Sezione Regionale di Controllo per la Toscana composta dai magistrati:
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1 Del. n. 276/2013/PAR Sezione Regionale di Controllo per la Toscana composta dai magistrati: Gaetano D AURIA Maria Annunziata RUCIRETA Paolo PELUFFO Nicola BONTEMPO Emilia TRISCIUOGLIO Laura D AMBROSIO Marco BONCOMPAGNI presidente 1 referendario 1 referendario, relatore VISTO l art. 100, comma 2, Cost.; VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti; VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; VISTO il regolamento (14/2000) per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche; VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di ulteriori forme di collaborazione tra Corte ed autonomie, ai sensi dell art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003; UDITO nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013 il relatore 1 Ref. Marco Boncompagni. PREMESSO Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n / del 10 luglio 2013, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Carrara in materia di incentivi alla progettazione di cui all art. 92 del d.lgs. n. 163/2006 (codice 1
2 dei contratti). In particolare, si chiede: a) se possa essere erogato l incentivo alla progettazione in riferimento all attività progettuale, svolta dal personale interno all amministrazione, consistente nella redazione di un piano di caratterizzazione ambientale nell ambito dell attività di progettazione di bonifiche ambientali secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 152/2006 (codice dell ambiente); b) se, per l eventuale quantificazione dell incentivo, sia applicabile quanto previsto dal comma 6 del citato art.92 del codice dei contratti, stante l impossibilità di correlare l impegno professionale all importo del lavoro di bonifica. CONSIDERATO Secondo l ormai consolidato orientamento in tema di pareri da esprimere ai sensi dell art.7, comma 8, della legge n.131 del 2003, la Sezione deve verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica. Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle autonomie. In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonchè se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, non potendo il quesito implicare valutazioni inerenti atti e comportamenti amministrativi oggetto di successiva adozione da parte dell ente locale. Inoltre, occorre verificare se l oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa. Al riguardo, la Sezione ritiene che la richiesta sia ammissibile anche dal punto di vista oggettivo, in quanto il quesito posto all attenzione si pone nell alveo della contabilità pubblica. Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, così da garantire uniformità d indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, al fine dell adozione di una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto previsto dall art. 6, c. 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n Nel merito, l art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 (codice degli appalti) recita: Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, ( ) è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto 2
3 all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare ( ). L art. 92, comma 6, del d.lgs. n.163/2006, prevede: Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, ( ) tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto. Questa Sezione si è già pronunciata sull argomento in diverse occasioni (deliberazione n. 213/2011 e ancor più di recente con le deliberazioni del 27 novembre 2012, n. 389 e del 12 dicembre 2012, n. 459) e, da ultimo, con deliberazione del 29 luglio 2013, n. 252, ove ha chiarito che l art. 90 del d.lgs. n. 163/2006 sia alla rubrica che al c. 1, fa riferimento esclusivamente ai lavori pubblici, e l art. 92, c. 1, presuppone l attività di progettazione nelle varie fasi, expressis verbis come finalizzata alla costruzione dell opera pubblica progettata. A fortiori, lo stesso comma 6 dell art. 92 prevede che l incentivo alla progettazione venga ripartito <tra i dipendenti dell amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto> e, dunque, è di palmare evidenza come il riferimento normativo e la conseguente voluntas legis siano ascrivibili solo alla materia dei lavori pubblici, presupponendosi una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla realizzazione di un opera di pubblico interesse ; ciò in sintonia, peraltro, con un parere di altra Sezione della Corte dei conti (Sez. reg. contr. Piemonte del. 30 agosto 2012, n. 290), che, in riferimento alla disciplina normativa di cui trattasi, ha affermato che: La norma àncora chiaramente il riconoscimento del diritto ad ottenere il compenso incentivante alla circostanza che la redazione dell atto di pianificazione, riferita ad opere pubbliche e non ad atti di pianificazione del territorio, sia avvenuta all interno dell Ente, essendo, dunque, necessario che l attività di progettazione sia il presupposto di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla realizzazione di un opera pubblica. Questa circostanza non appare ravvisabile con riferimento al piano di caratterizzazione ambientale, redatto a cura del responsabile dell inquinamento, e disciplinato dall art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 (codice dell ambiente), rubricato Procedure operative ed amministrative, in quanto, in presenza di un superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), tale piano, consistente in un attività d indagine, è volto, in particolare, a definire le risultanze inerenti la determinazione dell entità ed estensione della contaminazione, sulla base di parametri stabiliti, essendo assunto nel rispetto dei requisiti di cui all allegato 2 alla parte quarta del citato codice. Si è in presenza, pertanto, di plurime attività d indagine (quali sondaggi, campionamento dei terreni e delle acque sotterranee, analisi chimiche ecc...), finalizzate a ricostruire i fenomeni di contaminazione, onde acquisire le informazioni di base essenziali per il successivo processo decisionale da intraprendersi nell ambito di un quadro realistico della situazione di contaminazione. Inoltre, la successiva procedura di analisi del rischio, qualora presenti un esito negativo in riferimento al livello di concentrazione delle sostanze contaminanti, comporta la conclusione positiva del procedimento (art. 242, c. 5, del d.lgs. n. 152/2006), sussistendo l obbligo di avviare la procedura di bonifica, ai sensi del comma 7 del citato art. 242, solo in caso di superamento della soglia di rischio di concentrazione dei contaminanti, con la conseguente redazione, da parte del soggetto 3
4 responsabile, di un progetto operativo concernente gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza ed eventuale ripristino ambientale, da sottoporre alla regione per l approvazione, previ i prescritti pareri, con provvedimento autorizzativo che definisce anche le prescrizioni ed i tempi di esecuzione dei lavori pubblici previsti nel progetto di bonifica che sarà poi posto a base di gara dall amministrazione competente, e solo riguardo al quale appare legittimo il riconoscimento degli incentivi previsti, per il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto e loro collaboratori, dall art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 (codice degli appalti). Ad ulteriore sostegno del riconoscimento dell incentivo agli incaricati della redazione di un atto di progettazione o pianificazione solo qualora questo abbia ad oggetto la realizzazione di un opera pubblica, il decreto del Ministero dell interno 22 aprile 2013, n. 66, recante norme per la ripartizione dell incentivo economico al personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, detta disposizioni pregnanti anche ai fini della risoluzione del caso di specie, laddove prevede, all art. 2, comma 2, che gli incentivi di cui all art. 92, c. 5, del codice dei contratti sono riconosciuti per le attività del responsabile del procedimento e degli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché dei loro collaboratori e, al comma 3, che sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino lavori pubblici di competenza dell'amministrazione, quali attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali progettazioni di connesse campagne diagnostiche e le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive nei casi previsti dall'art. 132, comma 1 del codice, ad eccezione della lettera e). In conclusione, il Collegio ritiene che la redazione di un piano di caratterizzazione ambientale non possa dare luogo al riconoscimento degli incentivi alla progettazione di cui all art. 92 del d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti). * * * Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Carrara e trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n / del 10 luglio Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Carrara e al Presidente del relativo Consiglio. 4
5 Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 23 ottobre L Estensore f.to 1 Ref. Marco BONCOMPAGNI Il Presidente f.to Gaetano D AURIA Depositata in Segreteria il 23 ottobre 2013 Il Funzionario preposto al Servizio di supporto f.to Claudio FELLI 5
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