SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA
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1 SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA LA RICHIESTA DI PARERE SUL LEGITTIMO ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DISCREZIONALE IN ORDINE ALL EFFETTUAZIONE DI UNA SPECIFICA SPESA RISULTA INAMMISSIBILE IN QUANTO È DA ESCLUDERSI CHE, NELLO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE CONSULTIVA PREVISTA DALL ARTICOLO 7 COMMA 8, DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131, LE SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO POSSANO IMMETTERSI NEI PROCESSI DECISIONALI DELL ENTE SOSTITUENDOSI AGLI ORGANI DELL AMMINISTRAZIONE CUI SPETTANO LE VALUTAZIONI DEL CASO CONCRETO Deliberazione 22 novembre, n. 93/2016/SRCLIG
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3 Deliberazione n. 93/2016/PAR LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Angela PRIA Dott. Alessandro BENIGNI Dott. Francesco BELSANTI Dott. Donato CENTRONE Dott. Claudio GUERRINI Presidente f.f. (relatore) Nella camera di consiglio del 22 novembre 2016 ha assunto la seguente DELIBERAZIONE Vista la lettera prot. n. 108 del 19 ottobre 2016, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere prot. n , in data 17 ottobre 2016, formulata dal Comune di Cogoleto ai sensi dell articolo 7 della legge del 5 giugno 2003, n. 131; Vista l ordinanza presidenziale n. 54/2016, che ha deferito la questione all esame collegiale della Sezione; Udito in camera di consiglio il relatore, Dott.ssa Angela Pria; Ritenuto in FATTO il Sindaco del Comune di Cogoleto ha inoltrato a questa Sezione una richiesta di parere intesa a conoscere se a un dipendente di categoria D, ormai da anni non più assegnato al Settore della polizia locale, ma che svolge funzioni di responsabile del Settore coordinamento amministrativo e del Settore programmazione risorse umane ed operazioni, con compiti di funzionario addetto al volontariato di 1
4 protezione civile, possa essere mantenuto il profilo di Polizia Amministrativa Locale e se, nella fattispecie, vada al medesimo corrisposta l indennità, pur in misura ridotta, di cui all articolo 37, comma 1, lett. b) del CCNL Regioni e Autonomie locali del 6 luglio 1995, non esercitando lo stesso le funzioni indicate all articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65. In particolare l Amministrazione evidenzia che: - a seguito della definizione della nuova macrostruttura comunale, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 15 aprile 2002, un dipendente di categoria D, già appartenente all area della Polizia Locale, con funzioni di istruttore direttivo, veniva trasferito, con mobilità interna per esigenze operative e organizzative dell Ente, dal Settore polizia municipale al Settore gestione bilancio, tributi, amministrazione del personale e, successivamente al Settore programmazione risorse; - con deliberazioni della Giunta Comunale n. 75/2004 e 49/2004 al citato dipendente, già appartenente all area della Polizia Locale con funzioni di istruttore direttivo di categoria D, per precisa volontà dell Amministrazione, connessa ad esigenze di sostituzione del Comandante della polizia municipale e da problematiche di sicurezza, è stato mantenuto il profilo di polizia amministrativa locale, con conseguente attribuzione dell indennità di 65,03 lordi mensili (per 12 mensilità) previsti dall articolo 37, comma 1, lett. b) del CCNL del 6 luglio 1995 e successive modificazioni; - con nota prot. n /2010 il Sindaco pro-tempore autorizzava, altresì, il predetto funzionario alla sostituzione temporanea del funzionario responsabile del Settore polizia locale, al fine di garantire la continuità dei procedimenti e degli atti amministrativi del settore medesimo; - con nota prot. n del 27 luglio 2012, il Sindaco pro-tempore confermava il mantenimento del profilo di polizia amministrativa locale al citato dipendente, precisando che allo stesso è attribuita la responsabilità di Settore, ivi compresa quella dell U.O. protezione civile AIB, nei termini preisti dall articolo 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000; - con provvedimento del Sindaco n dell 8 agosto 2016 ai medesimo dipendente è stato confermato il conferimento dell incarico di responsabile dei Settori sopraindicati. Conclusivamente l Ente chiede se sia possibile la corresponsione dell indennità, sebbene in misura ridotta, contemplata dal richiamato articolo 37, comma 1, lett. b) del CCNL 6 luglio 1995, tenuto conto anche della previsione recata dall articolo 2, comma 2, lett c) della legge Regionale n. 31 del 1 agosto 2008, che individua tra le funzioni che possono essere svolte dagli operatori di polizia locale quella di c) 2
5 prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell ente di appartenenza. Considerato in DIRITTO La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, poiché è stata sottoscritta dall organo legittimato a rappresentare l Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto delle formalità previste dall articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n In ordine al requisito oggettivo si osserva che la previsione di cui al comma 8 dell articolo 7 della legge n. 131, deve essere letta in raccordo con il comma 7 del medesimo articolo, che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali. Il collegamento tra le due disposizioni fa sì che il comma 8, nel disciplinare forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del comma 7, rende esplicita la facoltà attribuita agli enti di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica. La conseguenza è che le Sezioni regionali della Corte dei conti non possono svolgere una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che le attribuzioni consultive si caratterizzano per le funzioni sostanziali di controllo collaborativo alle medesime conferite dalla legge. Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle autonomie ha delineato gli indirizzi e i criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati e l ambito oggettivo della funzione attribuita alla Corte. La medesima Sezione con le delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009 ha successivamente integrato e modificato i richiamati indirizzi precisando che la funzione consultiva non può intendersi come consulenza generale agli enti, ma deve ritenersi, invece, limitata esclusivamente alla materia della contabilità pubblica, quindi ai bilanci pubblici, alle norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio o comunque a temi di carattere generale nella materia contabile. A maggior specificazione della natura delle questioni sottoponibili all esame delle Sezioni regionali, le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, nell esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno nuovamente definito, con la delibera 17 3
6 novembre 2010, n. 54, la portata della funzione consultiva attribuita dalla legge. In particolare, hanno precisato che non è da condividere qualsivoglia interpretazione dell espressione in materia di contabilità pubblica, che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l attività consultiva in esame a tutti i settori dell azione amministrativa così realizzando l inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali. Ed inoltre che non sono parimente condivisibili linee interpretative che ricomprendono nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con conseguente fase contabile attinente all amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio. Da ultimo, anche la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 3/SEZAUT/QMIG del 19 febbraio 2014, ha dichiarato inammissibile un quesito sulla rimborsabilità delle spese legali sostenute da un amministratore, in quanto riferito a questione estranea alla materia di contabilità pubblica. Ha, infatti, affermato che richieste di parere, come quella in argomento, non hanno quei caratteri se non di esclusività di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore. E appena il caso, infine, di notare che [ ] l ausilio consultivo, per quanto possibile, deve essere reso senza costituire un interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali, e ponendo attenzione ad evitare che, di fatto, si traduca in un intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali. Alla luce dei principi posti nelle richiamate pronunce, quindi, il quesito posto dal Comune di Cogoleto deve ritenersi inammissibile. Infatti, anche se la richiesta attiene a questioni destinate ad incidere sulle spese e, di conseguenza, sugli equilibri di bilancio degli enti locali interessati, sulla scorta di quanto ribadito dalle Sezioni riunite in sede di controllo e dalla Sezione delle autonomie - ai cui principi di diritto le Sezioni regionali devono conformarsi - non può essere ricompresa nel concetto di contabilità pubblica ogni attività procedimentale o negoziale solo in ragione dei discendenti riflessi di natura finanziaria. P.Q.M. La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria dichiara oggettivamente inammissibile la richiesta di parere avanzata dal Comune di Cogoleto. 4
7 Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario preposto alla segreteria, al Sindaco del Comune di Cogoleto. Il Presidente f.f. relatore (Angela Pria) Depositato in segreteria il Il funzionario preposto Antonella Sfettina 5
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