PERMESSI STUDIO 150 ORE
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1 Roma, 12 gennaio 2006 N.1/2006 PERMESSI STUDIO 150 ORE Il giorno 16 dicembre u.s. è stato sottoscritto il nuovo accordo sui permessi studio ed i congedi per la formazione di cui agli artt. 13 e 14 del ccnl integrativo di comparto che di seguito riportiamo insieme alla nota a verbale presentata dall Unsa Interno in sede di sottoscrizione. Ricordiamo che per quanto previsto dall art. 1 comma 7 del predetto accordo il 15 gennaio p.v. scade il termine per la presentazione delle domande per la fruizione dei permessi studio (150 ore) per l anno NUOVO ACCORDO SU PERMESSI STUDIO E CONGEDI PER LA FORMAZIONE DI CUI AGLI ARTT.13 E 14 DEL CCNL INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL Il giorno 16 del mese di dicembre dell anno 2005, presso il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale. VISTI gli artt. 13 e 14 del CCNL Integrativo, sottoscritto in data 16/5/2001; VISTO l accordo tra Amministrazione e parte sindacale in data 24 luglio 2002 con cui sono stati definiti i criteri di ripartizione tra le varie sedi del contingente di personale che può essere ammesso alla fruizione dei permessi per motivi di studio ex art. 13 del CCNL Integrativo sottoscritto il 16 maggio 2001 e dei congedi per la formazione previsti dal successivo art. 14 del medesimo CCNL Integrativo, nonché le relative modalità operative; RISCONTRATA la necessità di ridefinire il predetto accordo, con particolare riguardo ai permessi per motivi di studio di cui al citato art.13 del CCNL Integrativo, 1
2 in relazione al considerevole incremento delle istanze presentate; concordano le parti Art. 1 Diritto allo studio 1. I permessi retribuiti per motivi di studio, di cui all art. 13 del CCNL Integrativo 16 maggio 2001, sono concessi nel limite massimo del 3% del personale contrattualizzato dell Amministrazione Civile dell Interno in servizio all inizio dell anno di riferimento, per la partecipazione ai corsi indicati al comma 2 del predetto art. 13, nonché per la partecipazione ai corsi annuali di formazione regionale o di altri Enti riconosciuti dalla regione, ai corsi organizzati dall Unione Europea e ai corsi di formazione in materia di integrazione di soggetti svantaggiati sul piano lavorativo. Sarà cura dell Amministrazione comunicare tempestivamente detto contingente alle Organizzazioni sindacali nazionali. 12. Sono competenti a rilasciare l autorizzazione i Prefetti in sede, per il personale in servizio presso gli uffici periferici delle rispettive province, ed i Responsabili dei Dipartimenti e degli Uffici di diretta collaborazione, per il personale in servizio a livello centrale. 23. I dipendenti interessati, entro il termine perentorio del 15 dicembre di ogni anno, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 7 del presente articolo, presentano all ufficio in cui prestano servizio domanda di concessione di permessi studio retribuiti da fruire nell anno successivo, corredata di certificato di iscrizione al corso. L ufficio di appartenenza trasmetterà - nei 5 giorni seguenti e via telefax - le istanze pervenute, unitamente ad apposito elenco delle stesse, all ufficio competente al rilascio dell autorizzazione. 34. Ricevute le domande ed accertatane la conformità alle finalità di cui al comma 2 dell articolo 13 del CCNL Integrativo 16 maggio 2001, ciascun ufficio competente forma apposita graduatoria - nel rispetto delle priorità e delle precedenze indicate ai commi 4, 5 e 6 del citato articolo 13 - e, sulla base della graduatoria medesima, di cui si darà copia alla RSU e alle OO.SS. territoriali, provvede, entro il 15 gennaio, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 7 del presente articolo, al rilascio dei permessi studio nei limiti del 3% del personale in servizio all inizio dell anno di riferimento nel proprio ambito (provincia, dipartimento, ufficio di diretta collaborazione) con arrotondamento all unità inferiore. 2
3 Gli uffici competenti medesimi comunicheranno - nei 5 giorni seguenti e via telefax - al Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Risorse Umane il numero dei permessi studio concessi e delle eventuali domande in esubero ovvero delle disponibilità residuate rispetto al contingente del 3%. I predetti uffici daranno analoga comunicazione alla RSU e alle OO.SS. territoriali. 66. La Direzione Centrale per le Risorse Umane, qualora accerti che il totale dei permessi concessi è inferiore rispetto al contingente disponibile su scala nazionale, comunicherà entro il 20 febbraio, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 7 del presente articolo, ai Dipartimenti, Uffici di diretta collaborazione e Prefetture che hanno riportato un esubero di domande il numero degli ulteriori permessi che potranno rilasciare nel rispetto della graduatoria di cui al precedente comma 4. A tal fine la disponibilità residua di permessi verrà ripartita tra gli uffici sopraindicati in misura proporzionale alle rispettive dotazioni di personale in servizio all inizio dell anno. Di tanto si darà comunicazione alle OO.SS. nazionali, unitamente al complessivo numero dei permessi rilasciati. 77. Limitatamente ai permessi retribuiti per motivi di studio da fruire nel 2006, le relative istanze potranno essere presentate agli uffici di appartenenza da parte dei dipendenti interessati entro il termine di 30 giorni dalla data del presente accordo, mentre gli uffici competenti potranno predisporre la graduatoria di cui al comma 4 entro 20 giorni dal predetto termine, comunicando i dati di cui al comma 5 via telefax nei 5 giorni seguenti. La Direzione Centrale per le Risorse Umane provvederà ai conseguenti adempimenti, indicati al comma 6, entro ulteriori 20 giorni. Art. 2 Congedi per la formazione 11. La percentuale massima del 10 % di personale che, secondo l art. 14 del citato CCNL Integrativo 16 maggio 2001, è ammesso a beneficiare dei congedi per la formazione disciplinati dall art.5 della legge n.53/2000 si deve intendere riferita al personale dell Amministrazione Civile dell Interno complessivamente in servizio al 31 dicembre di ciascun anno nelle aree funzionali A, B e C. 3
4 22. Sarà cura dell Amministrazione verificare, al 31 dicembre di ogni anno, la consistenza numerica del personale in servizio e stabilire il contingente dei congedi da rilasciare e comunicare i relativi dati alle Organizzazioni sindacali nazionali. 33. L autorizzazione a usufruire dei benefici in parola è demandata, nei limiti del contingente coma sopra stabilito, previo nulla osta del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Risorse Umane, ai Prefetti in sede, per il personale in servizio presso gli uffici periferici delle rispettive province, ed ai Responsabili dei Dipartimenti e degli Uffici di diretta collaborazione, per il personale in servizio a livello centrale. La quota dei congedi rilasciati non deve superare il 30% del personale in servizio in ciascuna provincia, dipartimento ed ufficio di diretta collaborazione. 44. Nell ambito di ciascuna area, qualora il numero delle richieste superi le disponibilità come sopra indicate, la precedenza è accordata secondo i criteri fissati nell art.13, commi 5 e 6, del CCNL 16 maggio L Amministrazione comunicherà alle Organizzazioni sindacali nazionali il numero dei congedi per la formazione concessi. Art. 3 Efficacia e verifica dell accordo 11. Il presente accordo sostituisce quello, citato in premessa, siglato in data 24 luglio 2002, e potrà essere oggetto di periodiche sessioni di verifica. DICHIARAZIONE A VERBALE DELL UNSA INTERNO L Unsa Interno nel sottoscrivere il presente accordo ritiene opportuno formulare le seguenti osservazioni già rappresentate al tavolo contrattuale, che ad avviso della scrivente meritavano un maggiore approfondimento: 1. La previsione di cui all art. 1, punto 4, nella parte relativa all arrotondamento dei permessi all unità inferiore, per le realtà periferiche di piccola e media dimensione, potrebbe comportare una considerevole decurtazione del numero degli stessi. Al riguardo questa O.S. riteneva opportuno prevedere che, ad 4
5 eccezione delle aree metropolitane, l arrotondamento fosse consentito all unità superiore; 2. Le modalità e i termini previsti dall art. 1, punto.7 dell accordo, concernente la presentazione delle domande e dei successivi adempimenti per l anno 2006, determinano una ritardata fruizione dei permessi, che non potrà avvenire prima del prossimo mese di marzo 2006; 3. La scelta sulle modalità di ripartizione della eventuale disponibilità di permessi andrebbe decisa successivamente, in funzione degli elementi di conoscenza legate al numero di domande presentate nelle province, dei permessi concessi e di quelli rifiutati, ciò per evitare che le scelte operate senza i predetti dati possano essere causa di maggiore sperequazione tra le province stesse; 4. L applicazione dei criteri previsti dall art. 13 del CCNL Integrativo 16 maggio 2001 ai fini della formazione delle graduatorie necessita, a parere di questa O.S., di un preventivo chiarimento in ordine alla valutazione delle iscrizioni alle università di coloro che hanno fruito o che fruiranno delle convenzioni universitarie, rispetto agli iscritti ai precedenti corsi di laurea che non fruiscono di crediti formativi. In particolare non risulta chiaro come saranno valutati i crediti formativi ai fini delle previsioni dell art. 13 concernenti la condizione che abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti. L UNSA INTERNO 5
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