 5 di 45

6 TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 - Definizione (Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il comune di CODEVIGO è ente locale autonomo nell ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto. 2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà. Art. 2 - Autonomia (Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana e per promuovere la felicità dei proprie cittadini. 3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre L attività dell amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell economicità di gestione, dell efficienza e dell efficacia dell azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione. 5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio. 6. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali. 7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 6 di 45

7 Art. 3 - Sede (Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. La sede del comune è sita in Via Vittorio Emanuele III n. 33 La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali. 2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede. 3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune. Art. 4 - Territorio (Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all art. 9 della legge 24 dicembre1954, n. 1228, approvato dall istituto nazionale di statistica. 2. Il territorio comprende, oltre il Capoluogo, le Frazioni di Cambroso, Rosara. S.Margherita e Conche e la località di Castelcarro. Art. 5 - Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco (Artt. 6, c. 2, e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono conformi ai bozzetti allegati, rispettivamente, sub lettere a) e b), che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto. 2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune. 3. L uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento. 4. L uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari. 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 7 di 45

8 Art. 6 - Pari opportunità (Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne: a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata; b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica; c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici; d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica. 2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 23. Art. 7 - Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate 1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. Art. 8 - Conferenza Stato-Città-Autonomie locali 1. Nell ambito del decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza Statocittà-autonomie locali, in particolare per: a) l informazione e le iniziative per il miglioramento dell efficienza dei servizi pubblici locali; b) la promozione di accordi o contratti di programma; 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 8 di 45

9 c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale. Art. 9 - Tutela dei dati personali 1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n /04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 9 di 45

10 TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Sindaco - Giunta) CAPO I - Consiglio Comunale Art Presidenza (Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco; in caso di assenza od impedimento la presidenza spetta al Vicesindaco, se componente del Consiglio, o ad un Assessore secondo l ordine indicato dal Sindaco nell atto di nomina o, in caso si assenza o impedimento di quest ultimi, al Consigliere Anziano. 2. Il Consigliere Anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. Art Consiglieri comunali, Indennità, Convalida, Programma di governo (Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. I consiglieri comunali rappresentano l intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. 2. Le indennità e il rimborso di spese sono regolati dalla legge. 3. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l ente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, il comune ripeterà dall amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio. 4. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata. 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 10 di 45

11 6. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti. 7. La verifica da parte del consiglio dell attuazione del programma avviene entro il mese di settembre di ogni anno, contestualmente all accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n Art Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri (Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi: a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: 5 giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; 3 giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; 1 giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato; b) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della presidenza, un adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri; c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati: n. 6 consiglieri per le sedute di prima convocazione; n. 4 consiglieri per le sedute di seconda convocazione; d) richiedere, per l approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione; e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori; f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto; g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta; 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 11 di 45

12 2. I Consiglieri devono, entro la prima seduta del Consiglio Comunale, costituirsi in gruppo e designare i Capigruppo referenti; in difetto e sino alla designazione scritta, viene considerato Capogruppo per la lista di maggioranza il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti nella lista nella quale è stato eletto, ed il candidato alla carica di Sindaco per la lista di minoranza. 3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa. 4. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell avviso. 5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all interessato entro 10 giorni. 6. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti ad Amministratori del Comune in Società di capitali partecipate dal Comune. Art Sessioni del consiglio (Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie. 2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge: a) per l approvazione del rendiconto della gestione dell esercizio precedente; b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; c) per l approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica; d) per eventuali modifiche dello statuto. 3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo. Art Esercizio della potestà regolamentare (Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 12 di 45

13 1. Il consiglio e la giunta comunale, nell esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge. 2. Per la pubblicazione e l entrata in vigore, trova applicazione l articolo 37. Art Commissioni consiliari permanenti (Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. 2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento. 3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento. Art Costituzione di commissioni speciali (Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste. 2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia. 3. Con l atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d indagine. 4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. 5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate. 6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate. 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 13 di 45

14 Art Indirizzi per le nomine e le designazioni (Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi. 2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi. 3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco. Art Interrogazioni (Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori. 2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l interrogante chiede risposta scritta. 3. Il sindaco, dispone: a) se deve essere data risposta scritta, che l ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento; b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all ordine del giorno della prima seduta del consiglio; c) se l interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all interrogazione. 4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità. CAPO II - Sindaco e Giunta Art Elezione del sindaco (Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale. 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 14 di 45

15 2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. 3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell ente spetta, nell ordine, al vicesindaco e all assessore più anziano di età. Art Linee programmatiche (Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità. Art Vicesindaco (Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall esercizio delle funzioni. 2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l assessore che segue sul decreto di nomina della Giunta Comunale. Art Delegati del sindaco 1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi. 2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo. 3. Il sindaco può modificare l attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno. 4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile. 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 15 di 45

16 5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri. Art La giunta - Composizione e nomina - Presidenza (Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da non meno di 3 e non più di 6 assessori, compreso il vicesindaco. 2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di 6. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto. 3. Il sindaco, per la nomina della giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi. 4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine. Art Competenze della giunta (Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n L accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n Art Funzionamento della giunta (Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. L attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori. 2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari. 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 16 di 45

17 3. Il sindaco dirige e coordina l attività della giunta e assicura l unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa. 4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese. Art Cessazione dalla carica di assessore 1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d atto e sono immediatamente efficaci. 2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio. 3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio. 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 17 di 45

18 TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO CAPO I - Partecipazione dei cittadini, riunioni, assemblee, consultazioni, istanze e proposte Art Partecipazione dei cittadini (Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il comune garantisce l effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività. 2. Nell esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali. 3. Ai fini di cui al comma precedente l amministrazione comunale favorisce: le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta; l iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti. 4. L amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l autonomia e l uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi. 5. Nel procedimento relativo all adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n Art Riunioni e assemblee (Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative. 2. L amministrazione comunale ne facilita l esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 18 di 45

19 fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull esercizio dei locali pubblici. 3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. 4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale: a) per la formazione di comitati e commissioni; b) per dibattere problemi; c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni. Art Consultazioni (Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse. 2. Consultazioni, nelle forme previste nell apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive. 3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti. 4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi. Art Istanze, petizioni e proposte (Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Le istanze, petizioni e proposte, finalizzate alla migliore tutela di interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco e devono contenere, in modo chiaro ed intelligibile, la questione che viene sollevata o la soluzione che viene proposta, nonché il recapito cui deve essere inviata la risposta. 2. Il Sindaco promuove la tempestiva istruttoria delle istanze, petizioni e proposte, quindi si pronuncia in merito o trasmette gli atti al Segretario, alla Giunta o al Consiglio, secondo le rispettive competenze. 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 19 di 45

20 3. Il Sindaco comunica le determinazioni proprie, del Consiglio, della Giunta o del Segretario, oppure il mancato pronunciamento per esito negativo dell istruttoria, entro i sessanta giorni dalla presentazione. Entro tale scadenza sono altresì comunicati i motivi di un eventuale ritardo di esame, fissando un nuovo termine per la risposta, non superiore ai trenta giorni. Art Cittadini dell UE, Stranieri soggiornanti, Partecipazione alla vita pubblica locale (Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune: a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti; b) promuove la partecipazione dei cittadini all Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale. CAPO II - Referendum Art Azione referendaria (Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale. 2. Non possono essere indetti referendum: a) in materia di tributi locali e di tariffe; b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali; c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell ultimo quinquennio. 3. I soggetti promotori del referendum possono essere: a) il trenta per cento del corpo elettorale; b) il consiglio comunale. 4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 20 di 45

21 Art Disciplina del referendum (Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum. 2. In particolare il regolamento prevede: a) i requisiti di ammissibilità; b) i tempi; c) le condizioni di accoglimento; d) le modalità organizzative; e) i casi di revoca e sospensione; f ) le modalità di attuazione. Art Effetti del referendum (Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi. 2. Se l esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull oggetto del quesito sottoposto a referendum. 3. Entro lo stesso termine, se l esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull oggetto del quesito sottoposto a referendum. CAPO III - Difensore Civico Art Istituzione dell ufficio (Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. È istituito nel comune l ufficio del «difensore civico» quale garante del buon andamento, dell imparzialità, della tempestività e della correttezza dell azione amministrativa. 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 21 di 45

22 2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell ordinamento vigente. Art Nomina - Funzioni - Disciplina (Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Con apposito regolamento sono disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico. 2. Il comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti sono disciplinati nell accordo medesimo e inseriti nell apposito regolamento. 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 22 di 45

23 TITOLO IV - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE Art Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti (Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono. 2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente. 3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall organo competente, sono pubblicati all albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione. Art Svolgimento dell attività amministrativa 1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi. 2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull azione amministrativa. 3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia. Art Statuto dei diritti del contribuente (Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212) 1. In relazione al disposto dell art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio. 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 23 di 45

24 2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento: a) all informazione del contribuente (art. 5); b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6); c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7); d) alla remissione in termini (art. 9); e) alla tutela dell affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10); f) all interpello del contribuente (artt. 11 e 19). 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 24 di 45

25 TITOLO V - FINANZA, CONTABILITÀ, ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO Art Ordinamento finanziario e contabile (Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. L ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato. 2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n Art Revisione economico-finanziaria Organo di revisione (Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale. 2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, prevede, altresì, che l organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti. 3. L organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni. 4. L organo di revisione, ai sensi dell art. 41, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate. Art Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini (Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il segretario comunale ne da comunicazione al Prefetto per la nomina del Commissario ad acta. Art Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio (Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 25 di 45

26 1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell organo di revisione, determina l avvio, da parte del segretario comunale della comunicazione al Prefetto per gli adempimenti sostitutivi. Art Omissione della deliberazione di dissesto 1. Ove sia ritenuta sussistente l ipotesi di dissesto il consiglio comunale deve deliberare in merito entro 20 giorni dalla comunicazione di dissesto fatta dal Sindaco con Raccomandata A.R. a tutti i Consiglieri. 2. Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale nella sua qualità di commissario ad acta adotta la deliberazione dello stato di dissesto. 3. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale il segretario comunale da comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell ente, ai sensi dell art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n Art Controlli interni 1. Ai sensi del combinato disposto dell art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni: a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell azione amministrativa; b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l efficacia, efficienza ed economicità dell azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; c) valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale avvero i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi dell art. 109, comma 2, del T.U. n. 267/2000; d) controllo strategico: finalizzato a valutare l adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 2. Con i regolamenti: 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 26 di 45

27 di contabilità, previsto dall art. 152 del T.U. n. 267/2000; sull ordinamento generale degli uffici e servizi previsto dall art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; è disciplinata l organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1. 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 27 di 45

28 TITOLO VI - I SERVIZI Art Forma di gestione (Artt. 113, 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Per la gestione delle reti e l erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni. 2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a: a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l ente o gli enti pubblici che la controllano. 3. E consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 47, comma Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n Art Aziende speciali (Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all articolo 113 del T.U. n. 267, come sostituito dall art. 35 della legge 448/2001 e successive modificazioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto. 2. Sono organi dell azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore: a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi; 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 28 di 45

29 b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a); 3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell azienda disciplina le condizioni e modalità per l affidamento dell incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità. 4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell azienda speciale. 5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio. 6. L ordinamento dell azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune. 7. L organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall azienda stessa, con suo regolamento. 8. L azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti. 9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 10. Lo statuto dell azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione. 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 29 di 45

30 Art Istituzioni (Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale. 2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l atto istitutivo, dal consiglio comunale. 3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall art. 44 per le aziende speciali. 4. Il direttore generale dell istituzione è l organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall organo competente in seguito a pubblico concorso. 5. L ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti. 6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 7. L organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni. 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 30 di 45

31 Art Società (Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Per l esercizio dei servizi pubblici di cui all articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria. 2. Per l applicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all art. 116 del T.U. n. 267/ I rappresentanti del Comuni in seno alle società non possono votare modifiche statutarie che non siano semplici adeguamenti a nuove norme di legge senza un preventivo atto del consiglio comunale di approvazione delle modifiche statutarie. Art Tariffe dei servizi (Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all art. 117 del T.U. n. 267/ Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione. 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 31 di 45

32 TITOLO VII - FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE, UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI, ACCORDI DI PROGRAMMA Art Convenzioni Unione e associazioni intercomunali (Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia. 2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. 3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficenti servizi alla collettività. Art Accordi di programma (Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti. 2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge. 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 32 di 45

33 TITOLO VIII - UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE CAPO I - Organizzazione degli uffici e del personale Art Criteri generali in materia di organizzazione (Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l apparato produttivo ai seguenti principi: accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili; compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze; attuazione dei controlli interni. 2. a programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n Art Ordinamento degli uffici e dei servizi (Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. 2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all organizzazione e gestione del personale, nell ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti. 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 33 di 45

34 Art Organizzazione del personale (Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell accrescimento dell efficienza ed efficacia dell azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali. 2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali. 3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali. Art Stato giuridico e trattamento economico del personale (Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Art Incarichi esterni (Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. 2. Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l ipotesi di cui all art. 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessairo anche in deroga a quanto disposto all art. 3, commi 2-3-4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all art. 107 del predetto testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il provvedimento può riferirsi anche solo a singoli servizi. 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 34 di 45

35 Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. CAPO II - Segretario comunale, direttore generale, responsabili uffici e servizi Art Segretario comunale - Direttore generale (Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. o stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria. 2. Il regolamento comunale sull ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l esercizio delle funzioni del segretario comunale. 3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale. 4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria. 5. Il comune può convenzionare l Ufficio di Direttore Generale con altri comuni secondo le disposizioni di legge. Art Responsabili degli uffici e dei servizi (Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l applicazione dell articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione, l attribuzione della qualifica di responsabile di servizio ha carattere fiduciario e può essere revocata, in qualsiasi momento, senza specifica motivazione venendo a mancare il supporto fiduciario tra Sindaco ed incaricto della funzione attribuita. 2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l amministrazione verso l esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 35 di 45

36 non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure d appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell abusivismo edilizio e paesaggisticoambientale; h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; i ) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco; l ) l adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all art. 50, c. 5 e all art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; m) l emissione di provvedimenti in materia di occupazione d urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune; n) l attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di «messo comunale» autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato. 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 36 di 45

37 4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell ente, della correttezza amministrativa, dell efficienza e dei risultati della gestione. Art Ufficio di supporto agli organi di direzione politica (Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge. 2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Art Messi notificatori 1. Il comune ha uno o più messi nominati dal sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto. 2. I messi notificano gli atti dell amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge. 3. I referti dei messi fanno fede fino a prova di falso. 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 37 di 45

38 Art Rappresentanza del comune in giudizio (Art. del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla giunta comunale, il comune si costituisce mediante il sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell ente, o suo delegato. 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 38 di 45

39 TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI Art Violazione delle norme regolamentari (Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. In relazione al disposto dell art. 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall art. 16 della legge 16 giungo 2003, n. 3 e successive modificazioni, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati. Art. 64- Violazione alle ordinanze del sindaco (Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. In relazione al disposto del T.U. n. 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dall art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati. Art Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi 1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo. 2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata. Art Violazione alle norme di legge Sanzioni 1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 39 di 45

40 segretario comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune. Art Modifiche dello statuto (Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione. 3. L entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. 4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme. Art Organi collegiali - Computo della maggioranza richiesta 1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all arrotondamento aritmetico. 2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali. Art Abrogazioni 1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate. 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 40 di 45

41 2. Entro sei mesi dall entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni. 3. Lo statuto approvato con delibera consiliare n 54 del , così come integrato con successiva n. 80 del , è integralmente abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. Art. 70- Entrata in vigore (Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il presente statuto: - pubblicato nel bollettino ufficiale della regione; - affisso all albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi; - inviato al ministero dell interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti; entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all albo pretorio del comune. 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 41 di 45

42 ALLEGATO A) - Bozzetto e descrizione dello stemma (Art. 5) Lo stemma del Comune di Codevigo trae la sua composizione dagli elementi araldici tratti da tre fatti storici importanti: - la soggezione all Autorità Vescovile che si esprime negli stemmi pastorali; - la soggezione all Autorità dei Carraresi, Signori di Padova che si esprime con lo stemma d argento al carro rosso e lo stemma di Padova che è d argento alla croce di rosso - la soggezione alla Repubblica di Venezia che si esprime con lo stemma d azzurro, al leone di S. Marco d oro ; - lo stemma dei Cornaro è partito d oro e d azzurro. Pertanto lo stemma è il seguente: Partito. Nel I d argento (smalto degli stemmi dei Carraresi e di Padova), al pastorale (simbolo della giurisdizione vescovile e ricordo dell antica chiesa esistente in Codevigo) di rosso (smalto): 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 42 di 45

43 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 43 di 45

44 ALLEGATO B) - Bozzetto e descrizione del gonfalone (Art. 5). (Descrizione testualmente riportata dal verbale di inaugurazione del Gonfalone del Comune con lo stemma civico concesso con RD ). Il gonfalone del Comune di Codevigo è così costituito: Tripartito un palo d oro, d azzurro e d argento, il palo azzurro, caricato di un pastorale d oro movente dalla punta dello scudo; lo scudo sarà fregiato dagli ornamenti di Comune : 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 44 di 45

45 18/04/2006Statuto Comunale.doc Pag. 45 di 45

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