CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CENTRO ELETTRONICO DI DOCUMENTAZIONE

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1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CENTRO ELETTRONICO DI DOCUMENTAZIONE UTENTE : fregine_tn02@tn02 DATA : 26/01/14 11:32:41-1 -

2 Sez. 1, Sentenza n del 1999 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RENATO SGROI - Presidente - Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere - Dott. VINCENZO FERRO - Consigliere - Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere - Dott. ANIELLO NAPPI - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: FALLIMENTO OMEGA Snc di MELONE ADRIANI & PAOLINI ANGELO, nonché dei soci PAOLINI ANGELO e MELONE ADRIANA, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso l'avvocato NICOLA STAFFA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato COSIMO RIZZO, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrenti - contro BANCA COMMERCIALE ITALIANA SpA; - intimata - e sul 2^ ricorso n /98 proposto da: BANCA COMMERCIALE ITALIANA SpA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso l'avvocato ENRICO CICCOTTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO SALA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro FALLIMENTO OMEGA Snc di PAOLINI ANGELO & MELONE ADRIANA, PAOLINI ANGELO, MELONE ADRIANA; - intimati - avverso la sentenza n. 355/97 della Corte d'appello di MILANO, depositata il 07/02/97; - 2 -

3 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/99 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI; udito per il ricorrente, l'avvocato Staffa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale; udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'avvocato Ciccotti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale. Svolgimento del processo 1. Con sentenza resa il 10 giugno 1992 il Tribunale di Monza accolse la domanda che il curatore del fallimento della Omega s.n.c., dichiarato il 21 dicembre 1987, aveva proposto nei confronti della Banca commerciale italiana (Comit) per la dichiarazione d'inefficacia degli atti del 3 aprile 1986 e del 4 luglio 1986 con i quali erano stati costituiti in pegno titoli del debito pubblico, rispettivamente per L e per L , a garanzia di debiti preesistenti e non scaduti della società poi fallita. La sentenza fu appellata dalla Comit, che propose tre motivi d'appello, deducendo con il primo motivo che un patto di rotatività del pegno rendeva unitario e, quindi, non revocabile il rapporto di garanzia costituito sin dal 1983; con il secondo motivo che la curatela attrice aveva omesso di provare la preesistenza e la non intervenuta scadenza del credito garantito; con il terzo motivo che solo per un malinteso il tribunale aveva respinto l'eccezione di compensazione da lei proposta già in primo grado. Con sentenza resa il 4 dicembre 1996, la Corte d'appello di Milano, in accoglimento del primo motivo d'impugnazione, ritenuto assorbente, respinse la domanda della curatela fallimentare. Argomentarono i giudici d'appello che, pur dovendo certamente considerarsi nuovi i contratti reali costitutivi dei pegni controversi, dovesse cionondimeno escludersene la revocabilità, in quanto le parti, in adempimento di un precedente impegno contrattuale, si erano limitate a sostituire, con altri dello stesso tipo e valore, titoli che erano stati già costituiti in pegno con atto del 23 agosto 1983 ed erano poi scaduti nel 1986; sicché era rimasta immutata nel 1986 la situazione patrimoniale delle parti, non essendovi stati estorsi ulteriori da parte del debitore ne' miglioramenti nella posizione di garanzia della banca. Ricorre per cassazione la curatela del fallimento, che propone tre - 3 -

4 motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso la Banca commerciale italiana, proponendo altresì ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno presentato memorie. Motivi della decisione 2. Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, quello principale e quello incidentale, in quanto hanno a oggetto la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.) Con il primo motivo del ricorso principale la curatela fallimentare deduce violazione e/o falsa applicazione degli art. 1997, 2786 e 2787 c.c., lamentando che la corte d'appello abbia contraddittoriamente escluso la revocabilità dei pegni, sebbene abbia riconosciuto che, in ragione della natura reale della garanzia, essi dovessero essere considerati costituiti ex novo nell'aprile e nel luglio del Afferma che la tecria della rotatività del pegno, sostenuta dalla Comit e accolta dalla corte milanese, è incompatibile con l'art c.c. ("il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate, non hanno effetto se non si attuano sul titolo"), con l'art c.c. ("il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa") e con l'art comma 2 c.c. ("la prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti"). Infatti queste norme escludono che possa ipotizzarsi un qualsiasi collegamento giuridicamente rilevante tra i pegni costituiti nel 1983 e quelli costituiti nel 1986, perché l'estinzione dei titoli oggetto del primo atto costitutivo comportò l'estinzione anche del relativo diritto di pegno, che non si estese ai nuovi titoli acquistati nel 1986, ma fu sostituito da un nuovo diritto di garanzia. Potrebbe tutt'al più ipotizzarsi un'efficacia obbligatoria del cosiddetto patto di rotatività del pegno, che non eliminerebbe, però, l'esigenza di fare riferimento all'autonoma efficacia reale di ciascun atto costitutivo della garanzia sostitutiva di quella estinta Con il secondo motivo la ricorrente principale deduce violazione e/o falsa applicazione degli art. 1997, 2786 e 2787 c.c. e dell'art. 67 legge fall., lamentando che la corte d'appello abbia erroneamente ritenuto che gli atti del 1986, pur costitutivi di nuovi pegni, non arrecassero pregiudizio ai creditori concorsuali, senza considerare che, grazie appunto alle garanzie costituite ex novo sui nuovi titoli, la Comit - 4 -

5 potè incamerarne il valore in violazione della par condicio creditorum Con il terzo motivo la ricorrente principale deduce violazione o, comunque, falsa applicazione degli art. 67 legge fall. e 2784 c.c. Rileva che erroneamente la corte milanese abbia prospettato come iniqua conseguenza di un eventuale accoglimento della domanda revocatoria, proposta dalla curatela, la vanificazione del diritto di prelazione legittimamente acquisito dalla Corte. I giudici d'appello, infatti, hanno contraddittoriamente considerato sostitutiva la pur riconosciuta efficacia costitutiva degli atti di rinnovazione del pegno stipulati nel Con l'unico, incondizionato, motivo del ricorso incidentale la Comit deduce violazione degli art. 2786, 2742, 2803 e 2795 c.c. e insufficienza di motivazione su punto decisivo della controversia, lamentando che erroneamente la corte d'appello abbia ritenuto costitutiva di nuovi diritti di garanzia la sostituzione dei titoli oggetto di pegno, pur avendo riconosciuto che tale sostituzione non aveva comportato alcuna modificazione ne' della situazione patrimoniale del debitore ne' della posizione di garanzia del creditore. In realtà, contrariamente a quanto la corte milanese afferma, rimase unitario il rapporto di affidamento e di garanzia intercorso tra la banca e la società poi fallita, perché la surrogazione reale dell'oggetto del pegno prevista dal patto di rotatività non è incompatibile con il nostro diritto positivo, che ammette la sostituzione dell'oggetto della prelazione nei casi previsti dagli art. 2742, 2803 e 2795 c.c. 5. Occorre innanzitutto rilevare l'inammissibilità del ricorso incidentale, con il quale la Comit ha chiesto solo una correzione della motivazione in diritto della sentenza impugnata. Infatti, secondo un'indiscussa giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa all'unico scopo di ottenere il mutamento della motivazione della sentenza impugnata, lasciando immutato il dispositivo (Cass., sez. III, 13 dicembre 1962, n. 3341, m , Cass., sez. II, 16 giugno 1969, n. 2134, m , Cass., sez. II, 14 ottobre 1969, n. 3308, m , Cass., sez. un., 18 settembre 1970, n. 1571, m , Cass., sez. I, 13 giugno 1972, n. 1850, m , Cass., sez. I, 10 aprile 1973, n. 1020, m , Cass., sez. I, 6 ottobre 1976, n. 3289, m , Cass., sez. L, 6 settembre 1982, n. 4836, m , Cass., sez. L, 6 giugno 1990, n. 5396, m ). Cionondimeno va dato atto della correttezza delle argomentazioni esposte - 5 -

6 nel ricorso incidentale, che valgono a giustificare non solo l'auspicata correzione della motivazione in diritto della sentenza impugnata, in applicazione dell'art. 384 comma 2 c.p.c., bensì anche il rigetto del ricorso principale. In una recente sentenza di questa Corte, invero, si è riconosciuto che il cosiddetto patto di rotatività, in virtù del quale si preveda fin dall'origine la sostituzione totale o parziale dei beni oggetto della garanzia, considerati non nella loro individualità ma per il loro valore economico, sia idoneo a salvaguardare la continuità del rapporto e faccia risalire alla consegna dei beni originariamente costituiti in garanzia gli effetti della loro surrogazione, purché la sostituzione risulti da atto scritto avente data certa e la consegna sostitutiva sia effettiva e non superi i limiti di valore dei beni originariamente dati in pegno (Cass., sez. I, 28 maggio 1998, n. 5264, m ). Nel caso in esame tutti i motivi del ricorso principale sono fondati sull'assunto dell'inderogabile natura reale del contratto di pegno, cui conseguirebbe l'impossibilità di considerare unitariamente le garanzie costituite nel 1983 e nel Ma la continuità del rapporto non è incompatibile con la realità del pegno, perché deriva dalla convenzione con la quale le parti previdero la possibilità di sostituirne l'oggetto senza estinzione del precedente rapporto di garanzia. E, come già rilevato nella citata sentenza n del 1998 e ribadito dalla resistente, questa possibilità di surrogazione reale dell'oggetto del pegno non è incompatibile con il diritto positivo, che prevede la riferibilità della garanzia a un valore economico piuttosto che al bene di volta in volta utilizzato per concretizzarlo. Certo, come sostiene la ricorrente, il patto di rotatività non può avere che effetti meramente obbligatori rispetto alla futura sostituzione del bene oggetto del pegno. Ma la consegna del bene sostitutivo, con il conseguente effetto traslativo del diritto reale su di esso, può essere riguardata come elemento di una fattispecie a formazione progressiva, che trae origine dall'accordo stipulato dalle parti con il patto di rotatività. La giurisprudenza e la dottrina prevalenti, invero, costruiscono il pegno di cosa futura appunto come una fattispecie a formazione progressiva, che trae origine dall'accordo delle parti (accordo in base al quale vanno determinate la certezza della data e la sufficiente specificazione del credito garantito) avente meri effetti obbligatori e si perfeziona con la venuta a esistenza della - 6 -

7 cosa e con la consegna di essa al creditore, precisando che "in tale fattispecie la volontà delle parti è già perfetta nel momento in cui nell'accordo sono determinati sia il credito da garantire che il pegno da offrire in garanzia, mentre l'elemento che deve verificarsi in futuro, per il completamento della fattispecie, è meramente materiale, consistendo esso (oltre che nella venuta ad esistenza della cosa) nella consegna di questa al creditore" (Cass., sez. I, 27 agosto 1998, n. 8517, m , Cass., sez. I, 1 agosto 1996, n. 6969, m ). Analogamente deve ritenersi che, quando in particolare, come nel caso in esame, il pegno abbia a oggetto titoli di credito con scadenza più ravvicinata della prevedibile durata del rapporto di garanzia, le parti possano obbligarsi a sostituirne l'oggetto senza necessità di ulteriori stipulazioni e, quindi, nella continuità del rapporto originario. E in tal caso, quando rimangano immutati natura e valore dell'oggetto costituito in pegno, deve ritenersi che, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria, la genesi del diritto reale di garanzia debba farsi risalire al momento della stipulazione originaria. Sicché correttamente, anche se con motivazione non del tutto adeguata, la Corte d'appello di Milano respinse la domanda proposta con l'azione revocatoria esercitata dalla curatela ricorrente, che, oltre tutto, aveva con quell'azione richiesta la dichiarazione d'inefficacia dell'atto costitutivo della garanzia non anche della successiva estinzione del credito garantito. Si deve, pertanto, concludere con il rigetto del ricorso principale. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 12 maggio Depositato in Cancelleria il 27 settembre

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