DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

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1 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 dicembre Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro sulle successioni e donazioni. IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro l adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha istituito l imposta sulle successioni e donazioni; Visto l art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l istituzione e l organizzazione del Ministero dell economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001, n. 107; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, regolamento di organizzazione del Ministero dell economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10 -ter e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Ministro dell economia e delle finanze 17 luglio 2014 recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti», in attuazione dell art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67; Visto il decreto del 7 dicembre 2016 del Ministro dell economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016, con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all art del codice civile è fissata allo 0,1 per cento in ragione d anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2017; Decreta: Art Il valore del multiplo indicato nell art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 1000 volte l annualità. 2. Il valore del multiplo indicato nell art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 1000 volte l annualità. 3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,1 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto. Art Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1 gennaio Roma, 23 dicembre 2016 Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA Il ragioniere generale dello Stato: FRANCO

2 A LLEGATO Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dello 0,1 per cento. Età del beneficiario (anni compiuti) Coefficiente da 0 a ,00 da 21 a ,00 da 31 a ,00 da 41 a ,00 da 46 a ,00 da 51 a ,00 da 54 a ,00 da 57 a ,00 da 61 a ,00 da 64 a ,00 da 67 a ,00 da 70 a ,00 da 73 a ,00 da 76 a ,00 da 79 a ,00 da 83 a ,00 da 87 a ,00 da 93 a ,00 RELAZIONE Il presente decreto, la cui emanazione è prevista dall art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si rende necessario a seguito della modificazione della misura del saggio degli interessi legali, disposta con decreto del Ministro dell economia e delle finanze 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 291 del 14 dicembre 2016, con decorrenza dal 1 gennaio Il provvedimento è rivolto ad armonizzare le modalità di calcolo dei valori dei diritti di usufrutto e delle rendite e pensioni, previste dal testo unico delle disposizioni concernenti le imposte di registro e dal testo unico delle disposizioni concernenti l imposta sulle successioni e donazioni, approvati rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nonché dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che fanno riferimento diretto o indiretto alla misura del saggio legale di interesse. Al riguardo si deve osservare che l attuale quadro normativo individua nella modifica del saggio legale di interesse l unico criterio di riferimento per la determinazione dei nuovi coefficienti da utilizzare per il calcolo del valore dell usufrutto. In tal modo il legislatore riconosce, di fatto, la natura convenzionale dei coefficienti indicati nel prospetto oggetto di modifica senza porre vincoli di natura attuariale alle variazioni periodiche dei coefficienti medesimi. Ciò premesso è opportuno evidenziare che nella predisposizione del nuovo prospetto allegato al decreto si è tenuto conto del fatto che la riduzione del saggio legale di interesse comporta un aumento generalizzato dei valori dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie rispetto a quelli precedentemente in vigore. Al fine di mantenere la coerenza del sistema che, come già detto, risulta essere di natura convenzionale, si è proceduto, quindi, a determinare i nuovi valori tenendo conto, in particolare, degli intervalli di età già previsti dal prospetto allegato alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, cui rinvia l art. 13, comma 2, della stessa legge. 16A08982 DECRETO 23 dicembre Modalità di versamento e di attribuzione del gettito dell accisa sull energia elettrica e sul gas naturale, forniti o consumati nella Regione Sardegna. IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo «Statuto speciale per la Sardegna»; Visto l art. 8 dello statuto, come sostituito dall art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale al primo comma, lettera b) stabilisce che sono di spettanza della Regione i nove decimi del gettito delle imposte sul consumo dell energia elettrica e, alla lettera d), i nove decimi dell imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percette nel territorio della Regione; Visto il decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114, concernente: «Norme di attuazione dell art. 8 dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali»; Visto, in particolare, l art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 2016, il quale dispone che con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, adottato d intesa con la Regione, sono individuati i tempi, le procedure e le modalità volte a garantire il riversamento diretto nelle casse regionali del gettito delle entrate erariali spettanti alla Regione Sardegna ai sensi dell art. 8 dello statuto; Visto, inoltre, l art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 2016, il quale dispone che la quota regionale della compartecipazione all accisa sull energia elettrica e sul gas naturale è versata dai soggetti obbligati di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tramite il modello F24, e che la Struttura di gestione dell Agenzia delle entrate ripartisce il gettito tra Stato e Regione e provvede a riversare le quote di spettanza della Regione Sardegna direttamente nelle casse regionali, negli stessi tempi previsti per il riversamento delle rimanenti quote nelle casse statali; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative ed in particolare l art. 26 e il Titolo II; Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 1998, recante norme per l individuazione della Struttura di gestione, prevista dall art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti, alla quale è affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato (modello F24); Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 246 del 21 ottobre 1998, recante norme per la determinazione delle modalità tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti;

3 Visto il provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate del 19 giugno 2013, prot. 2013/75075, pubblicato sul sito internet dell Agenzia delle entrate il 19 giugno 2013, ai sensi dell art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l approvazione delle nuove versioni dei modelli di versamento «F24», «F24 Accise» e «F24 Semplificato», per l esecuzione dei versamenti unitari di cui all art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Vista l intesa della Regione Sardegna espressa con nota prot. n del 7 dicembre 2016; Sentita l Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha reso il parere di competenza con nota prot / RU/2016 del 12 dicembre 2016; Sentita l Agenzia delle entrate, che ha reso il parere di competenza con nota prot del 15 dicembre 2016; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Decreta: Art. 1. Disposizioni in materia di versamento dell accisa sull energia elettrica e sul gas naturale, forniti o consumati nella Regione Sardegna 1. Con decorrenza dal 1 gennaio 2017 i soggetti di cui all art. 53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, effettuano il versamento dell accisa sull energia elettrica fornita o consumata nella Regione Sardegna interamente al capitolo di bilancio dello Stato 1411/01, tramite modello F24, sezione «accise», indicando il codice tributo 2806 o i diversi codici tributo che saranno istituiti secondo le istruzioni impartite dall Agenzia delle dogane e dei monopoli. 2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, i soggetti di cui all art. 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, effettuano il versamento dell accisa sul gas naturale fornito o consumato nella Regione Sardegna interamente ai capitoli di bilancio dello Stato 1412, per l accisa sul gas naturale per autotrazione e 1421 per l accisa sul gas naturale per combustione, tramite modello F24, sezione «accise», indicando, rispettivamente, il codice tributo 2809 e il codice tributo 2814 o i diversi codici tributo che saranno istituiti secondo le istruzioni impartite dall Agenzia delle dogane e dei monopoli. Art. 2. Attribuzione del gettito dell accisa sull energia elettrica e sul gas naturale spettante alla Regione Sardegna 1. Relativamente ai versamenti dell accisa sull energia elettrica e sul gas naturale eseguiti secondo le modalità di cui all art. 1 del presente decreto, la Struttura di gestione di cui all art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attribuisce e riversa giornalmente alla Regione Sardegna il gettito spettante ai sensi dell art. 8, primo comma, lettere b) e d), dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, individuato attraverso le sigle delle province del relativo territorio e dei codici tributo, indicati dal contribuente negli appositi campi della sezione «accise» del modello F L Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica entro il 31 maggio di ogni anno il complessivo ammontare delle accise sull energia elettrica e sul gas naturale afferente la Regione Sardegna per l anno precedente, al netto dei rimborsi erogati ai contribuenti, alla Struttura di gestione, che ne determina le spettanze, al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Regione Sardegna. 3. Con riferimento a ciascun esercizio, tenuto conto di quanto corrisposto ai sensi del comma 1 e del gettito spettante ai sensi del comma 2, la Struttura di gestione determina il conguaglio a debito ovvero a credito della Regione Sardegna e ne comunica l importo alla Regione stessa, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze. 4. Il conguaglio a debito della Regione Sardegna viene recuperato dalla Struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l attribuzione diretta alla regione del gettito erariale ad essa spettante. 5. Il conguaglio a credito viene corrisposto alla Regione Sardegna dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa. 6. Eventuali variazioni del gettito spettante alla Regione Sardegna, di cui al comma 3, sono comunicati dall Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il mese di novembre di ciascun anno, alla Struttura di gestione, al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla Regione Sardegna. La conseguente variazione del conguaglio già calcolato ai sensi del comma 3 è computata ai fini del recupero ovvero della corresponsione del conguaglio nell esercizio successivo. Art. 3. Disposizioni finali 1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» - programma «3.5 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali». 2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 16A09074 Roma, 23 dicembre 2016 Il Ministro: PADOAN

4 DECRETO 27 dicembre Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno, ai sensi della legge 1 novembre 1973, n IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro dell economia e delle finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell art. 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale; Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l art. 3, lett. a) della citata legge n. 762 del 1973, ha determinato l ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di euro 0,2330/lt per la benzina e di euro 0,1550/lt per il petrolio ed il gasolio; Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 303 del 31 dicembre 2015, che ha fissato le misure del diritto speciale per l anno 2016, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1 novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni; Considerato che il Comune di Livigno, con deliberazione n. 117 del 30 settembre 2016, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha fatto conoscere la propria proposta in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1 novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo, da applicare per l anno 2017; Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sondrio, cui sono state trasferite le attività degli Uffici provinciali industria, commercio ed artigianato (U.P.I.C.A.), con nota prot. n del 28 ottobre 2016 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull entità dei valori medi dei prezzi dei generi assoggettati a diritto speciale ai sensi dell art. 2, comma 2, della legge n. 762 del 1973 ed ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all art. 3, lett. b) della medesima legge, per come indicati nella suddetta deliberazione comunale; Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall art. 2 della legge 1 novembre 1973, n. 762, da applicare per l anno 2017; Ritenuto di confermare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina, gasolio per uso autotrazione, gasolio per uso riscaldamento e petrolio, come stabilita con il decreto ministeriale del 23 dicembre 2015; Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sondrio, con la nota prot. n del 28 ottobre 2016 citata ha comunicato i sottoelencati valori medi dei prezzi per quanto concerne gli oli combustibili, confermando quelli indicati nella predetta deliberazione comunale n. 117 del 30 settembre 2016: per l olio combustile fluido superiore a 3 E: euro 4,00 a quintale; per l olio combustile fluido fino a 5 E: euro 3,80 a quintale; per l olio semifluido denso da 5 fino a 7 E: euro 4,80 a quintale; per l olio semifluido denso oltre i 7 E: euro 4,00 a quintale; Ritenuto di confermare la misura dell aliquota da applicare sui valori medi così come sopra determinati per il calcolo del medesimo diritto speciale da applicare con riguardo agli oli combustibili, come indicata nel decreto ministeriale del 23 dicembre 2015; Decreta: Art La misura del diritto speciale previsto dall art. 2 della legge 1 novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare per l anno 2017, viene stabilita in euro 0,233 per la benzina senza piombo, euro 0,155 per il gasolio per autotrazione, euro 0,055 per il gasolio per riscaldamento ed euro 0,050 per il petrolio. Art L aliquota da applicare ai sensi dell art. 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762 per la determinazione del diritto speciale relativamente agli oli combustibili, viene stabilita per l anno 2017 nella misura del 5 per cento dei valori medi dei prezzi indicati in premessa. Art I valori medi dei prezzi, le aliquote e la misura del diritto speciale di cui agli articoli 2 e 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni da applicare per l anno 2017 sui lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall estero, vengono fissati nell importo e nella misura per ciascuno indicati nell allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. Art Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1 gennaio 31 dicembre L ufficio delle entrate di Tirano è incaricato dell esecuzione del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 2016 Il Ministro: PADOAN

5 A LLEGATO A Prezzi medi, aliquote e misure del diritto speciale previsti dagli art. 2 e 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare nel territorio extradoganale del Comune di Livigno per l anno 2017 GENERI SOGGETTI AL DIRITTO SPECIALE 2017 Prezzi medi Aliquota al minuto in % euro Diritto speciale OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE (al kg.) Sintesys 15,00 4 0,600 Turbodiesel 11,00 4 0,440 Multigrado 8,00 4 0,320 Supermultigrado - Olio miscela super 10,00 4 0,400 Super Motor Oil - Olio miscela normale 8,50 4 0,340 Semisintetico : bz - ds 9,00 4 0,360 Superdiesel 9,50 4 0,380 HD - Motor Oil 10,00 4 0,400 Grasso lubrificante 9,00 4 0,360 1 TABACCHI 1.1 CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette 3, , Extra CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette 3, , tabacchi comuni ( snuff.) 2,35 4 0, tabacchi comuni ( buste) 5,75 4 0, tabacchi comuni ( scatole) 9,50 4 0, tabacchi fini ( sigarini) 5,00 4 0, tabacchi fini ( sigarillos) 8,00 4 0, tabacchi fini ( sigari) 30,00 4 1,200 LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA 2 ORIGINALE (a bottiglia) 2.1 distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac non invecchiati 15,00 1 0, distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati fino a 12 anni 24,00 2 0, distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati oltre a 12 anni 35,00 3 1, distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiatiultra 54,00 3 1,620 3 ARTICOLI SPORTIVI 3.1 sci da discesa 310,00 1 3, sci da fondo 150,00 1 1, attacchi 110,00 1 1, scarponi 180,00 1 1, bastoncini 30,00 1 0, sacche portasci e zaini professionali 90,00 1 0, sacche portasci e zaini sportivi 40,00 1 0,400

6 3.8 sci da discesa - amatoriali 160,00 1 1, scarpe da ginnastica - palestra tela 60,00 1 0, marsupi 20,00 1 0, sacchi a pelo 90,00 1 0,900 PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA (a 4 confezione) 4.1 essenze a oncia - 30 gr. 238,00 2 4, acque da colonia e lavande / flacone da 80 a 120 gr. 54,00 1 0, eau de parfum /flacone da 80 a ,00 1 0, smalti, rossetti, ciprie 18,00 1 0, sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopobagno 30,00 1 0, creme per la pelle, tubetti o vasetti 39,00 1 0, prodotti alcolici, dopobarba 29,00 1 0, saponi fini solidi 12,00 1 0, saponi per barba - shampoo 17,00 1 0, latte e tonici 19,00 1 0, confezioni regalo ( edt.100+altro) 54,00 1 0,540 APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI 5 (cadauno) 5.1 dia-proiettori 170,00 2 3, flash 235,00 2 4, macchine fotografiche da dilettanti 300,00 2 6, macchine fotografiche dilettanti economiche 150,00 2 3, macchine fotografiche professionali 700, , macchine fotografiche semiprofessionali 500, , obiettivi, binocoli, cannocchiali lux 350,00 2 7, obiettivi, binocoli, cannocchiali standard 175,00 2 3, oculari 400,00 2 8, videocamera compact lux 1.100, , videocamera compact standard 550, , videoregistratore standard 200,00 2 4, videoregistratori lux 400,00 2 8,000 6 APPARECCHI RADIO - TELEVISORI (cadauno) 6.1 autoradio con registratore / riproduttore medio 200,00 2 4, autoradio con registratore / riproduttore standard 100,00 2 2, autoradio con registratore/riproduttore lux 400,00 2 8, caricatori CD - cassette 120,00 2 2, CD portatile 80,00 2 1, compo Hi-Fi 230,00 2 4, lettori MP3 150,00 2 3, monitor 170,00 2 3, radio con MF standard 40,00 2 0, radio MF lux 90,00 2 1, radio con MF e registratore / riproduttore standard 50,00 2 1,000

7 6.12 radio MF con registratore/riproduttore lux 150,00 2 3, radio MF con registratore/riproduttore medio 100,00 2 2, registratori 60,00 2 1, registratori digitali 200,00 2 4, ricetrasmittenti lux 340,00 2 6, ricetrasmittenti standard 160,00 2 3, scanner 500, , telefoni portatili lux 200,00 2 4, telefoni portatili standard 100,00 2 2, televisori a colori fino a 15" 250,00 2 5, televisori a colori oltre15" 500, , televisori in bianco e nero 50,00 2 1, TV tascabile LCD 170,00 2 3, videolettori - lettori CD - DVD - sintolettori 150,00 2 3, walkmann + radio 60,00 2 1,200 6,27 walkmann e riproduttori 40,00 2 0,800 7 PELLICCERIA 7.1 pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. lungo) 7.750, , pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. corto) 6.710, , pellicce di lontra e lince (conf. lungo) 3.620, , pellicce di lontra e lince (conf. corto) 2.580, , pellicce di visone (conf. lungo) 2.070, , pellicce di visone (conf. corto) 1.550, , pellicce di volpe, marmotta e altre analoghe (conf.lungo) 770, , pellicce di volpe, marmotta e altre analoghe (conf.corto) 520, , pellicce di altri pelli pelo non pregiato (conf. lungo) 520, , pellicce di altri pelli pelo non pregiato (conf. corto) 410,00 2 8, cappotti in pelli di montone e similari (uomo e donna) 460,00 2 9, giubbotti in pelli di montone e similari (uomo e donna) 340,00 2 6, pelli da pelliccia (al Kg.) 340,00 2 6, pellicce sintetiche (conf. lungo) 360,00 2 7, pellicce sintetiche (conf. corto) 260,00 2 5, interni di pelliccia 260,00 2 5, scialli e sciarpe di pelliccia 250,00 2 5,000 8 PELLETTERIA (cadauno) 8.1 valigie e borsoni in tessuto 115,00 2 2, valigie e borsoni in pelle 220,00 2 4,400 borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo, serpente e 8.3 lucertola 430,00 2 8, borse alta moda firmate in pelle 178,00 2 3,560 borse in renna, antilope, daino, cinghiale e altre pelli 8.5 pregiate 136,00 2 2, borse in pelle non pregiate 105,00 2 2, borse in tessuto 63,00 2 1, borse in tessuto plastificato firmate 158,00 2 3,160

8 8.9 cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate 84,00 2 1, cinture e borsellini in pelle, tessuto o altre fibre 63,00 2 1, guanti in pelle 53,00 2 1, guanti in altre fibre 32,00 2 0, cappelli in pelle 42,00 2 0, calzature in pelle o cuoio 126,00 2 2, valigie e borsoni in altri materiali 178,00 2 3, calzature in tessuto 73,00 2 1, beauty-case - valigette 24h 115,00 2 2, borse in altri materiali 105,00 2 2, calzature in altre fibre 42,00 2 0, ciabatte 16,00 2 0,320 9 TESSUTI (a metro lineare) 9.1 tessuto in lana 19,00 2 0, tessuto in cotone 18,00 2 0, tessuto in lino 22,00 2 0, tessuto in seta 24,00 2 0, tessuto sintetico 23,00 2 0, ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI (a capo) 10.1 impermeabile per uomo 319,00 2 6, completo invernale per uomo 402,00 2 8, completo estivo per uomo 381,00 2 7, cappotto e mantella per uomo 432,00 2 8, cappotto e mantella per donna 442,00 2 8, soprabito primaverile o impermeabile per donna 319,00 2 6, abito completo per ragazzi 113,00 2 2, cappotto invernale per ragazzi 144,00 2 2, gonna di lana 113,00 2 2, gonna di cotone 93,00 2 1, pantaloni 88,00 2 1, camicie uomo 67,00 2 1, camicette donna 73,00 2 1, camicie ragazzo 37,00 2 0, camicette seta donna 103,00 2 2, giacche a vento unisex 175,00 2 3, completo lana donna 319,00 2 6, giacca/giubbotto cotone 216,00 2 4, giacca / giubbotto lana 278,00 2 5, cravatte, sciarpe 47,00 2 0, tute da sci 258,00 2 5, abito cotone donna 156,00 2 3, bluse cotone 83,00 2 1, giacca / giubbotto altre fibre 206,00 2 4, tute sportive 93,00 2 1,860

9 10.26 pantaloni ragazzo 47,00 2 0, giacca / giubbotto ragazzo 98,00 2 1, giacconi lana 309,00 2 6, giacconi cotone 258,00 2 5, giacconi altre fibre 248,00 2 4, giubbotti - giacche in pelle 361,00 2 7, gonne in pelle 155,00 2 3, tutine - abitini cotone bambini 42,00 2 0, giacconi in pelle 426,00 2 8, MAGLIERIA E FILATI (a capo) 11.1 maglia, felpe, polo e gilet di cotone 68,00 2 1, maglia, gilet di lana 103,00 2 2, maglia di lana per ragazzi 57,00 2 1, maglia cotone per ragazzi 42,00 2 0, maglie in cachemire, cammello e alpaca 289,00 2 5, filati di lana (al kg.) 52,00 2 1, berretti di lana 21,00 2 0, pantofole lana 25,00 2 0, cappelli cotone 26,00 2 0, cappelli lana 42,00 2 0, fasce paraorecchi 13,00 2 0, guanti lana 22,00 2 0, BIANCHERIA (a capo) 12.1 pigiami e camicie da notte 56,00 2 1, magliette e canottiere 21,00 2 0, slip 13,00 2 0, reggiseni 21,00 2 0, calze lana 9,00 2 0, calzini uomo 7,00 2 0, collant 6,00 2 0, plaid - coperte lana 71,00 2 1, vestaglie 71,00 2 1, piumoni 354,00 2 7, lenzuola 31,00 2 0, tovaglie 41,00 2 0, copripiumoni 71,00 2 1, asciugamani 14,00 2 0, federe 9,00 2 0, boxer 17,00 2 0, body 31,00 2 0, calzamaglia 25,00 2 0, accappatoi 66,00 2 1,320 16A09073

10 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 15 dicembre Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di sorveglianza di Taranto, l Ufficio di sorveglianza di Avellino, l Ufficio di sorveglianza di Nuoro, l Ufficio di sorveglianza di Taranto e l Ufficio di sorveglianza di Vercelli - settore penale. IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall imputato a norma degli articoli 148, comma 2 -bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici; Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»; Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di sorveglianza di Taranto, nell Ufficio di sorveglianza di Avellino, nell Ufficio di sorveglianza di Nuoro, nell Ufficio di sorveglianza di Taranto e nell Ufficio di sorveglianza di Vercelli, come da comunicazione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati; Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» per il Tribunale di sorveglianza di Taranto, per l Ufficio di sorveglianza di Avellino, per l Ufficio di sorveglianza di Nuoro, per l Ufficio di sorveglianza di Taranto e per l Ufficio di sorveglianza di Vercelli, limitatamente al settore penale; sentiti l Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell Ordine degli avvocati di Taranto, Avellino, Benevento, Nuoro, Biella, Ivrea e Vercelli; E MANA il seguente decreto: Art È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» presso il Tribunale di sorveglianza di Taranto, l Ufficio di sorveglianza di Avellino, l Ufficio di sorveglianza di Nuoro, l Ufficio di sorveglianza di Taranto e l Ufficio di sorveglianza di Vercelli. 2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall imputato a norma degli articoli 148, comma 2 -bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica. Art Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 16A08995 Roma, 15 dicembre 2016 Il Ministro: ORLANDO MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 19 dicembre Proroga e modifica dell ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile». IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

11 Visto l art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Visto l art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; Vista l ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 2 settembre 2005, n. 204, come modificata dalle ordinanze: 10 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 2005, n. 240; 19 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2005, n. 254; 21 dicembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2008, n. 48; 16 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2009, n. 27; 3 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303; 13 dicembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2013, n. 1; 11 dicembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 28 dicembre 2013, n. 303; 18 marzo 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2015, n. 87; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»; Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010, recante «Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196; Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 31 ottobre 2013, n. 2013/635/UE, «che modifica le decisioni 2005/734/CE, 2006/415/CE e 2007/25/ CE per quanto riguarda i periodi della loro applicazione», con cui la Commissione, oltre a ravvisare l opportunità di mantenere le misure di protezione e sorveglianza adottate sin dal 2005 per far fronte al rischio rappresentato dalla propagazione del virus influenzale tipo A, sottotipo H5N1 ad alta patogenicità lineaggio asiatico, ha fatto presente che una valutazione esterna della rete di reazione di emergenza dell Unione, «Evaluation of the EU rapid response network, crisis management and communication capacity regarding certain transmissible animal diseases» effettuata nel 2012, ha dimostrato che gli Stati membri ritengono pertinenti ed efficaci le misure di protezione adottate a livello dell Unione in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria; Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive nn. 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/ CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni nn. 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»); Considerato che l influenza aviaria continua ad evidenziarsi e che, pertanto, è necessario mantenere elevato il sistema di controllo e tracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza atta o destinata ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime; Rilevato, in particolare: che nel mese di maggio 2016 è stato confermato un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H7N7 in un azienda di galline ovaiole allevate all aperto situata in una delle aree a maggior rischio di introduzione della malattia e appartenente ad una filiera che opera su tutto il territorio nazionale; che, nonostante l infezione non si sia estesa ad altri allevamenti, anche in forza dei provvedimenti immediatamente adottati dal Ministero della salute, i virus influenzali aviari ad alta patogenicità possono determinare epidemie di ingente gravità con rilevanti conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana; che, dall inizio del mese di novembre 2016 sono stati confermati numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in Europa, che hanno interessato Austria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Romania, Svezia, Svizzera e Ungheria; Visto il «Working Document Sante/11726/2016 Outcome of the evaluation procedure of eradication, control and surveillance programmes submitted by Member States for Union financial contribution for 2017 and following years: list of the programmes technically approved and preliminary amount allocated to each programme» con il quale, nell ambito del Comitato permanente del 30 novembre 2016, la Commissione ha approvato tecnicamente il Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l influenza aviaria per il 2017 presentato dall Italia il 1 maggio 2016; Vista la nota prot. n del 7 dicembre 2016 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, con la quale il Ministero ha posto in essere misure straordinarie di monitoraggio e controllo sul territorio nazionale al fine di scongiurare l eventuale introduzione del virus influenzale sierotipo H5N8 HPAI, con particolare riferimento alla verifica dell applicazione delle misure di biosicurezza contenute

12 nell Allegato A dell ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, nonché all effettuazione di monitoraggi a destino sulle partite del pollame proveniente dai Paesi membri interessati dall epidemia H5N8 HPAI di cui sopra; Acquisito il parere dell Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie sede del Centro nazionale di referenza per l influenza aviaria; Ritenuto necessario, pertanto, nelle more dell adozione degli atti delegati della Commissione derivanti dall applicazione del regolamento (UE) n. 429/2016, di confermare le misure di biosicurezza e le altre misure di polizia veterinaria introdotte con l ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, la cui efficacia cesserà il 31 dicembre 2016, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale, anche in considerazione della circolazione di virus influenzali sottotipi H5 e H7 a bassa patogenicità negli allevamenti della filiera avicola rurale e della catena di produzione industriale; Ordina: Art All ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell art. 5 -bis le parole: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l influenza aviaria approvato con Grant Decision SANTE/VP/2015/IT/SI del 30 gennaio 2015 recante l approvazione dei programmi nazionali e il relativo finanziamento per l anno 2015 e, in particolare, del contributo previsto dall art. 3, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l influenza aviaria approvato con il Working document SANTE/11726/2016, recante l approvazione tecnica dei programmi nazionali di eradicazione, sorveglianza e controllo presentati dagli Stati membri per il 2017 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell Unione a detti programmi»; b) l Allegato A è sostituito dall Allegato A della presente ordinanza. Art L efficacia dell ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, come modificata dalla presente ordinanza, è prorogata fino al 31 dicembre 2017 a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 2016 Il Ministro: LORENZIN Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n Requisiti strutturali degli allevamenti A LLEGATO A 1. I locali di allevamento devono essere dotati di: pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione dei parchetti esterni; pareti e soffitti lavabili; attrezzature lavabili e disinfettabili; ef ficaci reti antipassero su tutte le aperture ad esclusione dei capannoni dotati di parchetti esterni. I capannoni devono altresì essere dotati di chiusure adeguate. 2. Tutti gli allevamenti devono possedere: a) barriere posizionate all ingresso idonee ad evitare l accesso incontrollato di automezzi (cancelli o sbarre mobili) e apposti cartelli di divieto di accesso agli estranei; l azienda deve essere dotata di una zona, chiaramente identificata, per la sosta dei veicoli sia del personale dell azienda sia dei visitatori. Dalla zona di parcheggio non deve essere direttamente accessibile l area di governo degli animali; b) piazzole di carico e scarico dei materiali d uso e degli animali, posizionate agli ingressi dei capannoni, lavabili, disinfettabili e di dimensioni minime pari all apertura del capannone nonché dotate di un fondo solido ben mantenuto; c) un sistema di caricamento del mangime dall esterno della recinzione per i nuovi fabbricati destinati all allevamento industriale di riproduttori, galline ovaiole per la produzione di uova da consumo e tacchini da carne; d) una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone che dovrà essere mantenuta sempre pulita; e) aree di stoccaggio dei materiali d uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) dotate di impianti di protezione; f) una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti all entrata di ogni azienda; deve essere prevista una dotazione di calzature e tute specifiche. Ogni area deve essere identificata mediante cartelli di divieto di accesso agli estranei; g) attrezzature d allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico ecc.); nel caso in cui dette attrezzature siano utilizzate da più aziende, esse devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso ed uscita dalle diverse aziende; h) uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti; non è ammesso accumulo di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni; i) idonei cartelli informativi sulle procedure da adottare dopo l accesso all allevamento, al fine di garantire una migliore attuazione delle pratiche previste nei precedenti punti. 3. Negli allevamenti appartenenti al circuito rurale (svezzatori), ogni ambiente deve essere delimitato da pareti lavabili e disinfettabili e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive. Oltre a quanto riportato nella presente ordinanza, per consentire la commercializzazione dei volatili appartenenti al settore rurale, si rimanda alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 25 giugno 2010.

13 Norme di conduzione 1. È fatto obbligo al detentore dell allevamento di: a) vietare l ingresso a persone estranee. In deroga alla presente lettera, negli allevamenti di svezzamento, il responsabile deve limitare il più possibile l accesso ad estranei evitando il contatto diretto con i volatili, e comunque, obbligando l uso di calzari, camici, tute e copricapo; b) dotare il personale di vestiario pulito per ogni intervento da effettuare in allevamento; c) consentire l accesso all area circostante i capannoni, solo agli automezzi destinati all attività di allevamento e previa accurata disinfezione del mezzo all ingresso in azienda; d) registrare tutti i movimenti in uscita e in ingresso dall azienda del personale (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi; e) predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi; f) vietare al personale che opera nell allevamento di detenere volatili propri; g) lavarsi accuratamente le mani almeno all inizio e alla fine dell attività lavorativa in allevamento; h) verificare che il personale esterno che accede all allevamento attui correttamente le procedure di biosicurezza previste. 2. Per l imballaggio ed il trasporto delle uova da cova e da consumo deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile. 3. Il detentore deve verificare, tramite apposita scheda, l avvenuta disinfezione dell automezzo presso il mangimificio, che dovrà avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve essere attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento. 4. Gli automezzi destinati al trasporto degli animali al macello devono essere accuratamente lavati e disinfettati presso l impianto di macellazione dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie. A tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione approvato dal Servizio veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello. 5. Negli allevamenti di tacchini da carne di tipo intensivo è consentito esclusivamente l accasamento di tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio. 6. In deroga al precedente paragrafo, è consentito l accasamento di tacchinotti di età superiore ad un giorno, esclusivamente nelle aree del territorio non incluse nell elenco delle «aree ad elevato rischio» individuate secondo i criteri di cui all Allegato C). 7. Il carico dei tacchini al macello deve essere effettuato nell arco di un tempo massimo di dieci giorni. 8. In deroga al precedente paragrafo 7, negli allevamenti situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili e nelle aree del territorio non incluse nell elenco delle «aree ad elevato rischio» individuate secondo i criteri di cui all Allegato C, dopo la verifica della scrupolosa applicazione dei requisiti strumentali e gestionali di biosicurezza prescritti e l attuazione di efficaci controlli sanitari, i Servizi Veterinari possono autorizzare il carico degli animali, per il successivo inoltro al macello, in più soluzioni. In tal caso i controlli devono almeno essere effettuati trascorsi quattordici giorni dal carico delle femmine e dieci giorni prima del carico dei maschi. 9. Nelle aree individuate a rischio, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono definire una procedura di gestione del territorio che preveda l accasamento dei tacchini per aree omogenee con tempistiche di accasamento che comportino il carico degli animali in modo sincrono / concomitante. Pulizie e disinfezioni 1. Alla fine di ogni ciclo produttivo e prima dell inizio del successivo, i locali e le attrezzature devono essere accuratamente sottoposti a pulizia e disinfezione. I sili devono essere puliti e disinfettati ad ogni nuovo ingresso di animali. 2. In deroga al precedente punto 1, negli allevamenti di svezzamento la pulizia e disinfezione dei sili e dei capannoni deve essere effettuata almeno una volta l anno. 3. L immissione di nuovi volatili deve essere effettuata nel rispetto del vuoto biologico. Dal giorno di svuotamento dell allevamento a quello di immissione di nuovi volatili devono trascorrere almeno: sette giorni: per i polli da carne; ventuno giorni: per i tacchini, le anatre destinate alla produzione di carne e per i riproduttori in fase pollastra. 4. In deroga al precedente punto 3, è consentito ridurre il periodo del vuoto biologico per i tacchini a quattordici giorni anziché ventuno giorni esclusivamente nelle aree del territorio non incluse nell elenco delle «aree ad elevato rischio» individuate secondo i criteri di cui all Allegato C) e negli allevamenti avicoli, situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili. 5. Il vuoto biologico minimo per capannone da rispettare delle altre aziende di allevamento è il seguente: quattordici giorni per i galli golden e livornesi, i capponi e le faraone destinate alla produzione di carne; ventuno giorni per le galline per uova da consumo sia in fase deposizione sia in fase pollastra; quattordici giorni per la selvaggina da penna; otto giorni per gli allevamenti di svezzamento. Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell inizio del nuovo ciclo, è obbligatorio effettuare un vuoto sanitario di almeno tre giorni dell intero allevamento, o del capannone come previsto nei precedenti punti. Animali morti 1. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelamento collocate all esterno del perimetro dell area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all interno degli impianti, a condizione che l operazione di carico degli animali morti avvenga all esterno dell area di allevamento. La capienza delle celle deve essere commisurata alle capacità produttive dell allevamento e delle specie avicole allevate. 2. Al termine di ogni ciclo di allevamento gli animali morti devono essere inviati a stabilimenti autorizzati ai sensi della vigente normativa. 3. In deroga a quanto previsto nel precedente punto 1, è consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso di: mortalità eccezionale, anche non imputabile a malattie infettive, previa certificazione del Servizio veterinario competente; se del caso, in presenza di mortalità anomala il Servizio veterinario dovrà effettuare idonei prelievi per escludere la presenza del virus dell influenza aviaria; allevamenti con superficie dei locali superiore ai mq., allevamenti a ciclo lungo (riproduzione) e allevamenti a ciclo continuo (galline ovaiole); detti impianti devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con cadenza superiore al mese nonché gli allevamenti di svezzamento potranno usufruire del ritiro delle carcasse ad intervalli non inferiori al mese. Gestione delle lettiere 1. La lettiera e la pollina, se sottoposte a processo di maturazione, devono essere opportunamente stoccate presso l allevamento così come previsto dalla vigente normativa. Quando ciò non fosse possibile queste devono essere rimosse tramite ditte regolarmente autorizzate.

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