REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI S e z i o n e R e g i o n a l e d i C o n t r o l l o p e r l a L i g u r i a

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1 Deliberazione n. 72 / 2013 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI S e z i o n e R e g i o n a l e d i C o n t r o l l o p e r l a L i g u r i a composta dai seguenti magistrati: Ennio COLASANTI Luisa D EVOLI Francesco BELSANTI Claudio GUERRINI Presidente Consigliere Referendario (relatore) Referendario nell adunanza del 30 agosto 2013 ha assunto la seguente DELIBERAZIONE - vista la lett. prot. n. 69 del 4 luglio 2013, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dal Comune di Recco, ai sensi dell art. 7 8 L. 5 giugno 2003, n. 131; - vista l ordinanza presidenziale n.61/2013, che ha deferito la questione all esame collegiale della Sezione; - udito il magistrato relatore dott. Francesco Belsanti; FATTO Con istanza n del 20 giugno 2013, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 69 del 4 luglio 2013 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria l 8 luglio 2013 con il n SC _ LIG - T85 A, il Sindaco del Comune di Recco chiede alla Sezione di controllo un parere in merito alla corretta interpretazione ed applicazione: a) dell art. 208 d.lgs n. 285/1992 e 1

2 ss.mm.ii b) dell art. 1 comma 557 della legge 296/2006 c) dell art.9 comma 28 d.l. 78/2010 e ss.mm.ii, formulando due distinti quesiti. In riferimento al primo il Sindaco, richiamata la circolare del Ministero dell Interno Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali n. FL 05/2007 dell , nella quale si prevede che le risorse utilizzate per le assunzioni a tempo determinato con i proventi di cui all art. 208 comma 5 bis C.d.S. non concorrono ai fini della determinazione della spesa complessiva del personale chiede quindi se tale spesa sia da escludere dal conteggio ai fini del limite di cui all art. 1 comma 557 della legge 296/2006. Con riferimento al secondo quesito chiede se dette assunzioni rilevino ai fini del rispetto della norma di cui all art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010 e ss.mm.ii, che dispone come le assunzioni a tempo determinato non possano superare il limite del 50 % della spesa sostenuta nel 2009 e che, a decorrere dal 2013, è possibile superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie garantire le funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica, e del settore sociale, fermo restando che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità dell anno 2009, oppure se si possono escludere da tale limite. DIRITTO 1. Sull ammissibilità della richiesta di parere La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall organo legittimato a rappresentare l Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall art. 7 8 L n Valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa anche con riguardo al profilo oggettivo in quanto i quesiti posti all esame del Collegio sono 2

3 riconducibili alla materia della contabilità pubblica poiché attengono la corretta applicazione della normativa relativa al contenimento ed alla riduzione alla spesa pubblica in settore particolarmente rilevante rappresentato dal costo del personale negli enti locali. 2. La questione di merito e la soluzione del Collegio. I quesiti formulati dal comune di Recco con la richiesta di parere in esame, riguardano l esatto ambito applicativo di norme tese a contenere e ridurre le spese per e l utilizzo di rapporti di lavoro flessibile ed in particolare se le spese per assunzioni stagionali a tempo determinato di agenti di polizia municipale con i proventi di cui al art. 208 comma 5 bis del Codice della Strada siano escluse dai limiti di cui al all art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e di cui all art. 9 comma 28 del d. l. 78/2010. Relativamente al primo quesito questo Collegio ritiene che le risorse utilizzate per le assunzioni a tempo determinato con i proventi di cui all art. 208 comma 5 bis C.d.S. non concorrono ai fini della determinazione della spesa complessiva del personale rilevante ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all art. 1, comma 557, della legge 296/2006, conformemente all orientamento giurisprudenziale maggioritario delle Sezioni di controllo regionali formatosi sulla fattispecie in esame sulla scia di un indirizzo consolidato della Sezione Autonomie. Difatti (già da molti anni) nelle linee guida predisposte dalla predetta Sezione per la redazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti degli enti locali per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (cfr. le deliberazioni Sez. Aut. 21 marzo 2008 n.3/aut/2008; 7 maggio 2009 n. 6/AUT/2009/INPR, 16 aprile 2010 n.9/aut/2009/inpr, 28 giugno 2011 n.2/aut/2011/inpr), si escludono dal computo delle spese di personale ai sensi dell art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006 n.296, le somme erogate per le assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, finanziate con le risorse provenienti dal 3

4 fondo costituito ai sensi dell art. 208 comma 5 bis del Nuovo Codice della Strada. Così come previsto anche per altre componenti di spesa tutte caratterizzate da proprie specificità che le sottraggono alla disciplina della normativa in esame in quanto o sono finanziate con fondi non gravanti sul bilancio comunale (es. di provenienza comunitaria), o si auto-alimentano con risorse proprie del comune (come il caso di specie, gli incentivi ICI), ossia vengono sostenute solo se vi è la corrispondente entrata che ne copre l importo. Pertanto le somme destinate alle assunzioni stagionali di personale utilizzato in servizi connessi alla circolazione stradale, provenienti quindi dal fondo speciale costituito ai sensi dell art. 208 comma 5 bis del Nuovo Codice della Strada non sono incluse nell aggregato della spesa di personale ai fini del calcolo ex art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n.296. Di diverso avviso è la Sezione sul secondo quesito posto dal Sindaco del comune di Recco motivo per cui le assunzioni di lavoratori stagionali in esame rilevano ai fini del rispetto della norma di cui all art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e ss.mm.ii. In tal senso si condivide l assunto della Sezione Autonomie che, con deliberazione n.16/2009, ha specificato che, nell ambito della normativa finanziaria tesa al contenimento delle spese, non esiste una nozione univoca di spesa del personale ma la stessa va individuata ed inquadrata in base ai singoli obiettivi di finanza pubblica. Pertanto l obiettivo della progressiva riduzione della spesa di personale strutturale, ai sensi dell art. 1 comma 557 della legge 296/2006, può giustificare l esenzioni di alcune spese che, per l appunto, non sono strutturali in quanto, come detto, non gravano sul bilancio dell Ente o si autoalimentano e che pertanto non vulnerano l obiettivo finanziario posto dal Legislatore. Nel diverso caso della spesa sostenuta dagli Enti per le forme di assunzione di personale flessibile l individuazione dell esatta interpretazione di spesa del 4

5 personale risente della finalità perseguita dalla norma di cui all art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, rappresentata dalla riduzione del ricorso alle forme di lavoro flessibile che, come osservato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n.11/2012 (a cui si rimanda per una lettura completa delle conclusioni), sono viste con disfavore da parte del Legislatore. La deliberazione delle Sezioni Riunite, ha individuato dei principi cardine che debbono essere rispettati dagli Enti locali. A tal fine i limiti di spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile introdotti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti locali, motivo per cui questi devono applicare direttamente la norma generale che può essere suscettibile di adattamento solo da parte degli enti di minori dimensioni in presenza di particolari necessità. Tale adattamento, deferito alla potestà regolamentare degli enti locali e, come detto, finalizzato ad evitare che l applicazione diretta possa impedire l assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti (in mancanza di altri possibili rimedi organizzativi) deve comunque assicurare il raggiungimento degli obiettivi di fondo della disciplina garantendo la riduzione di spesa per le forme di assunzione temporanea elencate. Ad esempio, pur distinguendo l art. 9 citato tra i vari aggregati di spesa relativi al lavoro flessibile (personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa da una parte, e contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro dall altra), potrebbe l Ente locale considerare tali rapporti come un unico coacervo di spesa su cui calcolare i limiti di spesa disposti dalla norma in esame. Rispettando, come già ricordato, l invarianza degli effetti complessivi in termini di riduzione della spesa nell esercizio finanziario. Tale conclusione trova poi un avallo da parte dello stesso Legislatore che quando ha voluto individuare delle deroghe specifiche ai limiti indicati dalla norma in esame, lo ha fatto espressamente. E il caso dell art. 4 ter, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 5

6 convertito nella L. 26 aprile 2012, n. 44 che, integrando il comma 28 dell art. 9 del D.L. n. 78/2010, ha aggiunto la seguente disposizione: A decorrere dal 2013 gli Enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno Circoscrivendo, così, i casi in cui particolari esigenze possono giustificare il superamento del limite di spesa ivi indicato. In conclusione, relativamente al primo quesito questo Collegio ritiene che le risorse utilizzate per le assunzioni a tempo determinato con i proventi di cui all art. 208 comma 5 bis C.d.S. non concorrano ai fini della determinazione della spesa complessiva del personale rilevante ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all art. 1, comma 557, della legge 296/2006. Diversamente la stessa spesa rileva ai fini del rispetto della norma di cui all art.9 comma 28 del d.l. 78/2010 con gli adattamenti e nel rispetto dei principi indicati dalle Sezioni Riunite: i limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012) costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale. Pertanto gli enti locali sono tenuti a conformarsi ai principi suddetti e applicano direttamente la norma generale così come formulata, suscettibile di adattamento (deferito alla potestà regolamentare) solo da parte degli enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative, ferma restando la necessità di contenere efficacemente la spesa per le assunzioni a tempo determinato assicurando la riduzione della stessa nell esercizio finanziario. 6

7 Infine, per le motivazioni appena esposta, non può in ogni caso essere superato il limite di spesa individuato dall art. 4 ter, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella L. 26 aprile 2012, n. 44 che, integrando il comma 28 dell art. 9 del D.L. n. 78/2010, ha previsto che a decorrere dal 2013 gli Enti locali possono superare il limite del 50%, di cui alla norma in esame, per le assunzioni strettamente necessarie a garantire, tra l altro, l'esercizio delle funzioni di polizia locale. P.Q.M. nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Recco. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Recco. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30 agosto Il Magistrato estensore Francesco Belsanti Il Presidente Ennio Colasanti Depositata il 16 Settembre 2013 Il Direttore della Segreteria (Dott. Michele Bartolotta) 7

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