DELIBERAZIONE N. 17/2 DEL

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1 Oggetto: Impianto eolico da 200 kw ubicato in loc. Case Comunali Torrigas Scano di Montiferro (OR). Proponente: Impresa individuale Buttu Marco. Procedura di VIA. D.Lgs. n. 152/2006. L'Assessore della Difesa dell'ambiente riferisce che l Impresa individuale Buttu Marco ha depositato a ottobre 2014, e regolarizzato a gennaio 2015, l istanza di VIA per il Progetto di impianto eolico da 200 kw ubicato in loc. Case Comunali Torrigas Scano di Montiferro (OR), ascrivibile alla categoria di cui all Allegato B1 della deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, Punto n. 2 lettera d) Impianti eolici con potenza complessiva superiore a 60 kw o uguale a 1 MW. L intervento è stato oggetto in precedenza di una procedura di Verifica, conclusasi con la Delib.G.R. n. 28/12 del 17 luglio 2014 che ne ha stabilito l assoggettamento a VIA. L intervento è ubicato nel territorio del comune di Scano di Montiferro, in località Case Torrigas, e prevede l installazione, in un area prossima alle strutture dell azienda agricola dell Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) Sig. Buttu Marco, di un aerogeneratore di potenza nominale pari a 200 kw. La torre ha una altezza al mozzo di 65 metri, con diametro del rotore pari a 44 metri, e in corrispondenza dell aerogeneratore è prevista la realizzazione di una piazzola di circa 600 m 2. Si prevede inoltre il collegamento dell impianto alla rete di distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in derivazione rigida a T su linea MT esistente Scano Montiferro. Tale soluzione prevede la realizzazione di: collegamento tra il punto di produzione dell energia elettrica e la cabina di consegna, realizzata tramite cavidotto interrato di circa 85 metri; linea in cavo sotterraneo Al 185 mm 2 su terreno naturale di lunghezza 20 metri; allestimento cabina di consegna in derivazione; linea in cavo aereo Al 50 mm 2, comprensiva di sostegni e fondazioni di lunghezza 150 metri, ubicata all interno delle aree di proprietà del proponente. In merito all iter, l Assessore riferisce che il procedimento è stato avviato in data 13 gennaio 2015 e che il 13 febbraio 2015 nell Aula consiliare del comune di Scano di Montiferro si è svolta la presentazione al pubblico, nel corso della quale l unica osservazione emersa è stata relativa alla possibilità di realizzare impianti analoghi in aree limitrofe. 1/6

2 In data 6 aprile 2015 si è svolta la Conferenza Istruttoria, in seguito alla quale il proponente, anche in riferimento alla nota prot /XIV.12.2 del del Servizio Tutela del Paesaggio per le Province di Oristano e del Medio Campidano, ha trasmesso a maggio 2015 integrazioni al fine di effettuare un analisi delle alternative tra diverse tipologie di macchina eolica avente differente altezza, secondo quanto richiesto dallo stesso Servizio Tutela del Paesaggio. L Assessore riferisce quindi che, il Servizio delle valutazioni ambientali (SVA), restando in attesa del parere del Servizio Tutela del Paesaggio ed essendo entrata in vigore, nel frattempo, la Delib.G.R. n. 40/11 del 7 agosto 2015, oltre a effettuare un supplemento d istruttoria per gli aspetti di competenza in relazione e in coerenza della stessa, ha richiesto allo stesso Servizio di volersi esprimere anche con riferimento alla citata Delib.G.R. n. 40/11. Tale richiesta è stata riscontrata dal citato Servizio con nota prot. n dell 8 ottobre 2015 (prot. ADA n del ), in cui si evidenzia che: la deliberazione della Giunta regionale n. 40/11 del 7 agosto 2015 individua le aree e i siti non idonei all installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica. Nell allegato alla deliberazione citata, l impianto oggetto di VIA è classificato, in base alle caratteristiche dimensionali di Grande Taglia, mentre in base alla potenza nominale come E4 ( kw). L area su cui insiste l intervento dista circa 600 metri dal nuraghe Urassala, individuato nella cartografia del PPR nelle aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storicoculturale, così come elencati all art. 48, comma 1, lett. a1 e a4 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale e a circa 100 metri da una zona boscata. La deliberazione della Giunta regionale menzionata considera siti non idonei all installazione di impianti eolici di grande taglia quelli che ricadono in un raggio di metri dalle aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale e dalle aree boscate. Pertanto, nel caso in esame, la pala la si vuole localizzare in un sito individuato come non idoneo. Rispetto alla presenza del nuraghe si richiamano le criticità già evidenziate dal Servizio scrivente con nota del 8 aprile 2015 prot. n Si confermano pertanto le valutazioni espresse dal Servizio scrivente con la nota di cui sopra. Al contempo si rappresenta che i costi e i benefici paesaggistici non necessariamente coincidono con quelli energetici e che pertanto le integrazioni documentali del richiedente, tese a dimostrare l eccellenza produttiva sul mercato della proposta, non rientrano nella ponderabilità di interesse pubblico e comune prevalente del Servizio scrivente. Gli impianti eolici di grande taglia alterano sensibilmente l integrità delle visuali, del silenzio e gli assetti strutturali con cui sono percepiti i giacimenti e le emersioni archeologiche, non disturbati ma semmai esaltati, dalla estesa connotazione paesaggistica silvo-pastorale esistente. Prosegue l Assessore riferendo che lo SVA, con nota prot. n del 9 dicembre 2015, ha richiesto al competente Servizio tutela del paesaggio e vigilanza di voler meglio esplicitare le 2/6

3 valutazioni di merito ai fini della conclusione dell istruttoria di VIA e conseguente conclusione del procedimento a cura della Giunta regionale. Con nota prot. n del 22 dicembre 2015 (prot. ADA n del ) il Servizio tutela del paesaggio ha precisato che: l intervento non ricade in aree tutelate paesaggisticamente, pertanto non è necessario acquisire l autorizzazione paesaggistica di cui all art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004); Conseguentemente a quanto esposto nel punto precedente, il parere dello Scrivente è solo uno fra quelli che vanno a formare il giudizio di compatibilità ambientale; peraltro più volte sono state evidenziate, in maniera chiara, le criticità derivanti dalla realizzazione dell intervento, con le note prot. n del 8 maggio 2014 e prot. n del 30 maggio in sede di procedura di verifica di VIA, e prot. n del 8 aprile 2015 e prot. n del 8 ottobre 2015, in sede di VIA; Il procedimento di Valutazione d Impatto ambientale, in capo al Servizio Valutazione Impatti dell Assessorato della Difesa dell Ambiente, è regolato dalla Delib.G.R. n. 34/33 del 2012, che all art. 10, comma 6 prevede: Di norma, entro 130 giorni dalla data della presentazione dell istanza, fatti salvi i tempi di interruzione per le integrazioni di cui ai precedenti commi o previste nell art. 8, il Servizio SAVI, conclude l istruttoria sull impatto ambientale dell impianto, opera o intervento proposto e redige una monografia istruttoria, tenuto anche conto: delle osservazioni di cui all articolo 6; di quanto emerso nelle fasi di consultazione di cui all articolo 8; dei pareri di cui all articolo 9; delle considerazioni emerse nel corso della conferenza istruttoria di cui al precedente comma 1. Se è vero che il peso paesaggistico è rilevante, ma in questo caso non determinante, in quanto l area d intervento non interessa ambiti tutelati paesaggisticamente ai sensi dell art. 134 del sopra citato codice, è anche vero che l aerogeneratore ricade, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 40/11 del 7 agosto 2015, in un sito non idoneo all installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica: infatti dista circa 600 metri dal nuraghe Urassala, individuato nella cartografia del PPR nelle aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storicoculturale, così come elencati all art. 48, comma 1, lett. a1 e a4 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale e a circa 100 metri da una zona boscata; La disamina del proponente illustrata nella documentazione integrativa Confronto analitico dell energia producibile da diverse tipologie di macchina eolica, dimostra esclusivamente che l installazione della pala proposta, rispetto a quella alta 30 metri (decisamente più sostenibile dal punto di vista paesaggistico), risulta economicamente più vantaggiosa ma non migliore dal punto di vista dei costi e dei benefici ambientali. Si da atto che se il paesaggio non è l unico elemento che concorre al giudizio di compatibilità ambientale, a maggior ragione non può essere unico elemento di valutazione il vantaggio economico di chi intraprende l impresa; A parere di questo Servizio l impianto eolico di grande taglia, così come quello proposto, altera sensibilmente e irreversibilmente l integrità della 3/6

4 percezione del paesaggio agropastorale, caratterizzato da pochi e lievi segni dell uomo e dal silenzio, e le visuali del sito archeologico, luogo di fruizione pubblica con potenziali esiti anche di turismo culturale. L Assessore riferisce che il Servizio Valutazioni ambientali, completata l istruttoria, ha inoltrato in data 15 febbraio 2016, in conformità alla Delib.G.R. n. 34/33 del 2012, la proposta di conclusione del procedimento, rispetto alla quale è stato richiesto, al medesimo Servizio, di tenere conto della nota n del 2 marzo 2016, nel frattempo pervenuta, della Soprintendenza Archeologia della Sardegna del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (trasmessa per il tramite del Segretariato Regionale MIBACT con nota n del ), nella quale si evidenzia che In assenza di specifico sopralluogo, questa Soprintendenza non è a conoscenza di eventuali beni d interesse archeologico presenti nel punto interessato dai lavori e nel raggio dei 400 metri da esso [ ] alla distanza di circa 550 metri dal generatore in progetto verso nord-nord-ovest si registra la presenza del nuraghe Urassala, in territorio di Scano Montiferro [ ] alla distanza di circa e metri dal generatore in progetto verso sud-sud-est, si registra la presenza della tomba di gigante Elighe Onna e del nuraghe Elighe Onna o Crasta, in territorio di Santu Lussurgiu. [ ] Nessuno dei tre monumenti descritti è sottoposto a formale vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Tutti e tre sono invece riportati sulle carte del Piano Paesaggistico Regionale (F. 498, sez. 3). Riferisce quindi l Assessore, che lo SVA, considerata la documentazione agli atti, la nota del Servizio Tutela del Paesaggio e visto anche quanto comunicato dalla Soprintendenza, ha ritenuto che l alternativa di installare una macchina alta trenta metri sia antieconomica in quanto la produttività attesa per tale tipo di macchina è bassa e tale che il tempo di ritorno dell investimento effettuato risulterebbe superiore alla vita utile dell impianto, e quindi non sostenibile da un punto di vista economico. Altresì, il contributo relativo ai benefici ambientali, per esempio in termini di riduzione delle emissioni climalteranti, sarebbe notevolmente contenuto, mentre risulterebbero maggiori gli impatti negativi sul clima acustico. Per quanto concerne il problema dell integrità delle visuali del paesaggio silvo-pastorali esistenti, a fronte degli innegabili possibili impatti negativi derivanti dalla realizzazione dell intervento e della rilevanza della componente paesaggistica, non può non evidenziarsi, tuttavia, che: l impatto sul paesaggio non assume portata irreversibile, considerato che le opere in progetto verranno rimosse al termine del ciclo di vita dell impianto, in modo da poter garantire il ripristino della situazione ante operam; dalle simulazioni grafiche prodotte dal proponente, rispetto all inserimento dell aerogeneratore 4/6

5 nel paesaggio circostante, le differenze esistenti tra le tre alternative dimensionali analizzate non sembrano tali da compensare le differenze esistenti tra le stesse in termini di minore efficacia nella riduzione delle emissioni nocive. L Assessore riferisce quindi che il Servizio delle valutazioni ambientali ha considerato la documentazione depositata sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e dimensioni del progetto, la tipologia delle opere previste ed il contesto territoriale e ambientale di riferimento, ritenendo di poter concludere l istruttoria con una proposta tecnica di valutazione positiva, condizionata al rispetto delle prescrizioni sotto elencate e, in accordo con l ARPAS, dovrà essere attuato il Piano di Monitoraggio delle Componenti Ambientali consegnato. Inoltre, come richiesto dalla stessa ARPAS: nel parere di competenza in relazione al monitoraggio sul rumore, si richiede di comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPAS territorialmente competente, la data di esecuzione delle misure ; i dati relativi al monitoraggio delle prestazioni energetiche dell impianto dovranno essere riassunti in un report biennale e trasmessi anche al Servizio Valutazioni Ambientali; l area in cui attuare il monitoraggio della chirotterofauna dovrà essere estesa per almeno 500 metri dal sito d intervento; dovranno essere attuate tutte le misure previste nello Studio di impatto ambientale finalizzate al ripristino dell area di intervento e alla dismissione dell impianto al termine della vita utile, anche nell eventualità di cessione a terzi dello stesso impianto. Tutto ciò premesso, l'assessore della Difesa dell'ambiente, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio valutazioni ambientali. La Giunta regionale, udita la proposta dell Assessore della Difesa dell Ambiente, atteso che l impianto eolico proposto si inquadra tra quelli di cui alla L.R. n. 15/2010, art. 12 e che gli impatti evidenziati anche dal competente Servizio tutela del paesaggio e vigilanza, a seguito dell istruttoria del Servizio valutazioni ambientali risultano accettabili anche a fronte della reversibilità degli stessi e dei benefici sotto il profilo economico-sociale DELIBERA di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell intervento denominato Progetto di impianto eolico da 200 kw ubicato in loc. 5/6

6 Case Comunali Torrigas Scano di Montiferro (OR) proposto dall Impresa individuale Buttu Marco, a condizione che siano rispettate le prescrizioni descritte in premessa, sull osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il comune di Scano di Montiferro, il Servizio territoriale dell Ispettorato Ripartimentale del CFVA e il Dipartimento ARPAS competenti per territorio; di stabilire che, fermo restando l obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione dei lavori relativi all intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio Valutazioni Ambientali e agli Enti di controllo, è pari a cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente. Il Servizio Valutazioni Ambientali provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). Il Direttore Generale Alessandro De Martini Il Presidente Francesco Pigliaru 6/6

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