CONVENZIONE TRA VISTI
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- Beata Alfieri
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1 CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DELLA POLIZIA DI STATO E L il DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, con sede in Roma, piazza del Viminale n. 1, in persona del Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione, Prefetto Luciano ROSINI, E l (c.f ), con sede legale in Teramo, via Crucioli n.122, nella persona del suo legale rappresentante, Magnifico Rettore Prof. Luciano Russi, di seguito denominate solo parti VISTI - la legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari ed, in particolare, l art.8; - il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, recante il regolamento dell autonomia didattica degli atenei; 1
2 - il decreto ministeriale 4 agosto 2000, relativo alla determinazione delle classi delle lauree universitarie; - la legge 28 dicembre 2001 n. 448, che, all art. 22, comma 13, recita testualmente: al personale delle amministrazioni pubbliche, che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di Polizia Tributaria e la Scuola Superiore dell Economia e delle Finanze, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all articolo 3 del regolamento di cui al decreto del ministero dell università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università ; - la legge 1 aprile 1981, n.121 concernente il Nuovo Ordinamento dell Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ed in particolare l art. 23 ed l art il D.P.R n. 335 e n. 337 del 24 aprile 1982 concernenti l Ordinamento del Personale della Polizia di Stato che espleta, rispettivamente, funzioni di Polizia e attività Tecnico Scientifica o Tecnica PREMESSO che all'università di Teramo è pervenuta richiesta dal Ministero dell'interno-dipartimento della Pubblica Sicurezza- di ottenere il riconoscimento di crediti formativi ex lege 448/2001 per il i ruoli di Agente/ Operatore Tecnico, Sovrintendente / Revisore Tecnico, Ispettore / Perito Tecnico e Commissario / Direttore Tecnico della Polizia di Stato che ha compiuto gli studi presso gli stessi Istituti; 2
3 che l Università degli Studi di Teramo ha condiviso l obbiettivo di una collaborazione con il ; che è interesse del consentire al personale della Polizia di Stato una preparazione di livello universitario ed offrire l opportunità di valorizzare i percorsi formativi compiuti presso gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato, mediante il riconoscimento di crediti formativi per il conseguimento di titoli accademici ai sensi di quanto disposto dall art.22, c.13, legge n.448/2001 e dal D.M. n.509/1999; che l Università di Teramo è disponibile a valutare gli studi sopra citati per il riconoscimento di cui trattasi, ferme restando le determinazioni delle diverse facoltà interessate; che l Università di Teramo ed il intendono prestare piena e reciproca collaborazione per consentire ad attuare il riconoscimento dei CFU per il conseguimento di titoli accademici ai sensi della L. 488/2001 e del DM 509/1999; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della presente convenzione. Art. 2 La presente convenzione ha ad oggetto: - i rapporti fra le Parti per il riconoscimento di CFU inerenti gli studi compiuti presso gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato al fine del conseguimento dei titoli accademici ex lege 448/2001; - le modalità di riconoscimento dei suindicati CFU. 3
4 Le Parti si impegnano a collaborare allo scopo di consentire una maggiore strutturazione della formazione per il personale della Polizia di Stato, in particolare mediante l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi che siano condivisi nonché rispondenti ad esigenze di formazione anche innovativa e permanente. Art. 3 Il riconoscimento dei CFU può essere: - generale: riguardante la formazione prevista dagli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato per i ruoli di Agente/ Operatore Tecnico, Sovrintendente / Revisore Tecnico, Ispettore / Perito Tecnico e Commissario / Direttore Tecnico; - particolare: riguardante ulteriori percorsi formativi seguiti dal personale della Polizia di Stato; - personale: riguardante attività formative certificate e/o comunque riconosciute attinenti agli obiettivi formativi del corso di studio interessato Art.4 Per quanto riguarda ogni ulteriore integrazione alla presente Convenzione e per l applicazione dei suoi contenuti sarà costituito un Comitato Tecnico, composto dal Magnifico Rettore dell Università degli Studi di Teramo (o un suo rappresentante), dal Direttore degli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato (o un suo rappresentante), dai Presidi dei Corsi di Laurea interessati. 4
5 Art. 5 Il riconoscimento generale dei CFU viene deliberato, dal Consiglio di Facoltà interessato e successivamente sottoposto all'approvazione del Senato Accademico (o di altro organo da questo delegato). Il riconoscimento particolare e personale dei CFU viene deliberato dal Consiglio di Corso di Studio interessato. Art. 6 Il riconoscimento generale avviene previa valutazione del percorso che caratterizza il ciclo di formazione degli studenti presso gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato e tenendo conto degli ordinamenti didattici di tali percorsi formativi. Dopo la decisione degli organi competenti, i riconoscimenti generali deliberati vengono allegati alla presente convenzione, costituendone parte integrante, mediante scambio di note tra le Parti. Il riconoscimento particolare e personale avviene previa valutazione delle eventuali ulteriori e specifiche esperienze formative svolte dagli studenti. A tal scopo, il Consiglio di Corso di Studio interessato esamina la certificazione prodotta ai fini della quantificazione degli eventuali ulteriori crediti da riconoscere al singolo studente. Art. 7 La valutazione in CFU (tenuto conto della tipologia didattica delle attività formative, delle ore di lezione, di esercitazione, ecc.) viene effettuata secondo i criteri dettati dal DM 509/1999 e dal Regolamento Didattico dell'università di Teramo. 5
6 Art. 8 Fermo restando l'obbligo di assolvere agli adempimenti previsti per l'accesso al Corso di Studio interessato, gli studenti ammessi con il riconoscimento di CFU devono in ogni caso essere già in possesso del diploma di scuola media secondaria o laurea/diploma universitario. Art. 9 Coloro che sono ammessi, in base alla presente convenzione, ai Corsi di Studio dell'università di Teramo sono studenti universitari a tutti gli effetti e sono sottoposti alla normativa che ne regola gli studi. Art. 10 La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. Può essere rinnovata tacitamente salvo disdetta di una delle Parti mediante raccomandata a/r trasmessa almeno sei mesi prima della data di scadenza. Art. 11 L eventuale recesso di una delle Parti non inficia i riconoscimenti dei CFU di cui abbiano beneficiato gli studenti della Polizia di Stato. 6
7 Art. 12 Il C.d.A. dell Università degli studi di Teramo potrà concedere una riduzione degli importi delle tasse d iscrizione ai beneficiari della presente Convenzione, con rinuncia ad ogni ulteriore beneficio Art. 13 L Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla carriera degli studenti appartenenti alla Polizia di Stato in virtù della presente convenzione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, così come previsto dal decreto Legislativo 196/2003, nonché dal vigente Regolamento di Ateneo in materia di privacy. Art. 14 La presente convenzione è soggetta all imposta di bollo e a registrazione in caso d uso. Le spese di bollatura e di registrazione sono a carico della Parte richiedente. Roma, 15 marzo 2005 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA IL DIRETTORE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE (Luciano Rosini) IL RETTORE (Prof. Luciano Russi) 7
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