LE NUOVE SANZIONI RIGUARDANTI I GIOCHI ILLECITI ALLA LUCE DELLE

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1 LE NUOVE SANZIONI RIGUARDANTI I GIOCHI ILLECITI ALLA LUCE DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 Sommario: 1. Premessa 2. Le nuove sanzioni previste per gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento 3. Conclusioni. 1. PREMESSA Gli autori, in altri analoghi e recenti studi sulla materia trattata 1, avevano evidenziato come la combinazione della disciplina che riguarda gli apparecchi da intrattenimento e divertimento, oggetto dell interesse del legislatore già a far data dal , permane come uno dei settori maggiormente complesso, oggettivamente arduo (anche dal punto di vista sociale) e di difficile interpretazione. Ciò è dovuto anche alla circostanza che l applicazione concreta delle nuove regole normative, spesso mantenuta su vecchi precetti, si stratificava nel tempo, con una applicazione pratica altrettanto incerta e contorta. Gli autori, negli studi precedenti, traendo spunto da alcune esperienze operative, avevano posto l attenzione sui modi con cui la normativa veniva spesso e facilmente aggirata, tale che il legislatore fiscale, con la Legge finanziaria , ha inteso modificare il quadro normativo di riferimento 4 proprio in tale prospettiva, istituendo: - ipotesi sanzionatorie, oltre che per gli esercenti ed i gestori, anche per i produttori e/o importatori di apparecchi illeciti; - nuove apparecchiature collegate ad un sistema di elaborazione di una rete telematica, al fianco dei noti apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica (meglio conosciuti come slot machine ). Il legislatore, inoltre, allo scopo di: - incidere con maggiore vigore su gli operatori poco onesti; - snellire il dualistico procedimento (penale ed amministrativo) che si instaurava prima della novellata normativa con evidenti problematiche sul punto, spesso scaturenti da diverse visioni tra difesa, pubblica accusa, giudici e autorità amministrativa (AA.M.S.), ha provveduto a depenalizzare le fattispecie, riconducendole ad illecito amministrativo, diminuendo e, nel contempo, le pene pecuniarie edittali. Tuttavia, nonostante lo sforzo legislativo, il nuovo impianto normativo non rimane, come vedremo, esente da macchinose interpretazioni giuridiche. Gli autori, quindi, tralasciando di commentare le nuove tipologie di apparecchi sulla base della normativa di riferimento, così come modificata dalla L. n. 266 del , si soffermeranno sulla nuova disciplina sanzionatoria, cercando di analizzare eventuali conseguenze pratiche scaturenti dalla nuova normativa. 2. LE NUOVE SANZIONI PREVISTE PER GLI APPARECCHI E CONGEGNI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO Totalmente stravolto appare il nuovo quadro sanzionatorio, voluto dal legislatore, in tema di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento 6. 1 Si fa riferimento a Giochi illeciti, scommesse illegali ed internet point. Alcune considerazioni sui profili penali, in questa Rivista n.12/2005 e Distributori automatici di alimenti o congegni da divertimento ed intrattenimento illeciti? in questa Rivista n.1/ L. 20 maggio 1965, nr. 507, art L. n. 266 del 23 dicembre 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre R.D , nr. 773 e successive modificazioni ed integrazioni. 5 In vigore dal 01 gennaio 2006 (art. 1, comma 612, della Legge 266/2005). 6 Art. 1, comma 543, della L. n. 266 del 2005, che ha sostituito il comma 9 dell art. 110 del T.U.L.P.S.. 1

2 Rimangono penalmente rilevanti le seguenti condotte: - esercizio del gioco d azzardo, reato previsto e sanzionato dall art. 718 c.p., alla cui pena soggiacciono sia chi consente il gioco d azzardo sia chi vi prenda parte 7 (arresto da mesi 3 ad anni 1 ed ammenda non superiore a euro 206); - esercizio del gioco non d azzardo, nell ipotesi in cui l esercente sia privo dell autorizzazione di p.s. ex art. 194 R.D. n. 635 del 1940, reato previsto e sanzionato dall art. 723 c.p., alla cui pena soggiacciono sia chi consente il gioco sia chi vi prende parte (ammenda da euro 5 a euro 103); - mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti, reato previsto dal comma 1 dell art. 110 del T.U.L.P.S. e sanzionata dall art. 17 del T.U.L.P.S. (arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a euro 206). In queste ipotesi, le persone indagate saranno segnalate all Autorità Giudiziaria per i reati loro ascritti 8. Tutte le altre violazioni, previste dal novellato comma 9 dell art. 110 del T.U.L.P.S., rimangono nella sfera degli illeciti amministrativi. In particolare, costituiscono illeciti amministravi: 1 - la produzione e l importazione di apparecchi o congegni, astrattamente riconducibili ai commi 6 e 7, non rispondenti però alle caratteristiche ed alle prescrizioni ivi indicate, comprese le disposizioni legislative ed amministrative attuative dei predetti commi 6 e 7 (sanzione amministrativa pecuniaria da a euro per ciascun apparecchio) 9 ; 2 - la distribuzione, l installazione ovvero l agevolazione dell uso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni, astrattamente riconducibili ai commi 6 e 7, non rispondenti però alle caratteristiche ed alle prescrizioni ivi indicate, comprese le disposizioni legislative ed amministrative attuative dei predetti commi 6 e 7 (sanzione amministrativa pecuniaria da a euro per ciascun apparecchio) 10 ; 3 - la produzione e l importazione di apparecchi o congegni, riconducibili ai commi 6 e 7, rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni ivi indicate, e destinati all uso sul territorio nazionale, in assenza però dei prescritti titoli autorizzativi (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro per ciascun apparecchio 11 ; 4 - la distribuzione, l installazione ovvero l agevolazione dell uso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie, di apparecchi o congegni, riconducibili ai commi 6 e 7, rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni ivi indicate, e destinati all uso sul territorio nazionale, in assenza però dei prescritti titoli autorizzativi (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro per ciascun apparecchio) 12 ; 5 - la corresponsione di premi (in denaro o di altra specie) diversi da quelli ammessi, a fronte delle vincite erogate o totalizzate dagli apparecchi di cui ai commi 6 e 7, installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie 13 (sanzione amministrativa pecuniaria da a euro per ciascun apparecchio); 6 - la mancata apposizione, su ciascun apparecchio o congegno, dei titoli autorizzativi 14 (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro per ciascun apparecchio). Per le violazioni di carattere amministrativo elencate nei precedenti punti da 1 a 6, è competente l ufficio regionale dell Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al cui direttore va inoltrato il rapporto ex art. 17 della L. n. 689 del Peraltro, in caso di accertamento di una delle violazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 5, l A.A.M.S. non potrà rilasciare all autore delle predette 7 Art. 720 c.p. 8 Le eventuali somme di denaro verranno sottoposte a sequestro penale ex art. 354 c.p.p. 9 Art. 110, comma 9, lettera a), del T.U.L.P.S.. 10 Art. 110, comma 9, lettera c), prima parte, del T.U.L.P.S.. 11 Art. 110, comma 9, lettera b), del T.U.L.P.S.. 12 Art. 110, comam 9, lettera d), del T.U.L.P.S. 13 Art. 110, comma 9, lettera c), seconda parte, del T.U.L.P.S.. 14 Art. 110, comma 9, lettera f), del T.U.L.P.S. 15 Art. 110, comma 9-ter, del T.U.L.P.S. introdotto dall art. 1, comma 544, della L. n. 266 del

3 violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo cinque anni 16. Per le violazioni di carattere amministrativo elencate nei precedenti punti da 1 a 4, è disposta la confisca degli apparecchi e dei congegni, secondo il dettato dell art. 20, comma 4, della L. n. 689 del 1981, nonchè la relativa distruzione 17. Gli operatori di polizia, rilevate le violazioni amministrative che dispongono la confisca degli apparecchi illeciti, procederanno, quindi, di propria iniziativa al sequestro ex art. 13 della L. n. 689 del Come già detto in precedenza, l utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6, lettere a) e b) è vietato ai minori di anni 18. In caso di violazione a tale obbligo, il gestore che ne consenta l uso, in violazione al predetto divieto, sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro e con la chiusura dell esercizio per un periodo non superiore a giorni Per quest ultima violazione di carattere amministrativo è competente il Prefetto, al quale va inviato il rapporto ex art. 17 della L. n. 689 del In caso di installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito in assenza di licenza comunale, ovvero in assenza di d.i.a. (od, ancora, nel periodo di mora di cui al silenzio-assenzo), l esercente sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a euro 20. Anche per quest ultima violazione di carattere amministrativo è competente il Prefetto, al quale va trasmesso il rapporto ex art. 17 della L. n. 689 del In ogni caso, gli organi che hanno costatato taluna delle violazioni amministrative in materia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, dovranno formulare apposita segnalazione sia al Comune (organo deputato al rilascio delle licenze) sia al Questore (autorità di p.s.) poiché: - se l autore degli illeciti è titolare di licenza ex art. 86, queste possono essere sospese per un periodo da 1 a 30 giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni, sono revocate dal Sindaco compente, con ordinanza motivata 21 ; - se l autore degli illeciti è titolare di licenza ex art. 88, queste possono essere sospese per un periodo da 1 a 30 giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni, sono revocate dal Questore compente, con ordinanza motivata 22 ; - il questore, oltre a quanto previsto dall art. 100 del T.U.L.P.S., nelle ipotesi di violazioni di rilevante gravità (in relazione al numero degli apparecchi installati) ed alla reiterazione delle violazioni, potrà sospendere la licenza all autore degli illeciti per un periodo non superiore a 15 giorni, informandone l autorità competente al rilascio della licenza 23. In altri termini: - in base all art. 1, comma 547, della L. n. 266 del 2005, per le violazioni all articolo 110, comma 9 del T.U.L.P.S. commesse in data antecedente al 1 gennaio 2006, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse, con buona pace del principio del favor rei ; - per l estinzione delle sanzioni amministrative pecuniarie è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione (o dalla notificazione) delle violazioni, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale 24. Sintetizzando: - le sanzioni amministrative pecuniarie da a euro (per ciascun apparecchio) potranno essere estinte con il pagamento in misura ridotta pari a euro (6.000/3 = 2.000; x 2 = 2.000); 16 Art. 110, comma 9, lettera e) del T.U.L.P.S., modificato dall art. 1, comma 543, della L. n. 266 del Art. 110, comma 9-bis, del T.U.L.P.S. introdotto dall art. 1, comma 544, della L. n. 266 del Art. 110, comma 8-bis, del T.U.L.P.S. introdotto dall art. 1, comma 542, della L. n. 266 del Art. 110, comma 9-ter, del T.U.L.P.S. introdotto dall art. 1, comma 544, della L. n. 266 del Art. 17/bis, comma 1, del T.U.L.P.S. 21 Art. 110, comma 10, del T.U.L.P.S., sostituito dall art. 1, comma 545, della L. n. 266 del Art. 110, comma 10, del T.U.L.P.S., sostituito dall art. 1, comma 545, della L. n. 266 del Art. 110, comma 11, del T.U.L.P.S., sostituito dall art. 1, comma 546, della L. n. 266 del Art. 16, comma 1, della L. n. 689 del

4 - le sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a euro (per ciascun apparecchio) potranno essere estinte con il pagamento in misura ridotta pari a euro (3.000/3 = 1.000; 500 x 2 = 1.000); - le sanzioni amministrative pecuniarie da 516 a euro potranno essere estinte con il pagamento in misura ridotta pari a euro (3.098/3 = 1033; 516 x 2 = 1.032). 3. CONCLUSIONI Il legislatore, con il nuovo quadro sanzionatorio in materia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, si è prefisso, senza dubbio, lo scopo di demarcare taluni fenomeni elusivi che, con la precedente normativa, non venivano sanzionati o, comunque, per i quali l interpretazione risultava ostica e spesso sterile. La norma vuole anche ricondurre tutte le ampie problematiche all AA.M.S., cioè all unico garante della sicurezza e della legalità in materia di apparecchi da intrattenimento e divertimento 25. La legge 266/2005, tuttavia, non rimane esente da macchinose interpretazioni giuridiche per le quali, siamo certi, vi sarà spazio per ampi contenziosi, come ad esempio: - il nuovo art. 110, comma 9, lettera a): il legislatore punisce chiunque produce od importa, per destinarli all uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi. E evidente come l interpretazione letterale della norma fornisce già spunti di riflessione: come si può identificare un apparecchio di cui ai commi 6 o 7 se questo non risponde alle caratteristiche indicate dai medesimi commi? Si tratta di una perniciosa definizione che, se non correttamente o autenticamente interpretata, approverà ad un contenzioso sicuramente ostico; - l art. 1, comma 547, L. n. 266 del 2005: il legislatore ha previsto che per le violazioni di cui all articolo 110, comma 9..commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse. Questa norma è sicuramente quella che più, a parere di chi scrive, creerà problemi pratici. Infatti: a - per gli apparecchi ed i congegni illeciti (sia nella nuova che nella vecchia formulazione), prodotti e/o importati entro il ma installati presso gli esercenti dopo il , il produttore e/o importatore sarà anch esso sanzionabile con il nuovo testo dell art. 110, comma 9? Ovvero sarà applicabile la nuova sanzione solamente all esercente, mentre il produttore e/o importatore non potrà essere sanzionato poiché la vecchia formulazione non prevedeva violazioni della specie? b - gli apparecchi ed i congegni illeciti (sia nella nuova che nella vecchia formulazione), prodotti e/o importati entro il ma giacenti nei magazzini, in quanto non ancora istallati dopo il , potranno essere sottoposti a sequestro amministrativo cautelativo ex art. 13 L. n. 689 del 1981? In caso contrario, taluni operatori poco corretti, come già avvenuto nel passato, potranno alimentare il mercato illecito immettendo nel territorio nazionale un numero di apparecchi e congegni in maniera capillare, il cui eventuale sequestro potrà avvenire solamente dopo un positivo riscontro da parte degli operatori di polizia e, in ogni caso, solamente a scapito del singolo esercente e non dei produttori e/o importatori; c - per gli apparecchi ed i congegni illeciti (sia nella nuova che nella vecchia formulazione), prodotti, importati ed installati entro il ma rinvenuti, presso l esercente, dopo il , va applicata la norma penale di cui alla vecchia formulazione (al solo esercente ) ovvero la norma di cui alla nuova formulazione (sia all esercente che al produttore e/o importatore)? - il nuovo art. 110, comma 9, lettera c), seconda parte: il legislatore punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro chiunque, consentendo l uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni 25 Le funzioni statali esercitate dal Ministero dell Economia e delle Finanze in tema di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, nonché in tema di apparecchi da divertimento ed intrattenimento, sono svolte, a far data dal 1 aprile 2003, dall Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie. 4

5 indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi.. Anche in questo caso, l interpretazione letterale della norma fornisce alcuni spunti di riflessione: a - è parere degli autori che tale sanzione sia esclusivamente applicabile ai premi distribuiti dagli apparecchi di cui al comma 7, lettera a), che, si ricorda, non possono essere superiori a 20 volte il costo della partita, cioè 20 euro (ad esempio: piccoli orologi, pupazzi, portachiavi, ecc.) e non possono essere convertiti né in denaro né in altri premi di altra natura 26, seppure il testo faccia genericamente riferimento a tutti gli apparecchi ex comma 6 e 7; b - tale norma è applicabile, nell esempio di cui alla precedente alinea, anche nell ipotesi in cui l esercente corrisponda un premio (in denaro o in natura) superiore a 20 euro? Ovvero è applicabile la sanzione penale di cui all art. 718 c.p. (arresto da mesi 3 ad anni 1 ed ammenda non superiore a euro 206)? O sono eventualmente applicabili entrambe le sanzioni? c - tale norma può essere applicata anche ai premi (in denaro o in natura) illecitamente distribuiti a seguito di vincite conseguite con apparecchi di cui al comma 7, lettera c), che, si ricorda, sono finalizzati esclusivamente all esercizio della sola abilità fisica, mentale o strategica del giocatore e non possono consentire vincite di qualsiasi natura, indipendentemente dalle modalità di erogazione dei premi? Ovvero è applicabile la sanzione penale di cui all art. 718 c.p. (arresto da mesi 3 ad anni 1 ed ammenda non superiore a euro 206)? O sono eventualmente applicabili entrambe le sanzioni? d - quale è la ratio della norma circa il fatto che la sanzione amministrativa è applicabile ai soli apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e non, in generale, al divieto di erogare vincite o premi (in denaro o in natura)? e - quale norma è applicabile, invece, se i premi (in denaro o in natura) sono erogati (direttamente o indirettamente) da apparecchi e congegni non conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7? Come dimostrato, la legge 266/2005 è tutt altro che esente da contorte interpretazioni giuridiche. Terminiamo il nostro studio comparando la nuova e la vecchia disciplina sanzionatoria sulla base di alcune esperienze operative, cercando, quindi, di saggiarne l efficacia, sia in termini preventivi che repressivi. 1) CASO PRATICO: CONGEGNI DA GIOCO CAMUFFATI DA DISTRIBUTORE DI CHEWING-GUM. 27 Vecchia formulazione del comma 9 Nuova formulazione del comma 9 Produttore Gestore Esercente Produttore Gestore Esercente Non sanzionato ammenda da a euro) sequestro penale e confisca sanzione amministrativa pecuniaria da a euro pagamento in misura ridotta euro sequestro amministrativo e confisca 26 quali, ad esempio, schede telefoniche, buoni benzina, 27 Si vedano Giochi illeciti, scommesse illegali ed internet point. Alcune considerazioni sui profili penali, in questa Rivista n.12/2005 e Distributori automatici di alimenti o congegni da divertimento ed intrattenimento illeciti? in questa Rivista n.1/

6 2) CASO PRATICO: APPARECCHI NON BASATI SULLA SOLA ABILITÀ FISICA, MENTALE O STRATEGICA 28 Vecchia formulazione del comma 9 Nuova formulazione del comma 9 Produttore Gestore Esercente Produttore Gestore Esercente Non sanzionato ammenda da a euro) sequestro penale e confisca sanzione amministrativa pecuniaria da a euro pagamento in misura ridotta euro sequestro amministrativo e confisca 3) CASO PRATICO: L UTILIZZO DEGLI INTERNET POINT PER I GIOCHI ILLECITI 29 Vecchia formulazione del comma 9 Nuova formulazione del comma 9 Produttore Gestore Esercente Produttore Gestore Esercente Non sanzionato sanzione amministrativa pecuniaria da a euro pagamento in misura ridotta euro sequestro amministrativo e confisca Mentre l ultimo caso pratico, con la nuova formulazione dell art comma 9 - trova nuova cittadinanza sanzionatoria (purtuttavia con i dubbi prima evidenziati), gli altri casi operativi analizzati, pur acconsentendo all evenienza sanzionatoria in capo al produttore, risultano, a nostro parere, inadeguati dal punto di vista delle pene edittali. Ancora più contorta appare la problematica circa gli aspetti sanzionatori di natura penale o amministrativa - riguardante le indagini che gli organi di polizia potrebbero avere in corso circa gli apparecchi e congegni illeciti che, prodotti, importati ed installati entro il , saranno rinvenuti presso l esercente dopo il La disciplina che riguarda gli apparecchi da intrattenimento e divertimento, ha dimostrato, ancora una volta, di essere un settore in maggior misura complesso e di gravosa interpretazione: anche con l emanazione della legge 266/2005 l applicazione concreta delle nuove regole normative è rimasta mantenuta su vecchi precetti, stratificatisi nel tempo, con un applicazione pratica, come dimostrato, altrettanto incerta e contorta. Giuseppe Mango Massimiliano Giua Pietro Accardi 28 Si vedano Giochi illeciti, scommesse illegali ed internet point. Alcune considerazioni sui profili penali, in questa Rivista n.12/2005 e Distributori automatici di alimenti o congegni da divertimento ed intrattenimento illeciti? in questa Rivista n.1/ Si vedano Giochi illeciti, scommesse illegali ed internet point. Alcune considerazioni sui profili penali, in questa Rivista n.12/2005 e Distributori automatici di alimenti o congegni da divertimento ed intrattenimento illeciti? in questa Rivista n.1/

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