COMUNE DI DOZZA BORGO TOSSIGNANO CASALFIUMANESE CASTEL DEL RIO CASTEL GUELFO CASTEL SAN PIETRO TERME DOZZA FONTANELICE IMOLA MEDICINA MORDANO
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1 BORGO TOSSIGNANO CASALFIUMANESE CASTEL DEL RIO CASTEL GUELFO CASTEL SAN PIETRO TERME DOZZA FONTANELICE IMOLA MEDICINA MORDANO COMUNE DI DOZZA Sindaco Segretario Comunale Dirigente di settore Adozione Controdeduzioni Approvazione Antonio Borghi Luigi Daga Susanna Bettini Delibera C.C. Delibera C.C. Delibera C.C. RUE ALLEGATO 3 REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE TOMO III RESPONSABILE DI PROGETTO Arch. Ivano Serrantoni UFFICIO DI PIANO FEDERATO Arch. Ivano Serrantoni Dott.ssa Raffaella Baroni Dott. Lorenzo Diani CONSULENTI DI PROGETTO Arch. Franco Capra Arch. Piergiorgio Mongioj Arch. Mario Piccinini
2 GRUPPO DI LAVORO RUE COLLEGIO DEI FUNZIONARI AL Geom. Carlo Arcangeli, Comune di Borgo Tossignano Arch. Alessandro Costa, Comune di Casalfiumanese Geom. Maurizio Bruzzi, Comune di Castel del Rio Arch. Vittorio Giogoli, Comune di Castel Guelfo Arch. Ivano Serrantoni, Comune di Castel San Pietro Terme Ing. Susanna Bettini, Comune di Dozza Ing. Andrea Tommasoli, Comune di Fontanelice Ing. Fulvio Bartoli, Comune di Imola Ing. Giulia Angelelli, Comune di Medicina Geom. Alfonso Calderoni, Comune di Mordano COLLABORATORI E CONTRIBUTI Arch. Nicola Cardinali, Comune di Castel Guelfo Arch. Davide Antonio Pasquale Carluccio, Ufficio di Piano Federato Dott.ssa Emanuela Casari, Comune di Medicina Roberto Cenni, Comune di Imola Arch. Manuela Mega, Comune di Castel San Pietro Terme Geom. Stefania Mongardi, Comune di Castel San Pietro Terme Dott.ssa Catia Nanni, Comune di Imola Saverio Orselli, Comune di Imola Arch. Roberta Querzè, Comune di Imola Ing. Morena Rabiti, Comune di Castel Guelfo Ing. Laura Ricci, Comune di Imola Arch. Serena Simone, Ufficio di Piano Federato Dott.ssa Valeria Tarroni, Comune di Imola Arch. Francesca Tomba, Ufficio di Piano Federato Geom. Tiziano Trebbi, Comune di Medicina Arch. Francesca Vassura, Comune di Medicina Dott. Geol. Lucietta Villa, Comune di Imola Arch. Fausto Zanetti, Comune di Castel San Pietro Terme CONTRIBUTI SPECIALISTICI Analisi della potenzialità archeologica: Dott. Xabier Z. Gonzalez Muro Dott. Giacomo Orofino Classificazione acustica: AIRIS ValSAT: GEA Progetti A++ associati - Progetti Sostenibili Geologia e Morfologia: Studio Quintili e associati Sismica: Studio geologico ambientale ARKIGEO di Gasparini Dott. Geol. Giorgio: Si ringrazia per la collaborazione: AITE Associazione Indipendente Tecnici Edilizi AREA BLU ARPA - Sezione Provincia di Bologna - Distacco imolese AUSL di Imola Dipartimento di Salute Pubblica (UOC Igiene e Sanità Pubblica; UOC Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) Dott. Paolo Mattiussi, Responsabile Servizi Programmazione Territoriale Regione Emilia-Romagna
3 INDDI I ICCEE CAPO 1.1 PRESCRIZIONI INDICE TTI IITTOOLLOO 11 RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO DDI II PPOOLLI IIZZI IIAA RRUURRAALLEE DIVIETO DI INGOMBRARE LE STRADE COMUNALI Pag DIVIETO DI ALTERARE LA MASSICCIATA STRADALE E I FOSSI LATERALI Pag CONDUZIONE E CUSTODIA DEL BESTIAME Pag SOSTA DELLE GREGGI E MANDRIE Pag ARATURA DEI FONDI IN PROSSIMITÀ DELLE STRADE E SCARPATE..... Pag DIVIETO DI VARIAZIONE DEL CORSO DELLE ACQUE Pag TUTELA DEL CORSO DELLE ACQUE Pag DENUNCIA DI ANIMALI NOCIVI Pag COMPORTAMENTO IN CASO DI MALATTIA INFETTIVA Pag PULIZIA DEI FOSSATI E REGIMENTAZIONE IDRICA SUPERFICIALE. Pag SANZIONI.. Pag. 4
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5 TTI ITT.. 11 RREEGOLLAMEENTTO DDI I PPOLLI IZZI IA RRUURRALLEE CCAAPP OO PPRREESS CCRRI IIZZI OONNI II TIITOLO 1 REGOLAMENTO DII POLIIZIIA RURALE CAPO 1..1 PRESCRIIZIIONII DIVIEETTO DII INGOMBBRAREE I LLEE SSTTRADEE COMUNALLI I 1. Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche norme che disciplinano la materia dei rifiuti, è vietato fare depositi e ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali, vicinali, e private d uso pubblico, tali da pregiudicare il libero transito o alterarne le dimensioni, forma e uso. DIVIETI SU STRADE DIVIEETTO D ALLTTEERAREE MASSSSI ICCIATTA SSTTRADALLEE EE FFOSSSSI I LLATTEERALLI I 1. È proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione o scavo anche temporaneo della massicciata stradale, l alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l imbonimento anche parziale di quelli esistenti, per qualche motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti o, salvo il permesso dell Autorità competente a norma della vigente normativa. 2. È proibito fare escavazioni nei terreni laterali alle strade vicinali, private di uso pubblico comunali, consorziali, provinciali o statali a distanze minore della loro profondità, partendo dal confine della strada (ciglio della strada o ciglio esterno del fosso, se esistente) o dal piede o ciglio della scarpata, se la strada è rispettivamente in rilevato o in trincea. In ogni caso la distanza non può essere inferiore ai tre metri. DIVIETI SU MASSICCIATA STRADALE DIVIETO ESCAVA- ZIONI IN AREE LATERALI A STRADE CONDUZIONEE EE CUSSTTODI IA DEELL BBEESSTTI IAMEE 1. È vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque tipo lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali alle strade. 2. Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace e in numero sufficiente per impedire che crei difficoltà al libero transito e rechi molestia ai passanti. 3. Gli animali indomiti e pericolosi debbono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per chi transita. 4. È vietato lasciare scendere per le strade il bestiame, lasciarlo abbeverarsi in fossi e canali laterali; a meno che siano stati costruiti appositi abbeveratoi, dietro il consenso della competente amministrazione. 5. Nelle proprietà private è vietato lasciare sciolti tori, scrofe o animali che abbiano il vizio di cozzare, calciare, mordere, se la proprietà non è chiusa da ogni parte mediante muro o forte siepe e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne. NO CONDUZIONE BESTIAME SU STRADE PROPRIETÀ PRIVATE 1
6 TTI ITT.. 11 RREEGOLLAMEENTTO DDI I PPOLLI IZZI IA RRUURRALLEE CCAAPP OO PPRREESS CCRRI IIZZI OONNI II SSOSSTTA DEELLLLEE GREEGGI I EE MANDRIEE 1. Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade e devono essere segnalati/e a distanza con i1 suono di una campanella o simile. Di notte devono essere precedute da persona munita di fanale acceso. NON SOSTA IN STRADE ARATTURA FFONDI I IN I PPROSSSSI IMITTÀ DII SSTTRADEE EE SSCARPPATTEE 1. È vietato arare od effettuare altre lavorazioni del terreno a distanza inferiore a m. 2 (due) da fossi o canali. 2. Le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (statali, provinciali e comunali e vicinali di uso pubblico) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno 3 m dal ciglio superiore della scarpata a monte e dal ciglio inferiore della scarpata a valle della sede stradale. Le scarpate devono essere recuperate da vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell ingegneria naturalistica con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive. 3. I frontisti delle strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per rivolgere l'aratro senza danno delle strade, rive e fossi. 4. Nella lavorazione dei terreni a coltura agraria devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi e i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l apparato radicale; se mandanti, tali elementi lineari devono essere ricostruiti; tali formazioni devono essere ricostituite anche a protezione di compluvi soggetti ad erosione. NO ARATURA A MENO DI 2m DA FOSSI O CANALI FRONTISTI DI STRADE PUBBLICHE RISPETTO ALBERI ISOLATI E PIANTE A CORREDO RETE IDRICA DIVIEETTO DII VARIAZIONEE DEELL CORSSO DEELLLLEE ACQUEE 1. È vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, sollevamenti, canali d'invito alle derivazioni ed altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque. 2. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. 3. Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano a inoltrarsi dentro i fossi e i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade. DIVIETO VARIAZ. CORSO ACQUE PUBBLICHE NO IMPEDIMENTO LIBERO DEFLUSSO ACQUE DIVIETO PIANTA- GIONI IN FOSSI E CANALI TTUTTEELLA DEELL CORSSO DEELLLLEE ACQUEE 1. Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrano dentro gli alvei, lo sradicamento e l incendio dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o i guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo idoneo a ostruire il corso dell'acqua del letto dei fiumi e torrenti e le opere che rendano disagevole il passaggio sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque. Resta fermo il divieto di prelievo, salve le autorizzazioni rilasciate in conformità delle norme vigenti. DIVIETI 2
7 TTI ITT.. 11 RREEGOLLAMEENTTO DDI I PPOLLI IZZI IA RRUURRALLEE CCAAPP OO PPRREESS CCRRI IIZZI OONNI II 2. È vietata la copertura dei corsi d acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, come prescritto dall art. 115 del Dlgs 152/06 e smi. 3. Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme dettate in materia del consorzio stesso. In mancanza, si applicano quelle di cui al presente regolamento. DIVIETO COPERTU- RA CORSI ACQUA MANUTENZIONE DEENUNCI IA DII ANIMALLI I NOCIVII 1. I proprietari dei fondi devono denunciare all Autorità sanitaria la comparsa di animali nocivi, crittogame, bruchi e altri insetti dannosi alle piante, nonché le malattie e i deperimenti avvertiti sulle piante che possano essere stati determinati da insetti malefici all'agricoltura COMPPORTTAMEENTTO IN I CASSO DII MALLATTTTI IA INFFEETTTTI I IVA 1. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell intervento dell'autorità sanitaria a cui sia stata fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d acqua. 2. I proprietari e i conduttori degli animali infetti o sospetti, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità. MALATTIE INFETTIVE O DIFFUSE CAPI OBBLIGHI PER I PROPRIETARI O CONDUTTORI PPULLI IZIA DEEI I FFOSSSSATTI I EE REEGI IMEENTTAZI IONEE IDRII ICA SSUPPEERFFI I-- CIALLEE 1. I proprietari e i conduttori dei terreni devono realizzare un adeguata rete di regimazione delle acque, della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale, liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti. 2. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade. 3. È fatto obbligo, inoltre, a tutti i proprietari e conduttori di terreni con termini nei canali e nei fossi di scolo, nei rii e loro affluenti che non siano di dominio pubblico, esistenti in tutto il territorio del Comune, di provvedere, ogni qualvolta necessiti, alla perfetta ripulitura e manutenzione degli alvei dei detti canali, fossi e rii e loro affluenti, in modo che sia garantito, da parte di ciascun obbligato e per la sua parte di competenza, il libero e rapido deflusso delle acque ivi scorrenti. 4. È fatto obbligo a tutti i proprietari di terreni, frontisti di strade statali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico, di sistemare e ripristinare le ripe e le scarpate di loro proprietà, per evitare il verificarsi di cedimento di terreno o di altro materiale, in modo da salvaguardare l incolumità pubblica. RETE DI REGIMA- ZIONE ACQUE MANTENIMENTO FUNZIONALITÀ ED EFFICIENZA CONDOTTE RIPULITURA E MANUTENZIONE ALVEI DI CANALI, FOSSI E RII SISTEMAZIONE E RIPRISTINO RIPE E SCARPATE 3
8 TTI ITT.. 11 RREEGOLLAMEENTTO DDI I PPOLLI IZZI IA RRUURRALLEE CCAAPP OO PPRREESS CCRRI IIZZI OONNI II 5. La pulizia degli spazi suindicati deve essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre. 6. Nei centri abitati, è fatto divieto per le operazione di cui sopra di impiegare diserbanti e/o disseccanti di qualsiasi classe e tipo. 7. I proprietari e gli utenti dei canali artificiali esistenti lateralmente e in contatto delle strade pubbliche sono obbligati a impedire l espansione dell acqua sulle medesime e ogni guasto al corpo stradale o alle sue pertinenze. Il deflusso delle acque nei fossi laterali alle strade deve essere regolato in modo tale che non derivi danno alle medesime, costruendo, secondo il bisogno, il controfosso. 8. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono ai fossi od alle cunette latistanti alle strade stesse. 9. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o canale. 10. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d inizio della scarpata ovvero dalla base dell opera di sostegno. NO DISERBANTI IN CENTRI ABITATI CANALI ARTIFICIALI IN CONTATTO CON STRADE PUBBLICHE SCOLI E SCOLLINE IN FOSSI LATISTAN- TI STRADE DISTANZE FOSSI O CANALI DA CONFINI SSANZI IONII 1. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente Capo, fatto salvo quanto stabilito dalle norme del Codice della Strada, comportano una sanzione amministrativa da 50,00 a 500,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi. 4
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