SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

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1 SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA GLI INCARICHI DIRIGENZIALI CONFERITI EX ART. 110, COMMA 1, D. LGS. 267/2000 SONO COMPUTABILI NEL TETTO DI SPESA STABILITO DALL'ART. 9, COMMA 28, D.L. N. 78 DEL COMUNE DI FINALE LIGURE Deliberazione 7 giugno, n. 66/2016/SRCLIG

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3 Deliberazione n. 66 /2016 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria composta dai seguenti magistrati: Ermanno GRANELLI Angela PRIA Alessandro BENIGNI Francesco BELSANTI Donato CENTRONE Claudio GUERRINI Presidente Consigliere Primo Referendario Primo Referendario (relatore) Referendario Referendario nell adunanza del 26 maggio 2016 ha assunto la seguente DELIBERAZIONE Vista la lett. prot. n. 26 del 23 febbraio 2016, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dal Comune di Finale Ligure (SV), ai sensi dell art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131; Vista l ordinanza presidenziale n. 36/2016 che ha deferito la questione all esame collegiale della Sezione; Udito il magistrato relatore dott. Francesco Belsanti; FATTO Con istanza n del 17 febbraio 2016, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 26 del 23 febbraio 1

4 2016 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 13 gennaio 2016 con il n /02/2016-SC_LIG-T85-A, il Sindaco del Comune di Finale Ligure (SV) ha chiesto alla Sezione di controllo un parere relativamente alla corretta interpretazione ed applicazione dell art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 e, in particolare, se ed in che modo gli incarichi dirigenziali conferiti ex articolo 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), siano computabili nel tetto di spesa stabilito dalla norma di cui al comma 28 citato. A tal fine il Sindaco evidenzia come la Sezione di Controllo per la Puglia, in seguito alla modifica normativa introdotta dall articolo 11, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, che ha riformulato l articolo 110, comma 1 del T.U.E.L, e, al contempo, ha riscritto l articolo 19, comma 6-quater, del d.lgs. n.165 del 2001 (norma, dopo la novella, riguardante esclusivamente gli enti di ricerca), ha ritenuto che gli incarichi dirigenziali conferiti dagli enti locali ai sensi dell articolo 110, comma 1 siano riconducibili, ora, ai limiti assunzionali di cui all articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78 del Ciò in quanto essendo contratti di impiego diversi da quelli stipulati a tempo indeterminato, non possono che rientrare nei limiti individuati dal comma 28, che pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato (Corte Cost. n. 173 del 2012). Sulla scorta di tale orientamento, il Sindaco chiede di sapere come calcolare il tetto di spesa ed i conseguenti limiti assunzionali. A tal fine evidenzia come la Sezione di controllo per il Piemonte abbia valutato necessario computare nella 2

5 determinazione del limite di spesa dei contratti flessibili per l anno 2009 anche la spesa relativa ai contratti per gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell art. 110, comma 1 del TUEL, in essere per tutto il In conclusione i quesiti formulati dal Sindaco del Comune di Finale Ligure sono i seguenti: 1) se sia legittimo rideterminare il limite di spesa dei contratti flessibili per l anno 2009, conteggiando anche la spesa dei tre contratti per incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell art. 110, comma 1 del TUEL, in essere per tutto il 2009; 2) se le maggiori risorse disponibili a seguito della rideterminazione del limite di cui all art. 9, comma 28 cit., debbano essere spese, per gli Enti in regola nel 2015 con gli obblighi di contenimento della spesa di personale, esclusivamente per incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell art.110 cit., oppure possano essere utilizzate anche per le tipologie di lavoro flessibile riportate nella tabella di cui al punto del Questionario per i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, allegato alla Delibera n. 13 del 2015 della Sezione delle Autonomie. DIRITTO La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto è stata sottoscritta dall organo legittimato a rappresentare l Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n Allo stesso modo risulta soddisfatto il requisito oggettivo in quanto il quesito rientra nella materia di contabilità pubblica riguardando il rispetto di principi 3

6 di finanza pubblica relativi ai limiti di spesa ed al contenimento della stessa in materia di personale. La richiesta di parere formulata dal Sindaco di Cogoleto concerne la corretta interpretazione ed applicazione dell art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 e, in particolare, se ed in che modo gli incarichi dirigenziali conferiti ex articolo 110, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), siano computabili nel tetto di spesa stabilito dalla norma di cui al comma 28 citato. Sul punto occorre evidenziare come sia intervenuta la Sezione delle Autonomie (Delibera n. 4/SEZAUT/2016/QMIG) che, a seguito della riformulazione dell articolo 110, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell articolo 19, comma 6-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha ribaltato il proprio precedente orientamento circa il rapporto esistente tra i contratti ex art. 110, comma 1 ed i limiti di spesa individuati dal comma 28 cit. Difatti, prima della novella normativa, la Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 12/2012/INPR, aveva qualificato come speciale la disciplina degli incarichi dirigenziali di cui all art. 19, comma 6-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, e, pertanto, aveva escluso i predetti incarichi dai limiti di spesa del comma 28 cit.. In seguito alla novella normativa, la Sezione delle Autonomie ha modificato il proprio orientamento sposando la tesi sostenuta da alcune Sezioni regionali di controllo, tesi in base alla quale si ritiene non più operante la deroga prevista per gli incarichi dirigenziali conferiti dagli enti locali ai sensi dell articolo 110, comma 1 e si afferma la riconducibilità, pertanto, degli stessi ai limiti assunzionali di cui all articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, sulla base delle seguenti considerazioni: in primo luogo, la rammentata riformulazione 4

7 dell articolo 19, comma 6-quater, del d.lgs. n.165 del 2001; in secondo luogo, la valenza ermeneutica delle linee guida destinate alle relazioni dei revisori dei conti degli enti locali ai sensi dell art. 1, commi 166 e ss., l. n. 266/2005, con riferimento alla tabella di cui al punto dei questionari allegati alla deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR, in cui le spese degli incarichi conferiti ex articolo 110, comma 1 del TUEL sono conteggiate nei limiti di cui all articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, richiamando espressamente l abrogazione (con riferimento agli enti locali) dell articolo 19, comma 6-quater, del d.lgs. n. 165/2001; infine, il principio generale di contenimento della spesa, quale chiave di interpretazione delle norme in esame come suggerito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 173 del 2012) per la quale la disposizione di cui al comma 28 cit. «pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato». Pertanto i rapporti di lavori di cui all art. 110, comma 1 del TUEL soggiacciono ai limiti di spesa stabiliti dal comma 28 cit. Tale soluzione determina la necessità di individuare il limite di spesa che funge da parametro per le decisioni in materia di personale da parte dell Ente. Il Comune chiede, infatti, se sia legittimo rideterminare il limite di spesa dei contratti flessibili per l anno 2009 conteggiando anche la spesa dei tre contratti per incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell art. 110, comma 1 del TUEL, in essere per tutto il La risposta non può che essere positiva in quanto, come da giurisprudenza contabile consolidata, due aggregati di spesa, per essere confrontabili, devono essere necessariamente omogeni tra loro. Diversamente si concretizzerebbero 5

8 effetti distorsivi, non voluti dal legislatore. Pertanto il limite di cui al comma 28 cit., determinato sulla base della spesa sostenuta nell esercizio finanziario 2009 (in termini di impegni di spesa), deve tenere conto anche dei contratti ex art. 110, comma 1, allora in essere. Quanto al secondo quesito, concernente le modalità di impiego delle eventuali maggiori risorse disponibili a seguito della rideterminazione del limite di cui all art. 9, comma 28 cit., la soluzione si rinviene anch essa nelle pronunce giurisprudenziali della magistratura contabile dalle quali questa Sezione non intende discostarsi. Difatti, in assenza di una limitazione normativa, le maggiori risorse disponibili, potranno essere utilizzate per le tipologie di lavoro flessibile ricomprese nelle categorie considerate dall art. 9, comma 28 del d.l. n. 78 del 2010 e s.m.i.. La Sezione regionale di controllo per la Puglia nel parere n. 65 del 2015, nel definire il concetto di spesa sostenuta per le stesse finalità (ossia se occorre aver riguardo alla spesa sostenuta per ogni singola tipologia di rapporto lavorativo a tempo determinato, ovvero alla spesa complessiva sostenuta per tutte le forme di lavoro flessibile) al fine del calcolo del limite legislativo alla spesa per il lavoro flessibile, ha osservato che, tanto per la spesa sostenuta per potersi avvalere del personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, quanto per la spesa sostenuta per i contratti di formazione-lavoro, per altri rapporti formativi, per la somministrazione di lavoro nonché per il lavoro accessorio, la riduzione del 50% imposta agli enti locali (ora 100% secondo l interpretazione sopra indicata) opera con riferimento a ciascun aggregato di spesa e non a ciascuna, singola, voce (cfr. 6

9 Sezione controllo Basilicata, deliberazione n. 49/PAR/2013, Sezione controllo Emilia Romagna, deliberazione n. 186/PAR/2014). La Corte Costituzionale, con sentenza n. 173/2012, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, tra l altro, in relazione all art. 9, comma 28, d.l. 78 del 2010, ha precisato che Ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel Pertanto nessuna preclusione all Ente locale, in regola con il rispetto delle limitazioni di spesa, di utilizzare le risorse disponibili per qualsiasi tipologia contrattuale prevista dall art. 9, comma 28 cit. purché sia realizzato l obiettivo finale di riduzione della spesa nei limiti indicati dalla norma. P.Q.M. nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Finale Ligure. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Finale Ligure. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 26 maggio 2016 Il Magistrato estensore Francesco Belsanti Il Presidente Ermanno Granelli Depositato in segreteria il Il Funzionario preposto Antonella Sfettina 7

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