Prefettura di Bergamo Ufficio territoriale del Governo
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- Baldo Leo
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1 VERBALE DI RIUNIONE Oggetto: Elezioni politiche e regionali di domenica 4 marzo 2018 Disciplina della propaganda elettorale. L anno 2018, il giorno 22 del mese di febbraio, alle ore 11,30, presieduta dal viceprefetto, dott. Adriano Coretti, si è tenuta in Prefettura una riunione per l esame della disciplina della propaganda elettorale, in vista delle consultazioni europee ed amministrative in programma domenica 4 marzo Sono presenti: viceprefetto Adriano Coretti Annalisa Cornali Dott. Girolamo Fabiano Magg. Giuseppe Regina Ten. Col. Paolo Tagliaferri Giuseppe Bassi Domizia Ruffinon Vittorio Armanni Domenico Buratti Ezio Deligios Capo di Gabinetto e Dirigente Ufficio elettorale della Prefettura, che presiede Prefettura, con funzioni di verbalizzante Questore di Bergamo p. il Comandante provinciale Carabinieri di Bergamo p. il Comandante provinciale Guardia di Finanza Energie per l Italia Lombardia Progressista Potere al Popolo Liberi e Uguali Gori Presidente Sebbene regolarmente invitati, non sono presenti rappresentanti dei seguenti partiti e movimenti politici, che parteciperanno con propri candidati alle elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018: - Casapound Italia - Civica Popolare Lorenzin - Fontana Presidente - Forza Nuova Italia agli Italiani - Forza Italia - Fratelli d Italia Giorgia Meloni - Grande Nord - Italia Europa Insieme - Lega Salvini premier - Lombardia per le Autonomie - Movimento 5 Stelle - Noi con l Italia UDC - Partito Democratico - Partito Pensionati - + Europa - Sinistra per la Lombardia Non è presente alcun rappresentante della Sede Territoriale di Bergamo della Regione Lombardia e del Comando della Polizia Locale del Comune di Bergamo, uffici anch essi destinatari di convocazione regolarmente trasmessa. 1
2 Il Viceprefetto introduce la riunione evidenziando che l odierno incontro - al quale, osserva, sono presenti solo alcuni dei partiti politici invitati - vuole essere un momento di condivisa analisi della disciplina della propaganda elettorale, in vista delle consultazioni in programma il 4 marzo p.v.. E sin d ora necessario, sottolinea, che tutti i protagonisti della campagna elettorale siano consapevoli di doversi attenere al rigoroso rispetto le norme che regolano le attività di propaganda elettorale. Prima di esaminare nel dettaglio i singoli aspetti della disciplina della propaganda elettorale, occorre fare un richiamo specifico alle affissioni di propaganda elettorale, che, ancor oggi, nonostante l ormai ampia diffusione di forme alternative e più moderne (social network in particolare), costituiscono per tradizione una delle principali forme di comunicazione al corpo elettorale. In relazione al nuovo sistema elettorale introdotto dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, ciascun candidato nel collegio uninominale e ciascuna lista del collegio plurinominale di riferimento, collegata al candidato stesso, hanno diritto all assegnazione di distinti spazi; per le elezioni regionali, invece, hanno diritto ad altrettanti, distinti spazi solamente le singole liste di candidati ammesse (e non quindi, anche i singoli candidati alla carica di Presidente della Regione). In proposito, il Viceprefetto evidenzia che sarebbe auspicabile che i partiti politici possano avvalersi, per l affissione dei manifesti elettorali, di personale esperto, affinché il materiale propagandistico venga affisso solo ed esclusivamente negli appositi spazi (tabelloni) stabiliti dalla legge. Le Polizie Locali dei Comuni saranno invitate, in ogni caso, a provvedere con la massima tempestività alla copertura dei manifesti abusivamente esposti e, soprattutto, di quelli collocati al di fuori degli spazi consentiti. Passa, successivamente, all esame di alcuni aspetti particolari, concernenti la disciplina della propaganda elettorale. A) Sempre in tema di affissioni di propaganda elettorale - disciplinate, a tutt'oggi, dalle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n va posto l'accento sulla necessità che tutte le forze politiche possano liberamente fruire degli spazi a ciò destinati: al di là, quindi, dell'azione di controllo esercitata dai Sindaci e dalle Forze dell'ordine, i partiti devono impegnarsi al totale rispetto della vigente normativa, astenendosi da comportamenti (quali l'indebita occupazione degli spazi di affissione destinati ad altri gruppi o l'illegittima defissione o copertura dei manifesti degli "avversari") assolutamente contrari al democratico e civile svolgimento della campagna elettorale. Pertanto, i Sindaci ed i Commissari prefettizi - cui sarà inviato il verbale dell'odierna riunione - saranno invitati ad assicurare, anche attraverso un'efficace azione di controllo da parte delle Polizie Locali, la regolarità delle affissioni di propaganda elettorale, consentite solamente negli spazi individuati dalle giunte comunali ed a ciò destinati. Dovrà provvedersi all'immediata defissione degli stampati indebitamente affissi ovvero alla loro copertura, con modalità che rendano noto che si tratta di affissioni abusive, con applicazione, nell'uno e nell'altro caso, delle conseguenti sanzioni previste dalla legge. Il dott. Coretti fa presente, inoltre, che all'azione di controllo e vigilanza parteciperanno, negli ambiti di rispettiva competenza, anche le Forze dell'ordine. Rammenta che la lettera h) del comma 400 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 2
3 di stabilità 2014)" ha apportato modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui alla citata legge 4 aprile 1956, n. 212, eliminando, di fatto, le affissioni elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (cosiddetti "fiancheggiatori"). B) Per quanto riguarda la comunicazione delle pubbliche amministrazioni, ricorda che, ai sensi dell'art. 9 della legge 28 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. Pertanto gli amministratori pubblici che concorreranno nelle prossime consultazioni dovranno astenersi da ogni forma di comunicazione non consentita. A tal riguardo, rappresenta che è già stata diramata dalla Prefettura una specifica direttiva ai Sindaci dei Comuni della provincia ed alle altre amministrazioni pubbliche presenti nel territorio (rinvenibile anche sul sito della Prefettura di Bergamo nella sezione Consultazioni elettorali ). C) Il Viceprefetto passa, quindi, ad un esame di dettaglio della disciplina dei comizi e, in genere, delle riunioni a scopo elettorale, nonché delle altre forme di propaganda elettorale, rammentando le regole fondamentali di riferimento, che si applicano, come noto, a partire dal 30 giorno antecedente a quello della votazione (e, quindi, da venerdì 2 febbraio 2018): 1. in virtù di accordi presi negli ultimi anni con le forze politiche ed i Sindaci, fatte salve diverse intese a livello locale, i comizi all'aperto potranno svolgersi, nei giorni feriali, tra le ore 10 e le ore 23; nell'ultima settimana (da lunedì 26 febbraio a venerdì 2 marzo 2018), il termine delle ore 23 è protratto sino alle ore 24, fatte salve eventuali esigenze locali, che i Sindaci dovranno valutare, ascoltate le forze politiche interessate; nei giorni festivi, sarà possibile lo svolgimento di comizi a partire dalle ore 9; 2. nelle adiacenze dei mercati pubblici, i comizi potranno effettuarsi anche nei giorni feriali, dalle ore 9 alle ore 12, purché a distanza tale da non intralciare il libero svolgimento dei mercati e l'afflusso ad essi; 3. non potranno tenersi comizi nei pressi di ospedali, case di cura, incroci stradali e luoghi di maggiore traffico, nonché dinanzi o in prossimità - in un raggio non inferiore a 200 metri - delle scuole, durante l'orario di lezione, dei convitti e delle convivenze (quali, ad esempio, caserme); ciò sempre che non si tratti dell'unico luogo adatto per la tenuta dei comizi; 4. nei comizi all'aperto è escluso il contraddittorio; a maggior ragione, a nessuno è consentito recare disturbo durante lo svolgimento degli stessi; 5. sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale dal giorno antecedente quello della votazione, quindi da sabato 3 marzo 2018, fino alla chiusura delle operazioni di voto; 6. i festival e le altre manifestazioni politicamente qualificate, che abbiano luogo durante il periodo della campagna elettorale, costituiscono propaganda elettorale e, conseguentemente, non possono tenersi dal giorno antecedente quello della votazione 3
4 (sabato 3 marzo 2018) fino alla chiusura delle operazioni di voto; durante tali manifestazioni, è inibita l'esposizione di striscioni e di manifesti propagandistici. Inoltre, in occasione dello svolgimento di siffatte manifestazioni, nessuna deroga è consentita al divieto di ogni forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso in luogo pubblico ed alle limitazioni all'uso di altoparlanti su mezzi mobili; 7. sono vietati i comizi contemporanei nella stessa piazza o nello stesso luogo; 8. l'orario fissato per ciascun comizio dovrà essere puntualmente osservato; in proposito, si conviene che la durata massima degli stessi, all'aperto, sarà di 90 minuti, compreso il tempo necessario per il deflusso degli ascoltatori e l'eventuale sostituzione degli addobbi; 9. i Sindaci, d'intesa con i partiti interessati, fisseranno il calendario dei comizi per l'avvicendamento degli oratori nelle piazze principali. Se necessario, in base a nuove, sopravvenute esigenze, l'accordo iniziale potrà essere ridefinito d'intesa con tutti i gruppi interessati; 10. a cura dei partiti, dovranno essere partecipati alla Questura, per il capoluogo (per il comune di Treviglio, al locale Commissariato di P.S.), ed ai competenti presidi dell Arma dei Carabinieri, per gli altri Comuni, l'ora ed il giorno in cui saranno tenuti i comizi ed ogni altra manifestazione di propaganda elettorale; la comunicazione potrà avvenire, in caso d'urgenza, anche telefonicamente; 11. sono vietati i cortei, anche motorizzati, le staffette ciclistiche o motorizzate, le fiaccolate e le parate in genere a scopo elettorale. E' vietato inoltre il transito di mezzi mobili in movimento annuncianti l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità- in un raggio non inferiore a 200 metri - di piazze, strade e locali dove sono in corso altre riunioni elettorali; 12. è vietata la distribuzione di volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico; 13. durante l ora fissata per lo svolgimento del comizio, gli organizzatori potranno esporre cartelli, insegne ed altri mezzi di propaganda figurativa, purché non ancorati al suolo o fissati stabilmente sui muri; 14. con espresso riferimento alle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130, i partecipanti alla riunione si impegnano ad osservare scrupolosamente ed a far osservare i seguenti divieti: di iscrizioni murali e su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni, nonché su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi; di propaganda con mezzi luminosi, striscioni o drappi, e di ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni od aerostati ancorati al suolo, con esclusione del divieto per le insegne indicanti le sedi dei partiti, in qualsiasi momento istituite. i manifesti di propaganda elettorale collocati su automezzi in movimento sono consentiti fino a che il veicolo non si ferma. Qualora, invece, l'automezzo venga lasciato in sosta o, comunque, fermato, tali manifesti acquistano le caratteristiche di una vera e propria forma di propaganda "a carattere fisso" che, in quanto svolta 4
5 al di fuori degli spazi a ciò destinati dalla legge, è da considerare vietata. Pertanto, concluso il proprio tragitto, gli autoveicoli trasportanti detti manifesti devono essere parcheggiati o lasciati in sosta in luoghi a ciò deputati o in autorimessa, sempre con modalità tali da non rendere visibile ad alcuno il manifesto o i manifesti in questione; di ogni forma di propaganda figurativa luminosa mobile; di lancio o getto di volantini; di nuove affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale diretta o indiretta nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni; di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. 15. Con segnato riferimento alla fruibilità di spazi e locali nei quali effettuare manifestazioni di propaganda elettorale, il Viceprefetto richiama la norma di cui all'art. 19, comma l, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni (applicabile anche alle elezioni regionali nonché alle elezioni amministrative, in virtù del successivo art. 20), in base alla quale "a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali (... ) i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti". I Comuni potranno concordare con i partiti quali sono i suddetti locali disponibili per le finalità in esame, stabilendo altresì il calendario con il quale, se richiesto, detti locali dovranno essere messi a disposizione, in tempo utile e senza discriminazione. Da ultimo, si evidenzia l'opportunità che le amministrazioni comunali esaminino la possibilità di predisporre appositi palchi e relative attrezzature di diffusione, con rimborso da parte dei partiti delle relative spese. Il Viceprefetto sottolinea poi la necessità che sui manifesti elettorali siano indicati il committente responsabile e la tipografia, in quanto la mancanza di tali informazioni è sanzionabile a norma di legge. Richiama quindi le indicazioni già fornite già negli anni scorsi, su conforme orientamento del Ministero dell Interno, su alcune questioni particolari, e cioè: deve considerarsi consentita l eventuale inaugurazione di un opera pubblica nei 30 giorni che precedono quello delle elezioni, in quanto l evento in parola non riveste natura di propaganda elettorale; nel periodo indicato, l esposizione di bandiere e vessilli politici all interno di aree di proprietà privata è vietata; sempre nel suddetto periodo, i gazebo (o altre postazioni temporanee o mobili), il cui utilizzo è ritenuto consentito a fini elettorali - fermo restando, per la loro apposizione, il rilascio della concessione temporanea per l occupazione di suolo pubblico da parte dei comuni - non potranno esporre bandiere, drappi, manifesti e quant altro possa costituire forma di propaganda elettorale a carattere fisso (in violazione degli articoli 6, comma 1, e 8, comma 3, della legge 212/1956); 5
6 potranno essere esposte invece le bandiere dei partiti e movimenti politici esclusivamente per identificare la titolarità del gazebo stesso. Il Viceprefetto, con riferimento a specifici quesiti posti dai rappresentanti dei partiti, fornisce infine le seguenti, ulteriori, indicazioni (relative sempre al periodo decorrente dal 30 giorno antecedente a quello della votazione): come già detto, l impiego di automezzi in movimento, recanti scritte e immagini di propaganda elettorale, deve coniugarsi con la necessità, quando il veicolo è fermo, di coprire il messaggio; diversamente, si realizzerebbe un ulteriore forma di propaganda fissa (consentita, invece, solo negli appositi spazi dei tabelloni installati dai Comuni). Lo stesso principio vale per i cosiddetti uomini sandwich ; gli spazi per le affissioni sono stabiliti ed assegnati dal Comune, che a tal fine adotta specifica delibera di giunta; la richiesta di collocazione di gazebo deve essere inoltrata ai Comuni tenendo conto dei tempi tecnici necessari all ente locale per la valutazione dell istanza, anche in relazione ad eventuali altre domande già inoltrate dagli altri partiti; ove siano organizzate nel periodo di campagna elettorale feste o iniziative pubbliche a tema, le stesse non potranno diventare luogo o occasione di propaganda elettorale; ove ciò avvenga, troveranno applicazione le prescrizioni illustrate al punto n. 6) della lettera C) del presente verbale; a proposito dell utilizzo delle bacheche, è ineludibile la necessità che tutte le affissioni di propaganda elettorale siano effettuate nel rigoroso rispetto della normativa sopra citata (legge n. 212/1956, come modificata dalla legge n. 130/1975) e, quindi, esclusivamente negli appositi spazi stabiliti dalle autorità comunali (c.d. tabelloni); è quindi da ritenersi vietata l affissione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico; analogamente, è vietata l affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni a pagamento; Con l impegno ad attenersi alle regole di cui sopra, manifestato dai rappresentanti dei partiti politici intervenuti, l incontro si conclude alle ore 12,15. Il presente verbale sarà inviato a tutti i Comuni della provincia, affinché ne diano notizia, con i mezzi ritenuti più efficaci, alle forze politiche locali, e pubblicato nel sito internet di questa Prefettura ( Bergamo, 22 febbraio 2018 Il Viceprefetto/presidente f.to Adriano Coretti Originale firmato agli atti Il Verbalizzante f.to Annalisa Cornali Originale firmato agli atti 6
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