Regolamento Avis Regionale Lombardia Approvato dalla 42^ Assemblea Regionale Cremona 20/4/2013

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1 Regolamento Avis Regionale Lombardia Approvato dalla 42^ Assemblea Regionale Cremona 20/4/2013 ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE ART. 2 SOCI ART. 3 DIRITTI DEI SOCI ART. 4 DOVERI DEI SOCI ART. 5 LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL ASSOCIAZIONE ART. 6 BENEMERENZE ASSOCIATIVE ART. 7 MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA ART. 8 COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI ART. 9 ORGANI ART. 10 ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI ART 11 CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE ART 12 COMITATO ESECUTIVO REGIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE ART. 13 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE ART. 14 COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZONAMENTO E COMPETENZE ART. 15 OBBLIGATORIETA GIURISDIZIONE INTERNA ART. 16 NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE ART. 17 CARICHE ART. 18 DIRETTORE SANITARIO ART. 19 NORME ELETTORALI ART. 20 DATA E INDIZIONE DELLE ELEZIONI ART. 21 ELETTORATO ATTIVO ART. 22 ELETTORATO PASSIVO ART. 23 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE ART. 24 COMPETENZE DELLA VERIFICA POTERI ART. 25 NORME APPLICATIVE SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI ART. 26 VERIFICA DEI QUORUM ED ESPRESSIONI DI VOTO PALESE ART. 27 IL COMITATO ELETTORALE ART. 28 VOTAZIONI ART. 29 RICORSI CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI E LE DECISIONI DEL COMITATO ELETTORALE ART. 30 NORMA FINALE 1

2 Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE c.1 L Avis Regionale Lombardia (di seguito solo Avis) che aderisce all AVIS Nazionale in virtù dell assenso espresso dal Comitato Esecutivo è stata costituita il 23 Aprile dell anno 1972, ha sede legale nel comune di Milano e attualmente corrente in Largo Volontari del Sangue 1. ART. 2 SOCI c.1 L'iscrizione all'associazione del socio persona fisica viene effettuata su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'avis Comunale, di Base o Equiparata sotto ordinata, previa domanda scritta presentata dall'aspirante socio, su apposito stampato predisposto dall'avis Nazionale. c.2 Un socio deve essere iscritto ad una sola Avis Comunale, di Base o Equiparata e non può essere iscritto ad altra organizzazione di donatori di sangue. c.3 Un socio, già iscritto ad una Avis Comunale, di Base o Equiparata, può chiedere di essere trasferito ad un altra Avis Comunale, di Base o equiparata. c.4 Il trasferimento decorre dalla data in cui il Consiglio Direttivo dell Avis Comunale, di Base o Equiparata interessata, accoglie l istanza di adesione del socio. c.5 L Avis deve comunicare all'avis Nazionale entro il mese di marzo di ogni anno l'elenco dei soci iscritti al 31 Dicembre dell'anno precedente, completo di tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti...) fornite dalle Avis Provinciali sotto ordinate. Le Avis Comunali, di Base o Equiparate hanno competenza al trattamento dei dati per modifiche e aggiornamenti in corso d'anno. c.6 L Avis può richiedere ad un Avis Comunale, di Base o equiparata del proprio territorio formulandone la motivazione con delibera del Consiglio Direttivo competente di accogliere la richiesta di iscrizione di un socio non donatore che collabora con continuità a favore della stessa Avis. Gli oneri sociali sono a carico dell Avis sovra ordinata che ha richiesto l iscrizione. L'eventuale mancato accoglimento della richiesta deve essere motivato. c.7 Il Presidente Regionale o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di "privacy", del trattamento dei dati sensibili forniti dai soci ai fini associativi. c.8 La procedura di adesione all AVIS Nazionale dei soci persone giuridiche è stabilita con circolare adottata dal Presidente Nazionale. 2

3 Art. 3 DIRITTI DEI SOCI c.1 Il socio ha diritto: a) al riconoscimento e alla tutela del valore etico del proprio dono; b) alla tutela dei propri dati personali; c) al rispetto ed alla tutela del proprio status di socio e donatore ad ogni livello associativo; d) all'elettorato attivo e passivo; e) ad adire gli organi di giurisdizione interna per eventuali violazioni di norme statutarie e regolamentari da parte di altri associati persone fisiche ovvero giuridiche; Art. 4 DOVERI DEI SOCI c.1 I soci non possono avvalersi della loro appartenenza alla Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto. c.2 Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo statuto e dal presente regolamento, è vincolante e deve essere osservata da tutti i soci. c.3 Tutti i soci, oltre all attività di donazione di sangue e di emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività associative, devono svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell'etica associativa, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata, nonché opera di propaganda finalizzata alla crescita associativa. c.4 La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti è stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia e dei protocolli adottati. c.5 I soci sono tenuti a fornire all Associazione tutte le informazioni utili ai soli fini associativi. c.6 Il trattamento dei dati sensibili di cui l Associazione è in possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. c.7 Il socio donatore deve: a) rifiutare qualunque compenso per le donazioni effettuate; b) evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate; c) fare riferimento per l attività donazionale alle indicazioni dell Avis Comunale, di Base o Equiparata di appartenenza; d) fornire al personale medico i propri dati anamnestici veritieri; e) osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all'ammissibilità alla donazione di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini della idoneità alla donazione; f) comunicare alla propria Avis Comunale, di Base o Equiparata tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività associative. 3

4 Art. 5 LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL ASSOCIAZIONE c.1 Il nome, il logo, le strutture, i servizi dell Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto. c.2 L AVIS Nazionale è titolare del nome, del simbolo, del logo, e di ogni altro segno distintivo della Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo. c.3 La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne dell Associazione deve essere uniforme per tutto il territorio nazionale. c.4 Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni pubbliche, l abbinamento non temporaneo del logo e/o dei segni distintivi dell'avis con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre associazioni di volontariato, deve essere preventivamente autorizzato su richiesta espressa tramite l Avis Regionale e corredata del relativo parere dal Comitato Esecutivo Nazionale. c.5 La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo dell'avis è esercitata dal Consiglio Direttivo dell AVIS Nazionale, che, anche su segnalazione di qualunque socio, adotterà i provvedimenti opportuni. Art. 6 BENEMERENZE ASSOCIATIVE c.1 La foggia delle benemerenze è stabilita dal Consiglio Nazionale, sentita la Consulta dei Presidenti Regionali, ed è uguale per tutti i soci. c.2 Esse vengono attribuite in base ai criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale che, vincolanti per tutte le Avis territoriali, tengono conto, oltre che della attività donazionale, anche della fedeltà associativa. ART. 7 MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA c.1 La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell Assemblea dell'avis Regionale, cioè i legali rappresentanti dei soci persone giuridiche e i delegati dei soci persone fisiche, è accertata dalla Commissione Verifica Poteri sulla base della documentazione inviata dalle Avis Provinciali. c.2 Tale documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante, consiste in: 1. i nominativi dei Presidenti e legali rappresentanti dei soci persone giuridiche; 2. i nominativi dei delegati, effettivi e supplenti, dei soci persone fisiche e dei candidati alle cariche associative, risultanti dal verbale del Comitato Elettorale; 3. la documentazione dalla quale risulti l avvenuto regolare pagamento delle quote associative; 4. il nominativo del Capo delegazione; c.3 Il delegato persona fisica impedito è sostituito da un delegato supplente o da un delegato persona fisica, indicato dal capo delegazione sulla base dei criteri definiti dall Assemblea Provinciale. 4

5 c.4 Ogni legale rappresentante non può essere portatore di più di cinque (statuto art.5 c.4) deleghe di altro associato persona giuridica, mentre il delegato persona fisica può essere portatore di una sola delega di altro delegato persona fisica. c.5 I componenti del Consiglio di Avis Lombardia non possono essere delegati di soci persone fisiche. c.6 La Commissione Verifica Poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da componenti eletti dall Assemblea Regionale dell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente. ART. 8 COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI c.1 La costituzione di un Avis territoriale, riferimento del corrispondente territorio politicoamministrativo, avverrà secondo le modalità previste da apposita circolare emanata dal Presidente Nazionale. c. 2 La costituzione di un Avis Comunale o Provinciale dovrà coincidere, rispettivamente, con il territorio politico amministrativo del Comune o della Provincia di riferimento. c.3 Nelle aree metropolitane, al fine di favorire la crescita della Associazione, è opportuno che vengano costituite più Avis di Base. c.4 Le quote associative dovute all'avis Regionale sono stabilite dall Assemblea dei soci con riferimento ai soci persone fisiche e ai soci persone giuridiche al 31 dicembre dell anno precedente. c.5 Il versamento delle quote associative, previste al precedente comma 4, relative ai soci persone fisiche, sarà effettuato per il tramite delle Avis Provinciali in due soluzioni, la prima di norma pari al 60% entro il 30 marzo e la seconda a saldo entro il 30 settembre di ogni anno. c.6 Le quote relative ai soci persone giuridiche, previste al precedente comma 4, saranno versate in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno. ART. 9 ORGANI c.1 Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell Avis Regionale c.2 L espressione di volontà di ogni organo collegiale, di norma, avviene con voto palese. c.3 L elezione degli organi di governo, di controllo e di giurisdizione avviene mediante scrutinio segreto. c.4 Tuttavia l Assemblea e/o gli organi collegiali possono, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, deliberare diversamente. c.5 Ogni avente diritto al voto non potrà esprimere preferenze in numero superiore ai 2/3 dei componenti effettivi da eleggere. 5

6 ART. 10 L'ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI c.1 La sede dell'assemblea degli associati è stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo. c.2. La convocazione dei soci persone giuridiche all Assemblea è fatta a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica o fax. La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche è inviata a mezzo servizio postale o posta elettronica certificata tramite le Avis Provinciali di riferimento. c.3 Ogni delegato di soci persone fisiche o legale rappresentante del socio persona giuridica potrà prendere visione della bozza della relazione associativa e dei bilanci e di ogni altro documento, ai fini di un completo dibattito, sul sito Internet dell Avis Regionale, oppure presso l Avis di riferimento. c.4 La documentazione dovrà essere disponibile 15 giorni prima dell Assemblea. c.5 In apertura di Assemblea vengono nominati tre o più questori di sala per la conta dei voti espressi in modo palese e per quanto altro necessario per il regolare espletamento dei lavori assembleari. ART.11 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE c.1. La composizione del Consiglio Direttivo è determinata secondo le norme previste dal successivo articolo 24. c.2. Il Consiglio Direttivo per la realizzazione del proprio programma, può strutturarsi in aree dipartimentali, che vengono definite con apposita delibera all inizio di ciascun mandato. c.3 i consiglieri eletti alle strutture superiori vengono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ART.12 COMITATO ESECUTIVO: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE c.1 Il Segretario procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti del caso. c.2 Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede Regionale predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali secondo le modalità di cui al 3 comma del successivo articolo 16. c.3 Ogni membro del Comitato Esecutivo o dell Ufficio di Presidenza è responsabile dell attuazione delle deleghe a lui singolarmente attribuite dal Consiglio Direttivo, dei progetti e delle decisioni approvate dallo stesso organo. 6

7 ART. 13 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE c.1 Il Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Esecutivo può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società di certificazione. c.2 Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi. c.3 Il Presidente, eletto tra i membri effettivi, deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo. c.4 Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo, prima della sua presentazione all'assemblea, alla quale espone la propria relazione. c.5 Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Direttivo. c.6 I Revisori hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi, al Consiglio Direttivo e ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti. c.7 Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile. Art. 14 COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE c.1 Il ricorso avanti al Collegio Regionale dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la Sede Regionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso. c.2 Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione alla scadenza del termine, potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso. c.3 Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandone comunicazione con raccomandata A/R alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori. c.4 Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio. c.5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è obbligatorio il preliminare tentativo di conciliazione. c.6 Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti all Organo competente e pone alle parti termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti all Organo competente. 7

8 c.7 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio. c.8 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandata inviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate, al Presidente dell AVIS Nazionale al Presidente dell Avis Regionale e ai Presidenti delle Avis delle parti per quanto di competenza. c.9 L'impugnazione della decisione del Collegio dei Probiviri Regionali in primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti al Collegio Nazionale dei Probiviri e comunicata alla eventuale controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione. c.10 L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell articolo 7 dello Statuto Nazionale. c.11 Il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria nelle more della decisione definitiva i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a), b) e c) del successivo comma 12. c.12 Le sanzioni sono costituite dalla: a) censura scritta; b) sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalle singole cariche associative ricoperte; c) sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi dall attività associativa; d) espulsione dall associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera. c.13 Il Segretario Generale dell AVIS Nazionale, obbligatoriamente informato del provvedimento definitivo, cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti. c.14 Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell'avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all espulsione del socio persona fisica, disporne la sospensione cautelare. c.15 Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole dell Avis Comunale, di Base o Equiparata a cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale. ART.15 OBBLIGATORIETA GIURISDIZIONE INTERNA c.1 La richiesta di adesione all Associazione comporta l accettazione della giurisdizione interna, come disciplinata da Statuto e Regolamento. c.2 L eventuale ricorso alla magistratura ordinaria, fatte salve le decadenze di legge, può solo avvenire successivamente alla definizione del procedimento interno. 8

9 ART.16 NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE c.1 L Avis Regionale deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato. c.2 Tutte le operazioni relative all amministrazione dell Associazione devono essere disposte dal Tesoriere e supportate da idonea documentazione. c.3 I rapporti di conto corrente e di deposito di denaro, bancari o postali e le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, e/o dal Tesoriere e/o da eventuali delegati individuati con apposita delibera del Comitato Esecutivo. c.4 Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Direttivo è tenuto per il tramite del Tesoriere a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa. ART. 17 CARICHE c.1 L accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio Regionale dei Probiviri deve risultare da apposito verbale dell organo di cui sono componenti. c.2 Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di coniugio, di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che possa configurare contrasto con gli interessi e le finalità dell Associazione. c.3 Per accertare se uno dei rapporti e/o condizioni evidenziati dal precedente comma possano effettivamente determinare una causa di incompatibilità relativamente alla carica sociale detenuta, accorre tener conto del possibile pregiudizio che, per l Associazione, potrebbe derivare dagli atti e/o provvedimenti adottati e/o adottandi dalle parti coinvolte. Ogni situazione di conflitto d interesse va quindi tempestivamente rimossa. c.4 Le controversie in ordine al presente articolo vanno rimesse al Collegio regionale dei Probiviri. ART. 18 DIRETTORE SANITARIO Il Direttore Sanitario è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente e viene Individuato prioritariamente tra i medici presenti in Consiglio Direttivo. Partecipa di diritto ai lavori dell Esecutivo. Svolge principalmente attività di: Coordinamento del Comitato Medico Regionale che è costituito dai medici presenti in Consiglio Direttivo, dai Direttori Sanitari delle Avis Provinciali e delle Unità di Raccolta della Regione; Supporto tecnico scientifico negli organismi sanitari regionali (Commissione Tecnico Scientifica) Partecipazione all attività del Comitato Medico dell AVIS Nazionale 9

10 Supporto sanitario all attività del Consiglio Direttivo; Organizzazione, in sintonia con le attività del Consiglio Direttivo, di iniziative di formazione su temi sanitari. ART. 19 NORME ELETTORALI c.1 Le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell Avis Regionale nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate oltre che dalle norme statutarie vigenti dalle disposizioni di cui ai successivi articoli. ART. 20 DATA E INDIZIONE DELLE ELEZIONI c.1 Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell Avis Regionale hanno luogo nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto dell Associazione medesima e dal presente Regolamento. ART. 21 ELETTORATO ATTIVO c.1 Ogni socio persona fisica ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell articolo 4 dello Statuto Comunale o di Base esercita il diritto di elettorato attivo direttamente ovvero per delega, come previsto dalle disposizioni contenute nello Statuto stesso, in presenza dei presupposti ivi richiesti. ART.22 ELETTORATO PASSIVO c.1 Ogni socio persona fisica può proporre la propria candidatura alla elezione a componente di uno degli organi la cui elezione o nomina rientri nelle competenze delle Assemblee dell Avis Regionale e dell AVIS Nazionale o ad essere designato quale delegato Generale degli Associati. c.2 La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un solo organo di ogni livello associativo, ossia per un solo organo dell Avis Regionale, e/o dell AVIS Nazionale. c.3 La candidatura ad essere designato quale delegato può essere proposta per tutte le Assemblee di ogni livello associativo. c.4 La proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo e a componente del Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero a componente dei Collegi Regionale e Nazionale dei Probiviri ovvero del Giurì Nazionale deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire almeno 8 giorni prima della data dell Assemblea elettiva al Presidente dell Avis Comunale. c.5 L avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 4 è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax, ovvero della ricevuta PEC. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte. c.6 Ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate solo in sede di Assemblea Regionale, purché sostenute da parte di almeno il 10% dei soci presenti all Assemblea medesima. 10

11 c.7 Chiunque abbia presentato la propria candidatura, ai sensi del precedente comma 4 e fatti comunque salvi i casi di assenza giustificata deve essere presente all Assemblea elettiva dell Avis Regionale. c.8 All atto della formulazione di una proposta di candidatura, ai sensi del precedente comma 6, si rende necessario attestare contestualmente e per iscritto, in Assemblea, l assenso del candidato proposto alla presentazione della candidatura medesima. ART. 23 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE c.1 La valutazione delle candidature di cui ai commi 1 dell articolo precedente viene effettuata in seno all Assemblea, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulle competenze assembleari, contenute nello Statuto dell Avis Regionale. c.2 Le singole candidature, pervenute o presentate nel modo sopra descritto e raccolte dal Presidente, vengono inserite in lista unica ovvero in più liste, distinte per ciascuno degli organi sociali da eleggere e sulle quali l Assemblea esprimerà il proprio voto. c.3 L Assemblea non può proporre all Assemblea dell Avis sovra ordinata un numero di candidati superiore ai componenti dell organo da eleggere. c.4 Risultano candidati alle cariche sociali sovra ordinate coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti in sede assembleare o secondo l ordine di graduatoria determinato dall assemblea sotto ordinata. c.5 Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica altresì, in quanto compatibile, alla valutazione delle candidature dei delegati. Vengono designati quali delegati alle Assemblee delle Avis sovra ordinate competenti, nel numero stabilito dagli statuti vigenti, i soci persone fisiche che abbiano conseguito la maggioranza dei voti. ART. 24 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI c.1 L Assemblea Regionale provvede nella seduta ordinaria svolta nell anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali alla nomina di una Commissione Verifica Poteri, composta analogamente a quanto previsto, per l Assemblea degli Associati, dal comma 4 dell articolo 7 del presente Regolamento. c.2 L Avis Regionale per le Avis Comunali o Equiparate e di Base del proprio territorio, stabilisce che i compiti della Commissione Verifica Poteri, ivi compresi quelli di cui al successivo comma 4, possono essere espletati dal Segretario del Consiglio Direttivo. c.3 La Commissione Verifica Poteri locale che dura in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente ha il compito di accertare ed attestare gli aventi diritto al voto assembleare fra gli associati persone fisiche e/o giuridiche presenti all Assemblea. c.4 E cura del Presidente dell Avis Regionale convocare, entro il termine di 30 giorni successivi all avvenuta nomina, i componenti della Commissione Verifica Poteri, affinché procedano all elezione del Presidente della medesima. 11

12 c.5 Per consentire i lavori di verifica alla Commissione Verifica Poteri Regionale, il Presidente dell Avis Provinciale deve far pervenire alla Segreteria dell Avis Regionale sovra ordinata almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea Elettiva gli atti di cui al precedente Art. 7, nonché la copia del verbale della Commissione Verifica Poteri del proprio livello, attestante, fra l altro, il numero dei soci in essere al 31 dicembre dell anno precedente ed il numero delle donazioni fatte con riferimento all anno precedente. c.6 La Segreteria dell Avis Regionale provvede tempestivamente a sottoporre la documentazione pervenutale, unitamente all elenco dei soci di cui al comma 5 dell articolo 2 del presente Regolamento, al Presidente della Commissione Verifica Poteri. c.7 È compito della Commissione Verifica Poteri segnalare alla Segreteria Regionale le eventuali posizioni anomale rilevate, al fine di consentire l acquisizione in tempo utile e, ad ogni modo, prima dell avvio dei lavori assembleari, degli elementi documentali e comunque conoscitivi ritenuti necessari e/o opportuni. c.8 La Commissione Verifica Poteri dovrà consegnare l esito delle verifiche condotte e delle proprie attestazioni alla Segreteria dell Avis, entro e non oltre le ore del giorno antecedente la prima convocazione dell assemblea. c.9 In caso di accertata posizione irregolare dei soci persone fisiche e/o dei delegati e/o dei rappresentanti delle Associate Persone Giuridiche gli stessi non saranno ammessi alle operazioni di voto. c.10 Eventuali contrasti, in ordine alla regolare posizione di uno o più soci persone fisiche e/o di associati persone giuridiche e/o di delegati tra le Avis interessate e la Commissione Verifica Poteri, debbono essere da quest ultima segnalati alla Presidenza dell Assemblea in apertura di seduta, al fine di consentire in merito l immediata deliberazione del consesso, che si svolge secondo le relative norme statutarie. c.11 Sulla base delle determinazioni assembleari di cui al precedente comma la Commissione Verifica Poteri predispone l elenco definitivo degli aventi diritto al voto da consegnare al Presidente dell Assemblea ed al Presidente del Comitato Elettorale per i rispettivi adempimenti di competenza. c.12 La Commissione Verifica Poteri provvede all accreditamento degli aventi diritto al voto negli orari indicati nella convocazione. ART. 25 NORME APPLICATIVE SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI. c.1 La composizione numerica degli organi sociali dell'avis Regionale è determinata ai sensi delle disposizioni statutarie. c.2 L assegnazione dei seggi del Consiglio dell Avis Regionale viene effettuata con il metodo d Honts, dividendo cioè il numero dei soci di ogni Avis Provinciale o Equiparata per 1, 2,3,4,..ecc sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, nel numero stabilito e 12

13 scegliendo, quindi, fra i quozienti così ottenuti per tutte le Avis Provinciali o equiparate, i più alti. Nel rispetto delle norme statutarie citate, i primi Consiglieri vengono assegnati ai primi quozienti di ogni Avis Provinciale, prescindendo dalla relativa consistenza numerica; si prosegue poi nell assegnazione, a partire dal più alto fra i secondi quozienti delle singole Avis. c.3 In ogni elezione, in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età. c.4 Nel caso in cui un candidato eletto non accetti la carica sociale verrà sostituito seguendo l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti dall Assemblea Provinciale di riferimento. ART. 26 VERIFICA DEI QUORUM ED ESPRESSIONI DI VOTO PALESE c.1 In apertura di seduta assembleare la Commissione Verifica Poteri verifica la sussistenza del quorum costitutivo previsto e del quorum deliberativo necessario nel rispetto del comma 7 dell articolo 9 dello Statuto e ne comunica i risultati al Presidente dell Assemblea. c.2 I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine della formazione delle maggioranze. c.3 In sede di voto i soci persone fisiche devono essere chiaramente tenuti distinti dai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche, per agevolare il conteggio dei voti da parte dei questori di sala in occasione delle votazioni palesi. c.4 Ove possibile, in sede assembleare si dovranno predisporre gli strumenti informatici necessari al conteggio di voti elettronici. c.5 Il Presidente della Assemblea deve proporre in modo chiaro l argomento posto in votazione, deve richiedere se vi siano interventi per dichiarazioni di voto (uno a favore ed uno contro la proposta) ed invita, quindi, gli aventi diritto ad esprimere il voto. c.6 Prima di procedere ad una seconda votazione palese il Presidente deve comunicare all Assemblea il risultato della precedente votazione. ART. 27 IL COMITATO ELETTORALE c.1 L'Assemblea elettiva dell Avis Regionale in apertura di seduta provvede alla nomina con voto palese, determinandone di volta in volta il numero dei componenti, del Comitato Elettorale, scegliendo tra i soci presenti che non siano candidati a qualunque carica o incarico. c.2 Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente regolamento. c.3 I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari. c.4 Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti: 13

14 a) accerta l identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto di cui al comma 11 del precedente articolo 24 b) accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti; c) effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al fine dell inserimento dei nominativi dei candidati nelle liste elettorali; d) affigge nel luogo delle elezioni la liste elettorali come sopra formate ed una copia delle presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione; e) verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali predisposte dalla Segreteria competente in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere; f) vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto; g) procede allo spoglio delle schede; h) decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'assemblea da parte dell'interessato. c.5 Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell elezione e compila il relativo verbale che, sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale dell Avis di nonché inviato, per conoscenza, all Avis sovra ordinata. c.6 Il Presidente del Comitato Elettorale, convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere l'accettazione alla carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo. L'adunanza deve svolgersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del voto e comunque nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 28. ART. 28 VOTAZIONI c.1. I tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di voto nell Assemblea elettiva di riferimento, a tutti i livelli associativi, devono essere resi noti ai soci persone fisiche, ovvero ai delegati di soci persone fisiche ed ai rappresentanti legali dei soci persone giuridiche all atto della convocazione dell Assemblea medesima, inviata nel rispetto delle forme di comunicazione di cui al 2 comma del precedente articolo 10 nei tempi statutari previsti. c.2. Alle votazioni dell Assemblea Regionale potranno partecipare tutti i soci regolarmente iscritti e accreditati dalla Verifica Poteri, i quali saranno ammessi personalmente a votare durante gli orari stabiliti e comunicati ai sensi del precedente comma 1. c.3 L'elezione dei componenti degli organi sociali di governo e di controllo avviene con le seguenti procedure: a) le schede elettorali devono essere predisposte in modo che non possa essere individuato il votante, salvo consentire che le schede elettorali rappresentino il voto espresso, tenendo conto della rappresentatività assembleare ovvero di delegato, socio persona fisica o socio persona giuridica, del votante medesimo; b) l'elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei candidati né esprimere un numero di preferenze superiore ai 2/3 dei componenti degli organi sociali da eleggere, pena la nullità della scheda; 14

15 c) all elettore vengono consegnate tante schede distinte, una per ciascuno degli organi che vanno ad essere rinnovati, firmate dal Presidente o da uno dei componenti del Comitato Elettorale, a ciò delegato; d) le schede votate vengono consegnate dall elettore al Presidente del Comitato Elettorale che, in sua presenza, le introduce nell apposita urna e, a conferma dell avvenuta espressione del voto, appone la propria firma accanto al nome dell elettore. c.4. Nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da eleggere, l elezione viene effettuata con votazione palese, salvo che almeno un terzo dei soci presenti in Assemblea non richieda la votazione a scrutinio segreto. ART. 29 RICORSI CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI E LE DECISIONI DEL COMITATO ELETTORALE c.1. Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso, entro 7 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, al Comitato Elettorale che decide in via definitiva entro i successivi 5 giorni. c.2. La presentazione del ricorso di cui al comma precedente interrompe la decorrenza del termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell articolo 26 o 25. Il termine ricomincia a decorrere dalla scadenza dei 5 giorni sopra previsti. c.3. Avverso le decisioni definitive del Comitato Elettorale sono ammessi i ricorsi agli organi di giurisdizione interna, nei termini e nei modi previsti dal Regolamento Nazionale. Il ricorso non interrompe i termini di convocazione degli eletti. c.4. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso tutti i soci. ART. 30 NORMA FINALE c1. Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione in occasione della prima Assemblea utile e sostituiscono le precedenti norme regolamentari. 15

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