COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
|
|
- Concetta Abbate
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO - collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. n 80 Salerno, lì 28 Gennaio 2015 A tutti gli iscritti all Albo e nell Elenco Speciale LORO SEDI OGGETTO: Circolare n 25/2015. Libera professione. Amministratore di condominio: quando può agire in giudizio senza delibera condominiale? Condominio - Amministratore Condominiale. Tribunale Torino, Sez. III Civile, Ordinanza dell 8 Luglio Colleghi, con la presente, si porta a conoscenza di tutti Voi, che L amministratore di condominio è legittimato ad agire in giudizio in sede cautelare (anche in assenza di una delibera assembleare di autorizzazione) al fine di ottenere un provvedimento di urgenza che ordini all amministratore precedente la consegna della documentazione condominiale necessaria per l espletamento dell incarico gestionale. Così ha deciso il Tribunale di Torino, nella sezione III civile, con la sentenza 8 luglio Precisa ancora il Tribunale, ricordando precedenti sul tema (cfr. Tribunale Torino, n. 6957/06; Cass. civile, sez. II, 12 febbraio 1997, n. 1286; Cass. civile, sez. II, 27 settembre 1996, n. 8530; Cass. civile 24 marzo 1981, n. 1720) che l Amministratore condominiale configura un ufficio di diritto privato oggettivamente orientato alla tutela del complesso degli interessi individuali (gestione collegiale) e realizzante una cooperazione, in ragione di autonomia, con i singoli condomini, assimilabile (anche se differentemente in ordine alle modalità di costituzione ed al contenuto sociale della gestione) al mandato con rappresentanza. Norma di riferimento è l'articolo 1129 c.c. dispone che alla cessazione dell incarico l amministratore deve riconsegnare tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio ed ai singoli condomini. PRESID ENZA E SEGRETERIA Via Luigi Guercio, SALERNO Tel. e Fax
2 COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO - collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it È obbligo, quindi, dell amministratore revocato far pervenire tempestivamente (e spontaneamente) al nuovo professionista la documentazione che detiene unicamente nella veste di mandatario e che è di esclusiva pertinenza del mandante. Di conseguenza, l inottemperanza a tale sopra menzionato obbligo di consegna legittima il nuovo amministratore ad agire in giudizio, in rappresentanza legale del condominio, per ottenere la condanna del vecchio amministratore all esecuzione specifica. L occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti. F.to IL PRESIDENTE Per. Agr. Antonio LANDI Allego: - Cassazione Civile, sez. III, Sentenza del 19 Dicembre 2014, n PRESID ENZA E SEGRETERIA Via Luigi Guercio, SALERNO Tel. e Fax
3 TRIBUNALE DI TORINO Sezione III Civile Ordinanza 7-8 luglio 2014 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione Terza Civile ******* Il Giudice Designato Sciogliendo la riserva assunta all udienza in data nel procedimento cautelare iscritto al n /2014 R.G. promosso da: CONDOMINIO X. / Y. - TORINO, in persona dell Amministratore pro tempore rag. Z. D., rappresentato e difeso dell Avv. DE CARIA Loredana, in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo; S. S.; contro: -PARTE RICORRENTE- -PARTE RESISTENTE- avente ad oggetto: Ricorso cautelare per provvedimento d urgenza ante causam, ex artt bis e segg. c.p.c.; 1. Premessa. ha pronunciato la seguente: ORDINANZA 1.1. Con ricorso datato , depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in pari data, il CONDOMINIO X. / Y. - TORINO, in persona dell Amministratore pro tempore rag. Z. D., ha chiesto l emissione di un provvedimento d urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti della sig.ra S. S., domandando di ordinare a quest ultima, quale amministratore uscente del predetto Condominio, la riconsegna al nuovo amministratore del Condominio stesso rag. Z. D., di tutta la documentazione e di tutte le cose afferenti il CONDOMINIO X. / Y. TORINO ed i singoli condomini in suo possesso dall anno 2011 (nomina ad amministratore) sino alla sua revoca avvenuta in data Con provvedimento in data , il Presidente della Sezione Terza civile, ai sensi dell art 669 ter c.p.c., ha designato il Giudice sottoscritto per la trattazione del procedimento.
4 1.3. Con Decreto in data , il Giudice Designato ha fissato udienza di comparizione parti avanti a sé, con termine alla parte ricorrente per notificare alla controparte ricorso e decreto All udienza così fissata sono comparsi per la parte ricorrente il rag. Z. D., due condomini ed il difensore, che ha prodotto ricorso e decreto ritualmente notificati alla parte resistente, la quale non si è costituita e non è comparsa. 2. Sull ammissibilità del ricorso Ai sensi dell art. 700 c.p.c., fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito Preliminarmente, va rilevato che il ricorso ex art. 700 c.p.c. risulta ammissibile, sussistendo tutti i presupposti negativi e positivi di ammissibilità e, in primo luogo, quello della sussidiarietà, non apparendo invocabile alcun altra tutela cautelare prevista dalle sezioni I, II e III del capo del codice di rito dedicato ai procedimenti cautelari ovvero da leggi speciali. In particolare, in giurisprudenza si ritiene legittimato l amministratore di Condominio, anche in assenza di una delibera assembleare di autorizzazione, ad agire in sede cautelare per ottenere un provvedimento d urgenza ex art. 700 c.p.c. che ordini al precedente amministratore la consegna di tutta la documentazione condominiale necessaria per espletamento dell incarico gestionale (cfr. in tal senso: Tribunale Salerno, sez. I, 03 ottobre 2006 in Corriere del merito 2006, 12, 1390). 3. Sul fumus boni iuris Sussiste, poi, il requisito del fumus boni iuris, risultando documentalmente provato quanto segue: - in data l assemblea del CONDOMINIO X. / Y. TORINO revocava dall incarico di amministratore del Condominio la sig.ra S. S., nominando nuovo amministratore il rag. Z. D. (cfr. doc. 1 della parte ricorrente); - con lettera raccomandata in data il nuovo amministratore del CONDOMINIO X. / Y. TORINO rag. Z. D. informava la sig.ra S. S. della nuova nomina invitandola ad effettuare il passaggio di consegne con invio della documentazione condominiale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione (cfr. doc. 2 della parte ricorrente); - con lettera raccomandata in data il legale del CONDOMINIO X. / Y. TORINO invitava la sig.ra S. S. a prendere contatto con lo studio legale per concordare la data della consegna della documentazione condominiale al nuovo amministratore (cfr. doc. 3 della parte ricorrente); - con lettera in data la sig.ra S. S. rispondeva dichiarando la propria disponibilità ad effettuare il passaggio di consegne senza peraltro indicare alcuna data (cfr. doc. 4 della parte ricorrente); - con lettera raccomandata in data il legale del CONDOMINIO X. / Y. TORINO invitava nuovamente la sig.ra S. S. a prendere contatto con lo studio legale per effettuare la consegna della documentazione, entro e non oltre il (cfr. doc. 5 della parte ricorrente);
5 - senonché, la sig.ra S. S. ometteva di effettuare il passaggio di consegne e, conseguentemente, il legale del CONDOMINIO X. / Y. TORINO comunicava alla sig.ra S. S. di aver ricevuto mandato di depositare ricorso ex art. 700 c.p.c. (cfr. doc. 6 della parte ricorrente); - infine, con un ultima comunicazione in data il legale del CONDOMINIO X. / Y. TORINO invitava invano la sig.ra S. S. ad effettuare la consegna della documentazione (cfr. doc. 5 della parte ricorrente) Ciò chiarito, deve osservarsi che, secondo l orientamento della giurisprudenza pressoché costante, meritevole di essere condiviso, l amministratore di Condominio - nel quale non è ravvisabile un ente fornito di autonomia patrimoniale, bensì la gestione collegiale di interessi individuali, con sottrazione o compressione dell autonomia individuale - configura un ufficio di diritto privato oggettivamente orientato alla tutela del complesso dei suindicati interessi e realizzante una cooperazione, in ragione di autonomia, con i condomini, singolarmente considerati, che è assimilabile, pur con tratti distintivi in ordine alle modalità di costituzione ed al contenuto sociale della gestione, al mandato con rappresentanza (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Sent. n. 6957/06 in data in Redazione GIUFFRÈ 2007 su Juris Data on line; Cass. civile, sez. II, 12 febbraio 1997, n in Giust. civ. Mass. 1997, 227 ed in Vita not. 1997, 190; Cass. civile, sez. II, 27 settembre 1996, n in Giust. civ. 1997, I, 699; Cass. civile 24 marzo 1981 n. 1720). In particolare, l art c.c. prevede testualmente che alla cessazione dell incarico l amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini. L amministratore revocato deve dunque far pervenire tempestivamente e spontaneamente al nuovo amministratore tutta la documentazione in suo possesso afferente il Condominio, che detiene unicamente nella sua veste di mandatario e che è di esclusiva pertinenza del mandante. L inottemperanza all obbligo di consegna legittima il nuovo amministratore ad agire in giudizio, in rappresentanza legale del Condominio, al fine di ottenere la condanna del vecchio amministratore all esecuzione specifica dell obbligo. Come si è accennato in precedenza, in giurisprudenza si ritiene legittimato l amministratore di Condominio, finanche in assenza di una delibera assembleare di autorizzazione, ad agire in sede cautelare per ottenere un provvedimento d urgenza ex art. 700 c.p.c. che ordini al precedente amministratore la consegna di tutta la documentazione condominiale necessaria per espletamento dell incarico gestionale (cfr. in tal senso: Tribunale Salerno, sez. I, 03 ottobre 2006 in Corriere del merito 2006, 12, 1390). 4. Sul periculum in mora Sussiste, infine, il requisito del periculum in mora, tenuto conto che, nel tempo necessario al ricorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, potrebbero derivare al CONDOMINIO X. / Y. - TORINO gravi ed irreparabili danni In proposito, è appena il caso di osservare che la documentazione contabile ed amministrativa relativa al Condominio risulta indispensabile per consentire al nuovo amministratore di espletare il proprio incarico. 5. Conclusioni.
6 5.1. In conclusione, dalla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione del provvedimento cautelare d urgenza consegue l accoglimento della domanda proposta dalla parte ricorrente Si deve osservare che, ai sensi dell art. 669 octies, 6 comma, c.p.c. (così come inserito dall art. 2 D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005): Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell articolo 669 novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito. In base alla riforma, quindi, ed in accoglimento delle istanze della più accorta dottrina, è stato attenuato il cosiddetto vincolo di strumentalità necessaria tra fase della cautela e fase del merito, che prevedeva necessariamente la prosecuzione nella fase di merito a seguito dell accoglimento della domanda cautelare, a pena di perdita di efficacia del provvedimento cautelare stesso ex art. 669 novies, 1 comma, c.p.c. A seguito della riforma, invece, tale necessaria prosecuzione nel merito viene confermata solo per alcuni provvedimenti cautelari, mentre per la rimanente parte si esclude il necessario passaggio alla fase di merito, che diviene solo eventuale ed è quindi lasciato alla libera scelta della parte laddove essa intende richiedere la riforma del provvedimento cautelare Ai sensi dell art. 669 octies, 7 comma, c.p.c. (inserito dall art. 50 Legge 18 giugno 2009 n. 69), il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare. Nel caso di specie, tenuto conto della soccombenza della parte resistente, quest ultima, ai sensi dell art. 91 c.p.c., dev essere dichiarata tenuta e condanna a rimborsare alla controparte le spese del presente procedimento cautelare, così come liquidate in dispositivo, così come liquidate in dispositivo, in conformità del Regolamento adottato con il D.M n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del ); precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall art. 4 del citato D.M n. 55, i compensi vengono liquidati come segue, sulla base della Tabella 10) allegata al predetto Regolamento, tenendo conto che, trattandosi di procedimento di valore indeterminabile, deve applicarsi l art. 5, comma 6, del citato D.M n. 55, ai sensi del quale Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad euro ,00 e non superiore ad euro ,00, tenuto conto dell oggetto e della complessità della controversia : Euro 1.690,00 per la fase di studio della controversia; Euro 810,00 per la fase introduttiva del giudizio; Euro 1.145,00 per la fase decisionale; per un totale di Euro 3.645,00=. P.Q.M. visti gli artt. 669 bis e segg. e 700 c.p.c., in accoglimento del predetto ricorso:
7 ORDINA alla resistente sig.ra S. S. l immediata consegna in favore del ricorrente CONDOMINIO X. / Y. - TORINO, in persona dell amministratore pro tempore rag. Z. D., di tutta la documentazione contabile ed amministrativa afferente il CONDOMINIO X. / Y. TORINO ed i singoli condomini in suo possesso dall anno 2011 (nomina ad amministratore) sino alla sua revoca avvenuta in data DICHIARA tenuta e condanna la parte resistente sig.ra S. S. al rimborso delle spese processuali del presente procedimento in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi Euro 3.984,47= (di cui Euro 3.645,00=per compensi ed il resto per spese), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. AUTORIZZA il ritiro del fascicolo di parte. MANDA alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti. Torino, lì IL GIUDICE DESIGNATO Dott. Edoardo DI CAPUA Depositato in data
Tribunale di Torino 8 luglio 2014
Tribunale di Torino 8 luglio 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO TERZA SEZIONE CIVILE PASSAGGIO DI CONSEGNE Il Giudice Designato Sciogliendo la riserva assunta all
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione Terza Civile *******
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione Terza Civile ******* Il Giudice Designato Sciogliendo la riserva assunta all udienza in data 01.02.2011 nel procedimento cautelare iscritto al n. 192/11 R.G.C. ; promosso
DettagliTRIBUNALE DI SCIACCA ******* Il Giudice Designato. Sciogliendo la riserva assunta all udienza in data nel procedimento.
TRIBUNALE DI SCIACCA ******* Il Giudice Designato Sciogliendo la riserva assunta all udienza in data 5.6.14 nel procedimento cautelare iscritto al n. 1191/13 R.G. promosso da: Condominio Villaggio Makauda,
DettagliL ex amministratore può recuperare le somme anticipate anche nei confronti del singolo condomino. Tribunale di Torino, 29 gennaio Rel. Di Capua.
L ex amministratore può recuperare le somme anticipate anche nei confronti del singolo condomino Tribunale di Torino, 29 gennaio 2016. Rel. Di Capua. Condominio negli edifici Diritto al recupero delle
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI. Ricorso per sequestro conservativo. ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER
TRIBUNALE CIVILE DI Ricorso per sequestro conservativo ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via -
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 2017/7014 TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE nel procedimento instaurato ai sensi e per gli effetti di cui all art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. r.g. 7014/2017 PROMOSSO DA ALOISI ANTONINO,
DettagliL udienza ex art. 700 c.p.c. ante causam
L udienza ex art. 700 c.p.c. ante causam Procedimenti cautelari in generale (art. 669-bis e segg.) Sezione I: disposizioni generali Sezione II: sequestro (giudiziario e conservativo) Sezione III: denuncia
DettagliRedazione Pareri Legali
PER 99,90 PROFESSIONISTI Redazione Pareri Legali QUESITO. Buongiorno, un mio cliente è stato escluso dalla prova scritta di un concorso pubblico ed è venuto da me per essere riammesso a sostenere almeno
DettagliLA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE
MASTER IN DIFESA TRIBUTARIA E ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE (Corte Cost. n. 110/2010 e n. 109/2012; Cass. n. 2845/2012) ANTONIO SIMONE (già Presidente della
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA PROMOSSO DA. CONDOMINIO PIAZZA MICHELANGELO 22 CATANIA, (C.F ), domiciliato
N. R.G. 2018/6950 TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 6950/2018 PROMOSSO DA CONDOMINIO PIAZZA MICHELANGELO 22 CATANIA, (C.F. 80009870876), domiciliato
DettagliL udienza ex art. 700 c.p.c. ante causam
L udienza ex art. 700 c.p.c. ante causam Procedimenti speciali Procedimenti speciali Libro IV c.p.c. procedimenti ingiunzione art. 633 convalida di sfratto art. 657 procedimenti cautelari art. 669 bis
DettagliProt. n 1202 Salerno, lì 5 Novembre 2012
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. n
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA. Ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. ante causam 1. Nell interesse di. contro. Srl, con sede in, Via
Il processo per quanto possibile deve dare al titolare del diritto tutto quello e proprio quello che egli avrebbe diritto di conseguire sulla base del diritto sostanziale La durata del processo non deve
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
N. R.G. 3902/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, dott. ssa Elisabetta Palumbo, all udienza
DettagliINDICE SOMMARIO. Parte prima ASPETTI SOSTANZIALI CAPITOLO PRIMO TUTELA GIURISDIZIONALE CAUTELARE E ART. 700 C.P.C.
INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... Presentazione seconda edizione... pag. XIII XV Parte prima ASPETTI SOSTANZIALI CAPITOLO PRIMO TUTELA GIURISDIZIONALE CAUTELARE E ART. 700 C.P.C.
DettagliProt. n 130 Salerno, lì 17 Febbraio 2016
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. n
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO DI PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA EX ART. 15 DEL D.LGS. N. 150/2011 PER
TRIBUNALE CIVILE DI RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO DI PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA EX ART. 15 DEL D.LGS. N. 150/2011 PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:,
DettagliECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. R.G. n. CONTRORICORSO PER., in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.
ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. CONTRORICORSO PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via - CAP: ), con sede legale in, Via (CAP: ),
DettagliECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE RICORSO IN APPELLO
ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE RICORSO IN APPELLO PER, P.Iva, con sede in, alla Via, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via
DettagliI provvedimenti di istruzione preventiva: presupposti e procedimento
I provvedimenti di istruzione preventiva: presupposti e procedimento Autore: La Marchesina Dario In: Diritto processuale civile I provvedimenti di istruzione preventiva sono provvedimenti istruttori disciplinati
DettagliCOLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. 642
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE ORDINANZA
N. R.G. 2015/9339 TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il Giudice dott. Paolo Corso, a scioglimento della riserva assunta all udienza che precede, ha pronunciato la seguente ORDINANZA
DettagliINDICE SOMMARIO. Parte prima ASPETTI SOSTANZIALI CAPITOLO PRIMO TUTELA GIURISDIZIONALE CAUTELARE E ART. 700 C.P.C.
Elenco delle principali abbreviazioni... Presentazione... pag. XVII XIX Parte prima ASPETTI SOSTANZIALI CAPITOLO PRIMO TUTELA GIURISDIZIONALE CAUTELARE E ART. 700 C.P.C. Guida bibliografica... 5 1.0. L
Dettaglin. 20 del 5 Marzo 2018
Il sottoscritto Avv. Dello Iacono Mariarosaria (C.F.:DLLMRS74L59H860O) chiede la pubblicazione su BURC dei seguenti atti e provvedimenti: ricorso introduttivo con procura in calce; pedissequo Decreto Di
DettagliEstinzione del giudizio avanti al giudice unico del tribunale e condanna del rinunciante alle spese di lite
Estinzione del giudizio avanti al giudice unico del tribunale e condanna del rinunciante alle spese di lite Tribunale di Torino, 29 ottobre 2013. Giudice Di Capua. Giudizio avanti al tribunale - Giudice
DettagliProt. 330 Salerno, lì 23 Marzo 2015
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. 330
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
DettagliTRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE. Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
N. R.G. 67233/2014 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Tavassi Presidente dott.
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
T.a.r. Lombardia sent. N. 5354/2007 del 10/07/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliRUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
Mod. 1/A UFFICIO... RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CAUSE ORDINARIE (Uffici non articolati in sezioni) (Reg. di 100 ff.) 7 Mod. 1/A UFFICIO RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CAUSE ORDINARIE (UFFICI
DettagliREPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA N. 4855 /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Reg. Sent. N.2022/08 Reg.Ric. PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE composto dai Magistrati:
Dettaglicontro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
Pubblicato il 03/10/2018 N. 05853/2018 REG.PROV.CAU. N. 09691/2018 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliCORSO DI MAGISTRATURA. Le lezioni di Roberto GAROFOLI
CORSO DI MAGISTRATURA Le lezioni di Roberto GAROFOLI Roberto GAROFOLI DIRITTO AMMINISTRATIVO Volume settimo II edizione Aggiornato a: - Ordine di trattazione dei ricorsi principali ed incidentali contenenti
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliINDICE SOMMARIO. INTRODUZIONE... Pag. 1 PARTE GENERALE LA TUTELA D URGENZA IN SEDE CIVILE
INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE... Pag. 1 PARTE GENERALE LA TUTELA D URGENZA IN SEDE CIVILE Capitolo I LE TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
DettagliIl TRIBUNALE DI CATANIA. S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile - Lavoro in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione
DettagliTribunale di Torino 1 aprile 2014, n. 2396
Tribunale di Torino 1 aprile 2014, n. 2396 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Sezione Terza Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI
DettagliCessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata
Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata Cassazione Civile, Sezione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria ORDINANZA
Pubblicato il 11/05/2017 N. 00075/2017 REG.PROV.CAU. N. 00100/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 06211/2015 REG.PROV.COLL. N. 08789/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato
DettagliSent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA
1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE
DettagliCOLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. n
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 7 N. 02139/2013 REG.PROV.COLL. N. 02702/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
DettagliSentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015
N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00105/2013 REG.PROV.COLL. N. 00296/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 374 del 2011, proposto dal sig.
N. 00278/2011 REG.PROV.CAU. N. 00374/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso
DettagliProt. n 20/2013 Salerno, lì 11 Gennaio 2013
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. n
DettagliAtto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo).
L'attore agisce in giudizio al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 2,80, illegittimamente richiesta dalla spa POSTE ITALIANE, per la emissione della C.A.N., a seguito di notifica di atto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione composto dai seguenti magistrati: Dott. Mario Tuttobene presidente Dott. Lorenza Calcagno giudice Dott. Pietro Spera
DettagliProt. n 168/2013 Salerno, lì 7 Marzo 2013
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. n
Dettaglipagina 1 di 5 intellettuale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliN SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:
N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da
Dettagli103. PROCESSO VERBALE DI UDIENZA NEL PRO- CEDIMENTO EX ART. 700 COD. PROC. CIV.
Parte Ottava. Provvedimenti d urgenza 103. PROCESSO VERBALE DI UDIENZA NEL PRO- CEDIMENTO EX ART. 700 COD. PROC. CIV. PROCESSO VERBALE D UDIENZA... Il giorno.../.../..., innanzi al G.D. dott..., sono presenti...,
DettagliPagina 2. Firmato Da: FASCILLA NICOLA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: be943
In particolare, l art. 51 comma 2 del Decreto Legge 112/2008, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133 prevedeva (attualmente lo prevede l art. 4, comma 2 del Decreto Legge 193/2009)
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 6457 Anno 2017 Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: FERNANDES GIULIO Data pubblicazione: 13/03/2017 ORDINANZA sul ricorso 20424-2015 proposto da: DI PALO MARINA, elettivamente domiciliata
DettagliIst. n. 1 dep. 28/09/2017
STUDIO LEGALE AVV. ANTONELLA RUSSO VIA E. L. PELLEGRINO, n 111, IS. 150 98123 MESSINA Tel. 090.6413038 Fax 090.6019684 pec: avv.antonellarusso@pec.giuffre.it e-mail: antonellarusso@studiolegalearusso.it
DettagliLa compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata
La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
Ric. n. 1785/2005 Sent 3418/05 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati: Luigi Trivellato
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha
DettagliR.G /2015 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2015 pr
R.G. 71782/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 71782/2015 promosso da: SRL ; RICORRENTE contro IL LLC, CASO.it.
DettagliCOLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. 1133
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
Dettagli! (C.F.: ) presso il cui studio in,
TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t
DettagliPROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.
PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c. Legge 18 giugno 2009 n. 69 introduce un rito alternativo a quello ordinario di cognizione a scelta dell attore da utilizzare nelle cause
DettagliIl criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.
Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c. Autore: Perrone Daria In: Diritto processuale civile A) La disciplina applicabile In base
DettagliDiritto del contenzioso. Lezione del 4 dicembre 2017 «I procedimenti speciali e le misure a tutela del fisco»
Diritto del contenzioso Lezione del 4 dicembre 2017 «I procedimenti speciali e le misure a tutela del fisco» Tipologia di sospensioni - Sospensione giudiziale art. 47 DLgs 546/1992 - Sospensione amministrativa
Dettagli128 FORMULARIO RAGIONATO DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER L ESAME SCRITTO DI AVVOCATO
128 FORMULARIO RAGIONATO DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER L ESAME SCRITTO DI AVVOCATO 3. RICORSO INCIDENTALE Tradizionalmente il ricorso incidentale è considerato lo strumento processuale con cui il controinteressato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 02795/2012 REG.PROV.COLL. N. 01026/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
Dettaglinella causa civile di I Grado iscritta al N /2015 R.G. promossa da:
Tribunale di Milano, sentenza n. 843 del 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara
DettagliRitiene il Collegio che debba essere rigettata l istanza di rimessione in termini presentata da AA e debba, conseguentemente, essere confermata la dic
TRIBUNALE DI CATANIA Terza Sezione Civile riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: 1) dott. G. Dipietro Presidente 2) dott. S. Mirabella Giudice 3) dott. D. Bonifacio Giudice Rel. ha emesso
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Verbale di udienza nella causa civile iscritta al, promossa da - (A s.r.l.), con l avvocato, contro - (B s.p.a.) con l avvocato, avente ad oggetto: locazione di immobile
DettagliRenato Calogero Patti propone reclamo, ex art terdecies c.p.c., contro l'ordinanza dell , emessa
N. R.G. 26712/2018 TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Prima Sezione Civile Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Gabriella Ratti Presidente Francesco Rizzi Giudice relatore
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 26731 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 23/10/2018 ORDINANZA sul ricorso 14188-2016 proposto da: ViLI T,VIEILLE BIDERI MARIA IOLE,
DettagliProt. n 38/2013 Salerno, lì 16 Gennaio 2013
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. n
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA
Pubblicato il 23/05/2017 N. 00728/2017 REG.PROV.COLL. N. 00130/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
DettagliVI-2 SEZIONE CIVILE. - Presidente Rep. - Consigliere C.C.15/9/2015. CARUSO Assunta, DEL GROSSO Michele e VANGELI Avv. Pietro,
19576/15 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VI-2 SEZIONE CIVILE R.G.N.29410/14 Composta dagli Illmi Sigg.ri, Magistrati: cron. )9 Dott. Stefano PETITTI Dott. Felice MANNA Dott. Pasquale D'ASCOLA Dott. Alberto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 00869/2016 REG.PROV.COLL. N. 00520/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha
DettagliCOLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. n
DettagliAvv. Marco Verrini
TRIBUNALE DI PRATO Reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. * * * Nell interesse della Group S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante Sig. Caio, con sede legale in Prato, Via.., n., C.f. e P.iva:.,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente: SENTENZA
DettagliSegnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI. Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al N.71/12 R.G., avente ad oggetto opposizione
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,
DettagliIL COLLEGIO ARBITRALE
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori: Prof. Dott. Ermanno Granelli Presidente Dott. Giancarlo Armati Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro riunito
DettagliTRIBUNALE di BARI. 3^ Sezione Civile Il GIUDICE. ORDINANZA ex art. 702-ter cpc. Tra
TRIBUNALE di BARI 3^ Sezione Civile Il GIUDICE esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta all udienza del 27.10.2016, ha emesso la seguente ORDINANZA ex art. 702-ter cpc nella causa civile iscritta
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O S E N T E N Z A
N. 9860/2015 R.G. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O -Sezione Undicesima Civile- Il Tribunale, in composizione monocratica,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 365 Anno 2017 Presidente: MANNA FELICE Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 10/01/2017 ORDINANZA sul ricorso 8014-2014 proposto da: MAZZA ANNA MARIA, elettivamente domiciliata
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente S E N T
DettagliUna pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente
Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox La mancata comunicazione della decurtazione dei punti non consente di venire a conoscenza della progressiva
DettagliCass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.
Della violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace ex lege, risponde in via diretta, a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, applicabile anche agli
DettagliSOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE
SOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE 1.1. Uno sguardo d insieme 1.2. Tabella di entrata in vigore degli articoli riformati e relativa applicabilità CAPITOLO SECONDO: LE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
DettagliCOLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. n
DettagliLegislazione Giurisprudenza
INDICE Prefazione... p. XIII Schemi 1 Ricorso per decreto ingiuntivo (artt. 633 ss.)... 3 2 Ricorso per la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo (art. 188 disp. att.)... 4 3 Opposizione a
Dettagli