Citta' Metropolitana di Napoli

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1 Citta Metropolitana di Napoli Città Metropolitana di Napoli.DELIBERAZIONI_SINDACALI.R Citta' Metropolitana di Napoli Deliberazione del Sindaco Metropolitano Il giorno01/06/2017alle ore11:50, nella sede della Citta' Metropolitana, il Sindaco Metropolitano Luigi de Magistris, con l'assistenza e partecipazione del Segretario Generale Antonio Meola, adotta la seguente deliberazione: Adozione delle linee guida per la stipula delle Convenzioni di cui agli artt. 11 co 1, 2 e 3, 11 co. 4, 12 e 12 bis della legge 12 marzo 1999, n. 68 -"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"- Deliberazione di G.P. n. 92 del Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici della Città Metropolitana di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

2 CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI DELIBERAZIONE del SINDACO METROPOLITANO OGGETTO: Adozione delle linee guida per la stipula delle Convenzioni di cui agli artt. 11 co 1, 2 e 3, 11 co. 4, 12 e 12 bis della legge 12 marzo 1999, n Norme per il diritto al lavoro dei disabili - Deliberazione di G.P. n. 92 del Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell art. 1 della legge 56 del 7 aprile 2014, ad oggetto Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unionii e fusioni di Comuni che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco Metropolitano; Atteso che ai sensi del comma 16, art. 1 della legge 56/2014, dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Napoli è subentrata alla Provincia di Napoli, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni; Visto l art. 20 dello Statuto della Città Metropolitana di Napoli, che disciplina le funzioni del Sindaco; Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 503 del 05/11/2016, con cui è stato conferito alla dott.ssa Renata Monda l incarico di funzione dirigenziale di Dirigente della Funzioni Statali e Regionali. Il Dirigente della Direzione Funzioni Statali e Regionali Vista l attività di impulso del Consigliere delegato al ramo Dott. Vincenzo Carbone; Premesso: che la legge n. 68 del 12 marzo 1999 ha come finalità la promozione dell inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato prevede, quale strumento privilegiato per l inserimento mirato dei lavoratori disabili, l attivazione delle convenzioni stipulate dai datori di lavoro con i servizi provinciali competenti al fine di rendere compatibile la realtà produttiva con la propensione al lavoro dei disabili. che con la suddetta legge si intende favorire la programmazione delle assunzioni, al fine di assicurare al lavoratore disabile un avviamento confacente alle sue caratteristiche professionali e umane ed al datore di lavoro una corretta progressione qualitativa e quantitativa degli inserimenti al lavoro, in funzione delle specificità tecniche e organizzative dell azienda. 1

3 che con la legge n. 59 del 15 marzo 1997 è stata conferita la delega al Governo per il trasferimento di compiti e funzioni dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali. che con il D.Lgs. N. 469 del 23 dicembre 1997 il Governo ha conferito alle Regioni ed alle Province le funzioni ed i compiti in materia di mercato del lavoro nell ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato. che con DPCM del 25 novembre 1999 è stato completato il processo di decentramento delle competenze dal Ministero del lavoro alle Regioni ed agli Enti locali. che l art. 4 del D.Lgs. N.469/1997 dispone che l organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti siano disciplinati con legge Regionale. che la Regione Campania, in ottemperanza all art. 4 del decreto legislativo ed in conformità agli indirizzi della l. 59/1997 ha disciplinato le funzioni proprie e quelle delegate con Legge Regionale n. 14/2009. che all art. 15, comma 1, della suddetta Legge Regionale si stabilisce che sia istituita in ogni provincia la Commissione provinciale per il lavoro, con funzioni di proposta, consultazione e verifica delle politiche del lavoro e della formazione promosse sul territorio provinciale; che all art. 31, comma 4, della suddetta legge regionale si definisce che il Comitato Tecnico Provinciale per i disabili, istituito ai sensi dell art. 6, comma 3, del D.Lgs. N. 469/1997 e s.m.i., opera in raccordo con gli uffici territoriali competenti di cui al comma 1, definisce ed elabora i progetti individualizzati per ogni lavoratore disabile iscritto nelle liste provinciali secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione; che ai fini dello snellimento dell attività amministrativa connessa alla stipula delle convenzioni svolta dagli uffici competenti, la Commissione Provinciale per il Lavoro, visto il parere positivo espresso dal Comitato Tecnico Provinciale, ha inteso divulgare delle linee guida per la stipula delle Convenzioni di cui all art. 11 comma 1, 2 e 3, 11 comma 4, 12 e 12 bis della legge 12 marzo 1999 n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili ; a seguito del nuovo assetto di competenze e di funzioni operata dalla L. 56/2014 la Deliberazione di Giunta n. 92/2011 di approvazione delle linee guida non è stata fatto propria dalla Città Metropolitana di Napoli e che pertanto, trattandosi di criteri di indirizzo generale di competenza dell organo politico, occorre che siano adottate da parte della Città Metropolitana nelle more della ricostituzione di competenti commissioni per il lavoro; Considerato: - che con Decreto Presidenziale n. 490 del 21/10/2010 e s.m.i. si è provveduto in relazione alla Legge Regionale 14/2009 e all art. 6, comma 1, lettera a), del D.lgs. 468/1997, ad istituire i seguenti organismi con compiti di concertazione con le parti sociali su tutte le funzioni attribuite alla Province in materia di lavoro e formazione nel rispetto delle prerogative regionali: a) Commissione Provinciale per il lavoro b) Sottocomitato Provinciale per la categoria dei disabili c) Comitato Tecnico Provinciale - che nella riunione del XX febbraio 2011 la Commissione Provinciale per il Lavoro, ha deliberato in merito alle linee guida per la stipula delle Convenzioni di cui agli artt. 11 comma 1,2 e 3, 11 comma 4, 12 e 12 bis della legge 12 marzo 1999 n.68, Norme per il Diritto al lavoro dei disabili Dato atto, altresì: - con l intervento della L. 151/2015 è necessario apportate alcune modifiche ai criteri per le assunzioni dei disabili al fine di adeguarli alle nuove previsioni normative intervenute, fermo restando quanto previsto dalle linee guida di cui in allegato; - che la Direzione Funzioni Statali e Regionali procederà alla stipula delle singole convenzioni, terminata la fase istruttoria, secondo le linee guida allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale 2

4 Ritenuto di: - dover procedere, pertanto, all adozione da parte della Città Metropolitana delle linee guida di cui alla Delibera di Giunta n. 92/2011 per la stipula delle Convenzioni di cui agli artt. 11 co 1,2 e 3, 11 co 4, 12 e 12 bis della legge 12 marzo 1999, n. 58 Norme per il diritto al lavoro dei disabili, peraltro, modificate alla luce del decreto legislativo del 14/9/2015 n. 151, in attuazione della legge del 10/12/2014, n.183 (jobs act), che ha introdotto significative novità in materia di collocamento mirato; Considerato che con la L.56/2014 la funzione dei servizi per l impiego non rientra tra quelle delle Città Metropolitane e che con il D.Lgs. 150/2015 la funzione è stata allocata tra quelle proprie delle Regioni; Vista la Convenzione tra Città Metropolitana di Napoli e Regione Campania sottoscritta in data 02/11/2016, che regola le reciproche competenza in materia di servizi per il lavoro; Dato atto che in base a detta convenzione alla Regione Campania spetta il compito di dettare gli indirizzi strategici in materia di servizi per il lavoro; Vista la richiesta inoltrata in data 08/03/2017 alla Regione Campania, R.U , di fornire indicazioni riguardanti le linee guida per la sottoscrizione delle convenzioni di cui alla legge 68/99; Preso Atto del riscontro della Regione Campania ricevuta in data 24/03/2017, R.U , recante l indicazione di confermare in questa fase le linee guida approvate con Delibera Giunta Provinciale di Napoli, n. 92/2011 nelle more delle ricostituzione della Commissione Regionale competente in materia. Visto il D.Lgs. n. 150/15 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n Visto il D.Lgs. n. 151/15 recante disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e in particolare gli artt. da 1 a 12 che trattano del collocamento obbligatorio; Considerato: che la Regione Campania sta procedendo alla ricostituzione della Commissione Regionale del Lavoro che, tra gli altri compiti, dovrà ridefinire le linee guida per la sottoscrizione delle Convenzioni di cui alla L. 68/99 a seguito delle modifiche introdotte dall entrata in vigore del D.Lgs n. 151/15 in attuazione della legge del 10/12/2014, n.183 (jobs act), nelle more della conclusione dell intero processo; Atteso che occorre fare proprie da parte della Città Metropolitana di Napoli i contenuti della Deliberazione n. 92/2011 nonché aggiornarli alla luce alla luce delle modifiche intervenute con l entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015, nelle more della costituzione delle competenti commissioni per il lavoro e dell adozione delle nuove linee guida; 3

5 PROPONE AL SINDACO METROPOLITANO Per le motivazioni in premessa specificate di: 1. Adottare e fare proprie le Linee Guida per la stipula delle Convenzioni di cui agli artt. 11 comma 1,2 e 3, 11 comma 4, 12 e 12 bis della legge 12 marzo 1999 n.68, Norme per il Diritto al lavoro dei disabili, allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 2. Demandare alla Direzione Funzioni Statali l adozione degli atti consequenziali finalizzati all attuazione delle linee guida; 3. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, ultimo comma, del D,Lgs 267/2000; 4. Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147 bis del Dlgs 267/2000; 5. Demandare al Dirigente della Direzione Funzioni Statali e Regionali l adozione di tutti gli adempimenti consequenziali; 6. Trasmettere il presente atto alla Commissione Regionale per il Lavoro presso la Direzione Generale per l Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili della Regione Campania (UOD Servizi per il Lavoro). Il Dirigente IL SINDACO METROPOLITANO Ai sensi dell art. 1 legge n.56 del 07/04/2014 Renata Monda [Firmato Digitalmente] Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente della Direzione Funzioni Statali e Regionali, dott.ssa Renata Monda; Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del D.Lgs. 267/00 in merito alla regolarità tecnica dal Dirigente della Direzione Funzioni Statali e Regionali, dott.ssa Renata Monda; Visto l art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/00 Ritenuto di procedere in merito, per quanto di competenza DELIBERA Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta. IL SINDACO METROPOLITANO Luigi de Magistris IL SEGRETARIO GENERALE Antonio Meola [Firmato Digitalmente] 4

6 Citta Metropolitana di Napoli Citta' Metropolitana di Napoli PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SINDACALE PDLG OGGETTO:Adozione delle linee guida per la stipula delle Convenzioni di cui agli artt. 11 co 1, 2 e 3, 11 co. 4, 12 e 12 bis della legge 12 marzo 1999, n. 68 -"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"- Deliberazione di G.P. n. 92 del PARERE ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. Il Dirigente del F.Stat.Reg, RENATA MONDA LAVORO, in ordine alla regolarita' tecnica, esprime parere favorevole. Il Dirigente RENATA MONDA LAVORO (firmato digitalmente)

7 Citta Metropolitana di Napoli Citta' Metropolitana di Napoli PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SINDACALE PDLG OGGETTO:Adozione delle linee guida per la stipula delle Convenzioni di cui agli artt. 11 co 1, 2 e 3, 11 co. 4, 12 e 12 bis della legge 12 marzo 1999, n. 68 -"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"- Deliberazione di G.P. n. 92 del PARERE ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. Il Coordinatore dell'area Servizi Economico-finanziari, Carmela Miele, in ordine alla regolarita' contabile, esprime parere non dovuto. Il Ragioniere Generale Carmela Miele (firmato digitalmente)

8 Assessorato alle Politiche del Lavoro LINEE GUIDA PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 «NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI» FINALITÀ La legge N. 68/99 ha come finalità la promozione dell inserimento e dell integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato e privilegia, quale strumento di inserimento mirato dei lavoratori disabili, l attivazione delle convenzioni stipulate dai datori di lavoro con i servizi competenti al fine di rendere compatibili la realtà produttiva con la propensione al lavoro dei disabili. In applicazione della L. 68/99, del DPR 333/2000 e dell accordo della Conferenza unificata nella seduta del 22 febbraio 2001 la Provincia di Napoli Assessorato al Lavoro adotta le presenti le Linee Guida per la stipula delle convenzioni. OBIETTIVI MODALITÀ DURATA Si intende favorire la programmazione delle assunzioni, al fine di assicurare al lavoratore disabile un avviamento confacente alle sue caratteristiche professionali e umane e al datore di lavoro una corretta progressione qualitativa e quantitativa degli inserimenti al lavoro, in funzione delle specificità tecniche e organizzative dell azienda. 1

9 Ai fini dello snellimento dell attività amministrativa connessa alla stipula delle convenzioni, la Commissione Provinciale per il Lavoro ha deliberato l adozione degli schemi di convenzioni-tipo alle presenti Linee Guida allegati, sentito il Comitato Tecnico Provinciale. Le modalità e i criteri per la definizione di una percentuale di riserva, nell ambito della quota complessiva di assunzioni obbligatorie, specificatamente dedicata a particolari disabilità, al fine di correggere le asimmetrie esistenti nelle selezioni e nelle procedure di assunzioni, stabiliti negli atti di programmazione regionale ai sensi dell art.30 co.2 let.e della L.R. 14 del 18/11/2009, saranno resi noti all azienda all atto della richiesta di convenzione, nonché pubblicati sul sito istituzionale dell ente e presso tutti i centri per l impiego della Provincia di Napoli. Il Dirigente dell Ufficio Specialistico SPI Collocamento Mirato Obbligatorio procede in via diretta per conto dell Amministrazione Provinciale, alla stipula delle singole convenzioni utilizzando esclusivamente i modelli approvati dalla Commissione Provinciale per il Lavoro. La stipula della convenzione è finalizzata alla progressiva copertura della quota d obbligo ai sensi della L. 68/99, così come definito agli artt. 3 e 7 (Quote di riserva - Modalità di assunzioni), ovvero: 7% dei lavoratori occupati, se i datori di lavoro occupano più di 50 dipendenti. Richiesta nominativa per il 60%; 2 lavoratori, se i datori di lavoro occupano da 36 a 50 dipendenti. Richiesta nominativa per il 50%; 1 lavoratore, se i datori di lavoro occupano da 15 a 35 dipendenti. Richiesta nominativa. La stipula di una convenzione consente l ottemperanza degli obblighi di assunzione di cui all art. 3 di detta legge, a partire dalla data di richiesta della sottoscrizione della convenzione stessa, a 2

10 condizione che la quota di riserva che con la stessa si intende coprire sia pari almeno alla quota nominativa 1. L ottemperanza dell obbligo, dunque, decorre dalla richiesta di sottoscrizione. Il datore di lavoro che manifesta concretamente la volontà di assumere lavoratori disabili, mediante la presentazione di una richiesta di convenzione in fase di valutazione da parte del servizio competente, si considera in regola ai sensi della vigente normativa rispetto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie. Il servizio competente, pertanto, rilascia la certificazione di ottemperanza su istanza del datore di lavoro interessato. La programmazione può riguardare l intera quota di riserva ancora disponibile per i lavoratori disabili ovvero parte di essa, espressa in misura percentuale sulla quota di riserva. Qualora la convenzione sia stipulata per la copertura parziale dei posti disponibili per i lavoratori disabili, per la restante quota il datore di lavoro utilizzerà, ai fini del totale adempimento degli obblighi, gli ordinari istituti previsti dalla L. 68/99 2. Le convenzioni prevedono una durata in ragione dei seguenti parametri: a) il volume dell intera quota di riserva ancora disponibile per i lavoratori disabili in rapporto all entità della copertura (totale o parziale) prevista dalla convenzione; b) la valutazione degli investimenti necessari per riorganizzare il sistema socio-tecnico dell impresa in rapporto alle specifiche condizioni del soggetto disabile; c) la valutazione dell impegno diretto dal datore di lavoro relativo all occupabilità del soggetto disabile in termini di partecipazione agli oneri per le attività di tirocinio di orientamento o di 1 Conferenza unificata del 22/02/2001 verbale n.5 2 Conferenza unificata del 22/02/2001 verbale n.5 3

11 formazione professionale; ovvero attraverso l attivazione della rete dei servizi territoriali: servizi per l impiego, enti di orientamento e/o formazione professionale, cooperative sociali, enti bilaterali, organismi associativi. Le assunzioni obbligatorie previste nella convenzione sono programmate mediante la definizione del piano occupazionale e con la distribuzione del numero di posti ancora da occupare secondo una scansione temporale stabilita dalle seguenti Linee Guida. Per la sottoscrizione e la durata di convenzioni successive alla prima il servizio competente valuterà: lo stato di adempimento degli impegni occupazionali precedentemente assunti e gli esiti delle misure adottate nella precedente convenzione. Gli inserimenti lavorativi dedotti nella convenzione possono essere effettuati anche interamente con chiamata nominativa, in deroga alle percentuali previste dall art. 7 della L. 68/99 3. La convenzione può avere ad oggetto tutte le ordinarie tipologie di inserimento previste dall ordinamento. Tuttavia con essa dovrà essere perseguito l obiettivo prioritario di assicurare il più possibile la stabilizzazione, seppure progressiva, del rapporto di lavoro. La convenzione ha ad oggetto sia progetti d inserimento che di integrazione lavorativa (artt. 11, 12 e 12 bis). È consentita la stipula di più convenzioni purché riferite ad articoli diversi della L. 68/99. 3 Conferenza unificata del 22/02/2001 verbale n.5 4

12 La durata massima dei programmi occupazionali nel loro insieme dovrà comunque rispettare i limiti stabiliti nelle presenti Linee Guida. In applicazione dell art. 11 co. 3 della L. 68/99, la convenzione può essere stipulata anche con i datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni e con quelli che, già ottemperanti, intendano promuovere inserimenti aggiuntivi rispetto alla quota di riserva. La stipula della convenzione rappresenta il presupposto imprescindibile per l accesso alla agevolazioni di cui agli artt. 13 e 14 della Legge 68/99, qualora ne sussistano le condizioni. La durata della convenzione è pari alla durata del programma di assunzione e delle eventuali variazioni dello stesso. Il numero di anni di vigenza della convenzione, pertanto può essere di volta in volta aggiornato in relazione alla durata del programma occupazionale, ma non potrà comunque avere una durata superiore ai 5 anni. Il programma occupazionale prevede minimo un assunzione all anno. La distribuzione delle assunzioni nell arco del periodo di durata del programma occupazionale sarà di norma ripartita equamente, dividendo il numero delle persone da assumere per il numero di anni. La convenzione ha efficacia dalla sottoscrizione, con contestuale registrazione agli atti dell Amministrazione Provinciale di Napoli. L Amministrazione Provinciale di Napoli, al fine di assicurare un efficiente sistema di collocamento mirato e soprattutto per sostenere le persone diversamente abili durante i colloqui di lavoro, richiederà alle associazioni di categoria presenti nella Commissione Provinciale per il Lavoro l assistenza tecnico-psicologica. 5

13 SISTEMA DI CONVENIENZE AGEVOLAZIONI La stipula delle convenzioni consente dunque al datore di lavoro: l assolvimento dell obbligo e l accesso alle agevolazioni previste dalla L. 68/99; la facoltà dell integrale chiamata nominativa per tutte le scoperture; la gradualità della copertura della quota d obbligo con dilazione di più anni; l utilizzo del tirocinio aziendale, infatti i percorsi d'integrazione lavorativa potranno comprendere un periodo iniziale di tirocinio presso un unità produttiva del datore di lavoro; la durata del tirocinio non dovrà superare quanto stabilito dalla normativa in materia e sarà fissata per ciascun lavoratore nell ambito di un apposita convenzione d integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 11, co. 4, della Legge 68/99; di accedere ad iniziative di riqualificazione professionale, infatti qualora vi sia la necessità di riqualificare professionalmente i lavoratori, i Servizi per l Impiego della Provincia di Napoli si impegneranno, in collaborazione con il datore di lavoro e/o con il supporto di agenzie qualificate, a predisporre un programma formativo mirato e ad individuare ed attivare le risorse necessarie; le modalità e i contenuti di tale programma formativo saranno specificati nell ambito di un apposita convenzione d integrazione lavorativa ai sensi dell art. 11, co. 4, della L. 68/99; di proporre l ampliamento del periodo di prova, infatti nel caso in cui i lavoratori non abbiano effettuato un periodo di tirocinio presso un unità produttiva del datore di lavoro, quando vi sia il consenso del lavoratore e del datore di lavoro, il periodo di prova potrà essere ampliato fino ad una durata massima di sei mesi, sentito il parere della Commissione Provinciale per il Lavoro, purché l esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro; 6

14 di richiedere deroghe ai limiti d età e di durata per l apprendistato, infatti qualora il lavoratore risulti inoccupato, o abbia avuto in passato solo esperienze lavorative saltuarie, o con mansioni significativamente diverse da quelle indicate in convenzione, sentito il parere della Commissione Provinciale per il Lavoro, potranno essere attuate deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di apprendistato; tali deroghe non potranno comunque superare di due anni il limite d età e di un anno quello di durata previsti dalle norme nazionali, regionali e dai CCNL in materia; di stipulare contratti di lavoro a termine, qualora si riscontri l adesione del lavoratore, nell ambito delle quote previste dalle norme e dalla contrattazione collettiva in materia; di stipulare contratti a tempo parziale, infatti con l accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dal disabile, è possibile la costituzione del rapporto ad orario ridotto part-time, ferma restando la computabilità ai fini dell assolvimento dell obbligo di quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari; di accedere a servizi di consulenza, sostegno, tutoraggio dei Servizi per l Impiego della Provincia di Napoli che si impegneranno, in caso di attivazione di percorsi di collocamento mirato, ad attivare adeguate forme di sostegno, consulenza e tutoraggio a favore del lavoratore e del datore di lavoro; le modalità con cui saranno realizzati tali interventi verranno specificate nell ambito di apposite convenzioni d integrazione lavorativa ai sensi dell art. 11, co. 4, della L. 68/99; di prevedere l inserimento temporaneo presso cooperative sociali (art. 14 D.lgs 276/2003) o anche presso altri soggetti come previsto all art. 12 e 12 bis della L. 68/99 infatti il datore di lavoro potrà attivare apposite convenzioni finalizzate all inserimento temporaneo dei lavoratori presso cooperative sociali, ai sensi dell art. 14 del D.lgs 276/2003, se operativo nella Provincia e nei limiti previsti dalla convenzione quadro validata, oppure presso 7

15 cooperative sociali e i soggetti ospitanti previsti all art. 12 e 12 bis della L. 68/99, nei limiti consentiti nei rispettivi articoli; di accedere alle agevolazioni a valere sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti delle disponibilità delle risorse assegnate alla Provincia di Napoli; infatti il servizio competente potrà ammettere agli incentivi i datori di lavoro che provvedono ad assumere disabili con contratto a tempo indeterminato alle condizioni di cui all art. 13 della L. 68/99; di utilizzare le risorse del fondo regionale per l occupazione dei disabili, sulla base dei criteri di utilizzo stabiliti dalla Regione Campania; la possibilità di modificare/integrare in corso di attuazione del programma occupazionale, nei casi previsti dalla normativa; il blocco degli avvii numerici da parte degli uffici competenti per il periodo di vigenza della convenzione per le unità dedotte in convenzione. PRESENTAZIONE ISTANZA ISTRUTTORIA Il datore di lavoro, utilizzando esclusivamente la modulistica presente sul sito web: compila e sottoscrive la richiesta di convenzione e la trasmette a mezzo raccomandata A.R. all Amministrazione Provinciale di Napoli Ufficio Specialistico SPI Collocamento Mirato Obbligatorio e per conoscenza all Assessore al Lavoro della Provincia di Napoli. Il servizio competente espletata l istruttoria, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di convenzione ne comunica l esito della stessa al datore di lavoro, all Assessore al Lavoro e all Ufficio Specialistico Osservatorio sul Mercato del Lavoro Agenzia per l Impiego. Nel caso l istruttoria abbia esito positivo il datore di lavoro è invitato presso gli uffici della direzione per la sottoscrizione della convenzione. Nel caso l istruttoria abbia esito negativo il servizio competente comunica le motivazioni del diniego oppure richiede la documentazione integrativa 8

16 necessaria per il completamento dell istruttoria. In tal caso i termini istruttori possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. La convenzione sottoscritta, in triplice copia, dal Dirigente p.t. dell Ufficio Specialistico SPI Collocamento Mirato Obbligatorio e dal legale rappresentante dell azienda o da un suo delegato sarà efficace dalla data di registrazione al protocollo. Il servizio competente provvederà a trasmettere la convenzione, previa registrazione al protocollo, al datore di lavoro ed in copia all Assessore al Lavoro e all Ufficio Specialistico Osservatorio sul Mercato del Lavoro Agenzia per l Impiego. RIDETERMINAZIONE DEI TERMINI DELLA CONVENZIONE Eventuali scostamenti dalla pianificazione inizialmente stabilita, se di entità esigua rispetto al totale delle assunzioni effettuate e comunque non addebitabili a dinamiche aziendali e occupazionali non prevedibili al momento della stipula, non impediscono la rideterminazione dei termini delle convenzioni. L Amministrazione Provinciale attraverso l Ufficio Specialistico SPI Collocamento Mirato Obbligatorio qualora verifichi l insorgenza di nuovi obblighi in capo al datore di lavoro, sulla base del Prospetto Informativo trasmesso annualmente dal datore di lavoro ai sensi della L. 68/99, oppure variazioni della base di computo che incidano sulla quota di riserva delle persone disabili a carico dell azienda, sentito il Comitato Tecnico Provinciale, può concordare con il datore di lavoro l aggiornamento del programma occupazionale iniziale. 9

17 Diversamente, in caso di insorgenza di significative variazioni inerenti l organizzazione e le caratteristiche dell azienda durante il periodo di vigenza della convenzione, il datore di lavoro stesso può presentare una richiesta di modifica del programma occupazionale, supportata da analitica e circostanziata relazione da cui emergano con chiarezza le motivazioni e i presupposti che giustificano tale richiesta. Valutate le ragioni e sentito il Comitato Tecnico Provinciale, il servizio competente può concordare con il datore di lavoro un nuovo programma. Il datore di lavoro può presentare modifiche al programma occupazionale anche nei casi in cui intenda adottare altre misure volte all adempimento dei propri obblighi: stipula di nuovi strumenti occupazionali, richiesta di esonero, richiesta di compensazione territoriale. L Amministrazione Provinciale valuterà, ai fini dell accoglimento delle ulteriori istanze, l ottemperanza del datore di lavoro agli obblighi sottoscritti in convenzione e le eventuali ragioni dei mancati impegni di assunzione e comunicherà gli esiti dell istruttoria al Presidente della Commissione Provinciale per il Lavoro. RINNOVO PROROGHE SOSPENSIONI Le convenzioni possono essere rinnovate qualora entro la durata massima il datore di lavoro non sia riuscito ad adempiere agli impegni di assunzione per cause ad esso non addebitabili. Le proroghe sono consentite soltanto nelle ipotesi di sospensione degli obblighi occupazionali ex art. 3 co. 5 L. 68/99 e comunque esclusivamente nelle ipotesi sottoscritte in convenzione. Per i datori di lavoro per i quali, successivamente alla stipula della convenzione, sia sopravvenuta una delle situazioni che legittimano la sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione di cui all art. 3 co. 5 L. 68/99 la convenzione è sospesa per il corrispondente periodo. 10

18 INADEMPIENZA DEL DATORE DI LAVORO SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE AI SERVIZI ISPETTIVI Durante il periodo di vigenza della convenzione, i servizi competenti non procedono ad avviamenti d ufficio (numerici) ai sensi della normativa in materia di assunzioni obbligatorie, per le unità lavorative dedotte in convenzione e per l intera durata del programma, qualora sia dato regolare corso al programma graduale di assunzioni. Tuttavia, nel caso di mancato rispetto degli impegni di assunzione, qualora siano accertate cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, l Amministrazione Provinciale attiverà, nei confronti dello stesso, la procedura dell avviamento numerico, come disposto dalle Linee programmatiche della Conferenza Unificata, senza necessariamente recedere dalla convenzione in atto. Qualora l assunzione numerica non abbia avuto corso, l Ufficio Specialistico SPI Collocamento Mirato Obbligatorio procede con la segnalazione all organo competente della Direzione Provinciale del Lavoro (DPL), finalizzata all applicazione delle sanzioni previste dall art. 15 della L. 68/99, con decorrenza dalla data in cui il disabile è considerato in forza al datore di lavoro stesso sulla base della convenzione stipulata. Nel caso di reiterato mancato rispetto degli impegni di assunzione di cui al punto precedente, oltre ai provvedimenti ivi esplicitati, l Amministrazione Provinciale potrà altresì recedere dalla convenzione, mediante comunicazione scritta al datore di lavoro. ATTIVITÀ DEI SERVIZI PER L IMPIEGO I servizi competenti, nell esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi attribuiti in materia di politiche dell inserimento e di incontro tra domanda e offerta di lavoro, assume iniziative propositive per assicurare qualificato supporto tecnico alle necessità manifestate dal datore di lavoro, anche nel corso di validità della convenzione; tale attività riguarda sia la selezione dei lavoratori da avviare, 11

19 per la quale convenzione dovrà preventivamente individuare tempi e modalità, sia l attivazione di interventi formativi, di sostegno e di riqualificazione del lavoratore disabile, da promuovere d intesa con il datore di lavoro e con le modalità previste dall art. 4, co. 6, della L. 68/99. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO La Provincia di Napoli Assessorato al Lavoro attraverso l Ufficio Specialistico Osservatorio sul Mercato del Lavoro Agenzia per l Impiego svolge tra le altre attività il monitoraggio delle convenzioni. Il monitoraggio delle convenzioni consiste in periodici controlli sullo stato di attuazione dei programmi occupazionali, sollecitazioni alle aziende che tardano ad adeguarsi agli impegni sottoscritti, nonché verifiche sulle attività poste in essere in esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi delle presenti linee guida. Va previsto che il datore di lavoro collabori all attività di monitoraggio espletata dai servizi competenti inviando al medesimo delle relazioni informative periodiche, in accordo alla tempistica delle assunzioni programmate, sullo stato di adempimento agli impegni occupazionali sottoscritti nella convenzione. La periodicità dei controlli è di norma semestrale. La scansione temporale delle verifiche, tenuto conto della sottoscrizione della convenzione e della relativa durata, è definita in convenzione. Il Dirigente dell Ufficio Specialistico Osservatorio sul Mercato del Lavoro Agenzia per l Impiego trasmette all Ufficio Specialistico SPI Collocamento Mirato Obbligatorio e per conoscenza al Presidente della Commissione Provinciale per il Lavoro una relazione sugli esiti dell attività di monitoraggio, della quale informerà la Commissione. 12

20 NORMA DI RINVIO Si rinvia alla normativa vigente in materia per quanto non espressamente previsto nel presente documento. ENTRATA IN VIGORE Le presenti linee guida si applicano dalla data della loro pubblicazione sul sito web della Provincia di Napoli: 13

21 Nota illustrativa A) PRIMA DELL ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. N. 151/2015 CHE HA MODIFICATO LA LEGGE n. 68/99 Tale programma mira alla copertura TOTALE PARZIALE delle scoperture così come rilevate dal prospetto informativo. Pertanto, il datore di lavoro si impegna ad adempiere all obbligo previsto dalla presente legge secondo il seguente programma: PROGRAMMA INSERIMENTO INSERIMENTI N ENTRO IL MANSIONI UNITA' OPERATIVA INSERIMENTI N MODALITA' SCELTA NOMINATIVA AVVIAMENTO NUMERICO TIPOLOGIA DI INSERIMENTO L Azienda intende inoltre avvalersi di (barrare sinteticamente le modalità prescelte): Periodi di prova più ampi Assunzione con contratto di lavoro a termine Facoltà di scelta nominativa Deroga alla durata ed ai limiti di età per i contratti di inserimento e di apprendistato B) DOPO L ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. N. 151/2015 CHE HA MODIFICATO LA LEGGE n. 68/99 Programma di inserimento di stipulare una convenzione ai sensi e per gli effetti dell art.11 della legge 68/99 ai fini della attuazione di un programma mirante alla copertura TOTALE PARZIALE delle scoperture, così come rilevate dal prospetto informativo, secondo la seguente articolazione temporale e i seguenti criteri: Proposta di inserimento in organico di n lavoratori disabili Anno INSERIMENTI N ENTRO IL MANSIONI UNITA' OPERATIVA L Azienda intende inoltre avvalersi di (barrare sinteticamente le modalità prescelte):

22 Periodi di prova più ampi Assunzione con contratto di lavoro a termine Deroga alla durata ed ai limiti di età per i contratti di inserimento e di apprendistato E STATA GENERALIZZATA DAL D.GLS. N. 151/15 PER TUTTI I DATORI DI LAVORO PRIVATI LA POSSIBILITA DI CHIAMATA NOMINATIVA DEI LAVORATORI DISABILI DALL ELENCO DELLE CATEGORIE PROTETTE.

23 Citta Metropolitana di Napoli Citta' Metropolitana di Napoli DELIBERAZIONE SINDACALE DLG del 01/06/2017 Adozione delle linee guida per la stipula delle Convenzioni di cui agli artt. 11 co 1, 2 e 3, 11 co. 4, 12 e 12 bis della legge 12 marzo 1999, n. 68 -"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"- Deliberazione di G.P. n. 92 del Data Inizio Pubblicazione 01/06/2017 Data Fine Pubblicazione 16/06/2017

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