Circolare Studio Prot. N 18/18 del 07/12/2018

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1 Circolare Studio Prot. N 18/18 del 07/12/2018 MD/dr Monza, 07/12/2018 A Tutti i C l i e n t i Loro Sedi Oggetto : Riferimenti: LEGGE DI BILANCIO NUOVE DISPOSIZIONI FISCALI D.L. 23/10/18, n.119 in corso di conversione in legge (Pace Fiscale) DDl Legge di BILANCIO 2019 in corso di approvazione Il decreto fiscale 119/2018 collegato alla Legge di Bilancio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nella serie generale n.247 del 23/10/2018 ed ha introdotto numerose novità che riguardano la pacificazione fiscale, la semplificazione degli adempimenti fiscali (con particolare riguardo alla fatturazione elettronica), l innovazione del processo tributario e la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Nella Legge di Bilancio 2019 sono in corso di approvazione diverse importanti disposizioni che potranno interessare una vasta platea di contribuenti sin dall inizio del prossimo anno, oramai imminente. Ritenendo di fare cosa utile, lo studio ha ritenuto di trasmettere alla Clientela un quadro di sintesi delle principali disposizioni introdotte, tenendo conto anche degli emendamenti approvati nel corso dell iter di conversione in legge del DL n.119, nonché dell approvazione definitiva alle Camere della Legge di Bilancio Entrambe da effettuarsi entro il mese corrente. Alla definitiva approvazione delle suddette disposizioni, Lo Studio provvederà a darvi ulteriori informative ed approfondimenti su specifiche disposizioni evidenziando le eventuali variazioni che potrebbero intervenire rispetto a quanto riportato nella presente Circolare. AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE (pvc) ART.1 Possibilità di definire il contenuto integrale dei PVC consegnati entro il 24/10/2018 (e per i quali non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio), presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all estero e Iva. Le dichiarazioni devono essere presentate entro il 31/05/2019.Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi, entro il 31/5/2019. Le somme possono essere versate ratealmente, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO ART.2 Prevista la definizione di avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione (notificati o sottoscritti entro il 24/10/2018) mediante il pagamento entro trenta giorni dalla suddetta data (in un unica soluzione o con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo) delle sole imposte dovute,senza, quindi, sanzioni, interessi ed eventuali accessori. E esclusa la compensazione nel modello f24. Dr. Maurizio De Alexandris Dr. Giacomo Cattaneo Rag. Rossella Bernardinello

2 AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL AGENTE DELLA RISCOSSIONE ART.3 Si tratta di una nuova edizione della rottamazione delle cartelle di pagamento (rottamazione-ter) per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre Tali debiti possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, versando le relative somme in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o nel numero massimo di 18 rate dilazionate nel limite massimo di 5 anni a decorrere dal In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1 agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo. Il debitore manifesta all agente della riscossione, tramite apposita dichiarazione da inviare entro il 30 aprile 2019, la volontà di procedere alla definizione dei carichi pendenti. A seguito della presentazione della dichiarazione, in relazione ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; Sono sospesi,fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; Non possono essere avviate nuove procedure esecutive; Entro il 30 giugno 2019, l agente della riscossione comunica, ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, l ammontare complessivo delle somme dovute. PRECEDENTI ROTTAMAZIONI DELLE CARTELLE ART.3 L integrale pagamento, entro il termine differito al 07/12/2018,delle residue somme dovute ai sensi della precedente definizione agevolata dei carichi di cui all art.1, cc.6 e 8, lett. b), n.2 D.L.148/2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in 18 rate consecutive di pari importo, con il limite massimo di dilazione di 5 anni a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 01/08/2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo. STRALCIO DELLE CARTELLE FINO A 1.000,00 ART.4 I debiti di importo residuo, alla data del 24/10/2018, fino a euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 sono automaticamente annullati. L annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda di chi ha proposto l atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE ART.6 Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma2 dell art.12 DL 31 dicembre 1992, n.546. In deroga a quanto sopra menzionato, in caso di soccombenza di AE le controversie possono essere definite con il pagamento: del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell Agenzia Entrate nella pronuncia di primo grado; del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell Agenzia Entrate nella pronuncia di secondo grado; del 5% del valore della controversia in caso di soccombenza dell Agenzia Entrate nella pronuncia sia di primo che di secondo grado. Entro il 31 maggio 2019 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione ed effettuato un distinto versamento. E ammesso il pagamento rateale con un massimo di venti rate trimestrali. E esclusa la compensazione prevista dall art.17 del DL 9 luglio 1997, n.241 Dr. Maurizio De Alexandris Dr. Giacomo Cattaneo Rag. Rossella Bernardinello

3 Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi (e relative addizionali), delle imposte sostitutive, delle ritenute, dei contributi previdenziali, dell Irap e dell Iva; l integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100 mila euro di imponibile annuo e comunque di non oltre il 30% di quanto già dichiarato; a tal fine, è previsto l invio di una dichiarazione integrativa speciale e il versamento di un imposta sostitutiva. Nel caso di dichiarazione di un importo imponibile minore di 100 mila euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite, l integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30 mila euro. Sul maggior imponibile si applica, senza sanzioni, interessi ed altri oneri accessori: I contribuenti : un imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un aliquota pari al 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell imposta regionale sulle attività produttive; un imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un aliquota del 20% l aliquota media per l imposta sul valore aggiunto, nei casi in cui non è possibile determinare l aliquota media, si applica l aliquota ordinaria del 22%. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE ART.9 devono inviare una dichiarazione integrativa speciale all Agenzia delle Entrate per uno o più periodi d imposta per i quali, alla data del 24/10/2018, non sono scaduti i termini per l accertamento. Devono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto, entro il 31 luglio 2019 senza avvalersi della compensazione prevista dall art.17 del DL 9 luglio 1997, n.241; il versamento può essere ripartito in dieci rate semestrali di pari importo, in tal caso la prima rata scade il 30 settembre Nella dichiarazione integrativa speciale non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli art. 8 e 84 del TUIR. La dichiarazione integrativa speciale non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d imposta diverse da quelle dichiarate in origine. La procedura del presente articolo non è applicabile : Se il contribuente non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016; Se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all ambito di applicazione della procedura di cui al presente articolo. QUESTA DISPOSIZIONE DOVREBBE ESSERE CANCELLATA COMPLETAMENTE IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 119/18) SANZIONI FASE DI AVVIO FATTURAZIONE ELETTRONICA ART.10 Per il 1 semestre del periodo d imposta 2019 le sanzioni previste dal D.L. 127/2015 : Non si applicano se la fattura è emessa con le modalità previste entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell Iva; Si applicano con riduzione al 80%, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell Iva del periodo successivo. Dr. Maurizio De Alexandris Dr. Giacomo Cattaneo Rag. Rossella Bernardinello

4 EMISSIONE DELLE FATTURE ART.11 La fattura deve contenere la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura. La fattura immediata è emessa entro 10 giorni dall effettuazione dell operazione. Tali modifiche si applicano a decorrere dal 01/07/2019. ANNOTAZIONE DELLE FATTURE EMESSE ART.12 REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Si prevede inoltre che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni ( triangolazioni nazionali) sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese. Novità anche per la registrazione degli acquisti ; il decreto, infatti, elimina l obbligo della numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni ed ai servizi acquistati o importati nell esercizio dell impresa,arte o professione ART.13 DETRAZIONE IVA ART.14 Si prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell anno precedente. GIUSTIZIA TRIBUTARIA DIGITALE Si prevede l obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici, di notificare e depositare gli atti processuali, i documenti ed i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche a partire dal 1 luglio ART.16 OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI ART.17 RINVIO LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI ART.18 Per coloro che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, entrerà in vigore dal 1 gennaio 2020 e sostituirà gli obblighi di registrazione dei corrispettivi (previste dall art.24 c.1, Dpr 633/72) ; l obbligo però scatta dal 1 luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro. Inoltre si prevede che per il 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31/12/2018. A decorrere dal 01/01/2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall esercizio di attività d impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi possono partecipare all estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all esercente e che quest ultimo trasmetta all Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione. Per quanto concerne il Ddl della Legge di bilancio 2019, in corso di discussione, si sintetizzano in anteprima le principali novità contenute nella manovra finanziaria precisando ancora una volta che potrebbero esserci delle variazioni anche sostanziali in fase di Approvazione in legge da parte delle CAMERE : Dr. Maurizio De Alexandris Dr. Giacomo Cattaneo Rag. Rossella Bernardinello

5 ESTENSIONE DELLA CEDOLARE SECCA ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE Prevista l estensione della cedolare secca alle locazioni di immobili ad uso commerciale. Il campo di applicazione della nuova norma risulta però molto circoscritto ; infatti la cedolare secca sarà limitata a contratti: relativi a negozi in categoria catastale C/1; di superficie fino a 600 metri quadrati; che includono le pertinenze affittate insieme al negozio; stipulati nel 2019; tra soggetti che il 15/10/2018 non avevano già in essere un contratto per lo stesso immobile, poi interrotto in anticipo. DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Vengono prorogate alle spese sostenute fino al 31/12/2019 : la detrazione Irpef di cui all.art.16-bis del TUIR, attualmente nella misura del 50%, prevista per gli interventi volti al recupero edilizio; la detrazione Irpef del 50% di cui all. art.16 c.2 del DL63/2013 (c.d. bonus mobili ); la detrazione IRPEF/IRES del 65% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all art.1 c della L.296/2006 ( l aliquota, tuttavia, è ridotta al 50% per l acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili); la detrazione Irpef del 36% per gli interventi di sistemazione a verde. ABOLIZIONE DELL ACE Abolizione dell ACE, lasciando tuttavia ferma la possibilità di dedurre dal reddito dei periodi d imposta successivi a quello in corso al 31/12/2018 le eccedenze non sfruttate per incapienza del reddito imponibile. SUPER- AMMORTAMENTO E IPER- AMMORTAMENTO La bozza del Ddl. di bilancio 2019 non prevede la proroga dei super-ammortamenti, ma soltanto degli iper-ammortamenti. Per beneficiare dei super-ammortamenti ex art.1 c.29 della L.205/2017 occorre quindi effettuare gli investimenti entro il 31/12/2018, ovvero entro il 30/06/2019 a condizione che entro il il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Con riferimento alla proroga degli iper-ammortamenti, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applicherebbe, però, con diverse misure: 150% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI Prevista anche per il 2019 la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. Si tratta di una disposizione, introdotta per la prima volta dalla legge n.448/2001 (articoli 5 e 7) e poi riproposta di anno in anno, che consente di rideterminare il costo di acquisto di: Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola; Partecipazioni in società non quotate; posseduti ad una determinata data. In base alla bozza della Legge Finanziaria 2019 è prevista una nuova rivalutazione che prevede: Al 1 gennaio 2019 la data in cui deve essere verificato il possesso dei beni per la rideterminazione del loro costo o valore d acquisto Al 30 giugno 2019 la data entro cui deve essere redatta la perizia e deve essere effettuato il versamento dell imposta sostitutiva, in modo da perfezionare la rivalutazione. L aliquota dell imposta sostitutiva resta pari al 8% sia per i terreni, sia per le partecipazioni e indipendentemente fa fatto che si tratta di partecipazioni qualificate o non. Dr. Maurizio De Alexandris Dr. Giacomo Cattaneo Rag. Rossella Bernardinello

6 NUOVO REGIME FORFETTARIO LAVORATORI AUTONOMI / IMPRESE INDIVIDUALI Prevista una modifica radicale del regime forfettario( L.190/2014), riservato alle persone fisiche che esercitano attività d impresa / arte o professione. Per l accesso al regime è prevista un unica soglia di ricavi, ossia potranno accedere al regime agevolato coloro che nell anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro. Vengono inoltre eliminate le altre condizioni per l accesso al regime. L accesso al regime forfettario è precluso a coloro che: contemporaneamente all attività per cui godono del regime agevolato, sono soci di società a responsabilità limitata, ancorché non abbiano esercitato l opzione per la trasparenza fiscale; nel biennio precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, e che esercitano attività d impresa/ arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili. Restano invariati i coefficienti di redditività (previsti dall attuale regime forfettario) da applicare all ammontare dei ricavi e compensi conseguiti, al fine di determinare il reddito imponibile. Scompaiono le singole fasce di reddito in quanto, come indicato in precedenza, il limite dei ricavi per l accesso al regime è unico e pari a 65mila Euro. Dal reddito imponibile così determinato andranno poi dedotti i contributi previdenziali versati e si applicherà l imposta sostitutiva del 15%. ************************************ Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento in merito. Cordiali Saluti. Studio De Alexandris Dr. Maurizio De Alexandris Dr. Giacomo Cattaneo Rag. Rossella Bernardinello

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