REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA

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1 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA

2 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA (approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 26/11/1993, con atto n 25/25352) ART. 1 ISTITUZIONE 1. Il Teatro Comunale di Ferrara è un istituzione del Comune di Ferrara, disciplinata dagli articoli 22 e 23 della legge n 142/90, dagli articoli 52 e seguenti dello Statuto Comunale e dalle norme del presente Regolamento. 2. All Istituzione Teatro Comunale di Ferrara è affidata la gestione del Teatro Comunale ed eventuali spazi idonei ad attività teatrali e musicali che l Amministrazione comunale ritenga di assegnare con le modalità di cui al successivo art. 14, punto Lo stesso Teatro Comunale potrà utilizzare sedi e spazi diversi per particolari iniziative teatrali e musicali. ART. 2 - FINALITA 1. IL Teatro Comunale svolge istituzionalmente attività teatrale, articolata nelle stagioni concertistiche, liriche, di balletto e di prosa, promuovendo inoltre iniziative di formazione ed informazione del pubblico con particolare attenzione alla scuola. 2. Provvede alla programmazione degli spettacoli, con riferimento al mercato nazionale ed internazionale e può esplicare la sua attività attraverso produzioni e coproduzioni. 3. Ricerca e mantiene rapporti di collaborazione con le istituzioni culturali pubbliche e/o private, con particolare riferimento alla città, al Conservatorio cittadino e al territorio, che svolgono attività teatrale e musicale. 4. Non persegue fini di lucro, ma opera per la crescita sociale, culturale e civile della popolazione. ART. 3 PRINCIPI DI GESTIONE 1. La deliberazione comunale che istituisce il Teatro Comunale quale istituzione, provvede a determinare l organico, il personale e i mezzi assegnati, indicando altresì le relazioni da stabilire con i restanti servizi dell Amministrazione Comunale. 2. In conformità ai principi sanciti dallo Statuto sono assicurate al Teatro Comunale condizioni di autonomia gestionale nell esercizio dei compiti affidati. 3. In particolare spettano al Teatro Comunale tutti gli atti di gestione del personale assegnato. Le spese del personale assegnato sono imputate al bilancio del teatro Comunale. 4. La gestione contabile è disciplinata, in conformità ai principi di cui all art. 56 dello Statuto, da un apposito regolamento adottato su proposta del Consiglio di Amministrazione. ART. 4 PROGRAMMI E INIZIATIVE 1. Nell ambito degli indirizzi generali approvati del Consiglio Comunale e tenuto conto delle risorse annualmente attribuite dal Comune, il Teatro Comunale organizza la gestione dei

3 propri servizi adottando programmi annuali di attività ed informando la gestione a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 2. Entro il 31 Maggio di ogni anno, a cura del Direttore, i programmi annuali sono comunicati alla Giunta Comunale per consentire la verifica della loro conformità agli indirizzi generali di cui al primo comma del presente articolo. 3. La Giunta può in ogni caso richiedere informazioni o chiarimenti o suggerire, per questioni di merito inerenti ai programmi, eventuali modifiche. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non accogliere, con apposita delibera, le modifiche richieste, la questione è rinviata al Consiglio comunale, che provvede definitivamente nel merito entra 30 giorni dalla delibera confermativa del Consiglio di Amministrazione. ART. 5 - ORGANI 1. Sono organi del Teatro Comunale: il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; il Direttore. ART. 6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, è nominato dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta, dura in carica quattro anni e delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 2. Nel caso in cui il Consiglio Comunale sia rinnovato prima della scadenza di cui al primo comma, il Consiglio di Amministrazione viene anch esso rinnovato. 3. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. ART. 7 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Il Consiglio di Amministrazione adotta i programmi annuali di attività e, ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio comunale, il bilancio annuale, la relazione previsionale e programmatica e il conto consuntivo, nonché le eventuali convenzioni con enti locali che comportino l estensione dei servizi fuori dal territorio comunale. Al Consiglio di Amministrazione compete, oltre agli atti di cui al secondo comma dell art. 13, ogni altro atto di carattere generale riguardante l organizzazione, la gestione contabile, l attività e i servizi. 2. Il Consiglio di Amministrazione nell esercizio delle sue funzioni si avvale, tra l altro, delle risultanze del controllo economico interno di gestione di cui all art. 85 dello Statuto Comunale. ART. 8 DIRETTORE 1. L incarico di direttore è attribuito dalla Giunta con le modalità previste per l attribuzione degli incarichi dirigenziali, su proposta del Consiglio di Amministrazione. ART. 9 COMPITI DEL DIRETTORE

4 1. Il Direttore attua le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione e adotta i restanti atti di amministrazione, stipula i contratti e sottoscrive le convenzioni, dirige le gestioni dei servizi e ne ha la responsabilità; propone al Consiglio di Amministrazione i programmi e i bilanci nonché gli altri atti destinati ad essere approvati, in base all articolo 55 dello Statuto, dal Consiglio Comunale; cura che l utilizzazione dei beni che costituiscono il capitale di dotazione, iniziale o successivamente conferito con deliberazione del Consiglio Comunale, sia conforme alle normative che li riguardano e alle prescrizioni impartite dalle autorità competenti. 2. In caso di assenza il Direttore viene sostituito dal funzionario di grado più elevato. ART. 10 PRESIDENTE 1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata e precedente rispetto a quella degli altri membri del Consiglio di Amministrazione. 2. Il Presidente non può essere componente della Giunta Comunale, né del Consiglio Comunale. ART. 11 COMPITI DEL PRESIDENTE 1. Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, stabilisce l ordine del giorno, vigila sul rispetto del Regolamento e garantisce l attuazione degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale. 2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età. ART. 12 INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI 1. Ai sensi dell art. 53, comma 4, dello Statuto, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente percepiscono un indennità pari rispettivamente a quella di Consigliere Comunale e di Assessore. ART. 13 PERSONALE 1. Il Teatro Comunale utilizza, per l esercizio dei propri servizi, personale alle dipendenze del Comune. 2. Spetta al Consiglio di Amministrazione definire criteri e direttive in materia di orario di servizio e orario di lavoro, nell ambito dell orario contrattuale di lavoro, prevedendo anche prestazioni serali o notturne; fissare, con apposite convenzioni, le modalità e le forme di utilizzazione di prestazioni offerte da enti, da organizzazioni di utenti, da formazioni sociali o da altre organizzazioni di cittadini, nonché quelle di singoli gruppi o persone; proporre all Amministrazione Comunale le variazioni dell organico e della dotazione del personale assegnato. ART. 14 BILANCI

5 1. I bilanci dell istituzione sono vincolati all obbligo del pareggio, da preservare con l equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti ordinari di mezzi finanziari forniti dal Comune in relazione alle attività assegnate. 2. L ammontare delle spese iscritte in bilancio deve essere contenuto entro i limiti delle entrate previste, in modo da garantire il pareggio finanziario. Non è consentito il ricorso all indebitamento, anche se a breve termine. 3. L istituzione dispone ai sensi dell art. 56, comma 2, dello Statuto, di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi, deliberate dal Consiglio Comunale, e da risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento delle proprie attività. 4. Eventuali prestazioni aggiuntive richieste dalla Giunta Comunale per finalità di carattere sociale sono ammissibili purché il Comune provveda, ai sensi dell art. 56, comma 1, dello Statuto, alla preventiva quantificazione dell onere finanziario che vi è connesso e alla copertura del medesimo in modo separato. 5. I bilanci sono sottoposti all attività del collegio dei revisori dei conti del Comune. ART. 15 REVOCA DI COMPONENTI O SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. In conformità a quanto stabilito dall art. 55, comma 1, dello Statuto, la revoca di singoli componenti o lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione possono avvenire nei soli casi previsti dall art. 48 dello Statuto, previa apposita istruttoria basata sul principio del contraddittorio. ART. 16 NORME TRANSITORIE 1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 8 e 10, relative alla nomina del Presidente e degli altri membri del Consiglio di amministrazione e all attribuzione dell incarico di direttore, verranno sottoposte a revisione quando saranno rivedute le corrispondenti norme dello Statuto in applicazione degli articoli 13 e 15 della legge 25 marzo 1993, n 81, concernente l elezione diretta dei sindaci e dei Consigli Comunali. 2. Fino all adozione del regolamento previsto dall art. 3, comma 4, il Teatro Comunale si attiene alle norme di contabilità vigenti per l ordinamento contabile del Comune ed a partire dal 1 gennaio 1995 adotterà la gestione contabile per anno solare. 3. L istituzione Teatro Comunale subentra in tutti i rapporti giuridici in corso della precedente gestione diretta dal Teatro Comunale, la quale cessa all atto dell insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi dell articoli 6 e Entro 10 giorni dall insediamento il Consiglio di Amministrazione adotta il bilancio di previsione per il periodo residuo di gestione, mediante frazionamento degli importi previsti nel bilancio annuale relativo alla gestione diretta precedente. 5. Il medesimo Consiglio di Amministrazione adotta il consuntivo della cessata gestione diretta.

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