Eredità giacente: chi paga IMU e TASI?

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1 Eredità giacente: chi paga IMU e TASI? di Massimo Pipino Pubblicato il 28 maggio 2018 Eredità giacente: chi paga IMU e TASI? Per dare una risposta esaustiva al quesito che ci si è posti occorre partire da un lato dalla considerazione secondo cui il presupposto impositivo di entrambi i tributi è costituito dal possesso da parte del contribuente di immobili (residenziali e non) ed è collegato, ai fini della quantificazione dell imposta, alla loro natura e valore e dall altro dalla constatazione secondo cui, in base all articolo 459 del Codice civile, l eredità si acquista con l accettazione e questa, se avviene, ha effetto sin dal momento dell apertura della successione. Cosa dice il Codice Civile La norma civilistica ha la funzione da una parte di evitare che qualcuno possa divenire erede anche quando non voglia e dall altra, con la retroattività dell accettazione, assicura che non vi sia soluzione di continuità nella titolarità del patrimonio del de cuius. Va tuttavia sottolineato come, sino a quando gli eredi, aperta la successione, non hanno provveduto ad accettare l eredità, non possono essere ritenuti titolari né di diritti né di obblighi in merito all asse ereditario. Detto questo, la vicenda, in merito alla debenza di IMU e TASI si svolgerà secondo le fasi seguenti: dopo che è stata aperta la successione, e fino a che i chiamati non abbiano deciso per l accettazione dell eredità, il Comune nel cui ambito sono 1

2 collocati i beni caduti in successione (rammentando come lo stesso sia il soggetto attivo per IMU e TASI) avrà la facoltà di richiedere, a tutela del proprio credito, che venga fissato un termine per l accettazione dell eredità stessa (così come viene previsto dall articolo 481 del Codice civile, secondo cui: Chiunque vi ha interesse può chiedere che l autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare ). Successivamente, nel caso in cui il chiamato (o i chiamati) non abbia/abbiano accettato l eredità e non sia/siano pertanto nella proprietà e nel possesso dei beni ereditari, non essendosi concretizzato il presupposto impositivo per IMU e TASI a loro carico, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate (rectius dell Amministrazione comunale interessata) o anche d ufficio, procede alla nomina di un curatore dell eredità. In tale contingenza si realizza l istituto denominato eredità giacente, istituto che è disciplinato dall articolo 528 del Codice civile. In altre parole, nel caso in cui l eredità non sia stata accettata da alcuno dei chiamati, e non vi sia nessuno nel possesso dei beni ereditari, per evitare che il patrimonio resti privo di tutela giuridica, il Codice civile prevede la nomina di un curatore dell eredità stessa che opera con funzioni di amministratore sotto la vigilanza del Giudice della successione. Il curatore ha il compito di salvaguardare gli interessi dell eredità, occupandosi di farne l inventario, rispondere ad eventuali istanze proposte contro di essa, amministrarla o devolverla allo Stato se essa non viene accettata. Per gli atti che vanno oltre l ordinaria amministrazione, il curatore deve chiedere l autorizzazione del Giudice. Infatti, tutti i compiti del curatore sono soggetti alla vigilanza del Giudice, 2

3 il quale può in qualsiasi momento chiederne conto al curatore e, se opportuno, revocarne la nomina. Il curatore cessa dalla sua carica se interviene l accettazione da parte di un erede (così come viene previsto dall articolo 532 del Codice civile) o, in assenza di eredi, nel momento della devoluzione allo Stato a 10 anni dalla morte (in proposito si veda quanto viene prescritto dall articolo 586 del Codice civile). L istanza per la dichiarazione di giacenza e la nomina del curatore può essere proposta in tribunale da chi vi ha interesse e quindi anche dal Comune che, come già prima accennato, risulta creditore nei confronti della eredità. *** Dopo questo escursus nel Codice civile torniamo agli aspetti tributari della questione, tra i compiti del curatore vi è quello di riscuotere i crediti e pagare i debiti ereditari ivi, ovviamente, compresi quelli Tributari: sarà quindi il curatore dell eredità giacente il soggetto tenuto al versamento di IMU e TASI. Tuttavia, circa la questione relativa al soggetto passivo IMU, va ricordato il fatto che il curatore dell eredità giacente non viene citato tra i soggetti passivi dell imposta (articolo 9, comma 1 del Decreto Legislativo n. 23/2011, applicabile all IMU in base all articolo 13, commi 1 e 13 del Decreto Legge n. 201/2011). Tenendo però conto del fatto che la curatela dell eredità giacente, come è stato sopra accennato, è finalizzata proprio ad amministrare l eredità nel periodo che precede l accettazione (laddove vi sia, peraltro), ed interpretando il termine amministrare in senso ampio, è ragionevole ritenere che il curatore dell eredità giacente, tra i propri atti di amministrazione, debba adempiere anche all obbligo di versamento dell IMU (in nome e per conto di chi successivamente accetterà l eredità, e ciò sia con riferimento all imposta dovuta dal defunto, sia con riferimento a quella, eventualmente, dovuta 3

4 dagli eredi). Per fare ciò potrà utilizzare le somme liquide presenti nell eredità o, eventualmente, procurarsele alienando cespiti ereditari. Il Curatore non è, infatti, il diretto e personale soggetto passivo IMU (e TASI) ma è un rappresentante ex lege (in incertam personam) del soggetto passivo, che assolve il pagamento dei debiti ereditari in nome e per conto del soggetto che risulterà (eventualmente) essere l erede. Sul punto si veda la sentenza della C.T.R. Lazio del 27 febbraio 2007, n. 246, secondo cui il soggetto passivo dell I.C.I. per tutto il periodo intercorrente fra l apertura della successione e l accettazione dell eredità, è indubbiamente il curatore dell eredità giacente (nel senso sopra chiarito). Tale interpretazione sembra trovare conferma nell ulteriore giurisprudenza che riconosce come l erede sia obbligato al pagamento dell ICI dal momento in cui si è aperta la successione, anche se l accettazione dell eredità sia avvenuta successivamente: in proposito è illuminante quanto stabilito dalla C.T.P. Foggia con sentenza n. 205 del 27 agosto In quella sede il Giudice respinse il ricorso dell erede che eccepiva come negli anni in cui l I.C.I. non era stata pagata il possesso dei beni ereditari era sotto il controllo degli esecutori testamentari. È stato osservato come l eventuale mancato pagamento da parte degli esecutori avrebbe potuto al più indurre un azione di danno a loro carico, soluzione che fa ritenere come vi siano argomenti per affermare che il tributo faccia carico all amministratore dell eredità. Nello stesso senso, si veda come si espresse il Tribunale di Trieste, con sentenza 5 aprile 2011, ad avviso del quale: Le spese relative al recupero degli esborsi per ICI, TARSU, e per le spese funerarie, rientrano tra i pesi ereditari, ossia tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari, gravano sugli eredi per effetto dell acquisto dell eredità, concorrendo a costituire il passivo 4

5 ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell eredità. Ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenere il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi. Il Curatore dell eredità giacente deve quindi essere equiparato a tutti gli effetti ad un normale contribuente: ne consegue che è tenuto ad adempiere annualmente alle obbligazioni connesse all IMU e, similmente, il Comune è tenuto ad emettere avvisi di accertamento entro i termini decadenziali previsto dalla normativa IMU. Quanto sopra indicato può trovare applicazione per tutti tributi locali, TASI compresa. Ancora una precisazione circa i termini di prescrizione: si rammenta come, in relazione a tutti i tributi locali, la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 161, stabilisca che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all accertamento d ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, provvedendo a notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. In conclusione, nella situazione esposta nel quesito, l Amministrazione comunale, quale soggetto portatore di interesse qualificato, potrà provvedere a procedere alla 5

6 presentazione presso il tribunale competente di un istanza per la dichiarazione di giacenza e per la conseguente nomina del curatore nei confronti del quale, come amministratore dei beni ereditari, potrà provvedere a formulare le proprie pretese tributarie e patrimoniali in materia di IMU e di TASI. In presenza di una mancata accettazione dell eredità da parte dei chiamati, quindi, non saranno questi a dover assolvere all obbligo di pagamento all Amministrazione comunale di IMU e TASI relative agli immobili caduti in successione ma bensì il curatore dell eredità giacente. SCOPRI IL NOSTRO DOSSIER DEDICATO AI CASI PRATICI DELL'IMU E DELLA TASI 28 maggio 2018 Massimo Pipino *** Leggi anche: IMU in pratica: quando la prima casa cade in successione 6

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