UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA REGOLAMENTO CONTO TERZI. Proposta RSU
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1 Allegato 1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA REGOLAMENTO CONTO TERZI Proposta RSU Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina le prestazioni aventi ad oggetto: contratti di ricerca, consulenza e a tariffario, attività formativa, organizzazione convegni, svolte dalle strutture di ricerca e di servizio dell Ateneo per conto di soggetti terzi pubblici e privati, ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità dell Università degli Studi di Brescia, con particolare riferimento all art Le prestazioni del comma 1 sono quelle svolte nell interesse prevalente del committente. L interesse del committente e da intendersi prevalente quando l attività e proposta dal committente stesso secondo proprie esigenze e programmi, quando il committente, nel caso di attività di ricerca, avochi la proprietà dei risultati e/o condizioni la loro pubblicazione. 3. Le prestazioni devono essere svolte secondo modalità idonee a garantire il prioritario e regolare svolgimento delle attività istituzionali, valorizzando le potenzialità dell Ateneo in termini di risorse economiche e favorendo nuovi rapporti e collaborazioni con enti pubblici e privati nell ambito della terza missione universitaria. Art. 2 Tipologia di prestazioni 1. Le prestazioni commissionate possono riguardare: a) attività di ricerca pura e applicata, intese come attività a prevalente carattere innovativo in campo scientifico e tecnico comportanti attività non di routine; b) attività di consulenza intesa come attività che, mediante l'utilizzo di competenze già acquisite, porta all'emanazione di pareri su problemi tecnici o scientifici anche relativi ad attività progettuali, nonché alla soluzione di problemi specifici posti dal committente, oppure alla redazione di relazioni inerenti risultati di verifiche o prove; c) attività didattiche riguardanti la progettazione, l organizzazione, l esecuzione, su committenza esterna, di corsi, seminari, cicli di conferenze, convegni, la preparazione di materiale didattico e comunque ogni attività che abbia per oggetto la didattica, purché non rientrante nei compiti propri delle attività istituzionali; d) prestazioni per analisi, prove tarature, prestazioni tecniche, servizi disciplinati da tariffa che prevedono certificazioni o documentazioni tecniche. e) Sperimentazioni clinico farmacologiche c.d profit 2. Per le consulenze di cui al presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia di conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità degli incarichi da affidarsi da parte della pubblica amministrazione Art. 3 Personale coinvolto nell esecuzione della prestazione 1. Le prestazioni sono effettuate, nel rispetto della normativa vigente in materia, dal personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo inquadrato di ruolo, assegnisti di ricerca in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari ed adeguati alle esigenze del committente. 1
2 2. Nel caso in cui parte dell attività non possa essere svolta da personale dipendente dell Ateneo, si può fare ricorso a soggetti terzi provvisti dei necessari requisiti tecnico-professionali, affidando l incarico in base alla normativa vigente e nei limiti di durata del contratto. Art. 4 Responsabile della prestazione 1. Il Consiglio di Dipartimento individua il Responsabile della prestazione nell ambito del personale universitario, fra professori e ricercatori e personale tecnico, in possesso delle necessarie competenze e tenuto conto delle prestazioni richieste. 2. Il Responsabile della prestazione ha i seguenti compiti: a) individuare il personale coinvolto nell esecuzione della prestazione b) organizzare la ripartizione dei compiti tra il personale, al fine di determinarne l effettivo impegno e gli ambiti di responsabilità c) definire il piano dei costi e la di ripartizione del corrispettivo, compresi i compensi al personale coinvolto d) coordinare le risorse a disposizione in modo da garantire, di concerto con il responsabile della struttura interessata, il rispetto degli impegni assunti insieme allo svolgimento di tutte le altre attività e) firmare i risultati della prestazione nel rispetto della normativa vigente f) svolgere il ruolo di responsabile dei fondi derivanti dalla prestazione g) sottoscrivere il contratto Art. 5 Autorizzazione alla stipula del contratto 1. Tutti i contratti sono sottoscritti dal Direttore di Dipartimento e dal Responsabile della prestazione. 2. I contratti d importo non superiore a euro ,00 sono autorizzati con delibera del Consiglio di Dipartimento. 3. Il Consiglio di Dipartimento approva il contratto e il prospetto economico di riparto (spese, costi, oneri e compensi) con la suddivisione delle voci contabili di costo e ricavo nell arco temporale del contratto. 4. Copia di ogni contratto sottoscritto tra le parti, congiuntamente alla delibera di Dipartimento, deve essere trasmesso alla Direzione Generale e al Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico. Allo stesso modo sarà inviata ai suddetti uffici copia del lavoro svolto con le stesse modalità con cui sarà fornito al committente. 5. Il Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico, con cadenza semestrale, presenterà al Consiglio di Amministrazione una relazione sull attività conto terzi e i contratti stipulati. 6. I contratti d importo superiore a euro ,00 sono autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento. Art. 6 Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale I contratti, ove relativi ad attività di ricerca dalla quale sia prevedibile che scaturiscano risultati che possano essere oggetto di tutela attraverso la normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, devono prevedere un adeguata regolamentazione in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare, dal Regolamento dell Ateneo in tema di valorizzazione della ricerca e di diritti di proprietà intellettuale. Art. 6 bis - Fondo di perequazione E' istituito un Fondo di perequazione, alimentato a) da una quota dei corrispettivi Conto Terzi come di seguito indicato, b) dai canoni di affitto degli spazi per l'installazione di distributori di bevande ed altri generi di consumo e C) dai proventi di altre attività commerciali eventualmente individuate dal Consiglio di Amministrazione. Come di seguito indicato, al Fondo di perequazione si attingerà per garantire il raggiungimento di una quota minima per il Fondo Comune d'ateneo. Con apposito Regolamento verranno successivamente definite in dettaglio le modalità di ripartizione fra i Dipartimenti dell'eventuale avanzo annuale sul Fondo di perequazione, dopo la liquidazione del 2
3 Fondo Comune d'ateneo. Il Regolamento dovrà prevedere la destinazione di quote delle risorse disponibili sul Fondo di perequazione ai Dipartimenti che effettuino attività in Conto Terzi a) senza remunerazione per i singoli partecipanti, b) investendo nell'acquisto di attrezzature scientifiche / labolatoriali inventariabili e c) bandendo borse / assegni di ricerca / dottorati. Art. 7 Determinazione del corrispettivo 1. Tutti i corrispettivi incassati concorrono alla copertura dei costi generali sostenuti dall ateneo, ivi comprese quelli per la gestione amministrativa, e pertanto sono soggette ai prelievi previsti nei successivi artt. (o in allegato) a titolo di rimborso dei costi di funzionamento e per l alimentazione del fondo Comune di Ateneo pertanto le voci del corrispettivo (fatturato IVA esclusa) comprendono: 2. Acquisizione (investimento) di attrezzature scientifiche / laboratoriali inventariabili 3. Spese per reclutamento tramite bando di borsisti / assegnisti di ricerca /dottorandi 4. Costi di enti (pubblici o privati, non persone fisiche) per la stipula di sub-contratti (esterni) 7. Contributo al Fondo di perequazione 8. Contributo al Fondo Comune di Ateneo. 2. Le suddette voci sono determinate in relazione alla tipologia di prestazione. a) attività di ricerca pura e applicata 2. Acquisizione (investimento) di attrezzature scientifiche / laboratoriali inventariabili. Va specificato il valore di investimento per acquisizione o ammortamento di beni inventariabili 3. Spese per reclutamento tramite bando di borsisti / assegnisti di ricerca /dottorandi 4. Costi di enti (pubblici o privati, non persone fisiche) per la stipula di sub-contratti (esterni) 3
4 b) attività di consulenza e di studio, formulazione di pareri, progetti, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, coordinamento o supervisione. 2. Non presente in questa tipologia di prestazione 3. Non presente in questa tipologia di prestazione 4. Non presente in questa tipologia di prestazione c) attività didattiche riguardanti la progettazione, l organizzazione, l esecuzione, su committenza esterna, di corsi, seminari, cicli di conferenze, la preparazione di materiale didattico e comunque ogni attività che abbia per oggetto la didattica, purché non rientrante nei compiti propri delle attività istituzionali 2. Non presente in questa tipologia di prestazione 3. Non presente in questa tipologia di prestazione 4. Non presente in questa tipologia di prestazione. 4
5 d) prestazioni per analisi, prove tarature, prestazioni tecniche, servizi disciplinati da tariffa che prevedono certificazioni o documentazioni tecniche. di impegno previsto per la singola figura 2. Non presente in questa tipologia di prestazione 3. Non presente in questa tipologia di prestazione 4. Non presente in questa tipologia di prestazione. Voce principale di questa tipologia di contatto. Desunta dal tariffario ove presente. e) Sperimentazioni Clinico Farmacologiche 2. Acquisizione (investimento) di attrezzature scientifiche / laboratoriali inventariabili. Va specificato il valore di investimento per acquisizione o ammortamento di beni inventariabili 3. Spese per reclutamento tramite bando di borsisti / assegnisti di ricerca /dottorandi 4. Costi di enti (pubblici o privati, non persone fisiche) per la stipula di sub-contratti (esterni) 5
6 Nel caso di sperimentazioni cliniche che coinvolgono in primis l Azienda Ospedaliera, si fa rinvio agli specifici atti convenzionali stipulati tra Committente, Azienda Ospedaliera ed Università in cui si disciplinano le rispettive prestazioni e i relativi corrispettivi. Art. 8 Determinazione del tariffario 1. Il corrispettivo delle prestazioni a tariffa viene determinato da apposito tariffario approvato dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del Responsabile delle prestazioni o su proposta del Centro di Studio e Ricerca/Laboratorio di riferimento. Art. 9 Modalità di svolgimento delle prestazioni e remunerazione personale 1. Il personale coinvolto nelle attività commissionate, sotto la propria responsabilità, dovrà svolgere le attività conto terzi in modo compatibile con l adempimento dei propri incarichi istituzionali per il personale docente e con quanto previsto dal CCNL per il personale tecnico e amministrativo, senza arrecare pregiudizio di ordine funzionale allo svolgimento dell attività istituzionale. 2. La distribuzione della quota destinata al personale dipendente che ha partecipato alla prestazione, sulla base delle risultanze del programma-progetto di lavoro redatto dal Responsabile Scientifico viene approvata dal Consiglio di Dipartimento competente. Le quote destinate al FCA e alla remunerazione del personale partecipante dovranno essere corrisposte al personale dell Ateneo secondo quanto previsto dal prospetto economico di riparto definito all atto della stipula del contratto. Le spese generali e il FCA di Ateneo vanno ripartite ad ogni rata in base alla percentuale prefissata. Le voci di costo potranno essere modificate rispetto al prospetto economico definito all atto della stipula del contratto solo su richiesta motivata del Responsabile della Prestazione, con delibera del Consiglio di Dipartimento. 3. Eventuali quote di costo residue a fine progetto e/o quote per le quali sia stata espressa la rinuncia alla remunerazione, potranno essere destinate al finanziamento di un Fondo Incentivante per la Ricerca Dipartimentale. Tale Fondo, in sede di apertura del bilancio dell anno successivo, potrà, su proposta del Consiglio di Dipartimento, essere utilizzato, per incrementare le risorse economiche a disposizione delle linee di ricerca dei responsabili scientifici dei progetti che hanno contribuito a generarlo. Art. 10 Utilizzo logo e nome dell Università 1. Qualsivoglia utilizzo del nome e del logo dell Università/Dipartimento, per la diffusione dei risultati riferiti alle attività sia in corso di svolgimento sia già concluse, dovrà avvenire senza alcun pregiudizio per l immagine dell Ateneo e essere oggetto di apposita autorizzazione preventiva del Rettore dell Università che, in caso favorevole, approverà apposito contratto nel quale sarà prevista anche una specifica pattuizione economica. Art. 11 Fondo Comune di Ateneo 1.Il Fondo Comune di Ateneo di cui all art. 7 del presente Regolamento è ripartito tra il personale tecnico e amministrativo secondo i seguenti coefficienti: Coefficiente 1,5 per il personale dalla categoria B alla posizione economica C3 Coefficiente 2 per il personale dalla posizione economica C4 alla categoria EP. 2.Gli importi di cui al comma precedente sono erogati in base alla effettiva presenza in servizio. 6
7 3.L erogazione del Fondo Comune d Ateneo e incompatibile con l acquisizione dei compensi percepiti dai dipendenti per attività in conto terzi. Ove l importo complessivo annuo percepito dal dipendente per attività di conto terzi fosse inferiore a quello spettante al personale di pari categoria a carico del Fondo Comune d Ateneo, viene liquidata la differenza al fine di garantire la parità di trattamento nell ambito della stessa categoria. Art. 12 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno di pubblicazione sul sito di Ateneo. Dalla predetta data è abrogato il precedente Regolamento che disciplina il conto terzi. 2. Sono fatti salvi i rapporti, fatta eccezione per eventuali rinnovi, già formalizzati e non ancora conclusi alla data dell entrata in vigore del presente regolamento. Art. 13 Disposizioni transitorie e finali 1) Gli importi contrattuali contenuti nel presente regolamento sono da intendersi al netto dell'iva. 2) A fine esercizio 2018, qualora i contributi al Fondo Comune d'ateneo non generino un gettito complessivo pari ad almeno euro netti IRAP, si attingerà al Fondo di perequazione (entro i limiti di capienza della componente Conto Terzi dello stesso Fondo) per il raggiungimento della soglia minima testé indicata. Il Consiglio di Amministrazione inoltre, previa consultazione delle rappresentanze sindacali: a) alla luce delle risultanze economiche di fine esercizio 2018, potrà eventualmente destinare ulteriori risorse della componente Conto Terzi del Fondo di perequazione al FCA da distribuire fra il PTA nel 2019; b) ridefinirà annualmente la soglia minima da destinare al FCA per i successivi esercizi. 3) Le disposizioni del presente Regolamento saranno passibili di modifiche e/o integrazioni in seguito al monitoraggio annuale sugli effetti economici della loro applicazione. 4) Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni normative in materia. 5) Il presente Regolamento è soggetto alle vigenti norme in tema di pubblicità. 7
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