CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5441/02 "PROGETTO PROTETTO AUTO" DEFINIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

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1 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5441/02 "PROGETTO PROTETTO AUTO" DEFINIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI Aderente: il soggetto che ha sottoscritto un Finanziamento e che ha aderito alla Polizza. Anno Assicurativo: periodo continuativo di 12 mesi in cui l assicurazione è efficace, il primo dei quali inizia alle ore della Data di Decorrenza. Assicurato: il soggetto, coincidente con l Aderente, proprietario del Veicolo ai fini della garanzia di cui alla Sezione I od anche solo utilizzatore di un Veicolo ai fini della garanzia di cui alla Sezione II. Assicuratore / Compagnia: Cardif Assurances Risques Divers, Rappresentanza Generale per l Italia, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif. Sede legale: Piazza Lina Bo Bardi 3, Milano Capitale sociale: 16,876 Milioni di euro P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: REA: PEC: cardifrd@pec.cardif.it Elenco I annesso all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del Assistenza: l aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito. Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla Prestazione. Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l., società appartenente a Mondial Service, a cui l Assicuratore ha delegato la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza e che, in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008, provvede tutto l anno, 24 ore su 24, al contatto telefonico con l Assicurato, organizzando e erogando le prestazioni previste alla Sezione II delle condizioni di assicurazione. Contraente: Findomestic Banca S.p.A., che stipula la Polizza per conto dei propri clienti che sottoscrivono Finanziamenti concessi dalla stessa Contraente. Data di Decorrenza: giorno di erogazione del Finanziamento da parte della Contraente. Distruzione per Danno Totale: distruzione, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio, eventi naturali e socio-politici, collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale del Veicolo al giorno del Sinistro. Finanziamento: contratto di finanziamento di tipo prestito personale erogato dalla Contraente. Firma Elettronica Avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi ad un documento informatico che consentono l identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati. La sottoscrizione mediante Firma Elettronica Avanzata può consistere nell apposizione di una firma su Tablet o Pad. Firma Elettronica Digitale: particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata basata su un certificato qualificato Pagina 1 di 15

2 e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. La sottoscrizione mediante Firma Elettronica Digitale può consistere nell utilizzo abbinato di un PIN e un OTP. Furto Totale: furto del Veicolo senza ritrovamento, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità. Guasto: il danno subito dal Veicolo in conseguenza di usura, rottura, difetto o mancato funzionamento di sue parti, tali da renderne impossibile il normale utilizzo. Tutte le operazioni di richiamo dei Veicoli, di manutenzione periodica, di ispezione, di installazione di accessori e di attesa di pezzi di ricambio, non sono considerate Guasto. Incidente: il danno subito dal Veicolo durante la circolazione sulla rete stradale, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli anche se dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, tale che provochi danni al Veicolo. Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall Assicuratore in base alle condizioni di assicurazione. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Massimale: somma fino alla cui concorrenza l Assicuratore presta le garanzie. Modulo di adesione: documento predisposto dalla Compagnia contenente la dichiarazione di adesione alla copertura da sottoscriversi a cura dell Aderente con le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione. Ore di manodopera: il tempo, espresso in ore, necessario alla riparazione del Veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione. OTP (One Time Password): password numerica, non ripetibile (utilizzabile una sola volta), che può essere generata da dispositivi hardware o software e resa disponibile all Aderente in un momento immediatamente antecedente all apposizione della firma elettronica. Parti: Aderente/Assicurato, Assicuratore, Contraente. PIN (Personal Identification Number): codice di identificazione personale associato ad un dispositivo sicuro di firma, utilizzato dall Aderente per accedere alle funzioni del dispositivo stesso. Quando abbinato ad una OTP (One Time Password) consente l apposizione di una firma elettronica. Polizza: la Polizza Collettiva n. 5441/02 stipulata fra Contraente e Assicuratore. Polizza Corpi Veicoli Terrestri: denominazione delle garanzie, relative ai veicoli, accessorie alla R.C. Auto, quali la garanzia incendio, furto, collisione, Kasko, ecc Premio: la somma dovuta all Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta all Aderente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni. Pagina 2 di 15

3 Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell Assicuratore e dell Aderente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto di assicurazione. Tempario: manuale o tabella con l'indicazione dei tempi medi di esecuzione di lavori di riparazione. Veicolo: l autoveicolo ad uso privato ed immatricolato in Italia in relazione al quale può essere prestata l assicurazione; esso ha un peso a pieno carico inferiore o uguale ai trentacinque quintali, capienza massima di 9 persone. Valore Commerciale: è il prezzo di mercato (comprensivo d IVA) dell Autoveicolo assicurato al momento del Sinistro, come riportato su Eurotax Giallo. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Formalità di ammissione alla Copertura L Assicurazione è prestata in caso di sottoscrizione di un Finanziamento concesso dalla Contraente e previa adesione alla copertura assicurativa. È possibile aderire al Pacchetto Assicurativo con diverse modalità: alla presenza di un addetto della Contraente, all interno dei locali della stessa, sottoscrivendo il Modulo di Adesione mediante firma autografa che l Aderente potrà apporre sulla documentazione cartacea oppure mediante Firma Elettronica Avanzata, messa a disposizione dalla Contraente, che l Aderente potrà apporre su Tablet/Pad; attraverso Tecnica di comunicazione a distanza e, segnatamente, sottoscrivendo il Modulo di Adesione a mezzo di Firma Elettronica Digitale sul sito web della Contraente ( 1.1 Condizioni al momento dell adesione L assicurazione può essere conclusa se, al momento dell adesione: l Aderente ha la propria residenza in Italia l Aderente o l Assicurato non sono cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America l Assicurato non è residente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America l Aderente o l Assicurato non fanno parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > Condizioni durante l assicurazione L assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata: gli Stati di cui l Aderente o l Assicurato erano cittadini al momento dell adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America oppure gli Stati di cui l Aderente o l Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America l Aderente continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America. lo Stato in cui l Assicurato era residente al momento dell adesione continua a non essere sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America, oppure lo Stato in cui l Assicurato trasferisce la residenza dopo l adesione non è sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America. L Aderente e l Assicurato si obbligano a comunicare la perdita dei predetti requisiti nel corso della durata dell assicurazione. La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originaria, al netto delle imposte. Se non viene comunicata tempestivamente la perdita del requisito, la Pagina 3 di 15

4 Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione. Si ricorda, quindi, che l Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell Italia, oppure dopo il trasferimento della residenza in o l acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America (o l applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) dell Aderente o dell Assicurato In nessun caso la Compagnia può pagare importi a cittadini o residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America. Art. 2 Operatività della Copertura L assicurazione è prestata per i Veicoli immatricolati da non più di 84 mesi (7 anni) al momento del Sinistro. Art. 3 Premio dell assicurazione Il Premio relativo all iniziale durata della copertura, variabile da 1 a 5 anni a scelta dell Aderente, è unico, anticipato ed incluso nel capitale finanziato e il pagamento avverrà con le stesse modalità previste per la restituzione del finanziamento. Il suo ammontare dipende dalla durata della copertura inizialmente prescelta ed è indicato sul Modulo di adesione; si intende comprensivo dell imposta di assicurazione attualmente pari al: 21,25% relativamente alla Sezione I; 10,00% relativamente alla Sezione II. Se la copertura assicurativa è stipulata per una durata poliennale al Premio si applica una riduzione rispetto al Premio previsto per la corrispondente tariffa annuale. Il Premio riportato nel Modulo di Adesione è già comprensivo della suddetta riduzione. Il Premio relativo alle annualità successive all iniziale periodo di copertura prescelto dall Aderente, è annuale, anticipato ed il suo pagamento, per espressa autorizzazione dell Assicurato nel Modulo di Adesione, avverrà con i medesimi mezzi di pagamento utilizzati per il pagamento del Premio relativo all iniziale durata della copertura. Il suo ammontare è indicato sul Modulo di Adesione e si intende comprensivo dell imposta di assicurazione. Art. 4 Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie L assicurazione decorre dalle ore della Data di Decorrenza. La copertura assicurativa avrà una durata iniziale variabile da 1 a 5 anni, in base a quanto scelto dall Aderente. Tale durata viene specificata nel Modulo di adesione e non è modificabile in corso di garanzia. Alla scadenza del periodo prescelto dall Aderente, la copertura si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta. La disdetta potrà essere effettuata dall Aderente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi a Cardif Assurances Risques Divers Rappresentanza Generale per l Italia, almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo prescelto, ovvero delle successive scadenze annuali. La Compagnia potrà esercitare il proprio diritto di disdetta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all indirizzo indicato dall Aderente sul Modulo di Adesione almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo prescelto dall Aderente, ovvero delle successive scadenze annuali. La copertura assicurativa ha in ogni caso termine, con esclusione di qualsiasi rinnovo: in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle presenti condizioni di assicurazione; alla prima scadenza successiva alla cessazione della Polizza stipulata tra la Compagnia e la Contraente; con effetto immediato, a seguito di mancato versamento del primo Premio anticipato; relativamente ai rinnovi taciti annuali, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del Premio senza che il Premio sia stato versato; dalla data di liquidazione della Prestazione assicurativa prevista alla Sezione I delle presenti condizioni di assicurazione. se l Aderente o l Assicurato acquisiscono la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni Pagina 4 di 15

5 finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America con effetto dall acquisizione della cittadinanza oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America allo Stato di cittadinanza originaria dell Aderente/Assicurato, con effetto dalla data di applicazione se l Assicurato trasferisce la residenza in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America, con effetto dal trasferimento della residenza, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America allo Stato di residenza originaria dell Assicurato, con effetto dalla data di applicazione se l Aderente trasferisce la propria residenza in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America, con effetto dalla data del trasferimento della residenza (o anche se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America allo Stato in cui l Aderente ha trasferito, dopo l adesione, la propria residenza originaria) In nessun caso la Compagnia può pagare importi a cittadini o residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America. L Assicuratore può esercitare il proprio diritto di disdetta con l invio, almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della copertura, di lettera raccomandata all indirizzo riportato dall Aderente sul Modulo di Adesione o a quello eventualmente diverso comunicato nel corso del rapporto. In ogni caso, la Compagnia provvederà alla liquidazione delle Prestazioni solo previo incasso dei premi dovuti. Art. 5 Diritto di recesso 5.1 Recesso dell Aderente L Aderente può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative dalla Data di Decorrenza, precludendo pertanto all'origine il decorso e l'efficacia delle coperture offerte dalla Compagnia, la quale non sarà tenuta a corrispondere alcuna Prestazione per i fatti occorsi fino al momento del recesso. La Compagnia provvederà alla restituzione all Aderente, per il tramite della Contraente, del Premio versato, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. La Compagnia potrà trattenere dall importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l emissione del contratto come quantificate nel Modulo di Adesione. In caso di scelta di una durata poliennale della copertura, a fronte della riduzione di Premio che l Assicuratore ha concesso nella misura indicata nel Modulo di adesione, l Aderente può recedere annualmente dal contratto a condizione che siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data di adesione, mediante comunicazione da inviare all Assicuratore con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a 5 (cinque) anni il recesso annuale non è consentito. 5.2 Recesso della Compagnia La Compagnia può recedere dall assicurazione se, dopo l accesso in copertura, l Aderente o l Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso. In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > La Compagnia può, inoltre, recedere dall assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall Assicurato in sede di sottoscrizione dell assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti. Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Aderente o dell Assicurato relative a circostanze che Pagina 5 di 15

6 influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 7 Altre assicurazioni L Aderente e l Assicurato sono esonerati dall obbligo di comunicare per iscritto alla Compagnia l esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tale eventualità rimane comunque fermo l obbligo per gli stessi, in caso di Sinistro, di darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri assicuratori, ai sensi dell art del Codice Civile. L omissione dolosa può consentire alla Compagnia di non liquidare la Prestazione prevista ai sensi di Polizza. Art. 8 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche della Polizza devono essere provate per iscritto. Art. 9 Variazione del Premio e delle condizioni di assicurazione La Compagnia si riserva il diritto di variare le condizioni di assicurazione e/o l importo del Premio dell assicurazione per giustificato motivo e, segnatamente, qualora venga accertato l andamento tecnico negativo della Polizza in esito alla valutazione dei dati statistici di riferimento. Le variazioni di Premio potranno essere applicate solo in relazione agli Anni Assicurativi successivi all iniziale periodo di copertura prescelto dall Aderente. La Compagnia comunicherà all Aderente l esercizio di tale diritto ed i termini della modifica con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza del periodo di copertura. L Aderente che non accetti la variazione ha la facoltà di recedere dalla copertura con comunicazione da inviarsi alla Compagnia almeno 30 (trenta) giorni prima della data di efficacia della stessa variazione a mezzo lettera raccomandata AR. In tal caso, l assicurazione cessa con effetto dalla fine del periodo di assicurazione per il quale il Premio è stato pagato. In ogni caso, prestando la propria adesione alle coperture assicurative l Aderente ha concordato che a fronte della comunicazione di variazione dell importo del Premio o delle condizioni di assicurazione il proprio silenzio sia considerato come assenso alla variazione stessa. Art. 10 Aggravamento del rischio L Aderente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art del Codice Civile. Art. 11 Beneficiari delle Prestazioni Beneficiario irrevocabile è l Assicurato. Non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall ONU e dagli Stati Uniti d America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > Art. 12 Cessione dei diritti L Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa. Art. 13 Oneri Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, alla Prestazione, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell Aderente, anche se il relativo pagamento sia stato anticipato da altre Parti. Art. 14 Legge che regola la polizza e giurisdizione La legge applicabile alla Polizza è quella italiana; per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. Pagina 6 di 15

7 Art. 15 Foro Competente Foro competente è quello di residenza o di domicilio dell Assicurato. Art. 16 Estensione territoriale La garanzia ha validità in Italia e, per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei Paesi dell Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Verde (Certificato Internazionale di Assicurazione). Art. 17 Reclami Reclami alla Compagnia Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, a mezzo telefax o all Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito: Cardif Ufficio Reclami Piazza Lina Bo Bardi, Milano reclami@cardif.com fax La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all IVASS, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all IVASS sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato alla Compagnia nonché dell eventuale riscontro da quest ultima fornito. Reclami all intermediario assicurativo Qualora il reclamo riguardi il comportamento dell intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inoltrata una comunicazione scritta a quest ultimo con le modalità indicate nell Allegato 7B, documento che viene consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo. L intermediario si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Se non lo facesse o se l esponente non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'ivass con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell intermediario. Reclami all IVASS I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore devono essere presentati, a mezzo PEC, posta o fax direttamente all IVASS: IVASS - Servizio tutela del consumatore Via del Quirinale Roma ivass@pec.ivass.it fax Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito e sul sito della Compagnia nella sezione dedicata ai reclami. Il reclamo deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: il nome, cognome e domicilio del reclamante; la Compagnia, l intermediario o i soggetti di cui si lamenta l operato; Pagina 7 di 15

8 la descrizione dei motivi della lamentela e l eventuale documentazione a sostegno della stessa. Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all istituto della mediazione come disciplinato dal D. Lgs. n 28 del 4 marzo 2010 e di adire l Autorità Giudiziaria. In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente la residenza in Italia può presentare il reclamo: direttamente all Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: all IVASS che provvede all inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante. Autorità di vigilanza del paese di origine dell Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito Art. 18 Comunicazioni Fatto salvo quanto specificato all Art. 17 Reclami, nonché quanto previsto all Art. 24 Denuncia dei sinistri e all Art. 44 Istruzioni per la richiesta di assistenza in ipotesi di Sinistro, tutte le comunicazioni da parte dell Aderente alla Compagnia dovranno essere fatte per iscritto a: Cardif Back Office Protezione - Piazza Lina Bo Bardi, Milano, fax n Eventuali comunicazioni da parte dell Assicuratore saranno indirizzate all ultimo domicilio comunicato dall Aderente. Art. 19 Tutela dati - informativa ai sensi dell art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dell Aderente (di seguito l Interessato ), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l instaurazione o l esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati sensibili il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto dell Interessato. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi. All interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale. La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta catena assicurativa (per esempio: riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi Titolari, salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia Responsabili dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all estero, anche al Pagina 8 di 15

9 di fuori dell UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffonde i dati personali degli Interessati. Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per ottenere ulteriori informazioni e per l esercizio dei diritti di cui all art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a: Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l Italia, in persona del Direttore Marketing, pro-tempore, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali di clienti/marketing, domiciliato per la funzione presso la sede di Piazza Lina Bo Bardi 3, Milano; privacy_it@cardif.com. SEZIONE I PERDITE PECUNIARIE Art. 20 Oggetto della Copertura L Assicuratore riconosce all Assicurato, proprietario del Veicolo che è stato oggetto di Furto Totale o Distruzione per Danno Totale, una copertura per le perdite pecuniarie derivate allo stesso Assicurato dalla forzata impossibilità di servirsi del proprio Veicolo in conseguenza dei predetti eventi, che ne hanno reso definitivamente impossibile l utilizzo, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli indicati nei successivi Art. 22 Massimali e Art. 23 Esclusioni. Art. 21 Prestazione assicurativa L Assicuratore liquida all Assicurato, a fronte delle perdita pecuniaria derivata dall impossibilità di servirsi del Veicolo, entro il limite Massimale di cui al successivo Art. 22 Massimali, un importo forfetario pari a 500,00 per Sinistro e per l intero periodo assicurativo. Art. 22 Massimali La prestazione massima garantita dall Assicuratore in relazione alla garanzia di cui alla presente Sezione I è pari a 500,00 per l intero periodo assicurativo. Art. 23 Esclusioni La Prestazione non è dovuta in caso in cui il Furto Totale o la Distruzione Totale sia causata da: (a) dolo o colpa grave del Contraente, dell'aderente o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato); (b) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi; (c) atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni; (d) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti; (e) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere; (f) trasporto di cose o animali; (g) guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo; (h) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l effetto di sostanze stupefacenti; (i) manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada; (j) circolazione fuori strada ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei Veicoli privati; Inoltre, sono in ogni caso escluse dalla copertura assicurativa e, pertanto, la Prestazione non è Pagina 9 di 15

10 dovuta: (k) le perdite pecuniarie conseguenti al Furto Totale o alla Distruzione per Danno Totale di Veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici); (l) le perdite pecuniarie conseguenti al Furto Totale o alla Distruzione per Danno Totale di ogni Veicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della Polizza o al momento del sinistro; (m) le perdite pecuniarie conseguenti al Furto Totale o alla Distruzione per Danno Totale di Veicoli utilizzati per servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente); (n) le perdite pecuniarie conseguenti al Furto Totale o alla Distruzione per Danno Totale di Veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice. Non sono, in ogni caso, oggetto della copertura di cui alla presente Sezione I il Furto Totale o la Distruzione per Danno Totale del Veicolo, come ogni altro danno diretto e materiale subito dal Veicolo stesso. Art. 24 Denuncia dei Sinistri I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif Back Office Protezione Ufficio Sinistri Piazza Lina Bo Bardi Milano, fax n I Sinistri potranno essere denunciati anche per il tramite della Contraente presso la succursale di quest ultima competente per territorio, la quale provvederà ad inoltrare la denuncia alla Compagnia. L'Aderente/Assicurato può chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero Eventuali interessi derivanti da un ritardo nella comunicazione del Sinistro all Assicuratore non sono a carico dell Assicuratore. In ogni caso, ai fini della liquidazione dell importo forfetario, come previsto all Art. 21 Prestazione assicurativa, l Aderente/Assicurato dovrà fornire all Assicuratore la seguente documentazione: (a) copia carta identità e codice fiscale dell Assicurato; (b) copia del certificato di proprietà del Veicolo; (c) copia del libretto di circolazione del Veicolo; (d) copia del contratto di Finanziamento e del Modulo di Adesione; (e) estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso del Veicolo, rilasciato dal PRA. Ed inoltre: In caso di Furto Totale del Veicolo: (f) denuncia di furto presentata presso la Pubblica Autorità; In caso di Distruzione per Danno Totale del Veicolo: (g) dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato oppure copia preventivo di riparazione del Veicolo, rilasciato dal carrozziere e fotografie; (h) copia della patente di guida del soggetto conducente l Autoveicolo al momento del Sinistro; (i) nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice. Qualora il Veicolo sia coperto da una polizza Corpi Veicoli Terrestri, l Assicurato, sia in caso di Furto Totale, sia in caso di Distruzione per Danno Totale, potrà produrre i documenti di cui ai punti (e), (g), (i) in copia. In ogni caso, l'assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura. Art. 25 Liquidazione dei sinistri L Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 giorni da tale ricezione. Tutti i pagamenti della Compagnia, effettuati a qualunque titolo, sono: in euro Pagina 10 di 15

11 versati su un conto corrente di un Istituto di credito con sede nell Unione Europea e, comunque, intrattenuto presso un Agenzia che si trova in uno Stato membro dell Unione Europea. SEZIONE II ASSISTENZA Con la presente sezione l Assicuratore si obbliga a mettere a disposizione dell Assicurato entro i limiti convenuti alle singole prestazioni (Artt. da 26 a 42), un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito di Sinistro occorso al Veicolo. Art. 26 Officina Mobile Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Qualora a seguito di Guasto, batteria scarica, esaurimento di carburante, rottura o foratura dei pneumatici, errato rifornimento avvenuto in una delle città in cui il servizio è operativo, il Veicolo non sia in condizione di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa valuterà l entità e il tipo di Guasto e se lo stesso risulterà riparabile sul posto, verificherà la disponibilità di un officina mobile nel territorio dove il Sinistro si è verificato e ne proporrà l invio sul luogo. Qualora l officina mobile riscontrasse l impossibilità di riparare il Veicolo, si darà seguito alla Prestazione Traino di cui all Art. 27. Art. 27 Traino Qualora a seguito di Guasto, Incidente, ritrovamento dopo furto non sia possibile intervenire con un officina mobile, la Centrale Operativa invierà all Assicurato un carro attrezzi che provvederà al traino del Veicolo dal luogo dell immobilizzo fino alla più vicina officina autorizzata dalla casa costruttrice. In caso di chiusura del punto di assistenza, in orario notturno o festivo, verrà organizzato il ricovero del Veicolo presso un deposito. Sono a carico dell'assicurato le spese per il traino quando il Veicolo subisce il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all intervento di mezzi eccezionali. Art. 28 Recupero fuori carreggiata Qualora a seguito di Guasto, Incidente, ritrovamento dopo furto, il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale pubblica o privata o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada), la Centrale Operativa invierà il mezzo idoneo al recupero fino alla concorrenza di 800. Il Veicolo, se marciante, verrà rimesso in carreggiata oppure si procederà con la Prestazione Traino di cui all Art. 27. Sono a carico dell'assicurato le spese per il traino quando il Veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada). Art. 29 Auto in sostituzione Qualora sia stata erogata la Prestazione Traino di cui all Art. 27 e la riparazione del Veicolo richieda almeno 8 Ore di manodopera certificate dall officina autorizzata dalla casa costruttrice, la quale ha in carico il Veicolo, in accordo con i Tempari ufficiali stabiliti dal punto di assistenza, la Centrale Operativa mette a disposizione dell Assicurato, presso una stazione di noleggio con essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura della stessa, un autovettura in sostituzione, senza autista, adibita ad uso privato, di categoria B, a chilometraggio illimitato fino ad un massimo di: 10 giorni continuativi in caso di Guasto o Incidente; 30 giorni continuativi in caso di Furto o Veicolo non riparabile. L erogazione della Prestazione è subordinata alle norme dell ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta l autovettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge, nonché le relative franchigie sono a carico dell Assicurato. Art. 30 Taxi Pagina 11 di 15

12 Qualora sia stata erogata la Prestazione Traino di cui all Art. 27 e la riparazione del Veicolo non possa essere completata nella stessa giornata dell immobilizzo, la Centrale Operativa, dopo aver verificato con il punto di assistenza che ha in carico il Veicolo i tempi necessari per la riparazione, potrà autorizzare il costo di un taxi per accompagnare l Assicurato ed eventuali passeggeri trasportati all hotel, alla stazione, all aeroporto, a ritirare l auto sostitutiva o per rientrare a domicilio. L Assicuratore terrà a proprio carico tali costi fino ad un importo massimo di 50,00 per Sinistro. Art. 31 Spese di albergo Prestazione valida per fermo Veicolo a oltre 50 km dal domicilio dell Assicurato. Qualora sia stata erogata la Prestazione Traino e l Assicurato ed eventuali passeggeri trasportati siano costretti a una sosta forzata prima di rientrare o di proseguire il viaggio, la Centrale Operativa provvederà alla sistemazione in albergo, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione per un periodo corrispondente alla durata della riparazione fino ad un massimo di 150,00 per Assicurato e di 500,00 per Sinistro. Art. 32 Proseguimento viaggio Prestazione valida per fermo Veicolo a oltre 50 km dal domicilio dell Assicurato e in alternativa alla prestazione Rientro Passeggeri di cui al successivo Art. 33 Qualora sia stata erogata la Prestazione Traino a seguito di Guasto e il Veicolo richieda almeno 36 Ore di manodopera certificate dall officina autorizzata dove è ricoverato il Veicolo, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il viaggio dell Assicurato e degli eventuali passeggeri dal luogo dell immobilizzo al luogo della destinazione, fornendo in alternativa un autovettura a noleggio, un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica (nel caso in cui il viaggio in treno fosse superiore a 6 ore). La Centrale Operativa terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino ad un massimo complessivo per sinistro di 400,00 in Italia e 800,00 all Estero, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte. Art. 33 Rientro passeggeri Prestazione valida per fermo Veicolo a oltre 50 km dal Domicilio dell Assicurato e in alternativa alla prestazione Proseguimento viaggio di cui al precedente Art. 32. Qualora sia stata erogata la Prestazione Traino a seguito di Guasto e il Veicolo richieda almeno 36 Ore di manodopera certificate dall officina autorizzata dove è ricoverato il Veicolo, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il viaggio dell Assicurato e degli eventuali passeggeri dal luogo dell immobilizzo al domicilio dell Assicurato, fornendo in alternativa un autovettura a noleggio, un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica (nel caso in cui il viaggio in treno fosse superiore a 6 ore). La Centrale Operativa terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino ad un massimo complessivo per sinistro di 400,00 in Italia e 800,00 all Estero, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte. Art. 34 Assistenza alla compilazione CAI Su richiesta dell Assicurato la Centrale Operativa può fornire informazioni relativamente a consulenze per incidenti stradali e modalità burocratiche inerenti la compilazione del CAI (Constatazione Amichevole d'incidente) o cosiddetto Modulo Blu. Servizio fornito in lingua Italiana, francese e inglese. Art. 35 Recupero del Veicolo in Italia Prestazione valida per fermo Veicolo a oltre 50 km dal domicilio dell Assicurato e in alternativa alla prestazione Proseguimento viaggio di cui al precedente Art. 32 Qualora in seguito alla Prestazione Traino il Veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 36 Ore di manodopera certificata in base ai Tempari ufficiali delle case costruttrici, oppure dopo un Furto il Veicolo venga ritrovato, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il viaggio dell Assicurato, fornendo in alternativa un autovettura a noleggio, un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica (nel caso in cui il viaggio in treno fosse superiore a 6 ore) per recuperare il Veicolo ritrovato e/o riparato. Art. 36 Trasporto del Veicolo in Italia Prestazione valida per fermo Veicolo a oltre 50 km dal domicilio dell Assicurato e in alternativa alla Pagina 12 di 15

13 Prestazione Proseguimento viaggio di cui al precedente Art. 32. In alternativa a quanto precede la Centrale Operativa può organizzare, tramite autotrasportatori di fiducia, il trasporto dal luogo dell'immobilizzo sino all officina autorizzata della casa costruttrice del Veicolo più vicine al luogo di residenza dell Assicurato. In tal caso la Centrale Operativa terrà a proprio carico i relativi costi, compresi quelli di custodia del Veicolo per il periodo tra la richiesta di recupero e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore. Art. 37 Demolizione del Veicolo in Italia Qualora, in seguito a Guasto, Incidente o ritrovamento dopo il furto il Veicolo risultasse avere un valore inferiore all ammontare delle spese previste per la riparazione, la Centrale Operativa organizzerà, in accordo con l Assicurato, la demolizione del Veicolo stesso sul territorio italiano, tenendo a proprio carico i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione. Art. 38 Montaggio e smontaggio catene da neve Qualora le condizioni climatiche e stradali lo rendano necessario e l Assicurato necessiti di assistenza, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l invio di un proprio incaricato per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al Veicolo. Il costo della fornitura delle catene da neve rimane a carico dell Assicurato e il pagamento verrà regolato sul posto con il soccorritore. Art. 39 Traino per neve Qualora a seguito di nevicata il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale o non riesca a proseguire il percorso, è possibile richiedere, contattando a tal fine la Centrale Operativa, l intervento di un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo e rimetterlo nelle condizioni di proseguire il viaggio. Nel caso non sia possibile far ripartire il Veicolo, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il traino del Veicolo dal luogo dell immobilizzo fino al deposito del soccorritore intervenuto. Art. 40 Traino per congelamento gasolio Qualora a seguito di congelamento gasolio il Veicolo non si accenda, è possibile richiedere, contattando a tal fine la Centrale Operativa, l intervento di un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo fino al deposito del soccorritore intervenuto e rimetterlo nelle condizioni di proseguire il viaggio. Art. 41 Organizzazione trasporto del Veicolo in Italia (Prestazione valida esclusivamente all Estero) Qualora in seguito a Guasto, Incidente o ritrovamento dopo Furto, il Veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa, su richiesta dell Assicurato, organizza il trasporto dal luogo dell immobilizzo alla destinazione in Italia, preventivamente concordata con l Assicurato stesso. Art. 42 Abbandono legale all Estero (Prestazione valida esclusivamente all Estero) Qualora, in conseguenza degli eventi che hanno reso necessaria l Assistenza dell Assicuratore, il Valore Commerciale del Veicolo possa giustificare l abbandono del Veicolo stesso, la Centrale Operativa ne organizza, in accordo con l Assicurato, la demolizione sul posto, tenendo a proprio carico i relativi costi amministrativi ed organizzativi, oltre a quelli di demolizione. Restano a carico dell'assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso. Art. 43 Esclusioni Ferma restando ogni eventuale limitazione, esclusione e precisazione contenuta negli artt. da 26 a 42 che precedono, sono esclusi dall assicurazione ogni Indennizzo, Prestazione, conseguenza e/o evento derivante da: (a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di: guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; (b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine Pagina 13 di 15

14 di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o de facto ) o altra autorità nazionale o locale; (c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse; (d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; (e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; (f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; (g) trombe d aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; (h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell aria, dell acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; (i) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa di tutte le prestazioni di assistenza previste; (j) dolo o colpa grave dell Assicurato o di persone delle quali deve rispondere; (k) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; (l) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un Autorità pubblica competente; (m) atti illegali posti in essere dall Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; (n) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta; (o) suicidio o tentativo di suicidio. Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di: (p) conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida; (q) Veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione; (r) Veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; (s) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; (t) inosservanza degli obblighi del vigente Codice della Strada; (u) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali. Sono inoltre esclusi i veicoli adibiti a: (v) locazione senza conducente; (w) servizio di noleggio con conducente; (x) servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone; (y) servizio di linea per trasporto di persone; (z) servizio di trasporto di cose per conto di terzi; (aa) servizio di linea per trasporto di cose; (bb) servizio di piazza per trasporto di cose per conto di terzi. Art. 44 Disposizioni e limitazioni (a) La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa. (b) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all effettuazione di Prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge. Pagina 14 di 15

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