COMUNE CASTELNUOVO DI PORTO (Città Metropolitana di Roma Capitale)

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1 COMUNE CASTELNUOVO DI PORTO (Città Metropolitana di Roma Capitale) Regolamento relativo alle cremazioni e all affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 24 del

2 I N D I C E CAPO I - CREMAZIONE Art. 1 Oggetto e finalità Art. 2 Autorizzazione alla cremazione di cadavere Art. 3 Autorizzazione alla cremazione di resti mortali Art. 4 Caratteristiche delle urne cinerarie CAPO II - DESTINAZIONE DELLE CENERI Art. 5 Modalità di conservazione delle ceneri Art. 6 Affidamento delle ceneri CAPO III - AFFIDAMENTO Art. 7 Istanza per la concessione dell autorizzazione all affidamento delle ceneri CAPO IV - DISPERSIONE DELLE CENERI Art. 8 Istanza per la concessione dell autorizzazione alla dispersione delle ceneri Art. 9 Luoghi di dispersione delle ceneri Art. 10 Registri cimiteriali Art. 11 Deposito provvisorio Art. 12 Rinvenimento di urne Art Sanzioni e controlli Art. 14 Disposizioni finali CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

3 CAPO - I CREMAZIONE Art. 1 - Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento disciplina, in particolare, la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, nonché l affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri. 2. Esso è dettato dalle vigenti disposizioni in materia, tra cui si richiamano: - il D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (G.U. n. 239 del 12/10/1990); - le Circolari del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24 e 31/07/1998 n. 10; - il D.P.R. 03/11/2000 n. 396 (Suppl. ord. n. 223/L alla G.U. n. 303 del 30/12/2000); - la Legge 30/03/2001 n. 130 (G.U. n. 91 del 19/04/2001); - il D.P.R. 15/07/2003 n. 254 (G.U. n. 211 dell 11/09/2003); - la L.R. Lazio 28/04/2006 n. 4 art Art. 2 - Autorizzazione alla cremazione di cadavere 1. Non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione, l esercizio della cremazione è effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 78, 80 e 81 del D.P.R. n. 285/ A norma di quanto previsto dall art. 3 della Legge n. 130/2001, la cremazione di cadavere, per le persone decedute in Castelnuovo di Porto, è autorizzata dall Ufficiale di Stato Civile del Comune, sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto (testamento olografo pubblicato). 3. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi, manifestata attraverso il relativo Processo Verbale in bollo, all Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. In quest ultimo caso, l Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto, informa tempestivamente l Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell autorizzazione alla cremazione. 4. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una

4 dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione. 5. Per i minori e le persone interdette, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Anche l Amministratore di Sostegno, se ha avuto assegnato questo ruolo nel decreto di nomina, può provvedervi. Diversamente si può ricorrere alla richiesta di un provvedimento di urgenza a norma dell art. 700 del C.P.C. alla Cancelleria volontaria giurisdizione del Tribunale. 6. L autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necroscopia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi dell art. 3 comma 1 lett. a) della Legge n. 130/2001. In caso di morte sospetta, segnalata all Autorità Giudiziaria, il certificato di necroscopia è integralmente sostituito dal nulla osta dell Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. 7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto. Articolo 3 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali 1. Previa autorizzazione dell Ufficiale di Stato Civile del Comune di sepoltura, le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni o estumulazioni allo scadere del periodo di concessione o su richiesta dei discendenti aventi titolo dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo. 2. Nel caso in cui sia scaduta la concessione e i familiari entro il secondo grado, avvisati a mezzo lettera raccomandata a/r, non abbiano provveduto a diversa destinazione, ovvero non siano stati reperiti a seguito di ricerche anagrafiche, le ossa ed i resti mortali inconsunti possono essere avviati a cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di specifico avviso all albo pretorio del comune e affissione del medesimo avviso sulla lapide del defunto. 3. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998 e del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003.

5 4. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione o estumulazione ordinaria possono essere avviati a cremazione. 5. Sull esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto. 6. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l esclusione del sospetto di morte dovuta a reato. 7. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporne per la cremazione. 8. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria. Articolo 4 - Caratteristiche delle urne cinerarie 1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all esterno l indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte. 2. Le urne cinerarie devono essere di materiale resistente e tale da poter essere chiuse con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e durevole presa. 3. L urna contenente le ceneri, se non destinata all inumazione o alla dispersione, deve essere di materiale solido non degradabile (metallo, marmo, legno, etc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature. 4. Le urne cinerarie destinate all inumazione devono essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione. 5. Le urne cinerarie possono essere di qualsiasi forma ma devono risultare inscrivibili in parallelepipedo avente dimensione massima pari a cm. 30x30 di base ed un altezza massima pari a cm. 45. CAPO II - DESTINAZIONE CENERI Art. 5 - Modalità di conservazione delle ceneri 1. L urna sigillata contenente le ceneri può essere:

6 a) Tumulata. La tumulazione può essere effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro. La durata della tumulazione è prevista in 25 anni. La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il periodo concessorio residuo. b) Inumata. L inumazione può essere effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. La durata dell inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile fino alla durata massima di 99 anni. Le fosse per l inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di mt. 0,40 sia di lunghezza, sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a mt. 0,25. E d obbligo uno strato minimo di terreno di mt. 0,30 tra l urna ed il piano di campagna del campo. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa. Il servizio di inumazione delle ceneri è effettuato dal Comune, mentre la fornitura e la posa in opera della targa sopra indicata è a totale carico dei richiedenti. c) Conservata. La conservazione può avvenire in appositi spazi cimiteriali secondo quanto disposto dall articolo 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990 (apposito edificio che accoglie le urne). d) Affidata. E previsto l affidamento al soggetto affidatario. e) Dispersa.Le ceneri possono anche essere disperse. CAPO III - AFFIDAMENTO Art. 6 - Affidamento delle ceneri 1. Affidatario dell urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto e manifestato ai sensi dell art. 3, comma 1, lettera b), n. 1) e 2) della Legge n. 130/ In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l urna cineraria è temporaneamente tumulata in cimitero con oneri a carico dei familiari. E vietato l affidamento congiunto dell urna a più familiari anche dello stesso grado, nonché l affidamento temporaneo e l affidamento di quota parte delle ceneri. 3. L autorizzazione è rilasciata dal Comune di Castelnuovo di Porto solo nel caso in cui le ceneri siano affidate e conservate nel territorio comunale.

7 4. Resta valida la possibilità di rinuncia all affidamento dell urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all affidamento deve risultare da dichiarazione resa all Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. 5. In caso di rinuncia all affidamento, ovvero disaccordo fra parenti dello stesso grado non superabile a norma dell art. 3, comma 1, lett. b) n. 3 della Legge n. 130/2001, sempre che non sia stata disposta la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all art. 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 (Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria). Nei casi citati può essere sempre autorizzata la tumulazione o l inumazione dell urna negli appositi spazi e manufatti posti all interno del cimitero. 6. In caso di morte dell affidatario, l erede che si prende in carico l urna precedentemente affidata, deve dare tempestiva comunicazione all Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del primo affidatario, corredando la comunicazione con le dichiarazioni di assenso all affidamento della maggioranza degli eredi. Diversamente l erede può conferire l urna al cinerario comune o provvedere alla sua tumulazione in cimitero. Art. 7 - Istanza per la concessione dell autorizzazione all affidamento delle ceneri 1. Ai fini dell autorizzazione all affidamento il soggetto affidatario dovrà presentare apposita domanda in bollo, dichiarando: a) i dati anagrafici e la residenza dell affidatario richiedente; b) il luogo di effettiva conservazione; c) l obbligo di informare l Amministrazione Comunale della variazione della residenza; d) la conoscenza della propria diretta responsabilità per la corretta conservazione dell urna e della possibilità dell Amministrazione Comunale di effettuare controlli. 2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previo rilascio di un autorizzazione dalla quale deve risultare la destinazione finale dell'urna. Tale autorizzazione è consegnata al soggetto affidatario ed è conservata in copia presso l Ufficio di Stato Civile che autorizza l affidamento e costituisce documento che accompagnerà le ceneri. 3. La conservazione ha luogo nell abitazione dell affidatario, coincidente con la sua residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l abitazione nella quale le ceneri sono conservate. Sussiste l obbligo per l affidatario di

8 comunicare tempestivamente l eventuale trasferimento dell urna in altro Comune sia nei confronti del Comune di provenienza che nei confronti di quello di nuova destinazione. 4. L affidatario ne assicura la diligente custodia garantendo che l urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, apertura e/o rotture incidentali. 5. L urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona senza preventiva autorizzazione comunale. 6. Sono vietate le manomissioni dell urna o dei suoi sigilli. 7. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie prescritte. CAPO IV - DISPERSIONE DELLE CENERI Art. 8 - Istanza per la concessione dell autorizzazione alla dispersione delle ceneri 1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio comunale: a) è avvenuto il decesso; b) la salma è stata inumata/tumulata; c) ove sono collocate le ceneri al momento della richiesta. 2. La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto espressa a norma dell art. 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 130/2001, ed eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto. 3. In mancanza di indicazioni in merito, sarà eseguita da: a) l esecutore testamentario; b) dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi; c) dal rappresentante legale dell associazione di cui all art. 3, comma 1, lettera b), n. 2) della L.130/ L istanza, da parte del soggetto titolato, redatta su carta resa legale, deve comprendere: a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente; b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata

9 al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente; c) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. Art.9 - Luoghi di dispersione delle ceneri 1. La dispersione delle ceneri è consentita, ai sensi della L.R. Lazio n. 4/2006, unicamente nelle seguenti località: a) in aree a ciò appositamente destinate all interno del cimitero. La dispersione deve avvenire alla presenza del custode del cimitero, che vigila sul corretto svolgimento dell operazione; b) in aree private all aperto con il consenso dei proprietari e non può costituire, comunque, oggetto di attività aventi fini di lucro; c) in natura: - in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi; - in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa; - nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, e comunque nei tratti liberi da natanti e manufatti. 2. La dispersione delle ceneri in ogni caso è vietata nei centri abitati come definiti dall art. 3, comma 1, numero 8), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada); 3. L autorizzazione alla dispersione delle ceneri in natura rilasciata dall Ufficiale dello Stato Civile vale su tutto il territorio nazionale (non all estero). Sarà cura della persona che effettua la dispersione la verifica circa eventuali limitazioni introdotte da normative regionali o comunali. 4. Nel comune di Castelnuovo di Porto, fuori dei centri abitati, è vietato nei siti che saranno individuati da apposita deliberazione della Giunta Municipale. CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI Art.10 - Registri cimiteriali 1. Le autorizzazioni all affidamento ed alla dispersione sono registrate a cura dell Ufficio di Stato Civile, in apposito registro.

10 Art Deposito provvisorio 1. E consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell urna cineraria presso il Cimitero Comunale. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d ufficio al Cinerario Comune. Articolo 12 rinvenimento di urne 1. In caso di rinvenimento di urna cineraria senza che possa essere individuato uno specifico affidatario, il servizio cimiteriale provvede a collocarla nell apposito spazio a ciò riservato del cimitero comunale. Articolo 13 - Sanzioni e controlli 1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ferme restando le sanzioni penali di legge, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/ La violazione anche di una sola prescrizione contenuta in leggi, regolamenti, nonché nel provvedimento di affidamento, salvo che la fattispecie configuri reato di cui all articolo 411 del codice penale, può dar luogo alla decadenza dallo stesso affidamento con conseguente ritiro dell urna e applicazione di sanzione ai sensi della vigente normativa. 3. L Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell urna cineraria. Nel caso in cui si opponga al controllo da parte degli incaricati del Comune presso il domicilio dichiarato, l affidatario è obbligato a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alle modalità di conservazione delle ceneri. 4. Qualora si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell art. 411 del Codice Penale, l Amministrazione Comunale, previa diffida formale all affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell urna presso il cimitero comunale. Articolo 14 - disposizioni finali Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.

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