LA CORTE DEI CONTI. Sezione Regionale di Controllo per la Liguria. nell'adunanza del 30 agosto 2013 ha assunto la seguente deliberazione.

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1 Deliberazione n. 80/2013 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria composta dai seguenti magistrati: Ennio COLASANTI Luisa D'EVOLI Francesco BELSANTI Claudio GUERRINI Presidente Consigliere (relatore) Referendario Referendario nell'adunanza del 30 agosto 2013 ha assunto la seguente deliberazione. Vista la lettera con la quale il Commissario Straordinario della Provincia di Genova ha rivolto alla Sezione richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131; Vista l'ordinanza presidenziale n. 61 del 30 agosto 2013 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione; Udito, nell'adunanza del 30 agosto 2013, il magistrato relatore Cons. Luisa D'Evoli; PREMESSO: Con istanza in data 23 aprile 2013, prot. Gab/55 trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 31 del 24 aprile assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 30 aprile 2013 con il n /04/2013- SC_LIG-T85-A - il Commissario Straordinario della Provincia di Genova ha formulato una richiesta di parere in ordine alla corretta interpretazione dell art. 92, comma 6, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che prevede la corresponsione di incentivi a favore del personale dipendente dell amministrazione aggiudicatrice che abbiano partecipato alla redazione di un atto di pianificazione, nell ipotesi di 1

2 attività previste dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 194 relative alla bonifica acustica della rete viabile. La Provincia, nel formulare la richiesta di parere, muove da un precedente di questa Sezione (deliberazione n. 109/2012), in occasione del quale è stato affermato che i corrispettivi previsti a favore dei dipendenti per la partecipazione alla redazione di atti di pianificazione devono essere collegati al compimento di opere pubbliche. Ritiene al riguardo la Provincia che questa Sezione, nel citato parere, abbia inteso affermare uno stretto collegamento tra pianificazione e progettazione di opere pubbliche laddove in altri precedenti di diverse Sezioni regionali sembrerebbe ad avviso della Provincia ammettersi la corresponsione dell incentivo correlato all attività di pianificazione anche nel caso di prestazione affidata a professionisti esterni, qualora alcune attività siano comunque svolte dai dipendenti pubblici (Sez. regionale di controllo per il Veneto n. 337 del 2011). Riferisce, inoltre, la Provincia che la normativa relativa alle attività di bonifica acustica della reta viabile, nel prevedere una serie di adempimenti che consistono in una mappatura acustica e nella definizione di un piano di azione per le zone con supero, la cui mancata adozione è dalla legge sanzionata, configura tali atti nel loro insieme come attività di pianificazione e programmazione finalizzate a valutare il sistema infrastrutturale provinciale dal punto di vista delle criticità acustiche, definendo tali atti gli obiettivi a medio e lungo termine ed identificando gli interventi e la stima presuntiva dei costi oltreché il grado di priorità esecutiva per ciascun intervento. Sicché il piano di azione comporta interventi di risanamento acustico che possono anche riguardare la realizzazione di opere (posizionamento di barriere antirumore, ecc.) riconducibili alle categorie dei lavori pubblici previste dal d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 e che in ogni caso devono essere recepiti nel piano triennale delle opere pubbliche. 2

3 Di qui il primo quesito concernente la possibilità o meno di riconoscere l incentivo al personale che partecipa alla predisposizione del piano di azione e della mappatura acustica che ne costituisce il presupposto. Il secondo quesito, subordinato al primo, che muove da un orientamento della Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazioni n. 9 del 2009 e n. 430 del 2011), secondo cui gli atti di pianificazione richiamati dall art. 92, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, devono presentare un contenuto tecnico documentale rientrante nelle competenze professionali degli architetti e degli ingegneri, concerne, invece, la possibilità o meno che l incentivo sia riconosciuto a tutte le professionalità necessarie per la redazione del piano d azione e cioè non solo agli architetti ed agli ingegneri. A sostegno della tesi prospettata, la Provincia richiama il precedente citato della Sezione regionale di controllo per il Veneto (deliberazione n. 337 del 2011), nel quale si afferma il carattere multidisciplinare dell attività di pianificazione con la possibilità, quindi, che l incentivo possa essere riconosciuto a tutti i soggetti che hanno partecipato alla redazione dell atto, senza che sia necessario assumere il ruolo di progettista del piano. CONSIDERATO IN DIRITTO: 1. La richiesta di parere all'odierno esame concerne due distinti quesiti, di cui il secondo subordinato al primo, in ordine alla corretta interpretazione dell art. 92, comma 6, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che prevede la corresponsione di incentivi a favore del personale dipendente dell amministrazione aggiudicatrice che abbiano partecipato alla redazione di un atto di pianificazione, nell ipotesi di attività previste dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 194 relative alla bonifica acustica della rete viabile. I quesiti concernono in particolare: (a) la possibilità o meno di riconoscere l incentivo al personale che partecipa alla predisposizione del piano di 3

4 azione e della mappatura acustica che ne costituisce il presupposto; (b) la possibilità o meno che l incentivo sia riconosciuto a tutte le professionalità necessarie per la redazione del piano d azione e cioè non solo agli architetti ed agli ingegneri. 2. In via preliminare, osserva il Collegio che la richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n La stessa può ritenersi parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo della attinenza dei quesiti alla "materia della contabilità pubblica", giacché gli stessi sono stati formulati in relazione all'applicazione di norme che concernono l applicazione di incentivi al personale dipendente dell Amministrazione per la realizzazione di opere pubbliche Nel merito, occorre richiamare il comma 6 dell art. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto Sulla portata applicativa della norma si sono più volte pronunciate, in sede consultiva, diverse Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (Sez. contr. Puglia n. 1 del 2012, Sez. contr. Campania n. 14 del 2008, Sez. contr. Toscana n. 213 del 2011), tra cui anche questa Sezione con la deliberazione n. 109 del 2012, richiamata nella richiesta di parere. E stato al riguardo affermato che l analisi delle fattispecie non può prescindere dalla collocazione sistematica della norma nel Codice dei contratti e più specificatamente nella Sezione I del Capo IV dedicata 4

5 alla progettazione interna ed esterna relativa a lavori pubblici. Sicché, come precisato da questa Sezione nel citato parere n. 109 del 2012, gli atti di pianificazione indicati dall art. 92, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 non possono che riferirsi ed essere collegati alla realizzazione di lavori pubblici con la conseguenza che i corrispettivi previsti a favore dei dipendenti che materialmente redigono atti di pianificazione devono essere collegati al compimento di opere pubbliche. Nella specie, la partecipazione alla predisposizione del piano di azione e della mappatura acustica, i quali sono atti solo potenzialmente e non specificamente collegati alla realizzazione di singole opere pubbliche, rientra nell espletamento di un attività riconducibile ad una funzione istituzionale, rispetto alla quale il dipendente che abbia materialmente redatto l atto svolge un attività lavorativa ordinaria che è da ricomprendersi nei compiti e doveri d ufficio (art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2011) e come tale non suscettibile della liquidazione dell incentivo di cui all art. 92, comma 6, del d.lgs. n. 163 del Rimane, pertanto, assorbito il secondo quesito concernente la possibilità o meno che l incentivo sia riconosciuto a tutte le professionalità necessarie per la redazione del piano d azione e cioè non solo agli architetti ed agli ingegneri, fermo restando che ad avviso del Collegio vale quanto affermato dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto nel citato parere n. 337 del 2011 a proposito della pianificazione e progettazione delle opere pubbliche, secondo cui, dato il carattere multidisciplinare dell attività di pianificazione delle opere pubbliche, l incentivo può essere riconosciuto a tutti i soggetti che hanno partecipato alla redazione dell atto, senza che sia necessario assumere il ruolo di progettista del piano. 5

6 P.Q.M. nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dalla Provincia di Genova. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Funzionario Preposto all'attività di supporto della Sezione, al Commissario straordinario della Provincia. Così deliberato in Genova nell'adunanza del 30 agosto Il Magistrato Estensore (Luisa D Evoli) Il Presidente (Ennio Colasanti) Depositata l 11 novembre 2013 Il Funzionario Preposto (Dott. Michele Bartolotta) 6

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