LE POLIZZE ASSICURATIVE DOPO LA LEGGE SULLA RESPONSABILITA PROFESSIONALE
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1 LE POLIZZE ASSICURATIVE DOPO LA LEGGE SULLA RESPONSABILITA PROFESSIONALE Roma 7 giugno 2017
2 GLI ASPETTI PRINCIPALI E LE NOVITA INTRODOTTE 2
3 STRUTTURE E LIBERI PROFESSIONISTI IL PROFILO DI RESPONSABILITA RIMANE INVARIATO: IN CAPO ALLA STRUTTURA SANITARIA O SOCIOSANITARIA PUBBLICA O PRIVATA CHE, NELL ADEMPIMENTO DELLA PROPRIA OBBLIGAZIONE, SI AVVALGA DELL OPERA DI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA, VIENE CONFERMATA UNA RESPONSABILITA DI TIPO CONTRATTUALE AI SENSI DEGLI ARTT E 1228 DEL C.C.: ONERE DELLA PROVA DEL MANCATO RAPPORTO CAUSALE A CARICO DELLA STRUTTURA; POSSIBILITA DI RICHIESTA RISARCIMENTO ENTRO 10 ANNI DAL MOMENTO DELL EVIDENZA DEL PREGIUDIZIO SUBITO E DEL POSSIBILE NESSO CAUSALE CON LE CURE PRESTATE/OMESSE DALLA STRUTTIRA E/O DAI SUOI PRESTATORI D OPERA DA PARTE DAL RICHIEDENTE; IN CAPO ALL ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA CHE ABBIA AGITO NELL ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE CON IL PAZIENTE VIENE CONFERMATA UNA RESPONSABILITA DI TIPO CONTRATTUALE AI SENSI DEGLI ARTT E 1228 DEL C.C; I PROFILI DI RESPONSABILITA 3
4 MEDICI CHE OPERANO ALLE DIPENDENZE DI UNA STRUTTURA VENGONO INTRODOTTE NOVITA RILEVANTI: IN CAPO ALL ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA CHE SVOLGA LA PROPRIA OPERA ALL INTERNO DI UNA STRUTTURA SANITARIA O SOCIOSANITARIA PUBBLICA O PRIVATA (ANCHE IN REGIME DI INTRAMOENIA O NELL AMBITO DI ATTIVITA DI SPERIMENTAZIONE E DI RICERCA CLINICA, OVVERO IN CONVENZIONE CON IL SSN NONCHE ATTRAVERSO LA TELEMEDICINA, VIENE INTRODOTTA UNA RESPONSABILITA DI TIPO EXTRA-CONTRATTUALE AI SENSI DELL ART DEL C.C.: ONERE DELLA PROVA DEL RAPPORTO CAUSALE A CARICO DEL RICHIEDENTE; POSSIBILITA DI RICHIESTA RISARCIMENTO ENTRO 5 ANNI DAL MOMENTO DELL EVIDENZA DEL PREGIUDIZIO SUBITO E DEL POSSIBILE NESSO CAUSALE CON LE CURE PRESTATE/OMESSE DALLA STRUTTURA E/O DAI SUOI PRESTATORI D OPERA DA PARTE DAL RICHIEDENTE; I PROFILI DI RESPONSABILITA 4
5 VIENE CONFERMATO E RIBADITO CHE L AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DELL ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA PUO ESSERE ESERCITATA SOLO IN CASO DI DOLO O COLPA GRAVE: LA FATTISPECIE DEL DOLO, PERSONALE E NON TRASFERIBILE, NON PUO ESSERE ASSICURATA; LA FATTISPECIE DELLA COLPA GRAVE E L OGGETTO DELL ASSICURAZIONE DEDICATA ALL ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA CHE PRESTI LA PROPRIA OPERA NELL AMBITO DEL SSN; IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO PROPOSTA DAL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DELLA STRUTTURA SANITARIA O SOCIOSANITARIA PUBBLICA, L AZIONE DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA, PER DOLO O COLPA GRAVE, NEI CONFRONTI DELL ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA E ESERCITATA DAL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI: VIENE MANTENUTA E RIBADITA LA TITOLARITA DELLA MAGISTRATURA CONTABILE NELL AZIONE DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA VERSO I MEDICI CHE SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITA NELL AMBITO DEL SSN; VIENE INSERITO UN IMPORTO MASSIMO A TALE TITOLO, PER SINGOLO EVENTO, IN CASO DI COLPA GRAVE, CHE NON PUO SUPERARE UNA SOMMA PARI AL VALORE MAGGIORE DELLA RETRIBUZIONE LORDA O DEL CORRISPETTIVO CONVENZIONALE CONSEGUITI NELL ANNO DI INIZIO DELLA CONDOTTA CAUSA DELL EVENTO O NELL ANNO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE O SUCCESSIVO, MOLTIPLICATO PER IL TRIPLO; L AZIONE DI RIVALSA 5
6 VIENE ESPRESSAMENTE PREVISTO CHE LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE DEBBANO ESSERE PROVVISTE DI COPERTURA ASSICURATIVA O DI ANALOGHE MISURE ANCHE PER I DANNI CAGIONATI DAL PERSONALE A QUALUNQUE TITOLO OPERANTE PRESSO LE STESSE, COMPRESI COLORO CHE SVOLGANO ATTIVITA DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, NONCHE DI SPERIMENTAZIONE CLINICA, COMPRESA L ATTIVITA INTRAMOENIA E PER LE PRESTAZIONI SVOLTE IN REGIME DI CONVENZIONE CON IL SSN. TALI DISPOSIZIONI NON SI APPLICANO PER GLI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA CHE ABBIANO AGITO NELL ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE CON IL PAZIENTE; AL FINE DI GARANTIRE L EFFICACIA DELL EVENTUALE AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA E SOCIOSANITARIA CHE OPERANO NELL AMBITO DEL SSN O IN STRUTTURE PRIVATE, VIENE INTRODOTTO L OBBLIGO DI STIPULA, CON ONERI A PROPRIO CARICO, DI UN ADEGUATA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER COLPA GRAVE; I REQUISITI MINIMI DELLE COPERTURE DOVRANNO ESSERE STABILITI CON DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DA EMENARE ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE (01/04/2017); L OBBLIGO DI ASSICURAZIONE 6
7 IL SOGGETTO DANNEGGIATO HA DIRITTO DI AGIRE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELL IMPRESA DI ASSICURAZIONE CHE PRESTA LA COPERTURA ASSICURATIVA ALLE STRUTTURE SANITARIE O SOCIOSANITARIE PUBBLICHE O PRIVATE E ALL ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA CHE SVOLGA LA PROPRIA ATTIVITA AL DI FUORI DELLE STRUTTURE O ALL INTERNO DELLE STESSE IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE OVVERO CHE SI AVVALGA DELLE STESSE NELL ADEMPIMENTO DELLA PROPRIA OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE ASSUNTA CON IL PAZIENTE; TALE DIRITTO NON PUO DUNQUE ESSERE ESERCITATO NEI CONFRONTI DELL IMPRESA DI ASSICURAZIONE DELL ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA O SOCIOSANITARIA CHE SVOLGA LA PROPRIA ATTIVITA NELL AMBITO DEL SSN; AZIONE DIRETTA DEL SOGGETTO DANNEGGIATO 7
8 SULLA BASE DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE ED IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI, SI POSSONO GIA IDENTIFICARE I SEGUENTI PRINCIPALI REQUISITI DI CUI TENER CONTO NELLE POLIZZE PER GLI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA E SOCIOSANITARIA CHE PRESTANO LA PROPRIA ATTIVITA NELL AMBITO DEL SSN: OPERATIVITA IN CASO DI COLPA GRAVE; ADEGUATO MASSIMALE, PER SINGOLO EVENTO E PER ANNO ASSICURATIVO; RETROATTIVITA DI DIECI ANNI; ULTRATTIVITA DI DIECI ANNI, ESTESA AGLI EREDI E NON ASSOGGETTABILE ALLA CLAUSOLA DI DISDETTA; NESSUNA FRANCHIGIA; INCLUSIONE, NELLE SPESE DI DIFESA LEGALE DELLE SPESE INERENTI IL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE; PRINCIPALI REQUISITI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERSONALE 8
9 LE DIRETTIVE DELLA NUOVA LEGGE AVRANNO SICURAMENTE DEGLI IMPATTI SUL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO E SULLE NECESSITA ASSICURATIVE DEGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA E SOCIOSANITARIA CHE ANDRANNO OLTRE LE PUNTUALI PREVISIONI DELLA NORMA. DI SEGUITO ALCUNI DEI PRINCIPALI POSSIBILI SCENARI FUTURI: L OBBLIGO DI ASSICURARSI POTREBBE RAGIONEVOLMENTE PORTARE AL RIAFFACCIARSI SUL MERCATO DI COMPAGNIE ASSICURATIVE DA TEMPO ASSENTI; L IMPOSIZIONE DI UN TETTO MASSIMO DI RISARCIMENTO PER SINGOLO SINISTRO PER LA RIVALSA POTREBBE RAGIONEVOLMENTE PORTARE ALLA FORMULAZIONE DI MASSIMALI PIU LIMITATI E AD UNA RIDUZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO - ANCHE SE NON PROPORZIONALE IN QUANTO LA MEDIA DEI SINISTRI SI ATTESTA AL DI SOTTO DI , SECONDO LE PIU RECENTI ANALISI DI MERCATO; MAGGIOR ATTENZIONE ALLA FASE DI DIFESA DEL MEDICO, CON CONSEGUENTE SEMPRE MAGGIOR RILEVANZA DI UNA BUONA POLIZZA DI TUTELA LEGALE; NECESSITA DI PORRE ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA, CHE DOVRANNO DA UN LATO RISPONDERE AI REQUISITI MINIMI CHE VERRANNO STABILITI E D ALTRO CANTO CONTINUARE A TUTELARE IL MEDICO NEL MODO PIU AMPIO POSSIBILE; I POSSIBILI SCENARI FUTURI 9
10 LE POLIZZE PER I DIPENDENTI DEL SSN PRINCIPALI ELEMENTI DELLA COPERTURA RC COLPA GRAVE OBBLIGATORIA 10
11 PRINCIPALI ELEMENTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE La Copertura Assicurativa deve tenere indenne l Assicurato per azioni di rivalsa esperite dalla Pubblica Amministrazione in genere nei suoi confronti, a seguito di errori od omissioni compiuti con Colpa Grave con pagamento di quanto sancito da autorità giudiziaria ordinaria, penale o civile e Magistratura Contabile, ivi compresa l attività professionale intramoenia e i danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici; La Contraenza deve essere diretta da parte del singolo Associato, come da interpretazione estensiva della c.d. «Legge Finanziaria» del 2008, sia per garantire il singolo anche in caso di passaggio da un Ente all altro; Prevedere un periodo di Retroattività di dieci anni; Prevedere un congruo Massimale: il mercato offre attualmente massimali sino ad ,00.-; Scegliere una polizza che non preveda alcuna franchigia; Prevedere una ultrattività decennale trasferibile agli eredi e non soggetta a disdetta per sinistro; LA POLIZZA RC COLPA GRAVE 11
12 GRAZIE PER L ATTENZIONE 12
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