AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ECONOMIA ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 COTTIMO FIDUCIARIO

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1 AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA IN ECONOMIA ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 COTTIMO FIDUCIARIO NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 125 del D.Lgs. 163/2006; Principi in tema di procedure di affidamento del contratto di cui al D.Lgs. 163/2006; Artt. 329 e seguenti del DPR 207/2010; Regolamenti interni. DEFINIZIONE L'affidamento di beni e servizi sotto soglia comunitaria in economia, costituisce una specifica fattispecie disciplinata dall'art. 125 del Codice degli appalti. Le acquisizioni in economia rappresentano sistemi di affidamento di lavori, forniture e servizi di importo non elevato, attraverso procedure più celeri e semplificate. Il ricorso a questo tipo di procedura deve essere opportunamente motivato. La mancata motivazione, pertanto, costituisce una ingiustificata sottrazione alle ordinarie procedure concorsuali (Deliberazione Avcp n. 4/2009). Il ricorso al cottimo fiduciario deve essere preceduto dalla determina o decreto a contrattare di cui all art. 11 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni, e prima della determinazione a contrarre dall acquisizione dei codici identificativi di gara (CIG) e, ove previsto, del codice unico di progetto (CUP) (art. 3, legge 136/2010). L'Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 recita: "1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate: a) mediante amministrazione diretta; b) mediante procedura di cottimo fiduciario. 2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. 4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi..." Sulla base del cottimo fiduciario viene stipulato un contratto tra la stazione appaltante ed un operatore economico qualificato. AMBITO DI APPLICAZIONE L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante (regolamento interno), con riguardo alle proprie

2 specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nei seguenti casi: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) necessita' di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che eccede i limiti d'importo sopra indicati, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita' morale, capacita' tecnico professionale ed economico finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia (cfr.331 DPR 207/2010), fermo restando che l attività amministrativa deve comunque essere improntata al rispetto dei principi della massima trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione (fonte ANAC). Si ricorda che L art. 7, comma 2, del decreto legge 52/2012, convertito in legge 94/2012 impone il ricorso al mercato elettronico, con l uso obbligatorio dei parametri Consip s.p.a. (o della centrale di committenza regionale). In mancanza del servizio o del bene sul mercato elettronico l amministrazione può acquisirlo direttamente, tramite la convenzione della centrale di committenza, se attiva, o comunque impiegando il corrispondente parametro prezzo qualità come base d asta. Se non vi è convenzione attiva, l acquisizione segue l art. 125, comma 11, D.lgs. 163/2006, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistenti, individuati tramite indagini di mercato o tramite elenchi predisposti dalla stazione appaltante. AFFIDAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A E INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO

3 Per i servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9 dell art. 125 del codice, per gli Enti territoriali e Società pubbliche, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di: Indagini di mercato. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatici (cfr. Art. 332, co.1, DPR 207/2010). Elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, dotati di determinati requisiti (gli avvisi devono essere pubblicati sul profilo del committente cfr. Art 332, co. 2, DPR 207/2010), all'interno dei quali la stazione appaltante puo' individuare gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parita' di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita' professionale. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale. Le stazioni appaltanti, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuovono, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonche' l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti. (cfr. Art.332, comm. da 2 a 4, DPR 207/2010). Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario. Si evidenzia che l art. 125 comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 nel prevedere la previa consultazione di almeno cinque operatori economici si riferisce alle imprese che devono essere interpellate e non alle offerte in concreto presentate (TAR Brescia, Sezione II Sentenza 13/05/2011 n. 694). L importo del contratto va stimato al netto dell imposta sul valore aggiunto (IVA). LETTERA D INVITO CRITERI DI AGGIUDICAZIONE CONTRATTO POST INFORMAZIONE LETTERA D INVITO: Per gli affidamenti in economia d importo pari o superiore a euro e fino alle soglie di cui all'articolo 125, comma 9, del codice, per gli Enti territoriali e Società pubbliche, la lettera d'invito riporta: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'iva b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto c) il termine di presentazione delle offerte

4 d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione f) il criterio di aggiudicazione prescelto g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè di accettare condizioni contrattuali e penalità m) l'indicazione dei termini di pagamento n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti e dei requisiti speciali tecnico organizzativi ed economico finanziari. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: I criteri servono per individuare l offerta migliore e, ai sensi dell articolo 81 del codice, e degli artt D.P.R. 207/2010, sono: il criterio del prezzo più basso; il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa CONTRATTO: Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato mediante scrittura privata (atto di cottimo) che, nel caso di forniture e servizi, può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito (art. 334 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). Con la determinazione n. 4 del , l Autorità di vigilanza sui contratti, nell escludere l applicazione degli obblighi di tracciabilità nel caso di amministrazione diretta, ha però precisato che rimangono soggetti alla tracciabilità gli acquisti di beni e servizi effettuati dal RUP per realizzare tale fattispecie in economia, laddove, appunto, tali acquisti siano qualificabili come appalti. Analogamente, il Ministero del Lavoro con nota n. 10 del ha precisato che il Durc va richiesto per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia tramite cottimo fiduciario (anche con affidamento diretto) mentre non sussiste tale obbligo nel caso di ricorso all amministrazione diretta. POST INFORMAZIONE: L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 334 è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente (fonte ANAC). E dovuta la comunicazione dell avvenuto affidamento all Osservatorio dell Autorità. Pubblicazione su internet del contraente, dell importo, della modalità di affidamento e degli altri dati richiamati e previsti dall art. 37 del d.lgs. 33/2013. Le disposizioni in tema di dilazione obbligatoria nella stipulazione dei contratti pubblici, di cui all''articolo 11, comma 10, del D.lgs. n. 163 del 2006, che a sua volta richiama l'art. 79 del codice dei contratti pubblici, riguardante gli obblighi informativi che gravano sulle stazioni appaltanti in ordine all''esito dei procedimenti di aggiudicazione degli appalti, sono

5 applicabili anche alle procedure di affidamento mediante cottimo fiduciario in quanto l'obbligo di comunicare l''aggiudicazione definitiva e la clausola standstill sono riconducibili al principio di trasparenza che, in base all''articolo 125, comma 11, del medesimo decreto deve trovare applicazione anche in dette procedure (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 10 novembre 2010, n. 6570); inoltre il comma 14 assoggetta tutti i procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia al rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal codice e dal regolamento. In caso di affidamento sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione si può stipulare senza attendere i 35 giorni. AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A EURO L articolo 125 del decreto legislativo n. 163/2006 consente L AFFIDAMENTO DIRETTO di servizi o forniture entro un importo inferiore a euro (si veda l ultimo periodo del comma 11 dell articolo 125 modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera m bis) della legge n. 106 del 2011) da parte del RUP. Le procedure di affidamento diretto soggiacciono ai principi del diritto comunitario e comunque i principi d imparzialità e buon andamento. E opportuno precisare che con la deliberazione n. 111/2012 è stato chiarito che l utilizzo sistema AVCPASS è obbligatorio per gli appalti superiori alla soglia di , restando facoltativo per quelli di valore inferiore. Naturalmente, in tali ultime ipotesi l utilizzo o meno del predetto sistema, non impatta sulla obbligatorietà della verifica dei requisiti generali in possesso degli operatori economici con cui le Amministrazioni intrattengono rapporti negoziali. Sul punto, sembra doversi quindi confermare quanto già espresso dall Autorità nel Parere di precontenzioso n. 124 del 19 luglio 2012 in cui è stato affermato che per gli affidamenti in economia (su cui amplius: A.V.C.P., determinazione 14 dicembre 2011 n. 8), i commi 11 e 14 dell art. 125 del Codice si limitano a prescrivere l osservanza dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, rinviando alla disciplina di dettaglio del Regolamento di attuazione. Quest ultimo, da un lato, conferma, all art. 327, la regola secondo cui in tutti gli affidamenti sottosoglia le imprese contraenti devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del Codice (in questo senso, anche prima dell approvazione del D.P.R. n. 207 del 2010: A.V.C.P., determinazione 12 gennaio 2010 n. 1) e, per il resto, detta, all art. 334, disposizioni procedurali più puntuali per i soli affidamenti di importo pari o superiore a euro (soglia che deve ritenersi oggi innalzata a euro, a seguito della modifica dell art. 125, comma 11, del Codice, introdotta dal citato art. 4 del d.l. n. 70 del 2011). Pertanto, alla luce del combinato disposto degli artt. 38 comma 1 e 125, comma 12, del Codice, sussiste un obbligo generalizzato per le Stazioni appaltanti di verificare il possesso dei requisiti generale degli operatori economici con cui l Amministrazione procedente stipula contratti (ANAC AG/ 56/13 del 19/12/2013).

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