CONVENZIONE DI PROGRAMMA ex art. 11, co.1, L. 68/99

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1 Mod.A-9 Servizi per l'impiego Ufficio Collocamento Obbligatorio Via Cal di Breda, Treviso CONVENZIONE DI PROGRAMMA ex art. 11, co.1, L. 68/99 Il giorno (data stipula) I Servizi per l Impiego della Provincia di Treviso, rappresentati dalla D.ssa Marigia Mansueto, quale Responsabile, domiciliata per la carica presso l'amministrazione Provinciale - Via Cal di Breda n.116 (C.F ) Il Datore di lavoro Sede P.IVA / C.Fiscale rappresentato da Premesso che il datore di lavoro ha non ha stipulato precedenti Convenzioni con la Provincia di Treviso, in base alla Legge 68/99; il datore di lavoro ha non ha stipulato precedenti Convenzioni con la Direzione Provinciale del Lavoro nel quadro della precedente Legge 482/68; il datore di lavoro, in quanto soggetto alle disposizioni della Legge 68, dichiara di avere ottemperato all'obbligo di invio del prospetto riepilogativo previsto dall'art.9, co. 6, della L. 68/99, che costituisce parte integrante del presente documento in quanto allegato, oppure in quanto già in possesso del Servizio di collocamento; il datore di lavoro è non è soggetto ad obblighi occupazionali; in base al prospetto riepilogativo presentato, risulta che il datore di lavoro ha alle proprie dipendenze n. lavoratori disabili pari al % della quota d'obbligo prevista dalla legge 68/99 e che il numero di lavoratori disabili di cui all'art. 1, co. 1, L. 68/99 per i quali risulta obbligato all'assunzione di n. unità in totale. Quindi è obbligato ad effettuare ulteriori n. assunzioni. 1

2 Le mansioni che possono essere affidate ai lavoratori disabili all'interno del luogo di lavoro risultano essere le seguenti: Mansioni n. unità lavorative l'analisi delle condizioni e dinamiche occupazionali dei lavoratori disabili iscritti nell'apposito elenco provinciale ha evidenziato l esistenza e la necessità di affrontare le seguenti aree problematiche e di bisogno: a) b) c) d) Si conviene 1. Di attuare un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali della legge 68/99, così come di seguito determinato: 1.1 Lavoratori coinvolti nel programma Il programma è finalizzato all'assunzione, ovvero, qualora sia stata stipulata apposita Convenzione individuale, all'attivazione di un percorso d'integrazione lavorativa finalizzato all'assunzione di un numero di lavoratori disabili pari a n. unità. Al termine di ciascun anno, qualora sulla base del prospetto informativo risulti una variazione nella quota di riserva cui è obbligato il datore di lavoro, le parti si riservano la possibilità di adeguare alla nuova situazione il numero di lavoratori cui è destinato il programma. 2

3 1.2 Durata Gli obiettivi occupazionali del programma, fermi restando i criteri stabiliti dalla Regione in materia di gradualità delle assunzioni, saranno realizzati entro un termine massimo di anni 3 (tre), estensibile ad anni 5 (cinque) con specifico parere della Commissione provinciale del lavoro. L'eventuale interruzione, per cause non dipendenti dall'impresa, dei percorsi d'integrazione lavorativa non costituirà motivo d'inadempimento da parte del datore di lavoro, che tuttavia provvederà, in sostituzione al percorso sospeso, ad assumere un nuovo lavoratore o ad avviare un percorso d'integrazione lavorativa. 1.3 Articolazione temporale dei percorsi d inserimento L'avvio dei percorsi individuali d'inserimento lavorativo seguirà la cadenza annuale a partire dalla data della stipula, secondo il seguente schema temporale: data: entro il Numero assunzioni/percorsi da avviare 1 anno dalla data della stipula 2 anno dalla data della stipula 3 anno dalla data della stipula 1.4 Modalità di individuazione e avviamento dei lavoratori Fatta salva la possibilità di assunzione nominativa generalizzata, l'individuazione e l'avviamento dei lavoratori che entreranno a far parte del presente programma d'inserimento al lavoro saranno effettuati secondo le seguenti modalità: Che, per la realizzazione del suddetto programma, potranno essere utilizzati i seguenti strumenti ed azioni: 2.1 Utilizzo del tirocinio aziendale I percorsi d'integrazione lavorativa potranno comprendere un periodo iniziale di tirocinio presso un'unità produttiva del datore di lavoro; la durata del tirocinio non dovrà superare quanto stabilito dalla normativa in materia e sarà fissata per ciascun lavoratore nell'ambito di un'apposita Convenzione d'integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 11, co. 4, della legge 68/99. 3

4 2.2 Iniziative di riqualificazione professionale Qualora vi sia la necessità di riqualificare professionalmente i lavoratori, la Provincia si impegna, in collaborazione con il datore di lavoro e/o con il supporto di agenzie qualificate, a predisporre un programma formativo mirato e ad individuare ed attivare le risorse necessarie; le modalità e i contenuti di tale programma formativo saranno specificati nell'ambito di un'apposita Convenzione d'integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 11, co. 4, della legge 68/99 o mediante un'integrazione alla presente Convenzione. 2.3 Ampliamento del periodo di prova Nel caso in cui i lavoratori non abbiano effettuato un periodo di tirocinio presso un'unità produttiva del datore di lavoro, quando vi sia il consenso del lavoratore e del datore di lavoro, il periodo di prova potrà essere ampliato fino ad una durata massima di sei mesi, sentito il parere della Commissione provinciale per il lavoro. 2.4 Deroghe ai limiti d età e di durata per l apprendistato e il contratto di formazione lavoro (solo per Enti Pubblici) Qualora il lavoratore risulti inoccupato, o abbia avuto in passato solo esperienze lavorative saltuarie, o con mansioni significativamente diverse da quelle riconducibili alla presente Convenzione, sentito il parere della Commissione provinciale per il lavoro, potranno essere attuate deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazionelavoro (solo per Enti Pubblici) o di apprendistato. Tali deroghe non potranno comunque superare di due anni il limite d'età e di un anno quello di durata previsti dalle norme e dai CCNL in materia. 2.5 Contratti di lavoro a termine Qualora si riscontri l'adesione del lavoratore, e nell'ambito delle quote previste dalle norme e dalla contrattazione collettiva in materia, potranno essere effettuate assunzioni con contratto di lavoro a termine. 2.6 Contratto a tempo parziale Con accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dal disabile è possibile la costituzione del rapporto ad orario ridotto part-time, ferma restando la computabilità ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari. 2.7 Servizi di consulenza, sostegno, tutoraggio I Servizi per l Impiego della Provincia si impegnano, in caso di attivazione di percorsi di collocamento mirato, ad attivare adeguate forme di sostegno, consulenza e tutoraggio a favore del lavoratore e del datore di lavoro. Le modalità con cui saranno realizzati tali interventi verranno specificate nell'ambito di apposite convenzioni d'integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 11, co. 4, della legge 68/ Inserimento temporaneo presso cooperative sociali (art. 14 D.lgs 276/2003) o anche presso altri soggetti come previsto dall art. 12 e 12 bis della L. 68/99 Il datore di lavoro potrà attivare apposite convenzioni finalizzate all inserimento temporaneo dei lavoratori presso cooperative sociali, ai sensi dell (art. 14 D.lgs 276/2003, se operativo nella Provincia e nei limiti previsti dalla Convenzione Quadro valicata, oppure presso cooperative sociali e i soggetti ospitanti previsti all art. 12 e 12 bis della L. 68/99, nei limiti consentiti nei rispettivi articoli. 4

5 2.9 Agevolazioni A valere sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti delle disponibilità delle risorse assegnate, l'inps potrà ammettere agli incentivi i datori di lavoro che provvedono ad assumere disabili con contratto a tempo indeterminato/determinato alle condizioni e modalità di cui all'art. 13 della legge 68/99, come modificato dal D.Lgs. n.151/2015. Utilizzando le risorse del fondo regionale per l'occupazione dei disabili, sulla base dei criteri di utilizzo stabiliti dalla Giunta regionale, il Servizio per l'impiego della Provincia potrà sostenere altri interventi integrativi rispetto a quelli previsti con il fondo nazionale. 3. Che lo stato di realizzazione del presente programma sarà monitorato dalla Provincia e verranno realizzate verifiche comuni tra le parti con cadenza ANNUALE; 4. Che con l adozione del presente programma, per la quota di lavoratori coinvolti e per la durata dello stesso, il datore di lavoro assolve l obbligo di assunzione di lavoratori disabili di cui alla L. 68/99; 5. Che la stipula della Convenzione è, comunque, da ritenersi compatibile con eventuali richieste di "compensazione territoriale" ex art. 5, co. 8, Legge 68/99, nonché di "esonero parziale" ex art. 5, co. 3, della legge medesima; 6. Che qualora durante l'attuazione del programma di inserimento lavorativo oggetto della Convenzione, intervengano eventi che, per previsione legislativa o amministrativa, configurino ipotesi di sospensione degli obblighi di assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette, anche l'attuazione della Convenzione deve intendersi sospesa; 7. Che, qualora una delle parti non adempia agli obblighi assunti, l altra potrà diffidarla ad adempiere entro 60 giorni, decorsi i quali la Convenzione si intende risolta di diritto, fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell allegato A) della delibera della Giunta Regionale n del 24/11/2000 contenente i Criteri di uniforme applicazione della L n. 68 in tema di convenzioni ; 8. Che il mancato adempimento del programma per cause non imputabili al datore di lavoro, non comporta la decadenza della presente Convenzione; 9. Che i termini della presente Convenzione potranno essere modificati, concordemente, su richiesta di una delle parti contraenti, qualora mutino oggettivamente le condizioni che danno origine alla Convenzione o nel caso in cui si ritenga di apportare modifiche migliorative al presente programma occupazionale. La presente Convenzione potrà inoltre essere modificata qualora intervengano cambiamenti nelle disposizioni normative che regolano la materia oggetto della stessa. 10. Che, per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme e alle disposizioni vigenti. Il Datore di Lavoro o il legale rappresentante Il Responsabile dei Servizi per l Impiego Provincia di Treviso Dr.ssa Marigia Mansueto 5

6 INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che: 1. i dati personali da Lei forniti saranno trattati dalla Provincia di Treviso, per le finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell'ente, per consentire un'efficace gestione dei procedimenti relativi all'espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti; 2. i dati personali vengono trattati in modo tale da contemperare le esigenze di tutela degli stessi con le esigenze di efficiente organizzazione degli uffici e di trasparenza dell'azione amministrativa; 3. i dati vengono trattati su strumento cartaceo e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con modalità idonee a garantire la sicurezza; 4. il conferimento dei dati è obbligatorio nei casi espressamente previsti dalla Legge, dai Regolamenti o dalla normativa comunitaria. Pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire i dati personali il cui conferimento abbia natura obbligatoria o al successivo trattamento degli stessi, potrà determinare l'impossibilità dei dipendenti preposti al trattamento dei dati personali ad ottemperare agli adempimenti previsti dalla Legge, dai Regolamenti o dalla normativa comunitaria oppure una non corretta esecuzione degli stessi; 5. il conferimento di dati avente natura facoltativa risulta comunque indispensabile per un'efficace gestione dei procedimenti connessi alle funzioni attribuite ed in particolare, all'espletamento delle procedure di competenza dell'unità Operativa preposta. Pertanto, il mancato conferimento di dati che non sia riconducibile ad obblighi previsti dalla Legge, dai Regolamenti o dalla normativa comunitaria, verrà valutato di volta in volta e potrà determinare le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto all'espletamento delle procedure di competenza dell'unità Operativa preposta al trattamento dei medesimi; 6. i dati di che trattasi potranno essere comunicati e diffusi in Italia o all'estero a soggetti pubblici o privati, nel rispetto dei limiti ed in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 19 del D.Lgs. n. 196/2003; 7. relativamente ai dati medesimi, la S.V. potrà esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati, come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003; 8. il titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è la Provincia di Treviso, avente sede in Via Cal di Breda Treviso; 9. il responsabile del trattamento è il dott. Carlo Rapicavoli, Dirigente del Settore Segreteria Generale c/o Provincia di Treviso, Via Cal di Breda 116, Treviso. ************************************************************************************************************** 6

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